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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1085/2023, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Monica Scongiaforno, giusta procura allegata all'atto di
[...]
citazione ed elettivamente domiciliati in Grosseto, Via Scrivia n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Gulina;
ATTORI
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza Mensini CP_1 C.F._3
n. 2, presso lo studio dell'avv. Paolo Bastianini che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: merito di opposizione ex art. 61u c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E.
473/2022;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 20.1.2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il giudizio di merito introdotto da e , Parte_1 Parte_2
all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 7.3.2023, con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare, formulata dagli stessi attori con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto nell'ambito della procedura esecutiva n. 473/2022 R.G.E.
Parte attrice deduceva l'inopponibilità del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 463/2022
emessa dalla Corte d'Appello di Firenze – che ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 193/2018 – in ragione dell'attuale diritto di veduta degli opponenti. In particolare, deducevano di aver provveduto alla demolizione della precedente veduta e, ottenuta l'autorizzazione paesaggistica dal Comune di Monte Argentario e il relativo titolo abilitativo, di aver costituito nel muro condominiale una nuova e più ampia veduta, esercitando il proprio diritto dominicale riconosciuto dal condominio ai sensi degli artt. 1102, 1139 e 1117 c.c.
Chiedevano, dunque, in accoglimento dell'opposizione, accertarsi l'insussistenza del diritto della convenuta opposta a procedere in executivis in forza del titolo azionato alla luce della sopravvenuta costituzione di un nuovo diritto non coperto dal giudicato, formatosi sulla precedente veduta.
Si costituiva , chiedendo preliminarmente fissarsi nuova udienza nel rispetto dei termini CP_1
di cui agli artt. 163 bis, 165 e 171 ter c.p.c.
Con decreto del 7.7.2023 veniva dichiarata la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis comma 1 c.p.c. e concesso termine per la rinnovazione.
Rinnovata la citazione, si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, sussistendo il diritto, accertato giudizialmente, della convenuta a veder ripristinate le luci in luogo della veduta ed essendo irrilevante che gli attori avessero modificato lo stato dei luoghi, realizzando una nuova finestra, tra l'altro, di più ampie dimensioni, con condanna alle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
Con decreto del 14.12.2023 veniva confermata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 20.2.2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e, tentata la conciliazione e mutato il rito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 22.10.2024 veniva disposto un breve differimento in ragione del carico del ruolo e con ordinanza de 21.1.2025, sullo scambio di note scritte, la causa veniva riservata in decisione,
*****
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Giova premettere che con sentenza n. 193/2018 emessa dal Tribunale di Grosseto, confermata con sentenza n. 463/2022 dalla Corte d'Appello di Firenze, è stata accertata l'insussistenza del diritto di veduta degli odierni attori “per l'indimostrata avvenuta realizzazione della veduta per destinazione del
buon padre di famiglia, ovvero per mancato perfezionamento della relativa usucapione” e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierna convenuta, è stata disposta la condanna degli odierni attori “al ripristino delle luci in luogo delle vedute”.
Occorre, inoltre, evidenziare che risulta circostanza pacifica che gli odierni attori non abbiano ottemperato al disposto di cui alla sentenza del Tribunale di Grosseto, come confermata dalla Corte
d'Appello. Invero, quest'ultimi hanno dedotto l'inopponibilità del titolo intimato per l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi e la costituzione di un nuovo diritto espressione delle proprie prerogative proprietarie riconosciute al condomino di cui agli artt. 1102, 1139 e 1117 c.c.
In particolare, parte attrice ha contestato il diritto dell'opposto ad ottenere il ripristino delle luci in ragione delle modifiche sostanziali apportate dagli stessi opponenti all'originaria veduta, tra l'altro,
operando un ampliamento della finestra, realizzata ad avvenuta costituzione del fabbricato, ove insistono le unità immobiliari delle parti, in Condominio (denominato ), con conseguente CP_2
costituzione di un nuovo diritto non pregiudicato dal titolo giudiziale intimato.
In forza di tale assunto, parte attrice ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto di parte convenuta a procedere in executivis.
Ebbene, giova rilevare che il processo esecutivo è il mezzo per “il creditore” per ottenere la realizzazione del diritto sostanziale che è stato dichiarato all'esito del processo di cognizione.
Sul punto la recente giurisprudenza di legittimità, tra l'altro, richiamata dagli stessi attori, ha affermato che “Dalla strumentalità del processo esecutivo alla realizzazione del diritto sostanziale si ricava
che compito dell'esecuzione forzata è l'adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto. Nel processo
esecutivo il titolo non è perciò il presupposto fattuale dell'azione esecutiva, ma è il valore giuridico cui la realtà
materiale deve essere ricondotta per la realizzazione dell'interesse del creditore sancito dal diritto. Il titolo
esecutivo enuncia il dover essere cui l'essere, mediante il processo esecutivo, deve uniformarsi […].
Ogniqualvolta che ai fini dell'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, o
della legittimità degli atti esecutivi, emerge una questione per la cui decisione deve farsi capo al titolo esecutivo,
quest'ultimo somministra il valore giuridico sulla base del quale il giudice deve risolvere la controversia. In
tali evenienze il giudice del processo di opposizione ha di fronte un valore giuridico e non un fatto” (cfr. Cass.
SU. n. 5633/2022).
Invero, il titolo esecutivo intimato nel processo esecutivo non ha valenza di mero “presupposto fattuale” (Cass. n. 14727 del 2001), ma deve essere inteso come valore giuridico cui la realtà pratica deve adeguarsi mediante l'esecuzione forzata. Nel caso di specie il titolo giudiziale intimato ha accertato il diritto dell'odierna convenuta ad ottenere il ripristino delle luci in luogo delle vedute che costituisce, dunque, il valore giuridico sulla base del quale deve essere risolta la controversia.
Non risulta decisiva, pertanto, la dedotta costituzione di un nuovo diritto degli opponenti, quali condomini, opponibile al titolo giudiziale intimato e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, deve rilevarsi, come, tra l'altro, riferito dagli stessi attori, che il diritto di veduta non sarebbe un diritto nuovo, poiché dagli stessi realizzato a seguito di rilascio di titolo amministrativo abilitativo, ottenuto nell'anno 2010 con la conseguenza che le questioni prospettate nel presente giudizio dovevano essere fatte valere nel corso del procedimento nel quale il titolo esecutivo si è
formato.
Sovviene, al riguardo, il consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, secondo cui,
qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione ad esecuzione - non può
effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero con il mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono -
di vera e propria inesistenza della pronunzia ( cfr. da ultimo Cass. n. 2785/2025 che richiama Cass.
SU n. 9479/2023 e n. 19889/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato, proprio in tema di opposizione a esecuzione per obblighi di fare, che “per “fatto sopravvenuto impediente” - tale da implicare la ineseguibilità del titolo
esecutivo giudiziale opposto - non può intendersi la condotta ostativa o renitente di un soggetto, che è stato
parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale, giustificata da ragioni che quegli aveva l'onere di
sottoporre al giudice di quel medesimo giudizio” (cfr. Cass. n. 9063/2025).
Ebbene, nel caso di specie, valutato che la sentenza n. 463 è stata emessa dalla Corte d'Appello di
Firenze in data 16.2.2022, non sono ravvisabili circostante sopravvenute al procedimento di cognizione idonee a giustificare un vaglio del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, deve rilevarsi che la modificazione unilaterale dello stato dei luoghi apportata dagli odierni attori, non può essere invocata quale fatto costitutivo di un nuovo diritto reale di veduta - sebbene l'ampliamento sia stato posto in essere con le relative autorizzazioni - in quanto l'oggetto dell'ordine di ripristino delle luci in luogo delle vedute, contenuto del titolo intimato, è declinabile nell'eliminazione di tutte le modifiche idonee ad alterare il diritto riconosciuto all'odierna opposta.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna degli attori ex articolo 96 comma 1 c.p.c. non essendovi allegazioni concrete sull'elemento soggettivo richiesto dalla norma in commento. Tale
ipotesi, invero, esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine al danno subito e alla quantificazione dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.;
- condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Grosseto il 11/4/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo'
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1085/2023, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Monica Scongiaforno, giusta procura allegata all'atto di
[...]
citazione ed elettivamente domiciliati in Grosseto, Via Scrivia n. 10, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Gulina;
ATTORI
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza Mensini CP_1 C.F._3
n. 2, presso lo studio dell'avv. Paolo Bastianini che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: merito di opposizione ex art. 61u c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E.
