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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2672/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 - INVERIGO con l'Avv. MARA MAGGIONI contro
CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]69-A - MARIANO COMENSE con l'Avv. NADIA ANZANI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Giussano, in data 14.10.2000
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2000, atto n. 61, parte II, serie A)
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], minorenne Per_1
- , nato a [...] il [...], maggiorenne NON economicamente indipendente Per_2 FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo e chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni, confermate all'udienza del 2.7.2025, dinanzi al Giudice delegato:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151, 1° comma, cod. civ.;
- Ordinare al Comune di Giussano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- Omologare le seguenti condizioni:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto reciproco b) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Persona_3 la madre e determinazione condivisa della residenza del ragazzo presso l'abitazione di proprietà dei signori e , sita a Inverigo (CO), Via Madonnina n. 7, adibita a casa coniugale. CP_1 Pt_1
c) Regolamentare le modalità di frequentazione tra il padre e il figlio minore in modo tale che gli Per_1 stessi possano, compatibilmente con le esigenze dei medesimi e i rispettivi impegni scolastici e lavorativi, trascorrere almeno un giorno la settimana insieme concordando di volta in volta gli orari anche con la madre.
Restano comunque salvi ulteriori periodi di permanenza o di vacanza, previo accordo tra le parti.
d) Assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Inverigo, via Madonnina n. 7, alla sig.ra , con gli arredi ivi esistenti, in quanto collocataria dei figli (studente ed Parte_1 Per_1 economicamente non autosufficiente) e (maggiorenne, universitario e non economicamente Per_2 autosufficiente).
e) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra l'importo di € 300,00 per ciascun CP_1 Parte_1 figlio, e quindi € 600,00 complessivi, quale contributo al mantenimento dei figli e , da Per_2 Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, ciò sino al raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza economica degli stessi. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a far tempo dal mese di giugno 2026.
f) Disporre che il padre contribuisca in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche (non coperte dal servizio sanitario) e ludiche come da protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento, sottoscritto in data 24.05.2018 dal Consiglio degli Avvocati di Como con il
Presidente del Tribunale, a cui ci si riporta integralmente. La quota delle spese straordinarie maturande gravante sul padre verrà corrisposta dal sig. , al più tardi alla vendita dell'immobile adibito a casa CP_1 coniugale.
g) Disporre che l'assegno unico per entrambi i figli sia di esclusiva spettanza della sig.ra . Parte_1
h) Dare atto che i coniugi hanno già provveduto a dividere i conti correnti e i beni mobili e che il signor riconosce di essere debitore della signora dell'importo complessivo di € 4.000, CP_1 Parte_1 per arretrati dettagliatamente riportati nel documento n. 6, allegato alle note di precisazione delle conclusioni congiunte del 19.5.2025 (doc. 6_Copia elenco arretrati signor ), che s'impegna a restituire entro e non CP_1 oltre la vendita dell'immobile adibito a casa coniugale.
i) Dare atto che il signor autorizza la signora ad installare i condizionatori CP_1 Parte_1 nella casa familiare, impegnandosi a rimborsarne il relativo costo, nella misura del 50%, nei termini di cui al punto precedente.
j) Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e che non viene previsto alcun mantenimento del coniuge.
I coniugi prestano acquiescenza, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali competenti, in data 15.4.2025, è infatti emerso che la situazione familiare si sia evoluta positivamente. La signora è una figura genitoriale di riferimento per Pt_1
, capace ed attenta ai suoi bisogni…Si reputa che il signor debba proseguire la propria Per_1 CP_1 presa in carico terapeutica e farmacologica, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio raggiunto. Emerge come abbia elaborato le vicende accadute, sia grazie alle proprie risorse, essendo un ragazzo Per_1 riflessivo e maturo, sia grazie al percorso psicologico che svolge da tempo. …Sia grazie alla figura materna che lo sostiene, che al fratello che condivide del tempo con loro, ed il padre si organizzano Per_2 Per_1 in autonomia riuscendosi a vedere settimanalmente. La sig.ra ed il sig. sono riusciti a vedersi Pt_1 CP_1 più volte per condividere pensieri sulla genitorialità e su come collaborare per il bene di , creando Per_1 un clima pacifico e tranquillo, pertanto, si reputa che l'affidamento possa continuare ad essere condiviso ed il collocamento presso l'abitazione materna, con chiusura della presa in carico da parte del Servizio, stante l'assenza di conflittualità genitoriale e di pregiudizio per il minore, oltre che la presenza di molti professionisti che già seguono il nucleo. (cfr. relazione in atti).
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , sposati Parte_1 CP_1 in Giussano, in data 14.10.2000 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2000, atto n. 61, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giussano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 2.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]7 - INVERIGO con l'Avv. MARA MAGGIONI contro
CP_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]69-A - MARIANO COMENSE con l'Avv. NADIA ANZANI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Giussano, in data 14.10.2000
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2000, atto n. 61, parte II, serie A)
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], minorenne Per_1
- , nato a [...] il [...], maggiorenne NON economicamente indipendente Per_2 FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo e chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni, confermate all'udienza del 2.7.2025, dinanzi al Giudice delegato:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151, 1° comma, cod. civ.;
- Ordinare al Comune di Giussano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- Omologare le seguenti condizioni:
a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto reciproco b) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Persona_3 la madre e determinazione condivisa della residenza del ragazzo presso l'abitazione di proprietà dei signori e , sita a Inverigo (CO), Via Madonnina n. 7, adibita a casa coniugale. CP_1 Pt_1
c) Regolamentare le modalità di frequentazione tra il padre e il figlio minore in modo tale che gli Per_1 stessi possano, compatibilmente con le esigenze dei medesimi e i rispettivi impegni scolastici e lavorativi, trascorrere almeno un giorno la settimana insieme concordando di volta in volta gli orari anche con la madre.
Restano comunque salvi ulteriori periodi di permanenza o di vacanza, previo accordo tra le parti.
d) Assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Inverigo, via Madonnina n. 7, alla sig.ra , con gli arredi ivi esistenti, in quanto collocataria dei figli (studente ed Parte_1 Per_1 economicamente non autosufficiente) e (maggiorenne, universitario e non economicamente Per_2 autosufficiente).
e) Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra l'importo di € 300,00 per ciascun CP_1 Parte_1 figlio, e quindi € 600,00 complessivi, quale contributo al mantenimento dei figli e , da Per_2 Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, ciò sino al raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza economica degli stessi. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a far tempo dal mese di giugno 2026.
f) Disporre che il padre contribuisca in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie scolastiche, mediche (non coperte dal servizio sanitario) e ludiche come da protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento, sottoscritto in data 24.05.2018 dal Consiglio degli Avvocati di Como con il
Presidente del Tribunale, a cui ci si riporta integralmente. La quota delle spese straordinarie maturande gravante sul padre verrà corrisposta dal sig. , al più tardi alla vendita dell'immobile adibito a casa CP_1 coniugale.
g) Disporre che l'assegno unico per entrambi i figli sia di esclusiva spettanza della sig.ra . Parte_1
h) Dare atto che i coniugi hanno già provveduto a dividere i conti correnti e i beni mobili e che il signor riconosce di essere debitore della signora dell'importo complessivo di € 4.000, CP_1 Parte_1 per arretrati dettagliatamente riportati nel documento n. 6, allegato alle note di precisazione delle conclusioni congiunte del 19.5.2025 (doc. 6_Copia elenco arretrati signor ), che s'impegna a restituire entro e non CP_1 oltre la vendita dell'immobile adibito a casa coniugale.
i) Dare atto che il signor autorizza la signora ad installare i condizionatori CP_1 Parte_1 nella casa familiare, impegnandosi a rimborsarne il relativo costo, nella misura del 50%, nei termini di cui al punto precedente.
j) Dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e che non viene previsto alcun mantenimento del coniuge.
I coniugi prestano acquiescenza, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
Dalla relazione depositata dai Servizi Sociali competenti, in data 15.4.2025, è infatti emerso che la situazione familiare si sia evoluta positivamente. La signora è una figura genitoriale di riferimento per Pt_1
, capace ed attenta ai suoi bisogni…Si reputa che il signor debba proseguire la propria Per_1 CP_1 presa in carico terapeutica e farmacologica, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio raggiunto. Emerge come abbia elaborato le vicende accadute, sia grazie alle proprie risorse, essendo un ragazzo Per_1 riflessivo e maturo, sia grazie al percorso psicologico che svolge da tempo. …Sia grazie alla figura materna che lo sostiene, che al fratello che condivide del tempo con loro, ed il padre si organizzano Per_2 Per_1 in autonomia riuscendosi a vedere settimanalmente. La sig.ra ed il sig. sono riusciti a vedersi Pt_1 CP_1 più volte per condividere pensieri sulla genitorialità e su come collaborare per il bene di , creando Per_1 un clima pacifico e tranquillo, pertanto, si reputa che l'affidamento possa continuare ad essere condiviso ed il collocamento presso l'abitazione materna, con chiusura della presa in carico da parte del Servizio, stante l'assenza di conflittualità genitoriale e di pregiudizio per il minore, oltre che la presenza di molti professionisti che già seguono il nucleo. (cfr. relazione in atti).
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , sposati Parte_1 CP_1 in Giussano, in data 14.10.2000 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2000, atto n. 61, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giussano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 2.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao