TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6297/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SPINA CHIARA e l'avv. PREARO SILVIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SPINA CHIARA e l'avv. PREARO SILVIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a TREVISO il Parte_1
12/05/1974) e (n. a MONTEBELLUNA (TV) il 18/01/1983), matrimonio Parte_2
contratto il 22/06/2013 e iscritto al n. 14, Parte I, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di VILLORBA alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) L'affido del figli minori e sarà condiviso, con residenza presso la madre. Per_1 Per_2
3) Il padre terrà con sé i figli:
A) il lunedì ed il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche alla ripresa delle stesse l'indomani mattina;
B) a fine settimana alternati con la moglie, a partire dalle ore 11,00 del sabato, quando si recherà a prenderli presso l'abitazione materna, sino al lunedì mattina all'inizio delle lezioni scolastiche;
2 C) il venerdì delle settimane in cui i minori trascorreranno il Weekend con la madre, dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 11,00 del sabato, quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
D) ad anni alterni, per la settimana che va dal 23.12 al 30.12 o per quella che va dal 31.12. al 06.01, con impegno di entrambi i genitori, laddove non si rechino con i figli in luogo diverso da quello di residenza, di consentire all'altro di trascorrere con i figli una giornata durante la settimana di propria competenza;
E) nel giorno di Pasqua laddove abbia tenuto con sé i figli dal 31.12. al 06.01 ovvero nel giorno di Pasquetta laddove li abbia avuti con sé dal 23.12.al 30.12;
F) per due settimane (dal lunedì alla domenica), che dovranno essere non consecutive sino al compimento del dodicesimo anno di età della figlia e che dovranno essere concordate con la moglie entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. Per_2
Analogamente la Signora durante il periodo di vacanza scolastica estiva dei figli, li terrà con sé per due settimane, Pt_2
non consecutive sino al compimento del dodicesimo anno di età della figlia secondogenita, da concordare con il marito entro il mese di aprile dell'anno di riferimento;
G) il padre si occuperà, altresì, di accompagnare e ritirare i figli da scuola anche nei giorni di competenza materna (eccezion fatta, quanto a , per il mercoledì al termine delle lezioni), nei quali si recherà a prendere i minori presso l'abitazione Per_2
materna per condurli presso l'istituto scolastico da loro rispettivamente frequentato ed al termine delle lezioni li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre o dei nonni paterni o materni.
4) I coniugi concordano e si impegnano a:
intrattenere congiuntamente i rapporti con gli insegnanti e la scuola frequentata dai figli, nonché con la pediatra degli stessi, con impegno ad informare l'altro genitore nelle ipotesi in cui questi per impegni lavorativi sia impedito a partecipare a riunioni o visite. Tendenzialmente, il Signor si occuperà dei rapporti con la scuola e la pediatra da gestire nelle Parte_1
ore della mattina, mentre la Signora di quelli che richiedano una gestione nelle ore pomeridiane;
Pt_2
garantire che, nei giorni in cui i figli sono presso ciascuno di loro, questi abbiano un contatto quotidiano con l'altro genitore a mezzo telefonata o videochiamata;
a far proseguire ai figli il percorso di iniziazione cristiana presso la Parrocchia ove lo hanno iniziato e a far loro frequentare le ore di insegnamento di religione cattolica a scuola;
3 a far frequentare ai figli nei mesi di pausa scolastica estiva centri estivi o Grest;
a partecipare entrambi a cene e recite di fine anno scolastico o inerenti a corsi sportivi, ludici e ricreativi frequentati dai minori, salvo impedimento di quello tra di loro che secondo la calendarizzazione dei turni di responsabilità non avrebbe con sé i figli nel relativo giorno;
a rendersi disponibili a cambiamenti dei turni di responsabilità, che consentano all'altro genitore di trascorrere il suo compleanno in compagnia dei figli.
5) Il Signor verserà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 5 del mese Parte_1
e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, assegno mensile di importo pari ad €. 125,00 per ciascuno (e, dunque, complessivamente €. 250,00), annualmente rivalutabili in base agli indici I.S.T.A.T.
6) I coniugi concordano che ciascuno di loro provvederà all'acquisto a proprie spese di un corredo stagionale di abbigliamento per i figli.
7) I genitori si faranno carico delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno, mediante rimborso in favore di quello tra loro che le avrà anticipate.
Dovranno considerarsi spese straordinarie, alle quali i coniugi concorreranno nella misura della giusta metà ciascuno, quelle individuate nell'allegato E) del Protocollo per il Processo di Famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, nonché quelle per uscite scolastiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, per la mensa scolastica, per il trasporto urbano, per la ricarica del cellulare e di baby sitter (doc. 10).
8) I Signori e si accordano affinché sia quest'ultima a far richiesta e a fruire Parte_1 Parte_2
dell'Assegno Unico per i figli (e/o di analoghi assegni) nella misura del 100%, mentre provvederanno ad effettuare le detrazioni fiscali per i figli a carico in ragione del 50% ciascuno.
9) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi all'espatrio dei figli e . Persona_3 Persona_4
10) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, di conseguenza nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
4 Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5