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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 3215/2024 promosso
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 200 Parte_1 P.IVA_1
97100 RAGUSA presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO SALLEMI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
RECLAMANTE
CONTRO
[...]
Controparte_1 Parte_1
RECLAMATE contumaci avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII, sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“l'Ecc.ma Corte di Appello, rilevata l'insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di apertura della
Liquidazione Giudiziale
CP_2
pagina 1 di 7 previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza n. 729/24 del 22.10.2024, con la quale il
Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale della società
[...]
e per l'effetto, condannare la società ricorrente al risarcimento dei danni patiti Parte_1 dall'odierna reclamante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Ai fini del presente reclamo si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 49.524,61 e che il contributo unificato è pari ad € 777,00.
In via istruttoria, chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio della fase pre-fallimentare, iscritta al n. 810/2024 R.G. avanti il Tribunale di Milano”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 729/2024 del 22.10.2024, ha aperto la liquidazione giudiziale di su istanza depositata da titolare di un credito di €46.780 per Parte_1 Controparte_1
capitale, accertato dal decreto ingiuntivo n.4152/2023 del Tribunale di Palermo, divenuto definitivo in mancanza di opposizione.
Il tribunale, verificata preliminarmente la propria competenza, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo prodotto dalla società ricorrente ne dimostrasse la legittimazione;
inoltre, ha evidenziato come Pt_1
non avesse adeguatamente dimostrato di essere impresa minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
[...]
d), CCII, considerato il mancato deposito dei bilanci dal 2020 in poi e l'inattendibilità della relazione prodotta dalla società debitrice, redatta da un professionista di fiducia, il quale aveva ammesso di non aver potuto esaminare la documentazione contabile della società; ha accertato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per oltre 30.000 euro, e l'incapacità del debitore di farvi fronte. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, contestando il raggiungimento delle Parte_1 soglie previste dall'art. 2, lett. d), CCII e di essere insolvente. Ha quindi domandato la revoca della sentenza impugnata.
Nella contumacia del creditore istante e della procedura di liquidazione giudiziale, con ordinanza in data 9 gennaio 2025 questa Corte disponeva la comparizione personale del curatore per interrogarlo liberamente sulla regolarità e completezza delle scritture contabili consegnategli ai sensi dell'art. 194
CCII, sull'avvenuta presentazione, da parte del legale rappresentante di del bilancio Parte_1
e delle eventuali rettifiche operate ai sensi dell'art. 198, comma 2, CCII, sugli esiti dell'accesso al pagina 2 di 7 cassetto fiscale ed alle banche dati, sull'entità del passivo;
infine, sul contenuto dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCII.
All'udienza del 6 febbraio 2025, espletato l'interrogatorio curatore ed acquisiti, all'esito, la relazione riepilogativa dallo stesso redatta, corredata dalla documentazione richiamata nel corso dell'interrogatorio, la Corte si è riservata di decidere.
Il reclamo è fondato.
È circostanza pacifica che , società che opera nel settore della fornitura di punti di accesso Parte_1
alla rete internet, negli ultimi quattro anni non ha tenuto le scritture contabili e non ha redatto bilanci.
L'ultimo bilancio depositato, quello relativo all'esercizio 2020, attesta un attivo di €184.541, debiti per
€161.720 e ricavi per €160.859 (cfr. allegato 7 alla relazione del professionista).
In tale situazione, richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In tema Pt_1
di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2,
l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici
e patrimoniali dell'impresa” (così Cass. n. 25025/2020), ha cercato di dare la prova che l'art. 121 CCII pone a suo carico e cioè quella del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII -ovvero del mancato superamento delle soglie previste dalla disposizione in punto attivo patrimoniale, ricavi ed indebitamento-, attraverso la relazione di un professionista, il quale si è basato sull'ultimo bilancio depositato e, in prevalenza, su dati estratti da “archivi ufficiali”, cioè attingendo “i) agli estratti conto bancari;
ii) ai movimenti di prima nota contabile;
iii) agli archivi informatici della
Camera di Commercio, dell' e dell' ; iv) al Controparte_3 Controparte_4
“cassetto fiscale” della Società contenente anche tutte le fatture emesse e tutte le fatture ricevute nel triennio in esame”.
Pacificamente il professionista ha operato con metodo induttivo. Si legge, infatti, nella relazione, che
“si è tentato comunque di ricostruire induttivamente i dati di attivo patrimoniale, ricavi e debiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII attraverso i documenti forniti dall'amministratore della società, nonché attingendo ai dati presenti negli archivi ufficiali cui il sottoscritto ha ricevuto espressa delega dall'amministratore ad accedere, sempre partendo dall'ultimo dato certo, costituito dall'ultimo bilancio depositato al 31/12/2020” (enfasi aggiunta). È così pervenuto ad indicare l'attivo patrimoniale pagina 3 di 7 in €216.849 per il 2021, in €278.337 per il 2022 ed in €274.685 per il 2023; i ricavi in €163.522 per il
2021, €148.175 nel 2022 ed in €74.562 nel 2023. I debiti ammontano, secondo l'esperto contabile, ad
€358.340,95.
Il Tribunale ha ritenuto che gli esiti di tale ricostruzione non consentissero di ritenere raggiunta la prova della non assoggettabilità di alla liquidazione giudiziale, sottolineando che: “lo stesso Pt_1
professionista che ha redatto la relazione ha dichiarato di non aver avuto accesso alle scritture contabili relative agli ultimi tre esercizi solari (2021-2022-2023), quali registri IVA, libro giornale, libro inventari, partitari contabili e che l'amministratore gli ha fornito soltanto il bilancio contabile al
31/12/2020, gli estratti conto bancari dal 01/01/2021 al 31/03/2024 di c/c bancario detenuto dalla società presso BCC dei Castelli e degli Iblei di Mazzarino, gli estratti conto bancari dal 01/01/2021 al
31/03/2024 di c/c bancario detenuto dalla società presso BancoPosta, File digitali in formato foglio elettronico inerenti movimenti di prima nota contabile degli anni 2021 e 2022. Pertanto, come si legge la relazione, il professionista si è limitato ad attestare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali soltanto sulla base di fatti e documenti ricavabili da archivi ufficiali consultati (Camere di Commercio
CP_
– Infocamere;
Agenzia entrate e )”. Controparte_4
Le legittime perplessità del primo giudice, il quale ha giustamente escluso di poter basare la propria decisione sulla sola relazione del professionista -che, pur avendo operato in modo ragionevole e prudente, ad esempio escludendo, per il 2023, la voce “avviamento” poiché risulta che sia di Pt_1
fatto inattiva, e però computando, nelle disponibilità liquide, anche i prelievi non debitamente giustificati, ha comunque avuto a disposizione dati scarni e frammentari-, sono superate dagli esiti degli accertamenti svolti dal curatore, utilizzabili ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 11007/2021), il quale è pervenuto a conclusioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell'esperto.
È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è possibile attribuire rilievo insuperabile alla regolare (o mancata) tenuta della contabilità e al correlato deposito (od omesso deposito) dei bilanci societari (così Cass. n. 30516/2018), e che il giudice può trarre la prova della non assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale da ogni documento, anche formato da terzi, che sia suscettibile, secondo il suo prudente apprezzamento, di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Nel caso in esame, l'accesso al cassetto fiscale fatture e corrispettivi dal sito di ha Controparte_3
consentito al curatore di individuare le fatture elettroniche emesse da negli anni 2021, Parte_1
2022 e 2023 e quelle ricevute dai fornitori. Emergono, secondo il curatore, ricavi per €163.656,23 nel pagina 4 di 7 2021, per €148.404,80 nel 2022, per €104.998,64 nel 2023, dati questi non significativamente divergenti da quelli esposti da Il curatore non ha evidenziato elementi di contraddittorietà tra Pt_1
l'ammontare delle fatture emesse e la dichiarazione iva relativa al 2021 (l'ultima presentata), né tra fatture ricevute e domande di ammissione al passivo pervenute.
Il curatore, inoltre, non ha rinvenuto asset che contraddicano la quantificazione dell'attivo patrimoniale operata dal professionista della reclamante;
la società non è e non risulta essere mai stata intestataria di beni immobili, svolgeva un'attività di realizzazione di punti di accesso alla rete internet che non necessita di particolari investimenti e beni materiali, l'autovettura venduta sottocosto nel era stata pagata €33.234,91 oltre iva (cfr. fattura n. 54/23 del 21 febbraio 2020- all.8 alla relazione del curatore),
i crediti accertati dal curatore sono di importo molto esiguo ed i debitori cono dei privati, coerentemente con la tipologia di attività esercitata dall'impresa.
La situazione debitoria nei tre esercizi -ciò che si dice solo al fine di testare l'attendibilità del metodo, visto che ciò che rileva, ai sensi dell'art. 121 CCII, è l'indebitamento al momento dell'istanza- è stata verificata sia considerando le fatture emesse nei confronti della società, sia mediante accesso al cassetto fiscale. In particolare, i debiti erariali ammontano ad €135.395,52, come del resto attestato dalla certificazione acquisita dal tribunale nel corso dell'istruttoria.
Infine, sono pervenute domande di ammissione al passivo per complessivi €214.489,46.
Dunque, si deve escludere l'assoggettabilità di alla liquidazione giudiziale, Parte_1
divenendo superfluo esaminare il secondo motivo di reclamo, che verte sullo stato di insolvenza.
La sentenza deve essere revocata.
La società debitrice, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, è però assoggettata alla vigilanza del curatore, nel rispetto degli obblighi che si vanno a precisare in dispositivo.
Quanto alle spese della procedura di liquidazione giudiziale, non vi è dubbio che la stessa sia stata aperta per colpa di la quale non ha provveduto a depositare i documenti di cui Parte_1 all'art. 41, comma 4, CCI né ad assolvere efficacemente e tempestivamente all'onere della prova a suo carico, ciò che si dice agli effetti dell'art. 147 d.p.r. n. 115/2002. È infatti solo grazie alle verifiche della curatela che è stato possibile accertare l'attendibilità degli scarni elementi di prova offerti nel giudizio di primo grado dalla reclamante. Al contrario, nessun addebito può muoversi al creditore istante, che ha agito in presenza di un credito accertato da decreto ingiuntivo definitivo e si è risolto a depositare il ricorso solo dopo aver notificato inutilmente alla società debitrice l'atto di precetto e dopo aver tentato pagina 5 di 7 il pignoramento con esito infruttuoso. Peraltro, poiché non ha depositato i bilanci, Parte_1
non aveva alcuna possibilità di verificare le dimensioni della propria debitrice. CP_1
Per le stesse ragioni, le spese anticipate dalla debitrice devono essere dichiarate irripetibili nei confronti delle parti contumaci.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. revoca la sentenza n. 729/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 22.10.2024, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
2. visto l'art. 53 CCII, dispone:
2.1. che ogni 40 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza,
[...]
depositi nella cancelleria della seconda sezione civile del Tribunale di Milano Parte_1 una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
2.2. che, con la stessa cadenza, provveda ad inviare al curatore una Parte_1
breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad
€5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
2.3. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
2.4. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3. visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile ad
Parte_1
pagina 6 di 7 4. manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Spese irripetibili.
Così deciso in Milano, il 6 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 3215/2024 promosso
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ROMA, 200 Parte_1 P.IVA_1
97100 RAGUSA presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO SALLEMI, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
RECLAMANTE
CONTRO
[...]
Controparte_1 Parte_1
RECLAMATE contumaci avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII, sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“l'Ecc.ma Corte di Appello, rilevata l'insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di apertura della
Liquidazione Giudiziale
CP_2
pagina 1 di 7 previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza n. 729/24 del 22.10.2024, con la quale il
Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale della società
[...]
e per l'effetto, condannare la società ricorrente al risarcimento dei danni patiti Parte_1 dall'odierna reclamante.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Ai fini del presente reclamo si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 49.524,61 e che il contributo unificato è pari ad € 777,00.
In via istruttoria, chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio della fase pre-fallimentare, iscritta al n. 810/2024 R.G. avanti il Tribunale di Milano”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 729/2024 del 22.10.2024, ha aperto la liquidazione giudiziale di su istanza depositata da titolare di un credito di €46.780 per Parte_1 Controparte_1
capitale, accertato dal decreto ingiuntivo n.4152/2023 del Tribunale di Palermo, divenuto definitivo in mancanza di opposizione.
Il tribunale, verificata preliminarmente la propria competenza, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo prodotto dalla società ricorrente ne dimostrasse la legittimazione;
inoltre, ha evidenziato come Pt_1
non avesse adeguatamente dimostrato di essere impresa minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
[...]
d), CCII, considerato il mancato deposito dei bilanci dal 2020 in poi e l'inattendibilità della relazione prodotta dalla società debitrice, redatta da un professionista di fiducia, il quale aveva ammesso di non aver potuto esaminare la documentazione contabile della società; ha accertato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per oltre 30.000 euro, e l'incapacità del debitore di farvi fronte. ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, contestando il raggiungimento delle Parte_1 soglie previste dall'art. 2, lett. d), CCII e di essere insolvente. Ha quindi domandato la revoca della sentenza impugnata.
Nella contumacia del creditore istante e della procedura di liquidazione giudiziale, con ordinanza in data 9 gennaio 2025 questa Corte disponeva la comparizione personale del curatore per interrogarlo liberamente sulla regolarità e completezza delle scritture contabili consegnategli ai sensi dell'art. 194
CCII, sull'avvenuta presentazione, da parte del legale rappresentante di del bilancio Parte_1
e delle eventuali rettifiche operate ai sensi dell'art. 198, comma 2, CCII, sugli esiti dell'accesso al pagina 2 di 7 cassetto fiscale ed alle banche dati, sull'entità del passivo;
infine, sul contenuto dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCII.
All'udienza del 6 febbraio 2025, espletato l'interrogatorio curatore ed acquisiti, all'esito, la relazione riepilogativa dallo stesso redatta, corredata dalla documentazione richiamata nel corso dell'interrogatorio, la Corte si è riservata di decidere.
Il reclamo è fondato.
È circostanza pacifica che , società che opera nel settore della fornitura di punti di accesso Parte_1
alla rete internet, negli ultimi quattro anni non ha tenuto le scritture contabili e non ha redatto bilanci.
L'ultimo bilancio depositato, quello relativo all'esercizio 2020, attesta un attivo di €184.541, debiti per
€161.720 e ricavi per €160.859 (cfr. allegato 7 alla relazione del professionista).
In tale situazione, richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In tema Pt_1
di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2,
l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici
e patrimoniali dell'impresa” (così Cass. n. 25025/2020), ha cercato di dare la prova che l'art. 121 CCII pone a suo carico e cioè quella del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII -ovvero del mancato superamento delle soglie previste dalla disposizione in punto attivo patrimoniale, ricavi ed indebitamento-, attraverso la relazione di un professionista, il quale si è basato sull'ultimo bilancio depositato e, in prevalenza, su dati estratti da “archivi ufficiali”, cioè attingendo “i) agli estratti conto bancari;
ii) ai movimenti di prima nota contabile;
iii) agli archivi informatici della
Camera di Commercio, dell' e dell' ; iv) al Controparte_3 Controparte_4
“cassetto fiscale” della Società contenente anche tutte le fatture emesse e tutte le fatture ricevute nel triennio in esame”.
Pacificamente il professionista ha operato con metodo induttivo. Si legge, infatti, nella relazione, che
“si è tentato comunque di ricostruire induttivamente i dati di attivo patrimoniale, ricavi e debiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII attraverso i documenti forniti dall'amministratore della società, nonché attingendo ai dati presenti negli archivi ufficiali cui il sottoscritto ha ricevuto espressa delega dall'amministratore ad accedere, sempre partendo dall'ultimo dato certo, costituito dall'ultimo bilancio depositato al 31/12/2020” (enfasi aggiunta). È così pervenuto ad indicare l'attivo patrimoniale pagina 3 di 7 in €216.849 per il 2021, in €278.337 per il 2022 ed in €274.685 per il 2023; i ricavi in €163.522 per il
2021, €148.175 nel 2022 ed in €74.562 nel 2023. I debiti ammontano, secondo l'esperto contabile, ad
€358.340,95.
Il Tribunale ha ritenuto che gli esiti di tale ricostruzione non consentissero di ritenere raggiunta la prova della non assoggettabilità di alla liquidazione giudiziale, sottolineando che: “lo stesso Pt_1
professionista che ha redatto la relazione ha dichiarato di non aver avuto accesso alle scritture contabili relative agli ultimi tre esercizi solari (2021-2022-2023), quali registri IVA, libro giornale, libro inventari, partitari contabili e che l'amministratore gli ha fornito soltanto il bilancio contabile al
31/12/2020, gli estratti conto bancari dal 01/01/2021 al 31/03/2024 di c/c bancario detenuto dalla società presso BCC dei Castelli e degli Iblei di Mazzarino, gli estratti conto bancari dal 01/01/2021 al
31/03/2024 di c/c bancario detenuto dalla società presso BancoPosta, File digitali in formato foglio elettronico inerenti movimenti di prima nota contabile degli anni 2021 e 2022. Pertanto, come si legge la relazione, il professionista si è limitato ad attestare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali soltanto sulla base di fatti e documenti ricavabili da archivi ufficiali consultati (Camere di Commercio
CP_
– Infocamere;
Agenzia entrate e )”. Controparte_4
Le legittime perplessità del primo giudice, il quale ha giustamente escluso di poter basare la propria decisione sulla sola relazione del professionista -che, pur avendo operato in modo ragionevole e prudente, ad esempio escludendo, per il 2023, la voce “avviamento” poiché risulta che sia di Pt_1
fatto inattiva, e però computando, nelle disponibilità liquide, anche i prelievi non debitamente giustificati, ha comunque avuto a disposizione dati scarni e frammentari-, sono superate dagli esiti degli accertamenti svolti dal curatore, utilizzabili ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 11007/2021), il quale è pervenuto a conclusioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell'esperto.
È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è possibile attribuire rilievo insuperabile alla regolare (o mancata) tenuta della contabilità e al correlato deposito (od omesso deposito) dei bilanci societari (così Cass. n. 30516/2018), e che il giudice può trarre la prova della non assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale da ogni documento, anche formato da terzi, che sia suscettibile, secondo il suo prudente apprezzamento, di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Nel caso in esame, l'accesso al cassetto fiscale fatture e corrispettivi dal sito di ha Controparte_3
consentito al curatore di individuare le fatture elettroniche emesse da negli anni 2021, Parte_1
2022 e 2023 e quelle ricevute dai fornitori. Emergono, secondo il curatore, ricavi per €163.656,23 nel pagina 4 di 7 2021, per €148.404,80 nel 2022, per €104.998,64 nel 2023, dati questi non significativamente divergenti da quelli esposti da Il curatore non ha evidenziato elementi di contraddittorietà tra Pt_1
l'ammontare delle fatture emesse e la dichiarazione iva relativa al 2021 (l'ultima presentata), né tra fatture ricevute e domande di ammissione al passivo pervenute.
Il curatore, inoltre, non ha rinvenuto asset che contraddicano la quantificazione dell'attivo patrimoniale operata dal professionista della reclamante;
la società non è e non risulta essere mai stata intestataria di beni immobili, svolgeva un'attività di realizzazione di punti di accesso alla rete internet che non necessita di particolari investimenti e beni materiali, l'autovettura venduta sottocosto nel era stata pagata €33.234,91 oltre iva (cfr. fattura n. 54/23 del 21 febbraio 2020- all.8 alla relazione del curatore),
i crediti accertati dal curatore sono di importo molto esiguo ed i debitori cono dei privati, coerentemente con la tipologia di attività esercitata dall'impresa.
La situazione debitoria nei tre esercizi -ciò che si dice solo al fine di testare l'attendibilità del metodo, visto che ciò che rileva, ai sensi dell'art. 121 CCII, è l'indebitamento al momento dell'istanza- è stata verificata sia considerando le fatture emesse nei confronti della società, sia mediante accesso al cassetto fiscale. In particolare, i debiti erariali ammontano ad €135.395,52, come del resto attestato dalla certificazione acquisita dal tribunale nel corso dell'istruttoria.
Infine, sono pervenute domande di ammissione al passivo per complessivi €214.489,46.
Dunque, si deve escludere l'assoggettabilità di alla liquidazione giudiziale, Parte_1
divenendo superfluo esaminare il secondo motivo di reclamo, che verte sullo stato di insolvenza.
La sentenza deve essere revocata.
La società debitrice, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, è però assoggettata alla vigilanza del curatore, nel rispetto degli obblighi che si vanno a precisare in dispositivo.
Quanto alle spese della procedura di liquidazione giudiziale, non vi è dubbio che la stessa sia stata aperta per colpa di la quale non ha provveduto a depositare i documenti di cui Parte_1 all'art. 41, comma 4, CCI né ad assolvere efficacemente e tempestivamente all'onere della prova a suo carico, ciò che si dice agli effetti dell'art. 147 d.p.r. n. 115/2002. È infatti solo grazie alle verifiche della curatela che è stato possibile accertare l'attendibilità degli scarni elementi di prova offerti nel giudizio di primo grado dalla reclamante. Al contrario, nessun addebito può muoversi al creditore istante, che ha agito in presenza di un credito accertato da decreto ingiuntivo definitivo e si è risolto a depositare il ricorso solo dopo aver notificato inutilmente alla società debitrice l'atto di precetto e dopo aver tentato pagina 5 di 7 il pignoramento con esito infruttuoso. Peraltro, poiché non ha depositato i bilanci, Parte_1
non aveva alcuna possibilità di verificare le dimensioni della propria debitrice. CP_1
Per le stesse ragioni, le spese anticipate dalla debitrice devono essere dichiarate irripetibili nei confronti delle parti contumaci.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. revoca la sentenza n. 729/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 22.10.2024, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
2. visto l'art. 53 CCII, dispone:
2.1. che ogni 40 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza,
[...]
depositi nella cancelleria della seconda sezione civile del Tribunale di Milano Parte_1 una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
2.2. che, con la stessa cadenza, provveda ad inviare al curatore una Parte_1
breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad
€5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta:
2.3. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
2.4. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3. visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura è imputabile ad
Parte_1
pagina 6 di 7 4. manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12,
CCI.
Spese irripetibili.
Così deciso in Milano, il 6 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
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