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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/04/2024, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 26/04/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2682/2017 R.G., promossa da:
, nato a [...] l'[...], e residente in [...]
n.5, C.F.: elettivamente domiciliato in Castel di Lucio alla Via S. Antonino C.F._1
n.69, presso lo studio dell'Avv. Paola Lucia Salamone, a rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/07/2017, parte ricorrente proponeva impugnazione averso n.4 avvisi di CP_ indebito, notificatogli in data 20/07/2016, con i quali l' gli comunicava che: “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola per un numero di giornate superiori a quelle spettanti”, in fatto ed in diritto assumendo l'irripetibilità delle somme deducendo, la violazione di legge Parte_2 per carenza di motivazione, assenza di dolo, e violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989 (mancanza di dolo), infine eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale sulle somme corrisposte per l'annualità
2005.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 26/04/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte depositate, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria.
Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011).
I provvedimenti in questione del 24/06/2016, mancano di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito.
Invero dal tenore del provvedimento non è dato cogliere né quali sarebbero i motivi specifici addotti, nè CP_ su quali basi di calcolo l' è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione. CP_ L' con i predetti provvedimenti ha solo dedotto che “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola per un numero di giornate superiori a quelle spettanti”, CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n.
22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12). CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Prova che non risulta fornita.
Peraltro, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989.
Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato. E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il percipiente non abbia comunicato fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione goduta, che non siano già conosciuti dall'Ente previdenziale. E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52 L.88/89. CP_ La prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' non può recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Paola Lucia Salamone, ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla i provvedimenti di indebito, di cui alle note del 24/06/2016, CP_ notificati in data 20/07/2016, con le quali l' comunicava che: “sono state corrisposte prestazioni di CP_ disoccupazione agricola per un numero di giornate superiori a quelle spettanti”, e condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei suddetti provvedimenti;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paola Lucia Salamone;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 26/04/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 26/04/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2682/2017 R.G., promossa da:
, nato a [...] l'[...], e residente in [...]
n.5, C.F.: elettivamente domiciliato in Castel di Lucio alla Via S. Antonino C.F._1
n.69, presso lo studio dell'Avv. Paola Lucia Salamone, a rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/07/2017, parte ricorrente proponeva impugnazione averso n.4 avvisi di CP_ indebito, notificatogli in data 20/07/2016, con i quali l' gli comunicava che: “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola per un numero di giornate superiori a quelle spettanti”, in fatto ed in diritto assumendo l'irripetibilità delle somme deducendo, la violazione di legge Parte_2 per carenza di motivazione, assenza di dolo, e violazione dell'art. 52 della Legge n. 88/1989 (mancanza di dolo), infine eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale sulle somme corrisposte per l'annualità
2005.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 26/04/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note scritte depositate, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria.
Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011).
I provvedimenti in questione del 24/06/2016, mancano di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito.
Invero dal tenore del provvedimento non è dato cogliere né quali sarebbero i motivi specifici addotti, nè CP_ su quali basi di calcolo l' è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione. CP_ L' con i predetti provvedimenti ha solo dedotto che “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola per un numero di giornate superiori a quelle spettanti”, CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n.
22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12). CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Prova che non risulta fornita.
Peraltro, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989.
Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato. E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il percipiente non abbia comunicato fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione goduta, che non siano già conosciuti dall'Ente previdenziale. E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52 L.88/89. CP_ La prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' non può recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, e con distrazione in favore dell'Avv. Paola Lucia Salamone, ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto annulla i provvedimenti di indebito, di cui alle note del 24/06/2016, CP_ notificati in data 20/07/2016, con le quali l' comunicava che: “sono state corrisposte prestazioni di CP_ disoccupazione agricola per un numero di giornate superiori a quelle spettanti”, e condanna l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei suddetti provvedimenti;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paola Lucia Salamone;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 26/04/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia