Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di reclamo iscritta al n. 696/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di AR n. 766 del 26.9.2024; avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Cavallina ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ozzano dell'Emilia – reclamante nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Di Parte_2
Monte e Mattia Malmusi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
AR – reclamata posta in decisione all'udienza collegiale del 27.2.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. primo flauto con obbligo della fila e dell'ottavino Parte_1 dell'orchestra della della quale era dipendente dal Parte_2
1983, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di AR, in funzione di Giudice del lavoro, impugnando, ai sensi dell'art. 1, commi 47 e ss., della l. n. 92/202, il licenziamento comminatogli per giusta causa, con nota del 9.4.2021, a fronte della seguente contestazione “All'esito dei diversi scambi di comunicazioni, intervenuti a partire dal 12 marzo 2021 e finalizzati ad acquisire la Sua disponibilità a sottoporsi - al pari di ogni altro elemento dell'orchestra - a test validati per il rilevamento del contagio da Sars-Cov-2, in vista della produzione "Pelleas et
Melisande" programmata, presso il Teatro Regio di AR, nelle giornate del 22,
23, 26 e 28 Marzo 2021, abbiamo dovuto, nostro malgrado, prendere atto della sua indisponibilità a sottoporsi a qualsiasi tipo di test attualmente validato dalle autorità sanitarie.
L'effettuazione di tali test, come anche a Lei noto, si era resa necessaria in ossequio alle misure di prevenzione disposte, in particolare, dal comma 22 dell'Allegato 26 al D.P.C.M. 2 marzo 2021, il cui rigoroso rispetto è stato posto, dalla committente quale condizione Controparte_1 imprescindibile per lo svolgimento in sicurezza dell'opera, stanti anche le caratteristiche dell'evento, che prevede la presenza contemporanea, in luogo chiuso (di proprietà altrui), di diverse decine di persone tra orchestrali, coristi, cantanti solisti, operatori RAI e personale tecnico.
Con e-mail del 20 marzo 2021 (ore 10.35), inviata dalla dott.ssa Pt_3
responsabile delle risorse umane, Le abbiamo, pertanto, comunicato
[...] quanto segue: “stante la sua ribadita Indisponibilità a sottoporsi a test di controllo per la rilevazione del contagio da Covid-19 e nella necessità di aderire ai protocolli di sicurezza disposti dall'ente committente, la Direzione prende atto dell'irricevibilità della Sua prestazione lavorativa nella produzione “Pelleas et
Melisande” nelle giornate del 22,23,26 e 28 Marzo 2021 in cui l'orchestra sarà impegnata presso il Teatro Regio di AR. Non potendola adibire ad altre mansioni, Ella sarà considerato, nelle giornate sopra indicate, dispensato dal servizio: la direzione si riserva di valutare i conseguenti effetti dal punto di vista retributivo".
Nonostante tale precisa disposizione di servizio (e nonostante l'ulteriore comunicazione inviataLe dal Dirigente della Sicurezza della il quale Parte_2
- previa acquisizione di parere scritto, pure inoltratoLe, del medico competente
Dr.ssa - confermava la mancata validazione da parte delle autorità Persona_1 sanitarie di controllo, di test c.d. "salivari", da Lei, viceversa, ritenuti gli unici che sarebbe stato disposto ad effettuare), il giorno 22 Marzo 2021, poco prima delle 15.10, Lei ugualmente accedeva all'interno del Teatro Regio di AR, per
2 poi andare ad occupare la postazione assegnata al secondo flauto d'orchestra, intrattenendosi con la prof.ssa presente in qualità di Sua sostituta nel Per_2 ruolo di terzo flauto/ottavino.
È stato, quindi, avvicinato dalla dott.ssa orchestra Persona_3 manager, la quale l'ha cortesemente invitata, a più riprese e senza successo, ad allontanarsi dal teatro, ricordandole la disposizione di servizio di cui sopra e precisando che la Sua presenza era in contrasto con i protocolli sanitari posti in essere per prevenire, durante l'intera produzione, il contagio da Sars-Cov-2.
Al suo ennesimo rifiuto, è intervenuto il dott coordinatore Persona_4 artistico, il quale si è visto da Lei opporre, nuovamente, il netto rifiuto di lasciare la postazione ed il teatro. Per_ II dott. ha, dunque, deciso di contattare il Responsabile della sicurezza del , precisandoLe, al contempo, che la prova non sarebbe Controparte_1 cominciata, non sussistendo, in quel momento, a causa della Sua presenza, le imprescindibili condizioni di sicurezza.
Nel frattempo, sopraggiunta la prof.ssa titolare della postazione di Per_5 secondo flauto da Lei, in quel momento, ancora occupata - la dott.ssa Per_3
l'ha invitata, nuovamente, ad alzarsi, ma Lei ha occupato la postazione di primo flauto.
È stata, a quel punto, contattata telefonicamente la dott.ssa che Pt_3 solo dopo quasi cinque minuti di conversazione - da Lei effettuata senza mascherina protettiva, poi indossata correttamente solo a seguito dèi ripetuti Per_ richiami della dott.sa e del dott. - è riuscita ad ottenere che Lei Per_3 lasciasse libera la postazione, visto anche il contemporaneo arrivo del titolare del posto di primo flauto, prof. . Per_6
Solo a quel punto, intorno alle ore 15.25, Lei ha abbandonato il teatro.
Nonostante, dunque, le disposizioni aziendali impartite e la Sua mancata sottoposizione al previsti controlli sanitari, Lei si è presentato presso il Teatro
Regio di AR senza alcuna autorizzazione e si è ivi intrattenuto per quasi venti minuti, rifiutando i ripetuti inviti rivoltiLe dai preposti aziendali affinché uscisse dal Teatro;
ciò, occupando postazioni assegnate ai suoi colleghi e - almeno per il tempo della telefonata Intercorsa con la responsabile del personale - indossando la mascherina protettiva solo a seguito di richiamo e, comunque, in maniera scorretta”.
Nella nota di licenziamento, il datore di lavoro constatava, dopo aver preso atto delle difese dell'interessato, ferma restando la conferma dei fatti contestati, che i comportamenti erano stati realizzati “con l'esplicita e consapevole volontà di contravvenire all'ordine di servizio ricevuto. In altri termini, per quanto emerge dalle Sue dichiarazioni, Lei ha inteso, scientemente, sostituirsi alle prerogative
3 datoriali, decidendo, in piena autonomia, di giudicare le insindacabilì scelte organizzative del datore di lavoro, non solo criticandole, bensì scegliendo di disattenderle platealmente. Tale comportamento, di per sé già assai grave, è ulteriormente aggravato dal fatto che, contravvenendo all'ordine e presentandosi
- rectius: intrattenendosi - all'interno del senza aver Controparte_1 effettuato alcun test diagnostico validato per il rilevamento dell'infezione da
Sarscov-2, Lei ha consapevolmente posto in serio pericolo l'incolumità delle persone ivi presenti - viceversa, tutte previamente testate - e, quindi, non solo dei suoi colleghi, ma anche di terzi.
A ciò aggiungasi che, come a Lei perfettamente noto, anche in ragione della sua veste di rappresentante sindacale aziendale, la condotta è stata posta in essere, oltre che in contrasto con il protocollo sanitario previsto dall'Allegato 26 al D.P.C.M. 2 marzo 2021, in un momento nel quale la città di AR era soggetta alle restrizioni previste per la c.d. "zona rossa", caratterizzata dal rischio epidemiologico più elevato nell'ambito della pandemia da Covid-19 in corso.
Tutto ciò considerato, siamo, nostro malgrado, costretti a prendere atto che i suoi gravi comportamenti, potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone presenti presso il Teatro Regio il giorno 22.3.2021 ed aggravati dalle circostanze sopra richiamate, ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro.
Pertanto, siamo spiacenti di doverLe comunicare, come previsto dalla lettera F, numero 7) del Regolamento disciplinare vigente, la risoluzione del rapporto, per giusta causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2119 cod. civ., con decorrenza dal ricevimento della presente.
1.1. Il Tribunale di AR, in sede sommaria, istruita la causa documentalmente e con espletamento della prova testimoniale, disattesa l'eccezione di violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, riteneva legittimo il licenziamento, fondando la valutazione sulla corrispondenza al vero dei fatti addebitati (“alla stregua, da un lato, della pacifica ammissione - contenuta già nelle giustificazioni rese dal lavoratore sulla contestazione ricevuta - di aver violato l'ordine di servizio facendo ingresso in teatro senza essersi previamente sottoposto al tampone antigenico prescritto dalla normativa emergenziale, e, dall'altro, delle risultanze istruttorie acquisite - sulla scorta delle quali è stato dimostrato che il sig. una volta entrato, in Pt_1 presenza di altri soggetti, ha indossato in termini inadeguati la mascherina”) e sulla relativa illiceità e gravità (“il licenziamento, nella specie, è fondato, non solo sulla commissione di una condotta astrattamente suscettibile di cagionare
“pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro” - ipotesi
4 espressamente contemplata, dalla lettera F n. 7 del Regolamento Aziendale, come legittimante il recesso immediato dal datore di lavoro -, ma anche, e in primo luogo, sull'inottemperanza a disposizione aziendale valida per tutti i dipendenti
(oltre che per i terzi): grave, sotto il profilo oggettivo, perché la regola era imposta a tutela della salute nei luoghi di lavoro;
grave, altresì, sotto il profilo soggettivo, perché deliberata e sostanzialmente immotivata, al di là della contrarietà personale”), compromettendo la condotta in questione la “fiducia del datore di lavoro che il ricorrente possa adeguarsi, in futuro, alle regole aziendali imposte”.
2. In sede di opposizione l'ordinanza era confermata. Il Tribunale, decidendo la causa allo stato degli atti, ritenuti provati i fatti di cui alla contestazione disciplinare, richiamava, sul piano della gravità della condotta, “il contesto nella quale la stessa si è inserita: recandosi alle prove, l'opponente non ha esposto a un potenziale contagio solo i propri colleghi, ma anche il personale del Teatro Regio committente e gli operatori RAI impegnati nelle riprese televisive;
va peraltro ricordato che il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza governativi era stato espressamente richiesto dalla committente quale condizione per lo svolgimento dell'opera commissionata”. Evidenziava, poi, che la disobbedienza all'ordine datoriale assumeva connotati di particolare gravità, trattandosi di disposizione finalizzata ad assicurare la protezione dell'integrità psico-fisica degli altri dipendenti, in ottemperanza dell'obbligo imposto al datore dall'art. 2087 c.c. Il Giudice, in particolare, rilevato che le prove di un'orchestra che comprende anche diversi strumentisti a fiato rappresentano una situazione in cui è particolarmente probabile la diffusione involontaria di droplet, potenziali veicoli di contagio, notava che la vicenda si era svolta in un momento temporale in cui AR si trovava nell'area geografica sottoposta alle massime limitazioni di circolazione e movimento (c.d. “zona rossa”), a causa dell'incidenza particolarmente elevata della diffusione dell'epidemia virale.
In conclusione, alla luce del contesto concreto, “l'insubordinazione manifesta del dipendente e l'inosservanza volontaria delle precauzioni prescritte dal datore costituisce una condotta di tale gravità da incrinare irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro subordinato, integrando pertanto gli estremi della giusta causa di licenziamento” mentre, sul piano soggettivo, “la condotta del dipendente poi è ulteriormente aggravata dal fatto che questi rivestiva ruoli di responsabilità e di rappresentanza sindacale nell'organizzazione aziendale;
egli ricopriva infatti la carica di RSA dell'O.S.
FISTEL CISL dal 2009 e, all'epoca dei fatti, era stato anche nominato
“componente del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del
Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-
5 2/COVID-19” e di membro del Comitato Artistico dell'Orchestra. In forza di tali ruoli, l'opponente avrebbe dunque dovuto fornire un esempio positivo ai colleghi in punto di rispetto dei protocolli di sicurezza, mentre, al contrario, egli ha dimostrato con le proprie azioni di non giudicare gli stessi meritevoli di osservanza”.
Evidenziava, in ultimo, il Tribunale, che non assumeva rilevanza dirimente la circostanza, “particolarmente enfatizzata nel ricorso in opposizione, che dalle deposizioni dei sommari informatori sia emerso che l'opponente, quando si recò in teatro, indossava correttamente la mascherina e che la stessa sia scivolata involontariamente solo durante la telefonata con la responsabile: l'uso improprio dei dispositivi di protezione individuale costituiva infatti solamente un elemento accessorio rispetto al nucleo centrale della contestazione disciplinare, costituito appunto dall'insubordinazione del dipendente”.
3. L'interessato ha proposto reclamo, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e rassegnando le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente gravame e conseguentemente: in via principale
A. accertare e dichiarare, la nullità o come meglio del licenziamento comminato al sig. per avere la Parte_1 Parte_2 palesemente violato il principio d'immutabilità della contestazione disciplinare avendo disposto, nei confronti del ricorrente, il recesso per fatti mai contestati ex art. 7 l. n. 300 del 1970 per l'effetto, condannare ex art. 18 comma 4 l. n.
300/1970, a reintegrare il prof. nel di lui Parte_2 Pt_1 posto di lavoro corrispondendo al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra in misura pari a dodici mensilità, in considerazione dell'anzianità lavorativa del sig. oltre al versamento dei contributi Parte_1 previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
in via alternativa/concorrente
B. accertare e dichiarare, che il prof. non ha commesso i fatti Parte_1 posti dalla a fondamento della sanzione del recesso Parte_2 in tronco, annullare o come meglio il licenziamento de ricorrente e, per l'effetto, condannare ex art. 18 comma 4 l. n. 300/1970, a Parte_2 reintegrare il prof. nel di lui posto di lavoro corrispondendo al ricorrente Pt_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra in misura pari a dodici mensilità, in considerazione dell'anzianità lavorativa del sig. oltre al Parte_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
6 in via ulteriormente alternativa/concorrente,
C. accertare e dichiarare che le condotte contestate al prof. dalla Pt_1 sono punite, dal combinato disposto degli articoli Parte_2
32 e ss. del vigente CCNL e dalle lettere D ed E del Regolamento di disciplina adottato dalla con la sanzione (conservativa) della sospensione da Parte_2 ore 4 a giorni 5 (lettera D) e sino a giorni 10 (lettera E), annullare o come meglio il licenziamento comminato al ricorrente e condannare, conseguentemente, ex art. 18 comma IV l. n. 300 del 1970 al a reintegrare il Parte_2 prof. nel di lui posto di lavoro corrispondendo al ricorrente un'indennità Pt_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra in misura pari a dodici mensilità, in considerazione dell'anzianità lavorativa del sig. oltre al Parte_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
in via subordinata
D. nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice avesse a non accogliere alcuna delle conclusioni ut supra rassegnate, accertare che i fatti contestati al ricorrente non integrano gli estremi della giusta causa/giustificato motivo di recesso, e, conseguentemente, dichiarare risolto il rapporto di lavoro condannando ex articolo 18 comma 5 della legge Parte_2
n. 300 del 1970, al pagamento, in suo favore, di una indennità risarcitoria determinata tra un minimo 12 ed un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto secondo i criteri fissati dal richiamato comma. infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenga fondato il recesso comminato al ricorrente,
E. voglia il Giudice, previ tutti i provvedimenti del caso, esercitati i poteri che gli sono propri e ricorrendone tutti i presupposti, riqualificare il licenziamento impugnato da licenziamento per giusta causa a licenziamento per giustificato motivo soggettivo condannando a Parte_2 corrispondere al prof. l'indennità di mancato preavviso”. Pt_1
La si è costituita in giudizio, resistendo Parte_2 all'impugnazione.
4. È corretta la scelta del lavoratore di impugnare la sentenza con atto di reclamo ex art. 1, commi 58 e ss., della l. n. 92/2012, posto che il gravame riguarda una sentenza resa nell'ambito di un procedimento di impugnazione di licenziamento instaurato, in primo grado, anteriormente alla data del 28.2.2023.
Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 149/2022, infatti, “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale
7 data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
5. Con il primo motivo, parte reclamante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e rileva che il rimprovero espresso nella nota di addebito atteneva alla propria presenza presso il Teatro Regio in costanza di sospensione dal servizio, valendo il riferimento ai protocolli di sicurezza, precisamente, al solo fine di indicare la fonte dalla cui violazione discendeva l'irricevibilità della prestazione (“in quanto, senza tampone non avrebbe potuto svolgere la prestazione lavorativa, ovvero non avrebbe potuto suonare”). Non era mai stato contestato, diversamente, che la presenza in Teatro avesse rappresentato un pericolo epidemiologico, tanto che “il Prof. entrò Pt_1 nel Teatro previa verifica della temperatura corporea e senza che all'ingresso gli venisse richiesto un certificato da tampone negativo. Il tampone, tra l'altro, non era un requisito per accedere ai locali, ma semmai, eventualmente, per suonare, attività che l'interessato non aveva in alcun modo svolto”. In altri termini,
“Quello che emerge dalla lettera di contestazione è eventualmente l'insubordinazione … Solo nella lettera di licenziamento emergeva chiaramente l'addebito secondo cui il Prof. avrebbe fatto accesso ai locali con il preciso Pt_1 intento … di infettare tutti i suoi colleghi”.
Il motivo è evidentemente infondato.
Il richiamo compiuto alla disposizione datoriale di dispensa del lavoratore dallo svolgimento della prestazione (“la Direzione prende atto dell'irricevibilità della Sua prestazione lavorativa nella produzione “Pelleas et Melisand” nelle giornate del 22,23,26 e 28 Marzo 2021 in cui l'orchestra sarà impegnata presso il
Teatro Regio di AR. Non potendola adibire ad altre mansioni, Ella sarà considerato, nelle giornate sopra indicate, dispensato dal servizio”) e alla relativa inosservanza (“Nonostante tale precisa disposizione di servizio (e nonostante l'ulteriore comunicazione inviataLe dal Dirigente della Sicurezza della il quale - previa acquisizione di parere scritto, pure inoltratoLe, del Parte_2 medico competente Dr.ssa - confermava la mancata validazione da Persona_1 parte delle autorità sanitarie di controllo, di test c.d. "salivari", da Lei, viceversa, ritenuti gli unici che sarebbe stato disposto ad effettuare), il giorno 22 Marzo
2021, poco prima delle 15.10, Lei ugualmente accedeva all'interno del Teatro
Regio”) va collocato, infatti, nel testo e nel contesto della nota di addebito, nell'ambito di una più ampia serie di riferimenti utili a dar conto anche delle ragioni dell'irricevibilità della prestazione e della portata della trasgressione.
Precisamente, nella contestazione è presente un chiaro riferimento alle esigenze sanitarie poste a fondamento della richiesta di effettuare i test
8 (“L'effettuazione di tali test, come anche a Lei noto, si era resa necessaria in ossequio alle misure di prevenzione disposte, in particolare, dal comma 22 dell'Allegato 26 al D.P.C.M. 2 marzo 2021 …”) e alle indicazioni in tal senso fornite dall'Ente che aveva commissionato la prestazione (“… il cui rigoroso rispetto è stato posto, dalla committente , Controparte_1 quale condizione imprescindibile per lo svolgimento in sicurezza dell'opera”), tenuto conto delle implicazioni organizzative legate alla messa in scena dell'opera
(“stanti anche le caratteristiche dell'evento, che prevede la presenza contemporanea, in luogo chiuso (di proprietà altrui), di diverse decine di persone tra orchestrali, coristi, cantanti solisti, operatori RAI e personale tecnico”).
Quanto poi alla mancata effettuazione dei test, la stessa, nella nota di addebito, è messa in stretta correlazione con l'indicazione datoriale dell'irricevibilità dell'attività lavorativa proprio alla luce della consistenza dell'omissione, suscettibile di incidere sulla ricordata efficacia delle operazioni di rilevamento della diffusione del Sars-Cov-2, in ragione anche del contesto in cui la prestazione doveva essere svolta (“Con e-mail del 20 marzo 2021 (ore 10.35), inviata dalla dott.ssa responsabile delle risorse umane, Le Parte_3 abbiamo, pertanto, comunicato quanto segue: "stante la sua ribadita
Indisponibilità a sottoporsi a test di controllo per la rilevazione del contagio da
Covid-19 e nella necessità di aderire ai protocolli di sicurezza disposti dall'ente committente, la Direzione prende atto dell'irricevibilità della Sua prestazione lavorativa nella produzione "Pelleas et Melisand" nelle giornate del 22,23,26 e
28 Marzo 2021 in cui l'orchestra sarà impegnata presso il Teatro Regio di
AR. Non potendola adibire ad altre mansioni, Ella sarà considerato, nelle giornate sopra indicate, dispensato dal servizio: la direzione si riserva di valutare i conseguenti effetti dal punto di vista retributivo”).
Su queste premesse, dopo essersi espressamente riferita ai rischi sanitari conseguenti all'omessa effettuazione dei test, legati naturalmente allo svolgimento della prestazione in presenza di persone provenienti da diversi ambiti organizzativi (gli orchestrali, gli operatori della RAI, il personale del Teatro), la ribadito di aver ulteriormente evidenziato l'assenza Parte_2 di indicazioni ufficiali circa l'adeguatezza dei test c.d. salivari, ha poi addebitato all'interessato di aver fatto comunque accesso all'interno del Teatro Regio
(“Nonostante tale precisa disposizione di servizio (e nonostante l'ulteriore comunicazione inviataLe dal Dirigente della Sicurezza della il quale Parte_2
- previa acquisizione di parere scritto, pure inoltratoLe, del medico competente
Dr.ssa - confermava la mancata validazione da parte delle autorità Persona_1 sanitarie di controllo, di test c.d. "salivari", da Lei, viceversa, ritenuti gli unici che sarebbe stato disposto ad effettuare), il giorno 22 Marzo 2021, poco prima
9 delle 15.10, Lei ugualmente accedeva all'interno del Teatro Regio di AR”) e di non aver ottemperato alla richiesta del personale della di recarsi fuori Parte_2 dal teatro, condotta idonea, da una parte, a violare la predetta disposizione di servizio e, dall'altra, a trasgredire la misura di sicurezza che la stessa rappresentava (“… per poi andare ad occupare la postazione assegnata al secondo flauto d'orchestra, intrattenendosi con la prof.ssa presente in Per_7 qualità di Sua sostituta nel ruolo di terzo flauto/ottavino. È stato, quindi, avvisato dalla dott.ssa orchestra manager, la quale l'ha cortesemente Persona_3 invitata, a più riprese e senza successo, ad allontanarsi dal teatro, ricordandole la disposizione di servizio di cui sopra e precisando che la Sua presenza era in contrasto con i protocolli sanitari posti in essere per prevenire, durante l'intera produzione, il contagio da Sars-Cov-2”). La successiva descrizione degli eventi ha messo in evidenza con ancora maggiore precisione, nella nota di contestazione, il nesso sussistente tra il rifiuto di seguire le richieste datoriali e le implicazioni di natura sanitaria ad esso sottese, precisandosi che “Al suo ennesimo rifiuto, è intervenuto il dott. coordinatore artistico, il quale si è visto da Lei Persona_4 opporre, nuovamente, il netto rifiuto di lasciare la postazione ed il teatro. II dott. Per_ ha, dunque, deciso di contattare il Responsabile della sicurezza del
[...]
precisandoLe, al contempo, che la prova non sarebbe CP_1 cominciata, non sussistendo, in quel momento, a causa della Sua presenza, le imprescindibili condizioni di sicurezza. Nel frattempo, sopraggiunta la prof.ssa titolare della postazione di secondo flauto da Lei, in quel momento, Per_5 ancora occupata - la dott.ssa l'ha invitata, nuovamente, ad alzarsi, ma Per_3
Lei ha occupato la postazione di primo flauto. È stata, a quel punto, contattata telefonicamente la dott.ssa che solo dopo quasi cinque minuti di Pt_3 conversazione - da Lei effettuata senza mascherina protettiva, poi indossata correttamente solo a seguito dèi ripetuti richiami della dott.sa e del dott. Per_3 Per_
- è riuscita ad ottenere che Lei lasciasse libera la postazione, visto anche il contemporaneo arrivo del titolare del posto di primo flauto, prof. . Per_6
Solo a quel punto, intorno alle ore 15.25, Lei ha abbandonato il teatro”.
L'omessa adesione all'invito di lasciare quei luoghi e il nesso tra la presenza in teatro e il rispetto delle menzionate esigenze di prevenzione è ribadito nella parte finale della nota, ove si afferma che “Nonostante, dunque, le disposizioni aziendali impartite e la Sua mancata sottoposizione al previsti controlli sanitari,
Lei si è presentato presso il Teatro Regio di AR senza alcuna autorizzazione e si è ivi intrattenuto per quasi venti minuti, rifiutando i ripetuti inviti rivoltiLe dai preposti aziendali affinché uscisse dal Teatro;
ciò, occupando postazioni assegnate ai suoi colleghi e - almeno per il tempo della telefonata Intercorsa con
10 la responsabile del personale - indossando la mascherina protettiva solo a seguito di richiamo e, comunque, in maniera scorretta”.
Nella successiva comunicazione di licenziamento, il riferimento, ivi contenuto, alla “esplicita e consapevole volontà di contravvenire all'ordine di servizio ricevuto” ha rinvenuto più nitida espressione nel dato dell'aver, il lavoratore, “inteso, scientemente, sostituirsi alle prerogative datoriali, decidendo, in piena autonomia, di giudicare le insindacabili scelte organizzative del datore di lavoro, non solo criticandole, bensì scegliendo di disattenderle platealmente”, potendosi cogliere il riferimento ai comportamenti culminati nei plurimi dinieghi sostanzialmente opposti alla richiesta degli incaricati della di uscire Parte_2 dal teatro. La valutazione, nella prospettiva datoriale, della gravità dei fatti descritti ha riguardato poi, nella comunicazione di recesso, in una prospettiva di permanenza dell'illecito, le conseguenze, in termini di rischio, della presenza del lavoratore negli stessi luoghi, discendendo da questa circostanza, in assenza di sottoposizione ad alcun test diagnostico validato per il rilevamento dell'infezione da Sars-Cov-2, l'esposizione a rischio dell'incolumità delle persone presenti, previamente testate. Il tutto a considerare che “come a Lei perfettamente noto, anche in ragione della sua veste di rappresentante sindacale aziendale, la condotta è stata posta in essere, oltre che in contrasto con il protocollo sanitario previsto dall'Allegato 26 al D.P.C.M. 2 marzo 2021, in un. momento nel quale la città di AR era soggetta alle restrizioni previste per la c.d. “zona rossa”, caratterizzata dal rischio epidemiologico più elevato nell'ambito della pandemia da Covid-19 in corso”. Anche questi riferimenti non consentono di rinvenire una componente innovativa nella nota di recesso, venendo ripreso il contenuto della originaria contestazione disciplinare nella parte in cui nella stessa, come già evidenziato, a) era fatto richiamo alla necessità di effettuare i predetti test in ossequio alle misure di prevenzione disposte, in particolare, dalla normativa sanitaria, b) si era dato conto della precisazione della orchestra manager Per_3 secondo cui “la Sua presenza era in contrasto con i protocolli sanitari posti in essere per prevenire, durante l'intera produzione, il contagio da Sars-Cov-2”, c) Per_ era fatto richiamo alla decisione del dott. di contattare proprio il Responsabile della sicurezza e alla precisazione del primo che “la prova non sarebbe cominciata, non sussistendo, in quel momento, a causa della Sua presenza, le imprescindibili condizioni di sicurezza” e d) si era fatta questione, ancora, oltre che di trasgressione delle disposizioni aziendali impartite, anche di “mancata sottoposizione al previsti controlli sanitari”, presentandosi il lavoratore in teatro
“senza alcuna autorizzazione e si è ivi intrattenuto per quasi venti minuti, rifiutando i ripetuti inviti rivoltiLe dai preposti aziendali affinché uscisse dal
Teatro; ciò, occupando postazioni assegnate ai suoi colleghi e - almeno per il
11 tempo della telefonata Intercorsa con la responsabile del personale - indossando la mascherina protettiva solo a seguito di richiamo e, comunque, in maniera scorretta”.
Il riferimento, compiuto, in definitiva, nella nota di licenziamento, ai “suoi gravi comportamenti, potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone presenti presso il Teatro Regio il giorno 22.3.2021 ed aggravati dalle circostanze sopra richiamate” si pone in termini di identità e comunque in linea di continuità con le circostanze oggetto di addebito nella contestazione disciplinare, di cui nella nota finale si offre una valutazione più propriamente incentrata sull'apprezzamento del disvalore dei comportamenti assunti e sulla relativa incidenza sull'affidamento datoriale circa il puntuale rispetto degli obblighi connessi con il rapporto di lavoro, non essendovi margine per rinvenire, nel merito delle considerazioni svolte dalla nemmeno Parte_2 quella legittima estensione del limite di rilevanza delle condotte contestate che trova espressione nel diverso apprezzamento giuridico o nella diversa qualificazione del medesimo fatto1.
6. Con il secondo motivo, parte reclamante censura la valutazione del
Tribunale di irrilevanza delle modalità in cui era indossata, nel contesto descritto, la mascherina (così nella sentenza: “l'uso improprio dei dispositivi di protezione individuale costituiva infatti solamente un elemento accessorio rispetto al nucleo centrale della contestazione disciplinare, costituito appunto dall'insubordinazione del dipendente”), avendo persino il Giudice della fase sommaria ammesso soltanto i capitoli di prova attinenti a questo aspetto.
“Delle due l'una”, nota quindi l'interessato: “o era importante accertare l'utilizzo improprio della mascherina, al punto da costituire grave pericolo all'incolumità dei colleghi, o non era importante perché ciò che rilevava era l'insubordinazione”, trattandosi di distinzione rilevante in quanto l'insubordinazione è punita con la sanzione conservativa della sospensione a norma della lettera D) n. 8 Regolamento Aziendale mentre, a norma della lettera F
n. 7), è prevista la misura del licenziamento in tronco per il dipendente che compie atti dai quali possano derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro. Secondo il Giudice della fase di opposizione, pertanto, la presenza dell'interessato sul posto, pur dotato di mascherina, come confermato dai testimoni, sarebbe stata di per se stessa fonte di contagio sic et simpliciter,
12 circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad ammettere, al fine di circostanziare detta presenza, “i capitoli indicati nel ricorso introduttivo e riproposti con l'opposizione relativi alle altre circostanze, ossia l'orario di arrivo in teatro alle
15.15, l'assenza di pubblico alla registrazione, la distanza tra gli orchestrali, la distanza mantenuta dal Prof. rispetto agli interlocutori, le richieste – Pt_1 respinte - del Prof. di vedere i protocolli di sicurezza del Teatro Regio, la Pt_1 circostanza che la telefonata tra il prof. e la Dott.sa durò pochi Pt_1 Pt_3 minuti e che egli uscì alle 15.25 in tempo per consentire l'inizio della prova come da programma”.
In questa sede sarebbe dunque necessario, secondo parte reclamante, ammettere la prova testimoniale già dedotta dai precedenti procuratori e riportata in calce al presente atto (essendo stato comunque disatteso, nel corso delle precedenti fasi, l'esito dell'istruttoria, da cui era emerso: “• che il Prof. al Pt_1 momento del suo ingresso presso il Teatro Regio si era sottoposto senza discutere ai controlli di sicurezza all'uopo predisposti (prova della temperatura e verifica del corretto utilizzo della mascherina) … • che il prof. durante quei pochi Pt_1 minuti in cui s'è risolta la sua permanenza all'interno del Teatro ha sempre indossato la mascherina … • che al prof. nel corso della concitata Pt_1 conversazione telefonica, la mascherina è semplicemente scivolata dalla sua posizione …”), non essendo infatti possibile né legittimo, né ragionevole, sostenere che la mera presenza in loco del lavoratore senza essersi sottoposto al tampone naso-faringeo fosse condotta di per in sé potenzialmente lesiva dell'incolumità dei colleghi.
Il motivo è infondato.
Oggetto dell'addebito disciplinare, come appena illustrato e come affermato nella sentenza impugnata, è l'inosservanza da parte dell'interessato – posta in essere con l'accesso al Teatro Regio di AR in occasione della registrazione del predetto spettacolo – della disposizione di dispensa dal servizio emessa dalla in ragione del suo rifiuto di sottoporsi al test di Parte_2 rilevamento del contagio da Sars-CoV-2; comportamento, questo, connotato da particolare gravità in quanto espressione di un volontario atto di insubordinazione idoneo a mettere in pericolo, attraverso la violazione della misura, adottata per ragioni di sicurezza, l'incolumità delle persone presenti.
La consistenza complessiva della condotta assunta dal dipendente è stata adeguatamente messa in evidenza dal Tribunale, il quale, lungi dal ridurre la portata dell'addebito al solo profilo dell'insubordinazione, ha affermato che: “18.
Pur avendo ricevuto specifiche e chiare indicazioni di non presenziare alle prove, sulla base di una coerente e ragionevole applicazione del protocollo di sicurezza imposto dalle norme regolamentari emergenziali allora vigenti, l'opponente ha
13 apertamente ignorato l'ordine di servizio, decidendo di presentarsi comunque al teatro …
20. Così facendo, l'opponente non ha solo violato un diretto ordine del datore di lavoro, ma anche le disposizioni di sicurezza previste dalle autorità governative, elaborate sulla base della consulenza fornita dal Comitato Tecnico
Scientifico e funzionali a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 e i suoi effetti devastanti sulla salute pubblica e sull'economia nazionale.
21. Peraltro, l'opponente avrebbe potuto partecipare senza problemi alle prove semplicemente assolvendo un adempimento di onerosità minima, ossia la sottoposizione a uno dei test di rilevazione dell'infezione da Covid-19 validato dall'autorità sanitaria;
il musicista si è però rifiutato di sottoporsi a tale controllo sulla base di motivazioni personali non certificate da alcun professionista medico.
22. Nella valutazione della gravità della condotta occorre, inoltre, tenere in debita considerazione il contesto nella quale la stessa si è inserita: recandosi alle prove, l'opponente non ha esposto a un potenziale contagio solo i propri colleghi, ma anche il personale del Teatro Regio committente e gli operatori RAI impegnati nelle riprese televisive;
va peraltro ricordato che il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza governativi era stato espressamente richiesto dalla committente quale condizione per lo svolgimento dell'opera commissionata.
23. La diretta disobbedienza all'ordine datoriale assume quindi connotati di particolare gravità, in quanto si trattava di disposizione finalizzata ad assicurare la protezione dell'integrità psico-fisica degli altri dipendenti, in ottemperanza dell'obbligo imposto al datore dall'art. 2087 c.c.
24. L'osservanza dei protocolli sanitari rivestiva poi particolare importanza nel caso di specie: da un lato, infatti, le prove di un'orchestra musicale che comprende anche diversi suonatori di strumenti a fiato rappresentano una situazione in cui è particolarmente probabile la diffusione involontaria di droplet, potenziali veicoli di contagio;
dall'altro, la vicenda si è svolta in un momento temporale in cui AR si trovava nell'area geografica sottoposta alle massime limitazioni di circolazione e movimento (c.d. “zona rossa”), a causa dell'incidenza particolarmente elevata della diffusione dell'epidemia virale.
25. In tale contesto, l'insubordinazione manifesta del dipendente e l'inosservanza volontaria delle precauzioni prescritte dal datore costituisce una condotta di tale gravità da incrinare irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro subordinato, integrando pertanto gli estremi della giusta causa di licenziamento …”.
Il Tribunale, del tutto correttamente (v. anche oltre), ha rinvenuto l'essenza dell'addebito nella commissione di un atto di insubordinazione che, conducendo a violare le misure di sicurezza concretamente approntate dal datore di lavoro, non
14 ha “esposto a un potenziale contagio solo i propri colleghi, ma anche il personale del Teatro Regio committente e gli operatori RAI impegnati nelle riprese televisive”. Il Giudice, tenuto conto del contesto, non ha quindi affermato l'irrilevanza della circostanza che il dipendente avesse fatto accesso in teatro con la mascherina, soltanto successivamente scivolata dal viso durante la telefonata con la responsabile, ma ha negato soltanto “rilevanza dirimente” alla circostanza, al contrario “particolarmente enfatizzata nel ricorso in opposizione”. Tanto vale a evidenziare che l'uso improprio dei dispositivi di protezione individuale costituiva
“solamente un elemento accessorio rispetto al nucleo centrale della contestazione disciplinare, costituito appunto dall'insubordinazione del dipendente”, assumendo consistenza l'illecito non soltanto in termini di mera trasgressione formale dell'ordine datoriale ma (corrispondendo la dispensa dal rendere la prestazione a una misura assunta dalla ex art. 2087 c.c.) anche quale Parte_2 atto potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio all'incolumità altrui.
In relazione a un addebito incentrato su una condotta materiale (l'accesso nel teatro) e sulle relative conseguenze (i rischi sanitari discendenti da quella condotta, il cui disvalore va rinvenuto nel procurato pericolo, da valutare ex ante), si comprende allora il rilievo della natura complementare della circostanza che l'interessato si fosse fatto scivolare la mascherina durante la telefonata, elemento che si è soltanto aggiunto, sul piano del disvalore, al dato preliminare dell'accesso in teatro. Il Tribunale, peraltro, non ha negato che la circostanza si sia verificata
(v. al n. 15 della motivazione: “va ribadito che, come già osservato dalla giudice della fase sommaria, deve ritenersi pienamente accertato che le condotte contestate all'opponente sono effettivamente avvenute, come pacificamente ammesso dal lavoratore tanto in fase di audizione orale che nelle proprie difese giudiziale”, leggendosi, appunto, nella contestazione, che “almeno per il tempo della telefonata Intercorsa con la responsabile del personale - indossando la mascherina protettiva solo a seguito di richiamo e, comunque, in maniera scorretta”).
Correttamente allora il Giudice della fase sommaria, sotto il profilo formale, ha riportato i fatti contestati all'illecito previsto al n. 7) della lettera F del
Regolamento Aziendale, che sanziona con il licenziamento per giusta causa il dipendente che compie atti dai quali possano derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro (con valutazione implicitamente tenuta presente dal Tribunale nella fase di opposizione, che ha rinvenuto negli stessi termini la sussistenza di una causa tale da non permettere la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro), rappresentando l'elemento del rischio all'incolumità delle persone l'elemento specializzante che non consente di
15 esaurire l'offensività dei fatti nell'ambito di previsione della sanzione conservativa di cui all'art. 8 della lettera D) 2 .
7. Con il terzo motivo (“Falsa interpretazione e applicazione dell'allegato
26 al DPCM 2.3.2021. Illegittimità della pretesa datoriale”), l'interessato contesta che alla data del 12.3.2021 fosse obbligatorio lo screening dei lavoratori ai sensi del comma 22 dell'Allegato 26 al D.P.C.M. 2.3.21.
All'epoca, infatti, la era in “zona arancione”, area in cui, ai CP_2 sensi dell'art. 36 del D.P.C.M. cit., erano del tutto “sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto”, ciò che valeva, ai sensi dell'art. 42, comma
2, del D.P.C.M. cit., anche per la “zona rossa”, in cui AR entrava il 15.3.2021.
Gli spettacoli aperti al pubblico venivano consentiti soltanto nella “zona gialla” ma decorrere dal 27.3.2021 ed alle condizioni previste, non trovando dunque applicazione a AR le indicazioni di cui al comma 22 cit., incentrate sulla sottoposizione degli artisti e delle maestranze a tampone antigenico nelle 48 ore precedenti l'inizio della produzione (incluso tutto il periodo delle prove), da ripetere ogni 72 ore per tutta la durata della produzione stessa (“In quel periodo tuttavia, tra il 12/3/2021 e il 28/3/2021 non trovava applicazione a AR la prescrizione invocata dal datore di lavoro quale condicio sine qua non era possibile svolgere la prestazione lavorativa per il semplice motivo che gli spettacoli dal vivo tout court”). L'esigenza di sottoporre a Parte_4 tampone i lavoratori, precisa parte reclamante, aveva fatto in realtà seguito a una richiesta della Committenza dell'opera, ossia la di Controparte_1
AR.
Rileva dunque la parte che né la né il Teatro Regio Parte_2 potevano imporre il tampone ai propri dipendenti.
Con il quarto motivo (“SEGUE: Insussistenza del pericolo per i colleghi... insussistenza del fatto contestato con il licenziamento”), connesso al precedente, parte reclamante rileva che, ai sensi dell'All. 26 cit., i tamponi erano previsti a tutela dei lavoratori in considerazione della presenza in sala del pubblico: “Poiché lo spettacolo “Pelleas et Melisande” si svolgeva a porte chiuse, con la presenza dell'orchestra e del coro, come era già avvenuto in precedenza durante le prove
16 all'italiana svolte presso la sede della non ricorrevano le Parte_2 circostanze che imponevano di 'tamponare' tassativamente tutto il personale. E quindi, anche in considerazione del dettato della norma che non vietava gli spettacoli registrati e trasmessi in streaming, continua a sfuggirci come si potesse ritenere che la presenza dell'appellante nella platea del Teatro Regio, seduto su una sedia a 1,5 metri di distanza dai colleghi, con tanto di mascherina, per soli pochi minuti abbia integrato uno di quegli atti dai quali possano derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro”. La sentenza
è censurata, dunque, per l'assenza di qualsiasi indicazione sul punto, “se non l'apodittico riferimento alla (pretesa) violazione dei protocolli di cui al DPCM, nel caso di specie nemmeno violati”.
Evidenzia in ultimo l'interessato, sulla base di una consulenza medico- legale di parte, che la propria condotta “non ha assolutamente messo in serio pericolo l'incolumità delle persone presenti in teatro, e anzi in considerazione del distanziamento attuato il rischio di trasmissione del virus è stato assai inferiore a quello che può avvenire in qualsiasi supermercato … Infine, la circostanza che in data 22.3.2021 il Prof. fosse sano è confermata per tabulas, dato che in Pt_1 data 30.3.2021 fu convocato dall'amministrazione per ritirare la contestazione disciplinare consegnata a mani, e che in data 31.3.2021 si recò presso la sede della per essere audito a propria difesa”. Parte_2
Con il quinto motivo (“SEGUE: Illegittimità della pretesa datoriale.
Errata applicazione dell'art. 2087 c.c.”), la parte censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato il descritto inadempimento, esito in realtà da escludere in ragione del fatto che l'All. 26 cit. non poteva trovare applicazione, in assenza di pubblico in sala, avendo peraltro stabilito l'art. 15, u. c., del D.P.C.M. del 2.3.2021 che “Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo”. Non operava allora alcun vincolo di sottoposizione del lavoratore al tampone.
Alla luce di queste premesse, parte reclamante insiste nel sostenere che la richiesta al dipendente di sottoporsi al tampone non aveva fondamento, rilevando che non vi era una generica necessità di tutelare la salute degli altri lavoratori.
La stessa richiesta di autorizzazione della Controparte_1 per lo screening dei dipendenti, valida per il periodo di marzo 2021, recava
[...] poi la seguente specificazione: “[il datore di lavoro generalizzato nel modulo ndr]
DICHIARA … di aver informato i lavoratori tramite il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul significato dello screening e dei test, nonché sul fatto che lo stesso non può essere eseguito nell'ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del Dlgs 81/08 e che pertanto, l'adesione allo
17 screening è facoltativa previa acquisizione del consenso da parte del lavoratore
…).
Né, prosegue l'interessato, vi è prova del fatto che lo screening richiesto dalla fosse stato disposto dal Medico del Lavoro Parte_2
Competente o che fosse stato emesso un certificato del Medico del Lavoro che attestasse l'inidoneità alla mansione specifica, essendo poi intervenuto il dato sopravvenuto, appreso l'8.10.2024, che la “non ha mai Parte_2 avanzato richiesta di autorizzazione riguardante lo screening anti-SARS-CoV-2 dei dipendenti, né ha mai indirizzato comunicazione in tal senso, come stabilito dal punto 3. del dispositivo della D.G.R. n. 475 dell'11/05/2020 che prevede che
“I soggetti datoriali possano limitarsi ad una comunicazione, da indirizzare alla
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, dell'avvio del programma di screening …”, prevedendosi nella Delibera di Giunta in questione
“di valutare eventuali proposte di realizzazione di percorsi da parte di soggetti datoriali che garantiscano la completa informazione ai dipendenti sul significato dei risultati tramite i medici competenti. … Eventuali istanze dovranno essere presentate, seguendo le indicazioni di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione …”, corrispondendo l'Allegato al modulo prodotto con riferimento al Teatro Regio, con l'espressa esclusione della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. n. 81/08.
In ogni caso, “quand'anche la produzione “Pelleas et Melisande” avesse reso necessario un protocollo ad hoc, esso doveva essere discusso e approvato in seno alla da quel Comitato di cui era stato nominato Parte_2 membro il Prof. Ciò non avvenne”. Pt_1
In conclusione, “Dal punto di vista normativo non vi era la necessità di imporre i tamponi ai lavoratori dipendenti per assolvere all'obbligo di cui all'art. 2087 c.c.: l'art. 29-bis del D.L. 23/2020 stabiliva che l'obbligo era adempiuto mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei protocolli.
Dal momento che al caso di specie andava applicato unicamente il protocollo di cui all'allegato 9 del DPCM 2.3.21 e non l'allegato 26, non vi era ragione di imporre il tampone al Prof. e rifiutarne la prestazione. Pt_1
Senza considerare che in caso di risultato negativo era comunque raccomandato mantenere un comportamento prudente dato il rischio di falsi negativi, e dunque il test negativo non era garanzia di non contagiosità”.
Con il sesto motivo¸ il lavoratore pone l'attenzione sulle ragioni soggettive che lo hanno indotto a dissentire espressamente dalle prescrizioni datoriali, ribadendo la propria disponibilità al test salivare quale compromesso volto ad assecondare una pretesa di per sé illegittima, richiamando la propria sensibilità specifica che lo rendeva suscettibile di frequenti episodi di epistassi, precisando, a
18 censura dell'argomentazione seguita dal Tribunale, che tali motivi “non possono essere ignorati, soprattutto allorché si debba valutare l'aspetto soggettivo della condotta, sia con riferimento all'insubordinazione, sia con riferimento al preteso attentato alla salute dei colleghi. Il Prof. non aveva certo intenzione di Pt_1 disobbedire per il gusto di farlo, ma si è posto in rapporto interlocutorio con il datore di lavoro, il quale illegittimamente, aveva preannunciato che non lo avrebbe pagato per tutta la durata dello spettacolo. In considerazione del fatto, che dopo circa 10 minuti, al massimo 15, il Prof. ha lasciato il Teatro, Pt_1 essendo stato invitato a farlo, attenua il disvalore della condotta, dato che il
Regolamento aziendale punisce il lavoratore che, non regolarizzi, a seguito della contestazione, il proprio comportamento negligente;
e ciò a meno che non si intenda tacciare di grave insubordinazione ogni rivendicazione effettuata dal lavoratore, con toni civili all'indirizzo del datore di lavoro e dei suoi superiori”.
Con il settimo motivo, parte reclamante, sulla premessa che “Il Giudice di primo grado ha dunque vagliato come grave la mancanza del Prof. per Pt_1 aver violato una disposizione del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e che il contegno sarebbe stato aggravato ulteriormente dalla posizione di rappresentate sindacale e membro del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars Cov2”, afferma la necessità che sia chiarito “se è grave la violazione in sé, e allora ricorre l'insubordinazione, o se sono stati messi in grave pericolo i colleghi” e, pertanto, esclusa la seconda possibilità, rileva di non essere stato diffidato dal fare accesso nei locali del Teatro Regio, riguardando l'esonero soltanto lo svolgimento dell'attività lavorativa: “E in effetti il giorno 22.3.21 non suonò lo strumento, quindi non si può affermare che contravvenne all'ordine impartitogli”. Il comportamento del lavoratore, prosegue lo stesso, “che si presentava offrendo la prestazione – era motivato dall'esigenza di tutelare la propria salute, oltre che dall'esigenza di non vedersi decurtato illegittimamente lo stipendio, ed infine dalla genuina preoccupazione che la performance non riuscisse, dato che il Prof. non sapeva di essere stato sostituito all'ultimo minuto da altri Pt_1 strumentisti”. Proprio in quanto la pretesa datoriale era illegittima, “era dovere del
Prof. rilevarne l'illegittimità e la contrarietà alle norme di diritto. Infatti il Pt_1 protocollo adottato a febbraio 2021 dalla … prevedeva, Parte_2 all'art. 4.5, per gli spettacoli in streaming – gli unici consentiti - che gli strumentisti a fiato fossero seduti a 1,5 metri l'uno dall'altro con la possibilità di togliere la mascherina solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione. Si noti che il lavoratore chiese gli fosse esibito il protocollo del Teatro Regio di
AR (dato che la motivava le richieste solo per la Parte_2 produzione de qua e solo in quanto pretesa del Teatro Regio) e che lo stesso non
19 gli venne esibito né trasmesso in seguito all'episodio per cui è causa. E quand'anche detto protocollo avesse previsto i tamponi nasofaringei per gli spettacoli in streaming esso non sarebbe stato automaticamente estensibile ai lavoratori della oltretutto in assenza di una prescrizione Parte_2 del medico del lavoro”.
Con l'ottavo motivo, l'interessato chiede dichiararsi la nullità del licenziamento, non avendo realizzato “comportamenti idonei e diretti in modo non equivoco a mettere in pericolo la salute dei propri colleghi: segnatamente “atti dai quali possano derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro” a norma della lettera F) n.7 del Regolamento aziendale” ma, a tutto voler concedere, una grave insubordinazione, punita con la sanzione conservativa della sospensione a norma della lettera D) n. 8 Regolamento
Aziendale.
8. Gli illustrati motivi, da esaminare e trattare congiuntamente per la relativa connessione tematica (considerando anche che questioni affini sono svolte, trasversalmente, in motivi formalmente distinti), sono inammissibili nella misura in cui le doglianze agli stessi affidate attengono al tema, variamente articolato, dell'illegittimità o dell'irritualità o del carattere abusivo dell'iniziativa datoriale di invitare il lavoratore, nell'ambito delle operazioni di screening, a sottoporsi ai test di controllo per la prevenzione del contagio da Covid-19 e, in particolare, al tempone naso – orofaringeo, nonché al tema dell'illegittimità della decisione della di non ricevere la prestazione lavorativa nei quattro giorni di Parte_2 registrazione dell'opera (non essendo mai stata posta la questione dell'illegittimità dell'eventuale mancato pagamento della retribuzione nei giorni di sospensione dal servizio).
Si tratta, propriamente, di un tema di indagine nuovo, introdotto per la prima volta nell'ambito del presente giudizio, in violazione del divieto della proposizione di nova. Precisamente, la preclusione stabilita per la fase di appello dall'art. 345 c.p.c. e, in materia di lavoro, dall'art. 437 c.p.c., è riferibile anche alla fase di reclamo ex art. 1, commi 58 e ss., della l. n. 92/2012, che, in caso contrario, da mera fase deputata a realizzare una “revisio prioris instantiae” assumerebbe l'indebita fisionomia del “iudicium novum”, modello estraneo al vigente ordinamento processuale (v. Cass., 20.12.2024, n. 33709, Cass.,
18.2.2019, n. 46703).
20 L'estraneità alle doglianze dell'interessato degli aspetti inerenti alla legittimità dell'iniziativa datoriale di richiedere l'effettuazione dello screening con le descritte modalità (non essendo quindi nemmeno necessario prendere in considerazione il dato che nel corso di precedenti spettacoli il datore di lavoro non aveva reagito in caso di mancata adesione da parte dei dipendenti alla richiesta loro rivolta di eseguire il tampone, potendo e dovendo in ogni caso il datore di lavoro adattare le misure da assumere al caso concreto) e dell'iniziativa di non accettare la prestazione lavorativa nei giorni 22, 23, 26 e 28.3.2021, in cui dovevano avere luogo le sessioni di registrazione dello spettacolo, emerge infatti con chiarezza dall'impostazione seguita nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione4 e, più in generale, dalle doglianze e conclusioni svolte negli atti introduttivi di entrambe le precedenti fasi processuali5.
9. Sono poi infondate le doglianze inerenti al merito delle contestazioni disciplinari, occorrendo pertanto rigettare i motivi di reclamo nella parte in cui alle stesse si riferiscono.
9.1 La norma di cui all'art. 2087 c.c. – la cui collocazione codicistica nel
Capo I (“Dell'impresa in generale”) del Titolo II del Libro V del Codice Civile 4 Ove si legge, ad es., che “è incontestabile che, con l'eccezione del rifiuto a sottoporsi a tampone rinofaringeo (motivato da ragioni di documentato rilievo sanitario doc.n. VIII) il comportamento dell'opponente sia stato oltremodo corretto [nota, peraltro, il Collegio che il documento è del 2023 e non riferibile all'epoca in cui si sono verificati in fatti che hanno condotto al licenziamento, restando ferma la valutazione espressa nella sentenza di assenza di prova di circostanze ostative alla sottoposizione del lavoratore al tampone]”, “la … non aveva Parte_2 vietato tout court al ricorrente l'ingresso al Teatro Regio ma lo aveva soltanto “dispensato dal lavoro”, “Ancora, pur essendo innegabile che il prof. non condividesse le motivazioni poste Pt_1 dalla alla base della sua dispensa dal lavoro, è un fatto che il suo accesso al Teatro Parte_2 non è stato dovuto ad insubordinazione e neppure alla volontà di nuocere a chicchessia”. 5 V. le ragioni di doglianza contenute nel ricorso ex art. 1, commi 48 e ss., della l. n. 92/2012: “I - SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 PER AVERE LA FONDAZIONE TOSCANINI LICENZIATO IL RICORRENTE PER FATTI DIVERSI RISPETTO A QUELLI CONTESTATI … II ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO COMMINATO AL PROF. PER NON AVER QUESTI COMMESSO I FATTI PER Parte_1 I QUALI È STATO DISPOSTO IL LICENZIAMENTO … Sennonché, come risulterà provato oltre ogni ragionevole dubbio dall'esperenda sommaria istruttoria, il ricorrente non ha mai posto in essere alcuna condotta suscettibile, anche soltanto astrattamente, di porre a rischio l'incolumità dei colleghi o la sicurezza dell'ambiente di lavoro … III ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO PER ESSERE LE CONDOTTE CONTESTATE PUNITE ESPRESSAMENTE
DAL VIGENTE CCNL MEDIANTE SANZIONE DISCIPLINARE CONSERVATIVA … IV SULLA
SPROPORZIONE TRA I FATTI CONTESTATI AL RICORRENTE E LA SANZIONE DEL LICENZIAMENTO IN TRONCO …”. V. poi i riferimenti contenuti nel ricorso introduttivo della fase di opposizione: “Il Giudice ha in primo luogo rigettato la censura relativa alla violazione del principio d'immutabilità della contestazione disciplinare e correlata menomazione del diritto di difesa del sig. … Si Pt_1 dissente nel modo più completo da tali affermazioni … Anche la pretesa violazione del protocollo sanitario previsto all'Allegato 26 del DPCM 2 marzo 2021 è stata contestata esclusivamente nella lettera di licenziamento … b. Similmente non si condividono le conclusioni cui è giunto il Giudice della fase sommaria allorché ha ritenuto che la gravità delle condotte tenute dal prof. fosse Pt_1 idonea a sorreggere la sanzione disciplinare del licenziamento in tronco…”.
21 consentiva in origine di apprezzarne la portata nell'ambito del principio del neminem laedere, avendo poi contribuito l'integrazione con gli artt. 32 e 41 Cost.
a ricondurne l'operatività, più propriamente, in una dimensione contrattuale – impone all'imprenditore l'adozione di tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori. La responsabilità che di tale obbligo è riflesso, che non è di natura oggettiva, non va dunque circoscritta, tenendo conto della portata che il precetto assume sul piano concreto e operativo, alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v. Cass., 12.11.2024, n.
29105).
Il riferimento all'adozione di “tutte le misure” comporta che il datore di lavoro non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione;
misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori) e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorre servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti al di là delle specifiche previsioni dettate dalla normativa di prevenzione (che assume quindi il valore della “misura minima necessaria6”),
22 conformando il proprio operato a una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica (v.
Cass., 17.2.2025, n. 4084).
Dal lato del lavoratore, l'obbligo di rendere una prestazione utile per il perseguimento dei fini dell'impresa datrice di lavoro (così come obiettivamente espressi nel contratto di lavoro) si traduce anche nella necessità di tener conto delle disposizioni impartite per la migliore organizzazione aziendale e del lavoro, tra cui rientrano le prescrizioni in materia di sicurezza, giustificandosi allora l'imposizione di un vincolo di collaborazione che trova espressione nella previsione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 81/2008 (“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale …”) e che naturalmente
è stato messo a fuoco anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
(v. Cass., 3.9.2018, n. 21563) l'art. 2087 c.c. richiede una collaborazione tra le due parti del contratto di lavoro, onde il lavoratore è obbligato a rispettare sia la normativa antinfortunistica sia le regole di prudenza.
9.2 Nel caso di specie il datore di lavoro ha ritenuto comunque necessario invitare i dipendenti (e il reclamante) a effettuare il tampone naso-orofaringeo o ad adottare misure equipollenti (v. il riferimento nella nota del 13.3.2021 alle efficaci e agevoli alternative di controllo), iniziativa che è stata dunque assunta al fine di dare concreta attuazione al precetto di cui all'art. 2087 c.c. La legittimità e la ritualità di tale determinazione, come si è avuto modo di evidenziare, non è stata contestata dall'interessato nelle precedenti fasi, non potendo non rimarcarsi che essa, oltre a costituire espressione di esclusive facoltà che il datore di lavoro esercita a tutela dei dipendenti, valeva a conformare l'operato della – Parte_2 in linea con i livelli di tutela richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di eliminare o ridurre l'esposizione a rischio del personale – a quel grado di diligenza particolarmente qualificata che, al di là delle misure minime necessarie imposte dalla normativa di prevenzione, si rende necessario in funzione delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica. Di questo, peraltro, appare del tutto consapevole anche parte reclamante, leggendosi nel ricorso introduttivo della fase sommaria che “1. Nel corso del mese di gennaio 2021 si verificavano diversi casi di positività al Covid 19 tra il personale della
23 2. La datrice di lavoro decideva pertanto di incrementare le misure Parte_2 di sicurezza in essere disponendo l'obbligo di mascherina durante l'orario di prova e durante le pubbliche rappresentazioni facoltizzando gli strumentisti a fiato a scegliere tra un periodico percorso di screening -da attuarsi con tamponi naso-faringei – e l'installazione di schermi in plexiglass nelle postazioni di lavoro dei singoli dipendenti”.
9.3 L'adeguata considerazione delle esigenze sottese al precetto dell'art. 2087 c.c. e la necessità di assicurarne l'effettiva applicazione, giustificano, in caso di mancata osservanza da parte del lavoratore delle misure a tal fine approntate e di connessa violazione del dovere di collaborazione, una reazione datoriale che, assunta naturalmente all'insegna del canone della congruità e della proporzione, può anche estrinsecarsi nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa. Nella vicenda in esame la preso atto dell'indisponibilità dell'interessato a Parte_2 sottoporsi a test di controllo per la rilevazione del contagio da Covid-19, secondo anche le indicazioni di sicurezza dell'Ente committente, ha comunicato, con nota inviata al dipendente il 20.3.2021, l'irricevibilità della prestazione del reclamante nei giorni 22, 23, 26 e 28 marzo 2021, considerandolo dispensato dal servizio. La decisione, non contestata nella relativa ritualità (come già osservato) in primo grado, appare peraltro del tutto proporzionata e adeguata, in linea con la fisionomia concreta del contesto lavorativo, essendo sufficiente sul punto richiamare l'ingresso in “zona rossa” il 15.3.2021 e la compresenza, in sede di registrazione dello spettacolo, di lavoratori di diversa provenienza (gli orchestrali,
i solisti e i coristi, gli operatori della RAI, il personale del Teatro Regio).
L'innalzamento della soglia di precauzione da parte della – cui va Parte_2 imputato l'invito all'effettuazione del tampone ex art. 2087 c.c., non rilevando, in relazione alla possibilità di qualificare la richiesta come atto datoriale, che a monte possa esservi stata una sollecitazione dell'Ente committente – è pertanto da ritenere del tutto appropriato.
9.4 Le misure di sicurezza concretamente assunte dal datore di lavoro vanno dunque rivenute, per quanto di interesse, innanzitutto, nella sottoposizione alle ricordate forme validate di controllo per la rilevazione del contagio da Covid-19, presupposto, come si è visto, condizionante la possibilità per gli orchestrali di rendere la prestazione lavorativa;
in secondo, luogo, in relazione alla posizione di parte reclamante, nella decisione di non ricevere la prestazione durante i quattro giorni di registrazione dell'opera.
Queste sono, dunque, le misure rilevanti nel caso di specie, necessarie per evitare o ridurre il rischio di violazioni dell'integrità fisica dei dipendenti, ovverosia le prescrizioni necessarie per scongiurare la possibilità che dal contesto lavorativo potesse derivare pregiudizio alla loro incolumità.
24 Se ciò è vero, è altrettanto vero, di conseguenza, che la presenza in teatro di un lavoratore non sottopostosi allo screening e in violazione del divieto di rendere la prestazione (divieto assunto e contestualizzato nel periodo in questione, in presenza dei particolari elementi rischio descritti) non poteva che comportare il pericolo di concretizzazione del rischio che le stesse misure erano finalizzate a scongiurare, potendone dunque derivare un pregiudizio per l'incolumità dei presenti. È agevole, infatti, rilevare che la violazione da parte del lavoratore delle misure di sicurezza ha lo stesso valore, alla luce della finalità sottesa, della relativa mancata adozione o violazione da parte del datore di lavoro. E la rilevanza che la violazione di tali prescrizioni assume è quella che si apprezza, appunto, in relazione all'esposizione dell'incolumità dei lavoratori al rischio di un pregiudizio, in linea con la marcata finalità prevenzionistica dell'art. 2087 c.c., esprimendo il relativo precetto un principio generale che rappresenta il presupposto di specifiche discipline antinfortunistiche (v. ad es. l'obbligo di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del d.lgs. n. 81/2008 e l'obbligo di programmazione dell'attività di prevenzione di cui agli artt. 18 e 31) che lo stesso principio provvede, poi, sul piano operativo, a integrare.
La condotta del lavoratore assume allora significato, nella descritta ottica prevenzionistica, in quanto la violazione delle misure di sicurezza incide sul rischio di esposizione a pregiudizio dell'integrità fisica altrui e deve pertanto essere apprezzata ex ante, nell'ottica del procurato pericolo, così come è dirsi per ogni fattispecie che assegni rilevanza a fatti suscettibili di esporre a rischio un bene tutelato.
9.5 Le considerazioni svolte sono pertinenti in quanto consentono di comprendere quale sia la prospettiva dalla quale occorre riguardare la fattispecie disciplinarmente rilevante, prevista dalla lettera F, n. 7) del Regolamento disciplinare vigente, del compimento di “atti dai quali possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza del lavoro”.
È evidente che la condotta del reclamante non si è esaurita, infatti, in una mera insubordinazione intesa quale figura di illecito che esaurisce la sua portata nella trasgressione formale di un ordine, possedendo, alla luce del contesto descritto, un disvalore ben più ampio, conseguendo alla violazione delle descritte misure di sicurezza il ripristino di quel rischio di esposizione a pregiudizio dell'incolumità altrui che le iniziative organizzative datoriali erano finalizzate a contenere, eliminandolo o riducendolo.
E si comprende anche la ragione per la quale la valutazione richiesta dalla fattispecie disciplinare non deve tener conto di un criterio di verifica ex post, senza che sia necessario dunque accertare in concreto quale sia stato l'esito della compiuta violazione delle misure di sicurezza approntate dal datore di lavoro. Una
25 simile impostazione, infatti: a) frustrerebbe del tutto la rilevanza assegnata dalla disposizione collettiva al valore prevenzionistico delle misure atte a rispettare il precetto di cui all'art. 2087 c.c., la cui violazione rileva, come ampiamente ricordato, sul piano dell'esposizione a rischio dei beni protetti;
b) non eviterebbe comunque, alla luce dei tratti caratterizzanti il caso di specie e in casi simili, una contraddizione di fondo tra la necessaria – in tesi – idoneità offensiva della presenza del lavoratore sul luogo di lavoro e le ragioni per le quali era stata dichiarata irricevibile la prestazione lavorativa, relative appunto all'impossibilità, per rifiuto dell'interessato, di accertare le relative condizioni di salute con la sottoposizione ai test richiesti, con la conseguenza che la predetta necessaria idoneità offensiva non sarebbe suscettibile di essere verificata, non sussistendo invece la discrasia a considerare integrata la fattispecie disciplinare del compimento degli “atti dai quali possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza del lavoro” nei corretti termini di procurato pericolo
(giustificandosi per questo la valutazione di accessorietà, compiuta dal Giudice della fase di opposizione, dell'aspetto legato alle modalità di utilizzo della mascherina); c) non terrebbe conto della natura disciplinare della previsione che, nel rendere legittimo il licenziamento per giusta causa, ha inteso collegare proprio al momento, di rilevanza anticipata, dell'esposizione a rischio dell'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro la valutazione datoriale circa l'assenza dei presupposti della prosecuzione anche soltanto temporanea del rapporto di lavoro.
10. I fatti oggetto di addebito consentono di ritenere integrata la fattispecie dell'insubordinazione ma anche e soprattutto la figura di illecito di cui alla lettera
F, n. 7) del Regolamento disciplinare vigente, che prevede la sanzione espulsiva nel caso del compimento di “atti dai quali possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza del lavoro”.
Il grave disvalore della condotta in questione discende da una generale e insistita manifestazione di interesse espressa dall'interessato per l'organizzazione datoriale e per le iniziative assunte dalla allo specifico fine di tutelare Parte_2
l'incolumità dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché da un correlato disinteresse per la situazione di procurato pericolo per l'incolumità altrui ingenerata dalla condotta contestata. A partire dal mancato invio al datore di lavoro della richiesta documentazione medica giustificativa del rifiuto di effettuare i test di controllo per la diffusione del contagio, l'interessato è venuto meno, nella vicenda, ai propri doveri di collaborazione con la soggetto che si è dimostrato, al Parte_2 contrario, del tutto disponibile a mettere il lavoratore nelle condizioni di far valere le asserite cause ostative al compimento dello screening, non esitando a prospettare anche l'adeguatezza di situazioni con stesse compatibili (v. la nota del
26 13.3.2021, con la possibilità, in caso di attestazione medica, di ricorrere a test di rilevazione da mancato contagio affidabili, di effettuare un nuovo tampone naso- orofaringeo o, in alternativa, di esibire la certificazione di un test di pari attendibilità eseguito da personale sanitario).
A fronte, poi, dell'ulteriore misura di cautela del tutto proporzionata, ritualmente comunicata, della dispensa dal servizio per i soli quattro giorni di effettuazione delle registrazioni dell'opera, il lavoratore ha inteso, con nuova e più grave trasgressione alle misure di sicurezza, non ispirata ad alcun apprezzabile motivo, recarsi sul luogo di lavoro, essendo necessario l'intervento delle persone sopra indicate per indurlo ad abbandonare il teatro, ove erano presenti, come già ricordato, non soltanto i lavoratori della Non può quindi apprezzarsi Parte_2
l'obiezione secondo cui la dispensa aveva ad oggetto lo svolgimento dell'attività lavorativa e non l'ingresso in teatro, imponendo la necessità di assicurare l'effettività delle ricordate finalità prevenzionistiche di evitare anche soltanto la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro.
Le considerazioni svolte dal Tribunale al riguardo sono pienamente condivisibili, essendo stati evidenziati i profili di gravità della condotta legati proprio al contesto nella quale l'insubordinazione si è inserita (“recandosi alle prove, l'opponente non ha esposto a un potenziale contagio solo i propri colleghi, ma anche il personale del Teatro Regio committente e gli operatori RAI impegnati nelle riprese televisive;
va peraltro ricordato che il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza governativi era stato espressamente richiesto dalla committente quale condizione per lo svolgimento dell'opera commissionata”).
A fronte di una reiterata e insistita forma di disinteresse per le determinazioni datoriali, assunta, a fronte di prescrizioni organizzative e di sicurezza del tutto appropriate, proprio in un contesto in cui, per i valori in gioco,
l'osservanza del dovere di collaborazione doveva essere rigoroso e pronto, essendo peraltro necessari plurimi tentativi per far cessare la “permanenza” della violazione della disposizione di dispensa dal servizio, non può che essere venuto meno l'affidamento sul successivo adempimento da parte del lavoratore degli obblighi connessi con il rapporto di lavoro e dallo stesso derivanti. Il tutto a considerare, poi, il dato che il reclamante rivestiva ruoli di responsabilità e di rappresentanza sindacale nell'organizzazione aziendale, essendo stato nominato
“componente del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del
Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-
2/COVID-19” e di membro del Comitato Artistico dell'Orchestra”. Come rilevato dal Tribunale, “l'opponente avrebbe dunque dovuto fornire un esempio positivo ai colleghi in punto di rispetto dei protocolli di sicurezza, mentre, al contrario, egli ha dimostrato con le proprie azioni di non giudicare gli stessi meritevoli di
27 osservanza”, producendo la condotta contestata anche inevitabili effetti di destabilizzazione sui colleghi in relazione alla portata delle prescrizioni di sicurezza imposte.
È pertanto evidente che la condotta oggetto di addebito è apparsa idonea a scuotere la fiducia del datore di lavoro, facendogli ritenere la prosecuzione del rapporto, fondatamente, pregiudizievole per gli scopi aziendali, in linea e in applicazione della fattispecie convenzionale di cui alla lettera F), n. 7) del
Regolamento disciplinare vigente.
Il licenziamento, in conclusione, appare misura proporzionata e legittima.
11. Il reclamo va quindi rigettato, con assorbimento del nono motivo (o doglianza, relativo alla determinazione della retribuzione) e del decimo motivo
(relativo alla richiesta riforma del capo della sentenza relativo al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado).
12. La regolamentazione delle spese del giudizio segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, alla luce dell'autocertificata esenzione reddituale.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;
condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 27.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V., ex multis, Cass., 15.6.2020, n. 11540: “In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito”. 2 V. Cass., 19.2.2024. 4320, secondo cui “in materia disciplinare, il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tipizzata dalle parti collettive, non consente una tale operazione logica quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale ed è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza”. 3 V. in motivazione: “la questione della nullità delle disposte indagini investigative in quanto svolte da soggetti privi delle licenze prefettizie … inseriva nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si era formato in precedenza il contraddittorio ed era pertanto inammissibile in sede di reclamo, avente natura di impugnazione (v. Cass. 9 settembre 2016, n. 17863) ed essendo soggetto alla regola del divieto dei nova di cui all'art. 437 cod. proc. civ.”. 6 V., ancora, v. Cass., 8.2.2005, n. 2444: l'obbligo di prevenzione “impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia”. V. Cass., 30.8.2014, n. 17314: “… va rilevato come entrambe queste misure - quelle specifiche e quelle atipiche - concorrano rispetto alla tutela del bene protetto - rappresentato dalla tutela dell'integrità psico -fisica del lavoratore (14645/03, 11351/03); … le norme specifiche antinfortunistiche rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, sicché ai suoi fini, vanno - proprio per la natura di «norma di chiusura» dell'art. 2087 cc. - adottate tutte quelle misure che la specificità del rischio cui egli sia esposto impongano;
atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma 2 che espressamente impone limiti all'iniziativa privata per la sicurezza) che impone - a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio (legittimo) profitto - la sicurezza di chi tale prestazione esegua, adottando ogni cautela che lo specifico contesto lavorativo richieda”.