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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/07/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2474/2019, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Sotgiu
OPPONENTI contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.07.2019 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 724/2019 del 24 maggio 2019, pronunciato dal
[...]
Tribunale di Teramo all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. di R.G. 1651/2019, notificato a mezzo del servizio postale in data 3 giugno 2019, con il quale è stato ingiunto loro, in qualità di fideiussori, su richiesta di pagina 1 di 9 , di pagare la somma di € 53573,45, derivante dal saldo negativo del Parte_5 conto corrente n. 216106581 intestato alla debitrice principale, oltre interessi convenzionali Controparte_2 annui del 12,312% sino al saldo.
A base dell'opposizione, hanno dedotto la loro qualità di consumatori adducendo, per l'effetto, la nullità di alcune clausole contenute nel modulo unilateralmente predisposto dalla Banca e sottoscritto dai Sig.ri e Pt_3
e dalla Sig.ra sulla base del disposto dell'art. 33 lett. t) del d.lgs 6 Parte_2 Parte_4 settembre 2005 n. 206 secondo il quale si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per l'effetto di «sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi». Nello specifico, hanno richiesto la nullità della clausola che esclude la possibilità di opporre alla Banca l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957
c.c. per non aver proposto le proprie istanze nei confronti della entro il termine semestrale ivi Controparte_2 previsto, essendo rimasta inerte per oltre cinque anni dal deposito del ricorso per concordato preventivo
(risalente al dicembre 2014), avendo revocato gli affidamenti solo nell'aprile 2019.
Gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità totale e/o parziale della fideiussione da loro sottoscritta, perché contenente clausole corrispondenti a quelle del modello generale di fideiussione bancaria predisposto dall'ABI nel 2003 le cui clausole 2, 6 e 8 sono state dichiarate illegittime dalla Banca d'IT con provvedimento n. 55/2005, per lesione della libertà di concorrenza. Hanno ulteriormente dedotto la parziale estinzione del debito riconosciuto nel decreto di omologa del concordato preventivo cui è stata sottoposta la debitrice principale attraverso pagamenti effettuati di volta in volta nell'interesse dell'odierna opposta.
Con comparsa di risposta depositata in data 3/3/2020 si è costituita in giudizio Parte_5
per chiedere il rigetto dell'opposizione, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del
[...]
Tribunale ordinario in favore del Tribunale per le imprese, in ordine alla domanda di nullità delle clausole contrattuali asseritamente ritenute abusive dalla controparte.
Denegata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con ordinanza emessa in data 14/10/2021, è stata rigettata la predetta eccezione, atteso che la questione della nullità delle fideiussioni era stata sollevata dai garanti in termini di eccezione riconvenzionale, e non quale domanda riconvenzionale, avendo richiesto nell'atto introduttivo la revoca del decreto ingiuntivo e non anche la declaratoria di nullità del contratto.
Invero, in termini generali la competenza a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ed inderogabilmente in capo all'ufficio giudiziario di emissione. A norma dell'articolo 33 (Competenza giurisdizionale), comma 2, legge 10 ottobre 1990, n. 287, "le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui pagina 2 di 9 ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n.168, e successive modificazioni" e considerato che, in ordine alla questione del coordinamento tra le due competenze inderogabili, occorre evidenziare che se l'opponente formula una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione omnibus, indicata quale modalità di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, quindi con pronuncia destinata a fare stato, sussiste la competenza sul punto delle Sezioni Specializzate in materia di
Impresa. La domanda riconvenzionale dovrebbe quindi essere separata ed oggetto di declaratoria di incompetenza del Tribunale adito. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo andrebbe quindi sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa del pronunciamento sulla nullità della fideiussione. A conclusioni diverse si perviene, invece, se, come nel caso in esame, la questione della nullità è sollevata unicamente in via di eccezione riconvenzionale al mero fine di bloccare la pretesa creditoria dell'opposto (ad es. Tribunale di Verona 1.10.2018,
Tribunale Verona 23 gennaio 2020, Tribunale di Padova 29.1.2019). La qualifica della difesa dell'opponente in termini di “eccezione” trova conferma nella tradizionale distinzione tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21472/2016), nel senso che ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, sono le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto ("La distinzione fra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato suo fondamento, ma del relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, a rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte in una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande", in senso conforme anche
Cassazione 14852/2013). Pertanto, veniva confermata la competenza del Tribunale ordinario e rivolto invito alle parti di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, vertendo la causa in materia bancaria.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
3/2/2025 ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Oggetto del presente giudizio sono i quattro contratti di fideiussione stipulati il 21.6.2010 con i quali gli odierni opponenti si sono costituiti garanti della debitrice principale impegnandosi a pagare quanto dovuto alla banca per capitale, interessi ed altri accessori in relazione a qualsiasi obbligazione che la debitrice principale si fosse trovata in qualunque momento ad avere, fino all'importo massimo di € 90.000,00. pagina 3 di 9 Tanto premesso in fatto, occorre, innanzitutto, qualificare giuridicamente il negozio stipulato tra gli opponenti e l'opposta, avendo quest'ultima sostenuto che si tratti di contratto autonomo di garanzia. Vanno chiarite in via preliminare le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono il contratto autonomo di garanzia rispetto al contratto di fideiussione, poiché ben potrebbe ricorrere un contratto di fideiussione atipico, ex art.1322 cod.civ., in cui le parti hanno derogato alla disciplina codicistica, senza però snaturare il negozio fideiussorio.
Premesso che il nomen iuris utilizzato dalle parti per designare la garanzia è privo di valore in quanto
“l'accertamento della natura giuridica del negozio così concluso è, poi, questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. Sez. 3, 04/04/2001, n. 4981), il criterio essenziale per orientare l'interprete verso l'autonomia della vicenda di garanzia è costituito dalla carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante “autonomo” si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base.
E, dunque, sarebbero inapplicabili al contratto autonomo di garanzia alcune norme in tema di fideiussione collegate al carattere accessorio quali gli art.1939, 1941, 1957 cod. civ.
Secondo un primo orientamento l'assenza di accessorietà si evincerebbe dalle clausole che sanciscono l'impossibilità, per il garante, di proporre nei confronti del creditore le eccezioni relative al rapporto base che spettano al debitore principale (cfr. Cass.31.07.2002, n11368); invece in altre pronunce si ritengono significative altre clausole, quali la previsione di un termine breve entro cui il garante obbligato al pagamento, l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione (cfr. Trib. Milano 22.10.2001).
Altresì, rilevante appare la previsione, nelle condizioni contrattuali, di clausole di pagamento con la dicitura “a semplice richiesta” o “a prima richiesta (o domanda)”o “senza eccezioni”, che rappresentano una deroga alla disciplina legale della fideiussione in quanto attribuiscono al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e della prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza dell'inadempimento del debitore principale. Tuttavia, occorre chiarire se tali clausole introducano nel tessuto negoziale una mera deroga alla disciplina legale della fideiussione oppure un' del tipo negoziale fideiussorio tale da condurre al modello del contratto autonomo di garanzia.
A tal proposito, sulla idoneità o sufficienza della clausola di "pagamento a prima o semplice richiesta" (o senza eccezioni) a trasformare il contratto di fideiussione in contratto autonomo di garanzia, è sorto un contrasto di giurisprudenza, poi composto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza del 18/02/2010, n.3947.
La Suprema Corte ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass.8248/1998) secondo cui l'utilizzo di tali clausole vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione: “L'inserimento in un pagina 4 di 9 contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Va precisato che l'inciso “a prima richiesta” già contiene in sé quale effetto l'impossibilità da parte del garante di sollevare le eccezioni relative al rapporto-base spettanti al debitore, perché dovendo provvedere al pagamento nell'immediatezza, il garante non avrebbe il tempo di proporle;
per cui l'inserimento dell'inciso “senza eccezioni” deve essere inteso quale ulteriore precisazione.
Sotto il profilo causale, il contratto autonomo di garanzia ha quale causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure non.
Ciò posto, la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento (cui anche il fideiussore atipico può essere tenuto immediatamente ed a semplice richiesta del creditore), ma il regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Infatti, qualora il pagamento risulti non dovuto, il fideiussore che abbia pagato a semplice richiesta, può agire in ripetizione con l'actio indebiti ex art.2033 cod.civ. nei confronti del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni alla base del rapporto di valuta che poteva proporre il debitore principale. Il garante “autonomo”, invece, non potrà agire in ripetizione nei confronti del creditore ma potrà esperire esclusivamente l'azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. nei confronti del debitore garantito. Infatti, il contratto autonomo di garanzia tiene indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
il contratto del fideiussore, invece, garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale altrui. Da tale distinzione deriva che mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, il garante autonomo è titolare di un'obbligazione del tutto autonoma rispetto all'obbligazione principale, essendo qualitativamente diversa da quella garantita.
