CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 5.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 34/2024, pubblicata il 10/01/2024,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_1
AMERICA 351 ROMA, con il patrocinio dell'avv. BORLA ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA CIALDINI 36 TORINO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA, con il patrocinio dell'avv. CAPRIOLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA LUIGI
SCARAMBONE, 56 LECCE, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3
tempore, con sede legale in TORINO, con il patrocinio degli avv. CIPOLLA LUCIANA e pagina 1 di 12 elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO 43, MILANO Controparte_2
presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_4
pro tempore, con sede legale in VIA PER FAGNANO OLONA 11, SOLBIATE OLONA, con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA
CASTIGLIONI 10, BUSTO ARSIZIO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATO/A-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 34/2024, pubblicata il 10/01/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis. In via preliminare Dichiarare il presente atto di appello rituale ed ammissibile. Nel merito Accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, previa ogni altra eventuale, connessa, necessaria statuizione, in riforma della sentenza impugnata: a) accertare e dichiarare legittima la chiamata nel giudizio di primo grado della da parte della Parte_2 [...]
; b) condannare la a restituire alla Controparte_3 Parte_2
la somma da questa ricevuta a seguito Controparte_3
della condanna della seconda alla rifusione delle spese di giudizio della prima come liquidate nella sentenza di primo grado;
c) condannare la soccombente alla Parte_3
rifusione in favore della delle spese da questa sostenute nel primo grado Parte_2
di giudizio nella misura determinata dal Giudice di prime cure o nella diversa misura determinanda nel presente grado di giudizio o, in alternativa, dichiarare le spese sostenute in primo grado dalla integralmente compensate con quelle delle altre parti Parte_2 in causa. Spese del presente grado alla legge”.
Per Come da conclusioni rassegnate nella Controparte_4
comparsa di costituzione, di seguito riportate:
“Ad ogni buon conto con riguardo alle contestazioni di parte avversa inerente attinenti il merito della debenza questa difesa eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di
pagina 2 di 12 , rifiuta il contraddittorio sulla medesime e chiede di essere manlevata dall'Ente CP_1
impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. civ., sez. III,
24-06-2004, n. 11746). Nel merito. Dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della
Agente della Riscossione, per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, per
l'effetto, dichiarare tenuto l'Ente Impositore a garantire esso Agente della Riscossione da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa;
in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente con distrazione delle spese a favore dell'odierno procuratore. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore dello scrivente procuratore.”
Per : Parte_2
Contr
“In via principale: respingere tutte le domande formulate da nei confronti di
[...]
in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte Parte_2
in atti, assolvendo da ogni avversaria pretesa e di conseguenza rigettare Parte_2
il presente atto di appello;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.”
Per : Parte_3
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Rigettare il gravame proposto dall'appellante, siccome infondato in fatto e in diritto. NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA: Premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, rigettare, comunque, ogni domanda svolta da Controparte_3
nei confronti di , siccome infondata in fatto e in diritto, per tutti Parte_3
i motivi sopra esposti. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre ed attribuire al difensore di ex art 93 c.p.c.” Parte_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 I co c.p.c., notificato il 25.7.2022, la ha convenuto avanti al Tribunale di Busto Arsizio l' Parte_3 [...]
chiedendo, previa Controparte_6
sospensione della cartella di pagamento notificata da il 20.6.2002, di accertare e CP_7
dichiarare che le convenute non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti pagina 3 di 12 di e quindi di inibire alle convenute di procedere ad esecuzione forzata. In via Pt_3
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che il credito restitutorio vantato da Parte_1
nei confronti della in relazione alla surroga per cui è causa, ha
[...] Parte_3
natura chirografaria, in quanto manca delle caratteristiche necessarie per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9, quinto comma, D. Lgs. 123/1998 ed è sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 3/2015. Per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la nullità della cartella di pagamento n. 117 2021 00052876 15 000 emessa da
[...]
su incarico di . Controparte_1 Parte_4
La cartella oggetto dell'opposizione riguarda il recupero delle somme versate dal garante escusso , in favore della creditrice garantita in Controparte_6 Parte_2 relazione al finanziamento concesso da quest'ultima a Parte_3
L'opponente ha posto a base delle proprie domande i seguenti motivi di opposizione: 1) inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento (in quanto inviata da indirizzo pec non contemplato nei pubblici registri); 2) difetto di titolo esecutivo e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento;
3) insussistenza del rango privilegiato del credito precettato.
Si sono costituiti in giudizio: l' , che ha eccepito il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda attorea;
[...]
, che, oltre a contestare la fondatezza dell'opposizione, ha Controparte_8 chiesto comunque l'autorizzazione a chiamare in causa per essere dalla Parte_2
stessa manlevata, nel caso di accoglimento della domanda attorea.
In particolare, ha rilevato che, nel richiedere l'attivazione del Fondo ex L. CP_6
662/1996, ha espressamente dichiarato di ben conoscere e di impegnarsi Parte_2
a rispettare la normativa e le Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo, nonché a restituire al Fondo la perdita già liquidata in caso di pronuncia giudiziale che neghi la sussistenza del credito privilegiato riveniente dall'erogazione della garanzia statale”.
