Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1783 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ELISA BAGNI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , già rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avvocati Diletta Ariano e Martina Morozzi
Resistente
Avvocato SILVIA COSI, in proprio, quale curatore speciale delle minori Persona_1
, e Per_2 Per_3 Per_4
Intervenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
possano essere attivati detti incontri. Si associa alle conclusioni della ricorrente in merito alle questioni economiche”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da il quale si è costituito in giudizio nulla Controparte_1
opponendo alla domanda di separazione.
Nel procedimento è intervenuto l'avvocato SILVIA COSI, quale curatore speciale delle minori e nominato con ordinanza in Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
data 26/09/2024.
1.
Considerato che
è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che dalla coppia, unita in matrimonio nel 2013, sono nate quattro figlie: nata il [...], nata il [...], nata Persona_1 Per_2 Per_3
il 10/07/2020, e nata il [...]. Per_4
Nel corso del procedimento le bambine sono state affidate in via super esclusiva alla madre, sia in ragione del disinteresse mostrato dal padre, il quale non ha frequentato le minori secondo il calendario concordato dalle parti all'udienza del 9/5/2024 e recepito dal giudice relatore con ordinanza depositata l'11/5/2024, sia in ragione
2 dell'atteggiamento poco collaborativo e non adeguato tenuto dal convenuto nel rapporto con i servizi sociali (v. al riguardo la relazione dei servizi sociali in data 03/12/2024).
Detto atteggiamento non è peraltro mutato, dato che dall'ultima relazione dei servizi sociali in data 12/3/2025, emerge che il resistente si è reso irraggiungibile anche telefonicamente con i servizi stessi, ed in seguito disponibile solo per un colloquio telefonico, e ha continuato a frequentare le figlie in modo intermittente e discontinuo, come ha confermato all'udienza del 26/3/2025, seppur adducendo Controparte_1
motivi logistici.
Ciò premesso, considerato il comportamento paterno, valutato che la Regoli è sempre stata collaborativa, e si è occupata in modo adeguato della cura e della gestione delle bambine, risulta nell'interesse delle minori restare affidate in via esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per le figlie ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore stesso.
Le bambine devono altresì rimanere collocate presso la madre, in continuità con la situazione attuale.
Occorre mantenere il monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei servizi sociali e incaricare di fornire supporto psicologico alle minori e sostegno alla capacità CP_2
genitoriale delle parti;
i servizi sociali e dovranno relazionare ogni sei mesi al CP_2
giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
2. Quanto alla frequentazione tra padre e figlie, il Tribunale ritiene di prevedere che, considerato il comportamento paterno, sopra descritto, incontri le Controparte_1
bambine alla presenza degli operatori del servizio sociale, a seguito di richiesta da parte del convenuto, e sempre che gli incontri non rechino pregiudizio alle minori.
3. In ordine alle questioni economiche, si osserva che la ricorrente è disoccupata, ma percepisce integralmente l'assegno unico per la prole, ed è aiutata dai familiari, con i quali coabita, fatto questo che le consente di non dover sostenere spese di alloggio.
3 all'inizio del procedimento, lavorava come giardiniere quale Controparte_1 dipendente di una cooperativa, con stipendio di circa € 1.200,00 al mese, ma ha perso l'occupazione e, all'ultima udienza, ha dichiarato di essere senza lavoro;
egli è anche gravato da spese di alloggio e dalla rata di un finanziamento.
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate e della assenza di un mantenimento diretto delle figlie da parte del padre (con la conseguenza che le stesse sono attualmente a carico della madre), il Tribunale ritiene congruo porre a carico del convenuto, con effetto a decorrere dalla presente pronuncia, l'obbligo di versare un assegno periodico di
€ 320,00 mensili (€ 80,00 per figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole;
l'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche e sportive necessarie per le figlie dovranno essere suddivise in pari misura tra i genitori.
Infine, occorre stabilire che l'assegno unico per la prole continui ad essere percepito integralmente dalla madre.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità media, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, stante la semplicità dell'accertamento, e non essendo stati depositati atti conclusivi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- affida le figlie nata il [...], nata il [...], Persona_1 Per_2 Per_3
nata il [...], e nata il [...], in [...] esclusiva alla
[...] Per_4
madre la quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più Parte_1
importanti inerenti le figlie, ivi comprese quelle in materia di salute, istruzione e residenza;
- colloca le figlie presso la madre;
- dispone che i servizi sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare;
- incarica di fornire supporto psicologico alle minori e sostegno alle parti CP_2 nell'esercizio della genitorialità;
4 - dispone la vigilanza del giudice tutelare, con obbligo per i servizi sociali e UFSMIA di relazionare al giudice ogni sei mesi;
- prevede che il padre possa frequentare le figlie tramite incontri osservati, che i servizi sociali sono incaricati di organizzare, previa richiesta da parte di e Controparte_1
sempre che la frequentazione non rechi pregiudizio alle minori;
- pone a carico di con effetto a decorrere dalla presente pronuncia, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a il complessivo importo mensile di € 320,00 (€ Parte_1
80,00 a figlia), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale), scolastiche e sportive necessarie per le figlie a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno;
- dispone che l'assegno unico per le figlie venga percepito integralmente dalla madre;
- condanna a rimborsare a (la quale ha rinunciato al Controparte_1 Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato) le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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