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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/09/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2752/2022 promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Palermo, Via Principe di Paternò n. 18, presso lo studio dell'Avv.
Dario Vitrano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Tommaso Parisi che lo rappresenta e Per_1
pag. 1 difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
O G G E T T O: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 06.08.2021 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 1.046,01 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione in godimento Cat. VO n. 10003130 per il periodo dall'01.01.2020 al 30.06.2021.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento nonché l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens,
con richiesta di annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.
pag. 7 Osserva questo giudicate che in relazione alle prestazioni previdenziali in cui viene in rilievo (ai fini dell'an o del quantum) il requisito reddituale, in caso di modifica o sopravvenuta mancanza di tale requisito non viene in rilievo il citato l'art. 52 bensì l'art. 13 comma 2 della L. 412/91 per effetto del quale, ai fini della ripetibilità dell'indebito, non è richiesto che venga accertato il dolo del pensionato, ma rileva soltanto che la richiesta di ripetizione dell' rispetto CP_2
alla comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali rilevanti per la verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico sia tempestiva (Cass 15039/2019).
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3802/2019, “Tale
norma - che trova fondamento sulla considerazione per cui tra la percezione di una
prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto
della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data
dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle CP_2
verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.) - non ha riguardo (solo) al momento
della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad
un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni
ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici
dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa riferimento ad una verifica da
pag. 7 effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve
procedersi al recupero. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno
civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro
l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di
decadenza, al recupero”. Inoltre, la Cassazione rileva che “costituisce fattispecie
diversa quella regolata dall'art. 35, co. 10-bis, dl. 207/2008 cit., secondo cui «ai fini
della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8,
che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la
comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In
caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si
procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione,
si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero
di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia
presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della
pag. 7 prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del
relativo diritto anche per l'anno in corso». Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia
tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e
l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come
effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico
per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della
prestazione.
In applicazione del suddetto principio, per quanto riguarda gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali, il citato articolo 13, comma 2, della L. n.
412/1991, applicabile al caso di specie, prevede che l' proceda annualmente CP_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La notifica dell'indebito da parte dell'Ente deve essere effettuata nel termine annuale ed in mancanza le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Ciò posto si osserva che l' con missiva del 06.08.2021 comunicava che “a CP_1
seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dall'01/01/2020 al
30/06/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. VO n. 10003130 per un
importo complessivo di euro 1.046,01 è stata corrisposta la maggiorazione sociale o
l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi superiore
pag. 7 ai limiti stabiliti dalla legge”.
L' in memoria di costituzione ha rilevato che il debito era stato contestato CP_1
alla ricorrente in quanto nell'anno 2019 era risultato che il coniuge era titolare di redditi per un ammontare annuo accertato di € 7540,00, che determinava il superamento della soglia reddituale personale prevista per la concessione della maggiorazione sociale nell'anno di riferimento.
l' aveva l'obbligo di effettuare i dovuti accertamenti nonché procedere agli CP_1
eventuali recuperi di somme indebitamente corrisposte entro l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione reddituale ovvero, entro il 31.12.2021 (per redditi 2019).
Ne deriva, quindi, che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi legittimo, avendo l' proceduto all'accertamento dell'indebito nel CP_1
mese di agosto 2021 con riferimento ai redditi 2019.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente è tenuta a restituire la somma di €
1.046,01 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione in godimento Cat. VO n. 10003130 per il periodo dall'01.01.2020 al
30.06.2021.
Da qui il rigetto della domanda.
Considerato che la parte ricorrente non ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite seguono la pag. 7 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1
liquida in complessivi € 250,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 24 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2752/2022 promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Palermo, Via Principe di Paternò n. 18, presso lo studio dell'Avv.
Dario Vitrano che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Tommaso Parisi che lo rappresenta e Per_1
pag. 1 difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
O G G E T T O: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 06.08.2021 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 1.046,01 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione in godimento Cat. VO n. 10003130 per il periodo dall'01.01.2020 al 30.06.2021.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento nonché l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens,
con richiesta di annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.
pag. 7 Osserva questo giudicate che in relazione alle prestazioni previdenziali in cui viene in rilievo (ai fini dell'an o del quantum) il requisito reddituale, in caso di modifica o sopravvenuta mancanza di tale requisito non viene in rilievo il citato l'art. 52 bensì l'art. 13 comma 2 della L. 412/91 per effetto del quale, ai fini della ripetibilità dell'indebito, non è richiesto che venga accertato il dolo del pensionato, ma rileva soltanto che la richiesta di ripetizione dell' rispetto CP_2
alla comunicazione da parte del pensionato dei dati reddituali rilevanti per la verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico sia tempestiva (Cass 15039/2019).
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3802/2019, “Tale
norma - che trova fondamento sulla considerazione per cui tra la percezione di una
prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto
della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data
dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano «immessi nei circuiti delle CP_2
verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.) - non ha riguardo (solo) al momento
della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad
un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni
ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici
dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa riferimento ad una verifica da
pag. 7 effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve
procedersi al recupero. Pertanto l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno
civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro
l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di
decadenza, al recupero”. Inoltre, la Cassazione rileva che “costituisce fattispecie
diversa quella regolata dall'art. 35, co. 10-bis, dl. 207/2008 cit., secondo cui «ai fini
della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8,
che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la
comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In
caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si
procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione,
si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero
di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia
presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della
pag. 7 prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del
relativo diritto anche per l'anno in corso». Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia
tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e
l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come
effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico
per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della
prestazione.
In applicazione del suddetto principio, per quanto riguarda gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali, il citato articolo 13, comma 2, della L. n.
412/1991, applicabile al caso di specie, prevede che l' proceda annualmente CP_1
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La notifica dell'indebito da parte dell'Ente deve essere effettuata nel termine annuale ed in mancanza le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
Ciò posto si osserva che l' con missiva del 06.08.2021 comunicava che “a CP_1
seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dall'01/01/2020 al
30/06/2021 un pagamento non dovuto sulla pensione Cat. VO n. 10003130 per un
importo complessivo di euro 1.046,01 è stata corrisposta la maggiorazione sociale o
l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi superiore
pag. 7 ai limiti stabiliti dalla legge”.
L' in memoria di costituzione ha rilevato che il debito era stato contestato CP_1
alla ricorrente in quanto nell'anno 2019 era risultato che il coniuge era titolare di redditi per un ammontare annuo accertato di € 7540,00, che determinava il superamento della soglia reddituale personale prevista per la concessione della maggiorazione sociale nell'anno di riferimento.
l' aveva l'obbligo di effettuare i dovuti accertamenti nonché procedere agli CP_1
eventuali recuperi di somme indebitamente corrisposte entro l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione reddituale ovvero, entro il 31.12.2021 (per redditi 2019).
Ne deriva, quindi, che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi legittimo, avendo l' proceduto all'accertamento dell'indebito nel CP_1
mese di agosto 2021 con riferimento ai redditi 2019.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente è tenuta a restituire la somma di €
1.046,01 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione in godimento Cat. VO n. 10003130 per il periodo dall'01.01.2020 al
30.06.2021.
Da qui il rigetto della domanda.
Considerato che la parte ricorrente non ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite seguono la pag. 7 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1
liquida in complessivi € 250,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 24 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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