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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14671/2024 promossa da:
difeso dall'avv. RIZZOLI ELEONORA, elettivamente domiciliato presso Parte_1
il suo studio in VIA BERTOLOTTI, 7 10121 TORINO
ATTRICE contro
CP_1
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Condannare al pagamento per somme dovute sulla base del titolo giudiziale pari ad € CP_1
10.577,11; oltre risarcimento del danni non patrimoniali conseguenti al mancato pagamento di queste somme quantificati in e 30.000,00.
Oggetto:
pagamento somma e risarcimento danno non patrimoniale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 13.8.2025 ha citato in giudizio Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alle condotte di CP_1
reato di cui agli artt. 570, c. 2, n. 2 c.p. e 570-bis c.p., di cui il convenuto, era stato riconosciuto colpevole con sentenza penale definitiva, n. 898/2024, che lo aveva condannato alla pena reclusiva di tre mesi con la sospensione condizionale, al pagamento di una multa di € 200,00 ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, sig.ra , rinviando al giudice civile per la Parte_1
liquidazione.
Parte attrice esponeva i seguenti fatti.
• La separazione dei coniugi è stata omologata il 07.10.2019 (decreto cron. N. 14688/19, munito di formula esecutiva in data 11.02.2020) alle condizioni esplicitate nella scrittura allegata al verbale di comparizione Parti (doc. 3): con detta scrittura si stabiliva, un obbligo di corresponsione da parte del alla della somma di euro 500,00 mensili, da CP_1 Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, e importo da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie per le minori, con decorrenza dal 20.10.2019
• ottemperava correttamente alla propria obbligazione di corresponsione della somma CP_1
mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento, solo nei mesi di ottobre 2019, novembre 2019 e febbraio 2020.
• In data 26.1.2021 con decreto del Tribunale 91/21 la otteneva il versamento diretto, Pt_1 dell'importo mensile di euro 500,00, detraendolo dalle somme da corrispondere a titolo di retribuzione al sig. dalla pasticceria CO. Da febbraio 2021 otteneva CP_1 quindi il pagamento dell'assegno.
• Con provvedimento del 14.02.2022 le bambine venivano affidate ai servizi sociali ed il
Tribunale revocava il contributo al mantenimento delle minori a carico del padre, disponendo però che le parti avrebbero dovuto sopportare, nella misura del 50% ciascuna, eventuali spese legate al collocamento comunitario.
• In data 17.02.2022, e le figlie minori sono state accolte presso la Parte_1 comunità “Frida” sita in Torino - Corso Casale n. 246.
• Con ordinanza del 20.12.2022 il Tribunale disponeva che l'attrice e le figlie venissero dimesse dalla Comunità che le ospitava secondo un progetto di graduale rientro a domicilio, secondo i tempi e i modi ritenuti opportuni dal Servizio Sociale in ragione delle esigenze delle minori e
2 della madre;
dal momento delle dimissioni dalla Comunità il Frau doveva corrispondere un contributo al mantenimento per la somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50%delle spese straordinarie, come da Protocollo 15.3.2016 (doc. 8).
• dal mese di febbraio 2023 non versava alcunché a titolo di contributo al mantenimento, CP_1
in favore della Pt_1
• Dal mese di settembre 2023, è stato nuovamente il datore di lavoro del CP_1 CP_2
CI s.n.c. di CO LA & c., a versare direttamente alla il Pt_1
contributo mensile al mantenimento per le figlie minori, e Per_1 Per_2
• Con sentenza irrevocabile n. 898/2024 del 27.02.2024 (depositata in Cancelleria in data
13.03.2024) della 6^ Sez. Penale del Tribunale di Torino, in composizione monocratica (cfr. do CP_ c. 2), visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., il era dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.
570, comma 2, n. 2 c.p. e 570-bis c.p., condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed euro
200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Inoltre, lo stesso Giudice, visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. ha dichiarato tenuto e condannato il sig. al risarcimento dei danni CP_1
patiti dalla costituita parte civile, rimettendo le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione degli stessi.
CP_
• Il non ha versato alcunché a titolo di contributo al mantenimento per i periodi marzo 2020
– marzo 2021 e febbraio 2023 – settembre 2023 per euro 10.500,00, oltre euro 77,11, a titolo di rivalutazione secondo gli indici ISTAT, e così complessivamente euro 10.577,11
L'attrice chiedeva quindi il pagamento della suddetta somma ed altresì il risarcimento del danno morale conseguenza del reato, liquidato nella misura di € 30.000,00.
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 27.5.2025 la difesa della ha chiarito che la domanda relativa al Pt_1 all'assegno mensile non corrisposto andava intesa come domanda di pagamento per somme dovute sulla base di un titolo giudiziale e non una domanda di risarcimento del danno. Chiedeva inoltre il risarcimento del danni non patrimoniali patiti in conseguenza del mancato pagamento di quelle somme nel corso del tempo.
La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria, essendo la causa documentale.
3 *********
Ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Nel presente giudizio quindi non occorre accertare il fatto già acclarato in sede penale con sentenza irrevocabile n. 898/2024 del 27.02.2024 e posto a fondamento della domanda di pagamento e
CP_ cioè il mancato versamento da parte del dell'assegno di mantenimento in favore della nei Pt_1
seguenti periodi:
- da marzo 2020 a marzo 2021
- da febbraio 2023 a settembre 2023 in questa sede occorre solo liquidare l'importo complessivo dovuto per queste 21 mensilità.
L'assegno mensile previsto dal Tribunale ammontava ad € 500,00 mensili;
dunque l'importo complessivamente dovuto per le 21 mensilità è di € 10.500,00, oltre euro 77,11, a titolo di rivalutazione secondo gli indici ISTAT, e così complessivamente euro 10.577,11.
Parte attrice non ha richiesto gli interessi di legge su questo debito, che è un debito di valuta ed ha come fonte un titolo giudiziale e non un debito di valore e cioè un risarcimento del danno ( come dalla stessa difesa di parte attrice precisato all'udienza del 27.5.2025).
Parte attrice ha invece chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, nella sua componente morale quantificandolo nell'importo di € 30.000,00 per l'afflizione arrecatale dal Frau colpevole del reato di cui agli artt. 570, comma 2, n. 2 c.p. e 570-bis c.p..
La domanda non può trovare accoglimento.
Il danno non patrimoniale, come danno conseguenza, deve essere sempre provato, è cioè necessaria la dimostrazione della lesione che ha prodotto una perdita costituita dalla privazione o diminuzione di un valore personale (non patrimoniale) cui il risarcimento deve essere equitativamente commisurato. Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria ( Cass 581/2008).
Nel caso che ci occupa l'attrice ha chiesto il risarcimento de danno patrimoniale nella sua componente morale, senza tuttavia indicare, né provare che il fatto lesivo ( penalmente accertato) ha avuto conseguenze per lei dannose in termini di privazione o diminuzione di un valore personale costituzionalmente garantito, come la salute, la dignità, l'onore.
4 La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge dà senz'altro diritto al pagamento del dovuto (obbligazione patrimoniale) ma non anche automaticamente al risarcimento del danno morale ove non si alleghi prima, e non si provi poi, quale danno alla persona abbia comportato in concreto l'indisponibilità della somma. Non si può escludere che la mancata corresponsione dell'assegno dovuto all'ex coniuge ed alle figlie possa aver leso diritti della persona, quali per primo la dignità o anche la salute;
ma occorre l'allegazione prima e la prova poi in concreto di tale lesione, tanto più perché questo danno non è intuitivamente una conseguenza necessaria del danno evento.
Nel caso che ci occupa, solo in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha dichiarato
CP_ che la mancata corresponsione dell'assegno da parte del , l'aveva indotta a fare domanda per ottenere un alloggio popolare, costringendola ad un trasloco, e l'aveva privata della gioia di poter offrire alle figlie anche piccoli regali ed opportunità. Queste circostanze, tardivamente dedotte e rimaste in ogni caso indimostrate, non paiono comunque integrare la serietà del danno ( inteso come danno conseguenza) che secondo gli approdi giurisprudenziali ormai consolidati è necessario debba sussistere per giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale ( sent. San Martino 2008).
In conclusione l'attrice non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che il mancato pagamento da parte del coniuge dell'assegno di mantenimento non le abbia arrecato solo un disagio o un fastidio, ma che l'offensività abbia raggiunto la soglia della serietà e cioè del pregiudizio esistenziale grave.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 3.339,70
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] CP_1
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di € 10.577,11;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in CP_1
favore dello Stato, liquidandole in € 3.339,70 per compensi, nulla per le spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Torino, 2/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14671/2024 promossa da:
difeso dall'avv. RIZZOLI ELEONORA, elettivamente domiciliato presso Parte_1
il suo studio in VIA BERTOLOTTI, 7 10121 TORINO
ATTRICE contro
CP_1
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Condannare al pagamento per somme dovute sulla base del titolo giudiziale pari ad € CP_1
10.577,11; oltre risarcimento del danni non patrimoniali conseguenti al mancato pagamento di queste somme quantificati in e 30.000,00.
Oggetto:
pagamento somma e risarcimento danno non patrimoniale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 13.8.2025 ha citato in giudizio Parte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti alle condotte di CP_1
reato di cui agli artt. 570, c. 2, n. 2 c.p. e 570-bis c.p., di cui il convenuto, era stato riconosciuto colpevole con sentenza penale definitiva, n. 898/2024, che lo aveva condannato alla pena reclusiva di tre mesi con la sospensione condizionale, al pagamento di una multa di € 200,00 ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, sig.ra , rinviando al giudice civile per la Parte_1
liquidazione.
Parte attrice esponeva i seguenti fatti.
• La separazione dei coniugi è stata omologata il 07.10.2019 (decreto cron. N. 14688/19, munito di formula esecutiva in data 11.02.2020) alle condizioni esplicitate nella scrittura allegata al verbale di comparizione Parti (doc. 3): con detta scrittura si stabiliva, un obbligo di corresponsione da parte del alla della somma di euro 500,00 mensili, da CP_1 Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, e importo da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie per le minori, con decorrenza dal 20.10.2019
• ottemperava correttamente alla propria obbligazione di corresponsione della somma CP_1
mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento, solo nei mesi di ottobre 2019, novembre 2019 e febbraio 2020.
• In data 26.1.2021 con decreto del Tribunale 91/21 la otteneva il versamento diretto, Pt_1 dell'importo mensile di euro 500,00, detraendolo dalle somme da corrispondere a titolo di retribuzione al sig. dalla pasticceria CO. Da febbraio 2021 otteneva CP_1 quindi il pagamento dell'assegno.
• Con provvedimento del 14.02.2022 le bambine venivano affidate ai servizi sociali ed il
Tribunale revocava il contributo al mantenimento delle minori a carico del padre, disponendo però che le parti avrebbero dovuto sopportare, nella misura del 50% ciascuna, eventuali spese legate al collocamento comunitario.
• In data 17.02.2022, e le figlie minori sono state accolte presso la Parte_1 comunità “Frida” sita in Torino - Corso Casale n. 246.
• Con ordinanza del 20.12.2022 il Tribunale disponeva che l'attrice e le figlie venissero dimesse dalla Comunità che le ospitava secondo un progetto di graduale rientro a domicilio, secondo i tempi e i modi ritenuti opportuni dal Servizio Sociale in ragione delle esigenze delle minori e
2 della madre;
dal momento delle dimissioni dalla Comunità il Frau doveva corrispondere un contributo al mantenimento per la somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50%delle spese straordinarie, come da Protocollo 15.3.2016 (doc. 8).
• dal mese di febbraio 2023 non versava alcunché a titolo di contributo al mantenimento, CP_1
in favore della Pt_1
• Dal mese di settembre 2023, è stato nuovamente il datore di lavoro del CP_1 CP_2
CI s.n.c. di CO LA & c., a versare direttamente alla il Pt_1
contributo mensile al mantenimento per le figlie minori, e Per_1 Per_2
• Con sentenza irrevocabile n. 898/2024 del 27.02.2024 (depositata in Cancelleria in data
13.03.2024) della 6^ Sez. Penale del Tribunale di Torino, in composizione monocratica (cfr. do CP_ c. 2), visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., il era dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.
570, comma 2, n. 2 c.p. e 570-bis c.p., condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed euro
200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Inoltre, lo stesso Giudice, visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. ha dichiarato tenuto e condannato il sig. al risarcimento dei danni CP_1
patiti dalla costituita parte civile, rimettendo le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione degli stessi.
CP_
• Il non ha versato alcunché a titolo di contributo al mantenimento per i periodi marzo 2020
– marzo 2021 e febbraio 2023 – settembre 2023 per euro 10.500,00, oltre euro 77,11, a titolo di rivalutazione secondo gli indici ISTAT, e così complessivamente euro 10.577,11
L'attrice chiedeva quindi il pagamento della suddetta somma ed altresì il risarcimento del danno morale conseguenza del reato, liquidato nella misura di € 30.000,00.
non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 27.5.2025 la difesa della ha chiarito che la domanda relativa al Pt_1 all'assegno mensile non corrisposto andava intesa come domanda di pagamento per somme dovute sulla base di un titolo giudiziale e non una domanda di risarcimento del danno. Chiedeva inoltre il risarcimento del danni non patrimoniali patiti in conseguenza del mancato pagamento di quelle somme nel corso del tempo.
La causa è stata trattenuta in decisione senza svolgere attività istruttoria, essendo la causa documentale.
3 *********
Ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Nel presente giudizio quindi non occorre accertare il fatto già acclarato in sede penale con sentenza irrevocabile n. 898/2024 del 27.02.2024 e posto a fondamento della domanda di pagamento e
CP_ cioè il mancato versamento da parte del dell'assegno di mantenimento in favore della nei Pt_1
seguenti periodi:
- da marzo 2020 a marzo 2021
- da febbraio 2023 a settembre 2023 in questa sede occorre solo liquidare l'importo complessivo dovuto per queste 21 mensilità.
L'assegno mensile previsto dal Tribunale ammontava ad € 500,00 mensili;
dunque l'importo complessivamente dovuto per le 21 mensilità è di € 10.500,00, oltre euro 77,11, a titolo di rivalutazione secondo gli indici ISTAT, e così complessivamente euro 10.577,11.
Parte attrice non ha richiesto gli interessi di legge su questo debito, che è un debito di valuta ed ha come fonte un titolo giudiziale e non un debito di valore e cioè un risarcimento del danno ( come dalla stessa difesa di parte attrice precisato all'udienza del 27.5.2025).
Parte attrice ha invece chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, nella sua componente morale quantificandolo nell'importo di € 30.000,00 per l'afflizione arrecatale dal Frau colpevole del reato di cui agli artt. 570, comma 2, n. 2 c.p. e 570-bis c.p..
La domanda non può trovare accoglimento.
Il danno non patrimoniale, come danno conseguenza, deve essere sempre provato, è cioè necessaria la dimostrazione della lesione che ha prodotto una perdita costituita dalla privazione o diminuzione di un valore personale (non patrimoniale) cui il risarcimento deve essere equitativamente commisurato. Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è conseguenza, non vi è obbligazione risarcitoria ( Cass 581/2008).
Nel caso che ci occupa l'attrice ha chiesto il risarcimento de danno patrimoniale nella sua componente morale, senza tuttavia indicare, né provare che il fatto lesivo ( penalmente accertato) ha avuto conseguenze per lei dannose in termini di privazione o diminuzione di un valore personale costituzionalmente garantito, come la salute, la dignità, l'onore.
4 La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge dà senz'altro diritto al pagamento del dovuto (obbligazione patrimoniale) ma non anche automaticamente al risarcimento del danno morale ove non si alleghi prima, e non si provi poi, quale danno alla persona abbia comportato in concreto l'indisponibilità della somma. Non si può escludere che la mancata corresponsione dell'assegno dovuto all'ex coniuge ed alle figlie possa aver leso diritti della persona, quali per primo la dignità o anche la salute;
ma occorre l'allegazione prima e la prova poi in concreto di tale lesione, tanto più perché questo danno non è intuitivamente una conseguenza necessaria del danno evento.
Nel caso che ci occupa, solo in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha dichiarato
CP_ che la mancata corresponsione dell'assegno da parte del , l'aveva indotta a fare domanda per ottenere un alloggio popolare, costringendola ad un trasloco, e l'aveva privata della gioia di poter offrire alle figlie anche piccoli regali ed opportunità. Queste circostanze, tardivamente dedotte e rimaste in ogni caso indimostrate, non paiono comunque integrare la serietà del danno ( inteso come danno conseguenza) che secondo gli approdi giurisprudenziali ormai consolidati è necessario debba sussistere per giustificare il risarcimento del danno non patrimoniale ( sent. San Martino 2008).
In conclusione l'attrice non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che il mancato pagamento da parte del coniuge dell'assegno di mantenimento non le abbia arrecato solo un disagio o un fastidio, ma che l'offensività abbia raggiunto la soglia della serietà e cioè del pregiudizio esistenziale grave.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 3.339,70
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] CP_1
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di € 10.577,11;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in CP_1
favore dello Stato, liquidandole in € 3.339,70 per compensi, nulla per le spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Torino, 2/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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