Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4797/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Francesco Gradilone;
Parte_1
e
, resistente contumace;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.10.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 33420210001940252000 notificato in data 21.9.2022, con cui le è stato richiesto il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno 2019.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che i richiesti contributi non sarebbero dovuti in quanto dal 5.4.2012 ha lavorato come dipendente, con mansioni di bidella, presso l'Istituto scolastico
“Efficere di Curia Luisa”, impresa individuale intestata a sua sorella Luisa Curia.
Ha, inoltre, rappresentato che questo Tribunale si è già pronunciato a suo favore con riferimento a precedenti avvisi di addebito emessi allo stesso titolo e ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria e la condanna di al risarcimento dei danni patiti. CP_2
Sebbene regolarmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_2
2. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
Invero, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità e i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
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rimasto contumace e pertanto, del tutto inerte a dimostrare il fondamento delle sue pretese.
Sulla questione oggetto del presente giudizio si è già pronunciato questo Tribunale con le sentenze n.1219/2022 (all'esito del giudizio n. RG 4657/2015) e n. 1220/2022 (all'esito del giudizio n. R.G. 4658/2015).
Nei predetti giudizi la odierna ricorrente ha impugnato avvisi di addebito relativi a contributi dovuti alla gestione previdenziale commercianti per gli anni 2012 e 2013.
All'esito dei procedimenti, il Tribunale ha così statuito: “ è stata iscritta per Parte_1
errore alla gestione commercianti come titolare dell'azienda, con la conseguenza che la pretesa contributiva dell' è stata erroneamente indirizzata nei suoi confronti CP_1
(considerando anche che ai sensi dell'art. 10 ultimo comma l. n. 613 del 1966, il titolare dell'impresa è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti).
Dunque, non essendo la ricorrente il soggetto passivo dell'obbligazione contributiva di cui si discute, è precluso ogni esame nel merito dell'accertamento ispettivo, con la conseguenza dell'accoglimento del ricorso, in quanto le somme di cui all'avviso di addebito opposto non sono dovute dalla ricorrente”.
Sebbene le richiamate pronunce siano relative ad iscrizioni a ruolo eseguite per annualità precedenti a quella per cui è causa, è stata accertata l'illegittimità dell'iscrizione di parte ricorrente alla gestione previdenziale commercianti, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
Conseguentemente, l'opposizione deve essere accolta.
3. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, va invece rigettata poiché interamente indeterminata.
4. In considerazione dell'esito del giudizio, le spese sono compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovute da parte della ricorrente le somme di Parte_1 cui all'avviso di addebito opposto;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 29.4.2025
La Giudice del Lavoro
2 dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021
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