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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 26769/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26769/2024 tra
PA attore e
Controparte_1 convenuto
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. BERTAGGIA DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Paola Brasola PA
Per l'avv. NICORA FRANCESCO e l'avv. MANUTI ADA Controparte_1
( ) CORSO EUROPA, 15 20122 MILANO;
C.F._1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. e CP_2 CP_3 Persona_1
CP_4
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26769/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTAGGIA PA C.F._2
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA ALDIGHIERI, 10 FERRARA, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICORA FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. MANUTI ADA ( ); ( ); C.F._1 Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GROSSI, 2 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della SO , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ai propri oneri di adeguata verifica della clientela come più sopra
evidenziati omettendo di applicare la normativa antiriciclaggio richiamata, non astenendosi dal dar
corso alle relative operazioni sospette e conseguentemente
- condannare SO , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
risarcimento del danno e/o alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito della somma sino al saldo effettivo per i motivi
suesposti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato le operazioni di bonifico come PA
sopra evidenziate, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente
revocabilità di tali operazioni di bonifico eseguite da quest'ultima a favore della SO P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome prive di titolo giustificativo
[...]
e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del
TUF, nonché costituenti, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e
conseguentemente
- condannare la SO , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
di ciascun addebito della somma, a favore del sig. , per i motivi suesposti. PA
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge.
Per parte convenuta:
in via preliminare:
1. DICHIARARE l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande svolte dal Sig. per PA
difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda svolta dal Sig. Controparte_1
nel presente giudizio e, per l'effetto, PA
2. RIGETTARE E/O DICHIARARE INAMMISSIBILI tutte le domande svolte dal Sig. PA
in via principale:
3. RIGETTARE tutte le domande svolte dal Sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto e PA
comunque non provate;
in via subordinata:
4. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità in capo a
, ESCLUDERE in assoluto la debenza degli importi pretesi da parte ricorrente in P_
applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c. o, in subordine, RIDURRE proporzionalmente il danno
lamentato in ragione delle responsabilità per colpa di parte ricorrente.
in ogni caso:
5. con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. adiva il Tribunale di Milano, al fine di PA
accertare e dichiarare l'inadempimento della SO , per violazione della Controparte_1
normativa antiriciclaggio, della normativa T.U.F. e in particolare dell'art. 23 comma 1 del D.lgs.
24/02/1998 n. 58 e, conseguentemente, accertata l'assenza di causa in relazione ai versamenti eseguiti,
pagina 4 di 19 per l'importo complessivo di euro 60.000,00, condannare la alla ripetizione Controparte_1
dell'indebito in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito.
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che corrispondeva, mediante n. 4 bonifici bancari tra il 21/06/2023 e il PA
27/06/2023, l'importo complessivo di € 60.000,00, a favore di , operante Controparte_1
con il marchio Crypto.com;
- che precedentemente, il ricorrente era stato contattato sulla sua utenza telefonica da tale
[...]
, che chiamava affermando di essere consulente finanziario della SO Per_2
www.primemarkets.com, sito ora oscurato da CP_5
- che il consulente spingeva il ricorrente a effettuare dei primi bonifici di prova, di cui uno pari ad
€ 250,00 a certa Jastr-Pol sp zoo, SO polacca attiva nel settore delle costruzioni edili;
da tale primo “investimento” constatava il ritorno di grandi guadagni sulla predetta piattaforma;
- che le comunicazioni con tale sedicente consulente si interrompevano ed interveniva in sua sostituzione in data 05.04.2023 certa dott.ssa che convinceva lo a Persona_3 PA
investire ancora più soldi, dando come riferimento un exchanger di criptovalute, individuato in
Crypto.com;
- che il meccanismo consisteva nell'effettuare il bonifico sul conto corrente di Crypto.com e gli importi ivi corrisposti erano visibili sulla piattaforma PrimeMarkets: l'esito positivo del primo investimento derivava dal fatto che la piattaforma era manipolata e il risultato creato ad hoc da
“bande criminali”;
- che lo a questo punto comunicava alla sedicente consulente di voler procedere al PA
pagina 5 di 19 prelievo della somma risultante dalla piattaforma, pari ad € 3.350,00, senonché – a seguito di ciò - interveniva un ulteriore consulente, tale che si presentava come l'incaricato Per_4
dell'ufficio finanza di Prime Markets, eccependo che se voleva avere la restituzione del capitale investito e degli interessi che erano maturati e che nel frattempo continuavano a maturare,
avrebbe dovuto effettuare bonifici volti a corrispondere non meglio identificate tasse, perché in mancanza sarebbe stato perseguito dall'agenzia delle entrate;
- che il ricorrente impaurito dai risvolti fiscali e penali paventati dal sedicente consulente, che telefonicamente arrivava addirittura a minacciarlo, provvedeva in rapida successione a bonificare la somma di € 60.000,00;
- che allo stesso tempo lo , insospettito e provato dalle incessanti richieste di denaro, PA
capiva, dopo essersi rivolto al proprio difensore, di essere incappato in una truffa e che era necessario chiudere ogni comunicazione con i sedicenti consulenti e di non inviare più alcuna somma di denaro;
- che le successive richieste del legale tese a riottenere la restituzione del denaro rimanevano inevase e si determinava a sporgere querela;
PA
- che il meccanismo truffaldino adottato in danno del ricorrente lo legittimava a richiedere il risarcimento del danno o comunque la ripetizione di quanto da egli indebitamente corrisposto,
atteso che, presso la SO convenuta non si era registrato personalmente, non aveva aperto alcun account e neppure compilato i moduli proposti, ma aveva soltanto eseguito i bonifici,
secondo ciò che gli veniva indicato dai malviventi;
- che la convenuta incassava senza titolo le ingenti somme truffate all'attore, per poi tenersele senza fornire spiegazione alcuna su dove le stesse erano state in seguito veicolate e a favore di pagina 6 di 19 chi.
- che, in particolare, il ricorso andava accolto per le seguenti ragioni:
- 1) il prestatore di servizi svolgeva il ruolo di exchanger, ossia di persona fisica o giuridica P_
che fornisce ai terzi servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento, compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di valute virtuali, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff) D. Lgs. n. 231/2007;
- 2) il medesimo prestatore di servizi veniva ricondotto nella categoria degli altri operatori non finanziari, assoggettandoli agli adempimenti di cui al d. lgs. n. 231/2007;
- 3) in qualità di exchanger era soggetto all'obbligo di iscriversi in apposito registro tenuto P_
presso l'OAM - Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli
Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - con relativo obbligo di comunicazione al Ministero Economia e Finanze (D.Lgs. n. 141 del 2010 art. 17 bis, comma 8
bis);
- 4) era sì iscritta all'OAM, ma non ottemperava né alla normativa antiriciclaggio ex D. P_
Lgs. n. 231/2007, né a quella in materia di intermediazione finanziaria;
- 5) in particolare, quanto alla normativa antiriciclaggio, la convenuta non indentificava correttamente il ricorrente, tanto da consentire l'apertura di un account da parte di terzi a suo nome, così utilizzando illegittimamente l'identità dello stesso;
- 6) veniva così violato l'art. 18 D. Lgs. n. 231/2007, in materia di obblighi di adeguata verifica,
nonché l'art. 19, avente ad oggetto le modalità con cui svolgere una verifica adeguata:
”l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente
pagina 7 di 19 ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e
consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un
documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o
elettronico”;
- 7) nel caso di specie, del resto, non ricorreva alcuna delle ipotesi di deroga all'identificazione con la necessaria presenza fisica del ricorrente;
pertanto, in risultavano del tutto assenti P_
presidi di sicurezza a tutela di chi deposita fondi, con la conseguenza che anche un soggetto non legittimato poteva impartire ordini sulla piattaforma di;
Controparte_1
- 8) risultava, inoltre, violata la disciplina di materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari,
soggetta al disposto ex artt. 30 ss. T.U.F.;
- 9) da un lato, infatti, risultava violato l'art. 21 D. Lgs. n. 58/1998, che impone all'intermediario di verificare preventivamente l'adeguatezza e appropriatezza dei prodotti offerti alla clientela;
dall'altro lato, appariva non rispettato il requisito della forma scritta dei contratti, imposto dall'art. 23 TUF;
- 10) il ricorrente rivestiva inoltre la qualifica di consumatore e, conseguentemente, allo stesso spettava anche la speciale tutela dettata dal Codice del Consumo;
- 11) in ogni caso, di nullità o risoluzione, il ricorrente aveva diritto alla ripetizione di quanto prestato senza causa.
All'udienza del 9.01.2025, verificata la regolarità delle notifiche e la mancata costituzione del convenuto, ne veniva dichiarata la contumacia.
In data 17.01.2025 si costituiva tardivamente la resistente contestando le difese del ricorrente. P_
pagina 8 di 19 In particolare, contestava l'esistenza di un contratto tra ricorrente e resistente e la dazione della P_
somma di euro 60.000,00, né la perdita in capo al ricorrente della disponibilità della medesima somma,
della quale veniva chiesta la ripetizione.
contestava altresì il proprio rapporto con Cripto.com, l'iscrizione nel registro OAM e in generale P_
l'assenza di prove a fondamento dell'azione del ricorrente.
Contestava altresì l'applicabilità al caso di specie della normativa antiriciclaggio e della normativa
T.U.F.; evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza, per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha dimostrato in corso di causa di aver effettuato quattro bonifici, per la complessiva somma di euro 60.000,00, all'ordine di . Controparte_1
Nella missiva, datata 22 maggio 2024, inviata da in risposta alla diffida del legale di , la P_ PA
convenuta non ha contestato la ricezione della somma, ma ha ammesso che la stessa è stata versata sulla piattaforma e convertita in criptovalute.
Nella medesima missiva, ha, inoltre, rilevato che le operazioni sono avvenute attraverso un P_
account intestato a , il quale – a detta di – avrebbe operato direttamente sulla PA P_
piattaforma.
La risposta resa dalla convenuta, con riferimento specifico al punto relativo alla ricezione delle somme versate dall'attore, costituisce una confessione stragiudiziale resa direttamente alla parte e, come tale,
costituente prova legale del fatto ai sensi dell'art. 2735 c.c.
pagina 9 di 19 Non è fondata, pertanto, la contestazione della resistente circa il mancato deposito delle somme, in quanto nella lettera di risposta datata 22 maggio 2024 è la stessa ad ammettere l'impiego dei P_
suddetti fondi nella propria piattaforma.
Ciò appare in modo inequivoco dalla risposta di in quanto non contesta la ricezione delle somme, P_
ma contesta soltanto l'applicazione di alcune clausole contrattuali e l'impossibilità di restituzione delle somme.
Nella propria lettera di risposta, pertanto, ammette inequivocabilmente anche l'esistenza di P_
un rapporto contrattuale tra e la medesima SO, dal momento che fa riferimento PA
a una serie di clausole e condizioni contrattuali che afferma doversi applicare al caso di specie, pur non producendo mai alcun contratto scritto.
Non solo: nella propria lettera di risposta IS ammette espressamente anche il proprio legame con
.com. CP_6
La confessione stragiudiziale resa, e in alcun modo contestata, da in data 22.05.2024, è pertanto P_
prova della ricezione delle somme da parte di e della mancata restituzione delle medesime;
è P_
prova del rapporto contrattuale (pur in assenza di contratto scritto) tra ricorrente e resistente;
è prova del legame tra e .com. P_ CP_6
Va, per altro, disattesa anche la contestazione di in ordine all'iscrizione nel registro OAM: la P_
stessa resistente nelle proprie difese precisa che il D. L. antiriciclaggio ha portato all'introduzione dell'obbligo di iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro cambiavalute, ai sensi dell'art. 17
bis, comma 1, d. lgs. 141/2010; quindi o la resistente ha ottemperato all'obbligo in esame, iscrivendosi nel registro, o non vi ha ottemperato.
La tardività della costituzione di inoltre, comporta le intervenute decadenze ai fini assertivi e P_
pagina 10 di 19 istruttori.
Inammissibile in quanto tardiva, ad esempio, è la contestazione ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Inammissibile, in quanto tardiva e lesiva del diritto alla prova del ricorrente, la contestazione in ordine alla documentazione prodotta, tra cui le conversazioni whattsapp, prodotte sub doc. 4 da parte ricorrente: esaurita, infatti, la fase istruttoria, la non contestazione della documentazione appare irreversibile.
Dall'esame delle suddette conversazioni, ad esempio, è possibile rilevare l'utilizzo della piattaforma
primamarket.com nell'impiego delle somme versate da e, conseguentemente, la PA
conferenza del documento 5 di parte ricorrente.
Pertanto, ritenuto provato che il ricorrente abbia versato nella piattaforma gestita da la somma di P_
euro 60.000,00, ritenuta provata la relazione contrattuale tra e , ritenuto provato PA P_
altresì il collegamento tra e Cripto.com; occorre analizzare se le operazioni poste in essere P_
siano o meno rispettose della normativa citata, antiriciclaggio, ex D. Lgs. n. 231/2007, e T.U.F.
In ogni caso, ancor prima della valutazione in ordine al rispetto della normativa antiriciclaggio e T.U.F.
da parte della convenuta occorre rilevare, come precisato nel ricorso di , che il P_ PA
ricorrente è cliente consumatore, al quale si applica la disciplina in materia del Codice del consumo e in particolare le norme di cui agli articoli 67 e seguenti del Codice del Consumo.
Occorre precisare che il richiamo alla normativa e alle tutele previste dal Codice del Consumo viene fatto da parte ricorrente nel proprio ricorso (si v. ad esempio pagina 6); in ogni caso si tratterebbe comunque di normativa applicabile di ufficio dal giudice, in favore del consumatore.
In relazione alla stessa normativa vige il principio di pluralità delle tutele ai sensi degli art. 67 e 67
decies del Codice del consumo, ossia l'applicazione delle tutele di cui agli artt. 67 e seguenti del pagina 11 di 19 Codice non esclude la normativa di tutele più favorevoli al consumatore, ove previste.
Occorre pertanto applicare la normativa più favorevole al consumatore , e ciò con PA
riferimento non soltanto agli obblighi del professionista e alle diverse tipologie di tutele del cliente-
consumatore, ma anche con riferimento ai presupposti della tutela medesima: in particolare, ai fini delle tutele ex artt. 67 s.s. Cod. Consumo, va accolta la nozione più ampia di servizi finanziari, offerta dall'art. 67 ter Cod. Consumo, nella quale rientra chiaramente anche la vicenda in esame.
Sul punto, per altro, va richiamato l'art. 38 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea,
sul livello elevato di protezione dei consumatori: tale articolo funge anche da criterio interpretativo rilevante, volto alla massima espansione delle tutele in favore del consumatore.
Si riportano, in relazione alla applicabilità delle tutele di cui agli artt. 67 e seguenti del Codice del
Consumo, alcuni passaggi della sentenza n. 195/2017 del Tribunale di Verona: “i bitcoin
rappresentano uno strumento finanziario costituito da una moneta che può essere coniata da
qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source
e ad una rete peer to peer. L'operazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta
virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine
costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato
dall'operatore ai propri clienti è qualificabile dal lato dell'operatore come attività professionale di
prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori”.
In effetti, le risultanze istruttorie consentono di affermare che assunse il ruolo di “fornitore” P_
del servizio finanziario descritto all'art. 67 ter, lett.a), b), c) e g): essa, invero, operò quale soggetto privato che - mediante “contratto a distanza” ex art. 50 cod. consumo e servendosi di “operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza” – ebbe a fornire il servizio relativo al token nella pagina 12 di 19 piattaforma Cripto.com, senza mai incontrare personalmente il ricorrente, svolgendo siffattamente quel
“servizio finanziario ai consumatori” ex art. 67 bis L. cit., con accordo per fatti concludenti comprovato dai bonifici bancari eseguiti e dalla lettera di risposta di dalla quale si evince che le somme P_
accreditate furono convertite in criptovalute.
La premessa ricostruttiva che precede consente, ora, di affrontare con maggiore precisione il tema della mancata informazione, che risulta inequivocabilmente dai fatti di causa, non essendo stato prodotto alcunché in merito da parte della convenuta e non essendo stato in alcun modo rilevato né provato P_
dalla convenuta l'adempimento dei relativi obblighi.
L'adempimento o meno degli obblighi informativi va accertato, al fine di verificarne la riconducibilità
al perimetro tracciato dagli artt. 67 quater, quinquies, sexies, septies, undecies del Codice del
Consumo.
Escluso il diritto di recesso, giusta la previsione dell'art. 67 duodecies, comma quinto, la disciplina prevede, in estrema sintesi, che il consumatore abbia diritto:
- di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal fornitore di servizi,
tenendo conto dei doveri di correttezza e buona fede;
- di essere informato, secondo le regole dell'Unione Europea (anche laddove il fornitore sia extraUE),
“in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza”, “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta”: a) circa l'”identità”, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante;
b) circa l'identità
del professionista (IS) e la veste in cui esso agisce nei confronti del consumatore;
c) circa l'iscrizione del fornitore in un registro commerciale o analogo pubblico registro, come pure l'assoggettamento e gli eventuali estremi dell'autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte;
d) sulle pagina 13 di 19 principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli e sul meccanismo di formazione del prezzo,
in senso lato.
Inoltre, il consumatore deve essere informato circa:
- il “rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri, oltre che sull'”esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione“;
- i rimedi che gli sono attribuiti dall'ordinamento;
- lo “Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”.
Dopo aver indicato i numerosi obblighi informativi in capo al professionista, il Codice, con l'art. 67
septiesdecies, comma 4, ne assicura altresì l'effettività, facendo discendere dalla violazione degli obblighi di informativa precontrattuale idonea ad alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche dell'investimento: la nullità del contratto, con diritto potestativo di azione riservato al consumatore, secondo lo schema consueto delle c.d. nullità relative;
l'“obbligo alla restituzione di quanto ricevuto” a carico del fornitore.
Ciò detto, nella fattispecie in esame, il problema della alterazione significativa della rappresentazione delle operazioni di investimento è indubbio, essendo mancato qualsivoglia contatto, sia diretto che indiretto, tra le parti, con l'effetto di privare in radice l'attore di qualsivoglia flusso informativo in suo favore, nel rispetto dei principi guida tracciati dal legislatore.
Per i motivi esposti appare inevitabile, quindi, la nullità, ai sensi dell'art. 67 septiesdecies Cod. Cons.,
pagina 14 di 19 dei contratti stipulati per fatti concludenti con l'odierno attore e, a cascata ex art. 2033 c.c., la condanna della convenuta alla “restituzione di quanto ricevuto”.
Inoltre, il principio di pluralità di tutele consente di osservare che, nel caso di specie appare violata anche la normativa dettata dal T.U.F.
La Corte di Cassazione ritiene applicabile il T.U.F. anche alle valute virtuali: “la valuta virtuale deve
essere considerata strumento di investimento perché consiste in un prodotto finanziario, per cui deve
essere disciplinata con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali
garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento; pertanto,
chi eroga detti servizi è tenuto ad un innalzamento degli obblighi informativi verso il consumatore, al
fine di consentire allo stesso di conoscere i contenuti dell'operazione economico contrattuale e di
maturare una scelta negoziale meditata. Si tenga presente che l'art. 1, comma, lett.t), T.U.F. definisce
"offerta al pubblico" "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo,
che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da
mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari,
incluso il collocamento tramite soggetti abilitati" (v. Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 44378/2022).
L'applicabilità della normativa del D. Lgs. n. 58/1998 nel caso di valute virtuali è stata ribadita in più
occasioni dalla Suprema Corte (si v. ad esempio anche la sentenza n. 26807 del 25 settembre 2020, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che i bitcoin sono uno strumento economico che va considerato come un effettivo prodotto finanziario ed il suo utilizzo è disciplinato dal Testo Unico sulla
Finanza).
Occorre dare conto del fatto che una parte della dottrina ritiene che la valuta virtuale non sia di per sé
riconducibile ai prodotti finanziari di cui al T.U.F.: secondo una tesi occorre infatti valutare in concreto pagina 15 di 19 la specificità del prodotto.
In ogni caso, anche a volere aderire a tale seconda tesi, per cui la natura finanziaria del Token andrebbe accertata caso per caso, l'analisi della documentazione prodotta in corso di causa e non contestata tempestivamente dalla convenuta, tardivamente costituitasi, permette di affermare che nel caso di specie si versi certamente in ipotesi di prodotto finanziario: in particolare depongono in tal senso la diffida di e la risposta di il provvedimento prodotto dal ricorrente;
le PA P_ CP_5
conversazioni whatsapp prodotte dal ricorrente e non contestate tempestivamente dalla convenuta;
il riferimento che in queste ultime viene fatto all'impiego delle somme versate da nella PA
piattaforma primemarket.com, successivamente oscurata dalla CP_5
La natura finanziaria del rapporto contrattuale tra e consente pertanto di affermare che, P_ PA
nel caso di specie, oltre alla normativa consumeristica il ricorrente godeva anche della tutela offerta dal
T.U.B. (nella misura di maggior tutela, secondo quanto dispongono gli articoli 67 e 67 decies del
Codice del Consumo).
È noto che grava sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver fornito al cliente le informazioni necessarie per valutare appieno la rischiosità dell'investimento ai sensi del T.U.F., presumendosi la sussistenza del nesso causale tra violazione dell'obbligo informativo e comportamento e danno subito dall'investitore.
Tale circostanza è stata ribadita in più occasioni dalla Corte di Cassazione (si v., tra le ultime, Corte di
Cassazione, Ordinanza n. 17271 del 27 maggio 2022; si v. anche Cass., 28 febbraio 2018, n. 4727).
Nel caso di specie, l'intermediario non ha in alcun modo provato (ma nemmeno mai allegato)
l'assolvimento dei propri obblighi informativi, ai sensi e per gli effetti del T.U.F.
Tuttavia, a prescindere dalla evidente violazione dell'art. 21 T.U.F., che avrebbe dato luogo pagina 16 di 19 all'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'attore, ancora una volta la normativa
(come già visto in relazione al Codice del Consumo) conduce in primo luogo alla dichiarazione di nullità, con diritto di ripetizione da parte del ricorrente.
Evidente, infatti, anche la violazione dell'art. 23 del D. Lgs. 58/1998, con conseguente nullità per violazione della forma scritta dei contratti: infatti, a fronte della contestazione sul punto sollevata da parte ricorrente, la convenuta non ha prodotto il contratto stipulato per iscritto, in modo da dimostrare l'ottemperanza alla prescrizione dell'art. 23 comma 1 del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998, c.d. T.U.F.
Dalla assenza di un contratto quadro stipulato per iscritto o di qualsivoglia contratto accessorio deriva la nullità del medesimo.
Di nessun rilievo è la contestazione della ricorrente (fatta per la prima volta in sede di comparsa tardiva): è evidente, infatti, che nella diffida del 22 maggio 2024 IS fa riferimento alle clausole contrattuali accettate da : la confessione stragiudiziale presente nel suddetto documento è PA
prova evidente dell'esistenza di un rapporto contrattuale, pur anche di fatto, tra ricorrente e resistente.
Alla luce della prova evidente dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, aveva l'onere P_
probatorio di provare la stipula per iscritto del contratto quadro.
Evidente, allora, che non ha dato la prova dell'esistenza di un contratto scritto con il ricorrente, P_
anzi espressamente negando la medesima.
La accertata violazione della normativa del Codice del Consumo e, ad abundantiam, la accertata violazione della normativa del T.U.F., come specificato, hanno entrambe come conseguenza la declaratoria di nullità del rapporto contrattuale tra e PA P_
Risulta assorbito l'ulteriore motivo indicato dal ricorrente, relativo alla violazione della normativa antiriciclaggio.
pagina 17 di 19 Le operazioni poste in essere da sono, pertanto, prive di causa, cui consegue il PA
diritto dell'attore a ripetere quanto versato.
Per i motivi menzionati sono infondate e in parte inammissibili le contestazioni di . P_
Per tale ragione, quindi, la convenuta va condannata a pagare all'attore la somma capitale di euro
60.000,00, oltre a interessi secondo il tasso legale, decorrenti quanto a euro 15.000,00 dal 22.06.2023;
quanto a euro 15.000,00 dal 23.06.2023; quanto a euro 15.000,00 dal 26.06.2023; quanto al residuo di euro 15.000,00 dal 27.06.2023, sino al saldo.
Non va, invece, accolta l'ulteriore domanda diretta a ottenere la maggiorazione dell'importo a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione pecuniaria di valuta sin dal suo sorgere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione dell'importo oggetto del ricorso, si liquidano in complessivi euro 8.895,80 oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.057,80 per spese generali, oltre euro 786,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento delle domande proposte da nei confronti di PA P_
, dichiara la violazione da parte della resistente degli obblighi informativi di cui agli
[...]
articoli 67 e seguenti del Codice del Consumo e conseguentemente dichiara la nullità delle operazioni eseguite a nome di presso la piattaforma gestita da PA P_
.
[...]
- dichiara la violazione da parte di dell'art. 21 e dell'art. 23, comma 1, D. Controparte_1
Lgs. n. 58 del 24.02.1998;
pagina 18 di 19 - condanna, per l'effetto, a pagare all'attore la somma di € 60.000,00, oltre Controparte_1
a interessi secondo il tasso legale, decorrenti quanto a euro 15.000,00 dal 22.06.2023; quanto a euro 15.000,00 dal 23.06.2023; quanto a euro 15.000,00 dal 26.06.2023; quanto al residuo di euro 15.000,00 dal 27.06.2023, sino al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.895,80 oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.057,80 per spese generali, oltre euro 786,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 28 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26769/2024 tra
PA attore e
Controparte_1 convenuto
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. BERTAGGIA DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Paola Brasola PA
Per l'avv. NICORA FRANCESCO e l'avv. MANUTI ADA Controparte_1
( ) CORSO EUROPA, 15 20122 MILANO;
C.F._1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. e CP_2 CP_3 Persona_1
CP_4
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26769/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTAGGIA PA C.F._2
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA ALDIGHIERI, 10 FERRARA, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICORA FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. MANUTI ADA ( ); ( ); C.F._1 Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GROSSI, 2 MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 2 di 19 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della SO , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, ai propri oneri di adeguata verifica della clientela come più sopra
evidenziati omettendo di applicare la normativa antiriciclaggio richiamata, non astenendosi dal dar
corso alle relative operazioni sospette e conseguentemente
- condannare SO , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
risarcimento del danno e/o alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito della somma sino al saldo effettivo per i motivi
suesposti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato le operazioni di bonifico come PA
sopra evidenziate, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente
revocabilità di tali operazioni di bonifico eseguite da quest'ultima a favore della SO P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, siccome prive di titolo giustificativo
[...]
e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del
TUF, nonché costituenti, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta e
conseguentemente
- condannare la SO , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla restituzione della somma di € 60.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
di ciascun addebito della somma, a favore del sig. , per i motivi suesposti. PA
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge.
Per parte convenuta:
in via preliminare:
1. DICHIARARE l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande svolte dal Sig. per PA
difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda svolta dal Sig. Controparte_1
nel presente giudizio e, per l'effetto, PA
2. RIGETTARE E/O DICHIARARE INAMMISSIBILI tutte le domande svolte dal Sig. PA
in via principale:
3. RIGETTARE tutte le domande svolte dal Sig. , in quanto infondate in fatto e in diritto e PA
comunque non provate;
in via subordinata:
4. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi qualsivoglia responsabilità in capo a
, ESCLUDERE in assoluto la debenza degli importi pretesi da parte ricorrente in P_
applicazione dell'art. 1227, comma 2 c.c. o, in subordine, RIDURRE proporzionalmente il danno
lamentato in ragione delle responsabilità per colpa di parte ricorrente.
in ogni caso:
5. con vittoria di compensi professionali, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. adiva il Tribunale di Milano, al fine di PA
accertare e dichiarare l'inadempimento della SO , per violazione della Controparte_1
normativa antiriciclaggio, della normativa T.U.F. e in particolare dell'art. 23 comma 1 del D.lgs.
24/02/1998 n. 58 e, conseguentemente, accertata l'assenza di causa in relazione ai versamenti eseguiti,
pagina 4 di 19 per l'importo complessivo di euro 60.000,00, condannare la alla ripetizione Controparte_1
dell'indebito in favore del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun addebito.
Il ricorrente in particolare esponeva:
- che corrispondeva, mediante n. 4 bonifici bancari tra il 21/06/2023 e il PA
27/06/2023, l'importo complessivo di € 60.000,00, a favore di , operante Controparte_1
con il marchio Crypto.com;
- che precedentemente, il ricorrente era stato contattato sulla sua utenza telefonica da tale
[...]
, che chiamava affermando di essere consulente finanziario della SO Per_2
www.primemarkets.com, sito ora oscurato da CP_5
- che il consulente spingeva il ricorrente a effettuare dei primi bonifici di prova, di cui uno pari ad
€ 250,00 a certa Jastr-Pol sp zoo, SO polacca attiva nel settore delle costruzioni edili;
da tale primo “investimento” constatava il ritorno di grandi guadagni sulla predetta piattaforma;
- che le comunicazioni con tale sedicente consulente si interrompevano ed interveniva in sua sostituzione in data 05.04.2023 certa dott.ssa che convinceva lo a Persona_3 PA
investire ancora più soldi, dando come riferimento un exchanger di criptovalute, individuato in
Crypto.com;
- che il meccanismo consisteva nell'effettuare il bonifico sul conto corrente di Crypto.com e gli importi ivi corrisposti erano visibili sulla piattaforma PrimeMarkets: l'esito positivo del primo investimento derivava dal fatto che la piattaforma era manipolata e il risultato creato ad hoc da
“bande criminali”;
- che lo a questo punto comunicava alla sedicente consulente di voler procedere al PA
pagina 5 di 19 prelievo della somma risultante dalla piattaforma, pari ad € 3.350,00, senonché – a seguito di ciò - interveniva un ulteriore consulente, tale che si presentava come l'incaricato Per_4
dell'ufficio finanza di Prime Markets, eccependo che se voleva avere la restituzione del capitale investito e degli interessi che erano maturati e che nel frattempo continuavano a maturare,
avrebbe dovuto effettuare bonifici volti a corrispondere non meglio identificate tasse, perché in mancanza sarebbe stato perseguito dall'agenzia delle entrate;
- che il ricorrente impaurito dai risvolti fiscali e penali paventati dal sedicente consulente, che telefonicamente arrivava addirittura a minacciarlo, provvedeva in rapida successione a bonificare la somma di € 60.000,00;
- che allo stesso tempo lo , insospettito e provato dalle incessanti richieste di denaro, PA
capiva, dopo essersi rivolto al proprio difensore, di essere incappato in una truffa e che era necessario chiudere ogni comunicazione con i sedicenti consulenti e di non inviare più alcuna somma di denaro;
- che le successive richieste del legale tese a riottenere la restituzione del denaro rimanevano inevase e si determinava a sporgere querela;
PA
- che il meccanismo truffaldino adottato in danno del ricorrente lo legittimava a richiedere il risarcimento del danno o comunque la ripetizione di quanto da egli indebitamente corrisposto,
atteso che, presso la SO convenuta non si era registrato personalmente, non aveva aperto alcun account e neppure compilato i moduli proposti, ma aveva soltanto eseguito i bonifici,
secondo ciò che gli veniva indicato dai malviventi;
- che la convenuta incassava senza titolo le ingenti somme truffate all'attore, per poi tenersele senza fornire spiegazione alcuna su dove le stesse erano state in seguito veicolate e a favore di pagina 6 di 19 chi.
- che, in particolare, il ricorso andava accolto per le seguenti ragioni:
- 1) il prestatore di servizi svolgeva il ruolo di exchanger, ossia di persona fisica o giuridica P_
che fornisce ai terzi servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale, nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento, compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio di valute virtuali, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff) D. Lgs. n. 231/2007;
- 2) il medesimo prestatore di servizi veniva ricondotto nella categoria degli altri operatori non finanziari, assoggettandoli agli adempimenti di cui al d. lgs. n. 231/2007;
- 3) in qualità di exchanger era soggetto all'obbligo di iscriversi in apposito registro tenuto P_
presso l'OAM - Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli
Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - con relativo obbligo di comunicazione al Ministero Economia e Finanze (D.Lgs. n. 141 del 2010 art. 17 bis, comma 8
bis);
- 4) era sì iscritta all'OAM, ma non ottemperava né alla normativa antiriciclaggio ex D. P_
Lgs. n. 231/2007, né a quella in materia di intermediazione finanziaria;
- 5) in particolare, quanto alla normativa antiriciclaggio, la convenuta non indentificava correttamente il ricorrente, tanto da consentire l'apertura di un account da parte di terzi a suo nome, così utilizzando illegittimamente l'identità dello stesso;
- 6) veniva così violato l'art. 18 D. Lgs. n. 231/2007, in materia di obblighi di adeguata verifica,
nonché l'art. 19, avente ad oggetto le modalità con cui svolgere una verifica adeguata:
”l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente
pagina 7 di 19 ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e
consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un
documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o
elettronico”;
- 7) nel caso di specie, del resto, non ricorreva alcuna delle ipotesi di deroga all'identificazione con la necessaria presenza fisica del ricorrente;
pertanto, in risultavano del tutto assenti P_
presidi di sicurezza a tutela di chi deposita fondi, con la conseguenza che anche un soggetto non legittimato poteva impartire ordini sulla piattaforma di;
Controparte_1
- 8) risultava, inoltre, violata la disciplina di materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari,
soggetta al disposto ex artt. 30 ss. T.U.F.;
- 9) da un lato, infatti, risultava violato l'art. 21 D. Lgs. n. 58/1998, che impone all'intermediario di verificare preventivamente l'adeguatezza e appropriatezza dei prodotti offerti alla clientela;
dall'altro lato, appariva non rispettato il requisito della forma scritta dei contratti, imposto dall'art. 23 TUF;
- 10) il ricorrente rivestiva inoltre la qualifica di consumatore e, conseguentemente, allo stesso spettava anche la speciale tutela dettata dal Codice del Consumo;
- 11) in ogni caso, di nullità o risoluzione, il ricorrente aveva diritto alla ripetizione di quanto prestato senza causa.
All'udienza del 9.01.2025, verificata la regolarità delle notifiche e la mancata costituzione del convenuto, ne veniva dichiarata la contumacia.
In data 17.01.2025 si costituiva tardivamente la resistente contestando le difese del ricorrente. P_
pagina 8 di 19 In particolare, contestava l'esistenza di un contratto tra ricorrente e resistente e la dazione della P_
somma di euro 60.000,00, né la perdita in capo al ricorrente della disponibilità della medesima somma,
della quale veniva chiesta la ripetizione.
contestava altresì il proprio rapporto con Cripto.com, l'iscrizione nel registro OAM e in generale P_
l'assenza di prove a fondamento dell'azione del ricorrente.
Contestava altresì l'applicabilità al caso di specie della normativa antiriciclaggio e della normativa
T.U.F.; evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza, per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente ha dimostrato in corso di causa di aver effettuato quattro bonifici, per la complessiva somma di euro 60.000,00, all'ordine di . Controparte_1
Nella missiva, datata 22 maggio 2024, inviata da in risposta alla diffida del legale di , la P_ PA
convenuta non ha contestato la ricezione della somma, ma ha ammesso che la stessa è stata versata sulla piattaforma e convertita in criptovalute.
Nella medesima missiva, ha, inoltre, rilevato che le operazioni sono avvenute attraverso un P_
account intestato a , il quale – a detta di – avrebbe operato direttamente sulla PA P_
piattaforma.
La risposta resa dalla convenuta, con riferimento specifico al punto relativo alla ricezione delle somme versate dall'attore, costituisce una confessione stragiudiziale resa direttamente alla parte e, come tale,
costituente prova legale del fatto ai sensi dell'art. 2735 c.c.
pagina 9 di 19 Non è fondata, pertanto, la contestazione della resistente circa il mancato deposito delle somme, in quanto nella lettera di risposta datata 22 maggio 2024 è la stessa ad ammettere l'impiego dei P_
suddetti fondi nella propria piattaforma.
Ciò appare in modo inequivoco dalla risposta di in quanto non contesta la ricezione delle somme, P_
ma contesta soltanto l'applicazione di alcune clausole contrattuali e l'impossibilità di restituzione delle somme.
Nella propria lettera di risposta, pertanto, ammette inequivocabilmente anche l'esistenza di P_
un rapporto contrattuale tra e la medesima SO, dal momento che fa riferimento PA
a una serie di clausole e condizioni contrattuali che afferma doversi applicare al caso di specie, pur non producendo mai alcun contratto scritto.
Non solo: nella propria lettera di risposta IS ammette espressamente anche il proprio legame con
.com. CP_6
La confessione stragiudiziale resa, e in alcun modo contestata, da in data 22.05.2024, è pertanto P_
prova della ricezione delle somme da parte di e della mancata restituzione delle medesime;
è P_
prova del rapporto contrattuale (pur in assenza di contratto scritto) tra ricorrente e resistente;
è prova del legame tra e .com. P_ CP_6
Va, per altro, disattesa anche la contestazione di in ordine all'iscrizione nel registro OAM: la P_
stessa resistente nelle proprie difese precisa che il D. L. antiriciclaggio ha portato all'introduzione dell'obbligo di iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro cambiavalute, ai sensi dell'art. 17
bis, comma 1, d. lgs. 141/2010; quindi o la resistente ha ottemperato all'obbligo in esame, iscrivendosi nel registro, o non vi ha ottemperato.
La tardività della costituzione di inoltre, comporta le intervenute decadenze ai fini assertivi e P_
pagina 10 di 19 istruttori.
Inammissibile in quanto tardiva, ad esempio, è la contestazione ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Inammissibile, in quanto tardiva e lesiva del diritto alla prova del ricorrente, la contestazione in ordine alla documentazione prodotta, tra cui le conversazioni whattsapp, prodotte sub doc. 4 da parte ricorrente: esaurita, infatti, la fase istruttoria, la non contestazione della documentazione appare irreversibile.
Dall'esame delle suddette conversazioni, ad esempio, è possibile rilevare l'utilizzo della piattaforma
primamarket.com nell'impiego delle somme versate da e, conseguentemente, la PA
conferenza del documento 5 di parte ricorrente.
Pertanto, ritenuto provato che il ricorrente abbia versato nella piattaforma gestita da la somma di P_
euro 60.000,00, ritenuta provata la relazione contrattuale tra e , ritenuto provato PA P_
altresì il collegamento tra e Cripto.com; occorre analizzare se le operazioni poste in essere P_
siano o meno rispettose della normativa citata, antiriciclaggio, ex D. Lgs. n. 231/2007, e T.U.F.
In ogni caso, ancor prima della valutazione in ordine al rispetto della normativa antiriciclaggio e T.U.F.
da parte della convenuta occorre rilevare, come precisato nel ricorso di , che il P_ PA
ricorrente è cliente consumatore, al quale si applica la disciplina in materia del Codice del consumo e in particolare le norme di cui agli articoli 67 e seguenti del Codice del Consumo.
Occorre precisare che il richiamo alla normativa e alle tutele previste dal Codice del Consumo viene fatto da parte ricorrente nel proprio ricorso (si v. ad esempio pagina 6); in ogni caso si tratterebbe comunque di normativa applicabile di ufficio dal giudice, in favore del consumatore.
In relazione alla stessa normativa vige il principio di pluralità delle tutele ai sensi degli art. 67 e 67
decies del Codice del consumo, ossia l'applicazione delle tutele di cui agli artt. 67 e seguenti del pagina 11 di 19 Codice non esclude la normativa di tutele più favorevoli al consumatore, ove previste.
Occorre pertanto applicare la normativa più favorevole al consumatore , e ciò con PA
riferimento non soltanto agli obblighi del professionista e alle diverse tipologie di tutele del cliente-
consumatore, ma anche con riferimento ai presupposti della tutela medesima: in particolare, ai fini delle tutele ex artt. 67 s.s. Cod. Consumo, va accolta la nozione più ampia di servizi finanziari, offerta dall'art. 67 ter Cod. Consumo, nella quale rientra chiaramente anche la vicenda in esame.
Sul punto, per altro, va richiamato l'art. 38 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea,
sul livello elevato di protezione dei consumatori: tale articolo funge anche da criterio interpretativo rilevante, volto alla massima espansione delle tutele in favore del consumatore.
Si riportano, in relazione alla applicabilità delle tutele di cui agli artt. 67 e seguenti del Codice del
Consumo, alcuni passaggi della sentenza n. 195/2017 del Tribunale di Verona: “i bitcoin
rappresentano uno strumento finanziario costituito da una moneta che può essere coniata da
qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source
e ad una rete peer to peer. L'operazione di cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta
virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine
costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato
dall'operatore ai propri clienti è qualificabile dal lato dell'operatore come attività professionale di
prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori”.
In effetti, le risultanze istruttorie consentono di affermare che assunse il ruolo di “fornitore” P_
del servizio finanziario descritto all'art. 67 ter, lett.a), b), c) e g): essa, invero, operò quale soggetto privato che - mediante “contratto a distanza” ex art. 50 cod. consumo e servendosi di “operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza” – ebbe a fornire il servizio relativo al token nella pagina 12 di 19 piattaforma Cripto.com, senza mai incontrare personalmente il ricorrente, svolgendo siffattamente quel
“servizio finanziario ai consumatori” ex art. 67 bis L. cit., con accordo per fatti concludenti comprovato dai bonifici bancari eseguiti e dalla lettera di risposta di dalla quale si evince che le somme P_
accreditate furono convertite in criptovalute.
La premessa ricostruttiva che precede consente, ora, di affrontare con maggiore precisione il tema della mancata informazione, che risulta inequivocabilmente dai fatti di causa, non essendo stato prodotto alcunché in merito da parte della convenuta e non essendo stato in alcun modo rilevato né provato P_
dalla convenuta l'adempimento dei relativi obblighi.
L'adempimento o meno degli obblighi informativi va accertato, al fine di verificarne la riconducibilità
al perimetro tracciato dagli artt. 67 quater, quinquies, sexies, septies, undecies del Codice del
Consumo.
Escluso il diritto di recesso, giusta la previsione dell'art. 67 duodecies, comma quinto, la disciplina prevede, in estrema sintesi, che il consumatore abbia diritto:
- di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal fornitore di servizi,
tenendo conto dei doveri di correttezza e buona fede;
- di essere informato, secondo le regole dell'Unione Europea (anche laddove il fornitore sia extraUE),
“in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza”, “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta”: a) circa l'”identità”, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante;
b) circa l'identità
del professionista (IS) e la veste in cui esso agisce nei confronti del consumatore;
c) circa l'iscrizione del fornitore in un registro commerciale o analogo pubblico registro, come pure l'assoggettamento e gli eventuali estremi dell'autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte;
d) sulle pagina 13 di 19 principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli e sul meccanismo di formazione del prezzo,
in senso lato.
Inoltre, il consumatore deve essere informato circa:
- il “rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri, oltre che sull'”esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione“;
- i rimedi che gli sono attribuiti dall'ordinamento;
- lo “Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”.
Dopo aver indicato i numerosi obblighi informativi in capo al professionista, il Codice, con l'art. 67
septiesdecies, comma 4, ne assicura altresì l'effettività, facendo discendere dalla violazione degli obblighi di informativa precontrattuale idonea ad alterare in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche dell'investimento: la nullità del contratto, con diritto potestativo di azione riservato al consumatore, secondo lo schema consueto delle c.d. nullità relative;
l'“obbligo alla restituzione di quanto ricevuto” a carico del fornitore.
Ciò detto, nella fattispecie in esame, il problema della alterazione significativa della rappresentazione delle operazioni di investimento è indubbio, essendo mancato qualsivoglia contatto, sia diretto che indiretto, tra le parti, con l'effetto di privare in radice l'attore di qualsivoglia flusso informativo in suo favore, nel rispetto dei principi guida tracciati dal legislatore.
Per i motivi esposti appare inevitabile, quindi, la nullità, ai sensi dell'art. 67 septiesdecies Cod. Cons.,
pagina 14 di 19 dei contratti stipulati per fatti concludenti con l'odierno attore e, a cascata ex art. 2033 c.c., la condanna della convenuta alla “restituzione di quanto ricevuto”.
Inoltre, il principio di pluralità di tutele consente di osservare che, nel caso di specie appare violata anche la normativa dettata dal T.U.F.
La Corte di Cassazione ritiene applicabile il T.U.F. anche alle valute virtuali: “la valuta virtuale deve
essere considerata strumento di investimento perché consiste in un prodotto finanziario, per cui deve
essere disciplinata con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali
garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento; pertanto,
chi eroga detti servizi è tenuto ad un innalzamento degli obblighi informativi verso il consumatore, al
fine di consentire allo stesso di conoscere i contenuti dell'operazione economico contrattuale e di
maturare una scelta negoziale meditata. Si tenga presente che l'art. 1, comma, lett.t), T.U.F. definisce
"offerta al pubblico" "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo,
che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da
mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari,
incluso il collocamento tramite soggetti abilitati" (v. Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 44378/2022).
L'applicabilità della normativa del D. Lgs. n. 58/1998 nel caso di valute virtuali è stata ribadita in più
occasioni dalla Suprema Corte (si v. ad esempio anche la sentenza n. 26807 del 25 settembre 2020, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che i bitcoin sono uno strumento economico che va considerato come un effettivo prodotto finanziario ed il suo utilizzo è disciplinato dal Testo Unico sulla
Finanza).
Occorre dare conto del fatto che una parte della dottrina ritiene che la valuta virtuale non sia di per sé
riconducibile ai prodotti finanziari di cui al T.U.F.: secondo una tesi occorre infatti valutare in concreto pagina 15 di 19 la specificità del prodotto.
In ogni caso, anche a volere aderire a tale seconda tesi, per cui la natura finanziaria del Token andrebbe accertata caso per caso, l'analisi della documentazione prodotta in corso di causa e non contestata tempestivamente dalla convenuta, tardivamente costituitasi, permette di affermare che nel caso di specie si versi certamente in ipotesi di prodotto finanziario: in particolare depongono in tal senso la diffida di e la risposta di il provvedimento prodotto dal ricorrente;
le PA P_ CP_5
conversazioni whatsapp prodotte dal ricorrente e non contestate tempestivamente dalla convenuta;
il riferimento che in queste ultime viene fatto all'impiego delle somme versate da nella PA
piattaforma primemarket.com, successivamente oscurata dalla CP_5
La natura finanziaria del rapporto contrattuale tra e consente pertanto di affermare che, P_ PA
nel caso di specie, oltre alla normativa consumeristica il ricorrente godeva anche della tutela offerta dal
T.U.B. (nella misura di maggior tutela, secondo quanto dispongono gli articoli 67 e 67 decies del
Codice del Consumo).
È noto che grava sull'intermediario l'onere di dimostrare di aver fornito al cliente le informazioni necessarie per valutare appieno la rischiosità dell'investimento ai sensi del T.U.F., presumendosi la sussistenza del nesso causale tra violazione dell'obbligo informativo e comportamento e danno subito dall'investitore.
Tale circostanza è stata ribadita in più occasioni dalla Corte di Cassazione (si v., tra le ultime, Corte di
Cassazione, Ordinanza n. 17271 del 27 maggio 2022; si v. anche Cass., 28 febbraio 2018, n. 4727).
Nel caso di specie, l'intermediario non ha in alcun modo provato (ma nemmeno mai allegato)
l'assolvimento dei propri obblighi informativi, ai sensi e per gli effetti del T.U.F.
Tuttavia, a prescindere dalla evidente violazione dell'art. 21 T.U.F., che avrebbe dato luogo pagina 16 di 19 all'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'attore, ancora una volta la normativa
(come già visto in relazione al Codice del Consumo) conduce in primo luogo alla dichiarazione di nullità, con diritto di ripetizione da parte del ricorrente.
Evidente, infatti, anche la violazione dell'art. 23 del D. Lgs. 58/1998, con conseguente nullità per violazione della forma scritta dei contratti: infatti, a fronte della contestazione sul punto sollevata da parte ricorrente, la convenuta non ha prodotto il contratto stipulato per iscritto, in modo da dimostrare l'ottemperanza alla prescrizione dell'art. 23 comma 1 del D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998, c.d. T.U.F.
Dalla assenza di un contratto quadro stipulato per iscritto o di qualsivoglia contratto accessorio deriva la nullità del medesimo.
Di nessun rilievo è la contestazione della ricorrente (fatta per la prima volta in sede di comparsa tardiva): è evidente, infatti, che nella diffida del 22 maggio 2024 IS fa riferimento alle clausole contrattuali accettate da : la confessione stragiudiziale presente nel suddetto documento è PA
prova evidente dell'esistenza di un rapporto contrattuale, pur anche di fatto, tra ricorrente e resistente.
Alla luce della prova evidente dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, aveva l'onere P_
probatorio di provare la stipula per iscritto del contratto quadro.
Evidente, allora, che non ha dato la prova dell'esistenza di un contratto scritto con il ricorrente, P_
anzi espressamente negando la medesima.
La accertata violazione della normativa del Codice del Consumo e, ad abundantiam, la accertata violazione della normativa del T.U.F., come specificato, hanno entrambe come conseguenza la declaratoria di nullità del rapporto contrattuale tra e PA P_
Risulta assorbito l'ulteriore motivo indicato dal ricorrente, relativo alla violazione della normativa antiriciclaggio.
pagina 17 di 19 Le operazioni poste in essere da sono, pertanto, prive di causa, cui consegue il PA
diritto dell'attore a ripetere quanto versato.
Per i motivi menzionati sono infondate e in parte inammissibili le contestazioni di . P_
Per tale ragione, quindi, la convenuta va condannata a pagare all'attore la somma capitale di euro
60.000,00, oltre a interessi secondo il tasso legale, decorrenti quanto a euro 15.000,00 dal 22.06.2023;
quanto a euro 15.000,00 dal 23.06.2023; quanto a euro 15.000,00 dal 26.06.2023; quanto al residuo di euro 15.000,00 dal 27.06.2023, sino al saldo.
Non va, invece, accolta l'ulteriore domanda diretta a ottenere la maggiorazione dell'importo a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione pecuniaria di valuta sin dal suo sorgere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione dell'importo oggetto del ricorso, si liquidano in complessivi euro 8.895,80 oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.057,80 per spese generali, oltre euro 786,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento delle domande proposte da nei confronti di PA P_
, dichiara la violazione da parte della resistente degli obblighi informativi di cui agli
[...]
articoli 67 e seguenti del Codice del Consumo e conseguentemente dichiara la nullità delle operazioni eseguite a nome di presso la piattaforma gestita da PA P_
.
[...]
- dichiara la violazione da parte di dell'art. 21 e dell'art. 23, comma 1, D. Controparte_1
Lgs. n. 58 del 24.02.1998;
pagina 18 di 19 - condanna, per l'effetto, a pagare all'attore la somma di € 60.000,00, oltre Controparte_1
a interessi secondo il tasso legale, decorrenti quanto a euro 15.000,00 dal 22.06.2023; quanto a euro 15.000,00 dal 23.06.2023; quanto a euro 15.000,00 dal 26.06.2023; quanto al residuo di euro 15.000,00 dal 27.06.2023, sino al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.895,80 oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.057,80 per spese generali, oltre euro 786,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 28 gennaio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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