Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 22.01.2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Alessio Garofalo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in Giugliano Controparte_1 C.F._2 in Campania (NA), alla via Vicinale Rannola, n. 91;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025 il difensore costituito si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori adottati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.14 e 473bis.47 c.p.c. depositato l'01.03.2024, la ricorrente, in atti generalizzata, premesso di aver convissuto stabilmente dall'anno
2018 con che la residenza familiare veniva stabilita in Controparte_1
Giugliano in Campania presso un immobile di proprietà dell'istante, e che dall'unione con quest'ultimo nasceva in data 04.11.2020 un figlio, deduceva _1 che: - la convivenza veniva interrotta, di comune accordo, nel maggio del 2022; - sin dalla cessazione dell'unione affettiva, essa istante si era occupata in via esclusiva del figlio, provvedendo ad ogni esigenza connessa all'educazione, alle cure mediche, al mantenimento economico e alla scolarizzazione del bambino, avvalendosi dell'ausilio della propria famiglia d'origine; - a seguito del trasferimento del sig. in Barletta a far data dal mese di dicembre 2023, le CP_1 frequentazioni padre-figlio erano divenute più rare e il resistente, a cagione della precarietà della propria attività lavorativa (cuoco stagionale), contribuiva solo saltuariamente al mantenimento del piccolo -l'istante è praticante avvocato e _1 collabora a titolo gratuito con uno studio legale specializzato in diritto tributario, percependo il canone di un immobile di sua proprietà concesso in locazione a terzi,
€ 500,00 a titolo di indennità di accompagnamento per l'invalidità civile di ed _1
€150,00 a titolo di assegno unico per il figlio a carico.
Per detti motivi, chiedeva: -disporsi l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre nella misura e con le modalità indicate in ricorso;
-porre a carico del resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento indiretto del figlio minore _1 nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto depositato in data 05.03.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.09.2024 (differita, su istanza di parte ricorrente, al 22.01.2025), onerando le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 22.01.2025, il giudice delegato, all'esito dell'audizione della ricorrente, si ritirava in camera di consiglio per l'adozione dei provvedimenti provvisori. Riaperto il verbale, il giudice delegato dava lettura dei provvedimenti provvisori deliberati, qui di seguito integralmente trascritti:
“In ordine ai provvedimenti provvisori, stante le dichiarazioni rese dalla ricorrente ed
i documenti in atti, dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori _1 con collocazione prevalente presso la madre con cui già convive. In ordine al diritto di visita paterno dispone che stante la distanza tra i luoghi di residenza delle _1 parti, trascorra con il padre quando lo stesso non è impegnato all'estero per lavoro
(la ricorrente riferisce che lavora come cuoco stagionale a Kos durante la stagione estiva) una settimana al mese che in mancanza di accordo viene fissata nella prima settimana del mese dal lunedi alla domenica. Video chiamate con frequenza di almeno 3 volte a settimane nei periodi in cui il minore non sta col padre. Durante le festività, ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni dal mercoledì prima di Pasqua al martedì dopo Pasqua
(periodo ordinario di chiusura delle scuole). Nei mesi di luglio ed agosto, qualora il sig. abbia la possibilità di tenerlo con sè, potrà trascorrere con il CP_1 _1 padre nei mesi sia di luglio che di agosto 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio (in sostituzione della prima settimana del mese sopra prevista nei restanti mesi) Resta fermo ogni diverso accordo delle parti anche di ampliamento in ordine a quanto già previsto. Quando il minore inizierà la scuola _1 dell'obbligo, lo stesso starà con il padre a weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola e fino alla domenica alle ore 21.00. Ferma restando la regolamentazione delle festività e del periodo estivo come già disposta. In ordine ai profili economici, valutata la situazione come dedotta dalle parti (il resistente svolge attività di cuoco stagionale in Grecia e corrisponde euro 250,00 mensili alla ricorrente), ritiene congruo stabilire
a carico del ed in favore della a titolo di mantenimento di CP_1 Parte_1 _1 un assegno mensile di euro 300,00 da corrispondersi entro il 5 del mese alle coordinate bancarie che saranno comunicate. Le spese straordinarie, poste al 50% a carico di ciascuna delle parti, sono regolamentate come da protocollo del tribunale di
Napoli nord del 25.10.19 qui da intendersi recepito e trascritto”.
All'esito, il procuratore costituito si riportava ai propri scritti difensivi, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori, e il giudice relatore riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non rendeva le proprie conclusioni, malgrado la trasmissione degli atti effettuata in data 22.01.2025.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, sig.
, il quale, malgrado sia stato regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO CONDIVISO
Relativamente all'affidamento del figlio minore (nato il [...]), deve _1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per il minore, tale da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori, come d'altronde richiesto da parte ricorrente.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso del minore come peraltro già statuito in via provvisoria ed urgente _1 dall'ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 22.01.2025.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per il minore, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Dispone, altresì, che i genitori si informino reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative ai figli, mantenendo attivi canali diretti di comunicazione, anche telefonici, scambiandosi i relativi recapiti.
Dispone, altresì, che le comunicazioni tra i genitori inerenti alla gestione del minore siano improntati ai principi di dignità, decoro e reciproco rispetto.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore, ritiene il collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha sempre _1 vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione del minore stesso.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio minore _1 osserva il collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figli deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
In ragione di ciò ritiene il Tribunale di confermar ei provvedimenti provvisori stabiliti dal giudice relatore e che pertento stante la distanza tra i luoghi di _1 residenza delle parti, trascorra con il padre quando lo stesso non è impegnato all'estero per lavoro (la ricorrente riferisce che lavora come cuoco stagionale a Kos durante la stagione estiva) una settimana al mese che in mancanza di accordo viene fissata nella prima settimana del mese dal lunedi alla domenica. Video chiamate con frequenza di almeno 3 volte a settimane nei periodi in cui il minore non sta col padre. Durante le festività, ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni dal mercoledì prima di
Pasqua al martedì dopo Pasqua (periodo ordinario di chiusura delle scuole). Nei mesi di luglio ed agosto, qualora il sig. abbia la possibilità di tenerlo CP_1 con sè, potrà trascorrere con il padre nei mesi sia di luglio che di agosto 15 _1 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio (in sostituzione della prima settimana del mese sopra prevista nei restanti mesi).
Resta fermo ogni diverso accordo delle parti anche di ampliamento in ordine a quanto già previsto.
Quando il minore inizierà la scuola dell'obbligo, lo stesso starà con il padre a _1 weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola e fino alla domenica alle ore 21.00.
Ferma restando la regolamentazione delle festività e del periodo estivo come già disposta.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLIO
In ordine al mantenimento del figlio minore considerato che lo stesso è _1 collocato in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età del figlio e delle condizioni economiche dei coniugi - in particolare della situazione reddituale del resistente, il quale svolge attività di cuoco stagionale in Grecia - considerato, altresì, che non sono emersi nel corso del giudizio elementi che possano indurre a determinarsi in senso difforme rispetto a quanto statuito in via provvisoria, debba essere confermato l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento di CP_1 _1 nella misura di euro 300,00 al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 22.01.2025.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Parte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio e tenuto conto delle richieste avanzate da parte ricorrente, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: Controparte_1
), nato a [...] l'[...] e residente in Giugliano C.F._2 in Campania (NA), alla via Vicinale Rannola, n. 91;
- dispone l'affido condiviso del figlio minore (nato il [...]), con residenza _1 privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 della sig.ra l'assegno mensile pari alla somma di euro 300,00 a Parte_1 titolo di mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie, _1 nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.3.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro