Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 , nella causa iscritta al n. 2545 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, in persona del Direttore Generale legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla memoria, dall'avv.to Maria Concetta Tedesco con cui è elettivamente domiciliata in Benevento, alla via Dell'Angelo n.1;
Opponente
CONTRO
, nata il [...] a [...] rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Benevento, al C.so Garibaldi n.8, giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Con ricorso depositato in data 27.6.2023 l' ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.234/2023 notificato il 1.6.2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 20.085,52.oltre interessi, spese e rivalutazione a titolo di risarcimento danni in seguito a sentenza del Tribunale di Benevento n.1033/2021.
Si è costituita con memoria depositata il 25.8.2023,che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Con note depositate per l'odierna udienza, avendo l' liquidato le somme Parte_1 di cui al decreto ingiuntivo opposto, le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere .
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ebbene, in ragione del pagamento dell'intera somma ingiunta con Determina Dirigenziale
n.146 del 30.01.2024 , non potendo il giudice pronunciarsi sulla medesima domanda, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso di specie, tali requisiti ricorrono in quanto il pagamento è sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale ed ha determinato l'integrale cessazione della materia di lite.
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Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc,3° comma, “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nella specie non si ritiene che l' abbia tenuto una condotta oggettivamente valutabile Pt_1 alla stregua di "abuso del processo" dal momento che effettivamente il dispositivo conteneva un'imprecisione non esistendo una figura di Assistente Specializzato inquadrato nella categoria B.
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Quanto alle spese di lite si osserva che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base della sentenza generica n. 4298/19 con la quale il Tribunale di Benevento ha condannato
“L' al risarcimento del danno, in favore di che CP_2 Controparte_1 liquida in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto calcolata con riferimento al profilo di Assistente Specializzato cat. B oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione al soddisfo”.
Dalla motivazione della sentenza di evincevano i criteri di quantificazione in quanto a p.8 era richiamato il CCNL comparto Sanità 1998-2001 ed a p. 10 era indicato il livello di inquadramento B riconosciuto dalla ricorrente.
Tanto premesso le spese vanno poste a carico dell' ai sensi del DM Parte_1
55/2014 tenuto conto della fase introduttiva e di studio, scaglione fino ad €26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano in ,€2.599,00 oltre spese generali iva e cpa con attribuzione.
[...]
Benevento, 11.4.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari