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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 2491/2020 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. C.F. 1 ), rappresentato e Parte 1
difeso dall'avv. Gerardo Marano, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
[...] Controparte 1 e per essa
in persona del l.r.pt. intervenuta ex art 111 Controparte_2
cpc quale cessionaria di Controparte_3 (P.IVA P.IVA 1 ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. Parte 1 conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_3 , proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 186/2020, emesso dal
Tribunale di Nola in data 27.01.2020, con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 16.546,30, oltre interessi come da domanda e spese, per il mancato pagamento di n. 2 effetti cambiari in bianco, dell'importo di euro 8.532,00 ciascuno, emessi in data 13.12.2012
CP 4 (P.IVA P.IVA 2 ) e firmati per avallo dai sig.ridalla società
Parte 1 e Controparte_5 a garanzia della restituzione del capitale erogato a tale società dalla Cassa di RiPArmio di Parma e
NZ PA (ora Controparte_3 ) e degli interessi maturandi in virtù del contratto di finanziamento chirografario n. 4270084942000000,
del 03.12.2012, dell'importo di euro 15.000,00, da rifondere in n. 60 rate mensili.
Secondo quanto dedotto dall'opponente, il decreto ingiuntivo sopraindicato sarebbe illegittimo in quanto, per pacifica giurisprudenza,
la firma apposta dall'avallante a una cambiale darebbe luogo esclusivamente a un'obbligazione cartolare e non anche causale, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussisterebbe esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante e giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opererebbe l'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., non anche nei rapporti tra avallante e avallato.
L'opponente eccepiva, inoltre, che, in ogni caso, l'azione cartolare si sarebbe prescritta, in quanto le cambiali risulterebbero entrambe emesse in data 13.12.2012 e la legge considera le stesse come cambiali a vista
(art. 2 co. 2 R.D. 1669/1933), da mettere all'incasso entro un anno dalla data di emissione (art. 39 R.G. 1669/33), con la conseguenza che l'azione cartolare diretta avrebbe dovuto essere esercitata dal portatore dei titoli di credito nei confronti dell'esponente, quale avallante dell'emittente,
entro e non oltre il termine triennale del 13.12.2016 (art. 94 co. 1 R.D. 1669/1933), termine abbondantemente spirato alla data di notifica del decreto ingiuntivo. La Controparte_3 costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per i motivi che verranno esposti di seguito.
Come affermato dalla costante giurisprudenza, la firma apposta su una cambiale dall'avallante dà luogo esclusivamente a un'obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore e tra girante e suo giratario (cfr. Cass. 20.10.2014, n. 22186).
Per questo motivo, colui che detenga il titolo cambiario e voglia agire nei confronti dei soggetti firmatari in qualità di avallanti (come avvenuto nel caso di specie) potrà attuare esclusivamente un'azione cartolare.
L'azione cambiaria è tuttavia prescritta, per il decorso di tre anni dalla scadenza del titolo (cfr. art. 94., comma 1, R.D. 1669/1933 applicabile anche all'avallante, ai sensi dell'art. 37, comma 1, stesso testo, secondo il quale l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato). Entrambe le cambiali, invero, sono state emesse in data 13.12.2012 e devono essere considerate come cambiali a vista, in quanto nelle stesse non è stata indicata la data di scadenza (art. 2 co. 2 R.D. 1669/1933).
La cambiale a vista deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla data di emissione (art. 39 R.G. 1669/33).
Di conseguenza, l'azione cartolare doveva essere esercitata dal portatore dei titoli di credito nei confronti dell'opponente, quale avallante dell'emittente, entro e non oltre il termine triennale del 13.12.2016 (art. 94 co. 1 R.D. 1669/1933), termine ormai spirato alla data di notifica del decreto ingiuntivo (03.03.2020, cfr. all. 3 prod. opponente).
Va infatti evidenziato che la banca opposta non può esperire nei confronti dell'opponente avallante l'azione causale, che può essere intentata solo nei confronti del debitore principale ovvero nei confronti CP 4 poiché il debito dell'avallante accede a quello cambiario di garantito e non a quello causale sottostante.
Qualora l'avallato intendesse agire sulla base del solo rapporto causale sottostante sarebbe tenuto a dimostrate, invero, la sussistenza anche di un eventuale rapporto di fideiussione, ex art. 1937 c.c., considerata l'accessorietà del rapporto fideiussorio rispetto all'obbligazione principale, ma negli atti di causa non è dato rinvenire alcun genere di documentazione idonea a fondare tale circostanza.
Dagli atti risulta, invero, che l'opponente si è impegnato in qualità di avallante con n. 2 cambiali, ove risulta indicato quale debitore principale
CP_4 per la somma di euro 8.532,00, in data 13.12.2012.
In atti è presente, inoltre, la copia del modulo attestante il rapporto di garanzia sussistente tra CP_4 e il sig. Parte 1
In definitiva, in virtù della documentazione depositata, va affermata la prescrizione dell'azione cambiaria esperita nei confronti del sig. Pt_1
[...] in qualità di avallante, come risultante dagli effetti cambiari in atti.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta e il decreto
ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 2491/2020, così provvede: - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
186/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data 27.01.2020 nei confronti di Parte 1
condanna l'opposta, Controparte 1 e per essa CP 2 in persona del suo legale rappresentante p.t., al
[...]
pagamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida, come da motivazione, in € 118,50 per esborsi ed € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'avv. Gerardo
Marano.
Così deciso in Nola, lì 30.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura