Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 726
TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Francesco Ferrari del Tribunale Ordinario di Milano, riguarda una controversia tra un attore e una società convenuta, incentrata su presunti inadempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio e al Testo Unico della Finanza (T.U.F.). L'attore ha richiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta, sostenendo che quest'ultima non avesse rispettato gli obblighi di adeguata verifica della clientela, e ha chiesto la restituzione di 60.000 euro, somma versata a seguito di operazioni ritenute fraudolente. La convenuta, dal canto suo, ha eccepito l'inammissibilità delle domande per difetto di legittimazione passiva e ha contestato l'esistenza di un contratto.

Il Giudice ha accolto le domande dell'attore, evidenziando che la convenuta aveva ammesso, in una confessione stragiudiziale, di aver ricevuto le somme e di averle utilizzate sulla propria piattaforma. Ha inoltre riscontrato violazioni della normativa antiriciclaggio e del T.U.F., dichiarando la nullità delle operazioni effettuate dall'attore e riconoscendo il diritto alla restituzione delle somme versate. La decisione si fonda su una rigorosa analisi delle prove e sull'applicazione delle normative a tutela del consumatore, evidenziando l'assenza di un contratto scritto e la violazione degli obblighi informativi da parte della convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 726
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 726
    Data del deposito : 28 gennaio 2025

    Testo completo

    N. R.G. 26769/2024
    TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
    SESTA CIVILE
    VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26769/2024 tra
    PA attore e

    Controparte_1 convenuto
    Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
    Per l'avv. BERTAGGIA DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Paola Brasola PA
    Per l'avv. NICORA FRANCESCO e l'avv. MANUTI ADA Controparte_1
    ( ) CORSO EUROPA, 15 20122 MILANO;
    C.F._1
    E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. e CP_2 CP_3 Persona_1
    CP_4
    I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
    Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
    Il Giudice
    Francesco Ferrari
    pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
    SESTA CIVILE
    Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
    SENTENZA
    nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26769/2024 promossa da:
    (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTAGGIA PA C.F._2
    DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA ALDIGHIERI, 10 FERRARA, presso il difensore parte attrice contro
    (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICORA FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
    e dell'avv. MANUTI ADA ( ); ( ); C.F._1 Parte_2 C.F._3
    elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GROSSI, 2 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
    Per parte attrice:
    In via principale:
    - accertare e dichiarare l'inadempimento della SO , in persona del Controparte_1
    legale rappresentante pro tempore, ai propri oneri di adeguata verifica della clientela come più sopra
    evidenziati omettendo di applicare la normativa antiriciclaggio richiamata, non astenendosi dal dar
    corso alle relative operazioni sospette e conseguentemente
    - condannare SO , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
    risarcimento del danno e/o alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e
    rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito della somma sino al saldo effettivo per i motivi
    suesposti;
    In via subordinata:
    - accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato le operazioni di bonifico come PA
    sopra evidenziate, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente
    revocabilità di tali operazioni di bonifico eseguite da quest'ultima a favore della SO P_
    , in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome prive di titolo giustificativo
    [...]
    e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del
    TUF, nonché costituenti, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e
    conseguentemente
    - condannare la SO , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
    alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
    di ciascun addebito della somma, a favore del sig. , per i motivi suesposti. PA
    pagina 3 di 19 Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge.
    Per parte convenuta:
    in via preliminare:


    1. DICHIARARE
    l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande svolte dal Sig. per PA

    difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda svolta dal Sig. Controparte_1
    nel presente giudizio e, per l'effetto, PA


    2. RIGETTARE E/O DICHIARARE INAMMISSIBILI
    tutte le domande svolte dal Sig. PA

    in via principale:


    3. RIGETTARE
    tutte le domande svolte dal Sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto e PA

    comunque non provate;

    in via subordinata:
    4. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità in capo a
    , ESCLUDERE in assoluto la debenza degli importi pretesi da parte ricorrente in P_
    applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c. o, in subordine, RIDURRE proporzionalmente il danno
    lamentato in ragione delle responsabilità per colpa di parte ricorrente.
    in ogni caso:
    5. con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. adiva il Tribunale di Milano, al fine di PA
    accertare e dichiarare l'inadempimento della SO , per violazione della Controparte_1
    normativa antiriciclaggio, della normativa T.U.F. e in particolare dell'art. 23 comma 1 del D.lgs.
    24/02/1998 n. 58
    e, conseguentemente, accertata l'assenza di causa in relazione ai versamenti eseguiti,
    pagina 4 di 19 per l'importo complessivo di euro 60.000,00, condannare la alla ripetizione Controparte_1
    dell'indebito in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito.
    Il ricorrente in particolare esponeva:
    - che corrispondeva, mediante n. 4 bonifici bancari tra il 21/06/2023 e il PA
    27/06/2023, l'importo complessivo di € 60.000,00, a favore di , operante Controparte_1
    con il marchio Crypto.com;
    - che precedentemente, il ricorrente era stato contattato sulla sua utenza telefonica da tale
    [...]
    , che chiamava affermando di essere consulente finanziario della SO Per_2
    www.primemarkets.com, sito ora oscurato da CP_5
    - che il consulente spingeva il ricorrente a effettuare dei primi bonifici di prova, di cui uno pari ad
    € 250,00 a certa Jastr-Pol sp zoo, SO polacca attiva nel settore delle costruzioni edili;
    da tale primo “investimento” constatava il ritorno di grandi guadagni sulla predetta piattaforma;

    - che le comunicazioni con tale sedicente consulente si interrompevano ed interveniva in sua sostituzione in data 05.04.2023 certa dott.ssa che convinceva lo a Persona_3 PA
    investire ancora più soldi, dando come riferimento un exchanger di criptovalute, individuato in
    Crypto.com;
    - che il meccanismo consisteva nell'effettuare il bonifico sul conto corrente di Crypto.com e gli importi ivi corrisposti erano visibili sulla piattaforma PrimeMarkets: l'esito positivo del primo investimento derivava dal fatto che la piattaforma era manipolata e il risultato creato ad hoc da
    “bande criminali”;
    - che lo a questo punto comunicava alla sedicente consulente di voler procedere al PA
    pagina 5 di 19 prelievo della somma risultante dalla piattaforma, pari ad € 3.350,00, senonché – a seguito di ciò - interveniva un ulteriore consulente, tale che si presentava come l'incaricato Per_4
    dell'ufficio finanza di Prime Markets, eccependo che se voleva avere la restituzione del capitale investito e degli interessi che erano maturati e che nel frattempo continuavano a maturare,
    avrebbe dovuto effettuare bonifici volti a corrispondere non meglio identificate tasse, perché in mancanza sarebbe stato perseguito dall'agenzia delle entrate;

    - che il ricorrente impaurito dai risvolti fiscali e penali paventati dal sedicente consulente, che telefonicamente arrivava addirittura a minacciarlo, provvedeva in rapida successione a bonificare la somma di € 60.000,00;
    - che allo stesso tempo lo , insospettito e provato dalle incessanti richieste di denaro, PA
    capiva, dopo essersi rivolto al proprio difensore, di essere incappato in una truffa e che era necessario chiudere ogni comunicazione con i sedicenti consulenti e di non inviare più alcuna somma di denaro;

    - che le successive richieste del legale tese a riottenere la restituzione del denaro rimanevano inevase e si determinava a sporgere querela;
    PA
    - che il meccanismo truffaldino adottato in danno del ricorrente lo legittimava a richiedere il risarcimento del danno o comunque la ripetizione di quanto da egli indebitamente corrisposto,
    atteso che, presso la SO convenuta non si era registrato personalmente, non aveva aperto alcun account e neppure compilato i moduli proposti, ma aveva soltanto eseguito i bonifici,
    secondo ciò che gli veniva indicato dai malviventi;

    - che la convenuta incassava senza titolo le ingenti somme truffate all'attore, per poi tenersele senza fornire spiegazione alcuna su dove le stesse erano state in seguito veicolate e a favore di pagina 6 di 19 chi.
    - che, in particolare, il ricorso andava accolto per le seguenti ragioni:
    - 1) il prestatore di servizi svolgeva il ruolo di exchanger, ossia di persona fisica o giuridica P_
    che fornisce ai terzi servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento, compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di valute virtuali, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff) D. Lgs. n. 231/2007;
    - 2) il medesimo prestatore di servizi veniva ricondotto nella categoria degli altri operatori non finanziari, assoggettandoli agli adempimenti di cui al d. lgs. n. 231/2007;
    - 3) in qualità di exchanger era soggetto all'obbligo di iscriversi in apposito registro tenuto P_
    presso l'OAM - Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli
    Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - con relativo obbligo di comunicazione al Ministero Economia e Finanze (D.Lgs. n. 141 del 2010 art. 17 bis, comma 8
    bis);
    - 4) era sì iscritta all'OAM, ma non ottemperava né alla normativa antiriciclaggio ex D. P_
    Lgs. n. 231/2007, né a quella in materia di intermediazione finanziaria;

    - 5) in particolare, quanto alla normativa antiriciclaggio, la convenuta non indentificava correttamente il ricorrente,
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