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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 5506/2024 ed instaurata da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TT Salvatori, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio a Ferentino (FR), il 7.05.1977; che dalla relazione Per_ matrimoniale nascevano tre figli, , e TT, tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 indipendenti;
che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che il marito svolgeva l'attività di artigiano e che la moglie era casalinga.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c. D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato in ricorso, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1977, atto N. 29, parte
2, serie A);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.04.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 5506/2024 ed instaurata da
, Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TT Salvatori, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio a Ferentino (FR), il 7.05.1977; che dalla relazione Per_ matrimoniale nascevano tre figli, , e TT, tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 indipendenti;
che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che il marito svolgeva l'attività di artigiano e che la moglie era casalinga.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c. D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato in ricorso, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 96 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 96 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1977, atto N. 29, parte
2, serie A);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 25.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.04.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini