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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 4084/2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Antonio Muschio Parte_1
Schiavone come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
cessionaria proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 719/2024 Controparte_1
- R.G. n. 2473/2024, emesso in data 05.06.2024 dal Tribunale di Taranto - Dott.ssa Stefania
D'Errico e notificatole in data 12.07.2024, col quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della ricorrente, l'importo capitale di € 13.871,36 oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo, spese e competenze di procedura, a saldo di quanto dovuto in virtù del contratto di finanziamento n. 01594, da estinguersi mediante corresponsione di rate costanti mensili.
Eccepiva la opponente la inesistenza dell'avverso preteso credito, per aver essa già provveduto alla estinzione anticipata del finanziamento, con bonifico di € 12.491,04 eseguito in data
08.02.2011 in favore della cedente giusta conteggi da questa stessa comunicati Controparte_2
1 con nota del 07.02.2011. Chiedeva, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'eccezione di pagamento e, per l'effetto, dichiarare nulla dovuto dall'opponente alla ricorrente opposta. Con rifusione delle spese di lite.
Si costituita la chiarendo di aver agito quale cessionaria del credito per Controparte_1
il finanzaiamento stipulato originariamente con la all'epoca mandataria di Controparte_2
in seguito divenuta così da questa cedutole nel 2021 Controparte_3 Controparte_3
nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs. n.
385/1993 , pubblicata al foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03/07/2021,
ricevendo dalla cedente persino la consegna della documentazione contabile del CP_3
credito ex art. 50 TUB. Pertanto, prendendo atto dell'avvenuto precedente pagamento eseguito dalla opponente, e pur in assenza di una quietanza liberatoria essa Controparte_1
aderendo all'eccezione di controparte, rinunciava all'azione nei confronti della sig.ra
[...]
col D.I. n. 719/24 R.G. 2473/24 emesso dal Tribunale di Taranto in data Parte_1
05/06/2024, chiedendo dichiarare la cessata materia del contendere, tuttavia con compensazione delle spese di lite, considerato: di aver agito quale cessionaria sulla base della documentazione consegnatale in seguito alla cessione, ignara dellavvenuto pagamento, così ricoprendo anch'essa la posizione di parte lesa;
l'assenza di riscontri alle diffide ricevute da parte dell'odierna opponente, che solo con nel presente giudizio aveva eccepito il pagamento del credito richiestole;
il contegno di essa opposta dimostrato con la tempestiva rinuncia. In
subordine, contenendo le spese nel minimo.
Depositata da parte opponente una memoria ex art. 171 ter c.p.c., ma senza alcun concreto contenuto di merito, poiché limitata a prendere atto della avversa rinuncia, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata infine riservata in decisione.
Occorre premettere che, in virtù della rinuncia agli atti da parte della Società opposta, in ragione della intervenuta estinzione anticipata del credito oggetto del finanziamento, giusta lettera/computo della e relativa ricevuta di bonifico, pur in assenza di una Controparte_2
quietanza liberatoria, ma non contestate dalla opposta (art. 115 c.p.c.), deve dichiararsi nulla dovuto dalla e cessata la materia del contendere nel merito. Pt_1
Quanto alle spese di giudizio, non essendovi accordo tra le parti, ma anzi espressa richiesta di
2 condanna da parte dell'opponente, va osservato che già di per sé la rinuncia agli atti del giudizio comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, ex art. 306 u.c. c.p.c.. Pur tuttavia,
tenuto conto che non vi è stata istruttoria né alcuna valutazione e/o decisione di merito, stante la mera presa d'atto dell'intervenuto precedente pagamento ad estinzione anticipata del credito finanziato, appare equo liquidarle nel minimo, con assenza di fase istruttoria, essendo la decisione limitata alla mera liquidazione delle spese di procedura.
Pertanto, dichiarata la integrale cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, va revocato l'impugnato decreto ingiuntivo, con condanna della parte ricorrente-opposta al pagamento delle spese di lite ex art. 306 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara nulla dovuto dalla e cessata la materia del contendere per intervenuta Pt_1
rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c..
2) Revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 719/2024 di questo Tribunale di Taranto.
3) Condanna la opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.845,50 – di cui €
145,50 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Taranto in data 21.03.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Angelo Guagnano
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