Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01986/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03042/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3042 del 2024, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Pieracci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso di Porta Romana n. 52;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- l’U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
per l’annullamento
- del provvedimento, emesso in data 20 settembre 2024 e notificato il 24 settembre successivo, del Dirigente dell’Area IV della Prefettura di Milano di inammissibilità dell’istanza presentata in via telematica dal signor -OMISSIS- in data 20 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91 del 1992, prot. -OMISSIS-, per l’ottenimento della cittadinanza italiana per residenza;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 4 giugno 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 21 novembre 2024 e depositato il 25 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso in data 20 settembre 2024 e notificato il 24 settembre successivo, del Dirigente dell’Area IV della Prefettura di Milano, recante la declaratoria di inammissibilità dell’istanza dallo stesso presentata in via telematica in data 20 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91 del 1992, prot. -OMISSIS-, per l’ottenimento della cittadinanza italiana per residenza. Il ricorrente, cittadino togolese presente sul territorio nazionale dal 2002, è coniugato con una cittadina italiana ed ha un figlio, di dieci anni, anch’egli cittadino italiano; quale titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rilasciato dalla Questura di Milano in data 19 settembre 2023 (avente scadenza il 19 settembre 2033), ha formulato, con istanza datata 20 dicembre 2022, richiesta per l’ottenimento della cittadinanza italiana per residenza. In data 28 maggio 2024, il Dirigente dell’Area IV della Prefettura di Milano ha comunicato alla parte istante, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, quale motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, la circostanza che gli originali del certificato di nascita e del certificato penale fossero privi della legalizzazione/apostille. Dopo che il ricorrente, in data 2 settembre 2024, ha trasmesso la documentazione richiesta, in copia autentica, tradotta, asseverata ed autenticata, l’Amministrazione, con provvedimento del 20 settembre 2024, recapitato il successivo 24 settembre, ha dichiarato inammissibile l’istanza del predetto ricorrente, in quanto le certificazioni prodotte non sarebbero state debitamente legalizzate, diversamente da quanto richiesto. In conseguenza di ciò, l’istante, per il tramite del servizio consolare dell’Ambasciata d’Italia in Togo, ha provveduto a far legalizzare sia il certificato di nascita che il certificato penale, trasmessi poi in data 19 novembre 2024 all’Amministrazione, unitamente all’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento assunto il 20 settembre 2024.
Assumendo l’illegittimità del provvedimento di inammissibilità adottato dalla Prefettura (e del rifiuto implicito in ordine alla richiesta di autotutela), il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare proposta dalla parte attrice è stata rinunciata, in vista della celere fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito della causa; in prossimità della celebrazione di tale udienza, ovvero in data 12 febbraio 2025, la difesa del ricorrente ha depositato in giudizio una istanza di cessazione della materia del contendere, poiché, con nota del 30 gennaio 2025, il Prefetto di Milano ha comunicato alla parte interessata l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e il riavvio dell’attività istruttoria relativa alla domanda di cittadinanza dalla medesima avanzata.
All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente con la nota del 12 febbraio 2025, secondo la quale nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito del giudizio oggetto di scrutinio – motivata con la circostanza che, nelle more della decisione, è stato annullato in autotutela l’atto impugnato ed è stata contestualmente disposta la prosecuzione dell’attività istruttoria relativa alla domanda di cittadinanza avanzata dal ricorrente (cfr. provvedimento prefettizio del 30 gennaio 2025, depositato in data 12 febbraio 2025) –, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
Va precisato che nella specie non si può procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla difesa del ricorrente – con conseguente liquidazione in suo favore della spese di giudizio –, in quanto una tale tipologia di pronuncia presuppone la piena soddisfazione della pretesa attorea attraverso il riconoscimento del bene della vita anelato, a seguito dell’adozione di un provvedimento che deve necessariamente rinvenire il proprio fondamento nello ius poenitendi dell’Amministrazione; in realtà, con riguardo alla fattispecie scrutinata, non risulta affatto l’adozione di un atto di riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea, quanto piuttosto che l’integrazione della documentazione mancante è stata effettuata soltanto successivamente all’assunzione del provvedimento impugnato, avendo il ricorrente prodotto solo in data 19 novembre 2024 i certificati di nascita e penale debitamente legalizzati, nemmeno riconoscendo un adeguato lasso temporale all’Amministrazione per riesaminare la vicenda, vista l’intervenuta proposizione del gravame oggetto di scrutinio a soli due giorni dalla citata, necessaria, integrazione documentale; si è pertanto al cospetto di una improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso oggetto del presente giudizio (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 marzo 2024, n. 916).
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.