473/2022;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 20.1.2025;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il giudizio di merito introdotto da e , Parte_1 Parte_2
all'esito dell'ordinanza emessa dal GE in data 7.3.2023, con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare, formulata dagli stessi attori con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto nell'ambito della procedura esecutiva n. 473/2022 R.G.E.
Parte attrice deduceva l'inopponibilità del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 463/2022
emessa dalla Corte d'Appello di Firenze – che ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 193/2018 – in ragione dell'attuale diritto di veduta degli opponenti. In particolare, deducevano di aver provveduto alla demolizione della precedente veduta e, ottenuta l'autorizzazione paesaggistica dal Comune di Monte Argentario e il relativo titolo abilitativo, di aver costituito nel muro condominiale una nuova e più ampia veduta, esercitando il proprio diritto dominicale riconosciuto dal condominio ai sensi degli artt. 1102, 1139 e 1117 c.c.
Chiedevano, dunque, in accoglimento dell'opposizione, accertarsi l'insussistenza del diritto della convenuta opposta a procedere in executivis in forza del titolo azionato alla luce della sopravvenuta costituzione di un nuovo diritto non coperto dal giudicato, formatosi sulla precedente veduta.
Si costituiva , chiedendo preliminarmente fissarsi nuova udienza nel rispetto dei termini CP_1
di cui agli artt. 163 bis, 165 e 171 ter c.p.c.
Con decreto del 7.7.2023 veniva dichiarata la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis comma 1 c.p.c. e concesso termine per la rinnovazione.
Rinnovata la citazione, si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, sussistendo il diritto, accertato giudizialmente, della convenuta a veder ripristinate le luci in luogo della veduta ed essendo irrilevante che gli attori avessero modificato lo stato dei luoghi, realizzando una nuova finestra, tra l'altro, di più ampie dimensioni, con condanna alle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
Con decreto del 14.12.2023 veniva confermata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 20.2.2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e, tentata la conciliazione e mutato il rito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza del 22.10.2024 veniva disposto un breve differimento in ragione del carico del ruolo e con ordinanza de 21.1.2025, sullo scambio di note scritte, la causa veniva riservata in decisione,
*****
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Giova premettere che con sentenza n. 193/2018 emessa dal Tribunale di Grosseto, confermata con sentenza n. 463/2022 dalla Corte d'Appello di Firenze, è stata accertata l'insussistenza del diritto di veduta degli odierni attori “per l'indimostrata avvenuta realizzazione della veduta per destinazione del
buon padre di famiglia, ovvero per mancato perfezionamento della relativa usucapione” e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierna convenuta, è stata disposta la condanna degli odierni attori “al ripristino delle luci in luogo delle vedute”.
Occorre, inoltre, evidenziare che risulta circostanza pacifica che gli odierni attori non abbiano ottemperato al disposto di cui alla sentenza del Tribunale di Grosseto, come confermata dalla Corte
d'Appello. Invero, quest'ultimi hanno dedotto l'inopponibilità del titolo intimato per l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi e la costituzione di un nuovo diritto espressione delle proprie prerogative proprietarie riconosciute al condomino di cui agli artt. 1102, 1139 e 1117 c.c.
In particolare, parte attrice ha contestato il diritto dell'opposto ad ottenere il ripristino delle luci in ragione delle modifiche sostanziali apportate dagli stessi opponenti all'originaria veduta, tra l'altro,
operando un ampliamento della finestra, realizzata ad avvenuta costituzione del fabbricato, ove insistono le unità immobiliari delle parti, in Condominio (denominato ), con conseguente CP_2
costituzione di un nuovo diritto non pregiudicato dal titolo giudiziale intimato.
In forza di tale assunto, parte attrice ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto di parte convenuta a procedere in executivis.
