TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8418/20 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Riposto Via CodiceFiscale_1
Gramsci n. 117 presso lo studio dell'Avv. Antonio Alessi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Francesco Maria Pettinato;
attore
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Via Imbriani n. 222 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barresi, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notaio del 6.7.2011; Persona_1 convenuto;
e pagina 1 di 6
Controparte_2
nato ad [...] il [...] (c.f. ); CodiceFiscale_2 convenuto contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24.7.2020 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale e la chiedendone la condanna al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 19.2.2018 alle ore 19.15 circa,
allorquando mentre l'attore stava attraversando la Via Gramsci di Riposto in corrispondenza del civico n. 8 veniva investito dalla Lancia Y tg BP413FY condotta e di proprietà di Controparte_2
(assicurata , che nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio lo Controparte_3
colpiva alla caviglia dx.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Acirelae e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di € 256.168,88.
La si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Nessuno si costituiva per . Controparte_2
Assunte le prove richieste e disposta ctu medico legale, all'udienza del 30.10.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 La domanda è infondata.
Ed invero solo il teste ha dichiarato di avere assistito all'incidente poiché Testimone_1
avvenuto vicino la sua officina di fabbro.
In particolare ha dichiarato a) di trovarsi subito dietro l'attore; b) avere visto una Lancia Y grigia che dalla posizione di parcheggio facendo retromarcia colpiva l'attore che era già sceso dal marcipiede;
c) essersi avvicinato per prestare soccorso;
d) avere visto la caviglia dx dell'attore rimanere sotto la ruota posteriore della vettura;
c) conoscere l'attore per avere lavorato in qualche cantiere insieme l'uno come fabbro l'altro come muratore.
L'altro teste non ha assistito alla dinamica del sinistro ed ha solo riferito di Testimone_2
avere sentito delle persone gridare ed avere visto una persona a terra.
Tale ricostruzione del sinistro è risultata però smentita dalle risultanze della espletata ctu medico legale. Così il ctu “…Venendo quindi al caso in esame, esaminati anche i radiogrammi del P.S.*, può
certamente affermarsi che la tipologia di frattura occorsa al (da scoppio con infossamento Pt_1
talamico e parziale integrità del substentaculum tali) è compatibile con una dinamica lesiva da precipitazione. Invero l'insulto traumatico riferito dal non appare produttivo di una siffatta Pt_1
tipologia di frattura. Lo schiacciamento laterale di una ruota contro il marciapiedi sembra inoltre di difficile comprensione nella dinamica lesiva e di improbabile corrispondenza topografica in assenza del coinvolgimento di altri distretti anatomici viciniori (legamenti e altre ossa del tarso e del metatarso).
Non si ritiene infine ipotizzabile una isolata azione lesiva della ruota posteriore di un'autovettura (non dotata di capacità sterzante) su un distretto anatomico molto ristretto senza il coinvolgimento lesivo del paraurti sulla gamba……. , in data 19.2.2018, ebbe a subire una lesività di natura Parte_1
traumatica consistente in una frattura pluriframmentaria (da scoppio) del calcagno, con dinamica di schiacciamento/compressione. Il traumatismo fu di entità rilevante, talché l'infortunato dovette essere sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi con apposizione di materiale osseo e applicazione di pagina 3 di 6 fissatore esterno. Detta lesione NON risulta compatibile con le modalità del sinistro riportate in atti e riferite dall'attore, in quanto caratteristica, ma piuttosto ascrivibile ad una precipitazione da altezza superiore ai 50 cm.”.
Nessuna osservazione risulta essere stata fatta dalle parti alla relazione di ctu (e l'attore era anche presente alle operazioni con un proprio ctp).
Alla luce di tali chiare, univoche e motivate conclusioni della ctu è del tutto evidente che il sinistro non è avvenuto con le modalità descritte in citazione e che le dichiarazioni dei testi non possono essere ritenute – quantomeno – attendibili. Il sinistro è conseguenza diretta di una caduta da una altezza rilevante e non l'esito di un sinistro stradale.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore.
Parte attrice va – infine – condannata al pagamento di una somma in favore di parte convenuta ex art. 96 comma III c.p.c..
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede pagina 4 di 6 che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio,
secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare,
consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto l'esistenza di un fatto mai avvenuto integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c., e ciò come detto alla luce delle chiare risultanze della espletata ctu.
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 6000.00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , disattesa ogni Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta, liquidate in complessivi € 6000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 6000.00 ai pagina 5 di 6 sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
Così deciso in Catania addì 12 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8418/20 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Riposto Via CodiceFiscale_1
Gramsci n. 117 presso lo studio dell'Avv. Antonio Alessi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Massimo Francesco Maria Pettinato;
attore
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Via Imbriani n. 222 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barresi, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notaio del 6.7.2011; Persona_1 convenuto;
e pagina 1 di 6
Controparte_2
nato ad [...] il [...] (c.f. ); CodiceFiscale_2 convenuto contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24.7.2020 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale e la chiedendone la condanna al Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 19.2.2018 alle ore 19.15 circa,
allorquando mentre l'attore stava attraversando la Via Gramsci di Riposto in corrispondenza del civico n. 8 veniva investito dalla Lancia Y tg BP413FY condotta e di proprietà di Controparte_2
(assicurata , che nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio lo Controparte_3
colpiva alla caviglia dx.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Acirelae e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla propria persona al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura di € 256.168,88.
La si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Nessuno si costituiva per . Controparte_2
Assunte le prove richieste e disposta ctu medico legale, all'udienza del 30.10.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 La domanda è infondata.
Ed invero solo il teste ha dichiarato di avere assistito all'incidente poiché Testimone_1
avvenuto vicino la sua officina di fabbro.
In particolare ha dichiarato a) di trovarsi subito dietro l'attore; b) avere visto una Lancia Y grigia che dalla posizione di parcheggio facendo retromarcia colpiva l'attore che era già sceso dal marcipiede;
c) essersi avvicinato per prestare soccorso;
d) avere visto la caviglia dx dell'attore rimanere sotto la ruota posteriore della vettura;
c) conoscere l'attore per avere lavorato in qualche cantiere insieme l'uno come fabbro l'altro come muratore.
L'altro teste non ha assistito alla dinamica del sinistro ed ha solo riferito di Testimone_2
avere sentito delle persone gridare ed avere visto una persona a terra.
Tale ricostruzione del sinistro è risultata però smentita dalle risultanze della espletata ctu medico legale. Così il ctu “…Venendo quindi al caso in esame, esaminati anche i radiogrammi del P.S.*, può
certamente affermarsi che la tipologia di frattura occorsa al (da scoppio con infossamento Pt_1
talamico e parziale integrità del substentaculum tali) è compatibile con una dinamica lesiva da precipitazione. Invero l'insulto traumatico riferito dal non appare produttivo di una siffatta Pt_1
tipologia di frattura. Lo schiacciamento laterale di una ruota contro il marciapiedi sembra inoltre di difficile comprensione nella dinamica lesiva e di improbabile corrispondenza topografica in assenza del coinvolgimento di altri distretti anatomici viciniori (legamenti e altre ossa del tarso e del metatarso).
Non si ritiene infine ipotizzabile una isolata azione lesiva della ruota posteriore di un'autovettura (non dotata di capacità sterzante) su un distretto anatomico molto ristretto senza il coinvolgimento lesivo del paraurti sulla gamba……. , in data 19.2.2018, ebbe a subire una lesività di natura Parte_1
traumatica consistente in una frattura pluriframmentaria (da scoppio) del calcagno, con dinamica di schiacciamento/compressione. Il traumatismo fu di entità rilevante, talché l'infortunato dovette essere sottoposto ad intervento di riduzione e sintesi con apposizione di materiale osseo e applicazione di pagina 3 di 6 fissatore esterno. Detta lesione NON risulta compatibile con le modalità del sinistro riportate in atti e riferite dall'attore, in quanto caratteristica, ma piuttosto ascrivibile ad una precipitazione da altezza superiore ai 50 cm.”.
Nessuna osservazione risulta essere stata fatta dalle parti alla relazione di ctu (e l'attore era anche presente alle operazioni con un proprio ctp).
Alla luce di tali chiare, univoche e motivate conclusioni della ctu è del tutto evidente che il sinistro non è avvenuto con le modalità descritte in citazione e che le dichiarazioni dei testi non possono essere ritenute – quantomeno – attendibili. Il sinistro è conseguenza diretta di una caduta da una altezza rilevante e non l'esito di un sinistro stradale.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore.
Parte attrice va – infine – condannata al pagamento di una somma in favore di parte convenuta ex art. 96 comma III c.p.c..
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede pagina 4 di 6 che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio,
secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare,
consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto l'esistenza di un fatto mai avvenuto integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c., e ciò come detto alla luce delle chiare risultanze della espletata ctu.
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 6000.00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , disattesa ogni Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta, liquidate in complessivi € 6000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 6000.00 ai pagina 5 di 6 sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
Così deciso in Catania addì 12 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6