Ordinanza cautelare 25 settembre 2023
Decreto presidenziale 10 novembre 2023
Sentenza 27 marzo 2024
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 12/02/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05903/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5903 del 2024, proposto da
SA MO, RO CC, LA IN, SA SQ, BE FA, SA AZ, RI AL, IT D'CA, RO DO, AN De LD, IL AN, LA NT, LL MO, NA LL OR, AN UC, Cgil Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica Roma e Lazio, rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Bertolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 06028/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Bertolone e Rizzo;
Ritenuto che
- è necessario provvedere alla notificazione nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura di progressione oggetto del presente giudizio;
- in ragione dell’elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre peraltro autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;
- la stessa dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:
(i) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
(ii) il nome degli appellanti e l’indicazione dell’amministrazione appellata;
(iii) gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;
(iv) l’indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
(v) copia del testo integrale dell’atto di appello introduttivo e della presente ordinanza;
(vi) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso;
(vii) l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;
- Roma Capitale dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;
- Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall’home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, ovvero dalla sua notifica se anteriore, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- la prova dell’avvenuta notificazione dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall’adempimento della notificazione per pubblici proclami;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (cento/00) per l’attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
Ritenuto, infine, di fissare la prosecuzione nel merito della presente controversia alla prossima udienza del 17 luglio 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):
- Ordina alle parti appellanti di procedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- Fissa per la prosecuzione nel merito della controversia l'udienza pubblica del 17 luglio 2025.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO