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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.1409/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1409/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...];
[...]
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta DE SANTIS, del Foro di Chieti, e dall'avv. Giuseppina IANNACONE, del Foro di Campobasso, presso lo studio legale delle quali, sito in Pescara al viale G. D'Annunzio n.344, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 5 agosto 2024 da e Parte_1 CP_1 considerato che la sentenza n.166/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 30 settembre 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 14 marzo 2025;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 15 maggio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Manoppello (PE) in data 16 maggio 1993 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manoppello (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.11 – Parte II – Serie A – Anno 1993.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1409/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente a[...];
[...]
e nato a [...] il [...] (c.f.: CP_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta DE SANTIS, del Foro di Chieti, e dall'avv. Giuseppina IANNACONE, del Foro di Campobasso, presso lo studio legale delle quali, sito in Pescara al viale G. D'Annunzio n.344, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente depositata in data 5 agosto 2024 da e Parte_1 CP_1 considerato che la sentenza n.166/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 30 settembre 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 14 marzo 2025;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 15 maggio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Manoppello (PE) in data 16 maggio 1993 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manoppello (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.11 – Parte II – Serie A – Anno 1993.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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