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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 526 del R.G.A.C. dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza collegiale del 15 maggio 2024, vertente tra
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Iollo, Parte_1 P.IVA_1
codice fiscale ed elettivamente domiciliata presso il suddetto difensore al domicilio C.F._1
digitale come da procura in atti Email_1
appellante
e
codice fiscale , in persona del Curatore, avv. prof. Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino, codice fiscale , ed CP_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suddetto difensore al domicilio digitale
Email_2
appellata-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9494/2019 resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 25/10/2019
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per l'appellante, “1) In accoglimento dell'atto di appello revocare e riformare la sentenza impugnata e per
l'effetto rigettare la infondata domanda formulata dal 2) dichiarare Controparte_1
inammissibile ovvero rigettare l'appello incidentale proposto dalla curatela fallimentare;
3) in subordine
riconoscere il nuovo saldo accertato dalla ctu espletata nel presente grado di giudizio, ed in particolare
l'ipotesi di saldo più favorevole alla banca;
4) condannare la curatela appellata alla corresponsione delle
spese legali relative al doppio grado di giudizio, ovvero in subordine riconoscere all'appellante le spese di
questo grado di giudizio e compensare in gran parte quelle di primo grado sulla base dell'ultimo motivo di
appello.
Per l'appellata-appellante incidentale, “1) Respingere tutti i motivi dell'appello perché infondati quando non
inammissibili;2) in accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale, respingere l'eccezione di
prescrizione opposta in prime cure dalla Banca convenuta;
per l'effetto, in aggiunta alle somme già stabilite
dalla sentenza di primo grado, condannare a pagare al Parte_1 Controparte_1
anche le somme non riconosciute in primo grado per rimesse solutorie prescritte, pari agli €uro 26.810,68
indicati a pag. 5 della relazione del C.T.U. del 7 maggio 2019 ovvero a quel diverso importo, maggiore o
minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
oltre accessori già
indicati nella sentenza di primo grado;
3) in via condizionata all'accoglimento del motivo di appello
principale con il quale la ha protestato di avere fornito «opportuna notizia» delle nuove condizioni CP_3
economiche (capitalizzazione trimestrale reciproca) praticate dal maggio 2000 in avanti, in accoglimento
del secondo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare l'inapplicabilità all'ispecie dell'art. 7, co. 2,
della Delibera del del 9 febbraio 2000 e confermare che le competenze a debito della correntista Pt_2
vanno escluse da capitalizzazione anche nel tempo successivo alla Delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000;
4) condannare alla refusione delle spese e dei compensi legali anche del secondo Parte_1
grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali e accessori
tributari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato in data 10 luglio 2015, la società conveniva in giudizio, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “con Controparte_4
riguardo al contratto costitutivo del conto corrente n. 1525351/01/58 (successivamente distinto conto n.
1000/31833) e al contratto costitutivo dell'apertura di credito che in esso trovò regolamento, accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi applicati, se ricorrente, nonché la inesistenza di un valido e/o efficace
patto relativo alla misura ultralegale degli interessi a debito della correntista, alla misura inferiore a quella
legale degli interessi a credito della correntista, all'addebitabilità delle commissioni di massimo scoperto e/o
di disponibilità fondi, all'addebitabilità di spese e commissioni, alla disapplicabilità del principio dispositivo
della valuta effettiva, alla variabilità in peius per la correntista del disciplinare economico e alla trimestrale
capitalizzazione delle competenze a debito della correntista;
per effetto delle statuizioni di cui al capo che
precede, rideterminato il saldo del conto corrente n. 1000/31833 dal dì dell'impianto del conto n.
152532/01/58 (31 ottobre 1987) al 6 luglio 2015 con omissione della capitalizzazione delle competenze a
debito della correntista, con omissione dell'addebito delle spese, con omissione dell'addebito di ogni
commissione, anche di massimo scoperto e/o disponibilità fondi, con applicazione degli interessi dovuti alla
correntista al tasso ultralegale eventualmente risultante dagli estratti di conto corrente, ovvero perla ipotesi
di assenza di tasso o di tasso inferiore al legale codicistico, al tasso legale codicistico o in subordine al tasso
legale codicistico sino all'entrata in vigore della legge 154/92 e da quel dì al tasso
nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, con omissione dell'addebito degli interessi dovuti
dalla correntista, ovvero per i periodi in cui l'Ecc.mo Tribunale non dovesse ravvisare usura, con applicazione
degli interessi a debito della correntista al tasso legale codicistico, ovvero in linea gradata al tasso legale
codicistico sino all'entrata in vigore della legge 154/92 e da quel dì al tasso nominale minino dei buoni
ordinari del tesoro annuali, con determinazione della base di computo degli interessi secondo il principio
dispositivo della valuta effettiva accertare e dichiarare che al 6 luglio 2015 la era creditrice del CP_1
di €. 745.274,12 ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale, Controparte_4
anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia;
per l'effetto di tale ultima statuizione
condannare il a pagare alla la su indicata somma di €. 745.274,12 Controparte_4 CP_1
ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Tribunale, anche all'esito di valutazione
equitativa, avrà ritenuto di giustizia, oltre gli accessori ivi di seguito indicati;
condannare il Controparte_4
alla refusione delle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per
accessori tributari e per accessori previdenziali”.
1.1 - Assumeva, nel merito, la società attrice di avere impiantato, il 31 ottobre 1987 presso la
[...]
, agenzia di – filiale di Secondigliano, il conto corrente n. 1525351/01/58. La Controparte_5 CP_4
lamentava quindi che, per l'intero corso dei rapporti indicati, gli istituti succedutesi nella CP_1 titolarità della relazione commerciale: I) avevano addebitato gli interessi ad un tasso ultralegale mai convenuto, II) a far data dal 31 dicembre 1990 avevano accreditato interessi dovuti alla società ad un tasso mai convenuto, e sempre inferiore sia a quello legale codicistico vigente tempo per tempo, sia quello determinato dall'art. 5 L. 154/02 e dall'art 117 Dlgs 385/93; III) avevano addebitato somme per commissioni, sebbene il loro addebito e la misura del loro addebito mai fosse stato convenuto con contratto scritto e mai fosse stato pubblicizzato all'interno dello stabilimento bancario;
IV) avevano addebitato somme per spese, sebbene il loro addebito e la misura del loro addebito non fosse stato convenuto con contratto scritto e mai fosse stato pubblicizzato all'interno dello stabilimento bancario;
V) avevano antergato i giorni di valuta favorevoli alla banca e postergato i giorni di valuta favorevoli al correntista;
avevano sottoposto a trimestralizzazione le competenze a debito di essa correntista.
2 - Si costituiva ritualmente il il quale impugnava e contestava il contenuto della Controparte_4
avversa domanda, rilevandone la infondatezza e la erroneità nelle impostazioni e nelle conclusioni giuridiche. La banca convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la inammissibilità e/o
infondatezza di tutte le domande attoree e conseguentemente rigettarle anche in applicazione della
eccepita prescrizione decennale e/o quinquennale, come sopra meglio specificato;
2) In subordine e slavo
gravame, tenersi conto delle deduzioni della in punto quantificazione delle somme da retrocedere, CP_3
con riferimento a quanto eccepito circa la prescrizione, la preclusione di ogni richiesta restitutoria a far
tempo dal 30 giugno 2000, l'applicazione degli interessi sostitutivi;
3) Tenere conto anche delle deduzioni
svolte in punto di contrasto con il protocollo CEDU secondo quanto meglio esplicato nel corpo dell'atto; 4)
condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
3 - Esaurita l'istruttoria con espletamento di una perizia contabile, nelle more del giudizio interveniva il fallimento della società attrice e veniva, pertanto, dichiarata l'interruzione del giudizio, cui faceva riassunzione dei termini di legge da parte della Curatela fallimentare.
3.1 - All'udienza del 7 novembre 2017 venivano precisate le conclusioni e il
Tribunale riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 14
marzo 2018 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo ritenendo necessario l'espletamento di un supplemento di perizia contabile. Quindi, espletata la CTU -integrata con i chiarimenti resi dal consulente d'ufficio all'udienza del 2 aprile 2019- il primo giudice, all'udienza del 31 maggio 2019, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini per le difese finali.
4 - Con sentenza n. 9494/2019, il Tribunale di Napoli condannava la banca convenuta a pagare al Fallimento
attore la somma di euro 208.332,86, oltre interessi legali da ciascun singolo pagamento indebito al soddisfo;
condannava poi la banca convenuta a rimborsare al attore ogni somma pagata al CTU CP_1
in base ai decreti di liquidazione in atti;
condannava infine la banca convenuta a rimborsare al CP_1
attore le spese del giudizio, che liquidava in euro 1.718,89 per esborsi ed € 15.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
5 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) sino al 24 marzo 2000 non risulta pattuito per iscritto il disciplinare economico da applicare al c/c n.ro 1525351/01/58 e all'apertura di credito in esso regolata, motivo per cui il saldo del c/c va rideterminato dall'impianto del conto al 23 marzo
2000 applicando gli interessi passivi al tasso legale codicistico, applicando la capitalizzazione annuale dei soli interessi attivi ed escludendo le commissioni e le spese, ad eccezione di quelle imposte ex lege; gli interessi attivi vanno conservati al maggior tasso applicato dalla se non altro perché la convenuta CP_3
non ha promosso alcuna domanda riconvenzionale per la restituzione degli stessi;
2) la contrattualistica recante la data del 24 marzo 2000 è conforme al disposto dell'art. 117 T.U.B.: è sottoscritta dalle parti e risulta consegnata alla Cliente;
ciò nondimeno, il contratto del 24 marzo 2000 reca un patto nullo sulla capitalizzazione trimestrale delle competenze per violazione dell'art. 1283 cod. civ.; la capitalizzazione è
illegittima anche per il tempo successivo al 30 aprile 2000, perché non risulta che la abbia fornito CP_3
opportuna notizia dell'adeguamento alla è valido il patto sulla commissione di massimo CP_1
scoperto, poiché dalla clausola contrattuale si evince che la commissione si applica sulla massima esposizione raggiunta dal conto nel trimestre, anche per un solo giorno (tale è il senso univoco: «massimo scoperto»); è altresì valido il patto sulle valute in quanto non risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 120 T.U.B.; vanno escluse le variazioni in pejus alla correntista perché in contrasto con la disciplina dell'art. 118 T.U.B. ratione temporis applicabile;
3) il 13 settembre 2006, le parti stipularono un nuovo contratto relativo al c/c n.ro 1525351/01/58; esso è conforme al dettato dell'art. 117 T.U.B. e reca un valido disciplinare economico da applicare al c/c e all'apertura di credito in esso regolata, ad eccezione del patto sulla capitalizzazione trimestrale;
detto patto è nullo per violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera
C.I.C.R. del 9 aprile 2000: il contratto non reca indicazione del tasso degli interessi a credito della correntista e la relativa clausola del documento di sintesi non è sottoscritta dalla correntista;
4) l'usura in
executivis del rapporto non è stata allegata correttamente dall'attrice, se non con riguardo a tre trimestri,
in cui la correntista ha specificato il tasso applicato dalla e il relativo tasso soglia;
al C.T.U. non è stato CP_3
conferito l'incarico di verificare l'usurarietà di quei tre trimestri, il che, però, appare irrilevante attesa la scarsa incidenza di un periodo temporale così ridotto;
5) l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie
“effettuate dalla più di 10 anni prima della notificazione della citazione è ammissibile come CP_1
affermato da Cass. S.U. 15895/2019”, alla cui stregua “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di
allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di
prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel
corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione
dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”; 6) l'esistenza di aperture di credito è
stata correttamente rilevata dal C.T.U.; le agevolazioni creditizie sono “valide anche se non pattuite per
iscritto ma concesse per comportamenti concludenti (come la messa a disposizione della somma de facto),
perché ai sensi dell'art. 127 Tub le nullità dei rapporti bancari vanno rilevate solo a vantaggio del correntista
– e in questo caso non sarebbero a vantaggio della correntista;
in ogni caso, prima della entrata in vigore
della L.154/1992, la forma scritta non era obbligatoria”; 7) alla luce di quanto sopra, “il saldo finale del rapporto di conto corrente per cui è causa va ricalcolato secondo l'ipotesi A1 elaborata nella terza relazione del CTU: capitalizzazione esclusivamente annuale degli interessi attivi, tasso legale sino al primo contratto
(n.d.r. 24 marzo 2000), applicazione condizioni contrattuali conservando le variazioni in melius praticate dalla banca, escludendo le rimesse solutorie prescritte – inoltre, escludendo la commissione disponibilità
fondi, la cui applicazione non risulta sia stata validamente comunicata alla correntista. Come risultato, la banca convenuta va condannata a pagare al attore la somma di € 208.332,86 (206356,78 + CP_1
1976,08), oltre interessi legali da ciascun singolo pagamento indebito al soddisfo (la violazione delle norme imperative in materia non può ritenersi sia avvenuta in buona fede da parte della banca)”; 8) le spese del giudizio seguono la soccombenza.
6 - Avverso detta sentenza ha proposto appello (a seguito della fusione per Parte_1
incorporazione della convenuta in prime cure, nella stessa Controparte_4 Parte_1
sulla base di cinque motivi. L'appellante ha proposto contestuale istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata che è stata rigettata da questa Corte con provvedimento del
15 maggio 2020.
6.1 - Si è costituita la Curatela del chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1
proponendo appello incidentale sulla base di due motivi di cui il secondo condizionato.
7 - La causa, trattenuta in decisione all'udienza del 12 aprile 2023, è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di un supplemento di perizia contabile e quindi, all'udienza del 15 maggio 2024 è stata riservata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
8 - Con il primo motivo di gravame lamenta l'illegittima diversificazione del trattamento Parte_1
degli interessi attivi e passivi in regime di nullità del patto per violazione dell'art. 1284 codice civile. La
banca appellante deduce, appunto, l'erroneità della sentenza con riguardo alla determinazione del saldo finale nel punto in cui ha previsto per gli interessi passivi, a carico della correntista, il tasso legale e per quelli attivi, a favore della correntista, quelli ultra legali di fatto corrisposti dalla banca. Assume l'appellante che “la nullità delle pattuizioni di superamento del tasso legale non può che riguardare entrambi i tassi di
interesse” e che, quindi, “la nullità comportava la riduzione a quella legale a prescindere dalla richiesta di
ripetizione ex art. 2033 codice civile”.
L'appellante deduce, in fine, che sussiste, in ogni caso, la prescrizione “separata degli interessi attivi, sicché
nel ricalcolo rielaborativo non dovrebbero entrare quelli maturati oltre i cinque anni”.
8.1 - Il motivo in esame deve essere disatteso in quanto la decisione del primo giudice, sul punto, risulta conforme ai principi enucleati dalla Suprema Corte.
Ai fini del decidere può essere, infatti, mutuata la recente decisione della Corte di Cassazione (ord. n.
7420/2024) secondo cui la nullità delle pattuizioni per difetto di forma comporta “il venir meno delle cause
giustificatrici delle attribuzioni patrimoniali, da qui l'esigenza del riequilibrio dei rapporti di dare-avere tra le
parti, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito e in presenza, evidentemente, di specifica
domanda di parte”.
Nel caso di specie, non risulta dagli atti del giudizio che la odierna appellante, abbia mai proposto, in CP_3
primo grado, specifica domanda di ripetizione degli interessi indebitamente riconosciuti a favore del correntista nel corso del rapporto di cui si tratta. Il Tribunale, infatti, avrebbe potuto decidere sull'esclusione di questi accrediti soltanto se vi fosse stata espressa domanda o specifica eccezione della al riguardo. In difetto di simile domanda, alla luce del principio giurisprudenziale sopra esposto, CP_3 risulta quindi corretta e condivisibile la decisione del primo giudice di conservare gli interessi attivi al maggior tasso applicato dalla “se non altro perché la convenuta non ha promosso alcuna domanda CP_3
riconvenzionale per la restituzione degli stessi”.
8.2 - La questione, poi, relativa alla prescrizione quinquennale di tali interessi pagati in favore del correntista, riproposta con il motivo in esame, non risulta cogliere nel segno. Infatti, poiché la a suo CP_3
tempo, già aveva spontaneamente corrisposto alla correntista le somme riconosciute a titolo di interessi,
non v'è luogo a discutere di prescrizione, ma, al più, di ripetizione dell'indebito oggettivo da parte della che tuttavia, come detto, non ha mai proposto tale azione in questo giudizio. CP_3
9 - Il secondo motivo dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale devono essere trattati congiuntamente in quanto sostanzialmente connessi e consequenziali.
9.1 - Con il secondo motivo dell'appello principale censura la decisione del Tribunale nella Parte_1
parte in cui ha stabilito che la capitalizzazione degli interessi a credito della Banca fu illegittima anche nel tempo successivo all'entrata in vigore della Delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000. Tale censura si sviluppa sotto due differenti profili.
Sotto il primo profilo, la appellante lamenta che il primo giudice, dopo aver ricondotto la questione CP_3
nell'alveo dell'art. 7, co. 2, della Delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, ha escluso che nel tempo successivo all'entrata in vigore della Delibera stessa la avesse fornito “opportuna notizia” delle nuove CP_3
condizioni economiche (capitalizzazione trimestrale reciproca), che aveva autonomamente deciso di applicare al rapporto.
Sotto altro profilo la censura la sentenza gravata anche nella parte in cui ha ritenuto illegittima la CP_3
capitalizzazione trimestrale degli interessi anche a far data dal 13 settembre 2006 (data in cui le parti sottoscrissero un nuovo contratto relativo al c/c n.ro 1525351/01/58) per violazione degli artt. 2 e 6 della
Delibera del 9 aprile 2000, non recando, il contratto, l'indicazione del tasso degli interessi a credito Pt_2
della correntista (con la conseguenza che la clausola di capitalizzazione trimestrale ivi contenuta non poteva che riferirsi ai soli interessi a debito previsti dal contratto) e non essendo stata sottoscritta dal correntista la clausola di capitalizzazione reciproca nel documento di sintesi. Per l'appellante, di contro, la validità del patto doveva evincersi dall'esame congiunto del testo contrattuale così come integrato dal documento di sintesi che indicava il tasso a credito per il correntista. 9.2 - Con il secondo motivo di appello incidentale il appellato, in via condizionata CP_1
all'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha affermato che l'illegittimità deriva dall'omesso rispetto delle regole fissate dall'art. 7,
co. 2, della Delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000. Per l'appellante incidentale, difatti, “la disposizione che
preclude la capitalizzazione delle competenze a debito della correntista è l'art 1283 cod. civ.”. Per
l'appellante incidentale, poi, le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della Delibera del C.I.C.R. del 9
febbraio 2000 non possono trovare applicazione, in quanto, in seguito alla sentenza 425/2000 della Corte
Costituzionale, è venuto meno l'art. 25, co. 3, D.Lgs. n.ro 342/1999, che era il fondamento legittimante di quella Delibera, per cui essa, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perduto validità e efficacia. Inoltre, per il Fallimento appellato, il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 7 della Delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 presuppone per il suo operare un patto valido da adeguare, nel caso di specie non sussistente.
9.3 - Sotto il primo profilo del secondo motivo dell'appello principale e con riguardo al secondo motivo condizionato dell'appello incidentale, mette conto evidenziare che con la sentenza n. 28215 del 4/11/2024,
la Corte di Cassazione si è espressa sul dibattito sviluppatosi in seno alla stessa Corte di legittimità in ordine alla possibilità – negata da certe pronunce (la prima è la sentenza n. 9140 del 19.05.2020, seguita da molte altre) ma ammessa da altre (ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024, richiamate, da ultimo, dalla CP_3
appellante nella propria comparsa conclusionale) – di adeguare i contratti di conto corrente, già in corso alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, al regime di capitalizzazione trimestrale reciproco degli interessi mediante mero avviso in G.U. e comunicazione personalizzata al correntista. Ebbene, la Suprema Corte con la citata sentenza, a cui questo Collegio intende uniformarsi, ha ribadito l'impossibilità di adeguare il rapporto al regime paritetico di capitalizzazione con semplice comunicazione, ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo patto scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova normativa. In particolare il Giudice di legittimità ha chiarito che
“…le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso
orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive
ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di
una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione
anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla
mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. Tali
pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale –
peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si
discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente. Deve, pertanto, darsi seguito al
consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare”.
Nel caso di specie, quindi, deve trovare conferma la decisione del Tribunale in punto di illegittimità della capitalizzazione anche per il tempo successivo al 30 aprile 2000 (e fino al 12 settembre 2006), seppure con la diversa motivazione sopra esplicitata. Quindi non perché, come affermato dal primo giudice, in quanto non risulta che la “abbia fornito opportuna notizia dell'adeguamento alla Telecontrolli” bensì per il CP_3
difetto di sottoscrizione di un nuovo patto scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova normativa.
9.4 - L'ulteriore profilo di censura introdotto con il secondo motivo dell'appello principale non coglie nel segno.
Nel contratto sottoscritto dalle parti in data 13/9/2006 è convenuto soltanto il tasso d'interesse passivo in favore della banca;
ragion per cui risulta corretta e condivisibile la decisione del Tribunale di ritenere nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in esso contenuta in quanto riferibile al solo tasso di interesse passivo e, quindi, priva del requisito di reciprocità. Né, di contro, può ritenersi condivisibile l'asserzione dell'appellante secondo cui “il documento contrattuale è unico ed è formato dal contratto vero
e proprio e dal documento di sintesi che l'accompagna” per cui il requisito della reciprocità emergerebbe dal fatto che il documento di sintesi indicava un tasso di interesse creditorio. Infatti, il documento di sintesi assolve ad una funzione meramente informativa e non rientra nel contenuto strutturale del contratto (Cass.
Sez. Un. n. 26724/2007; Cass. n. 14000/2023).
10 - Con il terzo motivo la appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale, ai fini CP_3
del calcolo della prescrizione dei versamenti solutori, ha ritenuto sussistenti gli elementi presuntivi in ordine alla esistenza di affidamenti di fatto. Deduce l'appellante che il primo giudice ha errato nel recepire,
ai fini della decisione, le note del consulente tecnico di ufficio (e, quindi, i relativi conteggi) circa la esistenza di aperture di credito sul rapporto di conto corrente, ritenendo valide le stesse anche se non pattuite per iscritto ma concesse per comportamenti concludenti;
elementi che per non risultano Parte_1
sufficienti al fine della prova dell'esistenza dell'apertura di credito stessa.
10.1 - Il motivo non coglie nel segno e non può essere accolto.
Va evidenziata, al riguardo, la circostanza che fin dall'atto introduttivo del giudizio, la società attrice in prime cure ha allegato che il rapporto di conto corrente era stato costantemente assistito da un'apertura di credito, da cui essa correntista mai aveva sconfinato (pag. 5, atto di citazione). Tale circostanza è stata ribadita dall'attrice con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (a pag. 3), in cui la stessa ha anche precisato l'importo del finanziamento concesso dalla banca sotto la forma tecnica dell'apertura di credito,
indicando anche gli importi massimi che tale facilitazione creditizia, asseritamente concessa con validità
sino a revoca e da cui mai aveva sconfinato, aveva avuto nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente.
Orbene, a fronte di tale puntuale e dettagliata allegazione di parte attrice in punto di esistenza dell'apertura di credito, la banca convenuta in prime cure nulla ha dedotto, limitandosi a contestare l'assenza di prova circa la “sottoscrizione” dell'apertura di credito stessa.
È pacifico che la generica affermazione di assenza di prova senza che vi sia la specifica negazione del fatto storico non può assumere valenza ai fini della specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Da ciò deriva che l'esistenza dell'apertura di credito, intesa quale fatto storico, non può considerarsi validamente contestata dalla banca convenuta. Conseguentemente, l'esistenza dell'apertura di credito deve ritenersi fatto pacifico, come tale escluso dall'onere della prova in base al così detto principio di non contestazione dei fatti costitutivi della domanda, il quale esonera l'attore dal provarli e vincola il giudice a ritenerli accertati;
dovendosi per contro ritenere inammissibili le contestazioni tardive della banca la quale soltanto nella comparsa conclusionale del primo giudizio ha asserito che le segnalazioni in centrale rischi, citate dal
CTU al fine di comprovare l'esistenza di aperture di credito per fatti concludenti, riguardavano, in realtà
affidamenti concessi sotto la forma tecnica dello scoperto di conto corrente e non dell'apertura di credito.
11 - Con il quarto motivo di gravame la appellante lamenta il difetto di motivazione della sentenza CP_3
gravata con riguardo alla condanna della soccombente alla corresponsione degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di ripetizione di indebito “da ciascun singolo pagamento indebito al soddisfo”
anziché dalla domanda. Deduce l'appellante che tale decisione “più penalizzante” adottata dal Tribunale è
sorretta da motivazione apparente atteso che la locuzione adottata dal primo giudice (“la violazione della norma imperativa in materia non può ritenersi sia avvenuta in buona fede da parte della banca”), è
puramente enunciativa e non contiene, quindi, alcuna motivazione del perché la presunta violazione non potrebbe ritenersi avvenuta in buona fede.
11.1 - Il motivo può essere accolto nei termini che seguono.
Mette conto evidenziare innanzi tutto il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di ripetizione di indebito, “la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal
giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica,
derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione
l'art. 1147, comma 2, cod. civ., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per
principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere
di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale
consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla” (Cass. 23543/2016).
Per altro, tale principio si applica anche in presenza di violazione di norma imperativa, dalla quale non consegue automaticamente la mala fede.
Su queste premesse, la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche il dubbio qualificato per l'esplicita contestazione da parte del solvens circa l'effettiva debenza della prestazione è compatibile con la buona fede (Cass. 31 luglio 2009 n. 17848 e Cass. 5 maggio 2004 n. 8587).
Nella fattispecie si deve, quindi, avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens: con la precisazione, appunto,
che la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento.
Di contro, la prova necessaria per superare la presunzione di buona fede dell'accipiens, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, richiede l'accertamento di un elemento psicologico incisivamente qualificato in termini di certezza del carattere indebito del pagamento. Questa prova si presenta particolarmente rigorosa, visto che la “certezza” dell'accipiens, come detto, non è scalfita neppure da contestazioni circostanziate del solvens: queste – secondo la citata Cassazione – possono ingenerare un dubbio circa l'effettiva debenza del pagamento;
dubbio, che però non corrisponde alla “certezza” richiesta per porre l'accipiens in mala fede e non fa neppure sorgere nel accipiens medesimo l'obbligo ex art. 1375
c.c. di approfondire le ragioni avanzate dal solvens. Nel caso di specie, non sussiste alcuna prova di tale “certezza” dell'accipiens e, quindi, della sua mala fede,
dovendosi, di contro, ritenere presuntivamente sussistente la sua buona fede.
In tal senso deve essere parzialmente riformata la decisione del primo giudice in punto di decorrenza degli interessi legali sulla somma oggetto della condanna. Interessi che dovranno necessariamente decorrere dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
12 - Va ora esaminato il primo motivo dell'appello incidentale con cui il appellato lamenta “la CP_1
violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla prescrizione”. L'appellante incidentale deduce che “il
Tribunale ha dato ingresso all'eccezione di prescrizione, sebbene la non avesse allegato l'inerzia della CP_3
rispetto all'esercizio dei diritti fatti valere in giudizio”. Sotto altro profilo, l'appellante CP_1
incidentale lamenta “la sottovalutazione di altra grave carenza, siccome, nell'ambito di un conto
chiaramente affidato, era onere della allegare o quanto meno dimostrare l'esistenza di rimesse CP_3
solutorie”.
12.1 - Il motivo non può essere accolto.
Va innanzi tutto rammentato il noto principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n°15895/2019, secondo cui “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in
giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di
somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è
soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne
profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Le Sezioni Unite hanno quindi evidenziato che l'eccezione di prescrizione dell'actio indebiti esercitata con riguardo alle rimesse in conto corrente è validamente proposta dalla banca convenuta ove questa alleghi l'inerzia del correntista, e dichiari di volersene avvalere.
Il citato principio purtuttavia, contrariamente a quanto sembra lasciar intendere il fallimento appellante incidentale, non può e non deve essere interpretato nel senso di imporre l'utilizzo della parola “inerzia” a colui che voglia proporre l'eccezione di prescrizione, pena l'inammissibilità dell'eccezione stessa. In caso contrario, infatti, si tratterebbe di pretendere un inutile formalismo non voluto dalla lettera e dallo spirito della norma né, tanto meno, ipotizzato ed esplicitato dai Giudici di legittimità.
Sotto il primo profilo di censura si deve quindi affermare che per ritenere validamente proposta l'eccezione in esame sia sufficiente che, nel formulare l'eccezione stessa, la parte -come, nel caso di specie, ha fatto la banca convenuta in prime cure- alleghi e prospetti la sussistenza di un'inerzia da parte del titolare del diritto, pur senza dover necessariamente utilizzare, appunto, la parola “inerzia”.
12.2 - Con riguardo al secondo profilo di censura - a prescindere dalla circostanza che la banca convenuta in prime cure ha allegato la sussistenza di rimesse solutorie- soccorre il principio parimenti enunciato dalla
Suprema Corte con la sentenza citata secondo cui il problema della indicazione delle rimesse solutorie si sposta sul piano della prova, e presuppone che il giudice debba valutare le tesi contrapposte secondo le ordinarie regole di riparto anche ed eventualmente facendo luogo a una c.t.u.
Orbene, il primo giudice risulta aver condivisibilmente dato seguito al citato principio, valutando le rispettive tesi ed individuando -proprio con l'ausilio di una CTU- le rimesse solutorie da ritenersi prescritte.
13 - Infine, va esaminato il quinto motivo dell'appello principale, relativo alla condanna alle spese del primo giudizio, con cui la appellante lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per non avere il primo CP_3
giudice tenuto conto del rigetto dei molteplici capi di domande dell'attore in prime cure.
13.1 - Premesso che, in ordine al governo delle spese, deve trovare applicazione il principio secondo cui il giudice di appello, allorché, come nel caso di specie, riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n.
6259/2014), nella fattispecie in esame, stante la parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la parziale compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura di 1/4. I restanti ¾ devono essere posti a carico della banca appellante.
Le spese di entrambi i gradi vengono liquidate, come in dispositivo, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato con D.M. n. 147/2022.
Le spese delle CTU del primo grado e del gravame sono poste definitivamente a carico di Parte_1
nella misura di ¾ ed a carico del nella restante misura di ¼.
[...] Controparte_6
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto dal in parziale Parte_1 Controparte_7
accoglimento dell'appello principale, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare al Parte_1
la somma di euro 208.332,86 oltre interessi legali dalla domanda al saldo CP_1 Controparte_1
effettivo;
2) condanna al pagamento, in favore del dei ¾ Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del primo grado del giudizio che si liquidano, per l'intero, in complessivi euro
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, oltre rimborso del contributo unificato.
Compensa tra le parti il restante ¼;
3) condanna al pagamento, in favore del dei ¾ Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del grado di appello che si liquidano, per l'intero, in complessivi euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
Compensa tra le parti il restante ¼;
4) pone definitivamente a carico delle parti le spese delle CTU di entrambi i gradi del giudizio nella misura di ¾ a carico di e nella restante misura di ¼ a carico del Parte_1 [...]
Controparte_1
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone