Articolo 221 del Codice della strada
Articolo 213Articolo 208
Versione
1 gennaio 1993
Art. 221. Connessione obiettiva con un reato 1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilita'. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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