Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 13/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura UTG di NO, Questura di NO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento, previa sospensione:
quanto al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti,
- del-OMISSIS-
- del parere sfavorevole della Questura di NO di cui si ignorano estremi e contenuto;
- di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale, propedeutico a quello impugnato e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per Ministero dell’Interno, Prefettura UTG di NO e Questura di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento -OMISSIS-
A fondamento di tale provvedimento la Prefettura ha posto:
il parere sfavorevole espresso dalla Questura di NO in relazione al rilascio di tali titoli;
la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna del ricorrente alla pena della reclusione di mesi 6 e della multa pari ad € 400,00 (pena sospesa) per mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, sentenza divenuta irrevocabile in data 24.5.2023;
segnalazioni nei confronti del ricorrente “ per violenza o minaccia ex art. 610 C.P. (2008), molestia o disturbo alle persone, ex art. 660 c.p. (2001 - 2016 - 2017), guida in stato di ebrezza ex art. 186 CdS 2 B e art. 186 CdS commi 15 e 16 con cohfisca del veicolo (2012 — 2021) ”;
la convivenza con genitore titolare di decreto di diniego di detenzione di armi e munizioni nonché di porto d'armi;
l’assenza dei requisiti di cui agli artt. 11, 43 e 138 del TULPS, non offrendo le necessarie garanzie di affidabilità;
l’ampia discrezionalità in materia “ qualora si presentino segni di pericolosità o indizi di inaffidabilità che possano far dubitare sul possesso del requisito della buona condotta e delle sufficienti garanzie per il maneggiò delle armi e che tali condotte vanno valutate nel tempo anche se si è in presenza remissione di querele ”;
“ la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l'integrità del patrimonio altrui ed alla quale il legislatore annette il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, T.U.L.P.S., aggiunto dall'art. 33, comma 1, Iett. D) Legge 39/2002), impone un'attenzione particolare nella valutazione dei requisiti soggettivi per la concessione dei titoli richiesti e che, alla luce degli elementi sopra emersi, si può ritenere che il -OMISSIS- non sia in possesso dei requisiti previsti dagli arti. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S. poiché non riunisce le necessarie garanzie di affidabilità richieste dallo stesso Testo-Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 22.4.2025 e depositato in data 25.4.2025) il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11, 138 E SEGG. DEL TULPS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 56 C.P. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 – CARENZA DI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO ”;
“ 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11, 39 E 43 DEL T.U.L.P.S- ECCESSO DI POTERE – CARENZA ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO ”;
“ 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TULPS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241 DEL 1990 – CONTRADDITTORIETA’ DEL DECRETO RISPETTO A PROGNOSI ANCHE RECENTI DI FAVOREVOLI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ”.
Più nel dettaglio, con i primi due motivi di ricorso il ricorrente ha censurato il provvedimento prefettizio osservando quanto segue:
tale provvedimento sarebbe stato fondato su fatti inconsistenti, datati, inattuali ed incapaci di mettere in dubbio la moralità del ricorrente;
sarebbe stato necessario basare la valutazione di segno negativo su fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l’attualità, l’idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato, avrebbero dovuto incidere sul grado di moralità del ricorrente;
il precedente penale di cui all’art. 570 c.p. citato dall’amministrazione non potrebbe fondare il provvedimento impugnato, trattandosi di fatto isolato, risalente al 2016, commesso quando il ricorrente era disoccupato e pure tenuto conto che allo stato i rapporti tra i coniugi non risulterebbero problematici; del resto, si tratterebbe di episodio che non denota condotta violenta e tale da poter indurre il sospetto di abuso delle armi e del ruolo di guardia giurata;
l’amministrazione non avrebbe valutato nel provvedimento impugnato tali circostanze;
il ricorrente non avrebbe poi ricevuto contestazioni per disturbo alle persone, per violenza o minaccia; ad ogni buon conto, i fatti risalirebbero ad anni remoti e non sarebbero indizi che il ricorrente sia persona non affidabile o moralmente inadeguata a ricoprire la mansione di guardia giurata; del resto, nessun procedimento penale sarebbe stato avviato per tali fatti;
la contestazione per guida in stato di ebrezza risalirebbe al 2012 e neppure questa sarebbe sfociata in un procedimento penale;
da quanto precede emergerebbe il difetto di istruttoria sotteso agli atti impugnati;
sarebbe mancato un giudizio complessivo sulla persona del ricorrente, avendo lo stesso svolto l’attività di guardia giurata da 20 anni, ricevuto encomi presso le amministrazioni dove ha operato (da ultimo presso il Tribunale per i minorenni di NO); tali circostanze sarebbero tali da superare i fatti citati dall’amministrazione;
si dovrebbe poi tenere conto del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione; l’interesse pubblico tutelato dalla Prefettura andrebbe contemperato con tale diritto; nel caso di specie la Prefettura avrebbe fatto discendere da tale unico precedente penale l’assenza delle condizioni per svolgere l’attività di guardia giurata.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha contestato la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto a precedenti provvedimenti con i quali l’amministrazione in tempi anche recenti avrebbe autorizzato lo svolgimento dell’attività di guardia giurata da parte del ricorrente. Si tratterebbe di provvedimenti che comprovano la mancanza di pregiudizi a carico del ricorrente.
