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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 411/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CECILIA Parte_1 CodiceFiscale_1
LICITRA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, viale Ten. Lena n. 14;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE Controparte_1 CodiceFiscale_2
DRAGO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, via Gaeta n. 116;
RESISTENTE
Oggetto
Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 28/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/2/2023 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data 22/12/2008 con
, dal quale erano nati i figli (5/11/2009) e (9/6/2012). Controparte_1 _1 Per_2
Al riguardo, il ricorrente esponeva che con decreto emesso dal Tribunale di Ragusa in data 15/11/2018 era stata omologata la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- obbligo di di versare a un assegno mensile di euro 400,00 per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli minori e;
_1 Per_2
- affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento presso la madre e con _1 Per_2 facoltà del padre di vederli ed averli con sé il lunedì dalle ore 13.30 sino alle ore 8.30 del mercoledì, ed inoltre (a settimane alterne) dalle ore 13.30 del venerdì alle ore 8.30 del lunedì successivo, nonché per una settimana nel periodo natalizio comprendente alternativamente Natale o Capodanno e per quindici giorni a luglio o agosto, previamente concordati.
Il ricorrente aggiungeva che i coniugi non si erano medio tempore riconciliati e chiedeva di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento dei figli minori, con collocamento alternato e paritario tra i coniugi, senza prevedere alcun assegno di mantenimento e con mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 14/4/2023 si costituiva in giudizio e Controparte_1 aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di:
- confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento e al collocamento dei figli minori;
- rigettare la domanda del ricorrente relativa alla revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e disporre, al contrario, l'aumento del predetto assegno a euro 600,00.
All'udienza presidenziale dell'11/5/2023 venivano confermate le condizioni della separazione, precisando che il concordato importo di euro 400,00, posto a carico del ricorrente, dovesse essere destinato “alle spese relative a vestiario, ricariche telefoniche, corredo scolastico, gite scolastiche, attività ludico ricreative, catechismo, delle quali si occuperà la signora , con rendiconto CP_1 annuale”.
Il giudizio proseguiva nel merito e con ordinanza dell'8/3/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 28/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
pagina 2 di 6 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dal decreto del Tribunale di Ragusa del
15/11/2018, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente i prescritti sei mesi dalla precedente comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale può presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Per il resto, quanto all'affidamento dei figli minori e , va ricordato che, in base a quanto _1 Per_2 disposto dall'art. 337ter c.c., il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Secondo la giurisprudenza, costituisce misura idonea a salvaguardare il preminente interesse del minore ad una crescita serena ed armoniosa - in una situazione di disgregazione della famiglia - la collocazione stabile presso il genitore con il quale ha in prevalenza vissuto in precedenza e che possa assicurargli una maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersi cura del medesimo, garantendo al contempo al genitore non collocatario ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé (cfr.
Cass. 25134/2018).
D'altro canto, la c.d. “shared custody” (o “joint custody”), cioè la previsione di una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori, rappresenta una misura non ancora di larga applicazione nella giurisprudenza italiana, sebbene aderente, oltre che al già citato art. 337ter c.c., alle previsioni internazionali.
In particolare, la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2079 del 2015, intitolata “Equality and shared parental responsibility: the role of fathers”, ha auspicato l'adozione da parte degli Stati membri di misure in grado di assicurare una responsabilità genitoriale condivisa ed una parità dei ruoli tra padri e madri anche nei procedimenti aventi ad oggetto la crisi familiare, evidenziando la gravità degli effetti derivanti dall'allontanamento di una figura genitoriale. E tra le misure suggerite nella predetta risoluzione vi è proprio la “shared residence”, ossia quella forma di affidamento in cui i figli della coppia separata trascorrono tempi più o meno uguali tra il padre e la madre.
In effetti, Cass. 4060/2017, pur affermando che l'affido alternato tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano è soluzione educativa di limitate applicazioni, ha evidenziato che esso assicura buoni risultati allorché sussista un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, compreso il figlio, condividono la soluzione.
Ed ancora, secondo App. Torino 314/2024, se entrambi i genitori risultano adeguatamente presenti nella vita dei figli in tutti i contesti - da quello scolastico a quello medico - e nella programmazione della quotidianità, e se la situazione abitativa non rappresenta un ostacolo per la stabilità dei minori,
pagina 3 di 6 poiché i bisogni primari di cura e assistenza risultano pienamente soddisfatti, sussistono tutti i presupposti per adottare un collocamento paritario del figlio con i genitori, a settimane alterne.
Nel caso di specie, vi è accordo delle parti non solo sull'affidamento condiviso dei figli minori e _1
, ma anche sul loro collocamento sostanzialmente paritario o alternato, per come già stabilito in Per_2 sede di separazione consensuale.
Con il ricorso per separazione personale dei coniugi (poi omologata con decreto del Tribunale di
Ragusa del 15/11/2018) è stato previsto, infatti, che “i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ove sarà fissata la residenza dei minori, con facoltà del padre di vederli ed averli con sé, il lunedì dalle 13.30 sino alle 8.30 del mercoledì; e dalle ore 13.30 del venerdì alle ore 8.30 del lunedì successivo e ciò a settimane alterne, nonché per una settimana nel periodo Natalizio comprendente alternativamente Natale o Capodanno, e per quindici giorni a luglio o agosto, previamente concordati” (cfr. all. 2 al ricorso).
Nel presente giudizio, con i rispettivi atti introduttivi il ricorrente e la resistente hanno chiesto di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento e al collocamento dei figli minori e . _1 Per_2
Inoltre, all'udienza presidenziale dell'11/5/2023:
- il ricorrente ha dichiarato: “io e mia moglie abbiamo accordato un collocamento condiviso per cui io ho i miei figli 15 gg. consecutivi alla settimana e altri 15 loro stanno con lei. Da sempre abbiamo fatto così … i miei figli stanno bene, per loro questa modalità di collocamento va bene;
con mia moglie su questo non abbiamo problemi”;
- la resistente ha dichiarato: “per il regime di affidamento e collocamento paritario non abbiamo problemi e anche io sono d'accordo sul continuare in questo modo.”
Tenuto conto, dunque, dell'accordo delle parti, nonché dell'età dei figli minori e , _1 Per_2 dell'insussistenza di ostacoli di carattere abitativo e dell'incontroversa presenza del ricorrente e della resistente nella vita dei figli minori e , va confermato il regime di affidamento e _1 Per_2 collocamento dei figli minori e già stabilito in sede di separazione consensuale. _1 Per_2
Quanto al mantenimento dei figli minori e , va preliminarmente ricordato che: _1 Per_2
- ai sensi dell'art. 337ter c.c., il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
- dunque, i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi, per cui l'assegno a carico di uno dei genitori può essere stabilito, ove necessario, per attuare il principio di proporzionalità, tenuto conto dei diversi parametri indicati dalla disposizione appena citata, fra i quali vi sono anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
pagina 4 di 6 In particolare, in giurisprudenza è stato affermato che non deve essere disposto l'assegno di mantenimento del figlio minore laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore (cfr. Trib. Roma 6447/2019).
Nel caso di specie, all'udienza presidenziale dell'11/5/2023 il ricorrente ha dichiarato:
- “sono assistente capo della polizia di stato e il mio stipendio netto è di 1500,00 euro al mese”;
- “io vivo nella casa coniugale, mia moglie ha preso un'altra casa”.
D'altro canto, all'udienza presidenziale dell'11/5/2023 la resistente ha dichiarato: “sono dirigente medico presso l'asp di Ragusa e il mio stipendio mensile netto al mese è di 2.780 euro circa … Ho un rapporto di esclusività con l'Asp e non posso lavorare allo studio privato”.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince che:
- il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo lordo di euro 32.163,00 per il 2019, di euro
33.086,00 per il 2020 e di euro 32.273,00 per l'anno 2021 (cfr. all. 4 al ricorso);
- il ricorrente è nudo proprietario di un appartamento con garage in Ragusa, gravato dal diritto di usufrutto di entrambi i genitori (cfr. all. 6 al ricorso);
- la resistente è proprietaria di un appartamento sito in Ragusa (cfr. all. 5 al ricorso).
Ma soprattutto, va osservato che:
- già in sede di separazione consensuale è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori e _1
, con collocamento sostanzialmente paritario;
Per_2
- tale regime di affidamento condiviso e di collocamento sostanzialmente paritario è stato confermato con ordinanza presidenziale dell'11/5/2023, nonché con la presente sentenza.
Ciò premesso, è vero che l'assegno di mantenimento di euro 400,00 già posto a carico del ricorrente, nella formulazione di cui all'ordinanza presidenziale dell'11/5/2023 (con destinazione dello stesso “alle spese relative a vestiario, ricariche telefoniche, corredo scolastico, gite scolastiche, attività ludico ricreative, catechismo, delle quali si occuperà la signora , con rendiconto annuale”), mirava CP_1 ad assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli minori e , in _1 Per_2 quanto consentiva alla resistente di ottenere una somma immediatamente utilizzabile per le spese più rilevanti.
Tuttavia, alla luce di quanto evidenziato sopra, tale assegno di mantenimento (anche nella formulazione di cui all'ordinanza presidenziale dell'11/5/2023) deve essere revocato, con decorrenza dalla data della presente decisione, in quanto:
- non vi è un'evidente sperequazione economico-reddituale fra il ricorrente e la resistente (entrambi dipendenti pubblici e proprietari di un immobile), ma soprattutto non vi è uno squilibrio economico- reddituale a danno della resistente (che, anzi, percepisce uno stipendio mensile superiore a quello del ricorrente);
pagina 5 di 6 - il regime di affidamento condiviso e di collocamento sostanzialmente paritario fra il ricorrente e la resistente comporta la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori, per il periodo di rispettiva competenza.
In sintesi, in virtù dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti, nonché dei tempi di permanenza dei figli minori e presso ciascun genitore (che risultano sostanzialmente _1 Per_2 paritetici), il principio di proporzionalità del mantenimento va realizzato attraverso il mantenimento c.d. diretto per le esigenze ordinarie dei figli minori, ferma restando la ripartizione in quote uguali delle spese straordinarie, da porre a carico del ricorrente e della resistente nella misura del 50% ciascuno.
Infine, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 411/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data
22/12/2008 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Ragusa dell'anno 2008 al n. 149 della parte II, serie A;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_3 Persona_4 madre e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé il lunedì dalle Controparte_1 Parte_1 ore 13.30 sino alle ore 8.30 del mercoledì; e dalle ore 13.30 del venerdì alle ore 8.30 del lunedì successivo e ciò a settimane alterne, nonché per una settimana nel periodo natalizio comprendente alternativamente Natale o Capodanno, e per quindici giorni a luglio o agosto, previamente concordati;
4) revoca, con decorrenza dalla data della presente decisione, l'assegno di mantenimento di euro
400,00 già posto a carico di in sede di separazione consensuale (anche nella Parte_1 formulazione di cui all'ordinanza presidenziale dell'11/5/2023);
5) pone le spese straordinarie per i figli minori e a carico di e Per_3 Persona_4 Parte_1 di nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_1
6) compensa le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 2 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 411/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CECILIA Parte_1 CodiceFiscale_1
LICITRA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, viale Ten. Lena n. 14;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE Controparte_1 CodiceFiscale_2
DRAGO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Vittoria, via Gaeta n. 116;
RESISTENTE
Oggetto
Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 28/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/2/2023 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data 22/12/2008 con
, dal quale erano nati i figli (5/11/2009) e (9/6/2012). Controparte_1 _1 Per_2
Al riguardo, il ricorrente esponeva che con decreto emesso dal Tribunale di Ragusa in data 15/11/2018 era stata omologata la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- obbligo di di versare a un assegno mensile di euro 400,00 per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli minori e;
_1 Per_2
- affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento presso la madre e con _1 Per_2 facoltà del padre di vederli ed averli con sé il lunedì dalle ore 13.30 sino alle ore 8.30 del mercoledì, ed inoltre (a settimane alterne) dalle ore 13.30 del venerdì alle ore 8.30 del lunedì successivo, nonché per una settimana nel periodo natalizio comprendente alternativamente Natale o Capodanno e per quindici giorni a luglio o agosto, previamente concordati.
Il ricorrente aggiungeva che i coniugi non si erano medio tempore riconciliati e chiedeva di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento dei figli minori, con collocamento alternato e paritario tra i coniugi, senza prevedere alcun assegno di mantenimento e con mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i coniugi.
Con memoria difensiva depositata in data 14/4/2023 si costituiva in giudizio e Controparte_1 aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di:
- confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento e al collocamento dei figli minori;
- rigettare la domanda del ricorrente relativa alla revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e disporre, al contrario, l'aumento del predetto assegno a euro 600,00.
All'udienza presidenziale dell'11/5/2023 venivano confermate le condizioni della separazione, precisando che il concordato importo di euro 400,00, posto a carico del ricorrente, dovesse essere destinato “alle spese relative a vestiario, ricariche telefoniche, corredo scolastico, gite scolastiche, attività ludico ricreative, catechismo, delle quali si occuperà la signora , con rendiconto CP_1 annuale”.
Il giudizio proseguiva nel merito e con ordinanza dell'8/3/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 28/1/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
pagina 2 di 6 Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dal decreto del Tribunale di Ragusa del
15/11/2018, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente i prescritti sei mesi dalla precedente comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale può presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Per il resto, quanto all'affidamento dei figli minori e , va ricordato che, in base a quanto _1 Per_2 disposto dall'art. 337ter c.c., il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Secondo la giurisprudenza, costituisce misura idonea a salvaguardare il preminente interesse del minore ad una crescita serena ed armoniosa - in una situazione di disgregazione della famiglia - la collocazione stabile presso il genitore con il quale ha in prevalenza vissuto in precedenza e che possa assicurargli una maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersi cura del medesimo, garantendo al contempo al genitore non collocatario ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé (cfr.
Cass. 25134/2018).
D'altro canto, la c.d. “shared custody” (o “joint custody”), cioè la previsione di una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori, rappresenta una misura non ancora di larga applicazione nella giurisprudenza italiana, sebbene aderente, oltre che al già citato art. 337ter c.c., alle previsioni internazionali.
In particolare, la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2079 del 2015, intitolata “Equality and shared parental responsibility: the role of fathers”, ha auspicato l'adozione da parte degli Stati membri di misure in grado di assicurare una responsabilità genitoriale condivisa ed una parità dei ruoli tra padri e madri anche nei procedimenti aventi ad oggetto la crisi familiare, evidenziando la gravità degli effetti derivanti dall'allontanamento di una figura genitoriale. E tra le misure suggerite nella predetta risoluzione vi è proprio la “shared residence”, ossia quella forma di affidamento in cui i figli della coppia separata trascorrono tempi più o meno uguali tra il padre e la madre.
In effetti, Cass. 4060/2017, pur affermando che l'affido alternato tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano è soluzione educativa di limitate applicazioni, ha evidenziato che esso assicura buoni risultati allorché sussista un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, compreso il figlio, condividono la soluzione.
Ed ancora, secondo App. Torino 314/2024, se entrambi i genitori risultano adeguatamente presenti nella vita dei figli in tutti i contesti - da quello scolastico a quello medico - e nella programmazione della quotidianità, e se la situazione abitativa non rappresenta un ostacolo per la stabilità dei minori,
pagina 3 di 6 poiché i bisogni primari di cura e assistenza risultano pienamente soddisfatti, sussistono tutti i presupposti per adottare un collocamento paritario del figlio con i genitori, a settimane alterne.
Nel caso di specie, vi è accordo delle parti non solo sull'affidamento condiviso dei figli minori e _1
, ma anche sul loro collocamento sostanzialmente paritario o alternato, per come già stabilito in Per_2 sede di separazione consensuale.
Con il ricorso per separazione personale dei coniugi (poi omologata con decreto del Tribunale di
Ragusa del 15/11/2018) è stato previsto, infatti, che “i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ove sarà fissata la residenza dei minori, con facoltà del padre di vederli ed averli con sé, il lunedì dalle 13.30 sino alle 8.30 del mercoledì; e dalle ore 13.30 del venerdì alle ore 8.30 del lunedì successivo e ciò a settimane alterne, nonché per una settimana nel periodo Natalizio comprendente alternativamente Natale o Capodanno, e per quindici giorni a luglio o agosto, previamente concordati” (cfr. all. 2 al ricorso).
Nel presente giudizio, con i rispettivi atti introduttivi il ricorrente e la resistente hanno chiesto di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento e al collocamento dei figli minori e . _1 Per_2
Inoltre, all'udienza presidenziale dell'11/5/2023:
- il ricorrente ha dichiarato: “io e mia moglie abbiamo accordato un collocamento condiviso per cui io ho i miei figli 15 gg. consecutivi alla settimana e altri 15 loro stanno con lei. Da sempre abbiamo fatto così … i miei figli stanno bene, per loro questa modalità di collocamento va bene;
con mia moglie su questo non abbiamo problemi”;
- la resistente ha dichiarato: “per il regime di affidamento e collocamento paritario non abbiamo problemi e anche io sono d'accordo sul continuare in questo modo.”
Tenuto conto, dunque, dell'accordo delle parti, nonché dell'età dei figli minori e , _1 Per_2 dell'insussistenza di ostacoli di carattere abitativo e dell'incontroversa presenza del ricorrente e della resistente nella vita dei figli minori e , va confermato il regime di affidamento e _1 Per_2 collocamento dei figli minori e già stabilito in sede di separazione consensuale. _1 Per_2
Quanto al mantenimento dei figli minori e , va preliminarmente ricordato che: _1 Per_2
- ai sensi dell'art. 337ter c.c., il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
- dunque, i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi, per cui l'assegno a carico di uno dei genitori può essere stabilito, ove necessario, per attuare il principio di proporzionalità, tenuto conto dei diversi parametri indicati dalla disposizione appena citata, fra i quali vi sono anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
pagina 4 di 6 In particolare, in giurisprudenza è stato affermato che non deve essere disposto l'assegno di mantenimento del figlio minore laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore (cfr. Trib. Roma 6447/2019).
Nel caso di specie, all'udienza presidenziale dell'11/5/2023 il ricorrente ha dichiarato:
- “sono assistente capo della polizia di stato e il mio stipendio netto è di 1500,00 euro al mese”;
- “io vivo nella casa coniugale, mia moglie ha preso un'altra casa”.
D'altro canto, all'udienza presidenziale dell'11/5/2023 la resistente ha dichiarato: “sono dirigente medico presso l'asp di Ragusa e il mio stipendio mensile netto al mese è di 2.780 euro circa … Ho un rapporto di esclusività con l'Asp e non posso lavorare allo studio privato”.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince che:
- il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo lordo di euro 32.163,00 per il 2019, di euro
33.086,00 per il 2020 e di euro 32.273,00 per l'anno 2021 (cfr. all. 4 al ricorso);
- il ricorrente è nudo proprietario di un appartamento con garage in Ragusa, gravato dal diritto di usufrutto di entrambi i genitori (cfr. all. 6 al ricorso);
- la resistente è proprietaria di un appartamento sito in Ragusa (cfr. all. 5 al ricorso).
Ma soprattutto, va osservato che:
- già in sede di separazione consensuale è stato previsto l'affidamento condiviso dei figli minori e _1
, con collocamento sostanzialmente paritario;
Per_2
- tale regime di affidamento condiviso e di collocamento sostanzialmente paritario è stato confermato con ordinanza presidenziale dell'11/5/2023, nonché con la presente sentenza.
Ciò premesso, è vero che l'assegno di mantenimento di euro 400,00 già posto a carico del ricorrente, nella formulazione di cui all'ordinanza presidenziale dell'11/5/2023 (con destinazione dello stesso “alle spese relative a vestiario, ricariche telefoniche, corredo scolastico, gite scolastiche, attività ludico ricreative, catechismo, delle quali si occuperà la signora , con rendiconto annuale”), mirava CP_1 ad assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli minori e , in _1 Per_2 quanto consentiva alla resistente di ottenere una somma immediatamente utilizzabile per le spese più rilevanti.
Tuttavia, alla luce di quanto evidenziato sopra, tale assegno di mantenimento (anche nella formulazione di cui all'ordinanza presidenziale dell'11/5/2023) deve essere revocato, con decorrenza dalla data della presente decisione, in quanto:
- non vi è un'evidente sperequazione economico-reddituale fra il ricorrente e la resistente (entrambi dipendenti pubblici e proprietari di un immobile), ma soprattutto non vi è uno squilibrio economico- reddituale a danno della resistente (che, anzi, percepisce uno stipendio mensile superiore a quello del ricorrente);
pagina 5 di 6 - il regime di affidamento condiviso e di collocamento sostanzialmente paritario fra il ricorrente e la resistente comporta la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori, per il periodo di rispettiva competenza.
In sintesi, in virtù dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti, nonché dei tempi di permanenza dei figli minori e presso ciascun genitore (che risultano sostanzialmente _1 Per_2 paritetici), il principio di proporzionalità del mantenimento va realizzato attraverso il mantenimento c.d. diretto per le esigenze ordinarie dei figli minori, ferma restando la ripartizione in quote uguali delle spese straordinarie, da porre a carico del ricorrente e della resistente nella misura del 50% ciascuno.
Infine, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 411/2023 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data
22/12/2008 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Ragusa dell'anno 2008 al n. 149 della parte II, serie A;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_3 Persona_4 madre e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé il lunedì dalle Controparte_1 Parte_1 ore 13.30 sino alle ore 8.30 del mercoledì; e dalle ore 13.30 del venerdì alle ore 8.30 del lunedì successivo e ciò a settimane alterne, nonché per una settimana nel periodo natalizio comprendente alternativamente Natale o Capodanno, e per quindici giorni a luglio o agosto, previamente concordati;
4) revoca, con decorrenza dalla data della presente decisione, l'assegno di mantenimento di euro
400,00 già posto a carico di in sede di separazione consensuale (anche nella Parte_1 formulazione di cui all'ordinanza presidenziale dell'11/5/2023);
5) pone le spese straordinarie per i figli minori e a carico di e Per_3 Persona_4 Parte_1 di nella misura del 50% ciascuno;
Controparte_1
6) compensa le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 2 aprile 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Carlo Di Cataldo dott. Massimo S. A. Pulvirenti
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