Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 10247/2017
R.G. promossa da c.f. costituita in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'Avv. Vincenzo Rispoli, con studio in Salerno, C.so
Garibaldi, 16, PEC nfo Email_1
attrice contro
- in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
C.F. costituito in giudizio con l'avv. Marco P.IVA_1
Matarazzo, con studio in Caserta, via Lupoli, 3, PEC
Email_2
- p.iva , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., con sede in Latina, via Ligabue,
2 convenuti
Oggetto: risarcimento danni da insidia e/o trabocchetto.
Premessa
Si premette che il novellato art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che è ritenuta processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall'art. 16 D.Lgs.
05/2003, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non
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Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato il 12.10.2017
l'attrice conveniva in giudizio per l'udienza del 20.02.2018, il ed ritenendo il primo responsabile Controparte_1 CP_2
esclusivo della frattura bi-malleolare di tibia e fibula riportata in conseguenza della caduta che dichiarava essersi verificata il
06.02.2014, cadendo dai gradini di Via Monte, in da CP_1
anni privi di manutenzione, provocata dalla presenza di sconnessioni e da ampie chiazze di muschio. Chiedeva accogliersi la domanda con declaratoria di responsabilità esclusiva dell'incidente a carico dell'ente e condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura da accertarsi in corso di causa.
Non si costituiva l'assicuratore nei cui confronti l'attrice rinunciava alla domanda.
Il 19.11.2018 si costituiva il già dichiarato Controparte_1
contumace con ordinanza di ammissione della prova per testi del 13.07.2018, che impugnava la domanda contestando il fatto storico, come rappresentato, eccependo in diritto la tardività dell'iscrizione della causa a ruolo avvenuta solo il 14.12.2017, la nullità dell'atto introduttivo per non essere stati compiutamente indicati gli elementi in fatto e precisando in via
2 preliminare che la condizione dei luoghi era facilmente visibile per cui alcuna insidia e trabocchetto poteva ravvisarsi. In via subordinata chiedeva la concorsualità tra le parti con ogni effetto anche nel governo delle spese. In via gradata, ridurre il quantum debeatur. Vinte le spese.
Ammessa la prova per testi si fissava l'udienza per l'escussione al 19.11.2018. Seguivano più rinvii per la ricostruzione del fascicolo andato smarrito, per la prova e per l'esibizione delle intimazioni testimoniali, avendo la convenuta eccepito la decadenza dalla prova. Con ordinanza dell'01.04.2023 si dichiarava l'attrice decaduta dalla prova non avendo provveduto al deposito delle intimazioni testi notificate, con rinvio all'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 03.07.2023 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata per carico di causa già introitate al 06.05.2024 con medesima modalità di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente affrontata la questione della tardiva iscrizione della causa a ruolo avvenuta solo il 14.12.2017 a fronte dell'avvenuta notifica in data 12.10.2017 atto dell'atto di citazione.
La circostanza che la causa sia stata iscritta a ruolo tardivamente è pacifica, in quanto risulta ed è attestata documentalmente.
Ai sensi dell'articolo 165 c.p.c., l'attore deve costituirsi in giudizio (a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge) entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini ai sensi dell'articolo 163 bis.
La costituzione in giudizio della sig.ra Parte_1
doveva avvenire ex art. 165 c.p.c., entro e non oltre dieci giorni
3 dalla notifica dell'atto di citazione, mediante deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Il suddetto termine è da considerarsi perentorio, con la conseguenza che, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell'attore, scatta l'improcedibilità della domanda. Lo spirare dei termini perentori determina, infatti, la decadenza dal potere di compiere l'atto e la portata dell'inderogabilità della norma si evince dal fatto che essi non possono essere né abbreviati, né prorogati dal Giudice, nemmeno sull'accordo delle parti: “La non prorogabilità dei termini perentori fa sì che la loro violazione debba essere rilevata d'ufficio anche nel caso che l'atto eseguito, dopo lo spirare del termine abbia per ipotesi conseguito il suo scopo: ciò perché il principio sancito dall'art. 156 c.p.c. della non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente ai casi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori” (Cass. civ., sez. un., sentenza 2 dicembre 2005, n. 26225; Cass. Civ. civ. sez. un. sentenza n.
10864 del 18.05.2011; Cass. Ord. n. 1058/18; Trib. Frosinone, sent. n. 155/2023).
La conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto per l'iscrizione della causa a ruolo è, per l'effetto, la formale inderogabile improcedibilità, che non ammette sanatorie.
In ragione dell'esito del giudizio, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione assorbita o rigettata,
4 definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
Dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da
. Parte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Salerno lì, 9 giugno 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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