Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 888/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] Novembre n. 6 con gli Avv. Montagna Elisabetta e Foti Maria Cristina presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Piva Antonella presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto n. 1411/2020 emesso il 22.07.2020 dal Tribunale di Milano.
“1) In ordine all'esercizio della potestà genitoriale:
- Affido della figlia minorenne ad ambedue i genitori, in conformità della Persona_2 disciplina sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica della medesima presso l'abitazione del padre in Bareggio (MI), Via Ravelli, 10 e con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre ove già si è stabilita.
- Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa.
- È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alla figlia.
- Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) In ordine all'affidamento e al diritto di visita della minore:
La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione R_ abitativa prevalente presso la madre, secondo le modalità ed i tempi di visita specificate come di seguito:
1. a fine settimana alternati il padre potrà vedere la bambina dal venerdì pomeriggio con recupero presso la scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
2. il Sig. terrà con sé la figlia due giorni alla settimana, il martedì e il mercoledì con CP_1 pernottamento notturno, prelevando all'uscita da scuola o dopo scuola, seguendo la R_ minore nelle attività scolastiche e parascolastiche e accompagnandola a scuola le mattine seguenti,
(o facendola accompagnare da persone delegate di fiducia come da piano genitoriale allegato), ovvero mercoledì mattina e giovedì mattina, in modo tale da garantire un preciso iter organizzativo alla minore e favorire l'organizzazione lavorativa ad entrambi i genitori. Tale organizzazione rimarrà la medesima nelle settimane dei week end di competenza del padre.
3. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della figlia, nonché nel rispetto della sua volontà.
4. Per quanto attiene le festività natalizie per l'anno 2024 la minore trascorrerà la vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre e dall'anno 2025 ad anni alterni;
dal 31 dicembre al primo di gennaio (ultimo dell'anno e primo dell'anno) con un genitore ad anni alterni.
5. Eventuali diversi accordi dovranno essere concordati per iscritto dalle parti.
6. Le festività pasquali e le altre festività scolastiche seguiranno anch'esse il principio dell'alternanza. Il primo anno 2025, le feste pasquali saranno di competenza del padre, mentre quelle di carnevale della madre, salvo diverso accordo tra le parti.
7. Per quanto riguarda le vacanze estive la figlia trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con il padre. Per l'anno 2025 trascorrerà i primi quindici giorni del mese di agosto con la madre R_
(1 e 15 compresi) e dal 16 al 31 agosto con il padre. Dette settimane seguiranno il periodo dell'alternanza.
8. I sig.ri e in ogni caso, dovranno comunicarsi reciprocamente, Controparte_1 Parte_1 entro il 15 del mese di luglio di ciascun anno la destinazione ed il luogo prestabilito per il soggiorno estivo.
9. Ogni altra festività (a titolo esemplificativo: 25 aprile, 1 maggio) seguirà il principio dell'alternanza, salvo accordo scritto tra le parti.
3) In ordine al contributo al mantenimento della minore
A titolo di contributo al mantenimento della minore , a decorrere dalla sottoscrizione della R_ presente istanza e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, il padre corrisponderà alla madre l'importo mensile di euro 200,00 = (duecento//00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, entro e non oltre il 25 di ogni mese solare attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla Sig.ra IBAN Pt_1
[...].
Il sig. riconosce la signora quale esclusiva beneficiaria dell'intero importo CP_1 Pt_1 dell'assegno unico familiare attualizzato ed in tal senso provvederà alla relativa corresponsione unitamente al mantenimento entro e non oltre il 25 di ogni mese.
Il sig. provvederà al 50% delle spese inerenti i buoni pasto di oltre al 50% delle CP_1 R_ spese extra assegno così come dettagliate e disciplinate dalle Linee Guida in uso presso il
Tribunale di Milano e di seguito pedissequamente trascritte:
(i) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
(ii) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
(iii) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
(iv) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
(v) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
(vi) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) Altre pattuizioni
- La Sig.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza, a condizione che Pt_1 ciò non comprometta il diritto di visita del padre.
- I genitori si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ognuno di essi.
- I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
- I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1411/2020 emesso il 22.07.2020 dal Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo