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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2024-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai SInori
Dott. Giovanni MB Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1
con l'Avv. Andrea Vichi,
appellante nei confronti di
Controparte_1
con l'Avv. Emilio Festa,
convenuto/appellante incidentale
- avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Siena;
in materia di promessa di pagamento e ricognizione di debito.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'On. Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del dispiegato appello, contrariis reiectis, così provvedere: in totale riforma dell'impugnata sentenza confermare il
DI n. 207/ 2021 -RG 491/2021 opposto;
rigettando altresì tutte le domande ex adverso proposte, ivi inclusa quella riconvenzionale, con ogni altro consequenziale provvedimento in merito agli effetti restitutori delle somme pagate dal sig. in favore Parte_1 del SI. per effetto dell'impugnata sentenza Controparte_1 nonché di ogni altro connesso e consequenziale provvedimento. Co n vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
-
Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in via principale e nel merito, rigettare l'avversa domanda e confermare la sentenza di primo grado;
In caso di accoglimento della domanda di appello, in via riconvenzionale subordinata: dichiarare che il SI .
è creditore del SI. della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 6.800,00 per le causali in narrativa esposte e, quindi, operata la parziale compensazione, rispetto al debito di euro
40.000,00, dichiararlo tenuto a pagare in favore dell'appe llante la minor somma di euro 33.200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, si Controparte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 207/2021 -R.G. n. 491/2021 emesso dal Tribunale di Siena che gli aveva ingiunto di pagare a proprio fratello, , la somma di euro 40.000,00 Parte_1 oltre agli interessi legali.
Quest'ultimo aveva ricorso in via monitoria as sumendo che il fratello fosse debitore nei suoi confronti dell'importo indicato, sulla base di una ricognizione di debito/promessa di pagamento contenuta in una scrittura privata del 16.4.2018.
L'opponente esponeva di essere fratello del convenuto -opposto e che entrambi erano comproprietari pro indiviso di vari terreni, ubicati nel territorio del Comune di Sovicille, Loc. Le Segalaie ed identificati in catasto al foglio 123, particelle
3,5,6,7,8,21,22,24,25.
Tali terreni, dopo il loro acquisto, sarebbero stati divisi tra fratelli ed assegnati di fatto:
- a) al quelli identificati in Catasto al fg 123 - Controparte_1 particelle 3,21,22,24,25 di ha 17.09,42 ;
- b) al gli altri identificati in Catasto al fg 123 Parte_1
– particelle 5,6,7,8 di ha 17.05,40.
In data 16.4.2018 era stata da loro sottoscritta la scrittura privata posta a base delle pretese avversarie, nella quale i due fratelli avevano convenuto di vendere a terzi la quota di terreno assegnata di fatto a , che avrebbe percepito l'int ero prezzo della CP_1 vendita, pari ad euro 300.000,00 .
Nella medesima scrittura era inoltre stato previsto che CP_1
“nell'ipotesi in cui la vendita vada a buon fine, provvederà
[...]
a sue spese, prima dell'atto notarile di compravendita, a estinguere il residuo debito (l'Istituto di servizi per il mercato CP_2 agroalimentare), pari nel totale ad euro 36.000,00 circa, senza diritto al rimborso della metà da parte del fratello e riconoscerà a quest'ultimo l'ulteriore somma di euro 40.000,00 che verrà paga ta entro 15 gg. dalla stipula dell'atto pubblico”.
Era previsto, inoltre, che: “… Se non sarà possibile procedere alla divisione dei terreni in comproprietà fra i due fratelli prima della compravendita della parte assegnata di fatto al SI. CP_1
, il SI. parteciperà alla sottoscrizione
[...] Parte_1 del preliminare e alla sottoscrizione dell'atto pubblico e, contestualmente a quest'ultimi atto, consegnerà al fratello mandato irrevocabile all'incasso presso la _ della somma che CP_3 verrà versata a titolo di saldo prezzo dall'acquirente, salvo il diritto del SI. di ottenere il pagamento di eur o Parte_1
40.000,00 sopra concordato…”
L'opponente assumeva quindi che: - prima dell'atto di compravendita del terreno a terzi, aveva estinto
– in data 19.6.2018 - a sue spese, il debito residuo nei confronti di garantito da patto di riservato dominio, pagando la somma CP_2
l'importo di euro 48.100,00, quindi superiore, per euro 12.100,00, all'importo di euro 36.000,00 erroneamente indicat o nella scrittura privata;
- si era fatto carico dell'onorario notarile, pari a euro 1.500,00, dovuto per la cancellazione del patto di riservato dominio;
- successivamente, aveva proceduto unitamente al fratello – a mezzo rogito notarile del 16.7.2018 – alla definitiva divisione del compendio agricolo e all'assegnazione delle rispettive porzioni corrispondenti alla divisione di fatto già in essere da anni;
- in data 28.12.2018, aveva poi venduto a terzi la porzione di terreno che gli era stata assegnata, per il prezzo di euro 300.000,00.
Così ricostruiti i fatti, l'opponente deduceva che il fratello aveva
“inspiegabilmente” omesso di menzionare, nel ricorso da lui presentato in via monitoria, che vi era stato l'atto di divisione del
16 luglio 2018 che all'art. 3 recava la decisiva clausola: “Rinuncia al conguaglio” - “I condividenti dichiarano che il valore dei terreni
a ciascuno assegnati corrisponde alla quota di diritto spettante e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni conguaglio in relazio ne alla odierna divisione.”
Tanto premesso, l'atto di opposizione proseguiva affermando che sussisteva inequivocabile stretto collegamento negoziale (di cui si forniva un breve inquadramento del fenomeno giuridico) tra la scrittura privata del 16 aprile 2018 e il successivo atto pubblico di divisione del 16 luglio 2018, passando poi ad argomentare “in parole più semplici”.
Nella scrittura dell'aprile 2018 le parti avevano pattuito in Euro
58mila la somma dovuta da a , importo CP_1 Parte_1 formato da 18mila Euro pari alla metà della somma necessaria a pagare il residuo debito per estinguere il mutuo con e dai CP_2
40mia Euro oggetto della specifica clausola.
Tale importo non poteva che essere qualificato conguaglio e veniva in sede del definitivo atto di divisione lo avevano limitato a 24.800
(24.050,00 Euro, cioè la metà di quanto poi effettivamente pagato per saldare il residuo debito derivante da mutuo , otre alla metà delle spese notarili per le cancellazioni ari a 750,00 euro).
Dovendosi ritenere che, in base al collegamento negoziale, quanto previsto nella precedente scrittura privata si poneva in rapporto di subordinazione logico-giuridica con quanto stabilito nel successivo atto pubblico di divisone, il credito di 40mila euro a titolo di conguaglio era stato “oggetto di espressa rinuncia”.
E pertanto il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto doveva ritenersi estinto per remissione del debito, “consacrata” nella clausola di un atto pubblico posteriore, o comunque oggetto di un accordo raggiunto sulla base di una nuova volontà contratt uale, sempre “consacrata” nell'atto pubblico di divisione rispetto alla precedente scrittura, costituente una novazione oggettiva ex art. 1230 c.c.
L'opponente formulava infine una domanda riconvenzionale subordinata, ribadendo di aver sostenuto i costi p er l'estinzione del debito nei confronti dell' - gravante sul compendio indiviso CP_2
(quantificato, erroneamente, nella scrittura privata del 16.4.2018 in euro 36.000,00 circa, mentre in realtà era poi ammontato a
48.100,00).
E quindi, nel caso di riconoscimento della sussistenza del credito a favore del fratello convenuto -opposto, la somma da riconoscersi doveva essere calcolata in euro 33.200,00 e cioè detratti euro
6.050,00 e cioè metà del maggior importo pari a 12.100,00 pagato a e metà dell'onorario versato al Notaio, euro 750,00 su CP_2 totali 1.500,00, trattandosi di esborsi che avrebbero dovuto gravare in egual misura su entrambi i comproprietari in virtù delle norme in materia di comunione.
-
Si costituiva in giudizio l'opposto, che resist endo all'opposizione deduceva che la ricostruzione operata da controparte fosse erronea, in quanto nella scrittura privata dell'aprile 2018 azionata in via monitoria, come emergeva chiaramente dal testo dell'accordo, non vi era stata alcuna quantificazione nella misura di "€ 58.000,00” della somma dovuta da a a CP_1 Parte_1 titolo di conguaglio
Anzi, il fratello aveva rinunciato al rimborso della metà CP_1 delle spese sostenute per la cancellazione del mutuo, anche per conto e nell'interesse del fratello, né era indicato che i 40.000,00 fossero qualificabili come un “ conguaglio”, termine questo che non compare nello scritto, essendo piuttosto stato fatto riferimento a una generica indicazione quale “ulteriore somma”, diversa e distinta dal debito . CP_2
La volontà delle parti espressa nel documento del 18 aprile 2018 , era quindi chiara nel senso che :
1- si era assunto Controparte_1
l'obbligo di estinguere interamente a sue spese il residuo debito senza diritto al rimborso della metà da parte del fratello;
2- CP_2 aveva riconosciuto al fratello l'ulteriore e diversa somma di €
40.000,00.
Quanto alla clausola di cui all'art. 3 del successivo atto di divisione,
l'indicata rinuncia al conguaglio (qui il termine è adoperato) non riguardava pertanto le somme di cui agli accordi sottesi alla citata scrittura privata, essendo la clausola così formulata: "il valore dei terreni a ciascuno assegnati, che corrisponde alla quota di diritto spettante e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni conguaglio in relazione alla odierna divisione".
Nell'atto pubblico di divisione l'utilizzo del termine conguaglio doveva quindi ritenersi riferito unicamente al valore dei terreni , come peraltro le stesse parti avevano fatto in una precedente scrittura privata, il contratto preliminare di divisione intercorso fra le parti il 14 agosto 2006, richiamato dalla successiva scrittura del
18 aprile 2018.
Nel preliminare i fratelli si promettevano in assegnazione i terreni dichiarando che “Essendo il valore dei beni promessi in assegnazione pari alla quota di diritto, non si fa ora né si farà in futuro, luogo ad alcun conguaglio… Pertanto i promittenti condividenti dichiarano di aver definito sin da oggi i loro futuri rapporti e conseguentemente non avranno null'altro a pretendere
l'un l'altro al momento della cessazione del rapporto di comunione relativamente ai beni promessi in divisione”.
L'opposto aveva poi modo di contestare che tra la scrittura privata e l'atto di divisione, propedeutico alla successiva compravendita a terzi dei terreni assegnati in proprietà a dopo la Controparte_1 divisione, fosse ravvisabile un collegamento negoziale poiché con quegli atti non veniva perseguita dalle parti una finalità economica unitaria.
Pertanto non vi era stata alcuna remissione del debito, dovendosi anche tenere conto del fatto che , avendo Parte_1 inviato al fratello lettera di messa in mora in data 30.9.2020, aveva assunto un comportamento (valutabile in sede di interpretazione del contratto) incompatibile.
Né, assumeva infine l'opposto, era riscontrabile alcuna volontà novativa degli accordi.
Estremamente laconica la risposta alla domanda riconvenzionale subordinata proposta in atto di citazione, avendo l'opposto sostenuto unicamente che la stessa andasse respinta “per i motivi già esposti” e per quanto concerne le spese notarili le stesse costituivano un “onere accessorio” dell'obbligazione principale di estinzione del mutuo . CP_2
- All'esito del giudizio, il Tribunale di Siena, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il convenuto-opposto alla refusione delle spese del giudizio sulla base delle seguenti considerazioni.
Il giudice di prime cure ricostruiva preliminarmente la vicenda negoziale tra i due fratelli, partendo dalla scrittura del 14.8.2006
(il preliminare di divisione) con la quale, pur permanendo formalmente la comunione, vi era stata un'assegnazione reciproca dei terreni (le particelle 5,6,7 e 8 andavano a ) nella Parte_1 dichiarata ricorrenza di due porzioni di pari valore, per cui veniva anche escluso dovesse procedersi a conguagli.
Nella successiva scrittura privata del 16.4.2018, le parti avevano convenuto di cedere a terzi le predette particelle 5,6,7 e 8 assumendo però che si trattasse dei beni di cui alla quota assegnata a , risultando così “invertita” la precedente assegnazione. CP_1
In tale seconda scrittura privata era stato previsto il riconoscimento da parte di in favore di CP_1 Parte_1
“dell'ulteriore somma“ di 40mila Euro, nel caso la prevista vendita a terzi fosse andata a buon fine, che era stata pattuita “con evidenza” (si legge così in sentenza a pag. 3) a titolo di conguaglio.
Come poi stabilito nel medesimo atto, avrebbe anche CP_1 provveduto a estinguere il residuo debito pari a 36mila Euro derivante dal mutuo ipotecario nei confronti dell' , onerandosi CP_2 anche delle spese e rinunciando al rimborso della metà delle somme occorrenti che sarebbe, ovviamente, stata a carico di . Parte_1
Adempiuto da arte di tale obbligo (peraltro la somma CP_1 residua che veniva agata era risultata essere pari a 48.100 Euro, diversamente da quanto previsto prima, 36mila), i fratelli nel Luglio
2018 procedevano davanti al Notaio a stipulare l'atto di divisione nel quale, confermate le assegnazioni come modificate il
16.4.2018, all'art 3 dichiaravano di rinunziare espressamente a conguagli relativi alla divisione, atteso che il valore dei terreni a ciascuno assegnati corrispondeva “alla quota di diritto spettante”.
Seguiva quindi l'atto con cui vendeva a terzi i terreni CP_1 assegnati al prezzo di 300mila Euro.
Il Tribunale, operata tale ricostruzione storica dei fatti, affermava che tra i tre negozi esisteva un collegamento negoziale, talché doveva ritenersi prevalente, rispetto alla volontà manifestata nel preliminare di divisione del 2006 e nella scrittura privata dell'aprile
2018, quella da loro espressa nel successivo atto pubblico di divisione.
Nel primo atto (preliminare) redatto nel 2006, le parti non avevano stabilito conguagli per l'uguale valore complessivo dei beni
(dichiarato in 750.000 euro) facenti poi parte delle rispettive ed uguali quote (quindi ari ad Euro 375.000 ciascuna).
Avevano, successivamente e nella scrittura privata dell'aprile 2018 ,
“invertito” la precedente assegnazione e “introdotto” il conguaglio di 40mila Euro, dopo aver “adeguato le loro pattuizioni al mutato e inferiore valore dei beni, tenuto conto anche del fatto che CP_1
estingueva il mutuo per 48.100,00 euro che gravava,
[...] viceversa, anche sulla quota assegnata al fratello ”. Parte_1
E quindi, quel credito di 40mila euro che era stato riconosciuto a e che aveva natura di conguaglio, doveva Parte_1 ritenersi fosse da lui stato rinunciato con correlata estinzione del debito del fratello (oggetto di remissione), proprio con il successivo atto di divisione sottoscritto davanti al notaio nel luglio del 2018
“essendo uguale il valore delle quote come già concordato nella scrittura del 2006”.
Nell'ultima parte della sentenza, il primo giudice ha inteso chiarire che il fatto che nel testo della citata scrittura privata dell'aprile
2018 non si sia adoperato il termine “conguaglio”, in quanto diversamente opinando – si argomenta nella sentenza appellata - non si “comprenderebbe a che titolo sarebbero dovuti i 40mila euro”, risultando quindi argomento che non ostava all'accoglimento della tesi dell'opponente.
Ed infine, sempre secondo il primo giudice, il debito era “in ogni caso” da ritenersi estinto per novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. con eguale effetto estintivo (l'affermazione non è argomentata in sentenza).
Revocato quindi il decreto ingiuntivo, il convenuto opposto veniva condannato alla refusione della spese processuali in favore della controparte.
-
Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado, ribadendo che i due negozi intercorsi tra i fratelli fossero tra loro autonomi e pertanto il debito di 40mila euro di cui era oggetto di un'obbligazione diversa e non il conguaglio di un'avvenuta divisione dei beni che era già stato rinunciato nel preliminare di divisione sottoscritto nel 2006.
-
Il convenuto , costituitosi in giudizio, ha resistito Controparte_1 all'appello, chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha riproposto poi la domanda riconvenzionale già formulata in via subordinata nel primo grado di giudizio e sulla quale il Tribunale, accogliendo la sua domanda principale, non si era conseguentemente pronunciato.
La Corte, all'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Col primo motivo di appello l'appellante ha lamentato l'errore commesso dal primo giudice nella valutazi one delle risultanze di causa. Ha contestato, in articolare, la parte della motivazione della sentenza appellata in cui era stato ritenuto che , nella scrittura privata dell'aprile 2018, la somma di 40mila euro veniva riconosciuta come dovuta al fratello a titolo di conguaglio.
Stando al testo letterale dell'accordo non poteva ritenersi sussistente alcun obblio di versare un conguaglio e la somma pretesa doveva essergli pagata per effetto di una ricognizione di debito/promessa di pagamento, una volta avvenuta la vendita dei terreni “assegnati” al fratello.
L'appellante ha ribadito che nella scrittura privata dell'a prile del
2018, la parola conguaglio non “appariva mai”, né se ne era fatto cenno, essendo stato unicamente previsto che , nel caso CP_1 di vendita dei terreni assegnati, avrebbe corrisposto a Parte_1 la predetta somma di 40mila euro, realizzando quindi una promessa di pagamento non titolata.
La ricostruzione dei rapporti tra le parti come operata nella sentenza era quindi fantasiosa, come illogico era stato ritenere sussistente un debito per conguaglio atteso che i condividenti si dividevano quote di pari valore.
L'appellante ha censurato, infatti, definendolo illogico l'altro punto della decisione appellata nel quale il primo giudice aveva affermato che l'oggetto della scrittura privata dell'aprile 2018 era la divisione ed il conguaglio era stato “oggetto di espressa rinuncia nell'atto pubblico di divisione del 16 luglio 2018 essendo uguale il valore delle quote come già concordato nella sc rittura del 2006.”
Ha ribadito che i conguagli erano già precedentemente stati rinunciati ab origine nel 2006, essendo le quote da dividere ed assegnare uguali per valore, per cui la somma di 40mila euro non era un certo un conguaglio e faceva parte della regolamentazione di un rapporto giuridico diverso collegato alla futura compravendita della quota assegnata a . CP_1 Inoltre, privo di fondamento era l'argomento, pure spese nella motivazione della sentenza, secondo il quale vi era stato un mutamento del valore dei beni.
Pertanto il convenuto fratello , in base agli obblhi assunti, CP_1 avrebbe dovuto estinguere il mutuo e riconoscere al fratello CP_2
40mila euro.
Col secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado è stata censurata anche nella parte in cui ha argomentato in merito all'esistenza di un collegamento negoziale tra i vari atti.
L'appellante ritiene che tale collegamento sia insussistente, in quanto non è stata indicata la funzione “economica unitaria e ulteriore perseguita dai contraenti”.
Le obbligazioni contenute nella scrittura privata dell'aprile 2018, erano da considerarsi del tutto autonome rispetto a quelle di cui agli altri accordi, per cui la decisione impugnata era stata resa in violazione della norma ex art. 1362 c.c.
-
Il convenuto si è difeso ribadendo che il primo giudice aveva, motivando “con iter logico ed organico, del tutto condivisile”, ben compreso la vicenda.
Secondo i convenuto i due fratelli avrebbero, con i vari accordi posti in essere nel corso del tempo, “adeguato la loro pattuizione al mutato ed inferiore valore dei beni” e che “per tale ragione” solo nella scrittura privata de 2018 era stato previsto che si CP_1 facesse interamente carico di estinguere il residuo debito per il mutuo con versamento della somma di 40mila euro.
Pur non avendo adoperato la parola conguaglio, le parti – in base a un'interpretazione della volontà negoziale adeguata alle norme codicistiche - art. 1362 c.c. e ss. – avevano nelle varie scritture comunque imputato quel debito a un conguaglio, altrimenti si sarebbe trattato “dell'imputazione” di una somma priva di ogni causa e titolo e così nulla sarebbe stata anche la dedotta promessa di pagamento non titolata (peraltro, il fratello non Parte_1 aveva in corso di causa nemmeno indicato, “suggerito”, un'
“imputazione” diversa).
Il convenuto ha poi proseguito ricordando che la promessa di pagamento è valida, solo se esista il rapporto contrattuale sottostante.
E quindi, anche se il dato testuale della scrittura aprile 2018 non chiariva se si trattasse o meno di una somma dovuta quale conguaglio, i due fratelli avevano tra loro regolato la loro divisione
(definita “ereditaria”), dovendo il loro rapporto essere complessivamente ed unitariamente considerato, per cui corretta era stata l'interpretazione offerta dal giudice di p rime cure.
Dopo questa sostanziale adesione alla valutazione operata dal primo giudice, il convenuto ha spiegato che:
- la scrittura dell' aprile 2018 nasce va dall'esigenza contingente di vendita da parte del fratello al momento i cui i beni , CP_1 sebbene già oggetto di due lotti assegnati, erano ancora in comproprietà, talché era necessario acquisire il consenso di alla futura vendita a terzi, che presupponeva che Parte_1 fosse avvenuta una definitiva divisione;
- tale circostanza a parere del convenuto, configurava “da un lato un rapporto diretto e temporalmente cons equenziale tra gli atti oggetto di causa e dall'altro un collegamento negoziale tra gli stessi per perseguire la regolamentazione degli aspetti economici relativi alla divisione dei terreni in comproprietà, che si è definitivamente cristallizzata nell 'atto pubblico di divisione”;
- doveva quindi ritenersi che le obbligazioni assunte nella scrittura dell'aprile 2018, non trovavano “titolo” nella vendita perchè erano finalizzate ad un “conguaglio per addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria” e che, con riguardo all'obbligo riguardante il pagamento della somma di €
40.000,00, questo era “venuto meno” a seguito della rinuncia contenuta nel successivo atto pubblico di divisione;
- era pacifico che nel caso di discordanza tra il contratto preliminare (di divisione e assegnazione, nel caso in esame) e il successivo atto definitivo è quest'ultimo a prevalere e a costituire l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto”; infatti il contratto preliminare resta superato dal successivo atto pubblico, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che sopravviva (Cass. Civ. n.
20541/17 e n. 9063/2012), previsione non solo assente nell'atto pubblico, ma addirittura esclusa;
Quanto alla negata, da parte dell'appellante , sussistenza dello stretto collegamento giuridico funzionale tra le scritture private e l'atto pubblico di divisione, il convenuto ha posto in evidenza come la motivazione della sentenza appell ata avesse condivisibilmente interpretato la materia (riportando, invero inutilmente, a pag. 11,
12 e 13 della propria comparsa, un intero e lungo stralcio della motivazione).
Doveva quindi ritenersi che il credito preteso dal fratello si era estinto per l'intervenuta remissione del debito Parte_1 chiaramente stabilita all'art. 3 dell'atto pubblico di divisione, ribadendo con i medesimi termini adoperati in primo grado che sotto altro profilo, quanto stabilito nel medesimo citato art. 3, poteva considerarsi novazione oggettiva e x art. 1230 c.c.
Infine, con riguardo alla riproposizione da arte dell'appellante della sua domanda riconvenzionale subordinata già formulata in primo grado, il convenuto ne ha contestato le allegazioni il fondamento, negli stessi termini adoperati nel giudizio di opposizione svoltosi in primo grado.
-
Esposte e così riepilogate le ragioni delle rispettive difese, l 'appello
è, ad avviso della Corte, fondato, indipendentemente dal fatto che sussista (come ritenuto dal primo giudice) o meno una fattispecie inquadrabile quale collegamento negoziale tra i vari atti.
Il collegamento negoziale, anche nei casi in cui sia sussistente, non impedisce che i distinti negozi oggetto della sequenza restino autonomi, potendo ben risultare che ciascuno mantenga effetti propri e indipendenti.
Nella fattispecie deve ritenersi sufficientemente chiaro che stando ai termini contrattuali letteralmente adoperati dalle parti, nella scrittura priva dell'aprile del 2018 sono stati contemplati, a carico esclusivo di , un obbligo diretto a sopportare in Controparte_1 via esclusiva costi che gravavano sulla comuni one e una promessa di pagamento della somma di 40mila euro a favore del fratello, che non sono rinvenibili negli altri scritti.
E ciò è del tutto indipendente dal fatto, sul quale si può convenire, secondo il quale il complesso delle varie dichiarazioni di volontà delle parti contenute nel preliminare del 2006, nella scrittura privata dell'aprile 2018 e poi nel l'atto pubblico di divisione, erano finalizzate a sciogliere la comunione , individuando in concreto in capo a ciascuno dei condividenti la rispettiva quota di beni da assegnare, beni che, per quanto concerne , erano Controparte_1 quelli per i quali era prevista la vendita a terzi.
Può ora passarsi alla conseguenziale verifica se la predetta promessa di pagamento possa considerarsi come avente ad oggetto una somma dovuta quale conguaglio della divisione.
Nella scrittura privata (preliminare) del 14.8.2006, i comproprietari avevano stipulato un progetto di divisione dei terreni, dichiarati del valore complessivo di 750mila euro, dividendoli in due porzioni cui veniva attribuito pari valore: a sarebbero andate le Parte_1 particelle 5, 6, 7 e 8 e a le particelle 3, 21, 22, 24 e 25. CP_1
Era stato specificamente stabilito che , “essendo il valore dei beni promessi in assegnazione pari alle quote di diritto, non si fa ora né si farà in futuro luogo ad alcun conguaglio”.
Nella successiva scrittura privata del 16.4.2018 l'assegnazione come precedentemente disposta veniva modificata, cioè le porzioni venivano invertite, nel senso che le particelle 5, 6, 7 e 8, che nella scrittura del 2006 erano, come detto, attribuite a , Parte_1 venivano qui «materialmente» attribuite a . CP_1
Le quote rimanevano di pari valore e le part i dichiaravano un valore complessivo inferiore del compendio rispetto a quan to indicato nel
2006.
Delle stesse si conveniva la futura vendita a terzi al prezzo complessivo di euro 300.000,00, importo che sarebbe stato incassato da . CP_1
Veniva previsto altresì che, in caso di mancata vendita, CP_1 avrebbe estinto il residuo debito con per 36mila euro “senza CP_2 diritto al rimborso della metà da parte del fratello e riconoscerà a quest'ultimo l'ulteriore somma di euro 40.000,00 che verrà pagata entro 15 gg. dalla stipula dell'atto pubblico.”
Era infine seguito, nel Luglio del 2018, l'atto di divisione stipulato davanti al Notaio nel quale assume rilievo in causa, la disposizione contenuta nella clausola di cui all'art. 3, gà sopra riportata e che qui si ripete: “Rinuncia al conguaglio” - “I condividenti dichiarano che il valore dei terreni a ciascuno assegnati corrisponde alla quota di diritto spettante e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni conguaglio in relazione alla odierna divisione.”
Ad avviso della Corte, la scrittura privata del 18.4.2018, quindi, conteneva tali pattuizioni riguardanti i rapporti dare/avere tra i comproprietari concernenti i costi dei beni comuni e partitamente l'obbligo di di provvedere a estinguere il mutuo Controparte_1
e corrispondere al fratello € 40.000,00.
Tale pattuizione non solo è autonoma e ben distinta dalle assegnazioni delle due porzioni di uguale valore corrispondenti alle quote uguali di comproprietà, ma proprio perché di uguale valore ,
l'accordo non poteva rimandare a un conguaglio e ciò indipendentemente dall'avvenuto uso o meno della parola nella scrittura.
Ad escludere che si trattasse di una somma prevista quale conguaglio dovuto per la divisione dei terreni, ma stabilita per regolare il rapporto in relazione a una successiva ipotizzata vendita, milita anche la consideraz ione secondo la quale le parti, oltre a regolare il loro rapporto “nell'ipotesi in cui la vendita vada
a buon fine”, avevano anche previsto che nel caso in cui non fosse stato possibile procedere alla divisione dei terreni in comproprietà
“prima della compravendita della parte assegnata di fatto al SI.
, il SI. parteciperà alla Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione del preliminare e eventualmente dell'atto pubblico e, contestualmente consegnerà al fratello mandato Parte_1 irrevocabile all'incasso…delle somme percepite dai promissari acquirenti”.
La clausola, scritta, con cui assumeva verso il fratello CP_1
l'obbligo di sopportare, senza diritto al rimborso, i costi di estinzione del mutuo e di corrispondergli 40mila euro al momento della futura eventuale vendita, costituisce quindi un 'autonoma promessa di pagamento somma ex artt. 1987 e ss. c.c.
La promessa di pagamento o la ricognizione di debito sono atti giuridici unilaterali aventi contenuto patrimoniale che, in quanto rivolti ad un soggetto determinato (cioè alla persona del creditore, hanno effetto negoziale ovvero quello di sollevare il destinatario della dichiarazione o dell'atto ricognitivo dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve quindi essere, oltre che esistente, valido.
Come è noto, la promessa di pagamento – v. Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 10574 del 09/05/2007 – “non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ed anche quando è titolata, cioè contenente il riferimento al rapporto giuridico che sta alla sua base, produce il mero effetto dell'astrazione processuale dalla "causa debendi", dispensando il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino
a prova contraria, e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si
è estinto.” - sono conformi le successive Sez. 3, Sentenza n. 27406 del 18/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 16/09/2013; Sez.
3, Sentenza n. 10755 del 25/05/2016).
Il debitore , costituendosi in giudizio, non ha Controparte_1 posto in discussione che il rapporto non sia sorto o che fosse invalido, avendo solo dedotto che le parti anche con la scrittura dell'arile 2018 avevano regolato la divisione e che il debito era collegato a un conguaglio da versare all'altro condividente, fatto in seguito oggetto di rimessione come da dichiarazione contenuta nell'atto di divisione stipulato davanti al Notaio, con conseguente estinzione del credito azionato (l'alta tesi sostenuta, su cui si dirà,
è che vi fosse stata novazione oggettiva dell'obbligazione).
E' ovvio che trattandosi di una promessa di pagamento/ricognizione di debito non titolata, cioè che non indica la causa, inspiegabilmente il primo giudice ha ritenuto costituire elemento di valutazione decisivo proprio quella mancata indicazione, affermando poi che quella somma pari a 40mila euro non potesse essere che un conguaglio trattandosi di divisione. Peraltro l'affermazione si basa sull'ulteriore erronea considerazione che le parti, una volta “invertita” l'assegnazione dei terreni stabilita in precedenza, avessero “introdotto” il conguaglio di
40mila Euro, avendo “adeguato le loro pattuizioni al mutato e inferiore valore dei beni, te nuto conto anche del fatto che CP_1
estingueva il mutuo per 48.100,00 euro che gravava,
[...] viceversa, anche sulla quota assegnata al fratello .”) Parte_1
In realtà il valore complessivo dei beni da dividere che era stato dichiarato in euro 750.000 nella scrittura “preliminare” del 2006, era solo stato ridotto a 600.000 euro.
Le motivazioni rese dal primo giudice, quindi , non tengono minimamente conto del fatto che le rispettive quote avevano mantenuto pari valore.
Talché, contrariamente a quanto riportato nella sentenza appellata, quello che è incomprensibile non è perché sia stata espressa una promessa di pagamento, ma perché riguardo a beni facenti parte di quote di uguale valore da dividere e assegnare d ovesse essere previsto un conguaglio.
Se le quote sono state considerate dagli stessi due condividenti di valore uguale (come è incontestato in causa), non vi è ragione alcuna di dare ingresso a un diritto di uno dei due a ricevere un conguaglio.
Il conguaglio avrebbe avuto senso se i beni (terreni) ricompresi nelle due quote avessero avuto valore differente (e fosse stato maggiore quello del ), ma non è stato spiegato sulla base CP_1 di quali elementi possa inferirsi una tale diversità, poiché degli atti emerge con sufficiente chiarezza che le due quote erano di uguale valore anche alla data dell'aprile 2014.
E quanto al fatto che nella scrittura in questione era stato anche previsto che era che sopportava costi per estinguere il CP_1 mutuo che gravava sull'intero compendio , questo avrebbe semmai giustificato un riconoscimento di somme a suo favore. La rinuncia al conguaglio di cui all'atto notarile del luglio 2018, ha senso solo se posta in relazione ai rapporti di divisione e reciproca assegnazione dei beni, come del resto le medesime par ti avevano stabilito già nella scrittura del 2066 (all'art. 3) che, essendo i beni di pari valore, “non si fa ora né si farà in futuro” luogo ad alcun conguaglio e poi nell'atto di divisione (nuovamente all'art. 3, con clausola così formulata: "il valore dei terreni a ciascuno assegnati, che corrisponde alla quota di diritto spettante e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni conguaglio in relazione alla odierna divisione".
Le considerazioni che precedono superano quindi le argomentazioni difensive del convenuto (invero in parte confuse e piene di rimandi ai vari passaggi motivazionali contenuti nella sentenza resa dal primo giudice) in quanto:
- è errata e forviante la considerazione secondo la quale per qualificare quella promessa di pagamento a titolo d i conguaglio, andrebbe posto in evidenza come “non si comprenderebbe altrimenti l'imputazione di tale somma, che sarebbe priva di ogni causa e titolo, quindi nulla”; si è già detto che tale impostazione, erroneamente seguita anche dal primo giudice, contrasta decisamente con l'art. 1988 c.c. che disciplina la presunzione cica l'esistenza del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova;
- del tutto apodittica e contraria alla lettera del testo degli accordi contenuti nella scrittura dell'aprile 2018 (oltre che illogica per la ricordata presenza di quote uguale valore),
l'affermazione secondo la quale il rapporto sottostante alla promessa di pagamento sarebbe unicamente la divisione ereditaria, perché quegli accordi sarebbero stati finalizzati ”ad un conguaglio per addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria”; ma allora non vi sarebbe stata necessità alcuna di prevederne la validità anche per il caso in cui la vendita fosse intervenuta anche senza la previa divisione;
- la scrittura del 16.4.2018, per ragioni del tutto evidenti che emergono dalla sola lettura del testo, in relazione alla diversità degli obblighi assunti da , non può Parte_2 costituire atto preliminare al definitivo di divisione stipulato il
16.7.2018.
Va detto, infine, riguardo l'ipotizzata (invero senza troppa convinzione) ulteriore causa estintiva dell'obbligazione di cui alla promessa di pagamento e che sarebbe costituita dalla sua novazione oggettiva ex art. 1230 c.c.
Nelle ultime righe della domanda principale contenuta in atto di citazione in opposizione (a pag. 7), la difesa di Controparte_1 aveva affermato che, comunque, “anche a voler la mera e nuova volontà contrattuale consacrata nell'atto pubblico di divisione rispetto alla precedente scrittura , non c i si potrà esimere dal qualificare l'obbligazione di cui al citato art. 3 come novazione oggettiva ex art 1230 cc con la conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria contenuta nella scrittura privata. È
d'altra parte noto il rapporto che corre fra l a scrittura privata precedente (preliminare) e l'atto pubblico di divisione successivo.”
Persino il primo giudice, in modo nuovamente incomprensibile (non
è data motivazione, peraltro), ha mostrato di accogliere anche la tesi subordinata dell'opponente, riportando pedissequamente nella parte finale della sentenza le medesime parole contenute nel predetto atto di citazione.
La tesi è totalmente destituita di fondamento.
E' bene ricordare che l'art. 1230 c.c. prevede che l 'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
Non è dato comprendere – né il convenuto e né il giudice di primo grado l'hanno in qualche modo esplicitato - quale sia l'obbligazione nuova contenuta nell'atto pubblico di divisione e che avrebbe sostituito quella originaria (cioè, l'obbligazione di cui alla promessa di pagamento fatta da ) . Controparte_1
Pertanto, ad avviso della Corte, l'appello principale va accolto:
- avendo il creditore ( ) basato il proprio credito su Parte_1 una promessa di pagamento e art. 1988 c.c. ed essendo esonerato dall'onere della prova del diritto a ricevere la somma di euro 40mila come da pattuizione contenuta nella scrittura privata 16.4.2018;
- non avendo il debitore ( ) provato che quel credito CP_1 non era sorto, che non era valido e che non si era estinto per effetto di quanto dichiarato nell'atto di divisione stipulato davanti al Notaio;
- 'opposizione a decreto ingiuntivo originariamente proposta da deve, in riforma della sentenza appellata, Controparte_1 essere respinta.
-
Il decreto ingiuntivo in questione non potrà però essere confermato in quanto la somma ingiunta deve essere decurtata er effetto del credito vantato stavolta da nei confornti di . CP_1 Parte_1
Deve infatti ritenersi pacifico – e documentato - in causa, che abbia personalmente estinto il citato debito per Controparte_1 il mutuo , onerandosi anche delle spese notarili. CP_2
Dalla documentazione in atti risulta che l'importo del detto debito residuo nella scrittura privata dell'Aprile 2018 indicato in 36.000 euro, era poi risultato maggiore per essere stati pagati ulteriori
12.100 euro (in totale 48.100), oltre 1.500 euro di spese notarili.
Tali maggiori esborsi, ovviamente per la metà, non possono essere ricomprese nell'accordo di cui alla scrittura privata dell'aprile 2018, dove era stato previsto, come già detto, che avrebbe CP_1 provveduto a pagare il residuo debito nei limiti di euro CP_2 36.000,00, rinunciando al correlato diritto di rimborso, successivamente alla vendita dei terreni .
E quindi all'odierno convenuto va riconosciuto il credito al rimborso della metà di quegli esborsi, come da lui richiesto nella sua originaria domanda, subordinata, riconvenzionale che va accolta.
Insussistente un fondamento alle difese sul punto svolte dalla difesa di in primo grado, invero inconsistenti, Parte_1 che limitatamente alle sole spese notarili, aveva unicamente dedotto che si trattasse di un “onere accessorio e conseguenza diretta della principale obbligazione di estinzione del mutuo CP_2 assunta… ed in quanto tale non può che residuare a suo esclusivo carico.”
Nella successiva memoria difensiva l'odierno appellante, del tutto infondatamente, aveva poi affermato che il fratello si era impegnato per “l'intero” e quindi anche per importi ulteriori e non contemplati, contrariamente al chiaro testo letterale che indica l'impegno del fratello a pagare “circa 36mila Euro” (tale è la somma quantificata quale limite dell'impegno/accollo ).
Il pagamento della metà degli esborsi ulteriori sostenuti quale condividente da per debiti gravanti sui beni Controparte_1 comuni, in quanto fuori e oltre i limiti dell'obbligo da lui assunto a farvi fronte senza diritto al rimborso, è documentato e nemmeno fondatamente contestato nella gran parte.
Quelle, davvero minime, relative ai costi del Notaio, non possono poi essere considerate accessorie al debito contratto con . CP_2
Va quindi accolta, la domanda riconvenzionale subordinata originariamente proposta da (e in questo grado Controparte_1 ritualmente ed ammissibilmente riproposta), sulla quale il primo giudice non si era ovviamente pronunciato avendo accolto la sua domanda principale e ritenuto estinto il debito.
I rispettivi crediti reciprocamente vantati e risultati all'esito della causa certi, liquidi ed esigibili, possono essere posti in compensazione e quindi al ceditore Parte_1 spetteranno euro 33.2000 (40.000 – 6.800), somma da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione se nt. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo gr ado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto
a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017,
n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
In ragione dell'esito del giudizio, nel quale residua un credito a favore dell'appellante di, oggettivamente, maggiore entità, deve ritenersi ricorrente la soccombenza prevalente del convenuto che pertanto sarà condannato a rimborsare al fratello, sua controparte,
i 2\3zi delle spese dell'intero giudizio.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ag li importi tra i minimi ed i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari a 40mila euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposta da avverso la sentenza n. 451/2022, pubbl. il Parte_1
26/5/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Siena:
- DICHIARA, in riforma della sentenza appellata e per le causali di cui in parte motiva, tenuto nei confronti del Controparte_1 fratello e per l'effetto lo condanna a pagare a Parte_1 quest'ultimo la somma di Euro 33.200,00, da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dall'atto di messa in mora del
30.9.2020.
- CONDANNA il convenuto a rimborsare Controparte_1 all'appellante, i 2\3si delle spese del giudizio, frazione che liquida:
quanto al primo grado, in complessivi Euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
quanto al presente secondo grado, in complessivi Euro 3.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. MB Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai SInori
Dott. Giovanni MB Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1
con l'Avv. Andrea Vichi,
appellante nei confronti di
Controparte_1
con l'Avv. Emilio Festa,
convenuto/appellante incidentale
- avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Siena;
in materia di promessa di pagamento e ricognizione di debito.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'On. Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del dispiegato appello, contrariis reiectis, così provvedere: in totale riforma dell'impugnata sentenza confermare il
DI n. 207/ 2021 -RG 491/2021 opposto;
rigettando altresì tutte le domande ex adverso proposte, ivi inclusa quella riconvenzionale, con ogni altro consequenziale provvedimento in merito agli effetti restitutori delle somme pagate dal sig. in favore Parte_1 del SI. per effetto dell'impugnata sentenza Controparte_1 nonché di ogni altro connesso e consequenziale provvedimento. Co n vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”
-
Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in via principale e nel merito, rigettare l'avversa domanda e confermare la sentenza di primo grado;
In caso di accoglimento della domanda di appello, in via riconvenzionale subordinata: dichiarare che il SI .
è creditore del SI. della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 6.800,00 per le causali in narrativa esposte e, quindi, operata la parziale compensazione, rispetto al debito di euro
40.000,00, dichiararlo tenuto a pagare in favore dell'appe llante la minor somma di euro 33.200,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, si Controparte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 207/2021 -R.G. n. 491/2021 emesso dal Tribunale di Siena che gli aveva ingiunto di pagare a proprio fratello, , la somma di euro 40.000,00 Parte_1 oltre agli interessi legali.
Quest'ultimo aveva ricorso in via monitoria as sumendo che il fratello fosse debitore nei suoi confronti dell'importo indicato, sulla base di una ricognizione di debito/promessa di pagamento contenuta in una scrittura privata del 16.4.2018.
L'opponente esponeva di essere fratello del convenuto -opposto e che entrambi erano comproprietari pro indiviso di vari terreni, ubicati nel territorio del Comune di Sovicille, Loc. Le Segalaie ed identificati in catasto al foglio 123, particelle
3,5,6,7,8,21,22,24,25.
Tali terreni, dopo il loro acquisto, sarebbero stati divisi tra fratelli ed assegnati di fatto:
- a) al quelli identificati in Catasto al fg 123 - Controparte_1 particelle 3,21,22,24,25 di ha 17.09,42 ;
- b) al gli altri identificati in Catasto al fg 123 Parte_1
– particelle 5,6,7,8 di ha 17.05,40.
In data 16.4.2018 era stata da loro sottoscritta la scrittura privata posta a base delle pretese avversarie, nella quale i due fratelli avevano convenuto di vendere a terzi la quota di terreno assegnata di fatto a , che avrebbe percepito l'int ero prezzo della CP_1 vendita, pari ad euro 300.000,00 .
Nella medesima scrittura era inoltre stato previsto che CP_1
“nell'ipotesi in cui la vendita vada a buon fine, provvederà
[...]
a sue spese, prima dell'atto notarile di compravendita, a estinguere il residuo debito (l'Istituto di servizi per il mercato CP_2 agroalimentare), pari nel totale ad euro 36.000,00 circa, senza diritto al rimborso della metà da parte del fratello e riconoscerà a quest'ultimo l'ulteriore somma di euro 40.000,00 che verrà paga ta entro 15 gg. dalla stipula dell'atto pubblico”.
Era previsto, inoltre, che: “… Se non sarà possibile procedere alla divisione dei terreni in comproprietà fra i due fratelli prima della compravendita della parte assegnata di fatto al SI. CP_1
, il SI. parteciperà alla sottoscrizione
[...] Parte_1 del preliminare e alla sottoscrizione dell'atto pubblico e, contestualmente a quest'ultimi atto, consegnerà al fratello mandato irrevocabile all'incasso presso la _ della somma che CP_3 verrà versata a titolo di saldo prezzo dall'acquirente, salvo il diritto del SI. di ottenere il pagamento di eur o Parte_1
40.000,00 sopra concordato…”
L'opponente assumeva quindi che: - prima dell'atto di compravendita del terreno a terzi, aveva estinto
– in data 19.6.2018 - a sue spese, il debito residuo nei confronti di garantito da patto di riservato dominio, pagando la somma CP_2
l'importo di euro 48.100,00, quindi superiore, per euro 12.100,00, all'importo di euro 36.000,00 erroneamente indicat o nella scrittura privata;
- si era fatto carico dell'onorario notarile, pari a euro 1.500,00, dovuto per la cancellazione del patto di riservato dominio;
- successivamente, aveva proceduto unitamente al fratello – a mezzo rogito notarile del 16.7.2018 – alla definitiva divisione del compendio agricolo e all'assegnazione delle rispettive porzioni corrispondenti alla divisione di fatto già in essere da anni;
- in data 28.12.2018, aveva poi venduto a terzi la porzione di terreno che gli era stata assegnata, per il prezzo di euro 300.000,00.
Così ricostruiti i fatti, l'opponente deduceva che il fratello aveva
“inspiegabilmente” omesso di menzionare, nel ricorso da lui presentato in via monitoria, che vi era stato l'atto di divisione del
16 luglio 2018 che all'art. 3 recava la decisiva clausola: “Rinuncia al conguaglio” - “I condividenti dichiarano che il valore dei terreni
a ciascuno assegnati corrisponde alla quota di diritto spettante e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni conguaglio in relazio ne alla odierna divisione.”
Tanto premesso, l'atto di opposizione proseguiva affermando che sussisteva inequivocabile stretto collegamento negoziale (di cui si forniva un breve inquadramento del fenomeno giuridico) tra la scrittura privata del 16 aprile 2018 e il successivo atto pubblico di divisione del 16 luglio 2018, passando poi ad argomentare “in parole più semplici”.
Nella scrittura dell'aprile 2018 le parti avevano pattuito in Euro
58mila la somma dovuta da a , importo CP_1 Parte_1 formato da 18mila Euro pari alla metà della somma necessaria a pagare il residuo debito per estinguere il mutuo con e dai CP_2
40mia Euro oggetto della specifica clausola.
Tale importo non poteva che essere qualificato conguaglio e veniva in sede del definitivo atto di divisione lo avevano limitato a 24.800
(24.050,00 Euro, cioè la metà di quanto poi effettivamente pagato per saldare il residuo debito derivante da mutuo , otre alla metà delle spese notarili per le cancellazioni ari a 750,00 euro).
Dovendosi ritenere che, in base al collegamento negoziale, quanto previsto nella precedente scrittura privata si poneva in rapporto di subordinazione logico-giuridica con quanto stabilito nel successivo atto pubblico di divisone, il credito di 40mila euro a titolo di conguaglio era stato “oggetto di espressa rinuncia”.
E pertanto il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto doveva ritenersi estinto per remissione del debito, “consacrata” nella clausola di un atto pubblico posteriore, o comunque oggetto di un accordo raggiunto sulla base di una nuova volontà contratt uale, sempre “consacrata” nell'atto pubblico di divisione rispetto alla precedente scrittura, costituente una novazione oggettiva ex art. 1230 c.c.
L'opponente formulava infine una domanda riconvenzionale subordinata, ribadendo di aver sostenuto i costi p er l'estinzione del debito nei confronti dell' - gravante sul compendio indiviso CP_2
(quantificato, erroneamente, nella scrittura privata del 16.4.2018 in euro 36.000,00 circa, mentre in realtà era poi ammontato a
48.100,00).
E quindi, nel caso di riconoscimento della sussistenza del credito a favore del fratello convenuto -opposto, la somma da riconoscersi doveva essere calcolata in euro 33.200,00 e cioè detratti euro
6.050,00 e cioè metà del maggior importo pari a 12.100,00 pagato a e metà dell'onorario versato al Notaio, euro 750,00 su CP_2 totali 1.500,00, trattandosi di esborsi che avrebbero dovuto gravare in egual misura su entrambi i comproprietari in virtù delle norme in materia di comunione.
-
Si costituiva in giudizio l'opposto, che resist endo all'opposizione deduceva che la ricostruzione operata da controparte fosse erronea, in quanto nella scrittura privata dell'aprile 2018 azionata in via monitoria, come emergeva chiaramente dal testo dell'accordo, non vi era stata alcuna quantificazione nella misura di "€ 58.000,00” della somma dovuta da a a CP_1 Parte_1 titolo di conguaglio
Anzi, il fratello aveva rinunciato al rimborso della metà CP_1 delle spese sostenute per la cancellazione del mutuo, anche per conto e nell'interesse del fratello, né era indicato che i 40.000,00 fossero qualificabili come un “ conguaglio”, termine questo che non compare nello scritto, essendo piuttosto stato fatto riferimento a una generica indicazione quale “ulteriore somma”, diversa e distinta dal debito . CP_2
La volontà delle parti espressa nel documento del 18 aprile 2018 , era quindi chiara nel senso che :
1- si era assunto Controparte_1
l'obbligo di estinguere interamente a sue spese il residuo debito senza diritto al rimborso della metà da parte del fratello;
2- CP_2 aveva riconosciuto al fratello l'ulteriore e diversa somma di €
40.000,00.
Quanto alla clausola di cui all'art. 3 del successivo atto di divisione,
l'indicata rinuncia al conguaglio (qui il termine è adoperato) non riguardava pertanto le somme di cui agli accordi sottesi alla citata scrittura privata, essendo la clausola così formulata: "il valore dei terreni a ciascuno assegnati, che corrisponde alla quota di diritto spettante e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni conguaglio in relazione alla odierna divisione".
Nell'atto pubblico di divisione l'utilizzo del termine conguaglio doveva quindi ritenersi riferito unicamente al valore dei terreni , come peraltro le stesse parti avevano fatto in una precedente scrittura privata, il contratto preliminare di divisione intercorso fra le parti il 14 agosto 2006, richiamato dalla successiva scrittura del
18 aprile 2018.
Nel preliminare i fratelli si promettevano in assegnazione i terreni dichiarando che “Essendo il valore dei beni promessi in assegnazione pari alla quota di diritto, non si fa ora né si farà in futuro, luogo ad alcun conguaglio… Pertanto i promittenti condividenti dichiarano di aver definito sin da oggi i loro futuri rapporti e conseguentemente non avranno null'altro a pretendere
l'un l'altro al momento della cessazione del rapporto di comunione relativamente ai beni promessi in divisione”.
L'opposto aveva poi modo di contestare che tra la scrittura privata e l'atto di divisione, propedeutico alla successiva compravendita a terzi dei terreni assegnati in proprietà a dopo la Controparte_1 divisione, fosse ravvisabile un collegamento negoziale poiché con quegli atti non veniva perseguita dalle parti una finalità economica unitaria.
Pertanto non vi era stata alcuna remissione del debito, dovendosi anche tenere conto del fatto che , avendo Parte_1 inviato al fratello lettera di messa in mora in data 30.9.2020, aveva assunto un comportamento (valutabile in sede di interpretazione del contratto) incompatibile.
Né, assumeva infine l'opposto, era riscontrabile alcuna volontà novativa degli accordi.
Estremamente laconica la risposta alla domanda riconvenzionale subordinata proposta in atto di citazione, avendo l'opposto sostenuto unicamente che la stessa andasse respinta “per i motivi già esposti” e per quanto concerne le spese notarili le stesse costituivano un “onere accessorio” dell'obbligazione principale di estinzione del mutuo . CP_2
- All'esito del giudizio, il Tribunale di Siena, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il convenuto-opposto alla refusione delle spese del giudizio sulla base delle seguenti considerazioni.
Il giudice di prime cure ricostruiva preliminarmente la vicenda negoziale tra i due fratelli, partendo dalla scrittura del 14.8.2006
(il preliminare di divisione) con la quale, pur permanendo formalmente la comunione, vi era stata un'assegnazione reciproca dei terreni (le particelle 5,6,7 e 8 andavano a ) nella Parte_1 dichiarata ricorrenza di due porzioni di pari valore, per cui veniva anche escluso dovesse procedersi a conguagli.
Nella successiva scrittura privata del 16.4.2018, le parti avevano convenuto di cedere a terzi le predette particelle 5,6,7 e 8 assumendo però che si trattasse dei beni di cui alla quota assegnata a , risultando così “invertita” la precedente assegnazione. CP_1
In tale seconda scrittura privata era stato previsto il riconoscimento da parte di in favore di CP_1 Parte_1
“dell'ulteriore somma“ di 40mila Euro, nel caso la prevista vendita a terzi fosse andata a buon fine, che era stata pattuita “con evidenza” (si legge così in sentenza a pag. 3) a titolo di conguaglio.
Come poi stabilito nel medesimo atto, avrebbe anche CP_1 provveduto a estinguere il residuo debito pari a 36mila Euro derivante dal mutuo ipotecario nei confronti dell' , onerandosi CP_2 anche delle spese e rinunciando al rimborso della metà delle somme occorrenti che sarebbe, ovviamente, stata a carico di . Parte_1
Adempiuto da arte di tale obbligo (peraltro la somma CP_1 residua che veniva agata era risultata essere pari a 48.100 Euro, diversamente da quanto previsto prima, 36mila), i fratelli nel Luglio
2018 procedevano davanti al Notaio a stipulare l'atto di divisione nel quale, confermate le assegnazioni come modificate il
16.4.2018, all'art 3 dichiaravano di rinunziare espressamente a conguagli relativi alla divisione, atteso che il valore dei terreni a ciascuno assegnati corrispondeva “alla quota di diritto spettante”.
Seguiva quindi l'atto con cui vendeva a terzi i terreni CP_1 assegnati al prezzo di 300mila Euro.
Il Tribunale, operata tale ricostruzione storica dei fatti, affermava che tra i tre negozi esisteva un collegamento negoziale, talché doveva ritenersi prevalente, rispetto alla volontà manifestata nel preliminare di divisione del 2006 e nella scrittura privata dell'aprile
2018, quella da loro espressa nel successivo atto pubblico di divisione.
Nel primo atto (preliminare) redatto nel 2006, le parti non avevano stabilito conguagli per l'uguale valore complessivo dei beni
(dichiarato in 750.000 euro) facenti poi parte delle rispettive ed uguali quote (quindi ari ad Euro 375.000 ciascuna).
Avevano, successivamente e nella scrittura privata dell'aprile 2018 ,
“invertito” la precedente assegnazione e “introdotto” il conguaglio di 40mila Euro, dopo aver “adeguato le loro pattuizioni al mutato e inferiore valore dei beni, tenuto conto anche del fatto che CP_1
estingueva il mutuo per 48.100,00 euro che gravava,
[...] viceversa, anche sulla quota assegnata al fratello ”. Parte_1
E quindi, quel credito di 40mila euro che era stato riconosciuto a e che aveva natura di conguaglio, doveva Parte_1 ritenersi fosse da lui stato rinunciato con correlata estinzione del debito del fratello (oggetto di remissione), proprio con il successivo atto di divisione sottoscritto davanti al notaio nel luglio del 2018
“essendo uguale il valore delle quote come già concordato nella scrittura del 2006”.
Nell'ultima parte della sentenza, il primo giudice ha inteso chiarire che il fatto che nel testo della citata scrittura privata dell'aprile
2018 non si sia adoperato il termine “conguaglio”, in quanto diversamente opinando – si argomenta nella sentenza appellata - non si “comprenderebbe a che titolo sarebbero dovuti i 40mila euro”, risultando quindi argomento che non ostava all'accoglimento della tesi dell'opponente.
Ed infine, sempre secondo il primo giudice, il debito era “in ogni caso” da ritenersi estinto per novazione oggettiva ex art. 1230 c.c. con eguale effetto estintivo (l'affermazione non è argomentata in sentenza).
Revocato quindi il decreto ingiuntivo, il convenuto opposto veniva condannato alla refusione della spese processuali in favore della controparte.
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Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado, ribadendo che i due negozi intercorsi tra i fratelli fossero tra loro autonomi e pertanto il debito di 40mila euro di cui era oggetto di un'obbligazione diversa e non il conguaglio di un'avvenuta divisione dei beni che era già stato rinunciato nel preliminare di divisione sottoscritto nel 2006.
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Il convenuto , costituitosi in giudizio, ha resistito Controparte_1 all'appello, chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha riproposto poi la domanda riconvenzionale già formulata in via subordinata nel primo grado di giudizio e sulla quale il Tribunale, accogliendo la sua domanda principale, non si era conseguentemente pronunciato.
La Corte, all'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
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Col primo motivo di appello l'appellante ha lamentato l'errore commesso dal primo giudice nella valutazi one delle risultanze di causa. Ha contestato, in articolare, la parte della motivazione della sentenza appellata in cui era stato ritenuto che , nella scrittura privata dell'aprile 2018, la somma di 40mila euro veniva riconosciuta come dovuta al fratello a titolo di conguaglio.
Stando al testo letterale dell'accordo non poteva ritenersi sussistente alcun obblio di versare un conguaglio e la somma pretesa doveva essergli pagata per effetto di una ricognizione di debito/promessa di pagamento, una volta avvenuta la vendita dei terreni “assegnati” al fratello.
L'appellante ha ribadito che nella scrittura privata dell'a prile del
2018, la parola conguaglio non “appariva mai”, né se ne era fatto cenno, essendo stato unicamente previsto che , nel caso CP_1 di vendita dei terreni assegnati, avrebbe corrisposto a Parte_1 la predetta somma di 40mila euro, realizzando quindi una promessa di pagamento non titolata.
La ricostruzione dei rapporti tra le parti come operata nella sentenza era quindi fantasiosa, come illogico era stato ritenere sussistente un debito per conguaglio atteso che i condividenti si dividevano quote di pari valore.
L'appellante ha censurato, infatti, definendolo illogico l'altro punto della decisione appellata nel quale il primo giudice aveva affermato che l'oggetto della scrittura privata dell'aprile 2018 era la divisione ed il conguaglio era stato “oggetto di espressa rinuncia nell'atto pubblico di divisione del 16 luglio 2018 essendo uguale il valore delle quote come già concordato nella sc rittura del 2006.”
Ha ribadito che i conguagli erano già precedentemente stati rinunciati ab origine nel 2006, essendo le quote da dividere ed assegnare uguali per valore, per cui la somma di 40mila euro non era un certo un conguaglio e faceva parte della regolamentazione di un rapporto giuridico diverso collegato alla futura compravendita della quota assegnata a . CP_1 Inoltre, privo di fondamento era l'argomento, pure spese nella motivazione della sentenza, secondo il quale vi era stato un mutamento del valore dei beni.
Pertanto il convenuto fratello , in base agli obblhi assunti, CP_1 avrebbe dovuto estinguere il mutuo e riconoscere al fratello CP_2
40mila euro.
Col secondo motivo di appello, la sentenza di primo grado è stata censurata anche nella parte in cui ha argomentato in merito all'esistenza di un collegamento negoziale tra i vari atti.
L'appellante ritiene che tale collegamento sia insussistente, in quanto non è stata indicata la funzione “economica unitaria e ulteriore perseguita dai contraenti”.
Le obbligazioni contenute nella scrittura privata dell'aprile 2018, erano da considerarsi del tutto autonome rispetto a quelle di cui agli altri accordi, per cui la decisione impugnata era stata resa in violazione della norma ex art. 1362 c.c.
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Il convenuto si è difeso ribadendo che il primo giudice aveva, motivando “con iter logico ed organico, del tutto condivisile”, ben compreso la vicenda.
Secondo i convenuto i due fratelli avrebbero, con i vari accordi posti in essere nel corso del tempo, “adeguato la loro pattuizione al mutato ed inferiore valore dei beni” e che “per tale ragione” solo nella scrittura privata de 2018 era stato previsto che si CP_1 facesse interamente carico di estinguere il residuo debito per il mutuo con versamento della somma di 40mila euro.
Pur non avendo adoperato la parola conguaglio, le parti – in base a un'interpretazione della volontà negoziale adeguata alle norme codicistiche - art. 1362 c.c. e ss. – avevano nelle varie scritture comunque imputato quel debito a un conguaglio, altrimenti si sarebbe trattato “dell'imputazione” di una somma priva di ogni causa e titolo e così nulla sarebbe stata anche la dedotta promessa di pagamento non titolata (peraltro, il fratello non Parte_1 aveva in corso di causa nemmeno indicato, “suggerito”, un'
“imputazione” diversa).
Il convenuto ha poi proseguito ricordando che la promessa di pagamento è valida, solo se esista il rapporto contrattuale sottostante.
E quindi, anche se il dato testuale della scrittura aprile 2018 non chiariva se si trattasse o meno di una somma dovuta quale conguaglio, i due fratelli avevano tra loro regolato la loro divisione
(definita “ereditaria”), dovendo il loro rapporto essere complessivamente ed unitariamente considerato, per cui corretta era stata l'interpretazione offerta dal giudice di p rime cure.
Dopo questa sostanziale adesione alla valutazione operata dal primo giudice, il convenuto ha spiegato che:
- la scrittura dell' aprile 2018 nasce va dall'esigenza contingente di vendita da parte del fratello al momento i cui i beni , CP_1 sebbene già oggetto di due lotti assegnati, erano ancora in comproprietà, talché era necessario acquisire il consenso di alla futura vendita a terzi, che presupponeva che Parte_1 fosse avvenuta una definitiva divisione;
- tale circostanza a parere del convenuto, configurava “da un lato un rapporto diretto e temporalmente cons equenziale tra gli atti oggetto di causa e dall'altro un collegamento negoziale tra gli stessi per perseguire la regolamentazione degli aspetti economici relativi alla divisione dei terreni in comproprietà, che si è definitivamente cristallizzata nell 'atto pubblico di divisione”;
- doveva quindi ritenersi che le obbligazioni assunte nella scrittura dell'aprile 2018, non trovavano “titolo” nella vendita perchè erano finalizzate ad un “conguaglio per addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria” e che, con riguardo all'obbligo riguardante il pagamento della somma di €
40.000,00, questo era “venuto meno” a seguito della rinuncia contenuta nel successivo atto pubblico di divisione;
- era pacifico che nel caso di discordanza tra il contratto preliminare (di divisione e assegnazione, nel caso in esame) e il successivo atto definitivo è quest'ultimo a prevalere e a costituire l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto”; infatti il contratto preliminare resta superato dal successivo atto pubblico, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che sopravviva (Cass. Civ. n.
20541/17 e n. 9063/2012), previsione non solo assente nell'atto pubblico, ma addirittura esclusa;
Quanto alla negata, da parte dell'appellante , sussistenza dello stretto collegamento giuridico funzionale tra le scritture private e l'atto pubblico di divisione, il convenuto ha posto in evidenza come la motivazione della sentenza appell ata avesse condivisibilmente interpretato la materia (riportando, invero inutilmente, a pag. 11,
12 e 13 della propria comparsa, un intero e lungo stralcio della motivazione).
Doveva quindi ritenersi che il credito preteso dal fratello si era estinto per l'intervenuta remissione del debito Parte_1 chiaramente stabilita all'art. 3 dell'atto pubblico di divisione, ribadendo con i medesimi termini adoperati in primo grado che sotto altro profilo, quanto stabilito nel medesimo citato art. 3, poteva considerarsi novazione oggettiva e x art. 1230 c.c.
Infine, con riguardo alla riproposizione da arte dell'appellante della sua domanda riconvenzionale subordinata già formulata in primo grado, il convenuto ne ha contestato le allegazioni il fondamento, negli stessi termini adoperati nel giudizio di opposizione svoltosi in primo grado.
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Esposte e così riepilogate le ragioni delle rispettive difese, l 'appello
è, ad avviso della Corte, fondato, indipendentemente dal fatto che sussista (come ritenuto dal primo giudice) o meno una fattispecie inquadrabile quale collegamento negoziale tra i vari atti.
Il collegamento negoziale, anche nei casi in cui sia sussistente, non impedisce che i distinti negozi oggetto della sequenza restino autonomi, potendo ben risultare che ciascuno mantenga effetti propri e indipendenti.
Nella fattispecie deve ritenersi sufficientemente chiaro che stando ai termini contrattuali letteralmente adoperati dalle parti, nella scrittura priva dell'aprile del 2018 sono stati contemplati, a carico esclusivo di , un obbligo diretto a sopportare in Controparte_1 via esclusiva costi che gravavano sulla comuni one e una promessa di pagamento della somma di 40mila euro a favore del fratello, che non sono rinvenibili negli altri scritti.
E ciò è del tutto indipendente dal fatto, sul quale si può convenire, secondo il quale il complesso delle varie dichiarazioni di volontà delle parti contenute nel preliminare del 2006, nella scrittura privata dell'aprile 2018 e poi nel l'atto pubblico di divisione, erano finalizzate a sciogliere la comunione , individuando in concreto in capo a ciascuno dei condividenti la rispettiva quota di beni da assegnare, beni che, per quanto concerne , erano Controparte_1 quelli per i quali era prevista la vendita a terzi.
Può ora passarsi alla conseguenziale verifica se la predetta promessa di pagamento possa considerarsi come avente ad oggetto una somma dovuta quale conguaglio della divisione.
Nella scrittura privata (preliminare) del 14.8.2006, i comproprietari avevano stipulato un progetto di divisione dei terreni, dichiarati del valore complessivo di 750mila euro, dividendoli in due porzioni cui veniva attribuito pari valore: a sarebbero andate le Parte_1 particelle 5, 6, 7 e 8 e a le particelle 3, 21, 22, 24 e 25. CP_1
Era stato specificamente stabilito che , “essendo il valore dei beni promessi in assegnazione pari alle quote di diritto, non si fa ora né si farà in futuro luogo ad alcun conguaglio”.
Nella successiva scrittura privata del 16.4.2018 l'assegnazione come precedentemente disposta veniva modificata, cioè le porzioni venivano invertite, nel senso che le particelle 5, 6, 7 e 8, che nella scrittura del 2006 erano, come detto, attribuite a , Parte_1 venivano qui «materialmente» attribuite a . CP_1
Le quote rimanevano di pari valore e le part i dichiaravano un valore complessivo inferiore del compendio rispetto a quan to indicato nel
2006.
Delle stesse si conveniva la futura vendita a terzi al prezzo complessivo di euro 300.000,00, importo che sarebbe stato incassato da . CP_1
Veniva previsto altresì che, in caso di mancata vendita, CP_1 avrebbe estinto il residuo debito con per 36mila euro “senza CP_2 diritto al rimborso della metà da parte del fratello e riconoscerà a quest'ultimo l'ulteriore somma di euro 40.000,00 che verrà pagata entro 15 gg. dalla stipula dell'atto pubblico.”
Era infine seguito, nel Luglio del 2018, l'atto di divisione stipulato davanti al Notaio nel quale assume rilievo in causa, la disposizione contenuta nella clausola di cui all'art. 3, gà sopra riportata e che qui si ripete: “Rinuncia al conguaglio” - “I condividenti dichiarano che il valore dei terreni a ciascuno assegnati corrisponde alla quota di diritto spettante e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni conguaglio in relazione alla odierna divisione.”
Ad avviso della Corte, la scrittura privata del 18.4.2018, quindi, conteneva tali pattuizioni riguardanti i rapporti dare/avere tra i comproprietari concernenti i costi dei beni comuni e partitamente l'obbligo di di provvedere a estinguere il mutuo Controparte_1
e corrispondere al fratello € 40.000,00.
Tale pattuizione non solo è autonoma e ben distinta dalle assegnazioni delle due porzioni di uguale valore corrispondenti alle quote uguali di comproprietà, ma proprio perché di uguale valore ,
l'accordo non poteva rimandare a un conguaglio e ciò indipendentemente dall'avvenuto uso o meno della parola nella scrittura.
Ad escludere che si trattasse di una somma prevista quale conguaglio dovuto per la divisione dei terreni, ma stabilita per regolare il rapporto in relazione a una successiva ipotizzata vendita, milita anche la consideraz ione secondo la quale le parti, oltre a regolare il loro rapporto “nell'ipotesi in cui la vendita vada
a buon fine”, avevano anche previsto che nel caso in cui non fosse stato possibile procedere alla divisione dei terreni in comproprietà
“prima della compravendita della parte assegnata di fatto al SI.
, il SI. parteciperà alla Controparte_1 Parte_1 sottoscrizione del preliminare e eventualmente dell'atto pubblico e, contestualmente consegnerà al fratello mandato Parte_1 irrevocabile all'incasso…delle somme percepite dai promissari acquirenti”.
La clausola, scritta, con cui assumeva verso il fratello CP_1
l'obbligo di sopportare, senza diritto al rimborso, i costi di estinzione del mutuo e di corrispondergli 40mila euro al momento della futura eventuale vendita, costituisce quindi un 'autonoma promessa di pagamento somma ex artt. 1987 e ss. c.c.
La promessa di pagamento o la ricognizione di debito sono atti giuridici unilaterali aventi contenuto patrimoniale che, in quanto rivolti ad un soggetto determinato (cioè alla persona del creditore, hanno effetto negoziale ovvero quello di sollevare il destinatario della dichiarazione o dell'atto ricognitivo dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve quindi essere, oltre che esistente, valido.
Come è noto, la promessa di pagamento – v. Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 10574 del 09/05/2007 – “non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ed anche quando è titolata, cioè contenente il riferimento al rapporto giuridico che sta alla sua base, produce il mero effetto dell'astrazione processuale dalla "causa debendi", dispensando il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino
a prova contraria, e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si
è estinto.” - sono conformi le successive Sez. 3, Sentenza n. 27406 del 18/11/2008; Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 16/09/2013; Sez.
3, Sentenza n. 10755 del 25/05/2016).
Il debitore , costituendosi in giudizio, non ha Controparte_1 posto in discussione che il rapporto non sia sorto o che fosse invalido, avendo solo dedotto che le parti anche con la scrittura dell'arile 2018 avevano regolato la divisione e che il debito era collegato a un conguaglio da versare all'altro condividente, fatto in seguito oggetto di rimessione come da dichiarazione contenuta nell'atto di divisione stipulato davanti al Notaio, con conseguente estinzione del credito azionato (l'alta tesi sostenuta, su cui si dirà,
è che vi fosse stata novazione oggettiva dell'obbligazione).
E' ovvio che trattandosi di una promessa di pagamento/ricognizione di debito non titolata, cioè che non indica la causa, inspiegabilmente il primo giudice ha ritenuto costituire elemento di valutazione decisivo proprio quella mancata indicazione, affermando poi che quella somma pari a 40mila euro non potesse essere che un conguaglio trattandosi di divisione. Peraltro l'affermazione si basa sull'ulteriore erronea considerazione che le parti, una volta “invertita” l'assegnazione dei terreni stabilita in precedenza, avessero “introdotto” il conguaglio di
40mila Euro, avendo “adeguato le loro pattuizioni al mutato e inferiore valore dei beni, te nuto conto anche del fatto che CP_1
estingueva il mutuo per 48.100,00 euro che gravava,
[...] viceversa, anche sulla quota assegnata al fratello .”) Parte_1
In realtà il valore complessivo dei beni da dividere che era stato dichiarato in euro 750.000 nella scrittura “preliminare” del 2006, era solo stato ridotto a 600.000 euro.
Le motivazioni rese dal primo giudice, quindi , non tengono minimamente conto del fatto che le rispettive quote avevano mantenuto pari valore.
Talché, contrariamente a quanto riportato nella sentenza appellata, quello che è incomprensibile non è perché sia stata espressa una promessa di pagamento, ma perché riguardo a beni facenti parte di quote di uguale valore da dividere e assegnare d ovesse essere previsto un conguaglio.
Se le quote sono state considerate dagli stessi due condividenti di valore uguale (come è incontestato in causa), non vi è ragione alcuna di dare ingresso a un diritto di uno dei due a ricevere un conguaglio.
Il conguaglio avrebbe avuto senso se i beni (terreni) ricompresi nelle due quote avessero avuto valore differente (e fosse stato maggiore quello del ), ma non è stato spiegato sulla base CP_1 di quali elementi possa inferirsi una tale diversità, poiché degli atti emerge con sufficiente chiarezza che le due quote erano di uguale valore anche alla data dell'aprile 2014.
E quanto al fatto che nella scrittura in questione era stato anche previsto che era che sopportava costi per estinguere il CP_1 mutuo che gravava sull'intero compendio , questo avrebbe semmai giustificato un riconoscimento di somme a suo favore. La rinuncia al conguaglio di cui all'atto notarile del luglio 2018, ha senso solo se posta in relazione ai rapporti di divisione e reciproca assegnazione dei beni, come del resto le medesime par ti avevano stabilito già nella scrittura del 2066 (all'art. 3) che, essendo i beni di pari valore, “non si fa ora né si farà in futuro” luogo ad alcun conguaglio e poi nell'atto di divisione (nuovamente all'art. 3, con clausola così formulata: "il valore dei terreni a ciascuno assegnati, che corrisponde alla quota di diritto spettante e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni conguaglio in relazione alla odierna divisione".
Le considerazioni che precedono superano quindi le argomentazioni difensive del convenuto (invero in parte confuse e piene di rimandi ai vari passaggi motivazionali contenuti nella sentenza resa dal primo giudice) in quanto:
- è errata e forviante la considerazione secondo la quale per qualificare quella promessa di pagamento a titolo d i conguaglio, andrebbe posto in evidenza come “non si comprenderebbe altrimenti l'imputazione di tale somma, che sarebbe priva di ogni causa e titolo, quindi nulla”; si è già detto che tale impostazione, erroneamente seguita anche dal primo giudice, contrasta decisamente con l'art. 1988 c.c. che disciplina la presunzione cica l'esistenza del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova;
- del tutto apodittica e contraria alla lettera del testo degli accordi contenuti nella scrittura dell'aprile 2018 (oltre che illogica per la ricordata presenza di quote uguale valore),
l'affermazione secondo la quale il rapporto sottostante alla promessa di pagamento sarebbe unicamente la divisione ereditaria, perché quegli accordi sarebbero stati finalizzati ”ad un conguaglio per addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria”; ma allora non vi sarebbe stata necessità alcuna di prevederne la validità anche per il caso in cui la vendita fosse intervenuta anche senza la previa divisione;
- la scrittura del 16.4.2018, per ragioni del tutto evidenti che emergono dalla sola lettura del testo, in relazione alla diversità degli obblighi assunti da , non può Parte_2 costituire atto preliminare al definitivo di divisione stipulato il
16.7.2018.
Va detto, infine, riguardo l'ipotizzata (invero senza troppa convinzione) ulteriore causa estintiva dell'obbligazione di cui alla promessa di pagamento e che sarebbe costituita dalla sua novazione oggettiva ex art. 1230 c.c.
Nelle ultime righe della domanda principale contenuta in atto di citazione in opposizione (a pag. 7), la difesa di Controparte_1 aveva affermato che, comunque, “anche a voler la mera e nuova volontà contrattuale consacrata nell'atto pubblico di divisione rispetto alla precedente scrittura , non c i si potrà esimere dal qualificare l'obbligazione di cui al citato art. 3 come novazione oggettiva ex art 1230 cc con la conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria contenuta nella scrittura privata. È
d'altra parte noto il rapporto che corre fra l a scrittura privata precedente (preliminare) e l'atto pubblico di divisione successivo.”
Persino il primo giudice, in modo nuovamente incomprensibile (non
è data motivazione, peraltro), ha mostrato di accogliere anche la tesi subordinata dell'opponente, riportando pedissequamente nella parte finale della sentenza le medesime parole contenute nel predetto atto di citazione.
La tesi è totalmente destituita di fondamento.
E' bene ricordare che l'art. 1230 c.c. prevede che l 'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
Non è dato comprendere – né il convenuto e né il giudice di primo grado l'hanno in qualche modo esplicitato - quale sia l'obbligazione nuova contenuta nell'atto pubblico di divisione e che avrebbe sostituito quella originaria (cioè, l'obbligazione di cui alla promessa di pagamento fatta da ) . Controparte_1
Pertanto, ad avviso della Corte, l'appello principale va accolto:
- avendo il creditore ( ) basato il proprio credito su Parte_1 una promessa di pagamento e art. 1988 c.c. ed essendo esonerato dall'onere della prova del diritto a ricevere la somma di euro 40mila come da pattuizione contenuta nella scrittura privata 16.4.2018;
- non avendo il debitore ( ) provato che quel credito CP_1 non era sorto, che non era valido e che non si era estinto per effetto di quanto dichiarato nell'atto di divisione stipulato davanti al Notaio;
- 'opposizione a decreto ingiuntivo originariamente proposta da deve, in riforma della sentenza appellata, Controparte_1 essere respinta.
-
Il decreto ingiuntivo in questione non potrà però essere confermato in quanto la somma ingiunta deve essere decurtata er effetto del credito vantato stavolta da nei confornti di . CP_1 Parte_1
Deve infatti ritenersi pacifico – e documentato - in causa, che abbia personalmente estinto il citato debito per Controparte_1 il mutuo , onerandosi anche delle spese notarili. CP_2
Dalla documentazione in atti risulta che l'importo del detto debito residuo nella scrittura privata dell'Aprile 2018 indicato in 36.000 euro, era poi risultato maggiore per essere stati pagati ulteriori
12.100 euro (in totale 48.100), oltre 1.500 euro di spese notarili.
Tali maggiori esborsi, ovviamente per la metà, non possono essere ricomprese nell'accordo di cui alla scrittura privata dell'aprile 2018, dove era stato previsto, come già detto, che avrebbe CP_1 provveduto a pagare il residuo debito nei limiti di euro CP_2 36.000,00, rinunciando al correlato diritto di rimborso, successivamente alla vendita dei terreni .
E quindi all'odierno convenuto va riconosciuto il credito al rimborso della metà di quegli esborsi, come da lui richiesto nella sua originaria domanda, subordinata, riconvenzionale che va accolta.
Insussistente un fondamento alle difese sul punto svolte dalla difesa di in primo grado, invero inconsistenti, Parte_1 che limitatamente alle sole spese notarili, aveva unicamente dedotto che si trattasse di un “onere accessorio e conseguenza diretta della principale obbligazione di estinzione del mutuo CP_2 assunta… ed in quanto tale non può che residuare a suo esclusivo carico.”
Nella successiva memoria difensiva l'odierno appellante, del tutto infondatamente, aveva poi affermato che il fratello si era impegnato per “l'intero” e quindi anche per importi ulteriori e non contemplati, contrariamente al chiaro testo letterale che indica l'impegno del fratello a pagare “circa 36mila Euro” (tale è la somma quantificata quale limite dell'impegno/accollo ).
Il pagamento della metà degli esborsi ulteriori sostenuti quale condividente da per debiti gravanti sui beni Controparte_1 comuni, in quanto fuori e oltre i limiti dell'obbligo da lui assunto a farvi fronte senza diritto al rimborso, è documentato e nemmeno fondatamente contestato nella gran parte.
Quelle, davvero minime, relative ai costi del Notaio, non possono poi essere considerate accessorie al debito contratto con . CP_2
Va quindi accolta, la domanda riconvenzionale subordinata originariamente proposta da (e in questo grado Controparte_1 ritualmente ed ammissibilmente riproposta), sulla quale il primo giudice non si era ovviamente pronunciato avendo accolto la sua domanda principale e ritenuto estinto il debito.
I rispettivi crediti reciprocamente vantati e risultati all'esito della causa certi, liquidi ed esigibili, possono essere posti in compensazione e quindi al ceditore Parte_1 spetteranno euro 33.2000 (40.000 – 6.800), somma da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione se nt. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo gr ado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto
a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017,
n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
In ragione dell'esito del giudizio, nel quale residua un credito a favore dell'appellante di, oggettivamente, maggiore entità, deve ritenersi ricorrente la soccombenza prevalente del convenuto che pertanto sarà condannato a rimborsare al fratello, sua controparte,
i 2\3zi delle spese dell'intero giudizio.
Tali spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ag li importi tra i minimi ed i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore pari a 40mila euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposta da avverso la sentenza n. 451/2022, pubbl. il Parte_1
26/5/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Siena:
- DICHIARA, in riforma della sentenza appellata e per le causali di cui in parte motiva, tenuto nei confronti del Controparte_1 fratello e per l'effetto lo condanna a pagare a Parte_1 quest'ultimo la somma di Euro 33.200,00, da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dall'atto di messa in mora del
30.9.2020.
- CONDANNA il convenuto a rimborsare Controparte_1 all'appellante, i 2\3si delle spese del giudizio, frazione che liquida:
quanto al primo grado, in complessivi Euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
quanto al presente secondo grado, in complessivi Euro 3.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. MB Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.