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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14945 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
(CF: ), con l'avv. Maradei Claudio Antonio Parte_1 C.F._1
-attrice - contro
(P.I.: ), con l'avv. Ragni Vincenzo TR P.IVA_1
- convenuto- nonché
[...]
[...]
RT
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- in via principale e nel merito: accettare e dichiarare il diritto della signora ad Parte_1 ottenere la divisione giudiziale dell'immobile sito in Garbagnate Milanese, via Piero Gobetti n. 12, posto al piano primo, composto di tre vani e accessori rappresentato, il tutto, al Catasto Fabbricati del Comune di Garbagnate Milanese, foglio 31, particella 132 sub. 3, Cat. A/2, classe 2 vani 6,5, rendita catastale Euro 704,96 e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale,
1 ossia la giusta metà, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
- in subordinata/alternativa, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a favore della signora
); Parte_1
- in ogni caso, condannare gli attuali occupanti l'appartamento al pagamento a favore della signora di una indennità di occupazione in relazione alla quota di proprietà, da corrispondersi a partire Pt_1 dal mese di dicembre 2020 da determinarsi sulla base dei prezzi medi di locazione di immobili simili nella stessa zona. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
*
Per TR
La difesa dell' , titolare dell'ipoteca iscritta sull'immobile di cui è causa TR il 15.06.2015, con R.G. 56140 ed R.P. 9771 (all. n. 1), sulla quota di proprietà del sig. RT
, non si oppone alla divisione giudiziale del bene e, in subordine, alla vendita dello stesso a
[...] condizione che vengano tutelate le sue ragioni creditorie ex art. 2825 c.c. e che venga assegnato ad essa l'eventuale ricavato nei limiti del privilegio ipotecario vantato sulla quota del debitore.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara anticipatario.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierna controversia concerne la divisione della comunione ordinaria tra i signori RT
e avente ad oggetto la proprietà di un appartamento
[...] RT Parte_1
sito in Garbagnate Milanese, alla via Piero Gobetti n. 12.
espone di essere divenuta proprietaria della quota indivisa pari a 1/2 dell'immobile Parte_1
di Garbagnate Milanese per successione mortis causa dei di lei genitori e Persona_1 ER
, i quali, nel 1979, unitamente a e ne avevano
[...] RT RT
acquistato la nuda proprietà, divenendone infine pieni proprietari in seguito al decesso degli usufruttuari coniugi . Per_3
Allo stato quindi il predetto immobile risulta di proprietà di e di RT CP_2 CP_2
per la quota indivisa di ¼ ciascuno, e di per la restante quota indivisa di ½.
[...] Parte_1
L'odierna attrice ha convenuto in giudizio i comunisti e RT RT
in contraddittorio con i creditori ipotecari iscritti sulla quota di 2/8 di proprietà del TA CP_2
(oggi ) e CP_3 TR RT
2 litisconsorti necessari ai sensi degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c., chiedendo di accertare il diritto dell'attrice ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile oggetto della comunione ordinaria, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a ciascun comproprietario la corrispondente quota ideale, ovvero, laddove fosse accertata l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. con successiva ripartizione della somma ricavata secondo le rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Infine, ha domandato la condanna dei comunisti convenuti, occupanti l'appartamento Parte_1 in comproprietà, al pagamento di un'indennità di occupazione per il mancato godimento dell'immobile,
a far tempo dal mese di dicembre 2020 e da calcolarsi secondo i prezzi medi di locazione della stessa zona.
Si è costituita in giudizio , subentrata a titolo Controparte_4
universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , Controparte_5 titolare di un'ipoteca iscritta sull'immobile de quo, e segnatamente sulla quota di proprietà del signor la quale, senza nulla opporre alla divisione giudiziale ovvero alla vendita del bene immobile CP_2
oggetto di comunione, ha domandato la tutela delle sue ragioni creditizie con assegnazione del ricavato di vendita nei limiti del privilegio ipotecario vantato sulla quota del debitore.
I convenuti e RT RT RT
on si sono costituiti in giudizio e pertanto sono stati dichiarati contumaci.
[...]
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il g.i. ha disposto una CTU predisponendo il seguente quesito: “Ritenuto che appare necessario dare ingresso ad una CTU, affinché il consulente, previo accertamento della regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile, verificando, in caso di presenza di abusi edilizi, la sanabilità degli stessi ed i relativi costi, provveda alla stima dell'immobile
e, se ne accerti la comoda divisibilità, predisponga un progetto di divisione, secondo le seguenti quote:
4/8 in capo a , 2/8 ciascuno a e Parte_1 RT RT determinando gli eventuali conguagli in denaro. Ritenuto altresì necessario che il CTU quantifichi la indennità di occupazione spettante all'attrice, commisurata alla sua quota di proprietà, tenuto conto dell'uso esclusivo del bene da parte degli altri proprietari dal dicembre 2020 al giugno 2022”.
Esaminata la CTU, rilevata l'indivisibilità del compendio immobiliare e atteso che nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, il g.i. ne ha disposto la vendita giudiziale ex art. 788 c.p.c..
3 A seguito dell'aggiudicazione, per la somma di € 129.000,00, con decreto del 6 maggio 2024 è stato disposto il trasferimento giudiziale dell'immobile posto in vendita libero da ogni ipoteca, e la causa è proseguita per la discussione del progetto divisionale redatto dall'incaricato delegato alla vendita.
In sede di discussione del progetto, parte attrice ha insistito affinché fossero poste a carico dei comproprietari contumaci le spese di IMU e condominiali sostenute durante la procedura, e tali sostanziali contestazioni mosse al progetto divisionale ne hanno preclusa la dichiarazione di esecutività ex art. 789 comma 3 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa è stata trattenuta in decisione.
Nelle more della decisione è stata rilevata l'assenza in atti di idonea procura alle liti a favore del difensore con cui si era costituita in giudizio. Al fine di sanare detto vizio, il TR
Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo assegnando termine per il rilascio di idonea procura alle liti e fissando udienza per la relativa verifica nonché per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla domanda di indennità da occupazione.
Al fine di decidere la domanda di divisione della comunione ordinaria oggetto del giudizio de quo, occorre preliminarmente esaminare la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione, formulata dall'attrice nei confronti dei comproprietari convenuti occupanti l'immobile in comproprietà, in quanto l'eventuale accoglimento è idoneo a determinare un ulteriore elemento da computare nella divisione mediante ripartizione, tra i comproprietari, del ricavato della vendita senza incanto dell'immobile oggetto di comproprietà.
Ebbene, parte attrice assume che fino a giugno 2022 i convenuti e hanno occupato in CP_2 CP_2 via esclusiva l'immobile in comproprietà e sostiene di avere conseguentemente maturato il diritto alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione quantomeno da dicembre 2020 ovverosia dal momento in cui ne ha fatto esplicita richiesta stragiudiziale.
La domanda è fondata.
4 Nella comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun partecipante può godere del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento spettanti agli altri comproprietari.
Tuttavia, qualora per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto e simultaneo della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, l'uso comune può realizzarsi in maniera indiretta oppure mediante l'uso turnario da parte dei comproprietari.
È pertanto pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (Cass. n.10264/2023).
Pertanto, il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione può chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, maturando quindi, nei confronti dei comproprietari con godimento diretto del bene, il diritto al pagamento di un'indennità di occupazione a far tempo dalla richiesta di rilascio del bene comune ovvero dall'istanza di uso turnario del bene medesimo o dalla richiesta di ricevere la quota parte dei frutti non goduti.
Nel caso di specie, è provato documentalmente e per presunzione come di seguito esposto il godimento in via esclusiva dell'immobile di Garbagnate Milanese da parte dei comproprietari e CP_2 CP_2 fino a giugno 2022 ed è altresì provata la richiesta stragiudiziale di corresponsione dell'indennità di occupazione del 18 novembre 2020 inviata dalla agli zii comunisti (cfr. doc. 8 parte attrice). Pt_1
In particolare, è documentalmente provata la consegna della raccomandata ex art. 140 c.p.c., contenente la comunicazione del deposito dell'atto di citazione presso la casa comunale, avvenuta il 30.03.2021 presso l'immobile di Garbagnate a mani della signora (cfr. cartoline depositate in data CP_2
16.09.2021).
Il ritiro, da parte della sig.ra personalmente, della raccomandata inviata all'indirizzo di residenza CP_2
di via P. Gobetti 12 Garbagnate Milanese, attesta non soltanto la presenza della convenuta nell'immobile oggetto di comunione ma altresì il suo godimento.
5 Parimenti, il contestuale godimento dell'immobile da parte del convenuto è provato per CP_2
presunzione semplice alla luce del vincolo coniugale esistente tra i comproprietari e e CP_2 CP_2
del relativo obbligo di coabitazione ex art. 143 c.c..
È pertanto provato il godimento esclusivo, da parte dei comunisti convenuti, dell'immobile oggetto di comproprietà, circostanza che legittima l'odierna attrice a domandare la corresponsione pro quota dei frutti civili dell'immobile con decorrenza a far data dalla richiesta stragiudiziale del 18 novembre 2020,
o meglio a far data dal dicembre 2020, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fino a giugno 2022.
Invero, con le note di trattazione scritta del 10.10.2022 l'attrice ha dichiarato che i convenuti hanno lasciato l'immobile nel giugno 2022 e tale circostanza è stata confermata dal consulente tecnico nominato d'ufficio, il quale, in sede di sopralluogo dell'immobile, ha accertato che “l'abitazione risulta libera da arredi e persone”.
È quindi fondato il diritto della comproprietaria alla indennità di occupazione da parte dei Pt_1
convenuti e per il periodo di godimento esclusivo dell'immobile comune da dicembre CP_2 CP_2
2020 a giugno 2022.
Con riguardo al quantum, l'indennità di occupazione va determinata parametrandola al valore locativo del bene, che il CTU, considerate le caratteristiche e lo stato dell'abitazione rilevato in sede di sopralluogo nonché considerato il valore locativo medio di unità immobiliari simili nella stessa zona, ha determinato in € 784,80 mensili.
Con la conseguenza che, applicando tale valore per i mesi dal 1° dicembre 2020 a giugno 2022,
l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto di comproprietà ammonta a complessivi € 14.911,20, di cui all'attrice spetta la sola somma di € 7.455,60 commisurata alla quota di comproprietà (1/2) di cui quest'ultima è titolare.
Pertanto, i convenuti e vanno condannati alla corresponsione a favore della CP_2 CP_2
comproprietaria della somma di € 7.455,60, a titolo di indennità di occupazione per aver gli Pt_1
stessi goduto del bene comune in via esclusiva da dicembre 2020 a giugno 2022.
Tale importo, nella ripartizione del ricavato della vendita dell'immobile comune, va dunque imputato alle quote dei sig.ri e in parti uguali tra loro, in favore della quota della comproprietaria CP_2 CP_2
. Pt_1
*
6 3. Sullo scioglimento e divisione della comunione ordinaria tra i sigg.ri RT
e . RT Parte_1
Ai sensi dell'art. 1111 c.c. ciascuno dei partecipanti alla comunione è titolare di un diritto potestativo di ottenere la divisione e l'esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi.
È necessario, pertanto, accertare, in capo all'odierna attrice, il diritto allo scioglimento della comunione ordinaria attraverso l'esame del titolo di acquisto della quota di comproprietà in Garbagnate Milanese.
È documentalmente provato (doc. 1, 2, 3 parte attrice) che ha acquistato la Parte_1 complessiva quota di ½ della proprietà dell'immobile di Garbagnate Milanese per successione mortis causa dai genitori e , a loro volta acquirenti, rispettivamente per la Persona_1 Persona_2 quota di ¼ ciascuno, in forza dell'atto di acquisto n.10567 del 1979 (doc. 5 parte attrice), della nuda proprietà del suddetto immobile cui si è successivamente riunito l'usufrutto dopo la morte degli usufruttuari sigg.ri e (doc.7 parte attrice). Persona_4 Persona_5
Le due ulteriori quote di ¼ appartengono a e giusto atto RT RT
di acquisto del 29 marzo 1979 (doc. 5 parte attrice).
Risulta pertanto per tabulas sussistente il diritto dell'odierna attrice allo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile sito in Garbagnate Milanese, via Piero Gobeti n. 12, individuato al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, al foglio 31, particella 132 sub. 3, Cat. A/2, classe 2.
Sciolta la comunione, occorre procedere alla sua divisione mediante la ripartizione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile di comproprietà, al netto degli oneri della divisione e secondo le quote ideali vantate da ciascun condividente, con incremento della quota spettante all'attrice in misura pari alla quota parte, gravante sui due comproprietari convenuti, delle spese di procedura e di CTU anticipate per intero dall'attrice.
Invero, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. sentenza n.
1635/2020).
Nel caso di specie non emergono pretese eccessive ed inutili resistenze alla divisione da parte di alcuno dei comunisti, con la conseguenza che le spese di C.T.U. nonché le spese necessarie per la procedura di
7 vendita senza incanto dell'immobile di Garbagnate Milanese vanno poste definitivamente a carico della massa, ovverosia a carico dei comproprietari secondo le rispettive quote di partecipazione alla comunione e segnatamente:
- nella misura di ½ a carico di;
Parte_1
- nella misura di ¼ a carico di RT
- nella misura di ¼ a carico di RT
È, tuttavia, documentalmente provato che le spese di CTU, il fondo spese di € 2.500,00 per la procedura di vendita dell'immobile e i costi relativi alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale e al reperimento della certificazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile nonché la conformità dello stato dei luoghi alle planimetrie depositate (documentazione necessaria ai fini della divisione della comunione), sono stati interamente ed esclusivamente sostenute dall'odierna attrice, oltre la quota lei imputabile pari a 1/2.
In particolare, è documentalmente provato il pagamento, da parte dell'odierna attrice, delle competenze e spese liquidate al CTU, per un importo complessivo di € 2.798,12 (allegato 55A e allegato 55B, depositati da parte attrice con nota del 19.10.2023).
È altresì documentato il versamento da parte di dell'anticipo di € 2.500,00 quale Parte_1 fondo spese per la procedura di vendita dell'immobile (estratto conto allegato alla relazione del custode nominato dott.ssa del 10.11.2023). Per_6
Parimenti vi è prova in atti delle spese sostenute per intero dall'attrice per la trascrizione della domanda di divisione nonché per il reperimento della documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile, per complessivi € 3.987,57 (all. 38A, 39A, 40 e 41, prodotti con memoria 183 comma 6
n.2, e all. 47A prodotto con nota del 6.06.2024).
Pertanto, considerato che l'odierna attrice ha sostenuto per intero le spese gravanti sulla massa dovendo invece parteciparvi solamente pro quota (nella misura di ½), nell'ambito della ripartizione del ricavato di vendita dell'immobile la quota spettante a deve aumentarsi di un importo pari alle Parte_1
spese sostenute eccedenti la quota parte a lei imputabile (1/2 dell'intero).
Analogamente, le quote del ricavato di vendita spettanti ai comproprietari e devono CP_2 CP_2
ridursi per la quota parte loro spettante (1/4 ciascuno) delle anzidette spese di procedura anticipate per intero dalla comproprietaria odierna attrice.
8 Ne consegue che la quota di ricavato da attribuire all'odierna attrice deve aumentarsi dei seguenti importi,
i quali, al contempo, devono imputarsi, ovvero sottrarsi, alle quote degli altri due condividenti ( e CP_2
nella misura di ½ ciascuno: CP_2
- € 1.399,06 quale eccedenza rispetto alla quota di ½ delle spese di CTU (€ 2.798,12) gravante sull'attrice;
- € 1.993,77 quale eccedenza rispetto alla quota di ½ dei costi (€ 3.987,57) relativi alla trascrizione della domanda giudiziale, certificazione ipocatastale e di regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile;
- € 1.250,00 quale eccedenza rispetto alla quota di ½ dell'anticipo (€ 2.500,00) versato per la procedura di vendita dell'immobile.
Parimenti, nell'ambito della divisione della comunione mediante ripartizione del ricavato di vendita, la quota spettante alla sig.ra va aumentata della somma di € 7.455,60, pari alla quota ½ Pt_1 dell'indennità di occupazione dovuta dai comproprietari e La medesima somma va CP_2 CP_2
imputata alle quote di e nella misura di ½ ciascuno. CP_2 CP_2
Quanto alle spese asseritamente sostenute dall'attrice per IMU e spese condominiali relativamente all'immobile in comunione, tardivamente prospettate in sede di memorie conclusionali, nulla deve disporsi stante l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio di dette spese.
Nulla è altresì dovuto per le spese di mediazione in quanto non specificamente provate (l'unico bonifico prodotto inerente le spese di mediazione -allegato 24, memoria 183 comma 6 n.2- è privo di elementi specifici idonei a ricondurre con certezza tale spese alla odierna controversia).
*
4. Sulla ripartizione della somma ricavata dalla vendita del bene oggetto di comunione secondo le quote di comproprietà.
L'oggetto specifico del riparto, da effettuare in astratto a favore dei condividenti, è rappresentato dal quantum ricavato dalla vendita del cespite oggetto di comunione (€ 129.000,00) al netto delle spese (€
13.191,69) sostenute per la vendita e per il compenso del delegato, risultanti dal riepilogo spese specificamente illustrato dal professionista delegato dott.ssa nel progetto divisionale del Per_6
10.06.2024.
Ne consegue che la ripartizione deve avvenire sulla base dell'importo di € 115.808,31.
9 Per l'effetto di quanto esposto al precedente paragrafo, aritmeticamente le quote dei condividenti vanno così calcolate:
- per € 57.904,155 (pari a ½ del netto da ripartire) cui devono aggiungersi € Parte_1
1.399,06 (quale eccedenza rispetto alla quota di ½ delle spese di CTU), € 1.993,77 (quale eccedenza rispetto alla quota di ½ dei costi di trascrizione e regolarizzazione immobile), € 1.250,00 (quale eccedenza rispetto alla quota di ½ dell'anticipo) ed € 7.455,60 (pari alla quota dell'indennità di occupazione dovuta dai comproprietari e , per un totale di € 70.002,58; CP_2 CP_2
- per € 28.952,08 (pari a ¼ del netto da ripartire), da cui vanno detratti € 699,53 RT
(pari a 1/4 spese di CTU), € 996,885 (pari a ¼ dei costi di trascrizione e regolarizzazione immobile),
€ 625,00 (pari a ¼ dell'anticipo) ed € 3.727,8 (pari a ¼ dell'indennità di occupazione dovuta), per un totale di € 22.902,86;
- per € 28.952,08 (pari a ¼ del netto da ripartire), da cui vanno detratti € RT
699,53 (pari a 1/4 spese di CTU), € 996,885 (pari a ¼ dei costi di trascrizione e regolarizzazione immobile), € 625,00 (pari a ¼ dell'anticipo) ed € 3.727,8 (pari a ¼ dell'indennità di occupazione dovuta), per un totale di € 22.902,86.
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5. Sulla domanda di assegnazione della quota di ricavo spettante al comproprietario CP_2 all' . Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta l' si è costituita Controparte_4
in giudizio senza opporsi alle domande attoree e domandando la tutela delle sue ragioni creditorie ex art. 2825 c.c., nonché l'assegnazione dell'eventuale ricavato di vendita nei limiti del privilegio ipotecario vantato sulla quota del debitore sig. CP_2
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1103 c.c. il comproprietario può disporre del proprio diritto e concedervi ipoteca.
Il creditore ipotecario, nel caso di ipoteca su un determinato bene immobile comune gravato per quota indivisa, è tutelato rispetto all'esito della divisione della comunione secondo il meccanismo di tutele dettato dall'art. 2825 c.c.
10 In particolare, il comma 41 dell'art. 2825 c.c. dispone che, nell'ipotesi in cui al partecipante debitore sia attribuita una somma di denaro in luogo di beni in natura, i creditori ipotecari dello stesso comunista possono far valere le loro ragioni su tale somma con prelazione determinata dalla data di iscrizione dei rispettivi titoli, nei limiti del valore dei beni precedentemente ipotecati.
Nel caso di specie risulta iscritta ipoteca legale in data 15.06.2015 con R.G. n. 56140 e R.P. n. 9771, sull'immobile de quo, per la quota di 2/8 di nuda proprietà di a favore RT dell' er un credito pari € 49.865,71 (allegato Controparte_6
1 parte convenuta).
Con nota di deposito del 12.06.2024, l' ha precisato Controparte_4 che il credito garantito dal predetto privilegio ipotecario ammonta a complessivi € 44.819,34 (all.n.1).
Pertanto, ai sensi dell'art. 2825 comma 4 c.c. deve riconoscersi all' Controparte_4
il diritto di surrogazione sulle somme corrispondenti al valore delle quote di diritti reali
[...] oggetto dell'iscrizione ipotecaria.
*
6. Conclusioni.
La domanda attorea va accolta e per l'effetto va dichiarato lo scioglimento della comunione tra Parte_1
, e sull'immobile sito in Garbagnate Milanese
[...] RT RT
via Piero Gobetti n. 12.
La divisione della comunione va operata mediante la ripartizione, tra i sigg.ri , Parte_1
e del ricavato di vendita dell'immobile RT CP_2 RT
proporzionalmente alle rispettive quote (1/2 , ¼ ¼ e con le maggiorazioni Pt_1 CP_2 CP_2
ovvero riduzioni anzidette.
Il delegato alla vendita provvederà ad effettuare i pagamenti delle somme indicate in dispositivo ed in favore dei soggetti ivi menzionati.
Ai sensi dell'art. 2825 comma 4 va assegnata all' , Controparte_4
creditore ipotecario, la quota spettante al debitore nei limiti del credito RT
precisato. Quanto alle spese di lite di parte attrice, si riporta il principio di legittimità secondo cui
“Nel giudizio di divisione, non necessariamente si deve pervenire ad un regolamento delle spese di lite, che è consentito solo nel caso di ingiustificate pretese di uno dei condividenti, ovvero di inutili resistenze”
(Cass. n. 3024/2011) e conseguentemente non si statuisce nulla in merito.
Tuttavia, parte attrice ha anche avanzato domanda per l'accertamento e la condanna al pagamento della indennità di occupazione, stimata in € 7.455,60, pari alla quota dell'indennità dovuta dai comproprietari e . CP_2 CP_2
In riferimento a tale pretesa, vanno liquidate le spese di lite, in forza del principio della soccombenza e sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore predetto, valori minimi dello scaglione di riferimento, in proporzione alla indennità accertata.
Con riguardo alle spese di lite della creditrice ipotecaria costituita in giudizio, va ricordato che il creditore iscritto ha titolo a ripetere le proprie spese, poiché essendo una parte necessaria quantomeno ai fini della efficacia del processo di divisione (v. art. 1113 c.c.) non può applicarsi nei suoi confronti l'art. 1113 comma 1 c.c., norma che riguarda invece il creditore non iscritto. Ne segue che le spese del creditore iscritto devono porsi a carico del condividente sulla cui quota insiste l'ipoteca, avendo costui dato causa alla chiamata in giudizio del primo, a prescindere da chi vi abbia in effetti provveduto.
Pertanto le spese di lite sostenute dall' vanno poste a Controparte_4
carico di quale debitore ipotecario e liquidate come da dispositivo, sulla scorta RT del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (€ 22.902,86, valore della quota di
[...]
assegnata alla convenuta), secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento a RT
fronte della modesta l'attività difensiva svolta.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la cancellazione della domanda di divisione giudiziale iscritta in data 11.02.2022 con R.G. n. 16163 e R.P. n.11012, e si dà altresì atto che la presente sentenza è trascrivile presso la competente Conservatoria dei RR.II. ai sensi dell'art. 2646 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dispone lo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile sito in Garbagnate Milanese e identificato al foglio 31, particella 132 sub. 3, Cat. A/2, classe 2, per la quota di ½ in capo a Parte_1
, ¼ in capo a e ¼ in capo a
[...] RT RT
12 2) assegna a la somma di € 70.002,58, autorizzando il delegato alla vendita ad Parte_1
effettuare il pagamento in suo favore;
3) assegna a la somma di € 22.902,86, autorizzando il delegato alla vendita ad RT
effettuare il pagamento in suo favore;
4) assegna all la somma di € 22.902,86, Controparte_4
autorizzando il delegato alla vendita ad effettuare il pagamento in suo favore;
5) condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore RT RT di , che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.540,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di RT [...]
, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre Controparte_4
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Vincenzo Ragni dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
7) dà atto che sussistono i presupposti per la cancellazione della domanda di divisione giudiziale iscritta in data 11.02.2022 con R.G. n. 16163 e R.P. n.11012;
8) dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione presso la competente
Conservatoria dei RR.II. ai sensi dell'art. 2646 c.c..
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti”.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
(CF: ), con l'avv. Maradei Claudio Antonio Parte_1 C.F._1
-attrice - contro
(P.I.: ), con l'avv. Ragni Vincenzo TR P.IVA_1
- convenuto- nonché
[...]