In particolare, il provvedimento impugnato contrasterebbe con quello con il quale nel 2022 l’amministrazione ha autorizzato il ricorrente a svolgere l’attività di guardia giurata.
3. Si è costituta l’amministrazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso, difendendosi come in atti.
4. All’udienza camerale del 13.5.2025 la causa è stata cancellata dal ruolo su istanza del ricorrente ed in vista della proposizione di motivi aggiunti.
5. Con i motivi aggiunti (notificati in data 17.5.2025 e depositati in data 19.5.2025) il ricorrente ha dedotto l’erroneità del riferimento da parte dell’amministrazione ad ulteriori episodi (a fondamento del provvedimento di diniego adottato) sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- in ordine alle tre denunce sporte dall’ex moglie il ricorrente sarebbe stato assolto in due procedimenti penali dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; per l’unica condanna del ricorrente per omesso versamento del mantenimento si tratterebbe di fatto isolato, risalente al 2016, commesso quando il ricorrente era impossibilitato ad adempiere; andrebbe poi tenuto conto che allo stato i rapporti tra gli ex coniugi non risulterebbero problematici; tale condanna non denoterebbe quindi una personalità volta a violare gli obblighi in materia di mantenimento; ad ogni buon conto, superato il momento storico della separazione si tratterebbe di episodi non più ripetibili;
- quanto al controllo eseguito in data 19.2.2024 il ricorrente in qualità di attore amatoriale sarebbe stato coinvolto nelle riprese relative ad una serie televisiva e si sarebbe trovato in compagnia del soggetto pluripregiudicato indicato dall’amministrazione in modo del tutto estraneo alla sua volontà; in effetti, il ricorrente sarebbe stato a bordo di un mezzo di trasporto in compagnia degli altri attori e comparse per essere trasportato dalla produzione da un set all’altro; l’amministrazione avrebbe dovuto acquisire il verbale del controllo e verificare che si sarebbe trattato di controllo riguardante decine di persone posto in essere nelle predette circostanze;
- quanto poi alla denuncia per rapina si tratterebbe di denuncia sostanzialmente calunniosa, di fatti risalenti al 2013 e comunque valutati inconsistenti dalla stessa Prefettura in occasione del precedente rilascio del decreto per guardia giurata.
In definitiva, il quadro indiziario complessivo sarebbe inidoneo a sostenere un provvedimento del tipo di quello adottato, soprattutto tenuto conto degli atti di segno favorevole in precedenza adottati dall’amministrazione nei confronti del ricorrente.
Non coglierebbe poi nel segno la difesa dell’amministrazione circa il rilascio in precedenza di decreto di guardia particolare giurata non armata, in quanto le condizioni per il rilascio del provvedimento (sia che si tratti di guardia particolare giurata armata, sia che si tratti di quella non armata) sarebbero identiche.
In data 26.5.2025 il ricorrente ha poi depositato documentazione a sostegno delle deduzioni contenute nei motivi aggiunti.
6. Con memoria depositata in data 26.5.2025 l’amministrazione ha poi puntualmente replicato alle doglianze articolate dal ricorrente in sede di motivi aggiunti.
7. Nella camera di consiglio del giorno 10.6.2025 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
8. Tanto premesso, il ricorso proposto, integrato da motivi aggiunti, è infondato e va respinto.
Le relative censure possono essere affrontate in modo unitario riguardando l’impugnazione degli stessi atti e risultando in buona parte sovrapponibili.
8.1. Va preliminarmente ricordato che “ Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, "tutta la materia del rilascio delle autorizzazioni di polizia è improntata al principio dell'assenza di mende per specifici reati, sia al momento del rilascio del titolo che in costanza di esso (art. 11 R.D. n. 773 del 1931, TULPS)" (Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791), poiché "la ratio alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni di polizia, per come risulta dal combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. approvato con il R.D. n. 773 del 1931, risiede nell'opportunità di evitare che le autorizzazioni al porto di armi vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul corretto loro uso, potendo in astratto costituire un pericolo per l'incolumità e per l'ordine pubblico.
Con particolare riguardo, poi, al decreto di guardia particolare giurata, è stato condivisibilmente affermato che "le guardie giurate, ai sensi dell'art. 138 R.D. n. 773 del 1931, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, considerato che l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure (cfr., ex plurimis, Cons. Stato Sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215).
Va precisato, inoltre, che pur dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 138 del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931, ad opera della sentenza della Corte Cost. 25 luglio 1996, n. 331, è principio giurisprudenziale consolidato che l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impone al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere, per gli aspetti incidenti sull'attitudine e sull'affidabilità dell'esercizio delle funzioni connesse alla licenza, una "buona" condotta, ossia irreprensibile e immune da censure, e che, nella valutazione di tale requisito, l'Autorità di P.S. dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, potere che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità ed incoerenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 2018, n.1905).
La peculiarità dell’attività della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l'integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, del T.U.L.P.S., aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d), della legge 1° marzo 2002, n. 39), impone un'attenzione particolare nell'esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell'interessato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; nonché id., 12 giugno 2014, n. 2987, e 27 febbraio 2018, n. 1210) (Consiglio di Stato, III Sez., 13 febbraio 2023, n. 1528).
8.2. Ciò posto, nella presente vicenda il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 570 c.p. perché dopo aver interrotto la relazione coniugale con la moglie, dalla quale è nato un figlio, si è sottratto agli obblighi di assistenza morale e materiale inerenti alla responsabilità genitoriale ed alla qualità di coniuge ed ha fatto mancare ad entrambi i necessari mezzi di sussistenza.
Dalla lettura della sentenza n. 4902/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (depositata in Cancelleria in data 3.1.2022) risulta che il giudice penale:
- sul piano dell’elemento oggettivo ha ritenuto ampiamente “ provata non solo la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del AR a partire dal suo definitivo allontanamento dal domicilio coniugale, 2008, e fino ad almeno il 2019, anno in cui sembrerebbe che i figlio abbia cominciato a lavorare sia pure come giornalista freelance ”;
- ha sottolineato che il ricorrente aveva l'obbligo di corrispondere tale mantenimento “ sia in forza dei suoi doveri di padre che marito e sia perché così era stato stabilito in sede di giudizio di separazione ”;
- ha evidenziato che il ricorrente non ha versato alcunché alla moglie affidataria del figlio minore;
- si è soffermato sulle condizioni di difficoltà in cui il ricorrente ha lasciato la moglie, la quale “ ha incontrato serie difficoltà gestionali per i consistenti debiti lasciati dal marito, venendo aiutata nella cura del figlio e dei loro bisogni dalla famiglia di origine ed in particolare dalla anziana madre, senza che l'imputato, che aveva l'obbligo morale e giuridico di assisterli, sia materialmente che moralmente, abbia fatto alcunché ”;
- quanto all’elemento soggettivo ha osservato che lo stesso “ è indubbiamente insito nella condotta dell'imputato, poiché nonostante conoscesse perfettamente i suoi obblighi di padre e le sollecitazioni provenienti dalla ex moglie, consapevole della illiceità della sua condotta, volontariamente ometteva di onorare i suoi obblighi di mantenimento non solo nella misura disposta dal Tribunale ma neanche in una diversa misura ”;
- ha respinto le giustificazioni fornite sul punto dall’odierno ricorrente, evidenziando come lo stesso abbia “ sempre vissuto al di sopra delle sue possibilità, vestendo firmato, e non rinunciando ai propri divertimenti e passioni (come la motocicletta … )” e che, del resto, “ nessuna difficoltà giustifica la totale latitanza negli obblighi i mantenimento, dovendosi in ogni caso un padre adoperare nella ricerca di un lavoro per dare il proprio contributo al mantenimento dei figli soprattutto quando minorenni ”.
Tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 24.5.2023.
8.3. Così illustrati i contenuti di tale sentenza, non sono in alcun modo suscettibili di condivisione le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, come integrate in sede di motivi aggiunti.
8.3.1. In effetti, il tentativo del ricorrente di sminuire la portata dei fatti commessi ai danni di sua moglie e di suo figlio si scontra con le plurime circostanze valorizzate dal giudice penale nella sentenza suddetta.
Il fatto che il ricorrente abbia fatto mancare per un decennio qualsivoglia mantenimento alla moglie ed ai figli, che abbia violato i provvedimenti del giudice della famiglia in materia e che sia palesemente venuto meno ai suoi doveri di padre e marito è sicuramente idonea a determinare la mancanza del requisito della buona condotta, intesa secondo il costante orientamento della giurisprudenza come “assenza di mende”, ed è altresì indice dell’inaffidabilità del ricorrente.
La circostanza che il ricorrente non abbia posto in essere tale condotta mediante il ricorso alla violenza e/o alle armi non vale a sminuire la gravità della stessa, risultando evidente che la prolungata violazione di doveri di particolare pregnanza, come quelli di padre e marito, è sicuro indice di inaffidabilità del ricorrente anche ad adempiere altri doveri, come quelli imposti dall’attività di guardia giurata o ancora scaturenti dalla disponibilità di armi.
Alla luce di quanto precede la valutazione svolta dalla Prefettura prefettizia non risulta in alcun modo irragionevole o illogica. Né l’ulteriore sforzo motivazionale preteso dal ricorrente rispetto al provvedimento amministrativo avrebbe potuto mutare la sostanza dello stesso e le considerazioni ivi svolte, tenuto conto che il richiamo a tale sentenza del giudice penale rende sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato.
8.3.2. Quanto poi alle ulteriori assoluzioni richiamate dal ricorrente, al di là del fatto che tali ulteriori proscioglimenti non sono idonei a superare la sentenza di condanna suddetta, risulta significativo osservare, ad abundantiam , che la sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata in Cancelleria in data 11.10.2024 (depositata dal ricorrente nel presente giudizio in data 26.5.2025) si è limitata a dichiarare il non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente per estinzione per intervenuta prescrizione.
Più nel dettaglio, con tale sentenza il giudice penale ha respinto la richiesta di assoluzione formulata dall’odierno ricorrente (nonché quella di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto) ed ha confermato l’affermazione dell’avvenuta commissione dei fatti da parte dell’imputato relativi all’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza al figlio minore “ dal 2007 a tutt’oggi – querela dell’11.10 . 2011 ”.
In particolare, il giudice penale ha sottolineato quanto segue:
“ L'imputato è stato condannato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, disinteressandosi completamente dello stesso senza contribuire né al suo mantenimento né al soddisfacimento dei suoi bisogni più elementari quantomeno dal 2006 (anno in cui l'imputato si allontanava definitivamente dalla casa coniugale) al 2013 (anno in cui il figlio raggiungeva la maggiore età).
L'affermazione di responsabilità … si fonda sulle affermazioni — logiche, chiare e coerenti - rese dalla ex moglie … .
Le dichiarazioni convergono nell'affermare le condizioni di difficoltà economica in cui versava la stessa, la quale a causa del totale inadempimento agli obblighi di mantenimento …, provvedeva alle necessità del figlio ricorrendo all'occorrenza all'aiuto fornitole dalla sua famiglia.
Così ricostruiti i fatti, secondo la Difesa l'imputato sarebbe stato costretto ad abbandonare la casa coniugale a causa dei rapporti conflittuali con la moglie.
Per tale ragione, difetterebbe l'elemento costitutivo del reato consistente nell'abbandono del domicilio senza giusta causa.
Ebbene, le censure difensive devono ritenersi del tutto prive di fondamento.
Deve evidenziarsi, infatti, come non sussistano i presupposti per una pronuncia assolutoria poiché nulla avrebbe impedito all'imputato di provvedere alle esigenze del figlio minore in altro modo così da potergli ugualmente garantire i dovuti aiuti morali e assistenziali. Il rapporto conflittuale tra i coniugi non giustifica il totale disinteresse serbato … nei confronti del figlio.
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
Secondo la Difesa, dalla istruttoria non sarebbe emersa la prova della condizione soggettiva di stato di bisogno delle persone offese generata dalla condotta illecita dell'imputato .
…
… deve evidenziarsi come l'istruttoria abbia, in senso contrario, dimostrato le difficoltà economiche in cui versava la … , la quale ha dovuto fare ricorso in più occasioni all'aiuto della famiglia.
D'altra parte, la circostanza che altri abbiano provveduto alle più elementari esigenze del minore non può far venire meno gli elementi costitutivi del reato.
…
Né, ai fini della insussistenza dell'elemento psicologico del reato può fondamentalmente farsi ricorso all’argomento fondato sulle difficoltà economiche dell'obbligato … .
…
Ne consegue che l'inammissibile sottrazione ai più elementari obblighi di assistenza familiare integra il reato contestato, perché l'imputato non ha provveduto né materialmente né moralmente alla cura e alla assistenza del figlio … ” .
8.3.3. Risulta poi superfluo esaminare le ulteriori contestazioni svolte dal ricorrente rispetto agli altri fatti citati dalla Prefettura, essendo la condanna penale di cui alla sentenza n. 4902/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pilastro motivazionale sufficiente a giustificare di per sé solo l’impugnato provvedimento.
8.4. A diversa valutazione non porta neppure il diritto al lavoro invocato dal ricorrente, perché, premesso che il provvedimento adottato riguarda soltanto il limitato settore lavorativo dell’attività di guardia giurata, una volta accertata la mancanza del requisito della buona condotta il provvedimento adottato risulta legittimo. In effetti, non risulta necessario effettuare un bilanciamento con le contrapposte esigenze lavorative avanzate dal ricorrente, le quali in queste ipotesi non possono che essere sempre soccombenti (v. mutatis mutandis Consiglio di Stato, III Sez., 19 dicembre 2022, n. 11045).
8.5. Peraltro, ad abundantiam non si può mancare di osservare che il ricorrente non ha specificamente contestato la circostanza valorizzata nel provvedimento impugnato della convivenza dello stesso con genitore titolare di decreto di diniego di detenzione di armi e munizioni, nonché di porto d'armi.
8.6. Passando poi al terzo motivo di ricorso, come integrato in sede di motivi aggiunti, non è ravvisabile la prospettata contraddittorietà del provvedimento impugnato con i precedenti atti adottati dall’amministrazione.
In effetti, come puntualmente evidenziato dall’amministrazione, il precedente decreto del 6.12.2022 (di voltura del decreto a guardia particolare giurata) è stato rilasciato dalla Prefettura al ricorrente senz’arma.
Inoltre, l’irrevocabilità della sentenza di condanna suddetta del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è intervenuta soltanto nell’anno 2023 (e comunque tale sentenza è stata iscritta in casellario giudiziale soltanto in data 21.12.2022 – v. certificato del casellario giudiziale prodotto dallo stesso ricorrente), vale a dire dopo l’emanazione del suddetto decreto del 6.12.2022, e, per l’effetto, non è ravvisabile alcun indice di un esercizio distorto del potere discrezionale spettante all’amministrazione.
Risultano poi parimenti dirimenti nel superare le censure svolte sul punto dal ricorrente (come osservato dalla difesa erariale) le seguenti considerazioni svolte dalla giurisprudenza in relazione al solo porto d’armi (che ben possono essere applicate mutatis mutandis anche alla materia oggetto del presente giudizio):
“ … l’art. 42, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S, prevede che «la licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale», con ciò richiedendo che la verifica dei presupposti per il rilascio di questo specifico titolo di polizia avvenga con frequente periodicità. In questo modo, la legge attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza il dovere di rinnovare anno per anno la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per derogare eccezionalmente al normale divieto di detenere armi, tenendo conto sia della situazione personale del richiedente, aggiornata con informazioni attuali, sia della situazione oggettiva dell’ordine pubblico e dell’idoneità allo scopo di prevenzione dello stesso.
Quanto al riparto dell’onere probatorio, nel caso di precedenti rilasci del titolo di polizia per cui è causa, ritiene il Collegio di non poter condividere l’assunto del primo Giudice secondo cui graverebbe sull’Amministrazione un onere rafforzato di motivazione in ordine ai fatti sopravvenuti in grado di superare le circostanze fattuali che, in precedenza, avevano determinato il rilascio dell’autorizzazione.
Una simile esegesi, infatti, si pone, in primo luogo, in evidente distonia con il dato letterale dell’art. 42 del T.U.L.P.S. che, ancorando il rilascio del titolo al «dimostrato bisogno» di possedere armi, fa ricadere sul soggetto istante l’onere di provare le circostanze di fatto che giustificano l’attuale bisogno dell’arma e ciò sia nel caso di prima richiesta, sia nel caso di rilascio di un titolo di polizia già precedentemente concesso. In secondo luogo, la soluzione proposta dal Tar si porrebbe in contrasto con la ratio che ispira il rilascio del porto d’arma per difesa personale, che rappresenta, lo si ribadisce, una eccezionale deroga al normale divieto di detenere armi, che si giustifica in ragione del pericolo attuale per l’incolumità personale dell’istante. È evidente, allora, che proprio la necessità di garantire il carattere eccezionale del rilascio del titolo di polizia rispetto alla regola generale del divieto di detenere armi impone all’istante di dar prova, con periodicità appunto annuale, della persistente attualità del bisogno dell’arma.
Tutto quanto precede consente di ritenere che la prova del «dimostrato bisogno» ricade sempre sul richiedente e la circostanza che il porto d’armi sia stato autorizzato in precedenza non genera alcuna inversione dell’onere probatorio, né tantomeno un onere rafforzato in capo all’Amministrazione con riferimento agli elementi sopravvenuti idonei a superare le circostanze fattuali che, in precedenza, avevano determinato la concessione della licenza.
Sul punto, non c’è ragione di discostarsi dall’orientamento espresso da questa Sezione, secondo cui «il rilascio del titolo di porto d’armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo, non solo sull’uso o non abuso del titolo e sul permanere attuale di tutti quei requisiti e quelle condizioni che avevano condotto all’autorizzazione, ma che abilita altresì l’Autorità competente a condurre – nonostante i precedenti rinnovi – anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza» (Cons. St., sez. III, 31 maggio 2022, n. 4418).
Ne segue che ogni singola istanza di rilascio o rinnovo del porto d’armi deve essere valutata in rapporto alla situazione contingente del soggetto istante, senza aver riguardo a quanto eventualmente assentito in precedenza.
Quanto precede consente inoltre di superare la denunciata contraddittorietà in cui, secondo il Tar, incorrerebbe l’Amministrazione nel negare il rinnovo del porto d’armi, in precedenza autorizzato, non sussistendo contraddittorietà in caso di diniego di una autorizzazione precedentemente concessa, laddove mutino annualmente i termini della valutazione che l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a compiere.
In conclusione, la circostanza che in passato la licenza di porto d’armi per difesa personale sia stata rilasciata e poi rinnovata non impone all’Amministrazione l’onere di motivare puntualmente le ragioni per le quali può dirsi superato il precedente rinnovo, dovendo l’Autorità di pubblica sicurezza decidere l’istanza sulla base dell’attuale bisogno dell’arma, che deve essere provata – periodicamente e senza rendite dal passato – dal soggetto che aspira a detenere l’arma per difesa personale.
Quindi, posto che nessun vincolo sulla discrezionalità con cui l’Amministrazione valuta le circostanze per il rilascio del titolo di polizia in esame può derivare dal precedente rinnovo, l’unico vincolo che grava sull’Autorità prefettizia è quello di motivare le ragioni del diniego ” (Consiglio di Stato, III Sez., 18 novembre 2022, n. 10177).
8.7. In conclusione, il ricorso proposto, integrato da motivi aggiunti, va respinto.
9. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, il coniuge ed il figlio.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.