Nel caso di specie, diversi sono gli elementi significativi, rinvenibili nelle condizioni contrattuali, a favore della configurabilità di una fideiussione. In specie, la clausola “a prima richiesta” contenuta nell'art. 7 non può qualificarsi come autonoma perché la pretesa autonomia è contraddetta da plurimi elementi: (1) “oggetto della garanzia” è “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa”, pertanto coincide con il contenuto dell'obbligazione principale, secondo lo schema tipico della fideiussione, dove è noto che il contratto autonomo ha per contenuto una prestazione
“qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale” e obbliga “a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta” (Cass. sez. un. 3947/2010, in motivazione, § 9.3.), come pagina 5 di 9 tipicamente si verifica nelle polizze cauzionali e nei performance bond;
(2) l'articolato contrattuale non contiene alcuna rinuncia, espressa e non equivoca, del fideiussore a opporre ex art. 1945 c.c. alla banca le eccezioni che può opporre il debitore principale;
(3) non ultimo, il fideiussore è tenuto ad informarsi sulle condizioni patrimoniali del debitore e sui suoi rapporti con la banca, evidenziando, pertanto, l'assenza di astrazione nei rapporti tra garante e garantito e, conseguentemente, la pregnanza del vincolo di accessorietà con l'obbligazione principale.
Ciò posto va preliminarmente esaminata l'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione ex art. 2 della legge n. 287/1990.
Come è noto, la Banca d'IT, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ai sensi degli articoli art. 2 e 14 della legge n. 287/1990, ha provveduto ad acquisire il parere dell'AGCM sulla questione se le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI di fideiussione bancaria del 2003 potessero assumere caratteri anticoncorrenziali.
Le clausole ritenute abusive sono la numero 2 (“il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la numero 6
(“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e la numero 8 (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Trattasi degli articoli relativi alla c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, alla c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine alla clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
All'esito del procedimento istruttorio sopra menzionato, la Banca d'IT ha emanato il provvedimento n. 55 del
2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI-2003 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel “fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
pagina 6 di 9 Preliminarmente, quindi, occorre verificare sulla scorta della documentazione in atti l'effettiva corrispondenza tra le clausole pattuite e quelle del modello sanzionato, nonché l'effettiva rilevanza applicativa delle stesse con puntuale riferimento alla fattispecie di causa.
Nel caso di specie, la conformità della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione a quelle di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. a quelle di cui agli articoli 2, 6 e
8 del Modello ABI-2003 è documentalmente verificabile e comunque mai contestata dalla parte convenuta.
Pertanto si profila, in conformità all'orientamento fatto proprio dalle sezioni unite della corte di cassazione (n.
41994/2021), non l'integrale nullità del contratto fideiussorio, ma l'astratta e potenziale nullità parziale della singola clausola conforme a quelle censurate dall'Autorità Garante del sistema bancario.
Vagliando l'ipotesi della nullità meramente parziale della fideiussione sottoscritta, parte opponente sottolinea che l'effetto liberatorio della stessa dall'obbligazione di garanzia discenderebbe in particolare dall'invalidità della clausola derogatoria del termine semestrale entro il quale la Banca avrebbe dovuto proporre iniziative di recupero del credito. In conseguenza della suddetta invalidità, infatti, il suddetto termine semestrale torna ad essere cogente per i contraenti.
L'eccezione è fondata, perché in effetti il termine non risulta rispettato.
Come noto, in tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l. fall. all'art. 55, comma 2, l. fall. (Cass. 02/04/2025, n.
8733).
Orbene, la banca opposta ha revocato il rapporto in sofferenza intrattenuto con la debitrice principale,
[...]
con comunicazione del 16.4.2019 (rimasta incontestata), pur risalendo la domanda di concordato CP_2 preventivo al mese di dicembre 2014 e il relativo decreto di omologa al 6.10.2015 (cfr. visura camerale), dunque, ben oltre il termine semestrale previsto dalla legge.
Pertanto, dal momento che nella fattispecie si profila potenzialmente l'effetto liberatorio previsto dall'art. 1957
c.c., occorre verificare se nel caso concreto può essere predicata la nullità della clausola 6 della fideiussione prestata. Ciò in quanto la nullità parziale, sancita dalla richiamata pronuncia delle Sezioni
Unite a risoluzione del precedente contrasto giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 41994/2021), non costituisce una conseguenza giuridica automatica: infatti, per come chiarito in altra recente pronuncia della Corte di Cassazione: pagina 7 di 9 dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità
Antitrust ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 4175/2020). La Corte di Cassazione così argomenta a titolo esemplificativo: “Si è sancito che nel giudizio promosso dall'assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, posta in essere da compagnie assicuratrici, gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato. Ne consegue che la medesima impresa assicuratrice può fornire prova contraria del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, già valutati dall'Autorità Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori (così Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del
2014)”.
Adattando tale regola giurisprudenziale alla fattispecie in esame, può dunque concludersi nel senso che la corrispondenza pressoché letterale della clausola contestata a quella formulata nell'intesa ABI-2003 introduce una presunzione juris tantum di illegittimità, ma la banca convenuta in giudizio può sempre fornire la rigorosa prova contraria, dimostrando, ad esempio, che anche le clausole censurate sono state espressamente pattuite con la controparte senza alcuna interrelazione con l'intesa interbancaria pregressa.
Tuttavia, nel caso di specie, la società convenuta non ha offerto tale prova contraria. Né può trascurarsi di evidenziare che le fideiussioni sono contenute nei contratti sottoscritti in data 21/6/2010 e cioè appena cinque anni dopo l'adozione da parte della Banca d'IT del provvedimento sanzionatorio n. 55/2005. Va quindi definitivamente acclarata la nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1957 c.c. gli opponenti devono dichiararsi liberati dall'obbligazione fideiussoria contrattualmente assunta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Quanto al regolamento delle spese, la non univocità degli orientamenti della giurisprudenza manifestatisi nel corso di svolgimento del presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
pagina 8 di 9 - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 724/2019;
- compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Teramo, 29.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2474/2019, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Sotgiu
OPPONENTI contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.07.2019 , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 724/2019 del 24 maggio 2019, pronunciato dal
[...]
Tribunale di Teramo all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. di R.G. 1651/2019, notificato a mezzo del servizio postale in data 3 giugno 2019, con il quale è stato ingiunto loro, in qualità di fideiussori, su richiesta di pagina 1 di 9 , di pagare la somma di € 53573,45, derivante dal saldo negativo del Parte_5 conto corrente n. 216106581 intestato alla debitrice principale, oltre interessi convenzionali Controparte_2 annui del 12,312% sino al saldo.
A base dell'opposizione, hanno dedotto la loro qualità di consumatori adducendo, per l'effetto, la nullità di alcune clausole contenute nel modulo unilateralmente predisposto dalla Banca e sottoscritto dai Sig.ri e Pt_3
e dalla Sig.ra sulla base del disposto dell'art. 33 lett. t) del d.lgs 6 Parte_2 Parte_4 settembre 2005 n. 206 secondo il quale si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto o per l'effetto di «sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi». Nello specifico, hanno richiesto la nullità della clausola che esclude la possibilità di opporre alla Banca l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1957
c.c. per non aver proposto le proprie istanze nei confronti della entro il termine semestrale ivi Controparte_2 previsto, essendo rimasta inerte per oltre cinque anni dal deposito del ricorso per concordato preventivo
(risalente al dicembre 2014), avendo revocato gli affidamenti solo nell'aprile 2019.
Gli opponenti hanno altresì eccepito la nullità totale e/o parziale della fideiussione da loro sottoscritta, perché contenente clausole corrispondenti a quelle del modello generale di fideiussione bancaria predisposto dall'ABI nel 2003 le cui clausole 2, 6 e 8 sono state dichiarate illegittime dalla Banca d'IT con provvedimento n. 55/2005, per lesione della libertà di concorrenza. Hanno ulteriormente dedotto la parziale estinzione del debito riconosciuto nel decreto di omologa del concordato preventivo cui è stata sottoposta la debitrice principale attraverso pagamenti effettuati di volta in volta nell'interesse dell'odierna opposta.
Con comparsa di risposta depositata in data 3/3/2020 si è costituita in giudizio Parte_5
per chiedere il rigetto dell'opposizione, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del
[...]
Tribunale ordinario in favore del Tribunale per le imprese, in ordine alla domanda di nullità delle clausole contrattuali asseritamente ritenute abusive dalla controparte.
Denegata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con ordinanza emessa in data 14/10/2021, è stata rigettata la predetta eccezione, atteso che la questione della nullità delle fideiussioni era stata sollevata dai garanti in termini di eccezione riconvenzionale, e non quale domanda riconvenzionale, avendo richiesto nell'atto introduttivo la revoca del decreto ingiuntivo e non anche la declaratoria di nullità del contratto.
Invero, in termini generali la competenza a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionalmente ed inderogabilmente in capo all'ufficio giudiziario di emissione. A norma dell'articolo 33 (Competenza giurisdizionale), comma 2, legge 10 ottobre 1990, n. 287, "le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui pagina 2 di 9 ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n.168, e successive modificazioni" e considerato che, in ordine alla questione del coordinamento tra le due competenze inderogabili, occorre evidenziare che se l'opponente formula una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione omnibus, indicata quale modalità di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, quindi con pronuncia destinata a fare stato, sussiste la competenza sul punto delle Sezioni Specializzate in materia di
Impresa. La domanda riconvenzionale dovrebbe quindi essere separata ed oggetto di declaratoria di incompetenza del Tribunale adito. Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo andrebbe quindi sospeso ex art. 295 c.p.c., in attesa del pronunciamento sulla nullità della fideiussione. A conclusioni diverse si perviene, invece, se, come nel caso in esame, la questione della nullità è sollevata unicamente in via di eccezione riconvenzionale al mero fine di bloccare la pretesa creditoria dell'opposto (ad es. Tribunale di Verona 1.10.2018,
Tribunale Verona 23 gennaio 2020, Tribunale di Padova 29.1.2019). La qualifica della difesa dell'opponente in termini di “eccezione” trova conferma nella tradizionale distinzione tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale, ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21472/2016), nel senso che ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, sono le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto ("La distinzione fra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato suo fondamento, ma del relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, a rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza, non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte in una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande", in senso conforme anche
Cassazione 14852/2013). Pertanto, veniva confermata la competenza del Tribunale ordinario e rivolto invito alle parti di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, vertendo la causa in materia bancaria.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
3/2/2025 ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Oggetto del presente giudizio sono i quattro contratti di fideiussione stipulati il 21.6.2010 con i quali gli odierni opponenti si sono costituiti garanti della debitrice principale impegnandosi a pagare quanto dovuto alla banca per capitale, interessi ed altri accessori in relazione a qualsiasi obbligazione che la debitrice principale si fosse trovata in qualunque momento ad avere, fino all'importo massimo di € 90.000,00. pagina 3 di 9 Tanto premesso in fatto, occorre, innanzitutto, qualificare giuridicamente il negozio stipulato tra gli opponenti e l'opposta, avendo quest'ultima sostenuto che si tratti di contratto autonomo di garanzia. Vanno chiarite in via preliminare le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono il contratto autonomo di garanzia rispetto al contratto di fideiussione, poiché ben potrebbe ricorrere un contratto di fideiussione atipico, ex art.1322 cod.civ., in cui le parti hanno derogato alla disciplina codicistica, senza però snaturare il negozio fideiussorio.
Premesso che il nomen iuris utilizzato dalle parti per designare la garanzia è privo di valore in quanto
“l'accertamento della natura giuridica del negozio così concluso è, poi, questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. Sez. 3, 04/04/2001, n. 4981), il criterio essenziale per orientare l'interprete verso l'autonomia della vicenda di garanzia è costituito dalla carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante “autonomo” si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del rapporto di base.
E, dunque, sarebbero inapplicabili al contratto autonomo di garanzia alcune norme in tema di fideiussione collegate al carattere accessorio quali gli art.1939, 1941, 1957 cod. civ.
Secondo un primo orientamento l'assenza di accessorietà si evincerebbe dalle clausole che sanciscono l'impossibilità, per il garante, di proporre nei confronti del creditore le eccezioni relative al rapporto base che spettano al debitore principale (cfr. Cass.31.07.2002, n11368); invece in altre pronunce si ritengono significative altre clausole, quali la previsione di un termine breve entro cui il garante obbligato al pagamento, l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione (cfr. Trib. Milano 22.10.2001).
Altresì, rilevante appare la previsione, nelle condizioni contrattuali, di clausole di pagamento con la dicitura “a semplice richiesta” o “a prima richiesta (o domanda)”o “senza eccezioni”, che rappresentano una deroga alla disciplina legale della fideiussione in quanto attribuiscono al creditore-beneficiario il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e della prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza dell'inadempimento del debitore principale. Tuttavia, occorre chiarire se tali clausole introducano nel tessuto negoziale una mera deroga alla disciplina legale della fideiussione oppure un' del tipo negoziale fideiussorio tale da condurre al modello del contratto autonomo di garanzia.
A tal proposito, sulla idoneità o sufficienza della clausola di "pagamento a prima o semplice richiesta" (o senza eccezioni) a trasformare il contratto di fideiussione in contratto autonomo di garanzia, è sorto un contrasto di giurisprudenza, poi composto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza del 18/02/2010, n.3947.
La Suprema Corte ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass.8248/1998) secondo cui l'utilizzo di tali clausole vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione: “L'inserimento in un pagina 4 di 9 contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Va precisato che l'inciso “a prima richiesta” già contiene in sé quale effetto l'impossibilità da parte del garante di sollevare le eccezioni relative al rapporto-base spettanti al debitore, perché dovendo provvedere al pagamento nell'immediatezza, il garante non avrebbe il tempo di proporle;
per cui l'inserimento dell'inciso “senza eccezioni” deve essere inteso quale ulteriore precisazione.
Sotto il profilo causale, il contratto autonomo di garanzia ha quale causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure non.
Ciò posto, la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento (cui anche il fideiussore atipico può essere tenuto immediatamente ed a semplice richiesta del creditore), ma il regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Infatti, qualora il pagamento risulti non dovuto, il fideiussore che abbia pagato a semplice richiesta, può agire in ripetizione con l'actio indebiti ex art.2033 cod.civ. nei confronti del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni alla base del rapporto di valuta che poteva proporre il debitore principale. Il garante “autonomo”, invece, non potrà agire in ripetizione nei confronti del creditore ma potrà esperire esclusivamente l'azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. nei confronti del debitore garantito. Infatti, il contratto autonomo di garanzia tiene indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale;
il contratto del fideiussore, invece, garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale altrui. Da tale distinzione deriva che mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, il garante autonomo è titolare di un'obbligazione del tutto autonoma rispetto all'obbligazione principale, essendo qualitativamente diversa da quella garantita.
Nel caso di specie, diversi sono gli elementi significativi, rinvenibili nelle condizioni contrattuali, a favore della configurabilità di una fideiussione. In specie, la clausola “a prima richiesta” contenuta nell'art. 7 non può qualificarsi come autonoma perché la pretesa autonomia è contraddetta da plurimi elementi: (1) “oggetto della garanzia” è “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa”, pertanto coincide con il contenuto dell'obbligazione principale, secondo lo schema tipico della fideiussione, dove è noto che il contratto autonomo ha per contenuto una prestazione
“qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale” e obbliga “a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta” (Cass. sez. un. 3947/2010, in motivazione, § 9.3.), come pagina 5 di 9 tipicamente si verifica nelle polizze cauzionali e nei performance bond;
(2) l'articolato contrattuale non contiene alcuna rinuncia, espressa e non equivoca, del fideiussore a opporre ex art. 1945 c.c. alla banca le eccezioni che può opporre il debitore principale;
(3) non ultimo, il fideiussore è tenuto ad informarsi sulle condizioni patrimoniali del debitore e sui suoi rapporti con la banca, evidenziando, pertanto, l'assenza di astrazione nei rapporti tra garante e garantito e, conseguentemente, la pregnanza del vincolo di accessorietà con l'obbligazione principale.
Ciò posto va preliminarmente esaminata l'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione ex art. 2 della legge n. 287/1990.
Come è noto, la Banca d'IT, nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio promosso ai sensi degli articoli art. 2 e 14 della legge n. 287/1990, ha provveduto ad acquisire il parere dell'AGCM sulla questione se le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI di fideiussione bancaria del 2003 potessero assumere caratteri anticoncorrenziali.