Considerate le doglianze espresse dalla società opponente, anche con riguardo al credito di nei confronti della procedura di concordato della e alla pretesa Parte_2 Pt_3 applicabilità dell'art. 61 L.F. al garante (la procedura aveva invero versato a Parte_1
, in misura concordataria, il credito chirografario relativo al finanziamento Parte_2 garantito ex legge 662/1996), la convenuta ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c. per la chiamata in causa della banca garantita, al fine di ottenere la ripetizione delle pagina 4 di 12 eventuali somme indebitamente versate, nell'ipotesi di declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento impugnati.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rinviato la prima udienza per consentire a di chiamare in causa la banca CP_6
garantita . Parte_2
Quest'ultima si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice e dalla convenuta , nei suoi confronti. Controparte_6
Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha respinto l'opposizione di ritenendo: Parte_3
- sussistente la legittimazione passiva concorrente di e dell'ente impositore, per le CP_7
opposizioni a cartelle relative a crediti di natura non previdenziale;
- tardive le contestazioni relative alla pretesa nullità/inesistenza della notifica della cartella, trattandosi di motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., proposto oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella stessa;
- infondato il motivo di opposizione, secondo cui l'iscrizione a ruolo sarebbe illegittima, in assenza di un titolo esecutivo;
sul punto, il Tribunale ha precisato che la
[...]
è facoltizzata direttamente da norma legislativa Parte_1
di rango primario a formare il ruolo esattoriale da affidare al Concessionario della riscossione, per la tutela dei crediti derivanti dalle garanzie pubbliche concesse da in qualità di Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Parte_1
- di natura privilegiata il credito azionato, posto che tutti gli interventi di sostegno pubblico alle imprese godono del privilegio ex art. 9 D. Lgs. 123/1998, come anche ribadito dall'art. 8-bis del D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella L 33/2015
(norma da intendersi come ripetitiva e confermativa di un regime già vigente);
- inoperante nel caso di specie l'art. 61 L.F., essendo ormai chiusa la procedura di concordato, con integrale esecuzione del piano.
Quanto alle domande svolte da nei confronti di il primo CP_6 Parte_2
Giudice ha rilevato che due dei tre motivi di opposizione proposti da erano relativi ad Pt_3 attività dell'Agente della Riscossione (pretesa invalidità della notifica della cartella;
pretesa illegittimità dell'iscrizione a ruolo). Il terzo motivo riguardava unicamente il rango del credito di regresso azionato dal solvens ( e non già quello del creditore Controparte_6
principale (questo pacificamente chirografario). Parte_2
Quest'ultimo motivo non solo era manifestamente infondato (come desumibile da numerosissimi precedenti giurisprudenziali), ma anche carente in punto di interesse. Il concordato preventivo infatti era stato appena chiuso per integrale esecuzione del piano e non pagina 5 di 12 era quindi più configurabile un concorso tra creditori, in ragione del quale poteva essere rilevante l'accertamento del rango del credito in questione.
In definitiva, l'opponente non aveva formulato motivi di opposizione relativi a profili di Pt_3
inesistenza/nullità/annullabilità del titolo ovvero a fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito vantato da (gli unici a poter astrattamente fondare un diritto di manleva in favore Pt_2
del garante) e, anche laddove accolti, i motivi di opposizione non avrebbero comunque fatto sorgere un obbligo di manleva in capo a . La domanda di manleva doveva Parte_2
pertanto essere rigettata.
In punto spese processuali, il Tribunale, secondo il principio di soccombenza, ha condannato a rifondere le spese sostenute da e da Pt_3 CP_7 Controparte_8
; ha condannato a rifondere le
[...] Controparte_8
spese sostenute dalla terza chiamata . Parte_2
Con atto di citazione in appello notificato in data 5.7.2024 a tutte le controparti,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_5
di Busto Arsizio, in punto liquidazione delle spese processuali, chiedendo alla Corte: - di dichiarare legittima la chiamata in causa di;
- di condannare a Parte_2 Parte_2
restituire a le somme dalla prima ricevute, a seguito della condanna della Parte_1
seconda alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio;
- di condannare la soccombente alla rifusione in favore di delle spese Parte_3 Parte_2
da questa sostenute nel giudizio di primo grado o, in alternativa, di compensare integralmente tali spese.
L'appellante ha proposto i seguenti motivi di appello:
1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il Tribunale prima aveva ammesso la chiamata in causa di , poi, ritenendo Parte_2
infondata a priori tale chiamata, aveva ingiustamente condannato alla Controparte_6
rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata.
L'appellante ha premesso che sono inopponibili a quale società di Controparte_6
gestione del Fondo di Garanzia (avente natura pubblicistica), le eccezioni relative al rapporto sottostante tra banca finanziatrice e PMI garantita.
L'opposizione della PMI beneficiaria avverso il ruolo esattoriale formato da Parte_1
e avverso la cartella di pagamento notificata da per il recupero del contributo
[...] CP_7 ex L. 662/1996, quindi, “può ben essere accolta in ragione di eccezioni relative all'ammontare del finanziamento concesso alla PMI beneficiaria dalla banca finanziatrice o relative alla sua validità o efficacia e persino alla sua effettiva esistenza”, con conseguente invalidità
pagina 6 di 12 dell'iscrizione a ruolo e diritto di rivalsa di nei confronti della banca Controparte_6
finanziatrice.
Proprio per esercitare eventualmente tale rivalsa, la convenuta aveva chiesto di CP_6
chiamare in causa Parte_2
2) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il primo Giudice ha dichiarato che, da un esame dell'atto introduttivo, non risultava contestata l'inesistenza (parziale o totale, originaria o sopravvenuta) del diritto di credito di
[...]
, né risultavano sollevate eccezioni relative al rapporto sottostante. Pt_2
In realtà, al punto 12) di pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, , Pt_3 riferendosi alla raccomandata a.r. del 27.10.2020 ricevuta dall'odierna appellante, precisava che “a seguito di tale comunicazione, l'odierna attrice, a mezzo dello scrivente difensore
(doc.9), replicava immediatamente che la richiesta di ottenere il pagamento dell'importo di
Euro 280.378,58 era, in realtà, destituita di ogni fondamento, visto che le ragioni creditorie di
erano già state integralmente soddisfatte nell'ambito della Controparte_9 procedura di concordato preventivo”, deducendo quindi l'inesistenza sopravvenuta del credito in ragione del quale , erogato il contributo di cui alla legge 662/1996, Controparte_6
aveva iscritto a ruolo esattoriale il credito pubblico e fatto notificare da la cartella. CP_7
3) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 91 c.p.c.). Capo impugnato: condanna di alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_6
dalla terza chiamata.
Essendo corretta la chiamata in causa di , tenuto conto delle domande svolte Parte_2 dall'attrice , secondo i principi di soccombenza e causazione, le spese processuali Pt_3 sostenute dal terzo chiamato avrebbero dovuto essere poste a carico dell'attore, posto che la chiamata in causa del terzo si era resa necessaria proprio rispetto alle argomentazioni dell'attore, o, al limite, avrebbero dovuto essere integralmente compensate.
Si sono costituite in giudizio le parti appellate. ha rilevato di aver operato con piena correttezza (come confermato dal Tribunale) e ha CP_7
eccepito il proprio difetto di legittimazione, in relazione alle contestazioni relative al merito della debenza.
ha rilevato la correttezza della statuizione del primo Giudice, in ordine alla Parte_2
infondatezza della chiamata in causa e in punto spese processuali. Controparte_6 aveva chiesto di procedere alla chiamata in causa della banca finanziatrice, precisando che “nel richiedere l'attivazione del Fondo ex L. 662/1996 la ha espressamente Parte_2
dichiarato di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare la normativa e le Disposizioni
pagina 7 di 12 Operative che disciplinano l'intervento del Fondo, nonché a restituire al Fondo la perdita già liquidata in caso di pronuncia giudiziale che neghi la sussistenza del credito privilegiato riveniente dall'erogazione della garanzia statale”. aveva sempre agito Parte_2
in piena conformità delle norme di legge e alle Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo, procedendo, una volta effettuata l'escussione del Fondo, a comunicare alla società la surroga di . Parte_1
Nel giudizio di primo grado, non erano in discussione i rapporti tra la banca finanziatrice e discutendosi solo di una questione prettamente giuridica, ossia della natura Parte_3
privilegiata o chirografario del credito del Fondo.
L'appellata ha poi rilevato che l'affermazione per cui si sarebbe impegnata “a restituire Pt_2
al Fondo la perdita già liquidata in caso di pronuncia giudiziale che neghi la sussistenza del credito privilegiato riveniente dall'erogazione della garanzia statale” era del tutto infondata, come desumibile dal doc. 5, essendosi la banca impegnata e restituire al Fondo l'importo delle perdite già liquidate, solo in caso di accertamento dell'inesistenza sostanziale del credito sottostante, credito in realtà mai messo in discussione nel presente giudizio e nell'ambito della procedura concordataria.
La società ha chiesto il rigetto dell'appello e di ogni domanda formulata da Pt_3 Parte_1
nei suoi confronti, rilevando la correttezza della decisione del Tribunale in ordine alla
[...]
infondatezza della chiamata in causa, non avendo la sollevato alcuna contestazione sulla Pt_3
esistenza/inesistenza totale o parziale del finanziamento ricevuto da o sull'ammontare Pt_2
del credito e non avendo svolto alcuna eccezione relativa al rapporto con la banca finanziatrice.
Stante l'infondatezza della chiamata in causa, la decisione del Tribunale in punto rifusione delle spese di lite era corretta.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello proposto da (concernente Parte_6
solo il profilo della fondatezza/infondatezza della chiamata in causa di e la Parte_2
statuizione sulla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata) è infondato.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi il profilo della fondatezza della chiamata in causa.
Tali motivi sono infondati.
Parte appellante rileva che, in generale, la chiamata in causa della banca finanziatrice si giustifica per il fatto che sono inopponibili a , quale società di gestione Controparte_6
pagina 8 di 12 del Fondo di Garanzia, le eccezioni relative al rapporto sottostante tra la banca e la società garantita, relative all'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria o relative alla validità, efficacia e all'effettiva esistenza del credito della banca. Laddove pertanto fosse accertata l'inesistenza parziale o totale del credito o la sua estinzione, ne discenderebbe l'invalidità dell'iscrizione a ruolo e quindi il diritto di rivalsa di nei confronti della banca finanziatrice. Controparte_6
Se i rilievi di cui sopra, in linea generale, sono corretti, va tuttavia rilevato che, nel caso di specie, la società garantita non ha sollevato alcuna eccezione relativa Parte_3 all'ammontare del finanziamento erogato da e a profili di validità, efficacia o Parte_2 esistenza del credito, come si desume dalla lettura dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado e come confermato dalla stessa nella comparsa di costituzione in Pt_3
appello.
L'attrice/odierna appellata ha contestato infatti avanti al Tribunale di Busto Arsizio
l'inesistenza della notifica della cartella e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo (e quindi la nullità della cartella) perché difettava un titolo esecutivo.
Questi primi due motivi di censura, attengono all'operato di Controparte_1
e certamente non riguardano in alcun modo il rapporto sottostante (il finanziamento da parte della banca alla PMI).
Il terzo motivo di opposizione riguarda la natura privilegiata o chirografaria del credito di regresso di (quindi un credito differente da quello della banca). Controparte_6
Il Tribunale ha ritenuto tale credito pacificamente privilegiato, come sostenuto da copiosissima giurisprudenza (ved. ad es. Cass. ord. 1005/2023, secondo cui “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante Parte_1
nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato
a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del
1999”).
In ogni caso, la non aveva alcun interesse a far accertare la natura chirografaria o Pt_3
privilegiata del credito, posto che il concordato preventivo era stato chiuso in data 14.7.2020
(due anni prima della notifica della cartella) per integrale esecuzione degli obblighi concordatari e non era quindi configurabile un concorso tra creditori, in vista del quale risultasse rilevante accertare il rango del credito in questione.
pagina 9 di 12 Non assume poi rilevanza il fatto che il Tribunale abbia rinviato la prima udienza per consentire a la chiamata in causa del terzo, trattandosi di decreto inidoneo a Controparte_6
pregiudicare la decisione della causa ed essendo stato emesso su istanza della parte convenuta.
Quanto poi alla richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia di cui al doc. 5 di parte CP_6
, la banca si era impegnata come segue: “Nell'ipotesi di contestazione Controparte_6
giudiziale o stragiudiziale promossa dal soggetto beneficiario in relazione all'esistenza stessa del credito garantito e/o alla richiesta di rideterminazione del quanto dovuto, a comunicare con cadenza semestrale al Gestore lo stato della controversia, eventuali accordi transattivi, nonché l'eventuale esito della medesima. Nel caso di pronuncia giudiziale, anche provvisoriamente esecutiva, che accerti e dichiari l'inesistenza del credito garantito e/o ne ridetermini in diminuzione l'importo, a restituire al Fondo di garanzia l'importo della perdita già liquidata, totalmente in caso di dichiarazione di nullità, o parzialmente in proporzione all'importo del credito garantito riconosciuto come non dovuto dalla pronuncia giudiziale stessa, oltre gli interessi legali dalla data di liquidazione della perdita al soddisfo. Inoltre, a tenere indenne e a rimborsare il Gestore del Fondo per tutte le spese, dirette ed indirette, giudiziarie e extragiudiziarie, nessuna esclusa, eventualmente sostenute in relazione alla controversia ed in conseguenza dell'intervento in causa, sia per chiamata, ordine del giudice o spontaneo perché ritenuto opportuno per la tutela delle risorse del Fondo, ivi comprese eventuali condanne giudiziali al pagamento di somme, spese di giudizio e risarcimento di danni, nonché le spese sostenute dal Gestore per conto del Fondo per l'esercizio della surroga
e/o in conseguenza di esso ed ogni eventuale ulteriore ristoro di costo e danno subito in conseguenza del detto annullamento o ridimensionamento del finanziamento assistito dalla garanzia pubblica”.
L'impegno alla restituzione degli importi erogati dal Gestore del Fondo era pertanto limitato all'ipotesi di accertamento e declaratoria dell'inesistenza del credito garantito o all'ipotesi di rideterminazione in diminuzione dell'importo relativo a tale credito, ipotesi tutte relative al rapporto sottostante tra banca finanziatrice e impresa garantita.
Nessuna rilevanza può poi attribuirsi a quanto precisato da al punto 12) di pag. 3-4 Pt_3
dell'atto di citazione, nella ricostruzione in fatto. Il richiamo al contenuto della raccomandata del 27.10.2020 inviata da a è infatti solo finalizzato alla Pt_3 Controparte_6
esposizione dei fatti che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio, mancando nella parte in diritto dell'atto di citazione ogni contestazione circa l'inesistenza sopravvenuta o l'estinzione del credito di , limitandosi l'attrice ad affermare la natura chirografaria del Parte_2
credito azionato con la cartella di pagamento.
pagina 10 di 12 Anche l'ultimo motivo di appello è infondato, avendo il Tribunale applicato correttamente il principio di soccombenza, nel condannare a rifondere le spese processuali CP_6
sostenute da , a seguito di una chiamata in causa infondata (ved. tra le altre Parte_2
Cass. ord. 10364/2023, secondo cui le spese del terzo chiamato “restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale”).
Per i motivi esposti, l'appello deve essere respinto.
Circa le spese relativa a questo grado di giudizio, esse devono essere parametrate al valore delle spese processuali che è stata Parte_5
condannata dal primo Giudice a rifondere alla terza chiamata (vertendo l'appello solo sul profilo della fondatezza della chiamata in causa e sulla statuizione di condanna di
[...]
alla rifusione delle spese processuali in favore di ). Controparte_6 Parte_2
Secondo il principio di soccombenza, le spese sostenute dalle appellate e Parte_2 Pt_3
devono essere poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo,
[...]
applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di trattazione (non essendoci stata istruttoria).
Devono invece essere integralmente compensate tra le parti le spese sostenute da
[...]
, considerato che, in sede di procedimento di appello, non è stata svolta Controparte_1
alcuna domanda contro quest'ultima, che la sua costituzione in giudizio è stata volta a rispondere ad una vocatio in ius finalizzata alla regolare instaurazione del contraddittorio e che ha depositato solo la comparsa di costituzione e una brevissima memoria difensiva. CP_7
Va infine rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da , non Parte_2
essendo ravvisabili elementi di dolo e colpa grave a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Busto Arsizio n. 34/2024, pubblicata il 10/01/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante a Parte_6
rifondere alle appellate e le spese Parte_2 Parte_3
processuali del presente grado di giudizio, che liquida:
- quanto a in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% Parte_2
per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 11 di 12 - quanto a in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per Parte_3
rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario avv. Giovanni Olivieri;
3) Compensa integralmente le spese processuali sostenute da Controparte_1
;
[...]
4) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 5.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 34/2024, pubblicata il 10/01/2024,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in VIALE P.IVA_1
AMERICA 351 ROMA, con il patrocinio dell'avv. BORLA ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA CIALDINI 36 TORINO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA GIUSEPPE GREZAR 14 ROMA, con il patrocinio dell'avv. CAPRIOLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA LUIGI
SCARAMBONE, 56 LECCE, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3
tempore, con sede legale in TORINO, con il patrocinio degli avv. CIPOLLA LUCIANA e pagina 1 di 12 elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO 43, MILANO Controparte_2
presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_4
pro tempore, con sede legale in VIA PER FAGNANO OLONA 11, SOLBIATE OLONA, con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA
CASTIGLIONI 10, BUSTO ARSIZIO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATO/A-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 34/2024, pubblicata il 10/01/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis. In via preliminare Dichiarare il presente atto di appello rituale ed ammissibile. Nel merito Accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l'effetto, previa ogni altra eventuale, connessa, necessaria statuizione, in riforma della sentenza impugnata: a) accertare e dichiarare legittima la chiamata nel giudizio di primo grado della da parte della Parte_2 [...]
; b) condannare la a restituire alla Controparte_3 Parte_2
la somma da questa ricevuta a seguito Controparte_3
della condanna della seconda alla rifusione delle spese di giudizio della prima come liquidate nella sentenza di primo grado;
c) condannare la soccombente alla Parte_3
rifusione in favore della delle spese da questa sostenute nel primo grado Parte_2
di giudizio nella misura determinata dal Giudice di prime cure o nella diversa misura determinanda nel presente grado di giudizio o, in alternativa, dichiarare le spese sostenute in primo grado dalla integralmente compensate con quelle delle altre parti Parte_2 in causa. Spese del presente grado alla legge”.
Per Come da conclusioni rassegnate nella Controparte_4
comparsa di costituzione, di seguito riportate:
“Ad ogni buon conto con riguardo alle contestazioni di parte avversa inerente attinenti il merito della debenza questa difesa eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di
pagina 2 di 12 , rifiuta il contraddittorio sulla medesime e chiede di essere manlevata dall'Ente CP_1
impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. civ., sez. III,
24-06-2004, n. 11746). Nel merito. Dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della
Agente della Riscossione, per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, per
l'effetto, dichiarare tenuto l'Ente Impositore a garantire esso Agente della Riscossione da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa;
in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente con distrazione delle spese a favore dell'odierno procuratore. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore dello scrivente procuratore.”
Per : Parte_2
Contr
“In via principale: respingere tutte le domande formulate da nei confronti di
[...]
in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte Parte_2
in atti, assolvendo da ogni avversaria pretesa e di conseguenza rigettare Parte_2
il presente atto di appello;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.”
Per : Parte_3
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa così giudicare: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Rigettare il gravame proposto dall'appellante, siccome infondato in fatto e in diritto. NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA: Premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, rigettare, comunque, ogni domanda svolta da Controparte_3
nei confronti di , siccome infondata in fatto e in diritto, per tutti Parte_3
i motivi sopra esposti. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre ed attribuire al difensore di ex art 93 c.p.c.” Parte_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 I co c.p.c., notificato il 25.7.2022, la ha convenuto avanti al Tribunale di Busto Arsizio l' Parte_3 [...]
chiedendo, previa Controparte_6
sospensione della cartella di pagamento notificata da il 20.6.2002, di accertare e CP_7
dichiarare che le convenute non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti pagina 3 di 12 di e quindi di inibire alle convenute di procedere ad esecuzione forzata. In via Pt_3
subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare che il credito restitutorio vantato da Parte_1
nei confronti della in relazione alla surroga per cui è causa, ha
[...] Parte_3
natura chirografaria, in quanto manca delle caratteristiche necessarie per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9, quinto comma, D. Lgs. 123/1998 ed è sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 3/2015. Per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la nullità della cartella di pagamento n. 117 2021 00052876 15 000 emessa da
[...]
su incarico di . Controparte_1 Parte_4
La cartella oggetto dell'opposizione riguarda il recupero delle somme versate dal garante escusso , in favore della creditrice garantita in Controparte_6 Parte_2 relazione al finanziamento concesso da quest'ultima a Parte_3
L'opponente ha posto a base delle proprie domande i seguenti motivi di opposizione: 1) inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento (in quanto inviata da indirizzo pec non contemplato nei pubblici registri); 2) difetto di titolo esecutivo e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento;
3) insussistenza del rango privilegiato del credito precettato.
Si sono costituiti in giudizio: l' , che ha eccepito il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda attorea;
[...]
, che, oltre a contestare la fondatezza dell'opposizione, ha Controparte_8 chiesto comunque l'autorizzazione a chiamare in causa per essere dalla Parte_2
stessa manlevata, nel caso di accoglimento della domanda attorea.
In particolare, ha rilevato che, nel richiedere l'attivazione del Fondo ex L. CP_6
662/1996, ha espressamente dichiarato di ben conoscere e di impegnarsi Parte_2
a rispettare la normativa e le Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo, nonché a restituire al Fondo la perdita già liquidata in caso di pronuncia giudiziale che neghi la sussistenza del credito privilegiato riveniente dall'erogazione della garanzia statale”.
Considerate le doglianze espresse dalla società opponente, anche con riguardo al credito di nei confronti della procedura di concordato della e alla pretesa Parte_2 Pt_3 applicabilità dell'art. 61 L.F. al garante (la procedura aveva invero versato a Parte_1
, in misura concordataria, il credito chirografario relativo al finanziamento Parte_2 garantito ex legge 662/1996), la convenuta ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c. per la chiamata in causa della banca garantita, al fine di ottenere la ripetizione delle pagina 4 di 12 eventuali somme indebitamente versate, nell'ipotesi di declaratoria di nullità, invalidità o inefficacia del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento impugnati.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rinviato la prima udienza per consentire a di chiamare in causa la banca CP_6
garantita . Parte_2
Quest'ultima si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice e dalla convenuta , nei suoi confronti. Controparte_6
Il Tribunale, con la sentenza appellata, ha respinto l'opposizione di ritenendo: Parte_3
- sussistente la legittimazione passiva concorrente di e dell'ente impositore, per le CP_7
opposizioni a cartelle relative a crediti di natura non previdenziale;
- tardive le contestazioni relative alla pretesa nullità/inesistenza della notifica della cartella, trattandosi di motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., proposto oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella stessa;
- infondato il motivo di opposizione, secondo cui l'iscrizione a ruolo sarebbe illegittima, in assenza di un titolo esecutivo;
sul punto, il Tribunale ha precisato che la
[...]
è facoltizzata direttamente da norma legislativa Parte_1
di rango primario a formare il ruolo esattoriale da affidare al Concessionario della riscossione, per la tutela dei crediti derivanti dalle garanzie pubbliche concesse da in qualità di Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Parte_1
- di natura privilegiata il credito azionato, posto che tutti gli interventi di sostegno pubblico alle imprese godono del privilegio ex art. 9 D. Lgs. 123/1998, come anche ribadito dall'art. 8-bis del D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella L 33/2015
(norma da intendersi come ripetitiva e confermativa di un regime già vigente);
- inoperante nel caso di specie l'art. 61 L.F., essendo ormai chiusa la procedura di concordato, con integrale esecuzione del piano.
Quanto alle domande svolte da nei confronti di il primo CP_6 Parte_2
Giudice ha rilevato che due dei tre motivi di opposizione proposti da erano relativi ad Pt_3 attività dell'Agente della Riscossione (pretesa invalidità della notifica della cartella;
pretesa illegittimità dell'iscrizione a ruolo). Il terzo motivo riguardava unicamente il rango del credito di regresso azionato dal solvens ( e non già quello del creditore Controparte_6
principale (questo pacificamente chirografario). Parte_2
Quest'ultimo motivo non solo era manifestamente infondato (come desumibile da numerosissimi precedenti giurisprudenziali), ma anche carente in punto di interesse. Il concordato preventivo infatti era stato appena chiuso per integrale esecuzione del piano e non pagina 5 di 12 era quindi più configurabile un concorso tra creditori, in ragione del quale poteva essere rilevante l'accertamento del rango del credito in questione.
In definitiva, l'opponente non aveva formulato motivi di opposizione relativi a profili di Pt_3
inesistenza/nullità/annullabilità del titolo ovvero a fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito vantato da (gli unici a poter astrattamente fondare un diritto di manleva in favore Pt_2
del garante) e, anche laddove accolti, i motivi di opposizione non avrebbero comunque fatto sorgere un obbligo di manleva in capo a . La domanda di manleva doveva Parte_2
pertanto essere rigettata.
In punto spese processuali, il Tribunale, secondo il principio di soccombenza, ha condannato a rifondere le spese sostenute da e da Pt_3 CP_7 Controparte_8
; ha condannato a rifondere le
[...] Controparte_8
spese sostenute dalla terza chiamata . Parte_2
Con atto di citazione in appello notificato in data 5.7.2024 a tutte le controparti,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_5
di Busto Arsizio, in punto liquidazione delle spese processuali, chiedendo alla Corte: - di dichiarare legittima la chiamata in causa di;
- di condannare a Parte_2 Parte_2
restituire a le somme dalla prima ricevute, a seguito della condanna della Parte_1
seconda alla rifusione delle spese processuali del primo grado di giudizio;
- di condannare la soccombente alla rifusione in favore di delle spese Parte_3 Parte_2
da questa sostenute nel giudizio di primo grado o, in alternativa, di compensare integralmente tali spese.
L'appellante ha proposto i seguenti motivi di appello:
1) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il Tribunale prima aveva ammesso la chiamata in causa di , poi, ritenendo Parte_2
infondata a priori tale chiamata, aveva ingiustamente condannato alla Controparte_6
rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata.
L'appellante ha premesso che sono inopponibili a quale società di Controparte_6
gestione del Fondo di Garanzia (avente natura pubblicistica), le eccezioni relative al rapporto sottostante tra banca finanziatrice e PMI garantita.
L'opposizione della PMI beneficiaria avverso il ruolo esattoriale formato da Parte_1
e avverso la cartella di pagamento notificata da per il recupero del contributo
[...] CP_7 ex L. 662/1996, quindi, “può ben essere accolta in ragione di eccezioni relative all'ammontare del finanziamento concesso alla PMI beneficiaria dalla banca finanziatrice o relative alla sua validità o efficacia e persino alla sua effettiva esistenza”, con conseguente invalidità
pagina 6 di 12 dell'iscrizione a ruolo e diritto di rivalsa di nei confronti della banca Controparte_6
finanziatrice.
Proprio per esercitare eventualmente tale rivalsa, la convenuta aveva chiesto di CP_6
chiamare in causa Parte_2
2) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il primo Giudice ha dichiarato che, da un esame dell'atto introduttivo, non risultava contestata l'inesistenza (parziale o totale, originaria o sopravvenuta) del diritto di credito di
[...]
, né risultavano sollevate eccezioni relative al rapporto sottostante. Pt_2
In realtà, al punto 12) di pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, , Pt_3 riferendosi alla raccomandata a.r. del 27.10.2020 ricevuta dall'odierna appellante, precisava che “a seguito di tale comunicazione, l'odierna attrice, a mezzo dello scrivente difensore
(doc.9), replicava immediatamente che la richiesta di ottenere il pagamento dell'importo di
Euro 280.378,58 era, in realtà, destituita di ogni fondamento, visto che le ragioni creditorie di
erano già state integralmente soddisfatte nell'ambito della Controparte_9 procedura di concordato preventivo”, deducendo quindi l'inesistenza sopravvenuta del credito in ragione del quale , erogato il contributo di cui alla legge 662/1996, Controparte_6
aveva iscritto a ruolo esattoriale il credito pubblico e fatto notificare da la cartella. CP_7
3) Violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 91 c.p.c.). Capo impugnato: condanna di alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_6
dalla terza chiamata.
Essendo corretta la chiamata in causa di , tenuto conto delle domande svolte Parte_2 dall'attrice , secondo i principi di soccombenza e causazione, le spese processuali Pt_3 sostenute dal terzo chiamato avrebbero dovuto essere poste a carico dell'attore, posto che la chiamata in causa del terzo si era resa necessaria proprio rispetto alle argomentazioni dell'attore, o, al limite, avrebbero dovuto essere integralmente compensate.
Si sono costituite in giudizio le parti appellate. ha rilevato di aver operato con piena correttezza (come confermato dal Tribunale) e ha CP_7
eccepito il proprio difetto di legittimazione, in relazione alle contestazioni relative al merito della debenza.
ha rilevato la correttezza della statuizione del primo Giudice, in ordine alla Parte_2
infondatezza della chiamata in causa e in punto spese processuali. Controparte_6 aveva chiesto di procedere alla chiamata in causa della banca finanziatrice, precisando che “nel richiedere l'attivazione del Fondo ex L. 662/1996 la ha espressamente Parte_2
dichiarato di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare la normativa e le Disposizioni
pagina 7 di 12 Operative che disciplinano l'intervento del Fondo, nonché a restituire al Fondo la perdita già liquidata in caso di pronuncia giudiziale che neghi la sussistenza del credito privilegiato riveniente dall'erogazione della garanzia statale”. aveva sempre agito Parte_2
in piena conformità delle norme di legge e alle Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo, procedendo, una volta effettuata l'escussione del Fondo, a comunicare alla società la surroga di . Parte_1
Nel giudizio di primo grado, non erano in discussione i rapporti tra la banca finanziatrice e discutendosi solo di una questione prettamente giuridica, ossia della natura Parte_3
privilegiata o chirografario del credito del Fondo.
L'appellata ha poi rilevato che l'affermazione per cui si sarebbe impegnata “a restituire Pt_2
al Fondo la perdita già liquidata in caso di pronuncia giudiziale che neghi la sussistenza del credito privilegiato riveniente dall'erogazione della garanzia statale” era del tutto infondata, come desumibile dal doc. 5, essendosi la banca impegnata e restituire al Fondo l'importo delle perdite già liquidate, solo in caso di accertamento dell'inesistenza sostanziale del credito sottostante, credito in realtà mai messo in discussione nel presente giudizio e nell'ambito della procedura concordataria.
La società ha chiesto il rigetto dell'appello e di ogni domanda formulata da Pt_3 Parte_1
nei suoi confronti, rilevando la correttezza della decisione del Tribunale in ordine alla
[...]
infondatezza della chiamata in causa, non avendo la sollevato alcuna contestazione sulla Pt_3
esistenza/inesistenza totale o parziale del finanziamento ricevuto da o sull'ammontare Pt_2
del credito e non avendo svolto alcuna eccezione relativa al rapporto con la banca finanziatrice.
Stante l'infondatezza della chiamata in causa, la decisione del Tribunale in punto rifusione delle spese di lite era corretta.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.6.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello proposto da (concernente Parte_6
solo il profilo della fondatezza/infondatezza della chiamata in causa di e la Parte_2
statuizione sulla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata) è infondato.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi il profilo della fondatezza della chiamata in causa.
Tali motivi sono infondati.
Parte appellante rileva che, in generale, la chiamata in causa della banca finanziatrice si giustifica per il fatto che sono inopponibili a , quale società di gestione Controparte_6
pagina 8 di 12 del Fondo di Garanzia, le eccezioni relative al rapporto sottostante tra la banca e la società garantita, relative all'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria o relative alla validità, efficacia e all'effettiva esistenza del credito della banca. Laddove pertanto fosse accertata l'inesistenza parziale o totale del credito o la sua estinzione, ne discenderebbe l'invalidità dell'iscrizione a ruolo e quindi il diritto di rivalsa di nei confronti della banca finanziatrice. Controparte_6
Se i rilievi di cui sopra, in linea generale, sono corretti, va tuttavia rilevato che, nel caso di specie, la società garantita non ha sollevato alcuna eccezione relativa Parte_3 all'ammontare del finanziamento erogato da e a profili di validità, efficacia o Parte_2 esistenza del credito, come si desume dalla lettura dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado e come confermato dalla stessa nella comparsa di costituzione in Pt_3
appello.
L'attrice/odierna appellata ha contestato infatti avanti al Tribunale di Busto Arsizio
l'inesistenza della notifica della cartella e l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo (e quindi la nullità della cartella) perché difettava un titolo esecutivo.
Questi primi due motivi di censura, attengono all'operato di Controparte_1
e certamente non riguardano in alcun modo il rapporto sottostante (il finanziamento da parte della banca alla PMI).
Il terzo motivo di opposizione riguarda la natura privilegiata o chirografaria del credito di regresso di (quindi un credito differente da quello della banca). Controparte_6
Il Tribunale ha ritenuto tale credito pacificamente privilegiato, come sostenuto da copiosissima giurisprudenza (ved. ad es. Cass. ord. 1005/2023, secondo cui “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante Parte_1
nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato
a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del
1999”).
In ogni caso, la non aveva alcun interesse a far accertare la natura chirografaria o Pt_3
privilegiata del credito, posto che il concordato preventivo era stato chiuso in data 14.7.2020
(due anni prima della notifica della cartella) per integrale esecuzione degli obblighi concordatari e non era quindi configurabile un concorso tra creditori, in vista del quale risultasse rilevante accertare il rango del credito in questione.
pagina 9 di 12 Non assume poi rilevanza il fatto che il Tribunale abbia rinviato la prima udienza per consentire a la chiamata in causa del terzo, trattandosi di decreto inidoneo a Controparte_6
pregiudicare la decisione della causa ed essendo stato emesso su istanza della parte convenuta.
Quanto poi alla richiesta di attivazione del Fondo di Garanzia di cui al doc. 5 di parte CP_6
, la banca si era impegnata come segue: “Nell'ipotesi di contestazione Controparte_6
giudiziale o stragiudiziale promossa dal soggetto beneficiario in relazione all'esistenza stessa del credito garantito e/o alla richiesta di rideterminazione del quanto dovuto, a comunicare con cadenza semestrale al Gestore lo stato della controversia, eventuali accordi transattivi, nonché l'eventuale esito della medesima. Nel caso di pronuncia giudiziale, anche provvisoriamente esecutiva, che accerti e dichiari l'inesistenza del credito garantito e/o ne ridetermini in diminuzione l'importo, a restituire al Fondo di garanzia l'importo della perdita già liquidata, totalmente in caso di dichiarazione di nullità, o parzialmente in proporzione all'importo del credito garantito riconosciuto come non dovuto dalla pronuncia giudiziale stessa, oltre gli interessi legali dalla data di liquidazione della perdita al soddisfo. Inoltre, a tenere indenne e a rimborsare il Gestore del Fondo per tutte le spese, dirette ed indirette, giudiziarie e extragiudiziarie, nessuna esclusa, eventualmente sostenute in relazione alla controversia ed in conseguenza dell'intervento in causa, sia per chiamata, ordine del giudice o spontaneo perché ritenuto opportuno per la tutela delle risorse del Fondo, ivi comprese eventuali condanne giudiziali al pagamento di somme, spese di giudizio e risarcimento di danni, nonché le spese sostenute dal Gestore per conto del Fondo per l'esercizio della surroga
e/o in conseguenza di esso ed ogni eventuale ulteriore ristoro di costo e danno subito in conseguenza del detto annullamento o ridimensionamento del finanziamento assistito dalla garanzia pubblica”.
L'impegno alla restituzione degli importi erogati dal Gestore del Fondo era pertanto limitato all'ipotesi di accertamento e declaratoria dell'inesistenza del credito garantito o all'ipotesi di rideterminazione in diminuzione dell'importo relativo a tale credito, ipotesi tutte relative al rapporto sottostante tra banca finanziatrice e impresa garantita.
Nessuna rilevanza può poi attribuirsi a quanto precisato da al punto 12) di pag. 3-4 Pt_3
dell'atto di citazione, nella ricostruzione in fatto. Il richiamo al contenuto della raccomandata del 27.10.2020 inviata da a è infatti solo finalizzato alla Pt_3 Controparte_6
esposizione dei fatti che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio, mancando nella parte in diritto dell'atto di citazione ogni contestazione circa l'inesistenza sopravvenuta o l'estinzione del credito di , limitandosi l'attrice ad affermare la natura chirografaria del Parte_2
credito azionato con la cartella di pagamento.
pagina 10 di 12 Anche l'ultimo motivo di appello è infondato, avendo il Tribunale applicato correttamente il principio di soccombenza, nel condannare a rifondere le spese processuali CP_6
sostenute da , a seguito di una chiamata in causa infondata (ved. tra le altre Parte_2
Cass. ord. 10364/2023, secondo cui le spese del terzo chiamato “restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale”).
Per i motivi esposti, l'appello deve essere respinto.
Circa le spese relativa a questo grado di giudizio, esse devono essere parametrate al valore delle spese processuali che è stata Parte_5
condannata dal primo Giudice a rifondere alla terza chiamata (vertendo l'appello solo sul profilo della fondatezza della chiamata in causa e sulla statuizione di condanna di
[...]
alla rifusione delle spese processuali in favore di ). Controparte_6 Parte_2
Secondo il principio di soccombenza, le spese sostenute dalle appellate e Parte_2 Pt_3
devono essere poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo,
[...]
applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di trattazione (non essendoci stata istruttoria).
Devono invece essere integralmente compensate tra le parti le spese sostenute da
[...]
, considerato che, in sede di procedimento di appello, non è stata svolta Controparte_1
alcuna domanda contro quest'ultima, che la sua costituzione in giudizio è stata volta a rispondere ad una vocatio in ius finalizzata alla regolare instaurazione del contraddittorio e che ha depositato solo la comparsa di costituzione e una brevissima memoria difensiva. CP_7
Va infine rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da , non Parte_2
essendo ravvisabili elementi di dolo e colpa grave a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Busto Arsizio n. 34/2024, pubblicata il 10/01/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante a Parte_6
rifondere alle appellate e le spese Parte_2 Parte_3
processuali del presente grado di giudizio, che liquida:
- quanto a in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% Parte_2
per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 11 di 12 - quanto a in complessivi € 4.888,00 per compensi, oltre al 15% per Parte_3
rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario avv. Giovanni Olivieri;
3) Compensa integralmente le spese processuali sostenute da Controparte_1
;
[...]
4) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 12 di 12