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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Erminio Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2159/2024 promossa da:
- , con l'avv. Antonio GIORDANO, Parte_1
ATTORE Contro
- con gli Avv.ti Alessio LOPEZ e Filippo Alberto Controparte_1
ROSA,
CONVENUTO
- con l'avv. Luigia Carla Controparte_2
GERMANI,
CONVENUTO
- on l'Avv. Roberta CIANCIO, Controparte_3
CONVENUTO
- Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
- , Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
- Controparte_6
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: merito ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 616 ss. cpc
Conclusioni: v. note scritte del 17.01.2025 TRIBUNALE DI PAVIA
* * * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per opposizione all'esecuzione e contestuale istanza di sospensione, proponeva le proprie doglianze contro la procedura esecutiva Controparte_1
mobiliare N. 669/2023 R.G.E. del Tribunale di Pavia pendente dinanzi al GE dott.ssa Tornese, incardinata da . Parte_1
L'opposizione all'esecuzione presentata in data 13 aprile 2023 veniva, dunque, trasferita nella sede contenziosa avanti a codesto Giudice designato mediante notifica di atto di citazione.
Esauriti gli incombenti istruttori a carattere esclusivamente documentale, le parti precisavano definitivamente le rispettive conclusioni all'udienza del 17 gennaio
2025 e la causa passava all'esame del Giudice designato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alle richieste avanzate da , basta, in Parte_1
questa sede, considerare che, come già considerato con decreto nr. 1352/2023 emesso in data 14 novembre 2023 in altra procedura mobiliare egualmente incardinata dal in ragione dello stesso titolo, deve essere ribadita la non Pt_1
azionabilità del titolo esecutivo rappresentato dalla condanna al pagamento di una provvisionale di 30.000 euro pronunciato con sentenza n. 1731/2022,1 se pure confermata in appello, per sopravvenuto fatto estintivo dell'obbligazione. 1 La sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 113.590-bis commi 1 e 8 cp (lesioni colpose commesse in concorso colposo tra e ndr ) agli effetti civili prevede la condanna della Controparte_7 Controparte_1 alla rifusione del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di CP_1 Pt_1 una provvisionale di 30.000,00 Euro. Detta sentenza è stata pronunciata nei confronti della sola debitrice esecutata in quanto, in via preliminare al dibattimento, il coimputato aveva richiesto e Controparte_8 Controparte_7 ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova. Nella motivazione della sentenza il giudice penale dà pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
Il , come emerge dagli atti, è stato già interamente ristorato dei danni Pt_1
subiti nell'incidente stradale patito il giorno 01.09.2019 in Vellezzo Bellini, dalla compagnia assicurativa con la quale era assicurato Controparte_9
, ossia il conducente del veicolo sul quale viaggiava anche il Controparte_7
in qualità di passeggero. Pt_1
In particolare, con sentenza n. 1523/2022 emessa il 03.12.2022 nella causa civile incardinata dal nei confronti del conducente dell'auto e della Pt_1 CP_10
sua compagnia assicurativa, è già stato accertato e liquidato il danno patito dal medesimo in occasione dell'incidente.2 Pt_1
Difatti, il giudice civile ha liquidato l'importo di € 432.261,10 di cui è stata riconosciuta la risarcibilità per € 410.648,05 (pari al 95% del totale, posto che il
5% è stato addebitato per colpa al danneggiato nella causazione dell'evento Pt_1
di danno) a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.785,81 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori e oltre interessi di mora.
L'importo stabilito dal giudice risulta essere stato interamente corrisposto dalla compagnia assicuratrice dell così come allegato dalla debitrice CP_7
esecutata in atto di costituzione, circostanza, questa, mai negata da parte attrice e che, pertanto, può ritenersi pacificamente assunta ai fini della decisione.
Viene quindi in rilevo il dettato dell'art. 2055 c.c. ai sensi del quale: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
già atto della pendenza della controversia civile risarcitoria tra e causa definita dal giudice come già in Pt_1 CP_7 fase di conclusione. (cfr sentenza penale prodotta in atti da parte attrice) La devoluzione al giudice civile della definizione del danno complessivo è stata riconosciuta anche dalla Corte d'Appello nel confermare la sentenza di condanna di primo grado: la perimetrazione del quantum debeatur da imporre a ciascuno dei danneggianti sarà comunque definita nella opportuna sede civilistica, a cui il Giudice ha rinviato e nella quale stando alle risultanze degli atti è già stato coinvolto anche ; ( cfr allegato 20 prima memoria 171-ter di parte attrice) CP_7 2 cfr doc. 1 prodotto in data 26.07.2024 dalla debitrice convenuta CP_1 pag. 3
TRIBUNALE DI PAVIA
Pertanto, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), il danneggiato, quando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ha il diritto di scelta della persona contro cui rivolgersi.
Da questo diritto di scelta del creditore deriva il conseguente diritto di regresso da parte di chi ha pagato, contro gli altri coobbligati, ferma restando la piena soddisfazione del creditore a fronte del pagamento dell'intero da parte di uno dei coobbligati, manifestandosi, in caso contrario un indebito arricchimento.
E nel caso in esame risulta che l'intero danno così come già liquidato dal giudice civile è già stato risarcito al dalla compagnia assicuratrice del Pt_1
concorrente nel reato, coobbligato nella rifusione del danno, . CP_7
La pretesa creditoria avanzata dal è dunque infondata in quanto il Pt_1
danno subito dal ricorrente è stato già unitariamente considerato e liquidato dal giudice civile e integralmente risarcito con il pagamento di € 410.648,05 effettuato dalla compagnia assicurativa dell' . CP_7
Coglie nel segno il procuratore della debitrice quando considera che non può configurarsi una duplicazione del risarcimento, essendo unico il fatto generatore del danno (sinistro del 01.09.2019) ed essendo stata accertata la responsabilità solidale della dell' . 3 CP_1 CP_7
In ossequio al principio secondo cui nulla executio sine titulo, occorre considerare che la caducazione effettiva del titolo esecutivo azionato, per pag. 4
TRIBUNALE DI PAVIA
avvenuto pagamento dell'intero debito, reca come naturale conseguenza il venir meno del diritto del di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo Pt_1
esecutivo, nel caso costituito dalla sentenza penale n. 1731/2022.
Conseguentemente, a mente dell'art. 615 secondo comma cpc, deve essere dichiarato che non ha il diritto di procedere a esecuzione forzata Parte_1
sulla base del sopra indicato titolo.
L'accertamento della pregiudiziale questione della caducazione del titolo posto alla base dell'esecuzione forzata esime il giudice dal dover prendere in esame le altre domande ed eccezioni poste dalle parti costituite, mentre, per quanto riguarda il pagamento delle spese legali liquidate dalla Corte d'appello di Milano, in un primo momento preteso in atto di citazione, risulta che parte attrice abbia rinunciato alla specifica domanda come da note scritte depositate il 17.01.2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti convenute costituite come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri attualmente vigenti (giudizio di cognizione davanti al tribunale, valore
26.001/52.000, fasi di studio, introduttiva e decisionale, in prossimità del minimo per i terzi esecutati intervenuti e medio per la debitrice esecutata)
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 cpc
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso in opposizione all'esecuzione così provvede:
ACCERTA la definitiva caducazione del titolo esecutivo costituito dalla condanna al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000 di cui alla sentenza penale n. 1731/2022 Tribunale di Pavia;
per l'effetto pag. 5
TRIBUNALE DI PAVIA
DICHIARA che non ha il diritto di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata sulla base dell'indicata sentenza di condanna;
CONDANNA a rifondere le spese di giudizio che si Parte_1
liquidano in:
- € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge in favore di Controparte_2
- € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge in favore di Controparte_3
- € 5000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge in favore di Controparte_1
Pavia, martedì 4 febbraio 2025
Il giudice
Erminio Rizzi
pag. 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 cfr Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13949 del 20/05/2024 (Rv. 671693 - 02) in C.E.D. La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Erminio Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2159/2024 promossa da:
- , con l'avv. Antonio GIORDANO, Parte_1
ATTORE Contro
- con gli Avv.ti Alessio LOPEZ e Filippo Alberto Controparte_1
ROSA,
CONVENUTO
- con l'avv. Luigia Carla Controparte_2
GERMANI,
CONVENUTO
- on l'Avv. Roberta CIANCIO, Controparte_3
CONVENUTO
- Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
- , Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
- Controparte_6
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: merito ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 616 ss. cpc
Conclusioni: v. note scritte del 17.01.2025 TRIBUNALE DI PAVIA
* * * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per opposizione all'esecuzione e contestuale istanza di sospensione, proponeva le proprie doglianze contro la procedura esecutiva Controparte_1
mobiliare N. 669/2023 R.G.E. del Tribunale di Pavia pendente dinanzi al GE dott.ssa Tornese, incardinata da . Parte_1
L'opposizione all'esecuzione presentata in data 13 aprile 2023 veniva, dunque, trasferita nella sede contenziosa avanti a codesto Giudice designato mediante notifica di atto di citazione.
Esauriti gli incombenti istruttori a carattere esclusivamente documentale, le parti precisavano definitivamente le rispettive conclusioni all'udienza del 17 gennaio
2025 e la causa passava all'esame del Giudice designato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alle richieste avanzate da , basta, in Parte_1
questa sede, considerare che, come già considerato con decreto nr. 1352/2023 emesso in data 14 novembre 2023 in altra procedura mobiliare egualmente incardinata dal in ragione dello stesso titolo, deve essere ribadita la non Pt_1
azionabilità del titolo esecutivo rappresentato dalla condanna al pagamento di una provvisionale di 30.000 euro pronunciato con sentenza n. 1731/2022,1 se pure confermata in appello, per sopravvenuto fatto estintivo dell'obbligazione. 1 La sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 113.590-bis commi 1 e 8 cp (lesioni colpose commesse in concorso colposo tra e ndr ) agli effetti civili prevede la condanna della Controparte_7 Controparte_1 alla rifusione del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di CP_1 Pt_1 una provvisionale di 30.000,00 Euro. Detta sentenza è stata pronunciata nei confronti della sola debitrice esecutata in quanto, in via preliminare al dibattimento, il coimputato aveva richiesto e Controparte_8 Controparte_7 ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova. Nella motivazione della sentenza il giudice penale dà pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
Il , come emerge dagli atti, è stato già interamente ristorato dei danni Pt_1
subiti nell'incidente stradale patito il giorno 01.09.2019 in Vellezzo Bellini, dalla compagnia assicurativa con la quale era assicurato Controparte_9
, ossia il conducente del veicolo sul quale viaggiava anche il Controparte_7
in qualità di passeggero. Pt_1
In particolare, con sentenza n. 1523/2022 emessa il 03.12.2022 nella causa civile incardinata dal nei confronti del conducente dell'auto e della Pt_1 CP_10
sua compagnia assicurativa, è già stato accertato e liquidato il danno patito dal medesimo in occasione dell'incidente.2 Pt_1
Difatti, il giudice civile ha liquidato l'importo di € 432.261,10 di cui è stata riconosciuta la risarcibilità per € 410.648,05 (pari al 95% del totale, posto che il
5% è stato addebitato per colpa al danneggiato nella causazione dell'evento Pt_1
di danno) a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.785,81 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori e oltre interessi di mora.
L'importo stabilito dal giudice risulta essere stato interamente corrisposto dalla compagnia assicuratrice dell così come allegato dalla debitrice CP_7
esecutata in atto di costituzione, circostanza, questa, mai negata da parte attrice e che, pertanto, può ritenersi pacificamente assunta ai fini della decisione.
Viene quindi in rilevo il dettato dell'art. 2055 c.c. ai sensi del quale: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
già atto della pendenza della controversia civile risarcitoria tra e causa definita dal giudice come già in Pt_1 CP_7 fase di conclusione. (cfr sentenza penale prodotta in atti da parte attrice) La devoluzione al giudice civile della definizione del danno complessivo è stata riconosciuta anche dalla Corte d'Appello nel confermare la sentenza di condanna di primo grado: la perimetrazione del quantum debeatur da imporre a ciascuno dei danneggianti sarà comunque definita nella opportuna sede civilistica, a cui il Giudice ha rinviato e nella quale stando alle risultanze degli atti è già stato coinvolto anche ; ( cfr allegato 20 prima memoria 171-ter di parte attrice) CP_7 2 cfr doc. 1 prodotto in data 26.07.2024 dalla debitrice convenuta CP_1 pag. 3
TRIBUNALE DI PAVIA
Pertanto, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), il danneggiato, quando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ha il diritto di scelta della persona contro cui rivolgersi.
Da questo diritto di scelta del creditore deriva il conseguente diritto di regresso da parte di chi ha pagato, contro gli altri coobbligati, ferma restando la piena soddisfazione del creditore a fronte del pagamento dell'intero da parte di uno dei coobbligati, manifestandosi, in caso contrario un indebito arricchimento.
E nel caso in esame risulta che l'intero danno così come già liquidato dal giudice civile è già stato risarcito al dalla compagnia assicuratrice del Pt_1
concorrente nel reato, coobbligato nella rifusione del danno, . CP_7
La pretesa creditoria avanzata dal è dunque infondata in quanto il Pt_1
danno subito dal ricorrente è stato già unitariamente considerato e liquidato dal giudice civile e integralmente risarcito con il pagamento di € 410.648,05 effettuato dalla compagnia assicurativa dell' . CP_7
Coglie nel segno il procuratore della debitrice quando considera che non può configurarsi una duplicazione del risarcimento, essendo unico il fatto generatore del danno (sinistro del 01.09.2019) ed essendo stata accertata la responsabilità solidale della dell' . 3 CP_1 CP_7
In ossequio al principio secondo cui nulla executio sine titulo, occorre considerare che la caducazione effettiva del titolo esecutivo azionato, per pag. 4
TRIBUNALE DI PAVIA
avvenuto pagamento dell'intero debito, reca come naturale conseguenza il venir meno del diritto del di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo Pt_1
esecutivo, nel caso costituito dalla sentenza penale n. 1731/2022.
Conseguentemente, a mente dell'art. 615 secondo comma cpc, deve essere dichiarato che non ha il diritto di procedere a esecuzione forzata Parte_1
sulla base del sopra indicato titolo.
L'accertamento della pregiudiziale questione della caducazione del titolo posto alla base dell'esecuzione forzata esime il giudice dal dover prendere in esame le altre domande ed eccezioni poste dalle parti costituite, mentre, per quanto riguarda il pagamento delle spese legali liquidate dalla Corte d'appello di Milano, in un primo momento preteso in atto di citazione, risulta che parte attrice abbia rinunciato alla specifica domanda come da note scritte depositate il 17.01.2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti convenute costituite come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri attualmente vigenti (giudizio di cognizione davanti al tribunale, valore
26.001/52.000, fasi di studio, introduttiva e decisionale, in prossimità del minimo per i terzi esecutati intervenuti e medio per la debitrice esecutata)
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 cpc
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso in opposizione all'esecuzione così provvede:
ACCERTA la definitiva caducazione del titolo esecutivo costituito dalla condanna al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000 di cui alla sentenza penale n. 1731/2022 Tribunale di Pavia;
per l'effetto pag. 5
TRIBUNALE DI PAVIA
DICHIARA che non ha il diritto di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata sulla base dell'indicata sentenza di condanna;
CONDANNA a rifondere le spese di giudizio che si Parte_1
liquidano in:
- € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge in favore di Controparte_2
- € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge in favore di Controparte_3
- € 5000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge in favore di Controparte_1
Pavia, martedì 4 febbraio 2025
Il giudice
Erminio Rizzi
pag. 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 cfr Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13949 del 20/05/2024 (Rv. 671693 - 02) in C.E.D. La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.