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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/09/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, dandone lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato Loredana Macrì, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Oreste Manzi, resistente;
oggetto: atre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, dal 2003 dipendente dell' in servizio presso il Distretto Socio-Sanitario di Galatina, CP_1 sulla premessa di aver “prestato servizio in regime convenzionale ex art.2222 c.c. nel di Galatina presso la disciolta (poi confluita nell'attuale per CP_3 Pt_2 CP_1
i seguenti periodi: - dal 7.1.1985 al 29.2.1988 per 18 ore settimanali - dall'1.3.1988 all'8.3.2003 per 36 ore settimanali”; rilevando come le prestazioni lavorative rese, nonostante la sottoscrizione di convenzioni per prestazione d'opera, fossero, in realtà, da ricondurre ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con conseguente “diritto del medesimo di poter ottenere il riconoscimento della contribuzione previdenziale (ex CP_2
INPDAP) col correlativo obbligo dell' e dell'ente previdenziale competente a CP_1 provvedervi”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“accertare, dichiarare e confermare che tra il ricorrente e la P.A. convenuta, per il periodo dal 7.1.1985 al 29.2.1988 per 18 ore settimanali dall'1.3.1988 all'8.3.2003 per 36 ore settimanali è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego ad ogni effetto di legge;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo, in qualità di dirigente psicologo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo ai sensi dello jus superveniens di cui l'art. 9 comma 3 lettera b) del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in Legge n.15 del 25.02.2022; - condannare gli enti convenuti a provvedere a quanto previsto dai precedenti punti;
- con vittoria delle spese di giustizia”. L' costituitasi, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza, CP_1 il difetto di legittimazione passiva in relazione al periodo lavorativo 7.1.1985-31.12.1994 e la prescrizione dei crediti;
ha, inoltre, contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. L' altresì costituitosi, ha ugualmente concluso per il rigetto del ricorso. CP_2 Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, all'udienza odierna i procuratori delle parti hanno dato luogo alla discussione orale, al cui esito il giudice ha deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c., dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di nullità del ricorso per Contr indeterminatezza sollevata dall' convenuta, laddove l'atto introduttivo contiene una specifica indicazione della causa petendi, correlando la domanda di regolarizzazione contributiva alla natura assertivamente subordinata delle prestazioni lavorative rese, sì da non lasciare residuare alcuna incertezza in merito all'esatta individuazione della pretesa azionata e sì da consentire al convenuto di apprestare compiutamente le proprie difese. Come già anticipato, la domanda di regolarizzazione contributiva per cui è causa presuppone la riconduzione delle prestazioni lavorative rese dallo in regime di Pt_1 convenzione tra il 1985 ed il 2003 all'alveo di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Secondo la prospettazione attorea, sebbene l'attività lavorativa dedotta in lite fosse stata svolta “in virtù di convenzione ex art. 2222 c.c.”, nell'espletamento della stessa il ricorrente, in realtà, “doveva osservare un orario di lavoro predeterminato, secondo i turni di servizio redatti dal responsabile del servizio;
documentava l'orario di lavoro mediante cartellini marcatempo, al pari di quanto accaduto dopo l'assunzione alle dipendenze dell' convenuta;
svolgeva le sue mansioni di dirigente Parte_3 psicologo secondo le indicazioni giornaliere del responsabile del servizio”; inoltre il lavoro prestato era al contempo connotato dalla commisurazione della retribuzione all'orario settimanale, dal versamento della retribuzione a cadenze fisse e dall'inserimento nell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria, senza una sia pur minima struttura autonoma da parte del ricorrente. Ciò posto, giova rammentare che la individuazione dei criteri distintivi del rapporto di lavoro autonomo rispetto al rapporto di lavoro di lavoro dipendente è di matrice eminentemente giurisprudenziale: con un orientamento ormai costante, la Corte di Cassazione ha affermato l'essenzialità della subordinazione quale carattere distintivo del lavoro subordinato, intesa come “posizione tecnico-gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni” (cfr. Cass. 2.10.2020, n. 21194; Cass.19 febbraio 2016, n. 3303; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3594; Cass. 5 maggio 2010, n. 10833). In altri termini, l'elemento della subordinazione costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze da valutarsi complessivamente, tra le quali assume speciale importanza il vincolo della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, quale discende dall'emanazione di ordini specifici, e non soltanto di direttive di carattere generale, ben compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 20 ottobre 2019, n. 27725). In relazione a tale criterio, assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza all'interno di un rapporto di lavoro concreta una fattispecie di lavoro subordinato, quali l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, la mancanza di rischio in capo al prestatore di lavoro, la continuità e regolarità di esecuzione della prestazione, la corresponsione di retribuzione fissa, il vincolo di orario per l'esecuzione della prestazione, la sussistenza di un potere dispositivo dei confronti di altri dipendenti, nel senso che non possono assumere rilievo determinante, ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa (cfr. Cass. 2 ottobre 2020, n. 21194; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256). Tali elementi devono, comunque, essere apprezzati con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alle modalità della sua attuazione: con riferimento in particolare ad una prestazione professionale, quale quella in esame, deve essere sottolineato che acquista valore preminente il livello di etero-organizzazione della prestazione, nel senso se l'attività risulti soltanto coordinata con l'attività dell'asserito datore di lavoro o dipenda direttamente dall'interesse del datore. Ciò in quanto l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile per la natura intellettuale o professionale delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. 23 aprile 2018, n. 9961 in tema di lavoro giornalistico;
vds. altresì Cassazione civile sez. lav., 24.7.2020, n. 15922, secondo cui “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività. Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo
o subordinato occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato”). Più specificatamente, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di professione medica o paramedica, per la peculiarità dell'attività, ha ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri dell'esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico - concretizzantesi in ordini e direttive - e del potere disciplinare: invero, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata, appunto, in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico o del paramedico con quella del preteso datore di lavoro, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse di quest'ultimo, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (cfr. Cass. 20 settembre 2019, n. 23520:
“…i fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari. In particolare, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato
o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Cass. n. 14573 del 2012, nel caso esaminato con tale pronuncia questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni;
conf. Cass. 19568 del 2013; v. pure Cass. n. 10043 del 2004, con cui questa Corte ha ritenuto assente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie).
6.3. Dunque, con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”). In applicazione dei principi generali in tema di riparto degli oneri probatori, la medesima giurisprudenza ha, poi, reiteratamente puntualizzato che grava sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 5.7.2021, n. 18943, Cass. n. 11937/2009).
Tanto premesso in termini generali, nell'ambito della presente vicenda litigiosa, la parte ricorrente si è, come detto, limitata ad allegare che “doveva osservare un orario di lavoro predeterminato, secondo i turni di servizio redatti dal responsabile del servizio;
documentava l'orario di lavoro mediante cartellini marcatempo, al pari di quanto accaduto dopo l'assunzione alle dipendenze dell' convenuta;
svolgeva Parte_3 le sue mansioni di dirigente psicologo secondo le indicazioni giornaliere del responsabile del servizio”; evidenziando altresì “la continuità e sistematicità della collaborazione prestata dal ricorrente nel periodo per cui è causa (attestata, in ogni caso, dai certificati di servizio che si allegano) così come la commisurazione della retribuzione all'orario settimanale, al versamento della retribuzione a cadenze fisse e all'inserimento nell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria, senza una sia pur minima struttura autonoma da parte del ricorrente”. A fronte di quanto precede, ritiene, in via assorbente, questo giudice che la genericità delle allegazioni dappresso virgolettate (genericità che, peraltro, vale per ciò solo a rendere superflua la prova orale chiesta dalla parte ricorrente “sulle circostanze di cui in narrativa - modalità del servizio convenzionale prestato” e ad ogni buon conto inammissibile alla stregua di quanto puntualizzato da Cass. n. 12292/11, secondo cui “le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova” ) non sia, in ogni caso, utile a far emergere la natura subordinata delle prestazioni lavorative disimpegnate dallo in regime di Pt_1 convenzione.
Sotto tale profilo, l'esposizione dei fatti non specifica affatto quali siano state le precipue modalità di svolgimento dei compiti lavorativi oggetto delle convenzioni, quale sia stato il perimetro e il tenore delle “indicazioni giornaliere” promananti dal responsabile del servizio, né come fosse in concreto disciplinato l'inserimento dello nell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria;
sicché essa, in definitiva, non Pt_1 offre alcuno specifico elemento alla cui stregua apprezzare l'intensità della etero organizzazione delle prestazioni lavorative rese e se (e, eventualmente, in che termini) l'amministrazione sanitaria di riferimento avesse travalicato l'ambito del coordinamento dell'attività del medico, asservendo quest'ultima in maniera diretta e continuativa all'esclusivo interesse datoriale. A ciò aggiungasi come le ulteriori scarne allegazioni di parte ricorrente, inerenti alla asserita conformazione delle prestazioni lavorative rese ai turni di servizio redatti dal responsabile del servizio, all'utilizzo del cartellino marcatempo, alla commisurazione della retribuzione alla quantità del lavoro prestato e al versamento dei compensi a cadenze fisse, si rilevino ugualmente prive di valenza ricostruttiva, ove si consideri che, per un verso, non specificano se la “redazione” dei precitati turni di servizio tenesse o meno conto delle disponibilità dei singoli convenzionati;
per altro verso, non escludono che la necessità di rendicontare il tempo lavorato fosse piuttosto funzionale al rispetto di un monte ore preventivato dalla convenzione (e ciò a maggior ragione, laddove non è in alcun modo specificato se ed in che termini fosse esercitato un controllo sull'osservanza di un orario di lavoro); per altro verso ancora, non precisano le modalità temporali (settimanale, mensile, ecc.) di erogazione dei compensi. In relazione a quanto sopra specificato, deve, quindi, concludersi che gli elementi indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché venissero provati, non potrebbero in ogni caso risultare utili a far emergere la sussistenza e l'esercizio di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte dell'amministrazione convenuta, né, comunque, essere assunti ad indici univoci della subordinazione sì da offrire, in tal modo, valido sbocco alla domanda attorea. Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire in relazione al contenuto delle delibere del direttore generale n. 1481 del 2003 e n. 785 del 2004 richiamate in Pt_4 ricorso, dovendosi, a tale specifico riguardo, rilevare, in senso contrario alla tesi attorea, come i succitati atti deliberativi, senza in alcun modo riqualificare i rapporti di lavoro in convenzione precedentemente instaurati e senza al contempo costituire il fondamento giuridico della copertura previdenziale di cui si discute, si siano limitati a riconoscere allo ai fini dell'anzianità di servizio, i periodi di prestati in regime di convenzione Pt_1 sulla base delle previsioni di cui al DPCM 8.3.2001, ivi richiamato. Né può, sotto altro profilo, ritenersi che l'art. 9, co. 3, L.n. 15/2022 (richiamato nelle conclusioni del ricorso) abbia sancito l'obbligo per la parte datoriale di dare corso alla copertura previdenziale di cui si discute, ove si consideri che la disposizione in parola, nel prevedere che “Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato”, si limita a introdurre una deroga al regime prescrizionale esclusivamente e relativamente agli obblighi contributivi sui compensi già erogati per i rapporti di collaborazione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
21.2.2024, nei confronti di ed , così provvede: rigetta la domanda CP_1 CP_2 attorea;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.700,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% e agli accessori come per legge. Lecce, il 26 settembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, dandone lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dall'avvocato Loredana Macrì, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Oreste Manzi, resistente;
oggetto: atre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 21.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, dal 2003 dipendente dell' in servizio presso il Distretto Socio-Sanitario di Galatina, CP_1 sulla premessa di aver “prestato servizio in regime convenzionale ex art.2222 c.c. nel di Galatina presso la disciolta (poi confluita nell'attuale per CP_3 Pt_2 CP_1
i seguenti periodi: - dal 7.1.1985 al 29.2.1988 per 18 ore settimanali - dall'1.3.1988 all'8.3.2003 per 36 ore settimanali”; rilevando come le prestazioni lavorative rese, nonostante la sottoscrizione di convenzioni per prestazione d'opera, fossero, in realtà, da ricondurre ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con conseguente “diritto del medesimo di poter ottenere il riconoscimento della contribuzione previdenziale (ex CP_2
INPDAP) col correlativo obbligo dell' e dell'ente previdenziale competente a CP_1 provvedervi”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“accertare, dichiarare e confermare che tra il ricorrente e la P.A. convenuta, per il periodo dal 7.1.1985 al 29.2.1988 per 18 ore settimanali dall'1.3.1988 all'8.3.2003 per 36 ore settimanali è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego ad ogni effetto di legge;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo, in qualità di dirigente psicologo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la regolarizzazione ed integrazione contributiva e previdenziale relativa al suddetto periodo ai sensi dello jus superveniens di cui l'art. 9 comma 3 lettera b) del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito in Legge n.15 del 25.02.2022; - condannare gli enti convenuti a provvedere a quanto previsto dai precedenti punti;
- con vittoria delle spese di giustizia”. L' costituitasi, ha eccepito la nullità del ricorso per indeterminatezza, CP_1 il difetto di legittimazione passiva in relazione al periodo lavorativo 7.1.1985-31.12.1994 e la prescrizione dei crediti;
ha, inoltre, contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. L' altresì costituitosi, ha ugualmente concluso per il rigetto del ricorso. CP_2 Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, all'udienza odierna i procuratori delle parti hanno dato luogo alla discussione orale, al cui esito il giudice ha deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, c.p.c., dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di nullità del ricorso per Contr indeterminatezza sollevata dall' convenuta, laddove l'atto introduttivo contiene una specifica indicazione della causa petendi, correlando la domanda di regolarizzazione contributiva alla natura assertivamente subordinata delle prestazioni lavorative rese, sì da non lasciare residuare alcuna incertezza in merito all'esatta individuazione della pretesa azionata e sì da consentire al convenuto di apprestare compiutamente le proprie difese. Come già anticipato, la domanda di regolarizzazione contributiva per cui è causa presuppone la riconduzione delle prestazioni lavorative rese dallo in regime di Pt_1 convenzione tra il 1985 ed il 2003 all'alveo di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Secondo la prospettazione attorea, sebbene l'attività lavorativa dedotta in lite fosse stata svolta “in virtù di convenzione ex art. 2222 c.c.”, nell'espletamento della stessa il ricorrente, in realtà, “doveva osservare un orario di lavoro predeterminato, secondo i turni di servizio redatti dal responsabile del servizio;
documentava l'orario di lavoro mediante cartellini marcatempo, al pari di quanto accaduto dopo l'assunzione alle dipendenze dell' convenuta;
svolgeva le sue mansioni di dirigente Parte_3 psicologo secondo le indicazioni giornaliere del responsabile del servizio”; inoltre il lavoro prestato era al contempo connotato dalla commisurazione della retribuzione all'orario settimanale, dal versamento della retribuzione a cadenze fisse e dall'inserimento nell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria, senza una sia pur minima struttura autonoma da parte del ricorrente. Ciò posto, giova rammentare che la individuazione dei criteri distintivi del rapporto di lavoro autonomo rispetto al rapporto di lavoro di lavoro dipendente è di matrice eminentemente giurisprudenziale: con un orientamento ormai costante, la Corte di Cassazione ha affermato l'essenzialità della subordinazione quale carattere distintivo del lavoro subordinato, intesa come “posizione tecnico-gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni” (cfr. Cass. 2.10.2020, n. 21194; Cass.19 febbraio 2016, n. 3303; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3594; Cass. 5 maggio 2010, n. 10833). In altri termini, l'elemento della subordinazione costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze da valutarsi complessivamente, tra le quali assume speciale importanza il vincolo della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, quale discende dall'emanazione di ordini specifici, e non soltanto di direttive di carattere generale, ben compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 20 ottobre 2019, n. 27725). In relazione a tale criterio, assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza all'interno di un rapporto di lavoro concreta una fattispecie di lavoro subordinato, quali l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, la mancanza di rischio in capo al prestatore di lavoro, la continuità e regolarità di esecuzione della prestazione, la corresponsione di retribuzione fissa, il vincolo di orario per l'esecuzione della prestazione, la sussistenza di un potere dispositivo dei confronti di altri dipendenti, nel senso che non possono assumere rilievo determinante, ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa (cfr. Cass. 2 ottobre 2020, n. 21194; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256). Tali elementi devono, comunque, essere apprezzati con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alle modalità della sua attuazione: con riferimento in particolare ad una prestazione professionale, quale quella in esame, deve essere sottolineato che acquista valore preminente il livello di etero-organizzazione della prestazione, nel senso se l'attività risulti soltanto coordinata con l'attività dell'asserito datore di lavoro o dipenda direttamente dall'interesse del datore. Ciò in quanto l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile per la natura intellettuale o professionale delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. 23 aprile 2018, n. 9961 in tema di lavoro giornalistico;
vds. altresì Cassazione civile sez. lav., 24.7.2020, n. 15922, secondo cui “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività. Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo
o subordinato occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato”). Più specificatamente, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di professione medica o paramedica, per la peculiarità dell'attività, ha ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri dell'esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico - concretizzantesi in ordini e direttive - e del potere disciplinare: invero, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata, appunto, in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico o del paramedico con quella del preteso datore di lavoro, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse di quest'ultimo, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (cfr. Cass. 20 settembre 2019, n. 23520:
“…i fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari. In particolare, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato
o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Cass. n. 14573 del 2012, nel caso esaminato con tale pronuncia questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni;
conf. Cass. 19568 del 2013; v. pure Cass. n. 10043 del 2004, con cui questa Corte ha ritenuto assente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie).
6.3. Dunque, con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”). In applicazione dei principi generali in tema di riparto degli oneri probatori, la medesima giurisprudenza ha, poi, reiteratamente puntualizzato che grava sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 5.7.2021, n. 18943, Cass. n. 11937/2009).
Tanto premesso in termini generali, nell'ambito della presente vicenda litigiosa, la parte ricorrente si è, come detto, limitata ad allegare che “doveva osservare un orario di lavoro predeterminato, secondo i turni di servizio redatti dal responsabile del servizio;
documentava l'orario di lavoro mediante cartellini marcatempo, al pari di quanto accaduto dopo l'assunzione alle dipendenze dell' convenuta;
svolgeva Parte_3 le sue mansioni di dirigente psicologo secondo le indicazioni giornaliere del responsabile del servizio”; evidenziando altresì “la continuità e sistematicità della collaborazione prestata dal ricorrente nel periodo per cui è causa (attestata, in ogni caso, dai certificati di servizio che si allegano) così come la commisurazione della retribuzione all'orario settimanale, al versamento della retribuzione a cadenze fisse e all'inserimento nell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria, senza una sia pur minima struttura autonoma da parte del ricorrente”. A fronte di quanto precede, ritiene, in via assorbente, questo giudice che la genericità delle allegazioni dappresso virgolettate (genericità che, peraltro, vale per ciò solo a rendere superflua la prova orale chiesta dalla parte ricorrente “sulle circostanze di cui in narrativa - modalità del servizio convenzionale prestato” e ad ogni buon conto inammissibile alla stregua di quanto puntualizzato da Cass. n. 12292/11, secondo cui “le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova” ) non sia, in ogni caso, utile a far emergere la natura subordinata delle prestazioni lavorative disimpegnate dallo in regime di Pt_1 convenzione.
Sotto tale profilo, l'esposizione dei fatti non specifica affatto quali siano state le precipue modalità di svolgimento dei compiti lavorativi oggetto delle convenzioni, quale sia stato il perimetro e il tenore delle “indicazioni giornaliere” promananti dal responsabile del servizio, né come fosse in concreto disciplinato l'inserimento dello nell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria;
sicché essa, in definitiva, non Pt_1 offre alcuno specifico elemento alla cui stregua apprezzare l'intensità della etero organizzazione delle prestazioni lavorative rese e se (e, eventualmente, in che termini) l'amministrazione sanitaria di riferimento avesse travalicato l'ambito del coordinamento dell'attività del medico, asservendo quest'ultima in maniera diretta e continuativa all'esclusivo interesse datoriale. A ciò aggiungasi come le ulteriori scarne allegazioni di parte ricorrente, inerenti alla asserita conformazione delle prestazioni lavorative rese ai turni di servizio redatti dal responsabile del servizio, all'utilizzo del cartellino marcatempo, alla commisurazione della retribuzione alla quantità del lavoro prestato e al versamento dei compensi a cadenze fisse, si rilevino ugualmente prive di valenza ricostruttiva, ove si consideri che, per un verso, non specificano se la “redazione” dei precitati turni di servizio tenesse o meno conto delle disponibilità dei singoli convenzionati;
per altro verso, non escludono che la necessità di rendicontare il tempo lavorato fosse piuttosto funzionale al rispetto di un monte ore preventivato dalla convenzione (e ciò a maggior ragione, laddove non è in alcun modo specificato se ed in che termini fosse esercitato un controllo sull'osservanza di un orario di lavoro); per altro verso ancora, non precisano le modalità temporali (settimanale, mensile, ecc.) di erogazione dei compensi. In relazione a quanto sopra specificato, deve, quindi, concludersi che gli elementi indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, ancorché venissero provati, non potrebbero in ogni caso risultare utili a far emergere la sussistenza e l'esercizio di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte dell'amministrazione convenuta, né, comunque, essere assunti ad indici univoci della subordinazione sì da offrire, in tal modo, valido sbocco alla domanda attorea. Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire in relazione al contenuto delle delibere del direttore generale n. 1481 del 2003 e n. 785 del 2004 richiamate in Pt_4 ricorso, dovendosi, a tale specifico riguardo, rilevare, in senso contrario alla tesi attorea, come i succitati atti deliberativi, senza in alcun modo riqualificare i rapporti di lavoro in convenzione precedentemente instaurati e senza al contempo costituire il fondamento giuridico della copertura previdenziale di cui si discute, si siano limitati a riconoscere allo ai fini dell'anzianità di servizio, i periodi di prestati in regime di convenzione Pt_1 sulla base delle previsioni di cui al DPCM 8.3.2001, ivi richiamato. Né può, sotto altro profilo, ritenersi che l'art. 9, co. 3, L.n. 15/2022 (richiamato nelle conclusioni del ricorso) abbia sancito l'obbligo per la parte datoriale di dare corso alla copertura previdenziale di cui si discute, ove si consideri che la disposizione in parola, nel prevedere che “Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato”, si limita a introdurre una deroga al regime prescrizionale esclusivamente e relativamente agli obblighi contributivi sui compensi già erogati per i rapporti di collaborazione. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
21.2.2024, nei confronti di ed , così provvede: rigetta la domanda CP_1 CP_2 attorea;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.700,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% e agli accessori come per legge. Lecce, il 26 settembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma