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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 13 Marzo 2025.
Reg.Gen. N.419/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
all'udienza di discussione in data 13 Marzo 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 13.12.2024, e vertente tra
(appellante) e la società (appellata), Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°313/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 già dipendente della Parte_1 [...]
con mansioni di farcitore di pasticceria ed inquadramento nel 5° livello Controparte_1
C.C.N.L. Turismo-Pubblici Esercizi nel periodo dal 01.02.2015 al 23.07.2021, ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato respinto il suo ricorso teso ad ottenere: a) la declaratoria di illegittimità (perché intimato in violazione delle cadenze procedimentali di cui all'art.7
Legge n.300/1970 e per carenza di giusta causa) del licenziamento disciplinare intimatogli in data 20-23
1 Luglio 2021 per assenza ingiustificata a far data dal 03.06.2021, perdurata sino alla lettera di addebito del 07.07.2021; b) il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel 4° livello C.C.N.L., avendo svolto mansioni superiori di secondo pasticcere, con le correlate differenze retributive;
c) il riconoscimento del diritto a differenze retributive per lavoro straordinario;
d) il riconoscimento del diritto ad un ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno correlato ad uno “stato di forte incertezza economica ed a serie difficoltà per il mantenimento e sostentamento del proprio nucleo familiare, visti, altresì, i problemi di salute dei propri familiari”.
L'appellante ha impugnato la predetta decisione censurando l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice, affidandosi ai seguenti motivi di gravame: 1) immotivata ed illogica mancata ammissione da parte del giudice di prime cure dei mezzi istruttori formulati da parte ricorrente – violazione del diritto di difesa – violazione artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; 2) mancata valutazione della prova principe del giudizio di primo grado, la copia forense dei cellulari dell'appellante, completamente ignorata e disattesa dal giudice di prime cure – violazione del principio iudex debet iudicare secundum alligata et probata e dell'art. 115
c.p.c., art. 2712 c.c. e del codice dell'amministrazione digitale per aver il giudice rigettato le domande avanzate omettendo di valutare tale prova decisiva;
3) mancato accoglimento della domanda per le ore di lavoro straordinario svolto – differenze retributive – illogicità e carenza di motivazione della sentenza – violazione delle norme del C.C.N.L. applicabile;
4) mancato accoglimento della domanda di impugnazione del licenziamento – sentenza viziata per mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati e richiesti – illogicità della sentenza – omessa pronuncia su eccezioni di parte ricorrente – violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. – disapplicazione artt.2106 e 2119 c.c. capi 2, 3, 4, 5 e 13 della sentenza;
5) mancato riconoscimento del risarcimento del danno conseguente alla perdita del lavoro
– mancata ammissione dei mezzi di prova – sentenza viziata – violazione artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.;
6) rigetto della domanda di riconoscimento di inquadramento superiore – mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti – mancata valutazione delle risultanze di cui all'estrazione forense in atti – illogicità della sentenza e carenza di motivazione – violazione artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – violazione C.C.N.L. applicabile.
Ha quindi concluso come di seguito: “in via preliminare: ➢ ammettere e disporsi l'espletamento di tutte le richieste istruttorie di cui al ricorso di primo grado ed alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 06.12.2022, solo in parte ammesse ed espletate […]. In ogni caso, nel merito, in via principale, […] ➢ accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'inquadramento nel Pt_1
superiore livello 4° (quarto) dell'applicato C.C.N.L. (C.C.N.L. 20 febbraio 2010 per i dipendenti dalle aziende del settore turismo Confcommercio - C.C.N.L. 8 febbraio 2018 che la ha sottoscritto per i Pt_2 dipendenti del settore Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo -), ➢ accertare e dichiarare lo svolgimento da parte del ricorrente di ore di lavoro straordinario […] (calcolate dal 15 Maggio al 15
2 Settembre di ogni anno per mediamente 20 ore settimanali di straordinario da ripetersi per ogni settimana del periodo in questione ricorrente annualmente fino alla cessazione del rapporto di lavoro e dal 16 Settembre al 14 Maggio di ogni anno per mediamente 14,30 ore settimanali da ripetersi per ogni settimana del periodo in questione ricorrente annualmente) […] e/o nella diversa misura che risulterà all'esito del giudizio;
➢ per l'effetto, condannare la […] Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive e contributive, lavoro straordinario, malattia, ferie, festività, giorni di riposo non goduti, permessi non goduti, 13/ma, 14/ma e TFR, dall'inizio del rapporto di lavoro alla sua cessazione, nella misura di €. 76.281,46 = lorde, come da conteggio allegato e notificato con il ricorso introduttivo e/o in quella somma maggiore o minore che risultasse accertata a tale titolo, anche all'esito dell'istruttoria. ➢ Nel merito, in estremo subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento dell'inquadramento in mansioni di livello superiore, […] ➢ previo accertamento e riconoscimento delle ore di straordinario svolte […] (calcolate dal 15 Maggio al 15
Settembre di ogni anno per mediamente 20 ore settimanali di straordinario da ripetersi per ogni settimana del periodo in questione ricorrente annualmente fino alla cessazione del rapporto di lavoro e dal 16 Settembre al 14 Maggio di ogni anno per mediamente 14,30 ore settimanali da ripetersi per ogni settimana del periodo in questione ricorrente annualmente) […] e/o nella diversa misura che risulterà all'esito del giudizio, condannare la […] al pagamento Controparte_1
delle differenze retributive e contributive, lavoro straordinario, malattia, ferie, festività, giorni di riposo non goduti, permessi non goduti, 13/ma, 14/ma e TFR, dall'inizio del rapporto di lavoro alla sua cessazione, nella misura di €. 62.611,21 = lorde, […] e/o in quella somma maggiore o minore che risultasse accertata a tale titolo all'esito dell'istruttoria. ➢ Il tutto, sempre e comunque, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, come per Legge. Sempre in via principale nel merito, fermo quanto fin qui richiesto, ➢ B) dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o invalido e/o annullare con sentenza costitutiva e/o comunque disapplicare con ogni più opportuna statuizione e con ogni conseguenza di Legge, il provvedimento di licenziamento intimato con lettera datata del 20.07.2021, pervenuta in data 23.07.2021, dalla in p.l.r.p.t., per tutte Controparte_1 le motivazioni di cui alle premesse in fatto ed in diritto. ➢ Per l'effetto:
1. in via principale, condannare la alla riassunzione del ricorrente nel posto di lavoro, Controparte_1
oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva riassunzione se ed in quanto dovuti, maggiorati degli interessi nella misura legale, come per Legge, o in mancanza, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro, condannare, comunque la […], al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1
in applicazione della disciplina di cui alla Legge 604/1966 e successive modifiche, di un'indennità risarcitoria pari a 6 (sei) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad €. 2.943,15 = come
3 sucalcolata e/o nella diversa quantificazione ritenuta di Giustizia e/o derivante dall'esito dell'istruttoria, propria del richiesto livello 4° di inquadramento di cui al C.C.N.L. applicato (C.C.N.L. 20 febbraio 2010 per i dipendenti dalle aziende del settore turismo Confcommercio - C.C.N.L. 8 febbraio 2018 che la
ha sottoscritto per i dipendenti del settore Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo–), in Pt_2
virtù delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente stesso presso il datore di lavoro, ovvero da quantificarsi nella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudicante e comunque nella misura non inferiore a 2,5 mensilità, come per Legge.
2. In estremo subordine, nella denegata ipotesi che non si ritenesse la fattispecie soggetta alla disciplina della riassunzione nel posto di lavoro e nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di applicare e/o di riconoscere in favore del ricorrente il richiesto livello superiore 4° del C.C.N.L. applicato, previa declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro, condannare comunque la […] al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente, in applicazione della disciplina di cui alla Legge 604/1966 e successive modifiche, di un'indennità risarcitoria pari a 6 (sei) mensilità e comunque non inferiore 2,5 mensilità, come per
Legge, dell'ultima retribuzione globale di fatto propria del livello 5° di assunzione pari ad €. 2.761,24= come sucalcolata e/o nella diversa quantificazione ritenuta di Giustizia e/o derivante dall'esito dell'istruttoria. ➢ Il tutto sempre e comunque con riconoscimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del licenziamento illegittimo comminato e subito, da determinarsi e liquidarsi, in via equitativa, in €. 10.000,00= e/o in quella diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.ma Corte d'Appello adita. ➢ Il tutto, sempre e comunque, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, come per Legge. ➢ Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014
e successive modifiche e/o integrazioni di entrambi i giudizi e/o in ogni caso con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle stesse”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur respingendo la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive correlate al maggior orario di lavoro che il lavoratore ha dedotto di aver osservato, ha ritenuto che il compendio testimoniale consentisse di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento di un orario di lavoro eccedente le 40 ore settimanali.
1.- Con il primo motivo del gravame principale, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto le domande di impugnazione di licenziamento e di condanna al pagamento di differenze retributive per riconoscimento di una qualifica superiore e per lavoro straordinario, ritenendo
4 non assolto l'onere probatorio, laddove era stato lo stesso Tribunale a non ammettere integralmente i mezzi istruttori articolati (in particolare su 31 capitoli di prova testimoniale ne erano stati ammessi solo
7) impendendo a parte appellante di provare le circostanze di cui alle domande de quibus.
Il motivo non è fondato.
Va premesso che con ordinanza riservata in data 19.05.2023, il Tribunale di Ascoli Piceno ha ammesso “la prova per testi chiesta dal ricorrente sui capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del ricorso, nonché la prova per testi chiesta dal resistente, sui capitoli 3, 4, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 16”. Nulla invece ha disposto in ordine agli ulteriori capitoli di prova che il ricorrente ha articolato nelle note di udienza del
06.12.2022.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che i capitoli indicati nel ricorso e non ammessi in prime cure non siano rilevanti ai fini delle statuizioni da prendere, essendo per lo più formulati in modo vago ed impreciso, in gran parte avulso da puntuali riferimenti a circostanze di tempo oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti a provare in termini sufficientemente concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio.
Non è contestato che lo provvedesse alla consegna dei prodotti agli esercizi commerciali Pt_1
indicati nei capitoli, rapportandosi con i relativi titolari per eventuali integrazioni degli ordinativi.
Trattasi quindi di circostanza che non necessita di attività istruttoria.
Quanto ai fatti che hanno condotto al licenziamento, i richiesti capitoli di prova testimoniale tendono alla prova di una sorta di tacito assenso del datore di lavoro alla fruizione di un periodo di ferie, ma appaiono inidonei alla prova della effettiva autorizzazione dello alla fruizione di un periodo di Pt_1
ferie, di cui non viene neanche indicata la misura. Quanto al fatto che durante l'assenza lo abbia Pt_1
disimpegnato alcuni compiti lavorativi, si rileva che trattasi di circostanza irrilevante ai fini delle statuizioni da prendere, atteso che delle due l'una: se il dipendente non era in ferie, il datore di lavoro ha diritto a non ricevere una prestazione lavorativa solo parziale;
se invece il dipendente era in ferie, è del tutto irrilevante accertare che abbia eseguito prestazioni cui non era tenuto.
Infine, sono inammissibili i capitoli di prova testimoniale formulati nelle note sostitutive dell'udienza del 06.12.2022, stante la tardività dell'istanza istruttoria, in violazione dell'art.414 n.5 c.p.c., dovendosi qualificare la stessa non quale prova contraria, come indicato nell'appello, bensì quale tardiva estensione a nuove circostanze della prova diretta precedentemente richiesta, tesa inammissibilmente ad allargare il tema dell'indagine probatoria rispetto quella originariamente dedotta in giudizio.
Il motivo va dunque disatteso.
***
5 2.- Con il secondo motivo dell'impugnazione principale, l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando la mancata valorizzazione della “prova principe” del giudizio di primo grado, costituita dalla estrazione forense dei telefoni cellulari dell'appellante, completamente ignorata e disattesa dal giudice di prime cure.
Il motivo non è fondato.
Secondo l'appellante, nella fattispecie saremmo in presenza di una prova documentale certa e non confutabile, erroneamente disattesa dal primo giudice, con conseguente piena prova dei fatti ivi rappresentati. A sostegno dell'assunto, l'appellante ha prodotto un elaborato tecnico di parte a firma del perito , il quale, previa estrazione e disamina dei dati contenuti nei telefoni cellulari in Persona_1
uso allo (rilevazioni Google Maps, messaggistica WhatsApp e celle telefoniche agganciate), ha Pt_1
proceduto ad un tracciamento degli spostamenti del lavoratore, risalendo così ad una ricostruzione degli orari di lavoro praticati e delle mansioni espletate esternamente alla sede aziendale.
Tali risultanze, va detto, sono state contestate dalla parte appellata, che ha a sua volta prodotto, in sede di costituzione in giudizio, un proprio elaborato peritale, a firma dell'Ing. , in cui i Persona_2
metodi seguiti e le conclusioni asseverate dal perito vengono diffusamente confutati. Per_1
Ciò premesso, è noto che nel nostro ordinamento vige il principio generale della libera valutazione della prova da parte del giudice, codificato all'art. 116 c.p.c., in base al quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, “salvo che la legge disponga altrimenti”. Tale ultimo periodo si riferisce alle c.d. “prove legali” – che si distinguono da quelle “libere” – la cui efficacia probatoria non può essere oggetto di libera valutazione da parte dal giudice, ma è invece determinata a priori dalla legge.
Ebbene, nella fattispecie ritiene il Collegio che l'estrazione dei dati dai telefoni cellulari in uso a non possa assurgere a rango di prova legale. Parte_1
In primo luogo, occorre tenere in debita considerazione il fatto che siamo in presenza di un documento elaborato e prodotto dalla stessa parte che intende avvalersene, il cui valore probatorio va valutato con estremo rigore.
In secondo luogo, è noto che un documento informatico può soddisfare il requisito della forma scritta ed avere l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In mancanza, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche di attenuata sicurezza, integrità e immodificabilità (v. art.20 e 21 C.A.D.).
6 In terzo luogo, la funzione dell'estrazione forense di dati informatici è esclusivamente quella di cristallizzare e certificare il contenuto di un dispositivo informatico, asseverandone la genuinità e l'autenticità al momento dell'estrazione, e non anche quella di procedere ad una valutazione di merito dei dati estratti, come invece è avvenuto nell'elaborato peritale del che contiene una disamina dei Per_1
dati contenente valutazioni non demandabili ad un giudizio tecnico.
In quarto luogo, è noto che le prove digitali sono agevolmente alterabili e modificabili, per cui nella fattispecie non è possibile valutare l'attendibilità e l'autenticità dei dati di geolocalizzazione estratti, che sono da ritenersi estremamente volatili, essendo suscettibili di alterazione rispetto al loro stato iniziale. In altri termini, l'estrazione forense assevera la genuinità del dato alla data dell'estrazione, e non anche la mancata alterazione dei dati originari.
In ulteriore analisi, i dati di geolocalizzazione registrati dall'applicazione Google Map sono caratterizzati da un elevato margine di errore, per cui consentono una prova solo approssimativa della posizione del dispositivo e dei tempi di percorrenza impiegati per i tragitti indicati. Si veda, sul punto,
l'elaborato dell'Ing. , laddove evidenzia che alcuni tragitti, secondo quanto asseverato dal perito Per_2
sarebbero stati percorsi a velocità elevatissime e non realistiche (cfr. pagg.18-25 elaborato Per_1
). Il che conferma, in assenza di ulteriori riscontri, la scarsa valenza probatoria dei dati di Per_2
geolocalizzazione estratti.
Infine, la geolocalizzazione individua, con il detto margine di approssimazione, la posizione del dispositivo, e non quella della persona fisica, per cui i dati estratti non costituiscono prova certa dei movimenti del lavoratore e dei tempi di percorrenza impiegati (ben potendo avvenire che il lavoratore non abbia con sé il cellulare).
In definitiva, i dati estratti non possiedono caratteristiche tecniche tali da risultare pienamente attendibili, atteso che non risultano adottate, prima dell'estrazione, modalità di conservazione dei dati stessi che abbiano inconfutabilmente determinato la loro immodificabilità ed attendibilità, restando consistente la astratta possibilità di alterazione del contenuto dei dati, dei quali non è quindi possibile stabilire con certezza la congruenza effettiva con i dati nativi. Ne segue che, trattandosi di documento elaborato e prodotto dalla stessa parte che intende avvalersene, allo stesso non può essere riconosciuto valore di prova legale, restando liberamente valutabile dal giudice.
Il motivo in disamina va dunque disatteso.
***
3.- Con il terzo motivo dell'appello principale, il lavoratore censura la sentenza Parte_1
impugnata per aver erroneamente ritenuto non provata la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione in suo favore del compenso per il lavoro straordinario correlato al più esteso orario di lavoro che assume
7 di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro, lamentando che il primo giudice, pur avendo ammesso che il lavoratore aveva svolto lavoro straordinario – secondo quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dai dati di geolocalizzazione risultanti dalla estrazione forense della memoria del telefono cellulare -, è arrivato erroneamente a statuire che tali prestazioni erano state già retribuite nelle 170/180 ore mensili, laddove sarebbe stata sufficiente la mera visione di una busta paga o anche del semplice
Libro Unico del Lavoro – Calendario delle Presenze per avvedersi che neanche un'ora di straordinario era stata retribuita.
Sul medesimo capo della sentenza propone appello incidentale la Controparte_1
censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che sarebbe “dimostrato
[...]
che lo stesso svolgesse più di 40 ore settimanali, avendo i testimoni già sopra citati confermato tale circostanza”, senza che fossero individuabili le fonti di prova sulle quali il Tribunale ha tratto un tale convincimento.
I due motivi, strettamente connessi tra loro, vanno trattati congiuntamente.
In punto di diritto, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
È del resto consolidato insegnamento della Suprema Corte, quello secondo il quale costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Ciò premesso, va evidenziato che l'art.108 del C.C.N.L. settore Turismo – Pubblici Esercizi (prodotto dal lavoratore e da ritenersi applicabile, in assenza di contestazioni) prevede che “la normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente contratto”, precisando all'art.114 che: “In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 108 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 108 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso
8 art. 108 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. 3. […] .
4. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro quindici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa”. A norma dell'art.122, s'intende per lavoro straordinario “quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 108 e 114 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio”.
Risulta evidente che le parti sociali sono addivenute ad una regolamentazione dell'orario di lavoro tesa a contemperare nel miglior modo possibile le esigenze di flessibilità delle imprese con quelle dei lavoratori, proprio al fine del contenimento del lavoro straordinario.
Fatte tali premesse, ritiene il Collegio che l'appellante non ha fornito convincente dimostrazione né dell'orario di lavoro ordinario, né della affermata prestazione del lavoro oltre tale orario, né della mancata fruizione di riposi compensativi, né della mancata fruizione di congedi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
Per quanto attiene alla documentazione prodotta, si è già detto in ordine al limitato valore probatorio che può essere attribuito all'estrazione forense dei dati presenti sul telefono cellulare del lavoratore, sia perché trattasi di documento elaborato e prodotto dalla stessa parte che intende avvalersene, sia perchè i dati di geolocalizzazione estratti da Google Maps sono inevitabilmente approssimativi e suscettibili di alterazione rispetto al loro stato iniziale, sia perché nello specifico nei dati estratti si rilevano diverse incongruenze, come evidenziato nell'elaborato del Dr. . Per_2
Quanto alle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, le stesse appaiono generiche e non in grado di rivelare un'univoca ricostruzione dell'orario di lavoro osservato dalla appellante durante l'arco temporale dedotto in causa. In particolare, seppure il teste abbia indicato un orario di Testimone_1
lavoro dalle ore 04,00 alle ore 14,00 (senza indicazione del numero di giorni settimanali), gli altri testimoni hanno invece riferito che gli orari non erano fissi, ma flessibili (teste ) NE
e comunque inferiori alla suddetta misura (teste ). Siamo quindi in presenza di Testimone_3
dichiarazioni alquanto vaghe e imprecise, nel complesso insufficienti a provare che nel periodo dedotto in causa il ricorrente abbia prestato attività lavorativa in misura eccedente le ore di lavoro indicate nelle buste paga.
Dalla prova testimoniale espletata in prime cure, pertanto, non è possibile stabilire l'ammontare di ore lavorate eccedente rispetto al quantum orario effettivamente retribuito, poiché i testi escussi non hanno saputo fornire una organica ricostruzione del complessivo orario osservato dal lavoratore. Il che rende estremamente difficoltosa, e comunque non sufficientemente provata, una attendibile ricostruzione del numero di ore mensili effettivamente dedicate da alla prestazione lavorativa, tenuto Parte_1
9 conto del fatto che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro supplementare e/o straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c..
E' pur vero che il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (Cass.Civ., sez. lav., 12 maggio 2001, n. 6623). Dalle risultanze istruttorie sopra descritte, tuttavia, non sembra che possa ritenersi provata, neanche con valutazione minimale, una attendibile ricostruzione dell'orario normale di lavoro e dell'eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto a tale orario. In particolare, all'esito della prova testimoniale, deve ritenersi che il lavoratore non ha fornito dimostrazione alcuna del superamento della soglia dell'orario normale di lavoro, tenuto conto anche del regime di flessibilità e delle possibili compensazioni di orario. Ne deriva che in atti non si rinviene prova sufficiente della affermata prestazione di lavoro oltre l'orario normale contrattuale (calcolato su scala plurisettimanale, come da contratto collettivo).
Ad ogni buon conto, la genericità e la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali raccolte non possono che andare a pregiudizio della parte che era gravata dall'onere della prova, e quindi della parte appellante, essendo impossibile stabilire, neanche con valutazione minimale, una attendibile ricostruzione dell'affermata quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto alle ore regolarmente retribuite riportate nelle buste paga.
Non avendo fornito tranquillante prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, deve quindi ritenersi che la parte appellante non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Sulla scorta di tali considerazioni, l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
va accolto, con conseguente infondatezza del terzo motivo dell'impugnazione principale.
[...]
***
4.- Con il quarto motivo del gravame principale, l'appellante censura la sentenza Parte_1
impugnata per aver ritenuto, traendo conseguenze errate dal compendio testimoniale e dai principi
(normativi e giurisprudenziali) di riferimento, ed operando così una ricostruzione distorta dei fatti di causa, la legittimità del licenziamento intimatogli in data 20-23 Luglio 2021, evidenziando che il recesso stesso sarebbe illegittimo sia per motivi procedurali (mancata affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti;
violazione del principio di immediatezza della contestazione), sia nel merito della sussistenza della giusta causa di recesso (errata ed illogica valutazione delle risultanze in atti e dei fatti allegati, omessa valutazione di prove documentali decisive per la decisione e sproporzione della massima sanzione espulsiva adottata rispetto alla gravità dell'infrazione).
10 Il motivo non è fondato, ritenendo il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
a) Da un punto di vista procedurale, non ha fondamento l'eccezione di violazione dell'art.7 Legge
n.300/1970 per mancata affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti, sia perché i testi escussi hanno riferito che le norme disciplinari erano regolarmente affisse nell'Ufficio del legale rappresentante (testi e ), sia perché, ad ogni buon conto, Testimone_3 NE
l'onere di affissione del codice disciplinare non può estendersi a quei fatti il cui divieto risiede non già nelle fonti collettive o nelle determinazioni del datore di lavoro, bensì nella coscienza sociale quale minimo etico, atteso che, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, il divieto è tipizzato e previsto direttamente dalla legge. Ne consegue che, nella fattispecie, l'evidente disvalore sociale della condotta del lavoratore, cui è stata contestata una assenza ingiustificata della durata di circa un mese, è sufficiente a rendere valido il provvedimento disciplinare intimato dal datore di lavoro anche se, quest'ultimo, non abbia provveduto all'affissione del codice disciplinare (Cass.Civ., sez. lav., 04 marzo 2009 n.5214; Cass.Civ., sez. lav., 07 novembre 2006 n.2372; Cass.Civ., sez. lav., 19 agosto 2004
n.16291). La condotta oggetto di valutazione disciplinare, ove ritenuta sussistente, si sostanzia infatti in un comportamento che, considerate le circostanze del caso concreto, integra sicuramente una violazione degli obblighi di diligenza e di buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro, in chiara violazione dei criteri dell'etica professionale della categoria di appartenenza. Ciò esclude in radice la necessità della preventiva affissione del codice disciplinare.
b) Quanto al principio di immediatezza della contestazione dell'addebito, l'appellante si è limitato a denunciare un generico difetto del requisito della tempestività correlato al fatto che l'assenza del lavoratore ha avuto inizio in data 03.06.2021 e la contestazione dell'addebito è stata comunicata il
09.07.2021, senza tuttavia allegare quale lesione al proprio diritto di difesa avrebbe causato tale intervallo di tempo e, soprattutto, quali ulteriori temi di indagine avrebbe potenzialmente e ragionevolmente potuto introdurre in caso di contestazione più tempestiva, in modo tale da allargare il quadro istruttorio posto a base della decisione disciplinare e da condurre così il datore di lavoro a determinazioni di diverso tenore.
Come è noto, costituisce consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore e risulti necessario procedere ad una sufficientemente ricostruzione della condotta del lavoratore. Ne consegue che, quand'anche vi fosse effettivamente stato un ritardo, non
11 risulta allegato e dimostrato che esso abbia precluso al lavoratore appellante il pieno ed effettivo esercizio dei propri diritti di difesa. Ciò che rileva è, infatti, che sia salvaguardata l'esigenza di contiguità cronologica tra la mancanza e la contestazione dell'addebito, a garanzia del civile e corretto esercizio del potere disciplinare e della possibilità di un'efficace difesa del lavoratore.
Nella fattispecie, quindi, l'assenza del lavoratore ha avuto inizio in data 03.06.2021 e la contestazione dell'addebito è avvenuta con lettera del 07.07.2021, quando la condotta contestata non era ancora cessata, per cui deve concludersi che la contestazione disciplinare è stata effettuata in tempi che possono ritenersi non eccessivamente lunghi e comunque giustificati dalla necessità di un'attività di accertamento, valutazione ed adeguata ponderazione della complessiva condotta del lavoratore. In ogni caso, pur volendo fare riferimento all'intervallo di tempo tra la condotta contestata (03.06.2021) e la data di ricezione della prima contestazione disciplinare (09.07.2021), non sembra che tale arco temporale sia stato tale da compromettere il diritto di difesa dell'incolpato, che a distanza di poche settimane è verosimilmente stato in condizione di poter ricostruire la dinamica dell'episodio contestato (non ancora concluso) e di contrapporre le proprie argomentate difese, come in effetti avvenuto.
Del resto, in una cornice ordinamentale che vede il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale ispirato dall'esigenza di osservanza delle regole di buona fede e di correttezza dell'attuazione del rapporto, deve ritenersi che, dovendosi intendere siffatto principio in senso relativo, il datore di lavoro ha nella fattispecie portato a conoscenza del lavoratore i fatti emersi a suo carico prima ancora che la condotta contestata fosse cessata. Ne discende che il principio di immediatezza va ritenuto, nella fattispecie, rispettato.
***
c) Nel merito, il licenziamento impugnato risulta assistito da giusta causa.
In punto di fatto, risulta per tabulas che con lettera in data 07.07.2021 la Controparte_1
ha contestato a che in data 02.06.2021, richiesto di effettuare alcune
[...] Parte_1 consegne, avrebbe replicato “in maniera scomposta all'ordine ricevuto, usando anche frasi irriguardose nei confronti della NO , lamentando che la stessa sarebbe solita arrivare in azienda Parte_3 solo dopo le ore 10,00” ed aggiungendo che “si sarebbe assentato dal lavoro per la fruizione di un non meglio precisato periodo di ferie”. A seguito del diniego del datore di lavoro (motivato da ragioni organizzative, stante l'assenza nel medesimo periodo di un altro dipendente), il lavoratore, incurante di tale diniego, si sarebbe comunque assentato dal lavoro a far data dal 03.06.2021, senza dar più notizia di sé, in tal modo causando “grave disservizio e danno all'organizzazione del lavoro”.
Ritenute inaccoglibili le giustificazioni rese dal lavoratore, la società datrice di lavoro, in data 20-23
Luglio 2021, ha quindi intimato a il licenziamento per giusta causa, ritenendo la Parte_1 condotta del dipendente “suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza del Suo adempimento” e
12 tale da ledere irrimediabilmente “l'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, rendendolo, così, improseguibile anche temporaneamente”.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria condotta in prime cure e della documentazioni in atti, si trae piena conferma della effettiva sussistenza del comportamento contestato e della conseguente fondatezza dell'addebito. Del resto, l'appellante non sembra neanche contestare che la condotta contestata si sia effettivamente verificata, sostenendo piuttosto che l'assenza sarebbe giustificata dalla fruizione di un periodo di ferie richiesto in data 02.06.2021, senza che il datore di lavoro sollevasse obiezioni. Secondo
l'appellante, inoltre, il comportamento suddetto, in quanto non costituente atto di gravità tale da poter determinare una lesione del legame fiduciario tra le parti ovvero un grave inadempimento agli obblighi del prestatore, non sarebbe sufficiente ad integrare una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento.
La doglianza non coglie nel segno, ritenendo la Corte che il datore di lavoro, a ciò onerato, ha fornito idonea prova della sussistenza di una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza ed obbedienza e delle regole di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
- è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificare l'assenza (v. Cass.Civ., sez. lav., 22/06/2018,
n.16597; Cass.Civ., sez. lav., 07/02/2011, n.2988; Cass.Civ., sez. lav., 29/11/1999, n.13352;
Cass.Civ., sez. lav., 22/12/1997, n.12951);
- i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici, atteso che il lavoratore non ha negato, sotto il profilo storico-fattuale, di aver tenuto la condotta oggetto di contestazione disciplinare (e cioè di aver del tutto omesso di ripresentarsi al lavoro dal 03.06.2021 in poi); gravava quindi sul lavoratore la prova dell'avvenuta autorizzazione datoriale alla fruizione di un periodo di ferie, e tale prova non è stata data, né documentalmente, né a mezzo testimoni;
- il diritto del lavoratore a ferie retribuite, pur costituzionalmente garantito (art.36, terzo comma,
Cost.), non è assoluto, atteso che l'individuazione del periodo feriale deve tener conto dei due interessi contrapposti, quello del lavoratore a fruire di un periodo di riposo sufficiente a reintegrare le energie perdute lavorando, e quello del datore di lavoro al buon funzionamento dell'azienda. Dal dato letterale dell'art. 2109 c.c. emerge che il periodo annuale di ferie retribuito è fissato nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di
13 lavoro. Ne segue che, in assenza di una espressa autorizzazione da parte del datore di lavoro, al dipendente non era consentito collocarsi autonomamente in ferie, assentandosi arbitrariamente dal lavoro;
- a norma dell'art.139 C.C.N.L., “Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti”. Nella fattispecie, il lavoratore, oltre a non aver prodotto alcun provvedimento di autorizzazione alla fruizione delle ferie, neanche in epoca successiva ha fornito una giustificazione scritta dell'assenza, per consentire al datore gli eventuali accertamenti.
In un simile contesto, ritenuta ingiustificata l'assenza del lavoratore nel periodo dal 03.06.2021 al
09.07.2021, deve ritenersi integrata la fattispecie disciplinare di cui all'art.192, quinto comma, lett.B, del
C.C.N.L. Turismo-Pubblici Esercizi (“assenze ingiustificate protratte per oltre 5 giorni”). Peraltro, la giusta causa di licenziamento è nozione legale ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo, sebbene L. n. 183/2010 abbia previsto che “nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro” (art. 30, co. 3; v. Cass. n. 32500/2018). La scala valoriale espressa dal contratto collettivo costituisce quindi soltanto uno dei parametri cui il giudice deve fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c..
Per quanto sopra, deve dunque concludersi, in linea con quanto statuito dal primo Giudice, che il comportamento tenuto dal lavoratore, all'origine del disposto licenziamento, si è tradotto in un atto illecito ed ha integrato una grave violazione del dovere di diligenza del lavoratore (art.2104 c.c.) e dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro (artt.1175 e 1375 c.c.), idonea a legittimare il recesso del datore di lavoro. La valutazione complessiva della condotta tenuta dall'appellante, in cui non può non intravedersi una connaturata ed evidente intenzionalità, induce a ritenere sussistente la giusta causa del licenziamento, trattandosi di un comportamento idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro. Come è noto, infatti, “l'art. 2119 c.c. nel fornire la nozione di giusta causa, legittimante il recesso in tronco, fa riferimento non già ad un inadempimento, ma ad una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e che può non coincidere con inadempienze contrattuali, ma sia tale da scuotere quel rapporto fiduciario proprio del rapporto di lavoro subordinato” (Cass.
7.11.2000 n. 14466).
Deve dunque ritenersi che il comportamento tenuto dall'appellante, all'origine del disposto licenziamento, si è tradotto in un atto illecito ed ha integrato una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., idonea a
14 legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro. Tale sanzione appare infatti fondata su circostanze di fatto in buona parte incontestate e di cui, ad ogni buon conto, il datore di lavoro ha fornito idonea dimostrazione, ed è da ritenersi proporzionata alla pregnanza dell'elemento intenzionale ed al carattere oggettivamente non lieve della violazione riscontrata, la quale ha denotato un sostanziale disinteresse del lavoratore al rispetto dell'organizzazione aziendale ed all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
A ciò si aggiunga che il fatto contestato è da ritenersi specificamente grave, trattandosi di condotta idonea a lasciare, in capo al datore di lavoro, fondate perplessità sulla correttezza del dipendente e sul futuro adempimento da parte sua degli obblighi contrattuali.
Ne consegue che la sanzione nel caso irrogata (del licenziamento senza preavviso) si appalesa, tenuto conto anche dei rilievi di cui sopra, del tutto proporzionata alla gravità della mancanza contestata. Il comportamento tenuto da infatti, è stato pienamente intenzionale, grave è da ritenere il Parte_1
fatto posto in essere (sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo) ed elevato, infine, è il pericolo di reiterazione di condotte inadempienti. Deve dunque ritenersi che la condotta contestata, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, non consentiva la ulteriore prosecuzione del rapporto, avendo fatto venir meno irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro nel futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore.
Per tutte le ragioni che precedono, ritiene la Corte che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c., compiuta dal primo giudice, ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento, si è avvalsa di una motivazione adeguata e condivisibile. Deve dunque concludersi che il licenziamento intimato in data 20-23 Luglio 2021 a in quanto disposto in presenza di Parte_1
una giusta causa di recesso, è stato legittimamente intimato, essendo riscontrabile nella fattispecie un comportamento idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro.
Per tali ragioni, anche il quarto motivo di gravame deve essere respinto.
***
5.- La legittimità del licenziamento intimato a comporta, quale logico corollario, il Parte_1
rigetto del quinto motivo dell'impugnazione principale, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno di diritto comune correlato allo “stato di forte incertezza economica ed a serie difficoltà per il mantenimento e sostentamento del proprio nucleo familiare, visti, altresì, i problemi di salute dei propri familiari”.
La domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti per effetto della perdita del posto di lavoro, ad ogni buon conto, va respinta anche per una autonoma ragione, atteso che il lavoratore che avanza una
15 pretesa di natura risarcitoria ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno (che non costituisce una conseguenza automatica di ogni comportamento datoriale illegittimo), quale presupposto della eventuale valutazione equitativa, alla stregua del generale criterio dettato dall'art. 2697 Cod.Civ., non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva del comportamento illecito del datore di lavoro (Cass. civ.,
Sez.lav., 14/05/2002, n.6992; Cass. civ., Sez.lav., 03/07/2001, n.9009; Cass. civ., Sez.lav., 11/08/1998,
n.7905; Cass. civ., Sez.lav., 18/04/1996, n.3686). In particolare, in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, grava sul lavoratore l'onere di provare di avere subito danni ulteriori e diversi da quelli già indennizzati attraverso l'attribuzione dell'indennità risarcitoria ex lege (Cassazione civile , sez. lav., 13 luglio 2002, n. 10203). Nel caso di specie, in mancanza di richieste istruttorie sul punto, deve ritenersi che il ricorrente non ha fornito prova alcuna né di un danno alla propria professionalità e alla propria immagine, nè di una lesione del diritto alla salute, né di un pregiudizio di natura strettamente patrimoniale, né della risarcibilità di eventuali danni morali. Sulla scorta di tali elementi, la domanda di risarcimento dei danni ulteriori non può che essere respinta, con conseguente infondatezza del motivo di appello in disamina.
***
6.- Con l'ultimo motivo del gravame principale, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la sua domanda di riconoscimento del superiore inquadramento nel quarto livello professionale (secondo pasticcere), a fronte del quinto livello riconosciuto dal datore di lavoro. A tal fine lamenta, da un lato, la mancata integrale ammissione dei mezzi istruttori richiesti e, dall'altro,
l'omessa valorizzazione delle prove documentali prodotte (con particolare riguardo all'estrazione forense della memoria dei telefoni cellulari).
Il motivo non è fondato.
In buona sostanza, l'appellante contesta l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 c.c. - che contempla il diritto alla promozione automatica in capo al lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre 3 mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo - iter che, alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, si deve sviluppare in tre fasi fra loro interdipendenti:
1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa.
Più in dettaglio, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, quando il lavoratore agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103 c.c., deve dimostrare: - che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso
16 fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997; Cass. n.18122/14); - che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento; - che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. 14569/99).
Il giudice, in ossequio a tali principi, deve svolgere tre tipologie di accertamento. In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte. Successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria. Infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (cfr. Cass. n.2164/2004; Cass.
n.3069/2005; Cass. n.11037/2006; Cass. 8589/2015; Cass. n. 4285/2016). Basti qui richiamare la seguente massima della Suprema Corte: “È invero consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da un motivato percorso articolato in tre fasi tra di loro ordinate in successione e consistenti: a) nell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa in concreto svolta;
b) nell'individuazione e nella valutazione delle qualifiche previste dalla normativa applicabile nel singolo caso;
c) nel confronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati ed esaminati nella seconda” (Cass.
n.4923/2016). È infatti costante l'affermazione giurisprudenziale per cui “in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove” (Cass. n.3547/2016). Il giudice del merito, poi, è tenuto a non limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, dovendo anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente, salva l'ipotesi di una diversa previsione della contrattazione collettiva (Cass.
n.4272/2007). In ogni caso il lavoratore non può limitarsi a dimostrare di avere svolto alcune delle
17 mansioni proprie della qualifica rivendicata, essendo necessario che le mansioni superiori siano state svolte nella loro pienezza (Cass. n. 23699 del 15/9/2008). La Suprema Corte, in una delle diverse pronunce emesse in materia, con la sentenza n.8993/2011, ha così affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Ne consegue che in nessun modo il giudice può riconoscere un superiore inquadramento in assenza delle condizioni espressamente richieste dalla legge e dal C.C.N.L. di riferimento, che devono essere specificatamente dedotte e provate da chi le allega. Detto altrimenti, la domanda non può essere accolta ove il ricorso si limiti a descrivere le mansioni svolte senza che risultino allegati e integrati, nella loro totalità, i requisiti richiesti dalla legge e dalle declaratorie contrattuali. Alla stregua dei principi sin qui esposti, il lavoratore
è tenuto ad allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni di fatto svolte nel periodo in questione (e che assume essere superiori a quelle di appartenenza) e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello rivendicato. Inoltre, è onerato di allegare e dimostrare di essere in possesso delle caratteristiche, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal C.C.N.L. di riferimento per la superiore mansione pretesa.
Al riguardo, merita di essere sottolineato, con riguardo alla asserita “immotivata mancata ammissione di mezzi istruttori sul punto”, che, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione medesime (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass.
n.11176/2017). La valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie istanze istruttorie, di quelle ritenute più rilevanti ed idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più rilevanti ed attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non ammessi, anche se ritualmente allegati dalle parti.
Fatte tali premesse di ordine generale, rileva il Collegio che, a norma dell'art.290 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo – Comparto Pubblici
Esercizi -, appartengono al livello quinto (inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro) “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che
18 richiedono preparazione e pratica di lavoro”. Tra i profili esemplificativi che qui rilevano merita di essere evidenziato quello di “terzo pasticcere”.
Vanno invece inquadrati al quarto livello (inquadramento rivendicato dall'appellante) “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Tra i profili esemplificativi che rilevano ai fini delle statuizioni da prendere, merita di essere evidenziato quello di “secondo pasticcere”.
Dal raffronto tra i livelli di inquadramento quarto e quinto, emerge chiaramente come la qualifica di cui al quarto livello è connotata (rispetto al quinto livello) dal possesso di “conoscenze specialistiche comunque acquisite” (e non solo di “preparazione e pratica di lavoro”) e dallo svolgimento di attività richiedenti margini di “autonomia esecutiva” (e non solo di “compiti esecutivi”).
Ebbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta, deve ritenersi che la lavoratrice non ha assolto all'onere della prova su di lei gravante, in ordine alla dimostrazione dello svolgimento del dedotto rapporto di lavoro secondo modalità esecutive sussumibili nella indicata definizione, idonee quindi a condurre in punto di fatto al riconoscimento della rivendicata qualifica.
Rileva infatti la Corte che, già in punto di allegazione, le mansioni elencate e poste in essere in concreto da parte appellante (“attività di produzione da laboratorio di ogni tipologia in piena autonomia di esecuzione” e “gestione dei rapporti con i clienti”) non appaiono riconducibili al livello contrattuale preteso in giudizio. Invero, non emerge in alcun modo, dall'esame delle attività richiamate, alcuno dei profili connotanti il quarto livello. Le attività indicate sin dal ricorso introduttivo di primo grado, afferenti alla effettuazione di consegne presso esercizi commerciali ed al mero svolgimento di compiti esecutivi nell'attività di produzione dei dolci, sono da sole insufficienti a dimostrare le conoscenze specialistiche e il grado di esperienza posseduti e risultano altresì prive di qualsivoglia carattere di autonomia esecutiva.
La carenza allegatoria illustrata è confermata dal tenore delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi nel grado precedente, dalla cui lettura non emergono le caratteristiche di adeguata capacità professionale richiedenti il possesso di conoscenze specialistiche, né si trae conferma che l'appellante abbia svolto in misura prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale attività che dimostrino che lo stesso ha agito almeno in condizioni di autonomia esecutiva, connotati, come si è detto, che caratterizzano la figura del lavoratore inquadrato nel quarto livello.
Il lavoratore, con l'atto di appello, deduce che dalle testimonianze sarebbe risultato che la sua attività lavorativa sarebbe stata principalmente incentrata sulla “produzione da laboratorio di ogni tipologia in
19 piena autonomia di esecuzione”, e che ciò sarebbe sufficiente a dimostrare che la stessa abbia svolto mansioni di “secondo pasticciere”.
Le circostanze appena riportate, peraltro non univocamente emerse in sede istruttoria, non risultano sufficienti, a parere del Collegio, ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento nei termini richiesti. La teste ha riferito che l'appellante “distribuiva prima le paste e poi si Testimone_3
occupava della farcitura dei bignè o del pan di spagna;
a volte li preparava completamente lui;
a volte si limitava a farcire” e che “preparava le materie prime per i bignè, pan di spagna, sfoglie, creme;
altre preparazioni, come colombe, panettoni, cioccolato o mousse venivano effettuate dall' CP_1 direttamente”. Tale deposizione risulta sostanzialmente in linea con quella del teste NE
. Ebbene, a parere del Collegio tali deposizioni non consentono di poter affermare con attendibile
[...]
verosimiglianza che l'appellante arrivasse a compiere, in totale autonomia esecutiva, attività di realizzazione di prodotti di pasticceria, né è stata fornita la prova dell'espletamento di attività di maggiore contenuto professionale in misura prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Alla stregua di tali risultanze istruttorie, ritiene dunque il Collegio che difetti in atti una prova sufficiente dell'esercizio delle mansioni superiori proprie della declaratoria del quarto livello, atteso che, pacifico lo svolgimento di compiti di consegna dei prodotti agli esercizi commerciali e di farcitura dei dolciumi, l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova di un quid pluris, e cioè dello svolgimento prevalente di compiti, specificamente individuati, postulanti il possesso di “conoscenze specialistiche comunque acquisite” ed il riconoscimento di “autonomia esecutiva”, tali da poter far ritenere sussistente il diritto di all'inquadramento nel quarto livello. In definitiva, stanti la lacunosità e Parte_1
genericità della prova testimoniale e tenuto conto anche della assenza di attendibili riscontri documentali, deve concludersi che nelle mansioni effettivamente espletate da non sono presenti Parte_1
margini di autonomia esecutiva ed il possesso di conoscenze specialistiche necessarie per l'inquadramento nel quarto livello contrattuale.
Pertanto, alla stregua di quanto precede, ritiene il Collegio che anche l'ultimo motivo dell'appello principale non meriti di essere accolto.
***
7.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata, sia pur con diversa motivazione derivante dall'accoglimento delle censure sollevate con l'appello incidentale.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
20 Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°313/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.10.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona in data 13 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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