Ebbene, giova rilevare che il processo esecutivo è il mezzo per “il creditore” per ottenere la realizzazione del diritto sostanziale che è stato dichiarato all'esito del processo di cognizione.
Sul punto la recente giurisprudenza di legittimità, tra l'altro, richiamata dagli stessi attori, ha affermato che “Dalla strumentalità del processo esecutivo alla realizzazione del diritto sostanziale si ricava
che compito dell'esecuzione forzata è l'adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto. Nel processo
esecutivo il titolo non è perciò il presupposto fattuale dell'azione esecutiva, ma è il valore giuridico cui la realtà
materiale deve essere ricondotta per la realizzazione dell'interesse del creditore sancito dal diritto. Il titolo
esecutivo enuncia il dover essere cui l'essere, mediante il processo esecutivo, deve uniformarsi […].
Ogniqualvolta che ai fini dell'accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, o
della legittimità degli atti esecutivi, emerge una questione per la cui decisione deve farsi capo al titolo esecutivo,
quest'ultimo somministra il valore giuridico sulla base del quale il giudice deve risolvere la controversia. In
tali evenienze il giudice del processo di opposizione ha di fronte un valore giuridico e non un fatto” (cfr. Cass.
SU. n. 5633/2022).
Invero, il titolo esecutivo intimato nel processo esecutivo non ha valenza di mero “presupposto fattuale” (Cass. n. 14727 del 2001), ma deve essere inteso come valore giuridico cui la realtà pratica deve adeguarsi mediante l'esecuzione forzata. Nel caso di specie il titolo giudiziale intimato ha accertato il diritto dell'odierna convenuta ad ottenere il ripristino delle luci in luogo delle vedute che costituisce, dunque, il valore giuridico sulla base del quale deve essere risolta la controversia.
Non risulta decisiva, pertanto, la dedotta costituzione di un nuovo diritto degli opponenti, quali condomini, opponibile al titolo giudiziale intimato e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, deve rilevarsi, come, tra l'altro, riferito dagli stessi attori, che il diritto di veduta non sarebbe un diritto nuovo, poiché dagli stessi realizzato a seguito di rilascio di titolo amministrativo abilitativo, ottenuto nell'anno 2010 con la conseguenza che le questioni prospettate nel presente giudizio dovevano essere fatte valere nel corso del procedimento nel quale il titolo esecutivo si è
formato.
Sovviene, al riguardo, il consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, secondo cui,
qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione ad esecuzione - non può
effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero con il mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono -
di vera e propria inesistenza della pronunzia ( cfr. da ultimo Cass. n. 2785/2025 che richiama Cass.
SU n. 9479/2023 e n. 19889/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato, proprio in tema di opposizione a esecuzione per obblighi di fare, che “per “fatto sopravvenuto impediente” - tale da implicare la ineseguibilità del titolo
esecutivo giudiziale opposto - non può intendersi la condotta ostativa o renitente di un soggetto, che è stato
parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale, giustificata da ragioni che quegli aveva l'onere di
sottoporre al giudice di quel medesimo giudizio” (cfr. Cass. n. 9063/2025).
Ebbene, nel caso di specie, valutato che la sentenza n. 463 è stata emessa dalla Corte d'Appello di
Firenze in data 16.2.2022, non sono ravvisabili circostante sopravvenute al procedimento di cognizione idonee a giustificare un vaglio del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Inoltre, deve rilevarsi che la modificazione unilaterale dello stato dei luoghi apportata dagli odierni attori, non può essere invocata quale fatto costitutivo di un nuovo diritto reale di veduta - sebbene l'ampliamento sia stato posto in essere con le relative autorizzazioni - in quanto l'oggetto dell'ordine di ripristino delle luci in luogo delle vedute, contenuto del titolo intimato, è declinabile nell'eliminazione di tutte le modifiche idonee ad alterare il diritto riconosciuto all'odierna opposta.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna degli attori ex articolo 96 comma 1 c.p.c. non essendovi allegazioni concrete sull'elemento soggettivo richiesto dalla norma in commento. Tale
ipotesi, invero, esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,
sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcuna prova in ordine al danno subito e alla quantificazione dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte attrice come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.;
- condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Grosseto il 11/4/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo'