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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14897 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 12285 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(cf: ) e (C.F: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandra Manzo e CodiceFiscale_2
AF GO ed entrambi domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in OM
Piazza dei Martiri di Belfiore n. 4;
- ricorrenti
E
(C.F/P.IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in OM, in Via Gallia n.92-94.
- resistente contumace
Oggetto: azione di accertamento di illecito contrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Conclusioni.
:“accertare e dichiarare che l' altro Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 non è che l per avere il medesimo oggetto sociale, la medesima Controparte_4 compagine societaria e la medesima sede sociale e che la cancellazione dal Regsitro delle
Imprese della e la contemporanea costituzione della Controparte_4 CP_1
è un'operazione strumentale, volta in realtà ad occultare il patrimonio societario
[...] della prima in danno dei creditori;
2) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore in esecuzione della sentenza n. 2908/2024 emessa il 13/15 febbraio 2024 dal
Tribunale Civile di OM, sezione XVI Dott. Goggi, al pagamento in favore delle parti ricorrenti della somma di eur0 42.510,54, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché all'ulteriore importo di euro 7.616,00, oltre il rimborso forfettario ed accessori come per legge a titolo di spese legali, nonché all'ulteriore importo di euro 2.004,00 a titolo di rimborso spese della CTU, già liquidate nel corso del giudizio e così per complessivi euro 52,130,54, oltre ad interessi legali maturati e maturandi;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge ex L. 147/2022, in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”
, seppur regolarmente citata da parte ricorrente non si Controparte_1 costituiva in giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso ex art 702 bis e delle note autorizzate di parte ricorrente, nonché di tutta la documentazione allegata in atti, e pertanto sia dei verbali di causa nonchè dei provvedimenti adottati nel presente giudizio, avuto altresì riguardo alla contumacia di parte convenuta, nonché all' assenza di richieste istruttorie dalle parti processuali, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
I ricorrenti a sostegno della loro domanda deducevano:
1. di aver agito nel presente giudizio al fine di richiedere l'accertamento circa la sussistenza di una medesima identità societaria ed imprenditoriale tra le società
e la “ , e ciò in considerazione Controparte_5 Controparte_1 di una presunta cessione occulta operata tra le stesse al solo scopo di poter eludere la garanzia del soddisfacimento di un loro credito;
2. di essere titolari di un credito maturato nei confronti di CP_5 CP_4
in forza di quanto statuito nella sentenza n. 2908/2024 emessa in data
[...]
13/15 febbraio 2024 dal Tribunale Ordinario di OM, Sezione XVI, Giudice
Goggi, in cui si condannava detta società al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo risarcitorio della somma complessiva di euro 42.510,54, oltre interessi legali nonché alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 per compensi ed euro 545 per esborsi, oltre al rimborso forfettario ed accessori come per legge, al pagamento delle spese di CTU che venivano determinate in complessivi euro
2.000,00;
3. di non poter tuttavia, mettere in esecuzione tale provvedimento giudiziario a causa della cancellazione dal Registro delle Imprese della Controparte_5
occorsa in data 23.03.2020, la cui liquidazione era avvenuta il 18.11.2019,
[...]
e come detto evento estintivo risultasse del tutto coincidente con la costituzione della società ,, e, dunque, con l'iscrizione della stessa nel Controparte_1 registro delle Imprese;
4. di aver riscontrato una continuità dell'attività commerciale della
[...] on la società ulla base di una serie Controparte_5 Controparte_1 di elementi indiziari probanti l'avvenuta cessione di fatto tra le stesse, poi definita per l'appunto “occulta” poichè mai formalizzata;
5. di voler richiedere pertanto, una volta accertata nel presente giudizio la sussistenza del richiamato istituto della “cessione occulta di azienda”, una pronuncia da parte di questo giudicante in ordine alla responsabilità solidale della società cedente e cessionaria in relazione al debito sorto in capo alla Controparte_5 nei confronti delle parti ricorrenti, con conseguente condanna della società
[...] di corrispondere a quest'ultimi la somma liquidata nella sopra CP_6 richiamata sentenza.
Fatte tali premesse, questo Giudice veniva dunque investito preliminarmente dalle parti ricorrenti di operare un accertamento circa la sussistenza o meno nel caso de quo di un'azione fraudolenta di “cessione occulta di azienda” posta in essere dalle società
Controparte_5 Controparte_1
In via generale, occorre osservare, in primo luogo, quale sia il significato di cessione occulta, ricollegandolo ad un trasferimento di azienda, la cui azione non viene formalizzata tra le parti per mezzo di un atto scritto, bensì attuato tramite un semplice cambio di denominazione di detta società, senza apportare mutamento alcuno all'organizzazione interna alla stessa.
Numerose pronunce di merito rilevano, come detto, trasferimento possa essere accertato,
e pertanto provato da parte di soggetti terzi che non rivestono la qualifica di parti contraenti, e ciò puo' avvenire tramite testimonianze e presunzioni (Cass. 6071/1987;
OM 25 giugno 2019 n. 13426). Sul punto si cita una recente pronuncia del Tribunale di Ancona con sentenza n. 2033/2024 del 22 novembre 2024, la quale ha ribadito, per l'appunto, detto principio di diritto affermando che: “l'art.2556 comma 1 c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti,
e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento di azienda non
è soggetta ad alcun limite potendo essere data mediante testimonianze e presunzioni”.
Nel caso che ci occupa, sottoposto all'attenzione di questo Giudice, i ricorrenti in particolare avevano rilevato nel proprio ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c., come in assenza di un formale atto di cessione si era verificato un trasferimento di fatto dell' alla società la quale, Controparte_7 Controparte_1 conseguentemente a tale azione risultava essere, pertanto, presuntivamente subentrata nell'esercizio della medesima attività commerciale già svolta dalla prima, e dunque in perfetta continuità con la stessa.
Asserivano i ricorrenti che molteplici erano gli indizi dai quali desumere la cessione occulta della azienda dalla società alla Controparte_5 CP_8
, quali:
[...]
– la medesima sede operativa di Via Gallia n. 92/94;
– medesimo oggetto sociale,così come descritto nelle rispettive visure camerali e segnatamente nella parte descrittiva delle attività: “ la vendita sia all'ingrosso che al minuto di mobili per l'ufficio per la casa ed accessori, elettrodomestici articoli di arredamento, cucine componibili. La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o ditte nazionali ed estere aventi scopo affine, analogo o comunque connesso al proprio, prestare garanzie , fideiussioni, avvalli
e contrarre mutui. La società potrà infine chiedere prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o agli enti e/o società erogatori mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, bancarie e finanziarie, (ivi comprese le assunzioni di obbligazioni e , la concessione di avvalli, di fideiussioni
e di pegni di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazione di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, rimanendo però espressamente esclusi l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e dell'attività di intermediazione finanziaria quali il collegamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante gestione ed emissione di carte di credito, e comunque tutte quelle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art
106 del D.Lgsl. n. 385 del 1993 nonché quelle attività regolate dalla Legge n. 58 del 1998, il tutto nel rispetto della vigente normativa bancaria...”;
– medesimi soci delle compagini societarie i Sigg.ri e con CP_9 CP_10 la qualifica di soci e detentori ciascuno di quote al 50% nella
[...] risultavano parimenti soci e detentori delle medesime Controparte_4 percentuali nella società anche il Sig. , ad Controparte_1 CP_11 oggi, risulta essere amministratore unico della uando Controparte_1 nella rivestiva la qualifica di socio detentore di CP_4 Controparte_4 una quota pari al 10%;
– la sostanziale identità di dette società e l'interconnessione tra le stesse come pure la continuità aziendale si desume chiaramente da una serie di informazioni raccolte su siti web presenti sul portale internet alla voce “armadi su misura e personalizzati a OM | (Armadi e dintorni.it e letti a scomparsa a CP_1
OM |A (Armadi e dintorni.it); nonchè su pagine Gialle ove l'azienda viene presentata sul sito, e così descritta: “ CP_5 Controparte_5 CP_4 di nuova insegna ON, offre un'ampia scelta di letti a scomparsa
[...] con le seguenti caratteristiche..” – cancellazione della società e contemporanea Controparte_4 costituzione della azioni chiare e tali da configurare Controparte_1 una continuità aziendale ed imprenditoriale resa evidente da una correlata connessione temporale.
Al riguardo, per la valutazione in merito a detti elementi indiziari, si è tenuto conto di un noto principio giurisprudenziale secondo il quale verrebbe a configurarsi tale forma di trasferimento occulto. Secondo tale orientamento la cessione occulta altro non è che un trasferimento, di fatto, diretto, di singoli elementi positivi del patrimonio di una società
(compreso l'avviamento) a favore di altra azienda, diversamente denominata, senza una regolare formalizzazione di detta cessione, e ciò, con la sola finalità di privare in maniera del tutto fraudolenta i creditori della prima della loro garanzia di soddisfacimento del credito, costituita dal compendio aziendale. L'obbligazione di pagamento, in capo alla cedente, rimasta ancora insoluta, e la circostanza del creditore di non potersi rivalere su questa, costituisce illecito extracontrattuale di cui dovranno rispondere in solido ex art. 2043 c.c. sia la società cessionaria che la cedente. Sulla base di tale principio si era già espresso il Tribunale di Treviso con sentenza n. 2395/2018 con cui, nella specie, la società di fatto cessionaria dell'azienda veniva condannata al pagamento in via solidale con la cedente di somme portate da decreti ingiuntivi ottenuti dai creditori agenti nei confronti di quest'ultima e rimaste inottemperate a causa della sopravvenuta incapienza della stessa. Sul punto, sempre il medesimo Tribunale si era altresì pronunciato in relazione all'inapplicabilità nel caso di cessione occulta del criterio formale di cui all'art. 2556, comma 1, c.c., nella parte in cui detta norma prevede l'iscrizione dei debiti aziendali nelle scritture contabili della cedente, così come un preciso limite legale della prova scritta dei trasferimenti di azienda ai fini di una decisione sulla responsabilità solidale del cessionario di cui all'art. 2560, co.2, c.c.. Sulla scorta di detto principio normativo veniva statuita per il caso di specie la non applicabilità dello stesso trattandosi per l'appunto di un'azione di cessione occulta, che, di fatto, si verificava, difettando di un requisito di forma.
Il sindacato di questo Giudice, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale si è ispirato al principio processuale secondo il quale ai fini della prova del trasferimento di azienda nei confronti dei terzi non è necessaria una forma scritta prescritta dall'art. 2556 c.c. per le parti contraenti poiché detta prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici purché gravi precise e concordanti. In particolare, sono stati ritenuti alquanto precisi e probanti gli elementi indiziari sopra richiamati e portati all'attenzione di questo Giudice dalle parti ricorrenti, idonei a dimostrare l'avvenuto trasferimento di fatto, di una medesima identità societaria e della relativa attività commerciale svolta da questa, attraverso un atto diretto, seppur non formalizzato, di cessione dalla società
[...] alla n buona sostanza con tale trasferimento si Controparte_5 Controparte_1
è resa manifesta un'azione fraudolenta a part e delle sopra richiamate società volta ad eludere il soddisfacimento del credito vantato dai ricorrenti, operata intenzionalmente senza che alcuna formalizzazione della cessione di azienda, e che proprio per tale ragione a pare di questo Giudicante deve ritenersi per l'appunto occulta.
Sulla scorta degli elementi indiziari individuati da parte ricorrente, questo Giudicante ha in particolare ritenuto di valorizzare gli stessi, poiché risultati del tutto determinanti ai fini dell'accertamento della suddetta azione fraudolenta come pure della sussistenza di una continuità aziendale tra la società cedente e la società Controparte_5 cessionaria Controparte_1
Si tratta a parere di questo Giudicante di presunzioni gravi, precise e concordanti, univocamente interpretabili dalle quali si evince senza ombra di dubbio che l'attività commerciale esercitata dalla è proseguita senza soluzione CP_12 Controparte_5
CP_ di continuità con la Controparte_1
Dagli elementi sopra menzionati è emersa la prova che tra le parti è stato stipulato un accordo per la cessione occulta dell'azienda, ragion per cui è del tutto fondata la domanda avanzata dalle parti ricorrenti che merita, a parere del Giudicante, accoglimento nonché
l' applicazione al caso di specie dell'istituto di cui all'art. 2560 comma 2 c.c. sulla responsabilità solidale del cessionario per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta.
In relazione a detto accertamento nel merito la società e la società Controparte_5
devono essere tenute e condannate al pagamento, in solido tra Controparte_1 loro in favore dei Sig.ri e della somma complessiva di euro 43.510,54 Parte_1 Pt_2 su cui decorrono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, trattandosi di debito di valuta.
Non può essere invece accolta la domanda dei ricorrenti di condanna delle società cessionaria al pagamento della somma di euro 7.616,00 a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale di OM con sentenza n. 2908/2024 del 13/15.02.2024, trattandosi di una somma rispetto alla quale i ricorrenti detengono un titolo esecutivo giudiziale solo nei confronti della società con conseguente inammissibilità della loro CP_5 Controparte_5 domanda poiché sarebbe volta ad una duplicazione del titolo esecutivo, e rispetto alla quale la società estranea, posto che questa non ha partecipato Controparte_1 al giudizio recante N.R.G.32206/2018, definitosi dinanzi al Tribunale di OM, Giudice
Goggi. Al riguardo va altresì osservato che i soci della nuova società non sono tenuti al pagamento delle spese legali, perché i debiti e i crediti della società estinta si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto percepito dal bilancio finale di liquidazione, che nel caso di specie non ne tiene conto.
Infine, per completezza dell'argomento, va rilevato che, parte resistente, non costituendosi in giudizio e rimanendo contumace, nulla ha contrastato circa il proprio grado di responsabilità e colpevolezza in ordine all'azione fraudolenta di cessione occulta di azienda, operata in danno delle parti ricorrenti, e conseguentemente nulla ha provato circa la propria estraneità rispetto ai debiti in capo alla Controparte_5
Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed in relazione all'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti ne consegue la condanna della società resistente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali
2022 d.m. Giustizia n.147 rispondenti al compenso tabellare dei minimi con scaglione di riferimento da 26.001 a 52.000 (ex art. 4 comma 5);
P.Q.M
. il Tribunale di OM, in persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 12285/2024 R.G., così provvede:
– ACCOGLIE la domanda proposta dai Sigg.ri e Parte_1 Controparte_3 nei confronti della Controparte_1
– CONDANNA in solido la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e i soci della al pagamento a Controparte_5 titolo risarcitorio, in favore dei Sigg.ri e della somma di euro Parte_1 CP_3
43.510,54, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
– CONDANNA la società al pagamento delle spese processuali Controparte_1 del presente giudizio che liquida in complessive 5.810,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in OM, il 27.10.2025.
Il Giudice Dott. Vincenzo Giuliano