Articolo 4 della Legge 12 maggio 1950, n. 348
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 giugno 1950
Art. 4.
Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facolta' di ammettere la presentazione di domande per nuove costruzioni da parte di concessionari di servizi indispensabili di comunicazione fra il Continente e le Isole, che avessero assunto i servizi stessi dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 della legge.
Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha altresi' facolta' di ammettere la presentazione di domande per la costruzione di navi da grande pesca di tipo speciale.
Le domande di cui ai precedenti commi dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 22 giugno 1950