Le clausole ritenute abusive sono la numero 2 (“il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la numero 6
(“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e la numero 8 (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Trattasi degli articoli relativi alla c.d. clausola di reviviscenza, che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali quest'ultima dovesse restituire il pagamento ricevuto, alla c.d. clausola di sopravvivenza, che estende la garanzia anche in caso di invalidità del rapporto principale, e infine alla clausola di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
All'esito del procedimento istruttorio sopra menzionato, la Banca d'IT ha emanato il provvedimento n. 55 del
2005, accertando che gli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI-2003 contengono disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale attraverso attività consistenti nel “fissare direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
pagina 6 di 9 Preliminarmente, quindi, occorre verificare sulla scorta della documentazione in atti l'effettiva corrispondenza tra le clausole pattuite e quelle del modello sanzionato, nonché l'effettiva rilevanza applicativa delle stesse con puntuale riferimento alla fattispecie di causa.
Nel caso di specie, la conformità della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione a quelle di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. a quelle di cui agli articoli 2, 6 e
8 del Modello ABI-2003 è documentalmente verificabile e comunque mai contestata dalla parte convenuta.
Pertanto si profila, in conformità all'orientamento fatto proprio dalle sezioni unite della corte di cassazione (n.
41994/2021), non l'integrale nullità del contratto fideiussorio, ma l'astratta e potenziale nullità parziale della singola clausola conforme a quelle censurate dall'Autorità Garante del sistema bancario.
Vagliando l'ipotesi della nullità meramente parziale della fideiussione sottoscritta, parte opponente sottolinea che l'effetto liberatorio della stessa dall'obbligazione di garanzia discenderebbe in particolare dall'invalidità della clausola derogatoria del termine semestrale entro il quale la Banca avrebbe dovuto proporre iniziative di recupero del credito. In conseguenza della suddetta invalidità, infatti, il suddetto termine semestrale torna ad essere cogente per i contraenti.
L'eccezione è fondata, perché in effetti il termine non risulta rispettato.
Come noto, in tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l. fall. all'art. 55, comma 2, l. fall. (Cass. 02/04/2025, n.
8733).
Orbene, la banca opposta ha revocato il rapporto in sofferenza intrattenuto con la debitrice principale,
[...]
con comunicazione del 16.4.2019 (rimasta incontestata), pur risalendo la domanda di concordato CP_2 preventivo al mese di dicembre 2014 e il relativo decreto di omologa al 6.10.2015 (cfr. visura camerale), dunque, ben oltre il termine semestrale previsto dalla legge.
Pertanto, dal momento che nella fattispecie si profila potenzialmente l'effetto liberatorio previsto dall'art. 1957
c.c., occorre verificare se nel caso concreto può essere predicata la nullità della clausola 6 della fideiussione prestata. Ciò in quanto la nullità parziale, sancita dalla richiamata pronuncia delle Sezioni
Unite a risoluzione del precedente contrasto giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 41994/2021), non costituisce una conseguenza giuridica automatica: infatti, per come chiarito in altra recente pronuncia della Corte di Cassazione: pagina 7 di 9 dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità
Antitrust ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 4175/2020). La Corte di Cassazione così argomenta a titolo esemplificativo: “Si è sancito che nel giudizio promosso dall'assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, posta in essere da compagnie assicuratrici, gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato. Ne consegue che la medesima impresa assicuratrice può fornire prova contraria del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, già valutati dall'Autorità Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori (così Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del
2014)”.
Adattando tale regola giurisprudenziale alla fattispecie in esame, può dunque concludersi nel senso che la corrispondenza pressoché letterale della clausola contestata a quella formulata nell'intesa ABI-2003 introduce una presunzione juris tantum di illegittimità, ma la banca convenuta in giudizio può sempre fornire la rigorosa prova contraria, dimostrando, ad esempio, che anche le clausole censurate sono state espressamente pattuite con la controparte senza alcuna interrelazione con l'intesa interbancaria pregressa.
Tuttavia, nel caso di specie, la società convenuta non ha offerto tale prova contraria. Né può trascurarsi di evidenziare che le fideiussioni sono contenute nei contratti sottoscritti in data 21/6/2010 e cioè appena cinque anni dopo l'adozione da parte della Banca d'IT del provvedimento sanzionatorio n. 55/2005. Va quindi definitivamente acclarata la nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1957 c.c. gli opponenti devono dichiararsi liberati dall'obbligazione fideiussoria contrattualmente assunta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Quanto al regolamento delle spese, la non univocità degli orientamenti della giurisprudenza manifestatisi nel corso di svolgimento del presente giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
pagina 8 di 9 - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 724/2019;
- compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Teramo, 29.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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