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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia
Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., letto l'art. 281 sexies c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado, iscritta al n. 1955 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, e vertente tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in OG, via Cesare Controparte_1
Pavese n. 47, elettivamente domiciliata in OG, via De' Carbonesi n. 6, presso lo studio dell'avv.
Dario Eugeni, dal quale è rappresentata e difesa in giudizio, giusta mandato in atti;
attrice opponente
CONTRO
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, con sede in Casoli di Atri (TE) alla Zona Industriale, elettivamente domiciliata in Pineto (TE) alla Via G. D'Annunzio n.207 presso lo studio degli avv.ti Lanfranco Belfiore e Mario Del Principe dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti;
convenuta opposta
Oggetto: Pagamento di somma di denaro o consegna di cosa mobile in materia di controversie promosse da una banca nei confronti di altra banca.
Conclusioni: come in atti e come da note autorizzate depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.06.2021 ed iscritto a ruolo in data
21.06.2021, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1359, emesso dal Tribunale Controparte_1
di Teramo il 5 maggio 2021 e notificato in data 12/5/2021, con cui, su istanza della Controparte_2
le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 16.524,53, oltre agli interessi e le spese di procedura.
A sostegno della opposizione ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che erano state sollevate da parte opponente numerose contestazioni in relazione alla merce fornita da con specifico riguardo: - a ritardi nelle consegne degli elettrodomestici che CP_2 avevano reso l'opponente inadempiente nei confronti della propria clientela;
– alla consegna di merce non conforme rispetto a quella ordinata;
- alla mancata consegna di merce ordinata, con danni all'opponente consistenti nella revoca di ordini da parte della propria clientela ( EN –
EM ) e nella restituzione degli acconti versati e del conseguente mancato guadagno;
- alla perdita di clientela da parte di dovuta a segnalazioni e pubblicità negative da Controparte_1
parte della clientela insoddisfatta per fatto e colpa di;
CP_2
b) che aveva ordinato ad , con proprio punto vendita “Ottagono” e quale Controparte_1 CP_2
società specializzata nella progettazione e nella vendita di cucine, accessori ed elementi di
[... arredo per la zona giorno e per la zona notte, la fornitura di cucine per i propri clienti: CP_3
, , per , , EN e EM Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Persona_1 Per_2 Persona_3
e tutte le forniture avevano comportato problemi;
c) che i rapporti commerciali tra la società ricorrente e l'ingiunta erano sorti nel mese di giugno del 2020 quando su segnalazione di rappresentante del settore con il Controparte_1 Per_4
quale essa collaborava da tempo, aveva provveduto a ordinare alla società la prima cucina, CP_2
commissionata alla odierna opponente dai signori e (avvocati del Foro di CP_3 Pt_1
OG);
d) che la cucina ordinata da ad nel mese di giugno 2020 era stata CP_1 CP_2
consegnata ai clienti in data 29 luglio 2020 ma al ricevimento degli elementi ordinati, i coniugi avevano sollevato contestazioni relative: alle ante ordinate, di spessore Controparte_4
diverso rispetto alla cucina;
alle tre colonne del frigo, dispensa e forno/dispensa che dovevano avere in base all'ordine, ante intere, mentre erano state consegnate tre colonne con doppia anta;
e) che , al ricevimento dell'ordine, aveva sollevato varie contestazioni, meglio indicate in CP_2
atti;
f) che in seguito alle contestazioni, si era impegnata nei confronti dell'odierna opponente per CP_2 una riduzione dell'importo dovuto pari ad euro 3.800,00, che tuttavia non era stata applicata pagina 2 di 11 avendo poi proceduto l'odierna opposta con l'ingiunzione di pagamento, e che pertanto doveva essere decurtata dall'importo del decreto ingiuntivo;
g) che gli errori commessi da nella fornitura - avevano creato molte CP_2 CP_3 Pt_1
conseguenze negative per Controparte_1
h) contestava gli ordini dei clienti e , , Parte_5 Parte_3 Parte_6 Per_2
EM, EN per i motivi singolarmente descritti nell'atto introduttivo. Persona_3
Tanto dedotto, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1359/2021 qui opposto ( RG 1359/2021 ) oltre che per i motivi di cui in narrativa , in quanto la somma richiesta non è dovuta, anche perché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- in via principale : revocare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 1359/2021 del 5 maggio 2021 notificato alla odierna opponente in data 12 maggio 2021, perché emesso per somme non dovute e per i motivi di cui al presente atto . Vinte le spese, competenze ed onorari di causa oltre al rimborso forfetario ex art. 15 TP. In via riconvenzionale Accertare che ha subito un CP_1
danno per fatto e colpa di come specificato nella narrativa del presente atto Controparte_2
nella misura di €. 28.170,40= o in quella misura maggiore o maggiore che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare al pagamento di Controparte_2 detta somma a favore di Compensare pertanto l'importo spettante a Controparte_1 CP_1
con quello eventualmente ritenuto dovuto a per le forniture difettose per gli ordini delle CP_2
cucine di cui in narrativa. Vinte le spese, competenze ed onorari di causa oltre al rimborso forfetario ex art. 15 TP.”
L'opposta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo:
1) che essa produceva, con diversi marchi, cucine, mobili per la casa e mobili per ufficio, prodotti destinati, in Italia e all'estero, a distributori, commercianti e alla grande distribuzione, che poi li avrebbero venduti ai clienti finali;
2) che le vendite erano regolamentate dalle Condizioni Generali di Vendita di;
CP_2
3) che il cliente finale si recava dal negoziante e sceglieva un modello di cucina (tra quelli proposti in vendita), poi il negoziante (più raramente il cliente) effettuava i rilievi e prendeva le misure per stabilire le dimensioni dei singoli componenti e della cucina nel suo complesso;
4) che il negoziante (nel caso di specie inviava una proposta d'ordine all' Controparte_1 CP_2 che la sviluppava e trasmetteva al cliente il relativo “modulo d'ordine”: se il cliente
[...] pagina 3 di 11 confermava (sottoscrivendolo) il modulo d'ordine l'acquisto si aveva per perfezionato e il prodotto andava in produzione;
5) che sul documento di trasporto e sulla fattura veniva indicato, tra le varie voci, il c.d.
“riferimento”, cioè il nominativo del cliente finale ( ect. etc.), per facilitare CP_3 Pt_2
l'individuazione del prodotto: questi al momento del ricevimento della merce l'avrebbe verificata e, se vi fossero state delle difformità/contestazioni, lo avrebbe comunicato all'
[...]
la quale, immediatamente, avrebbe messo in produzione il prodotto contestato e CP_2
lo avrebbe riconsegnato riportando sul documento di trasporto e sulla fattura la dicitura
“assistenza” o “sostituzione”;
6) che, successivamente, l' avrebbe ritirato il pezzo difforme per verificare a chi fossero CP_2 addebitabili le difformità, e all'esito avrebbe emesso o meno la nota credito: in caso di pezzi mancanti, l' avrebbe inviato il pezzo in questione con la dicitura “completamento”; CP_2
7) che non si occupava né dei rilievi (cioè, non prendeva le misure della cucina da realizzare) CP_2
né del montaggio: alle cucine prodotte da potevano essere abbinati gli elettrodomestici che CP_2
proponeva di varie marche e poi il cliente sceglieva quella che preferiva;
CP_2
8) che gli elettrodomestici erano assistiti dalla garanzia del produttore, al quale il cliente si rivolgeva in ipotesi di malfunzionamento;
9) che era un'azienda che sotto l'insegna di “Ottagono” vendeva mobili per Controparte_1
l'arredamento di numerose Aziende e molteplici marchi e che gli acquisti in contestazione facevano riferimento a cucine marchio “CIAO Cucine”, prodotte da e Controparte_2
consegnate all'opponente nel periodo 2020 – 2021, periodo notoriamente caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, con notevole incremento dei costi delle materie prime per loro scarsa reperibilità, con conseguente ritardo nelle consegne dei prodotti, specialmente quelli in metallo e alluminio nonché alcuni di quelli elettronici;
10) che , pertanto, non negava che nel periodo in questione vi fossero stati ritardi nelle CP_2
consegne di elettrodomestici e di parti in metallo, ma certamente non per propria responsabilità
e, comunque, i propri clienti erano sempre stati avvertiti di quanto stava accadendo;
11) che, peraltro, nel caso in questione trovavano applicazione le Condizioni Generali di Vendita di e, in particolare, gli artt. 7 e 9; Controparte_2
12) rispondeva in modo specifico alle contestazioni sui singoli ordini e clienti e , quanto alle altre contestazioni, eccepita preliminarmente la tardività delle stesse, osservava che: lo scolapiatti era quello normalmente fornito con quel modello di cucina che l' aveva venduto CP_2
in molteplici esemplari, senza contestazioni di sorta;
- i meccanismi estraibili erano conformi pagina 4 di 11 all'ordine confermato e il montaggio non era stato eseguito dall' ; - la cappa della cucina CP_2
era stata consegnata;
- il piano di lavoro era conforme a quanto ordinato ed eventuali graffi erano stati realizzati in sede di montaggio;
- il tavolo marca “Riflessi”, che il cliente finale lamentava essere mancante, non era stato acquistato da;
- la fascia di Controparte_2 tamponamento era conforme all'ordine confermato e, se vi fosse stata una diversità di materiale
(comunque vizio apparante), ben difficilmente avrebbe potuto il “falegname della
[...]
“sistemarla”; CP_1
13) che , con e-mail del 01/03/2021 aveva comunicato la presa d'atto “dell'impossibilità di CP_2 addivenire ad un accordo” con la conseguenza che la fornitura con riferimento andava CP_3 pagata per l'intero, senza decurtazioni di sorta;
14) che non aveva mai avuto un contratto di esclusiva con né Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima si era mai impegnata a non fornire i prodotti acquistati dall'opponente alla grande distribuzione;
15) in riferimento agli ordini e , – su Milano, (studio con sede Pt_2 Parte_3 Per_1 Pt_4
in OG e Milano operante nel settore immobiliare, cliente di , , CP_1 Per_2
EM – EN, la ditta opposta rappresentava i motivi di contestazione delle lagnanze della ditta opponente,
16) che le domande riconvenzionali formulate andavano rigettate in toto per quanto rappresentato.
Tanto eccepito, la convenuta opposta ha così concluso: “voglia l'On. Giudice adito: - rigettare
l'opposizione proposta, perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni in narrativa illustrate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare rigettare la domanda riconvenzionale perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge (Rimborso Spese Generali, Cassa Forense e IVA).”
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, la causa è stata istruita con i documenti prodotti e la prova orale articolata dalle parti. Assunte le deposizioni testimoniali, la causa è stata ritenuta matura per la definizione, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c all'odierna udienza e, quindi, trattenuta in decisione, spirato il termine per il deposito delle note conclusionali delle parti.
*****
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Preliminarmente , al fine di delimitare il thema decidendum va detto che la ditta
[...]
, società con un proprio punto vendita di cucine di design per una clientela medio alta, ha agito CP_1
pagina 5 di 11 in giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1359/2021, con il quale il Tribunale di
Teramo le aveva ingiunto il pagamento in favore di produttrice di cucine di diversi Controparte_2
marchi, della somma di euro € 16.524,53, oltre accessori e spese della procedura, per forniture effettuate in favore di suoi clienti finali, deducendo di non essere tenuta al pagamento in ragione del comportamento colpevole tenuto dalla ditta fornitrice nell'evadere i diversi ordini - concretizzatosi in mancate consegne, ripetuti ritardi nelle stesse, frequenti difformità dei componenti consegnati rispetto agli ordini - che le avevano cagionato diversi danni da parte dei clienti in termini di sconti da effettuare sui prezzi concordati, restituzione somme versate in acconto e mancati guadagni.
A tal fine ha agito in via riconvenzionale per sentir accertare di aver subito, per fatto e colpa di
, una perdita economica nella misura di euro 28.170,40, con conseguente condanna Controparte_2 dell'opposta al risarcimento, anche in via di compensazione con quanto dovuto.
Dal canto suo, la parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_2
deducendo di avere correttamente agito in adempimento degli accordi, eseguendo le prestazioni di fornitura in conformità delle concordate condizioni generali di vendita.
Ha rappresentato che alcuni ritardi nelle consegne erano imputabili alla peculiare situazione nazionale dettata dall'emergenza COVID 19 che aveva reso alcuni materiali irreperibili o reperibili con tempi dilazionati e relativo aumento dei costi. L'opposta ha, altresì, resistito all'opposizione riferendo che era un cliente fortemente indebitato e senza garanzia e che, a causa della forte Controparte_1
esposizione debitoria della stessa, era stato formulato un primo piano di rientro, con la condizione che non si sarebbero effettuate nuove forniture se prima non fosse stato sistemato l'arretrato. Il piano di rientro predisposto dalla debitrice era stato, peraltro, rifiutato e la stessa non si era fatta parte diligente né nel migliorarlo né nel presentarne uno alternativo, di qui la richiesta di pagamento da imputarsi all'inerzia della debitrice.
BE : com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, conseguentemente, nell'ambito di tale procedimento “il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
(Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
E, dunque, nel caso di specie, si deve evidenziare che le allegazioni difensive di parte opposta hanno trovato riscontro nelle produzioni documentali e nelle risultanze delle deposizioni testimoniali,
pagina 6 di 11 mentre dall'istruttoria non risulta raggiunta la prova delle lamentate contestazioni dell'opponente, tali da giustificare la revoca del provvedimento monitorio.
Certo è, poiché documentale e non oggetto di contestazione, il rapporto commerciale intercorso fra le parti nel periodo 2020 – 2021: la produttrice di cucine e mobili per casa ed Controparte_2
ufficio con diversi marchi, in Italia e all'estero, e con mercato diretto alla grande distribuzione, ha effettuato più di un ordine in favore di Controparte_1
Risulta, poi, confermato dai documenti prodotti dall'opposta che gli ordini venissero regolamentati dalle Condizioni Generali di Vendita di (cfr. doc. 3 fascicolo opposta) che CP_2
prevedevano, in sintesi, la formulazione di una proposta d'ordine all' la quale, dopo aver CP_2 provveduto allo sviluppo, trasmetteva al cliente il relativo “modulo d'ordine”.
L'approvazione, mediante sottoscrizione da parte del cliente, comportava la conferma del modulo d'ordine così che l'acquisto si considerava perfezionato e il prodotto andava in produzione
(art.2). Era obbligo del cliente visionare “la merce al momento della consegna e sollevare immediatamente eventuali contestazioni” (art. 6), in quanto la venditrice non avrebbe risposto a
“nessuna reclamo per ammanchi presentato dopo tale termine”. Nell'ipotesi di contestazione accettata
(con emissione di nota credito) o l' sarebbe andata a ritirare il pezzo difforme, per verificare a chi CP_2 fossero addebitabili le difformità, e all'esito avrebbe emesso o meno la nota credito: in caso di pezzi mancanti, l' avrebbe inviato il pezzo in questione con la dicitura “completamento”. CP_2
Quanto alle responsabilità a carico della venditrice, nell'art. 7 si prevede che “la limitazione temporale applicabile alle richieste che sorgono da questo accordo sarà di un anno dalla data in cui sorge la richiesta di risarcimento, a pena di decadenza.” Si stabilisce che “la venditrice non sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno o infortunio derivante dal ritardo nella consegna di prodotti
o da inadempienza dovuta a circostanze fuori dal suo controllo. In ogni caso la misura massima della responsabilità della Venditrice per i danni tutti, che potranno verificarsi, in riferimento ai prodotti o servizi connessi ai prodotti stessi, è sempre limitata a una somma che non può mai superare il prezzo del prodotto. In nessun caso la Venditrice sarà responsabile verso l'Acquirente per danni incidentali, consequenziali, o speciali, inclusi, senza limitazioni, ricavi e profitti persi, anche se è stata avvisata della possibilità di tali danni. In nessun caso la Venditrice sarà responsabile verso l'Acquirente per danni incidentali, consequenziali, o speciali, inclusi, senza limitazioni, ricavi e profitti persi, anche se è stata avvisata della possibilità di tali danni.”
Definita, così, la cornice nella quale si inseriscono le modalità di evasione degli ordini, va verificato se le doglianze espresse dall'opponente in riferimento ai singoli ordini integrino o meno una pagina 7 di 11 responsabilità della fornitrice , stimabile in termini di inadempimento, con conseguente CP_2
infondatezza delle pretese creditorie azionate.
Ai fini della verifica si procederà all'esame delle problematiche sollevate dall'opponente a riguardo dei singoli ordini effettuati.
