Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 367/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel. dott. Elisa Einaudi Giudice;
dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 367/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
(c.f. rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. TESTINO MARIA LUISA;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura CP_1 C.F._2 in atti, dall'Avv. GALLO ENRICO;
CONVENUTO
Con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO- sede
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte convenuta
Voglia il Tribunale di Cuneo ad integrazione e modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1023 del 28 marzo 2023 del Tribunale di AL (Marocco) disporre l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] in data [...] Persona_1 alla madre, SI.ra nata ad AM (Marocco) in data [...], in [...] modo tale che la madre del minore, SI.ra possa adottare senza Parte_1 alcuna concertazione con il padre le decisioni di maggiore interesse per il figlio Per_1 relative esclusivamente all'istruzione, all'educazione, al rinnovo dei documenti ed alla
1
Voglia il Tribunale di Cuneo ad integrazione e modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1023 del 28 marzo 2023 del Tribunale di AL (Marocco) dichiarare tenuto il
SI. nato a [...] in data [...] al pagamento CP_1 delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e ludiche relative al minore nella misura del 50%, solo se Persona_1 preventivamente concordate, con riserva delle parti di verificare la correttezza degli importi sino ad ora versati dal padre.
Voglia il Tribunale di Cuneo stabilire che, durante i periodi di lavoro della madre del minore alle dipendenze della Casa di Riposo di Morozzo a favore della quale la Per_1 ricorrente presta attività di Operatore Sanitario, il padre tenga il bambino con le modalità di seguito evidenziate:
DURANTE IL TURNO DI NOTTE DELLA SIG.RA ZO (22,00 – 6,00)
La madre accompagnerà il minore alla casa del padre alle ore 21,30 e lo preleverà alle ore 7,30.
DURANTE IL TURNO POMERIDIANO DELLA SIG.RA ZO (14,00 –22,00)
La madre accompagnerà il figlio a scuola nelle giornate di rientro ed il padre o la moglie di quest'ultimo si recheranno a prelevare il minore all'uscita dalla scuola tenendolo nella casa paterna sino alle 22,15, allorquando la SI.ra si recherà alla casa del SI. Pt_1 per prelevare il minore. Se i turni pomeridiani della SI.ra cadranno CP_1 Pt_1 in giornate in cui non è previsto il rientro a scuola del minore, sarà la madre ad accompagnare alla casa del SI. alle ore 13,45 e vi tornerà alle 22,15 Per_1 CP_1 per prelevare il piccolo.
DURANTE IL TURNO DELLA AT (6,00 – 14,00)
dormirà con il padre dalle ore 21,30 della sera precedente e, durante i giorni di Per_1 rientro, la mamma si recherà a prelevare il minore all'uscita dalla scuola alle ore 16,30.
Nel caso in cui detto turno cadesse in giornate nelle quali non è previsto il rientro a scuola, la mamma preleverà il minore alla casa del padre alle ore 14,15.
Quando il turno di lavoro della madre cadrà il sabato e/o la domenica, verranno rispettati gli orari di competenza sopra indicati.
Spese di lite compensate
Pubblico Ministero
Si accolgano le conclusioni congiunte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1023/2023 pubblicata il 28.03.2023, il Tribunale di Primo Grado di Salè
(Corte d'Appello di Rabat- Marocco) su ricorso della sig. e nel contraddittorio Pt_1 con il sig. pronunciava il divorzio tra le parti, affidava il figlio (nato il CP_1 Per_1
2 15.12.2014) alla madre ordinando il versamento dal padre a favore della madre di somme di denaro a vario titolo per un importo complessivo in euro di 184,12 e prevedendo che il padre potesse tenere con sé il figlio durante la domenica dalle ore 9 alle ore 18.
Con ricorso depositato il 16.02.2024 la sig. chiedeva la modifica di tali condizioni Pt_1 prevedendo l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, l'obbligo del padre di versare un assegno di euro 500,00 mensili e di contribuire al 50% alle spese straordinarie soprattutto mediche essendo affetto da disturbo dell'attività e Per_1 dell'attenzione, da disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio con tratti di disturbo dello spettro autistico e ritardo mentale di media gravità.
Nominato il Giudice delegato e fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
9.10.2024 (rinviata di ufficio al 12.11.2024) si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda atteso che nulla era cambiato dalla pronuncia della sentenza di divorzio in Marocco, peraltro voluto dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione le parti rappresentavano che il contrasto insisteva soprattutto sulle spese straordinarie mediche e sanitarie del bambino, eccessive rispetto alla capacità economica del padre.
Rinviata la comparizione al 17.12.2024 le parti davano atto di avere trovato una soluzione concordata e su loro istanza il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'8.01.2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; nelle note le parti rassegnavano conclusioni conformi.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa in decisione collegiale, con termine di cinque giorni per il P.M. per rassegnare le sue conclusioni, incombente cui provvedeva il 15.01.2025.
***
Le condizioni concordate tra le parti appaiono accoglibili in quanto tengono conto del preminente interesse della prole minore, fragile, che in tale modo sarà sempre seguita dai genitori personalmente, pur essendo al contempo garantita alla ricorrente la possibilità di riprendere l'attività lavorativa di OSS con i relativi turni al fine di non gravare economicamente soltanto sul padre e garantire al minore ogni cura necessaria in ragione della sua fragilità.
Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
MODIFICA le condizioni stabilite con la sentenza 1023/2023 del 28.03.2023 del
Tribunale di Salè (Marocco) nel seguente modo:
3 dispone l'affidamento esclusivo del minore nato a Cuneo in [...]_1
15/12/2014 alla madre, SI.ra nata ad AM (Marocco) in [...]_1
27/08/1989, in modo tale che la madre del minore, SI.ra possa Parte_1 adottare senza alcuna concertazione con il padre le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative esclusivamente all'istruzione, all'educazione, al rinnovo dei Per_1 documenti ed alla salute, rinunciando la stessa sin d'ora a ripetere dal SI. il CP_1
50% delle spese relative a scelte adottate senza alcun preventivo accordo. dichiara tenuto il SI. nato a Douar ER (Marocco) in [...]_1
16/11/1972 al pagamento delle spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, sportive e ludiche relative al minore nella misura Persona_1 del 50%, solo se preventivamente concordate, con riserva delle parti di verificare la correttezza degli importi sino ad ora versati dal padre. stabilisce che, durante i periodi di lavoro della madre del minore alle dipendenze Per_1 della Casa di Riposo di Morozzo a favore della quale la ricorrente presta attività di
Operatore Sanitario, il padre tenga il bambino con le modalità di seguito evidenziate:
DURANTE IL TURNO DI NOTTE DELLA SIG.RA ZO (22,00 – 6,00)
La madre accompagnerà il minore alla casa del padre alle ore 21,30 e lo preleverà alle ore 7,30.
DURANTE IL TURNO POMERIDIANO DELLA SIG.RA ZO (14,00 –22,00)
La madre accompagnerà il figlio a scuola nelle giornate di rientro ed il padre o la moglie di quest'ultimo si recheranno a prelevare il minore all'uscita dalla scuola tenendolo nella casa paterna sino alle 22,15, allorquando la SI.ra si recherà alla casa del SI. Pt_1 per prelevare il minore. Se i turni pomeridiani della SI.ra cadranno CP_1 Pt_1 in giornate in cui non è previsto il rientro a scuola del minore, sarà la madre ad accompagnare alla casa del SI. alle ore 13,45 e vi tornerà alle 22,15 Per_1 CP_1 per prelevare il piccolo.
DURANTE IL TURNO DELLA AT (6,00 – 14,00)
dormirà con il padre dalle ore 21,30 della sera precedente e, durante i giorni di Per_1 rientro, la mamma si recherà a prelevare il minore all'uscita dalla scuola alle ore 16,30.
Nel caso in cui detto turno cadesse in giornate nelle quali non è previsto il rientro a scuola, la mamma preleverà il minore alla casa del padre alle ore 14,15.
Quando il turno di lavoro della madre cadrà il sabato e/o la domenica, verranno rispettati gli orari di competenza sopra indicati.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
4