[...]
RT
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- in via principale e nel merito: accettare e dichiarare il diritto della signora ad Parte_1 ottenere la divisione giudiziale dell'immobile sito in Garbagnate Milanese, via Piero Gobetti n. 12, posto al piano primo, composto di tre vani e accessori rappresentato, il tutto, al Catasto Fabbricati del Comune di Garbagnate Milanese, foglio 31, particella 132 sub. 3, Cat. A/2, classe 2 vani 6,5, rendita catastale Euro 704,96 e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale,
1 ossia la giusta metà, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
- in subordinata/alternativa, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a favore della signora
); Parte_1
- in ogni caso, condannare gli attuali occupanti l'appartamento al pagamento a favore della signora di una indennità di occupazione in relazione alla quota di proprietà, da corrispondersi a partire Pt_1 dal mese di dicembre 2020 da determinarsi sulla base dei prezzi medi di locazione di immobili simili nella stessa zona. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
*
Per TR
La difesa dell' , titolare dell'ipoteca iscritta sull'immobile di cui è causa TR il 15.06.2015, con R.G. 56140 ed R.P. 9771 (all. n. 1), sulla quota di proprietà del sig. RT
, non si oppone alla divisione giudiziale del bene e, in subordine, alla vendita dello stesso a
[...] condizione che vengano tutelate le sue ragioni creditorie ex art. 2825 c.c. e che venga assegnato ad essa l'eventuale ricavato nei limiti del privilegio ipotecario vantato sulla quota del debitore.
Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara anticipatario.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierna controversia concerne la divisione della comunione ordinaria tra i signori RT
e avente ad oggetto la proprietà di un appartamento
[...] RT Parte_1
sito in Garbagnate Milanese, alla via Piero Gobetti n. 12.
espone di essere divenuta proprietaria della quota indivisa pari a 1/2 dell'immobile Parte_1
di Garbagnate Milanese per successione mortis causa dei di lei genitori e Persona_1 ER
, i quali, nel 1979, unitamente a e ne avevano
[...] RT RT
acquistato la nuda proprietà, divenendone infine pieni proprietari in seguito al decesso degli usufruttuari coniugi . Per_3
Allo stato quindi il predetto immobile risulta di proprietà di e di RT CP_2 CP_2
per la quota indivisa di ¼ ciascuno, e di per la restante quota indivisa di ½.
[...] Parte_1
L'odierna attrice ha convenuto in giudizio i comunisti e RT RT
in contraddittorio con i creditori ipotecari iscritti sulla quota di 2/8 di proprietà del TA CP_2
(oggi ) e CP_3 TR RT
2 litisconsorti necessari ai sensi degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c., chiedendo di accertare il diritto dell'attrice ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile oggetto della comunione ordinaria, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a ciascun comproprietario la corrispondente quota ideale, ovvero, laddove fosse accertata l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. con successiva ripartizione della somma ricavata secondo le rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Infine, ha domandato la condanna dei comunisti convenuti, occupanti l'appartamento Parte_1 in comproprietà, al pagamento di un'indennità di occupazione per il mancato godimento dell'immobile,
a far tempo dal mese di dicembre 2020 e da calcolarsi secondo i prezzi medi di locazione della stessa zona.
Si è costituita in giudizio , subentrata a titolo Controparte_4
universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , Controparte_5 titolare di un'ipoteca iscritta sull'immobile de quo, e segnatamente sulla quota di proprietà del signor la quale, senza nulla opporre alla divisione giudiziale ovvero alla vendita del bene immobile CP_2
oggetto di comunione, ha domandato la tutela delle sue ragioni creditizie con assegnazione del ricavato di vendita nei limiti del privilegio ipotecario vantato sulla quota del debitore.
I convenuti e RT RT RT
on si sono costituiti in giudizio e pertanto sono stati dichiarati contumaci.
[...]
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il g.i. ha disposto una CTU predisponendo il seguente quesito: “Ritenuto che appare necessario dare ingresso ad una CTU, affinché il consulente, previo accertamento della regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile, verificando, in caso di presenza di abusi edilizi, la sanabilità degli stessi ed i relativi costi, provveda alla stima dell'immobile
e, se ne accerti la comoda divisibilità, predisponga un progetto di divisione, secondo le seguenti quote:
4/8 in capo a , 2/8 ciascuno a e Parte_1 RT RT determinando gli eventuali conguagli in denaro. Ritenuto altresì necessario che il CTU quantifichi la indennità di occupazione spettante all'attrice, commisurata alla sua quota di proprietà, tenuto conto dell'uso esclusivo del bene da parte degli altri proprietari dal dicembre 2020 al giugno 2022”.
Esaminata la CTU, rilevata l'indivisibilità del compendio immobiliare e atteso che nessuna delle parti ne ha chiesto l'assegnazione, il g.i. ne ha disposto la vendita giudiziale ex art. 788 c.p.c..
3 A seguito dell'aggiudicazione, per la somma di € 129.000,00, con decreto del 6 maggio 2024 è stato disposto il trasferimento giudiziale dell'immobile posto in vendita libero da ogni ipoteca, e la causa è proseguita per la discussione del progetto divisionale redatto dall'incaricato delegato alla vendita.
In sede di discussione del progetto, parte attrice ha insistito affinché fossero poste a carico dei comproprietari contumaci le spese di IMU e condominiali sostenute durante la procedura, e tali sostanziali contestazioni mosse al progetto divisionale ne hanno preclusa la dichiarazione di esecutività ex art. 789 comma 3 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni
(sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa è stata trattenuta in decisione.
Nelle more della decisione è stata rilevata l'assenza in atti di idonea procura alle liti a favore del difensore con cui si era costituita in giudizio. Al fine di sanare detto vizio, il TR
Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo assegnando termine per il rilascio di idonea procura alle liti e fissando udienza per la relativa verifica nonché per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla domanda di indennità da occupazione.
Al fine di decidere la domanda di divisione della comunione ordinaria oggetto del giudizio de quo, occorre preliminarmente esaminare la domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione, formulata dall'attrice nei confronti dei comproprietari convenuti occupanti l'immobile in comproprietà, in quanto l'eventuale accoglimento è idoneo a determinare un ulteriore elemento da computare nella divisione mediante ripartizione, tra i comproprietari, del ricavato della vendita senza incanto dell'immobile oggetto di comproprietà.
Ebbene, parte attrice assume che fino a giugno 2022 i convenuti e hanno occupato in CP_2 CP_2 via esclusiva l'immobile in comproprietà e sostiene di avere conseguentemente maturato il diritto alla corresponsione di una somma a titolo di indennità di occupazione quantomeno da dicembre 2020 ovverosia dal momento in cui ne ha fatto esplicita richiesta stragiudiziale.
La domanda è fondata.
4 Nella comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ai sensi dell'art. 1102 c.c. ciascun partecipante può godere del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento spettanti agli altri comproprietari.
Tuttavia, qualora per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto e simultaneo della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, l'uso comune può realizzarsi in maniera indiretta oppure mediante l'uso turnario da parte dei comproprietari.
È pertanto pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (Cass. n.10264/2023).
Pertanto, il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione può chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, maturando quindi, nei confronti dei comproprietari con godimento diretto del bene, il diritto al pagamento di un'indennità di occupazione a far tempo dalla richiesta di rilascio del bene comune ovvero dall'istanza di uso turnario del bene medesimo o dalla richiesta di ricevere la quota parte dei frutti non goduti.
Nel caso di specie, è provato documentalmente e per presunzione come di seguito esposto il godimento in via esclusiva dell'immobile di Garbagnate Milanese da parte dei comproprietari e CP_2 CP_2 fino a giugno 2022 ed è altresì provata la richiesta stragiudiziale di corresponsione dell'indennità di occupazione del 18 novembre 2020 inviata dalla agli zii comunisti (cfr. doc. 8 parte attrice). Pt_1
In particolare, è documentalmente provata la consegna della raccomandata ex art. 140 c.p.c., contenente la comunicazione del deposito dell'atto di citazione presso la casa comunale, avvenuta il 30.03.2021 presso l'immobile di Garbagnate a mani della signora (cfr. cartoline depositate in data CP_2
16.09.2021).
Il ritiro, da parte della sig.ra personalmente, della raccomandata inviata all'indirizzo di residenza CP_2
di via P. Gobetti 12 Garbagnate Milanese, attesta non soltanto la presenza della convenuta nell'immobile oggetto di comunione ma altresì il suo godimento.
5 Parimenti, il contestuale godimento dell'immobile da parte del convenuto è provato per CP_2
presunzione semplice alla luce del vincolo coniugale esistente tra i comproprietari e e CP_2 CP_2
del relativo obbligo di coabitazione ex art. 143 c.c..
È pertanto provato il godimento esclusivo, da parte dei comunisti convenuti, dell'immobile oggetto di comproprietà, circostanza che legittima l'odierna attrice a domandare la corresponsione pro quota dei frutti civili dell'immobile con decorrenza a far data dalla richiesta stragiudiziale del 18 novembre 2020,
o meglio a far data dal dicembre 2020, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fino a giugno 2022.
Invero, con le note di trattazione scritta del 10.10.2022 l'attrice ha dichiarato che i convenuti hanno lasciato l'immobile nel giugno 2022 e tale circostanza è stata confermata dal consulente tecnico nominato d'ufficio, il quale, in sede di sopralluogo dell'immobile, ha accertato che “l'abitazione risulta libera da arredi e persone”.
È quindi fondato il diritto della comproprietaria alla indennità di occupazione da parte dei Pt_1
convenuti e per il periodo di godimento esclusivo dell'immobile comune da dicembre CP_2 CP_2
2020 a giugno 2022.
Con riguardo al quantum, l'indennità di occupazione va determinata parametrandola al valore locativo del bene, che il CTU, considerate le caratteristiche e lo stato dell'abitazione rilevato in sede di sopralluogo nonché considerato il valore locativo medio di unità immobiliari simili nella stessa zona, ha determinato in € 784,80 mensili.
Con la conseguenza che, applicando tale valore per i mesi dal 1° dicembre 2020 a giugno 2022,
l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto di comproprietà ammonta a complessivi € 14.911,20, di cui all'attrice spetta la sola somma di € 7.455,60 commisurata alla quota di comproprietà (1/2) di cui quest'ultima è titolare.
Pertanto, i convenuti e vanno condannati alla corresponsione a favore della CP_2 CP_2
comproprietaria della somma di € 7.455,60, a titolo di indennità di occupazione per aver gli Pt_1
stessi goduto del bene comune in via esclusiva da dicembre 2020 a giugno 2022.
Tale importo, nella ripartizione del ricavato della vendita dell'immobile comune, va dunque imputato alle quote dei sig.ri e in parti uguali tra loro, in favore della quota della comproprietaria CP_2 CP_2
. Pt_1
*
6 3. Sullo scioglimento e divisione della comunione ordinaria tra i sigg.ri RT
e . RT Parte_1
Ai sensi dell'art. 1111 c.c. ciascuno dei partecipanti alla comunione è titolare di un diritto potestativo di ottenere la divisione e l'esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi.
È necessario, pertanto, accertare, in capo all'odierna attrice, il diritto allo scioglimento della comunione ordinaria attraverso l'esame del titolo di acquisto della quota di comproprietà in Garbagnate Milanese.
È documentalmente provato (doc. 1, 2, 3 parte attrice) che ha acquistato la Parte_1 complessiva quota di ½ della proprietà dell'immobile di Garbagnate Milanese per successione mortis causa dai genitori e , a loro volta acquirenti, rispettivamente per la Persona_1 Persona_2 quota di ¼ ciascuno, in forza dell'atto di acquisto n.10567 del 1979 (doc. 5 parte attrice), della nuda proprietà del suddetto immobile cui si è successivamente riunito l'usufrutto dopo la morte degli usufruttuari sigg.ri e (doc.7 parte attrice). Persona_4 Persona_5
Le due ulteriori quote di ¼ appartengono a e giusto atto RT RT
di acquisto del 29 marzo 1979 (doc. 5 parte attrice).
Risulta pertanto per tabulas sussistente il diritto dell'odierna attrice allo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile sito in Garbagnate Milanese, via Piero Gobeti n. 12, individuato al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, al foglio 31, particella 132 sub. 3, Cat. A/2, classe 2.
Sciolta la comunione, occorre procedere alla sua divisione mediante la ripartizione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile di comproprietà, al netto degli oneri della divisione e secondo le quote ideali vantate da ciascun condividente, con incremento della quota spettante all'attrice in misura pari alla quota parte, gravante sui due comproprietari convenuti, delle spese di procedura e di CTU anticipate per intero dall'attrice.
Invero, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione” (cfr. Cass. sentenza n.
1635/2020).
Nel caso di specie non emergono pretese eccessive ed inutili resistenze alla divisione da parte di alcuno dei comunisti, con la conseguenza che le spese di C.T.U. nonché le spese necessarie per la procedura di
7 vendita senza incanto dell'immobile di Garbagnate Milanese vanno poste definitivamente a carico della massa, ovverosia a carico dei comproprietari secondo le rispettive quote di partecipazione alla comunione e segnatamente:
- nella misura di ½ a carico di;
Parte_1
- nella misura di ¼ a carico di RT
- nella misura di ¼ a carico di RT
È, tuttavia, documentalmente provato che le spese di CTU, il fondo spese di € 2.500,00 per la procedura di vendita dell'immobile e i costi relativi alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale e al reperimento della certificazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile nonché la conformità dello stato dei luoghi alle planimetrie depositate (documentazione necessaria ai fini della divisione della comunione), sono stati interamente ed esclusivamente sostenute dall'odierna attrice, oltre la quota lei imputabile pari a 1/2.
In particolare, è documentalmente provato il pagamento, da parte dell'odierna attrice, delle competenze e spese liquidate al CTU, per un importo complessivo di € 2.798,12 (allegato 55A e allegato 55B, depositati da parte attrice con nota del 19.10.2023).
È altresì documentato il versamento da parte di dell'anticipo di € 2.500,00 quale Parte_1 fondo spese per la procedura di vendita dell'immobile (estratto conto allegato alla relazione del custode nominato dott.ssa del 10.11.2023). Per_6
Parimenti vi è prova in atti delle spese sostenute per intero dall'attrice per la trascrizione della domanda di divisione nonché per il reperimento della documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile, per complessivi € 3.987,57 (all. 38A, 39A, 40 e 41, prodotti con memoria 183 comma 6
n.2, e all. 47A prodotto con nota del 6.06.2024).
Pertanto, considerato che l'odierna attrice ha sostenuto per intero le spese gravanti sulla massa dovendo invece parteciparvi solamente pro quota (nella misura di ½), nell'ambito della ripartizione del ricavato di vendita dell'immobile la quota spettante a deve aumentarsi di un importo pari alle Parte_1
spese sostenute eccedenti la quota parte a lei imputabile (1/2 dell'intero).
Analogamente, le quote del ricavato di vendita spettanti ai comproprietari e devono CP_2 CP_2
ridursi per la quota parte loro spettante (1/4 ciascuno) delle anzidette spese di procedura anticipate per intero dalla comproprietaria odierna attrice.
8 Ne consegue che la quota di ricavato da attribuire all'odierna attrice deve aumentarsi dei seguenti importi,
i quali, al contempo, devono imputarsi, ovvero sottrarsi, alle quote degli altri due condividenti ( e CP_2
nella misura di ½ ciascuno: CP_2
- € 1.399,06 quale eccedenza rispetto alla quota di ½ delle spese di CTU (€ 2.798,12) gravante sull'attrice;
- € 1.993,77 quale eccedenza rispetto alla quota di ½ dei costi (€ 3.987,57) relativi alla trascrizione della domanda giudiziale, certificazione ipocatastale e di regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile;
- € 1.250,00 quale eccedenza rispetto alla quota di ½ dell'anticipo (€ 2.500,00) versato per la procedura di vendita dell'immobile.
Parimenti, nell'ambito della divisione della comunione mediante ripartizione del ricavato di vendita, la quota spettante alla sig.ra va aumentata della somma di € 7.455,60, pari alla quota ½ Pt_1 dell'indennità di occupazione dovuta dai comproprietari e La medesima somma va CP_2 CP_2
imputata alle quote di e nella misura di ½ ciascuno. CP_2 CP_2
Quanto alle spese asseritamente sostenute dall'attrice per IMU e spese condominiali relativamente all'immobile in comunione, tardivamente prospettate in sede di memorie conclusionali, nulla deve disporsi stante l'assenza di qualsivoglia riscontro probatorio di dette spese.
Nulla è altresì dovuto per le spese di mediazione in quanto non specificamente provate (l'unico bonifico prodotto inerente le spese di mediazione -allegato 24, memoria 183 comma 6 n.2- è privo di elementi specifici idonei a ricondurre con certezza tale spese alla odierna controversia).
*
4. Sulla ripartizione della somma ricavata dalla vendita del bene oggetto di comunione secondo le quote di comproprietà.
L'oggetto specifico del riparto, da effettuare in astratto a favore dei condividenti, è rappresentato dal quantum ricavato dalla vendita del cespite oggetto di comunione (€ 129.000,00) al netto delle spese (€
13.191,69) sostenute per la vendita e per il compenso del delegato, risultanti dal riepilogo spese specificamente illustrato dal professionista delegato dott.ssa nel progetto divisionale del Per_6
10.06.2024.
Ne consegue che la ripartizione deve avvenire sulla base dell'importo di € 115.808,31.
9 Per l'effetto di quanto esposto al precedente paragrafo, aritmeticamente le quote dei condividenti vanno così calcolate:
- per € 57.904,155 (pari a ½ del netto da ripartire) cui devono aggiungersi € Parte_1
1.399,06 (quale eccedenza rispetto alla quota di ½ delle spese di CTU), € 1.993,77 (quale eccedenza rispetto alla quota di ½ dei costi di trascrizione e regolarizzazione immobile), € 1.250,00 (quale eccedenza rispetto alla quota di ½ dell'anticipo) ed € 7.455,60 (pari alla quota dell'indennità di occupazione dovuta dai comproprietari e , per un totale di € 70.002,58; CP_2 CP_2
- per € 28.952,08 (pari a ¼ del netto da ripartire), da cui vanno detratti € 699,53 RT
(pari a 1/4 spese di CTU), € 996,885 (pari a ¼ dei costi di trascrizione e regolarizzazione immobile),
€ 625,00 (pari a ¼ dell'anticipo) ed € 3.727,8 (pari a ¼ dell'indennità di occupazione dovuta), per un totale di € 22.902,86;
- per € 28.952,08 (pari a ¼ del netto da ripartire), da cui vanno detratti € RT
699,53 (pari a 1/4 spese di CTU), € 996,885 (pari a ¼ dei costi di trascrizione e regolarizzazione immobile), € 625,00 (pari a ¼ dell'anticipo) ed € 3.727,8 (pari a ¼ dell'indennità di occupazione dovuta), per un totale di € 22.902,86.
*
5. Sulla domanda di assegnazione della quota di ricavo spettante al comproprietario CP_2 all' . Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta l' si è costituita Controparte_4
in giudizio senza opporsi alle domande attoree e domandando la tutela delle sue ragioni creditorie ex art. 2825 c.c., nonché l'assegnazione dell'eventuale ricavato di vendita nei limiti del privilegio ipotecario vantato sulla quota del debitore sig. CP_2
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1103 c.c. il comproprietario può disporre del proprio diritto e concedervi ipoteca.
Il creditore ipotecario, nel caso di ipoteca su un determinato bene immobile comune gravato per quota indivisa, è tutelato rispetto all'esito della divisione della comunione secondo il meccanismo di tutele dettato dall'art. 2825 c.c.
10 In particolare, il comma 41 dell'art. 2825 c.c. dispone che, nell'ipotesi in cui al partecipante debitore sia attribuita una somma di denaro in luogo di beni in natura, i creditori ipotecari dello stesso comunista possono far valere le loro ragioni su tale somma con prelazione determinata dalla data di iscrizione dei rispettivi titoli, nei limiti del valore dei beni precedentemente ipotecati.
Nel caso di specie risulta iscritta ipoteca legale in data 15.06.2015 con R.G. n. 56140 e R.P. n. 9771, sull'immobile de quo, per la quota di 2/8 di nuda proprietà di a favore RT dell' er un credito pari € 49.865,71 (allegato Controparte_6
1 parte convenuta).
Con nota di deposito del 12.06.2024, l' ha precisato Controparte_4 che il credito garantito dal predetto privilegio ipotecario ammonta a complessivi € 44.819,34 (all.n.1).
Pertanto, ai sensi dell'art. 2825 comma 4 c.c. deve riconoscersi all' Controparte_4
il diritto di surrogazione sulle somme corrispondenti al valore delle quote di diritti reali
[...] oggetto dell'iscrizione ipotecaria.
*
6. Conclusioni.
La domanda attorea va accolta e per l'effetto va dichiarato lo scioglimento della comunione tra Parte_1
, e sull'immobile sito in Garbagnate Milanese
[...] RT RT
via Piero Gobetti n. 12.
La divisione della comunione va operata mediante la ripartizione, tra i sigg.ri , Parte_1
e del ricavato di vendita dell'immobile RT CP_2 RT
proporzionalmente alle rispettive quote (1/2 , ¼ ¼ e con le maggiorazioni Pt_1 CP_2 CP_2
ovvero riduzioni anzidette.
Il delegato alla vendita provvederà ad effettuare i pagamenti delle somme indicate in dispositivo ed in favore dei soggetti ivi menzionati.
Ai sensi dell'art. 2825 comma 4 va assegnata all' , Controparte_4
creditore ipotecario, la quota spettante al debitore nei limiti del credito RT
precisato. Quanto alle spese di lite di parte attrice, si riporta il principio di legittimità secondo cui
“Nel giudizio di divisione, non necessariamente si deve pervenire ad un regolamento delle spese di lite, che è consentito solo nel caso di ingiustificate pretese di uno dei condividenti, ovvero di inutili resistenze”
(Cass. n. 3024/2011) e conseguentemente non si statuisce nulla in merito.
Tuttavia, parte attrice ha anche avanzato domanda per l'accertamento e la condanna al pagamento della indennità di occupazione, stimata in € 7.455,60, pari alla quota dell'indennità dovuta dai comproprietari e . CP_2 CP_2
In riferimento a tale pretesa, vanno liquidate le spese di lite, in forza del principio della soccombenza e sulla scorta del D.M. 147/22, tenuto conto del valore predetto, valori minimi dello scaglione di riferimento, in proporzione alla indennità accertata.
Con riguardo alle spese di lite della creditrice ipotecaria costituita in giudizio, va ricordato che il creditore iscritto ha titolo a ripetere le proprie spese, poiché essendo una parte necessaria quantomeno ai fini della efficacia del processo di divisione (v. art. 1113 c.c.) non può applicarsi nei suoi confronti l'art. 1113 comma 1 c.c., norma che riguarda invece il creditore non iscritto. Ne segue che le spese del creditore iscritto devono porsi a carico del condividente sulla cui quota insiste l'ipoteca, avendo costui dato causa alla chiamata in giudizio del primo, a prescindere da chi vi abbia in effetti provveduto.
Pertanto le spese di lite sostenute dall' vanno poste a Controparte_4
carico di quale debitore ipotecario e liquidate come da dispositivo, sulla scorta RT del D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (€ 22.902,86, valore della quota di
[...]
assegnata alla convenuta), secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento a RT
fronte della modesta l'attività difensiva svolta.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la cancellazione della domanda di divisione giudiziale iscritta in data 11.02.2022 con R.G. n. 16163 e R.P. n.11012, e si dà altresì atto che la presente sentenza è trascrivile presso la competente Conservatoria dei RR.II. ai sensi dell'art. 2646 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dispone lo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile sito in Garbagnate Milanese e identificato al foglio 31, particella 132 sub. 3, Cat. A/2, classe 2, per la quota di ½ in capo a Parte_1
, ¼ in capo a e ¼ in capo a
[...] RT RT
12 2) assegna a la somma di € 70.002,58, autorizzando il delegato alla vendita ad Parte_1
effettuare il pagamento in suo favore;
3) assegna a la somma di € 22.902,86, autorizzando il delegato alla vendita ad RT
effettuare il pagamento in suo favore;
4) assegna all la somma di € 22.902,86, Controparte_4
autorizzando il delegato alla vendita ad effettuare il pagamento in suo favore;
5) condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore RT RT di , che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.540,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
6) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di RT [...]
, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre Controparte_4
rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Vincenzo Ragni dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
7) dà atto che sussistono i presupposti per la cancellazione della domanda di divisione giudiziale iscritta in data 11.02.2022 con R.G. n. 16163 e R.P. n.11012;
8) dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione presso la competente
Conservatoria dei RR.II. ai sensi dell'art. 2646 c.c..
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti”.
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