Versione
13 luglio 1991
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25 marzo 2001
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15 agosto 2009
15 agosto 2009
Art. 58-ter. (Persone che collaborano con la giustizia) 1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30- ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno ((dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater)) dell'articolo 4- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali e' stata prestata la collaborazione.
Commentari • 39
- 1. L'ergastolo e l'esclusione ai permessi premio per alcuni detenutiRedazione · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2019 · 10.407092
[…] n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia nei termini di cui all'articolo 58-ter della legge n. 354 del 1975, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio previsto dall'articolo 30-ter della medesima legge. […]
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Giurisprudenza • 107
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 21356Provvedimento: […] La qualità di collaboratore ai sensi dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 non può formare oggetto di un accertamento dichiarativo fine a se stesso, finalizzato al mero riconoscimento di una condizione assimilabile ad uno vero e proprio status, non correlato alla richiesta di specifici benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo di reato. […] attivata dalla domanda di applicazione di uno degli istituti contemplati dall'ordinamento penitenziario, al fine di stabilire se sussistono gli estremi per derogare, ai sensi dell'art. 58 ter della citata legge 354/1975, ai divieti dettati, in linea generale, dall'art. 4 bis della stessa legge (Sez. 1^, […]Leggi di più...
- ammissibilità·
- esclusione·
- ragioni·
- istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)