Quanto all'ordine dei clienti , le circostanze capitolate dall'opponente hanno Persona_5
trovato un debole riscontro nella deposizione resa in data 24.02.2024 del teste , coniuge in Tes_1
regime di separazione dei beni della sig.ra legale rappresentante di il quale Persona_6 CP_1 offre, per la maggior parte delle circostanze deferite dalla difesa opponente, una risposta “de relato” laddove dichiara “per essermi stato riferito da mia moglie”. Solo con riferimento al cap.5 precisa di sapere che “la ditta non ha versato somme ai coniugi ma ha detratto un importo che non CP_1
ricordo quale fosse, ma credo anche più alto, dalla somma che avrebbe dovuto incassare per il pagamento”.
Interrogato a prova contraria sui capitoli di parte opposta, conferma che le colonne della cucina ordinata dai coniugi - fossero conformi alle misure e ai codici ordinati e confermati da CP_3 Pt_1
pur precisando che “E' vero ma è stato un obbligo confermarlo e preciso che l'ordine Controparte_1
fu fatto con le ante intere , ovviamente presumo che mia moglie abbia confermato quello che chiedeva
perché quest'ultima diceva che era impossibile avere le ante intere ma in seguito le ha fatte e CP_2
c'è la fattura”. Il teste non senza contraddizione, smentisce poi la richiesta di modifica Tes_1 dell'ordine da parte di “Non è vero perché le aveva già ordinate prima e non ha chiesto Parte_7 alcune modifica ma ha chiesto di rispettare l'ordine iniziale”.
Più precisa la testimonianza del teste di parte opposta , dell'ufficio commerciale Testimone_2
, il quale ricorda che procedette all'ordine senza usare codici né descrizione articoli CP_2 Parte_7 ma con un “disegno, tra l'altro per quanto ricordo fatto a mano e non con un programma grafico, e, quindi, noi abbiamo fatto il nostro preventivo basandoci su nostri articoli di serie e codici di listino e pregando la ditta di verificare attentamente i codici che avevamo inserito e che ha poi CP_1 accettato firmando la conferma di ordine”. Conferma, altresì, “che il cliente ha ordinato a pagamento altre colonne perché quelle precedentemente confermate dalla non andava evidentemente bene CP_1 al privato”.
La documentazione prodotta dall'opposta e relativa alle conferme d'ordine (all. 7-8-9) ed alle mail da in cui si reitera l'invito a “controllare gli articoli inseriti” ed a Parte_8
“verificare in listino le colonne inserite “e si sollecita la verifica “delle misure dei pannelli finitura anta” , costituiscono, in uno alle risultanze della prova orale, prova sufficiente a ritenere veritiera la versione dei fatti offerta da parte opposta.
pagina 8 di 11 Quanto all'ordine con riferimento “ (cucina consegnata senza frigorifero), i documenti Pt_2
allegati da parte opposta (doc. 22 e 23) smentiscono la deposizione del teste la cucina fu Tes_1 consegnata l'8.09.2020 e non nel mese di agosto, e dopo soli tredici giorni fu consegnato il frigorifero
(21.09.2020). Nessun riscontro dello sconto effettuato.
Rispetto all'ordine , i documenti (all. ti 24 25 e 26) del fascicolo parte opposta Parte_3
attestano la consegna avvenuta in data 16.09.2020 a della cucina ed il ritardo nella Controparte_1
segnalazione dei pezzi mancanti da parte sua, rispettivamente in data 29.10.2020 ed in data 30.11.2020, mentre i successivi doc.ti n. 27.a, 27.b, 27.c. attestano l'avvenuta consegna dei completamenti.
Con riferimento all'ordine della cucina “ ”, la contestazione è in merito al colore finale Pt_4 della cucina, che sostiene essere stato indicato dal cliente in “antracite” mentre la Controparte_1 realizzazione è avvenuta nel color “ombra”. Il teste di parte opposta conferma di aver Tes_3
“ordinato la cucina alla ditta per conto di un nostro cliente, in quanto ero il CP_5 CP_1
rappresentante legale della ditta ci occupavamo di manutenzione di edifici e un Controparte_6
cliente ci chiese se vi era disponibilità di una cucina e il mio ex socio, che conosceva la ci CP_1
mise in contatto con la stessa, e ciò dovrebbe essere avvenuto tra il 2020 e il 2021, non ricordo il periodo con esattezza.”
Dunque, il cliente finale esegue l'ordine a e questa lo rivolge ad . Controparte_1 CP_2
Dalla documentazione offerta in produzione da si evince senza margine di dubbio (doc. CP_2
28, 29,29) che l'ordine fu richiesto da con specifica del colore “ombra” che appare nel modulo CP_1 ordine, nell'invio dello stesso e nella conferma reinviata da Controparte_1
È così smentita per tabulas la versione offerta dal teste che riferisce essergli stato Tes_1 detto da che l'ordine della cucina era per il colore “antracite”. Parte_9
Anche il teste , conferma che l'ordine proveniente da e da essa Tes_2 Controparte_1
riconfermato dopo lo sviluppo degli elementi da parte di , contemplava per esplicito il colore CP_2
“ombra” e non antracite. Dunque, si deve ad un errore imputabile alla venditrice l'indicazione Pt_10 del colore “ombra”, non avendo essa interpretato le indicazioni del cliente finale, e non ad un errore imputabile alla realizzazione della cucina da parte della produttrice che ha eseguito la fornitura CP_2
secondo le indicazioni ricevute e confermate.
Quanto all'ordine della cucina riferimento che l'opponente lamenta essere pervenuta in Per_2
consegna priva di piano cottura, lavello e miscelatore, cui fece fronte provvedendo ad Controparte_1
acquistare per € 1.500,00 gli elementi mancanti, circostanza confermata dal teste marchi per essergli stata riferita dalla moglie, il doc.n.31 smentisce la ricostruzione perché i 3 elementi furono consegnati da . CP_2
pagina 9 di 11 L'ordine per il quale l'opposta ammette esservi stato effettivamente un errore Persona_3
nella consegna della colonna cucina (invece di inviare una colonna con 2 cassetti e un cestello, era stata inviata una colonna con ante battenti), fu completato in data 17/03/2021 quando Simona S.r.l.s. provvide a ritirare gli elementi inviati da il 10/03/2021 presso il deposito di OG (il CP_2
01/02/2021 era giunta la prima segnalazione dell'errore, l'11/02/2021 vi era stata la conferma, dunque la sostituzione era avvenuta nei termini.
La circostanza è confermata dal teste anche se non ricorda le date. Tes_2
Con riguardo, infine, agli ordini appare suffragata di riscontro la Persona_7
rappresentazione offerta dalla opposta: a fronte della forte esposizione debitoria della opponente,
l' le rappresentò che non avrebbe effettuato nuove forniture se prima non fosse stato adempiuto il CP_2
pagamento dell'arretrato. La mail del 22/02/2021 conferma che avesse richiesto una conferma del CP_2
piano di rientro proposto ed il 23/02/2021 (doc.17) veniva comunicato all'opponente che i riferimenti
EM e EN sarebbero stati consegnati solo se fosse avvenuto il pagamento anticipato di €
6.449,20.
A seguito della mancata adesione della opponente al piano di rientro ed alla mancata richiesta di una modifica dello stesso, appare legittima la scelta dell'opposta di non evadere gli ordini
[...]
in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum. Per_7
Quanto poi all'asserita promessa da parte di in relazione ad una decurtazione sull'ordine CP_2
rif. l'abbattimento commerciale del 50% del valore, per € 3.812,04 “senza che questo CP_3 rappresenti ammissione alcuna di responsabilità ma per addivenire ad una soluzione condivisa”, andava ovviamente messa in correlazione alla prosecuzione del rapporto commerciale fra le parti.
La mancata risposta dell'opponente alla previsione di una proposta migliorativa integra gli estremi di una sua responsabilità in ordine all'indisponibilità da parte di di operare lo “sconto” CP_2
prospettato.
In considerazione dell'indimostrata responsabilità dell'opposta in ordine alle riferite omissioni e criticità in relazione agli ordini eseguiti, il rifiuto di di pagare il corrispettivo delle merci Controparte_1
Pt_1 fornite da appare del illegittimo e l'opposizione va rigettata, così come la domanda CP_2
riconvenzionale da essa formulata.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.201 a €
pagina 10 di 11 26.000), in favore del procuratore della parte opposta, dichiaratosi antistatario (note conclusive del
12.5.2025) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro in CP_1 Controparte_2 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente ed ogni altra domanda da essa proposta;
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di € 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cap come per legge, in favore del procuratore antistatario avv. Mario Del Principe.
Così deciso in Teramo, lì 11.6.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
pagina 11 di 11