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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43580/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43580/2020 promossa da:
(C.F. ) in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALBANESE MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. ALBANESE MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTROPIETRO _1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA SERVILIANO LATTUADA, 16 20135 MILANO presso il difensore avv. MASTROPIETRO VINCENZO
CONVENUTA contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RODOLFI MARCO, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 3 MILANO presso il difensore avv. RODOLFI MARCO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 23.11.2020 (in seguito ) conviene in Parte_1 Pt_1
giudizio quale erede del Rag. deceduto in data 11.5.2018, chiedendo _1 Persona_1
l'accertamento della sua responsabilità professionale, derivante dalla mancata predisposizione di una relazione tecnica attestante le ragioni della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa, nonché la continuità operativa sul mercato da parte dell'azienda, da allegare alle domande di presentate il Pt_2
12.9.2016 per il periodo dal 29.8.2016 al 26.11.2016 e il 18.12.2016 per il periodo dal 5.12.2016 al
4.3.2017, rigettate dall' , e, conseguentemente, il risarcimento del danno subito, quantificato in € CP_3
49.517,29 oltre interessi e rivalutazione come precisato nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c..
Si costituisce in giudizio deducendo che il Rag. durante il periodo in _1 Per_1
questione, aveva subito un peggioramento del proprio stato di salute che gli aveva impedito di svolgere l'attività lavorativa. In ragione di ciò la convenuta, dopo aver chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'assicurazione CH Insurance LC per essere manlevata, chiede nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di essere tenuta indenne dall'assicurazione.
In seguito all'autorizzazione concessa per la chiamata in causa, si costituisce in giudizio CH
Insurance LC eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto della convenuta ad essere tenuta indenne dall'assicurazione a causa della mancata denuncia del sinistro entro il termine di due anni dalla data della prima lettera di messa in mora del 7.5.2018; in secondo luogo,
l'inoperatività della garanzia per violazione degli artt. 1892 c.c. e 1893 c.c. da parte della convenuta per avere sottoscritto un contratto di estensione della garanzia che copre le sole richieste di risarcimento pervenute nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto stipulato dal Rag. e Per_1 non anche quelle già precedentemente presentate e per avere in ogni caso taciuto, all'atto della stipulazione, l'esistenza di circostanze già note in grado di incidere significativamente sul rischio assicurato. Nel merito si associa alle difese della convenuta, evidenziando che lo stato di salute del
Rag. ha reso impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa rendendo Per_1
l'inadempimento non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c.
***
pagina 2 di 11 Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza dell'errore del Rag. nella Per_1
presentazione delle domande di accesso alla per i trimestri 29.8.2016 - 26.11.2016 e 5.12.2016 - Pt_2
4.3.2017, nonché della sua imputabilità al professionista.
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'errore in cui il predetto è incorso è dipeso, in primo luogo, dalla mancata presentazione, unitamente alle domande di accesso alla , di una relazione tecnica Pt_2
dettagliata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell'azienda e attestante le ragioni della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa nonché la continuità operativa sul mercato da parte dell'azienda in base ad una serie di criteri oggettivi, richiesta, ai fini della concessione della e a pena di inammissibilità, dalla riforma normativa del 14.6.2016 Pt_2
(Decreto Ministeriale n. 95442/2016); in secondo luogo, dalla mancata presentazione di tale relazione nel termine concesso dall'Ente con la comunicazione del 7.7.2017. Circostanze, queste, che hanno determinato il rigetto delle domande di accesso alla da parte dell' nel novembre 2017. Pt_2 CP_3
La convenuta ha contestato tale assunto evidenziando che la ricostruzione fornita da non ha Pt_1
considerato il grave stato di salute attraversato in quel periodo dal Rag. di cui parte attrice Per_1
era a conoscenza considerato che, nella predisposizione del ricorso in autotutela del 25.1.2018, la stessa lo ha utilizzato per giustificare la mancata tempestiva evasione della richiesta dell' . CP_3
A tali difese ha aderito anche la terza chiamata, prospettando l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c.
Si osserva in proposito quanto segue.
Risulta documentalmente provato (doc. 10 e 11 di parte attrice) che il rigetto delle domande di accesso alla è dipeso dalla mancata presentazione della relazione tecnica. Pt_2
In particolare, la comunicazione dell' del 7.7.2017 (doc. 9 parte attrice), effettuata attraverso il CP_3 cassetto fiscale, mette in rilievo due circostanze che evidenziano l'inadempimento del Rag. Per_1
L'Istituto aveva, infatti, richiesto al professionista, che figura nel frontespizio del documento come intermediario, la produzione della predetta relazione, dapprima con la telefonata del 16.6.2017 cui si fa espresso riferimento nel testo del messaggio, poi con la comunicazione in esame ove veniva indicata la necessità della produzione della relazione entro il termine di quindici giorni, pena la decisione allo stato degli atti.
pagina 3 di 11 L' , infatti, dopo aver evidenziato il disposto del messaggio n. 2908 del 1.7.2016 - concernente il CP_3
Decreto Ministeriale n. 95442 del 15.4.2016, pubblicato in G.U. il 14.6.2016 per la definizione dei nuovi criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria - ha rilevato che, con riferimento alle richieste dal 29.8.2016 al 26.11.2016 e dal 5.12.2016 al 4.3.2017, “In Pt_2 base all'art. 2 del citato decreto l' , ai fini della concessione della , deve allegare alla Pt_3 Pt_2
domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che la stessa continui ad operare sul mercato. La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da suo delegato, corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante, e inviata telematicamente come allegato alla domanda stessa. Si avverte che, qualora non venissero fornite le notizie richieste entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente, le domande saranno decise allo stato degli atti” (cfr. doc. 9 parte attrice).
In seguito alla mancata ottemperanza della richiesta da parte dell'intermediario della società, l' ha CP_3
comunicato due provvedimenti di rigetto relativamente alle domande (cfr. pag. 2 e pag. 3 del doc. 10 di parte attrice) di CIGO presentate per il trimestre 29/8/2016- 26/11/2016 e 5/12/2016- 4/3/2017.
Nonostante il documento non contenga le pagine contenenti l'illustrazione delle ragioni che hanno comportato il rigetto delle domande di , la convenuta non ha contestato la riconducibilità dello Pt_2 stesso alla mancata presentazione della relazione richiesta dall' ; la stessa ha inoltre prodotto il CP_3
ricorso in autotutela presentato da (cfr. pag. 4 del doc. 4 di parte convenuta); ne deriva che si Pt_1
ritiene provato il fatto che il rigetto delle domande di accesso alla Cassa Integrazione sia dipeso dalla mancata produzione della relazione tecnica richiesta dall' in plurime occasioni. CP_3
Laddove dunque il Rag. avesse trasmesso la relazione tecnica, la società avrebbe visto Per_1
riconosciuto il suo diritto di accesso alla . Pt_2
L'errore del professionista presenta, quindi, un duplice profilo.
Quest'ultimo non ha dapprima applicato, nella fase di predisposizione della CIGO, la modifica normativa dell'aprile 2016 e, successivamente, ha omesso di predisporre e trasmettere la relazione tecnica espressamente richiesta dall' , senza segnalarlo al cliente. CP_3
pagina 4 di 11 Ciò configura un inadempimento delle obbligazioni contrattuali dovute ad una condotta negligente del professionista.
***
Dagli atti disponibili emerge che il Rag. presentava, all'epoca dei fatti, una difficile Per_1
situazione clinica. Tuttavia, tale condizione non può essere considerata idonea a giustificare l'inadempimento contrattuale per due ordini di ragioni.
In primo luogo, parte attrice ha dimostrato che nel periodo 2016/2017 lo studio professionale del Rag. ha continuato ad operare (cfr. doc. 26 - 65 di parte attrice). Per_1
In secondo luogo, la documentazione medica prodotta dalla convenuta non evidenzia l'esistenza di un impedimento continuativo, perdurante sia nel momento in cui le domande di CIGO sono state predisposte e presentate, sia in quello in cui l' ha richiesto la documentazione integrativa. La CP_3
domanda per il periodo dal 29.8.2016 al 26.11.2016 è stata, infatti, presentata il 12.9.2016 e quella per il periodo dal 5.12.2016 al 4.3.2017 è stata presentata il 18.12.2016.
I docc. 7 e 8 di parte convenuta riportano dati clinici relativi a situazioni collocate temporalmente in un momento antecedente alla presentazione delle domande di CIGO;
dal doc. 9 si evince l'esistenza di ricoveri ospedalieri circoscritti al periodo tra la fine di novembre 2016 e il 6.12.2016.
Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo ai certificati allegati quale doc. 12 relativi al periodo tra l'8.2.2018 e il 30.3.2018, trattandosi di documenti successivi alla fase in cui si sono verificati l'errore di presentazione delle domande e alla mancata evasione delle richieste dell' . CP_3
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che l' in data 7.7.2017 ha inviato la comunicazione CP_3
(cfr. doc. 9 parte attrice), contenente il riferimento ad una precedente telefonata del 16.6.2017, con la quale ha richiesto di produrre la relazione tecnica, entro il termine di quindici giorni.
Alle medesime conclusioni conduce anche l'analisi del doc. 11 di parte convenuta, che riproduce diverse certificazioni mediche e lettere di dimissioni intervenute nel periodo tra il 26.4.2017 e il
4.11.2017. Tale documento non consente di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione professionale o di giustificare l'errore commesso nella fase di predisposizione e presentazione delle domande di relative all'ultimo trimestre 2016 e al primo del 2017. Pt_2
Il certificato dell'11.6.2017 (cfr. pag. 4 doc. 11 parte convenuta) non contiene riferimenti ad eventuali fasi di degenza in ospedale o domiciliare. Esso, inoltre, è antecedente alla telefonata del 16.6.2017; i pagina 5 di 11 certificati da pag. 1 a pag. 3 e a pag. 7 sono antecedenti o successivi al periodo in cui l'Ente ha rilevato l'assenza della relazione tecnica e ne ha richiesto la produzione. Analogamente, la lettera di dimissione dell'1.8.2017 (cfr. pag. 6 doc. 11 parte convenuta) si riferisce ad un ricovero, effettuato tra il 31.7.2017
e il 1.8.2017 con prericovero il 28.7.2017, successivo alla scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall' con la comunicazione del 7.7.2018. Anche il referto medico riportato a pag. 5 del CP_3
doc. 11 di parte convenuta si riferisce ad una visita pneumologica effettuata il giorno 8.7.2017 (giorno successivo alla comunicazione ) all'esito della quale è stato consigliato il ricovero ospedaliero CP_3
(cui il Rag. decideva di non sottoporsi, considerato che un ricovero era già stato Per_1
programmato per i giorni successivi), nonché ad un controllo per il lunedì successivo.
Si tratta, in ogni caso, di controlli giornalieri o comunque protrattisi per periodi di tempo limitati e non continuativi, che non possono costituire fattori sufficienti per fondare il giudizio di non imputabilità al professionista dell'inadempimento.
In ogni caso, qualora le condizioni di salute del Rag. avessero determinato una condizione Per_1
di impossibilità di assolvere agli obblighi contrattualmente assunti, si sarebbe resa necessaria una riorganizzazione dell'attività lavorativa del proprio studio, o comunque la segnalazione al cliente dell'impossibilità di proseguire nell'esecuzione del proprio incarico professionale.
Il dovere di diligenza qualificata che grava sul professionista impone allo stesso di segnalare la propria impossibilità a svolgere la prestazione. Tale segnalazione è stata effettuata dal Rag. solo il Per_1
15.1.2018, come dimostrato dal doc. 5 di parte convenuta.
Si deve pertanto concludere per l'imputabilità dell'inadempimento al predetto, con riferimento alla mancata applicazione della modifica normativa dell'aprile 2016, con conseguente errore nella presentazione della richiesta della Cassa Integrazione Ordinaria, nonché alla mancata evasione e segnalazione al cliente, nella fase interlocutoria con l' , della richiesta di produzione documentale. CP_3
Il Rag. ha, infatti, omesso di segnalare a la necessità della documentazione Per_1 Pt_1
integrativa o comunque di comunicargli la propria impossibilità ad effettuare la prestazione.
In tale prospettiva, nessun rilievo confessorio o comunque limitativo della responsabilità del professionista assume il fatto che fosse a conoscenza dello stato di salute del Rag. Pt_1 Per_1
e che lo avesse utilizzato come argomentazione a proprio favore nel ricorso presentato al Comitato
pagina 6 di 11 Amministratore della Gestione Prestazione Temporanee avverso i provvedimenti di rigetto dell'accesso alla CIGO adottati da (cfr. doc. 4 parte convenuta), tenuto conto della finalità difensiva dell'atto . CP_3
***
Nel corso del procedimento è stata espletata una CTU contabile, poi successivamente integrata, da ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivata.
Il CTU è stato, dapprima, chiamato ad accertare “quale sia il danno patito dalla società attrice, derivante dalla mancata attivazione della CIGO per i periodi dal 29.08.2016 al 26.11.2016 e dal
05.12.2016 al 04.03.2017”.
In risposta al quesito peritale, con perizia depositata il 4.9.2023, il CTU ha quantificato il danno patito dalla società attrice, derivante dalla mancata attivazione della per i periodi dal 29.8.2016 al Pt_2
26.11.2016 e dal 5.12.2016 al 4.3.2017 in complessivi € 48.149,28 così suddiviso:
1) mancato riconoscimento dell'anticipo di indennità per cassa integrazione ordinaria a favore dei propri dipendenti, pari a € 20.023,53;
2) contributi dovuti all' quale conseguenza del mancato riconoscimento delle agevolazioni di cui CP_3 alla cassa integrazione pari a € 22.505,29;
3) differenze retributive dovute ai dipendenti su quanto effettivamente perso da questi ultimi, pari a €
5.620,46.
Il metodo di calcolo utilizzato si basa sull'estrapolazione dei nominativi dei lavoratori interessati dalla
Cassa Integrazione e sull'individuazione dei periodi rilevanti e delle voci di costo sostenute da Pt_1
a causa del mancato accoglimento delle domande di cassa integrazione (mancato riconoscimento dell'anticipo di indennità per cassa integrazione ordinaria a favore dei propri dipendenti, contributi dovuti all' quale conseguenza del mancato riconoscimento delle agevolazioni di cui alla cassa CP_3
integrazione, con relative sanzioni ed interessi e differenze retributive dovute ai dipendenti su quanto, effettivamente, perso da quest'ultimi).
La metodologia utilizzata per il calcolo è stata condivisa anche dai CTP che, pur formulando talune osservazioni in relazione ad alcuni importi e ad alcune specificazioni, nulla hanno obiettato al riguardo.
Successivamente, è stata disposta, su istanza del procuratore della terza chiamata, una CTU integrativa con la formulazione del seguente quesito: “se non si fosse prodotto l'errore professionale e quindi la domanda di intervento della fosse andata a buon fine, l'azienda avrebbe dovuto versare Pt_2
pagina 7 di 11 l'importo del contributo addizionale di cui all'art. 5 D. L.gs 148/2015 pari al 9% della retribuzione globale (€ 3.548,66) che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate. Si chiede quindi di determinare l'importo a titolo di contributo addizionale che il datore di lavoro avrebbe dovuto comunque versare e quindi detrarlo dall'ammontare complessivo del danno accertato”.
Il CTU ha accertato che, se non si fosse verificato l'errore professionale e la relativa domanda di intervento della fosse andata a buon fine, avrebbe dovuto versare, ai sensi e per gli Pt_2 Pt_1 effetti di cui all'art. 5 del D. L.gs 148/2015, la somma di € 3.548,66, come contributo addizionale, quantificato nel 9% del totale della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate, quantificata in € 39.429,57 (cfr. elaborato peritate dell'8.2.2024).
L'importo del risarcimento del danno è stato, quindi, rideterminato in complessivi € 44.600,62.
I CTP non hanno in proposito formulato osservazioni.
Alla luce di tutto quanto esposto, la convenuta, in qualità di erede del Rag. va ritenuta Per_1 responsabile del danno subito da parte attrice in conseguenza dell'errore, imputabile al professionista, commesso nella fase di presentazione delle domande di relative ai periodi 29.8.2016 - Pt_2
26.11.2016 e 5.12.2016 - 4.3.2017; il danno deve essere quantificato nella misura sopra indicata.
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data di inizio dei periodi di mancata attivazione della procedura, cioè il 29.8.2016) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla medesima data della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
La convenuta ha chiamato in giudizio a fini di manleva CH Insurance LC.
pagina 8 di 11 Nella propria costituzione in giudizio l'istituto assicurativo solleva due eccezioni relativamente all'operatività della garanzia.
In primo luogo, rileva l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto assicurativo vantato dalla convenuta, in quanto quest'ultima ha denunciato il sinistro solo il 21.3.2021, con lettera datata 15.3.2021 - pur avendo ricevuto una prima lettera di messa in mora il 5.5.2018 e una seconda lettera il 1.2.2019 - quindi oltre il termine di due anni previsto dalla citata disposizione.
In secondo luogo, rileva l'inoperatività della garanzia per violazione, da parte della convenuta, degli artt. 1892 e 1893 c.c. per due ordini di ragioni.
L'assicurazione, partendo dall'assunto che la prima richiesta risarcitoria è pervenuta al Rag. Per_1 il 7.5.2018, in data antecedente la stipulazione dell'estensione della garanzia postuma avvenuta il
05/09/2018, afferma che:
- da un lato, l'estensione della garanzia postuma stipulata da non può trovare _1
applicazione, in quanto la polizza postuma compre solo le richieste di risarcimento pervenute nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto di garanzia precedentemente stipulato con il Rag.
Per_1
- dall'altro, al momento della stipulazione dell'estensione, la convenuta era già a conoscenza dell'esistenza del sinistro. Circostanza, quest'ultima, in grado di incidere significativamente sul rischio assicurato.
La difesa della convenuta nella propria memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c. evidenzia, quanto alla prima eccezione, che il termine di prescrizione non può farsi decorrere né dalla missiva del 7.5.2018, inviata al Rag. a mezzo PEC pochi giorni prima del decesso avvenuto il giorno 11.5.2018 e Per_1
non contenente la specifica quantificazione del danno, né dalla successiva missiva del 1.2.2019, non contenente la determinazione del risarcimento richiesto.
Quanto alle altre due eccezioni, partendo dal presupposto che la lettera di messa in mora del 7.5.2018, indirizzata al Rag. è stata ignorata da quest'ultimo e, di conseguenza, anche personalmente, Per_1
afferma che la denuncia di sinistro del 15.3.2021 è avvenuta in piena vigenza della _1 estensione c.d. postuma e che all'atto della stipula dell'estensione della garanzia, avvenuta in data
5.9.2018, non ha commesso alcuna violazione nei confronti della compagnia assicuratrice tacendo circostanze note.
pagina 9 di 11 L'eccezione di prescrizione sollevata, in via principale, da CH deve essere accolta, con conseguente assorbimento dei motivi prospettati in via subordinata.
Il dies a quo del termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2952 c.c. decorre quanto meno dal
1.2.2019, giorno indicato nella prima missiva rivolta agli eredi del Rag. ciò prescindendo Per_1
da ogni considerazione sulla conoscenza della missiva del 7.5.2018, inviata al Rag. ma in Per_1
condizione di piena operatività dello studio professionale.
Nel momento in cui è stata trasmessa la lettera datata 1.2.2019, essa consentiva alla convenuta di individuare il titolo su cui si fondava la pretesa risarcitoria e di attivare pertanto la garanzia, pur in assenza di una quantificazione specifica del danno.
Sarebbe pertanto stato necessario denunciare l'esistenza del sinistro all'assicuratore, per essere manlevata, una volta ricevuta tale missiva, trovando applicazione l'art. 2952 comma 4 c.c., che prevede la sospensione del termine di prescrizione del diritto di essere manlevati sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato in proposito che “È stato, per contro, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di assicurazione, “alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato;
tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato”
(Cass. Sez. 3, sent. n. 17834/2007; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent.n. 3042/2012; Cass. Sez. 6-
3, ord. n. 35682016” (Cass. 2322/2018).
Si è anche osservato che la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato, perché a partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza pagina 10 di 11 che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell'art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall'art. 2952 c.c. (cfr. Cass. 25430 del 26/10/2017).
Sulla base dei principi sopra richiamati, il diritto della convenuta ad essere tenuta indenne da CH
Insurance LC da tutte le conseguenze derivanti dall'accertato inadempimento professionale del Rag. deve considerarsi prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 c.c.. Per_1
***
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande della società attrice;
- del rigetto della domanda di manleva di _1
Non sono documentate le spese relative all'attività dei CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di , a titolo di _1 Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € 44.600,62, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente del 29.8.2016 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di _1 Parte_1
, liquidate in € 545,00 per spese, € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
[...]
delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di _1
4) Rigetta la domanda di nei confronti di _1 Controparte_4
.
[...]
5) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di _1 [...]
, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre al Controparte_4
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43580/2020 promossa da:
(C.F. ) in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALBANESE MARCO, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 11 20122 MILANO presso il difensore avv. ALBANESE MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASTROPIETRO _1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA SERVILIANO LATTUADA, 16 20135 MILANO presso il difensore avv. MASTROPIETRO VINCENZO
CONVENUTA contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RODOLFI MARCO, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 3 MILANO presso il difensore avv. RODOLFI MARCO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 23.11.2020 (in seguito ) conviene in Parte_1 Pt_1
giudizio quale erede del Rag. deceduto in data 11.5.2018, chiedendo _1 Persona_1
l'accertamento della sua responsabilità professionale, derivante dalla mancata predisposizione di una relazione tecnica attestante le ragioni della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa, nonché la continuità operativa sul mercato da parte dell'azienda, da allegare alle domande di presentate il Pt_2
12.9.2016 per il periodo dal 29.8.2016 al 26.11.2016 e il 18.12.2016 per il periodo dal 5.12.2016 al
4.3.2017, rigettate dall' , e, conseguentemente, il risarcimento del danno subito, quantificato in € CP_3
49.517,29 oltre interessi e rivalutazione come precisato nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c..
Si costituisce in giudizio deducendo che il Rag. durante il periodo in _1 Per_1
questione, aveva subito un peggioramento del proprio stato di salute che gli aveva impedito di svolgere l'attività lavorativa. In ragione di ciò la convenuta, dopo aver chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'assicurazione CH Insurance LC per essere manlevata, chiede nel merito, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, di essere tenuta indenne dall'assicurazione.
In seguito all'autorizzazione concessa per la chiamata in causa, si costituisce in giudizio CH
Insurance LC eccependo, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto della convenuta ad essere tenuta indenne dall'assicurazione a causa della mancata denuncia del sinistro entro il termine di due anni dalla data della prima lettera di messa in mora del 7.5.2018; in secondo luogo,
l'inoperatività della garanzia per violazione degli artt. 1892 c.c. e 1893 c.c. da parte della convenuta per avere sottoscritto un contratto di estensione della garanzia che copre le sole richieste di risarcimento pervenute nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto stipulato dal Rag. e Per_1 non anche quelle già precedentemente presentate e per avere in ogni caso taciuto, all'atto della stipulazione, l'esistenza di circostanze già note in grado di incidere significativamente sul rischio assicurato. Nel merito si associa alle difese della convenuta, evidenziando che lo stato di salute del
Rag. ha reso impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa rendendo Per_1
l'inadempimento non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c.
***
pagina 2 di 11 Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza dell'errore del Rag. nella Per_1
presentazione delle domande di accesso alla per i trimestri 29.8.2016 - 26.11.2016 e 5.12.2016 - Pt_2
4.3.2017, nonché della sua imputabilità al professionista.
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'errore in cui il predetto è incorso è dipeso, in primo luogo, dalla mancata presentazione, unitamente alle domande di accesso alla , di una relazione tecnica Pt_2
dettagliata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante dell'azienda e attestante le ragioni della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa nonché la continuità operativa sul mercato da parte dell'azienda in base ad una serie di criteri oggettivi, richiesta, ai fini della concessione della e a pena di inammissibilità, dalla riforma normativa del 14.6.2016 Pt_2
(Decreto Ministeriale n. 95442/2016); in secondo luogo, dalla mancata presentazione di tale relazione nel termine concesso dall'Ente con la comunicazione del 7.7.2017. Circostanze, queste, che hanno determinato il rigetto delle domande di accesso alla da parte dell' nel novembre 2017. Pt_2 CP_3
La convenuta ha contestato tale assunto evidenziando che la ricostruzione fornita da non ha Pt_1
considerato il grave stato di salute attraversato in quel periodo dal Rag. di cui parte attrice Per_1
era a conoscenza considerato che, nella predisposizione del ricorso in autotutela del 25.1.2018, la stessa lo ha utilizzato per giustificare la mancata tempestiva evasione della richiesta dell' . CP_3
A tali difese ha aderito anche la terza chiamata, prospettando l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c.
Si osserva in proposito quanto segue.
Risulta documentalmente provato (doc. 10 e 11 di parte attrice) che il rigetto delle domande di accesso alla è dipeso dalla mancata presentazione della relazione tecnica. Pt_2
In particolare, la comunicazione dell' del 7.7.2017 (doc. 9 parte attrice), effettuata attraverso il CP_3 cassetto fiscale, mette in rilievo due circostanze che evidenziano l'inadempimento del Rag. Per_1
L'Istituto aveva, infatti, richiesto al professionista, che figura nel frontespizio del documento come intermediario, la produzione della predetta relazione, dapprima con la telefonata del 16.6.2017 cui si fa espresso riferimento nel testo del messaggio, poi con la comunicazione in esame ove veniva indicata la necessità della produzione della relazione entro il termine di quindici giorni, pena la decisione allo stato degli atti.
pagina 3 di 11 L' , infatti, dopo aver evidenziato il disposto del messaggio n. 2908 del 1.7.2016 - concernente il CP_3
Decreto Ministeriale n. 95442 del 15.4.2016, pubblicato in G.U. il 14.6.2016 per la definizione dei nuovi criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria - ha rilevato che, con riferimento alle richieste dal 29.8.2016 al 26.11.2016 e dal 5.12.2016 al 4.3.2017, “In Pt_2 base all'art. 2 del citato decreto l' , ai fini della concessione della , deve allegare alla Pt_3 Pt_2
domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che la stessa continui ad operare sul mercato. La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da suo delegato, corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante, e inviata telematicamente come allegato alla domanda stessa. Si avverte che, qualora non venissero fornite le notizie richieste entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente, le domande saranno decise allo stato degli atti” (cfr. doc. 9 parte attrice).
In seguito alla mancata ottemperanza della richiesta da parte dell'intermediario della società, l' ha CP_3
comunicato due provvedimenti di rigetto relativamente alle domande (cfr. pag. 2 e pag. 3 del doc. 10 di parte attrice) di CIGO presentate per il trimestre 29/8/2016- 26/11/2016 e 5/12/2016- 4/3/2017.
Nonostante il documento non contenga le pagine contenenti l'illustrazione delle ragioni che hanno comportato il rigetto delle domande di , la convenuta non ha contestato la riconducibilità dello Pt_2 stesso alla mancata presentazione della relazione richiesta dall' ; la stessa ha inoltre prodotto il CP_3
ricorso in autotutela presentato da (cfr. pag. 4 del doc. 4 di parte convenuta); ne deriva che si Pt_1
ritiene provato il fatto che il rigetto delle domande di accesso alla Cassa Integrazione sia dipeso dalla mancata produzione della relazione tecnica richiesta dall' in plurime occasioni. CP_3
Laddove dunque il Rag. avesse trasmesso la relazione tecnica, la società avrebbe visto Per_1
riconosciuto il suo diritto di accesso alla . Pt_2
L'errore del professionista presenta, quindi, un duplice profilo.
Quest'ultimo non ha dapprima applicato, nella fase di predisposizione della CIGO, la modifica normativa dell'aprile 2016 e, successivamente, ha omesso di predisporre e trasmettere la relazione tecnica espressamente richiesta dall' , senza segnalarlo al cliente. CP_3
pagina 4 di 11 Ciò configura un inadempimento delle obbligazioni contrattuali dovute ad una condotta negligente del professionista.
***
Dagli atti disponibili emerge che il Rag. presentava, all'epoca dei fatti, una difficile Per_1
situazione clinica. Tuttavia, tale condizione non può essere considerata idonea a giustificare l'inadempimento contrattuale per due ordini di ragioni.
In primo luogo, parte attrice ha dimostrato che nel periodo 2016/2017 lo studio professionale del Rag. ha continuato ad operare (cfr. doc. 26 - 65 di parte attrice). Per_1
In secondo luogo, la documentazione medica prodotta dalla convenuta non evidenzia l'esistenza di un impedimento continuativo, perdurante sia nel momento in cui le domande di CIGO sono state predisposte e presentate, sia in quello in cui l' ha richiesto la documentazione integrativa. La CP_3
domanda per il periodo dal 29.8.2016 al 26.11.2016 è stata, infatti, presentata il 12.9.2016 e quella per il periodo dal 5.12.2016 al 4.3.2017 è stata presentata il 18.12.2016.
I docc. 7 e 8 di parte convenuta riportano dati clinici relativi a situazioni collocate temporalmente in un momento antecedente alla presentazione delle domande di CIGO;
dal doc. 9 si evince l'esistenza di ricoveri ospedalieri circoscritti al periodo tra la fine di novembre 2016 e il 6.12.2016.
Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo ai certificati allegati quale doc. 12 relativi al periodo tra l'8.2.2018 e il 30.3.2018, trattandosi di documenti successivi alla fase in cui si sono verificati l'errore di presentazione delle domande e alla mancata evasione delle richieste dell' . CP_3
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che l' in data 7.7.2017 ha inviato la comunicazione CP_3
(cfr. doc. 9 parte attrice), contenente il riferimento ad una precedente telefonata del 16.6.2017, con la quale ha richiesto di produrre la relazione tecnica, entro il termine di quindici giorni.
Alle medesime conclusioni conduce anche l'analisi del doc. 11 di parte convenuta, che riproduce diverse certificazioni mediche e lettere di dimissioni intervenute nel periodo tra il 26.4.2017 e il
4.11.2017. Tale documento non consente di dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione professionale o di giustificare l'errore commesso nella fase di predisposizione e presentazione delle domande di relative all'ultimo trimestre 2016 e al primo del 2017. Pt_2
Il certificato dell'11.6.2017 (cfr. pag. 4 doc. 11 parte convenuta) non contiene riferimenti ad eventuali fasi di degenza in ospedale o domiciliare. Esso, inoltre, è antecedente alla telefonata del 16.6.2017; i pagina 5 di 11 certificati da pag. 1 a pag. 3 e a pag. 7 sono antecedenti o successivi al periodo in cui l'Ente ha rilevato l'assenza della relazione tecnica e ne ha richiesto la produzione. Analogamente, la lettera di dimissione dell'1.8.2017 (cfr. pag. 6 doc. 11 parte convenuta) si riferisce ad un ricovero, effettuato tra il 31.7.2017
e il 1.8.2017 con prericovero il 28.7.2017, successivo alla scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall' con la comunicazione del 7.7.2018. Anche il referto medico riportato a pag. 5 del CP_3
doc. 11 di parte convenuta si riferisce ad una visita pneumologica effettuata il giorno 8.7.2017 (giorno successivo alla comunicazione ) all'esito della quale è stato consigliato il ricovero ospedaliero CP_3
(cui il Rag. decideva di non sottoporsi, considerato che un ricovero era già stato Per_1
programmato per i giorni successivi), nonché ad un controllo per il lunedì successivo.
Si tratta, in ogni caso, di controlli giornalieri o comunque protrattisi per periodi di tempo limitati e non continuativi, che non possono costituire fattori sufficienti per fondare il giudizio di non imputabilità al professionista dell'inadempimento.
In ogni caso, qualora le condizioni di salute del Rag. avessero determinato una condizione Per_1
di impossibilità di assolvere agli obblighi contrattualmente assunti, si sarebbe resa necessaria una riorganizzazione dell'attività lavorativa del proprio studio, o comunque la segnalazione al cliente dell'impossibilità di proseguire nell'esecuzione del proprio incarico professionale.
Il dovere di diligenza qualificata che grava sul professionista impone allo stesso di segnalare la propria impossibilità a svolgere la prestazione. Tale segnalazione è stata effettuata dal Rag. solo il Per_1
15.1.2018, come dimostrato dal doc. 5 di parte convenuta.
Si deve pertanto concludere per l'imputabilità dell'inadempimento al predetto, con riferimento alla mancata applicazione della modifica normativa dell'aprile 2016, con conseguente errore nella presentazione della richiesta della Cassa Integrazione Ordinaria, nonché alla mancata evasione e segnalazione al cliente, nella fase interlocutoria con l' , della richiesta di produzione documentale. CP_3
Il Rag. ha, infatti, omesso di segnalare a la necessità della documentazione Per_1 Pt_1
integrativa o comunque di comunicargli la propria impossibilità ad effettuare la prestazione.
In tale prospettiva, nessun rilievo confessorio o comunque limitativo della responsabilità del professionista assume il fatto che fosse a conoscenza dello stato di salute del Rag. Pt_1 Per_1
e che lo avesse utilizzato come argomentazione a proprio favore nel ricorso presentato al Comitato
pagina 6 di 11 Amministratore della Gestione Prestazione Temporanee avverso i provvedimenti di rigetto dell'accesso alla CIGO adottati da (cfr. doc. 4 parte convenuta), tenuto conto della finalità difensiva dell'atto . CP_3
***
Nel corso del procedimento è stata espletata una CTU contabile, poi successivamente integrata, da ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivata.
Il CTU è stato, dapprima, chiamato ad accertare “quale sia il danno patito dalla società attrice, derivante dalla mancata attivazione della CIGO per i periodi dal 29.08.2016 al 26.11.2016 e dal
05.12.2016 al 04.03.2017”.
In risposta al quesito peritale, con perizia depositata il 4.9.2023, il CTU ha quantificato il danno patito dalla società attrice, derivante dalla mancata attivazione della per i periodi dal 29.8.2016 al Pt_2
26.11.2016 e dal 5.12.2016 al 4.3.2017 in complessivi € 48.149,28 così suddiviso:
1) mancato riconoscimento dell'anticipo di indennità per cassa integrazione ordinaria a favore dei propri dipendenti, pari a € 20.023,53;
2) contributi dovuti all' quale conseguenza del mancato riconoscimento delle agevolazioni di cui CP_3 alla cassa integrazione pari a € 22.505,29;
3) differenze retributive dovute ai dipendenti su quanto effettivamente perso da questi ultimi, pari a €
5.620,46.
Il metodo di calcolo utilizzato si basa sull'estrapolazione dei nominativi dei lavoratori interessati dalla
Cassa Integrazione e sull'individuazione dei periodi rilevanti e delle voci di costo sostenute da Pt_1
a causa del mancato accoglimento delle domande di cassa integrazione (mancato riconoscimento dell'anticipo di indennità per cassa integrazione ordinaria a favore dei propri dipendenti, contributi dovuti all' quale conseguenza del mancato riconoscimento delle agevolazioni di cui alla cassa CP_3
integrazione, con relative sanzioni ed interessi e differenze retributive dovute ai dipendenti su quanto, effettivamente, perso da quest'ultimi).
La metodologia utilizzata per il calcolo è stata condivisa anche dai CTP che, pur formulando talune osservazioni in relazione ad alcuni importi e ad alcune specificazioni, nulla hanno obiettato al riguardo.
Successivamente, è stata disposta, su istanza del procuratore della terza chiamata, una CTU integrativa con la formulazione del seguente quesito: “se non si fosse prodotto l'errore professionale e quindi la domanda di intervento della fosse andata a buon fine, l'azienda avrebbe dovuto versare Pt_2
pagina 7 di 11 l'importo del contributo addizionale di cui all'art. 5 D. L.gs 148/2015 pari al 9% della retribuzione globale (€ 3.548,66) che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate. Si chiede quindi di determinare l'importo a titolo di contributo addizionale che il datore di lavoro avrebbe dovuto comunque versare e quindi detrarlo dall'ammontare complessivo del danno accertato”.
Il CTU ha accertato che, se non si fosse verificato l'errore professionale e la relativa domanda di intervento della fosse andata a buon fine, avrebbe dovuto versare, ai sensi e per gli Pt_2 Pt_1 effetti di cui all'art. 5 del D. L.gs 148/2015, la somma di € 3.548,66, come contributo addizionale, quantificato nel 9% del totale della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate, quantificata in € 39.429,57 (cfr. elaborato peritate dell'8.2.2024).
L'importo del risarcimento del danno è stato, quindi, rideterminato in complessivi € 44.600,62.
I CTP non hanno in proposito formulato osservazioni.
Alla luce di tutto quanto esposto, la convenuta, in qualità di erede del Rag. va ritenuta Per_1 responsabile del danno subito da parte attrice in conseguenza dell'errore, imputabile al professionista, commesso nella fase di presentazione delle domande di relative ai periodi 29.8.2016 - Pt_2
26.11.2016 e 5.12.2016 - 4.3.2017; il danno deve essere quantificato nella misura sopra indicata.
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data di inizio dei periodi di mancata attivazione della procedura, cioè il 29.8.2016) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla medesima data della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
La convenuta ha chiamato in giudizio a fini di manleva CH Insurance LC.
pagina 8 di 11 Nella propria costituzione in giudizio l'istituto assicurativo solleva due eccezioni relativamente all'operatività della garanzia.
In primo luogo, rileva l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto assicurativo vantato dalla convenuta, in quanto quest'ultima ha denunciato il sinistro solo il 21.3.2021, con lettera datata 15.3.2021 - pur avendo ricevuto una prima lettera di messa in mora il 5.5.2018 e una seconda lettera il 1.2.2019 - quindi oltre il termine di due anni previsto dalla citata disposizione.
In secondo luogo, rileva l'inoperatività della garanzia per violazione, da parte della convenuta, degli artt. 1892 e 1893 c.c. per due ordini di ragioni.
L'assicurazione, partendo dall'assunto che la prima richiesta risarcitoria è pervenuta al Rag. Per_1 il 7.5.2018, in data antecedente la stipulazione dell'estensione della garanzia postuma avvenuta il
05/09/2018, afferma che:
- da un lato, l'estensione della garanzia postuma stipulata da non può trovare _1
applicazione, in quanto la polizza postuma compre solo le richieste di risarcimento pervenute nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto di garanzia precedentemente stipulato con il Rag.
Per_1
- dall'altro, al momento della stipulazione dell'estensione, la convenuta era già a conoscenza dell'esistenza del sinistro. Circostanza, quest'ultima, in grado di incidere significativamente sul rischio assicurato.
La difesa della convenuta nella propria memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c. evidenzia, quanto alla prima eccezione, che il termine di prescrizione non può farsi decorrere né dalla missiva del 7.5.2018, inviata al Rag. a mezzo PEC pochi giorni prima del decesso avvenuto il giorno 11.5.2018 e Per_1
non contenente la specifica quantificazione del danno, né dalla successiva missiva del 1.2.2019, non contenente la determinazione del risarcimento richiesto.
Quanto alle altre due eccezioni, partendo dal presupposto che la lettera di messa in mora del 7.5.2018, indirizzata al Rag. è stata ignorata da quest'ultimo e, di conseguenza, anche personalmente, Per_1
afferma che la denuncia di sinistro del 15.3.2021 è avvenuta in piena vigenza della _1 estensione c.d. postuma e che all'atto della stipula dell'estensione della garanzia, avvenuta in data
5.9.2018, non ha commesso alcuna violazione nei confronti della compagnia assicuratrice tacendo circostanze note.
pagina 9 di 11 L'eccezione di prescrizione sollevata, in via principale, da CH deve essere accolta, con conseguente assorbimento dei motivi prospettati in via subordinata.
Il dies a quo del termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2952 c.c. decorre quanto meno dal
1.2.2019, giorno indicato nella prima missiva rivolta agli eredi del Rag. ciò prescindendo Per_1
da ogni considerazione sulla conoscenza della missiva del 7.5.2018, inviata al Rag. ma in Per_1
condizione di piena operatività dello studio professionale.
Nel momento in cui è stata trasmessa la lettera datata 1.2.2019, essa consentiva alla convenuta di individuare il titolo su cui si fondava la pretesa risarcitoria e di attivare pertanto la garanzia, pur in assenza di una quantificazione specifica del danno.
Sarebbe pertanto stato necessario denunciare l'esistenza del sinistro all'assicuratore, per essere manlevata, una volta ricevuta tale missiva, trovando applicazione l'art. 2952 comma 4 c.c., che prevede la sospensione del termine di prescrizione del diritto di essere manlevati sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato in proposito che “È stato, per contro, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di assicurazione, “alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato;
tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato”
(Cass. Sez. 3, sent. n. 17834/2007; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent.n. 3042/2012; Cass. Sez. 6-
3, ord. n. 35682016” (Cass. 2322/2018).
Si è anche osservato che la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato, perché a partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza pagina 10 di 11 che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell'art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall'art. 2952 c.c. (cfr. Cass. 25430 del 26/10/2017).
Sulla base dei principi sopra richiamati, il diritto della convenuta ad essere tenuta indenne da CH
Insurance LC da tutte le conseguenze derivanti dall'accertato inadempimento professionale del Rag. deve considerarsi prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 c.c.. Per_1
***
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande della società attrice;
- del rigetto della domanda di manleva di _1
Non sono documentate le spese relative all'attività dei CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore di , a titolo di _1 Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € 44.600,62, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente del 29.8.2016 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di _1 Parte_1
, liquidate in € 545,00 per spese, € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario
[...]
delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di _1
4) Rigetta la domanda di nei confronti di _1 Controparte_4
.
[...]
5) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di _1 [...]
, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre al Controparte_4
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti pagina 11 di 11