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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/10/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4790/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
IA IO
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato a seguito di incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale del Lavoro di Roma, la sig.ra - premesso di Parte_1
essere andata in pensione ex art. 14 D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100) dal 1 settembre
2020 – ha impugnato la comunicazione di riliquidazione ricevuta dall' in data CP_1
18.3.2024 contenente la richiesta di restituzione della somma complessiva di €
17.984,20 per aver percepito nel 2021 redditi da lavoro dipendente incompatibili con la pensione in questione. Esperiti infruttuosamente anche i rimedi amministrativi chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “- annullare o dichiarare inefficace o comunque cassare la comunicazione di riliquidazione notificata alla ricorrente in data 18 marzo 2024, contenente la richiesta di restituzione a conguaglio dell'importo di € 17.984,20, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso, con l'effetto che nulla sarà dovuto all' da parte della ricorrente;
- in via CP_1
subordinata, dichiarare, senza che ciò costituisca rinuncia o ammissione alcuna, che, limitatamente al solo periodo compreso tra il 20 gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2021, la ricorrente ha svolto attività meramente occasionale e che nulla è dovuto, in base a quanto previsto dall'art. 14 al co. 3, D.L. 4/2019 all' atteso che quanto CP_1
eventualmente percepito rientrerebbe nel limite di 5.000,00 euro lordi annui;
- in via subordinata ed alternativa, senza che ciò costituisca rinuncia o ammissione alcuna, ricalcolare in via equitativa la pretesa proporzionatamente e limitatamente al solo periodo compreso tra il 20 gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2021 e, conseguentemente, ricalcolare l'importo eventualmente dovuto all - condannare l al CP_1 CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute, in esecuzione del provvedimento in esame, sui ratei di pensione spettanti alla ricorrente stessa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condannare, in ogni caso, l' alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge”. CP_1
A sostegno della propria pretesa, ha riferito di essere stata assunta per mero errore alle dipendenze della sig.ra dal 19.1.2021 al 1.3.2021, allorquando Parte_2 rassegnava le dimissioni non essendo più possibile procedere ad un annullamento dell'iniziale comunicazione di assunzione;
ha precisato che, in ogni caso, non aveva mai effettivamente assunto servizio né ricevuto alcuna retribuzione, come sarebbe dimostrato dal mod. 730 attestante la percezione, nell'anno 2021, unicamente di redditi da pensione.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso;
l' ha ribadito CP_1 CP_2
la correttezza del proprio operato per aver prestato la ricorrente lavoro subordinato incompatibile con l'erogazione della pensione in oggetto e, a riprova, ha depositato l'estratto previdenziale da cui risultavano versati da parte della sig.ra contributi Pt_2
e retribuzione per due settimane.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il caso in esame ruota attorno alla possibilità di cumulare il trattamento pensionistico previsto dall'art. 14 D.L. 4/2019 (c.d. Quota 100) in presenza di un rapporto di lavoro dipendente che non ha generato redditi da lavoro o che li ha generati in misura inferiore ad € 5.000,00.
Ed invero, non può essere messa in discussione la circostanza che il rapporto di lavoro dipendente sia stato instaurato, come attestato dalla denuncia di lavoro domestico, non essendo stato convincentemente dimostrato che ciò sia avvenuto per mero errore;
nello specifico, alcun valore probatorio può essere attribuito alla dichiarazione unilateralmente rilasciata dalla sig.ra mentre la dichiarazione resa dalla Parte_1
sig.ra ha solo valore indiziario e può essere liberamente valutata dal giudice Pt_2
(ex multis Cass. 24976/17).
Tanto premesso, è opportuno procedere ad una disamina della normativa applicabile al caso di specie. Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2016, n. 26, ha introdotto la possibilità di accedere alla pensione anticipata al compimento di 62 anni di età avendo maturato 38 anni di contributi. In deroga alla possibilità di cumulo tra pensione di vecchiaia e/o di anzianità e lavoro dipendente, il comma 3 del menzionato art. 14, D.L. n. 8 4/2019, ha poi previsto che: “3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”,
In ottemperanza alla suddetta norma, l' ha poi disposto, con successive circolari CP_1
(la n. 11/2019 e la n. 117/2019) che il pagamento dei ratei di pensione sia sospeso nell'anno in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro dipendente e, se già posti in pagamento, ha previsto un onere di recupero ai sensi dell'articolo 2033 c.c.; inoltre, sussiste un obbligo di comunicazione preventiva per il pensionato in ordine ai redditi derivanti da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo non occasionale.
La questione è stata anche sottoposta al vaglio di costituzionalità a fronte di una questione di legittimità che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori (sentenza n. 234 del 2022).
Ebbene la Corte Costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile;
tale previsione non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Conforme è la giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità; anche di recente
(Cass.-sent.-n.-30994-2024) la Suprema Corte è tornata sull'argomento, chiarendo che la percezione della retribuzione da lavoro dipendente o autonomo, seppure di entità esigua, comporta la perdita del beneficio pensionistico per l'intero anno di riferimento:
“Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del
2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.”
Inquadrata in questi termini la fattispecie giuridica per cui è causa, giova evidenziare come la ricorrente abbia contestato la riconducibilità della stessa alla sfera di applicazione del comma 3 dell'art. 14 il quale, a suo dire, prevedrebbe l'incompatibilità della pensione “quota 100” esclusivamente con i redditi da lavoro e non anche con il mero svolgimento di attività lavorativa rilevando, altresì la compatibilità della pensione de quo con l'attività di lavoro autonomo occasionale, purché non si percepiscano redditi superiori a € 5.000,00 lordi annui.
Tali assunti non possono essere condivisi;
in primo luogo, non appare affatto dimostrato che la ricorrente non abbia percepito retribuzione nel periodo di riferimento, in quanto la discrepanza tra i redditi presenti nell'estratto contributivo depositato dall' e quelli risultanti dal modello 730 (che fa riferimento unicamente a redditi CP_1
da pensione) potrebbe agevolmente spiegarsi con la circostanza che il datore, nell'ambito del lavoro domestico, non agisce come sostituto di imposta ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n 322/1998, talchè è onere del collaboratore dichiarare fiscalmente i propri redditi (obbligo che, tuttavia, non sussiste se questi, come nel caso di specie, sono inferiori ad € 8.500,00).
Inoltre, si ritiene che allo stato attuale la ratio della disciplina prevista dal legislatore in materia – che, si ribadisce, consiste nel favorire l'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale – imponga una restituzione integrale dei ratei di pensione, a prescindere dal fatto che la retribuzione da lavoro dipendente sia stata percepita o meno.
Infine, non si può tracciare alcun parallelismo con il lavoro autonomo meramente occasionale, per cui non sussiste obbligo di restituzione al di sotto della soglia di reddito prevista, giacchè si tratta di tipologia lavorativa ontologicamente diversa e che sottostà alle regole speciali previste dall'ordinamento, non suscettibili di applicazione in via analogica.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che la peculiarità della questione trattata e degli interessi coinvolti possano giustificarne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 21/10/2025
Il giudice
RT SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4790/2025, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
IA IO
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato a seguito di incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale del Lavoro di Roma, la sig.ra - premesso di Parte_1
essere andata in pensione ex art. 14 D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100) dal 1 settembre
2020 – ha impugnato la comunicazione di riliquidazione ricevuta dall' in data CP_1
18.3.2024 contenente la richiesta di restituzione della somma complessiva di €
17.984,20 per aver percepito nel 2021 redditi da lavoro dipendente incompatibili con la pensione in questione. Esperiti infruttuosamente anche i rimedi amministrativi chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “- annullare o dichiarare inefficace o comunque cassare la comunicazione di riliquidazione notificata alla ricorrente in data 18 marzo 2024, contenente la richiesta di restituzione a conguaglio dell'importo di € 17.984,20, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso, con l'effetto che nulla sarà dovuto all' da parte della ricorrente;
- in via CP_1
subordinata, dichiarare, senza che ciò costituisca rinuncia o ammissione alcuna, che, limitatamente al solo periodo compreso tra il 20 gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2021, la ricorrente ha svolto attività meramente occasionale e che nulla è dovuto, in base a quanto previsto dall'art. 14 al co. 3, D.L. 4/2019 all' atteso che quanto CP_1
eventualmente percepito rientrerebbe nel limite di 5.000,00 euro lordi annui;
- in via subordinata ed alternativa, senza che ciò costituisca rinuncia o ammissione alcuna, ricalcolare in via equitativa la pretesa proporzionatamente e limitatamente al solo periodo compreso tra il 20 gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2021 e, conseguentemente, ricalcolare l'importo eventualmente dovuto all - condannare l al CP_1 CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute, in esecuzione del provvedimento in esame, sui ratei di pensione spettanti alla ricorrente stessa, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condannare, in ogni caso, l' alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge”. CP_1
A sostegno della propria pretesa, ha riferito di essere stata assunta per mero errore alle dipendenze della sig.ra dal 19.1.2021 al 1.3.2021, allorquando Parte_2 rassegnava le dimissioni non essendo più possibile procedere ad un annullamento dell'iniziale comunicazione di assunzione;
ha precisato che, in ogni caso, non aveva mai effettivamente assunto servizio né ricevuto alcuna retribuzione, come sarebbe dimostrato dal mod. 730 attestante la percezione, nell'anno 2021, unicamente di redditi da pensione.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso;
l' ha ribadito CP_1 CP_2
la correttezza del proprio operato per aver prestato la ricorrente lavoro subordinato incompatibile con l'erogazione della pensione in oggetto e, a riprova, ha depositato l'estratto previdenziale da cui risultavano versati da parte della sig.ra contributi Pt_2
e retribuzione per due settimane.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il caso in esame ruota attorno alla possibilità di cumulare il trattamento pensionistico previsto dall'art. 14 D.L. 4/2019 (c.d. Quota 100) in presenza di un rapporto di lavoro dipendente che non ha generato redditi da lavoro o che li ha generati in misura inferiore ad € 5.000,00.
Ed invero, non può essere messa in discussione la circostanza che il rapporto di lavoro dipendente sia stato instaurato, come attestato dalla denuncia di lavoro domestico, non essendo stato convincentemente dimostrato che ciò sia avvenuto per mero errore;
nello specifico, alcun valore probatorio può essere attribuito alla dichiarazione unilateralmente rilasciata dalla sig.ra mentre la dichiarazione resa dalla Parte_1
sig.ra ha solo valore indiziario e può essere liberamente valutata dal giudice Pt_2
(ex multis Cass. 24976/17).
Tanto premesso, è opportuno procedere ad una disamina della normativa applicabile al caso di specie. Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2016, n. 26, ha introdotto la possibilità di accedere alla pensione anticipata al compimento di 62 anni di età avendo maturato 38 anni di contributi. In deroga alla possibilità di cumulo tra pensione di vecchiaia e/o di anzianità e lavoro dipendente, il comma 3 del menzionato art. 14, D.L. n. 8 4/2019, ha poi previsto che: “3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”,
In ottemperanza alla suddetta norma, l' ha poi disposto, con successive circolari CP_1
(la n. 11/2019 e la n. 117/2019) che il pagamento dei ratei di pensione sia sospeso nell'anno in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro dipendente e, se già posti in pagamento, ha previsto un onere di recupero ai sensi dell'articolo 2033 c.c.; inoltre, sussiste un obbligo di comunicazione preventiva per il pensionato in ordine ai redditi derivanti da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo non occasionale.
La questione è stata anche sottoposta al vaglio di costituzionalità a fronte di una questione di legittimità che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori (sentenza n. 234 del 2022).
Ebbene la Corte Costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile;
tale previsione non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della c.d. "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Conforme è la giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità; anche di recente
(Cass.-sent.-n.-30994-2024) la Suprema Corte è tornata sull'argomento, chiarendo che la percezione della retribuzione da lavoro dipendente o autonomo, seppure di entità esigua, comporta la perdita del beneficio pensionistico per l'intero anno di riferimento:
“Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del
2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto
l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.”
Inquadrata in questi termini la fattispecie giuridica per cui è causa, giova evidenziare come la ricorrente abbia contestato la riconducibilità della stessa alla sfera di applicazione del comma 3 dell'art. 14 il quale, a suo dire, prevedrebbe l'incompatibilità della pensione “quota 100” esclusivamente con i redditi da lavoro e non anche con il mero svolgimento di attività lavorativa rilevando, altresì la compatibilità della pensione de quo con l'attività di lavoro autonomo occasionale, purché non si percepiscano redditi superiori a € 5.000,00 lordi annui.
Tali assunti non possono essere condivisi;
in primo luogo, non appare affatto dimostrato che la ricorrente non abbia percepito retribuzione nel periodo di riferimento, in quanto la discrepanza tra i redditi presenti nell'estratto contributivo depositato dall' e quelli risultanti dal modello 730 (che fa riferimento unicamente a redditi CP_1
da pensione) potrebbe agevolmente spiegarsi con la circostanza che il datore, nell'ambito del lavoro domestico, non agisce come sostituto di imposta ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n 322/1998, talchè è onere del collaboratore dichiarare fiscalmente i propri redditi (obbligo che, tuttavia, non sussiste se questi, come nel caso di specie, sono inferiori ad € 8.500,00).
Inoltre, si ritiene che allo stato attuale la ratio della disciplina prevista dal legislatore in materia – che, si ribadisce, consiste nel favorire l'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale – imponga una restituzione integrale dei ratei di pensione, a prescindere dal fatto che la retribuzione da lavoro dipendente sia stata percepita o meno.
Infine, non si può tracciare alcun parallelismo con il lavoro autonomo meramente occasionale, per cui non sussiste obbligo di restituzione al di sotto della soglia di reddito prevista, giacchè si tratta di tipologia lavorativa ontologicamente diversa e che sottostà alle regole speciali previste dall'ordinamento, non suscettibili di applicazione in via analogica.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che la peculiarità della questione trattata e degli interessi coinvolti possano giustificarne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Tivoli, il 21/10/2025
Il giudice
RT SC