Art. 1.
Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-85 e da utilizzare secondo le modalita' ed i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 .
La quota per il 1982 resta determinata in lire 220 miliardi.
Per la concessione dei contributi pluriennali e', altresi', assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002.
Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-85 e da utilizzare secondo le modalita' ed i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 .
La quota per il 1982 resta determinata in lire 220 miliardi.
Per la concessione dei contributi pluriennali e', altresi', assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002.