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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
202 /2025 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 202/2025 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento del matrimonio) celebrato in SAN MAURO
PASCOLI in data 21/04/1993 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in Parte_1 data 27/04/1960, domiciliata in VIA PAOLO BORSELLINO 22 47822
SANTARCANGELO DI ROMAGNA - C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. BOSCHETTI CHIARA
RICORRENTE
E
2. , nato a [...] in data [...], domiciliato in - CP_1
, C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO- SEDE
INTERVENTORE PERE LEGGE
Conclusioni delle parti:
La ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo;
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, , premesso che: Parte_1
1 − in data 21.04.1993 ha contratto matrimonio nel Comune di San Mauro Pascoli con , C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
09.09.1962 e residente in [...];
− dalla loro unione è nato in data [...] il figlio;
Per_1
− a seguito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in data 20.11.98, i coniugi hanno presentato innanzi al Tribunale di Forlì ricorso per separazione consensuale, omologata in data 31.03.1999;
− che la ricorrente, dopo essere rientrata per alcuni anni presso l'abitazione dei propri genitori, con atto a ministero del notaio dott.ssa stipulato Persona_2 in data 26.04.2002, ha acquistato l'unità immobiliare ove attualmente risiede unitamente al figlio, posta in 47822 — Santarcangelo di R. (RN), Via Pablo
Neruda n.21;
− che il figlio , che compirà 31 anni a luglio del corrente anno, già da Per_1 dieci anni svolge una stabile attività lavorativa e, pur risiedendo ancora unitamente alla madre, è autosufficiente dal punto di vista economico;
− la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente dall'epoca della separazione sino ad oggi, per cui sussistono i presupposti di legge per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
− la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa quale impiegata di direzione presso la Casa di Cura Villa Maria di Rimini ed è attualmente in pensione: tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio, senza formulare richieste accessorie di carattere economico.
Il resistente, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito, rimanendo contumace.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, cui il rimaneva assente, CP_1 apparendo la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il Presidente ha invitato la parte comparsa a precisare le conclusioni.
Il Presidente, non sussistendo i presupposti per l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti, ha ordinato la discussione orale della causa.
All'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Osserva il Tribunale che lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., essendo evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al
Presidente del Tribunale (per mancata comparizione della resistente), sia dal tenore
2 degli atti difensivi della parte ricorrente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Ai sensi dell'art. 5 Legge Divorzio, ritiene, dunque, che ricorrano i presupposti per l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio. La ricorrente ha dedotto l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e del figlio maggiorenne, sicché non ha formulato istanze in ordine al mantenimento.
L'oggetto della causa costituisce motivo per la compensazione integrale delle spese, non avendo formulato peraltro la ricorrente specifica richiesta di condanna della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
202/2025 C.C., e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede: visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN MAURO PASCOLI in data 21/04/1993 tra i coniugi: nata a Parte_1
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) in data 27/04/1960, -
e , nato a RIMINI (RN) in [...] C.F._1 CP_1
09/09/1962, - trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del comune di SAN MAURO PASCOLI al N. 3 P. 1 anno 1993;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
3) Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SAN MAURO PASCOLI per quanto di competenza.
Forlì, 29/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 202/2025 R.G.A.C.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento del matrimonio) celebrato in SAN MAURO
PASCOLI in data 21/04/1993 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in Parte_1 data 27/04/1960, domiciliata in VIA PAOLO BORSELLINO 22 47822
SANTARCANGELO DI ROMAGNA - C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. BOSCHETTI CHIARA
RICORRENTE
E
2. , nato a [...] in data [...], domiciliato in - CP_1
, C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO- SEDE
INTERVENTORE PERE LEGGE
Conclusioni delle parti:
La ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo;
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2025, , premesso che: Parte_1
1 − in data 21.04.1993 ha contratto matrimonio nel Comune di San Mauro Pascoli con , C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
09.09.1962 e residente in [...];
− dalla loro unione è nato in data [...] il figlio;
Per_1
− a seguito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in data 20.11.98, i coniugi hanno presentato innanzi al Tribunale di Forlì ricorso per separazione consensuale, omologata in data 31.03.1999;
− che la ricorrente, dopo essere rientrata per alcuni anni presso l'abitazione dei propri genitori, con atto a ministero del notaio dott.ssa stipulato Persona_2 in data 26.04.2002, ha acquistato l'unità immobiliare ove attualmente risiede unitamente al figlio, posta in 47822 — Santarcangelo di R. (RN), Via Pablo
Neruda n.21;
− che il figlio , che compirà 31 anni a luglio del corrente anno, già da Per_1 dieci anni svolge una stabile attività lavorativa e, pur risiedendo ancora unitamente alla madre, è autosufficiente dal punto di vista economico;
− la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente dall'epoca della separazione sino ad oggi, per cui sussistono i presupposti di legge per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
− la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa quale impiegata di direzione presso la Casa di Cura Villa Maria di Rimini ed è attualmente in pensione: tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili (rectius: lo scioglimento) del matrimonio, senza formulare richieste accessorie di carattere economico.
Il resistente, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito, rimanendo contumace.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, cui il rimaneva assente, CP_1 apparendo la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il Presidente ha invitato la parte comparsa a precisare le conclusioni.
Il Presidente, non sussistendo i presupposti per l'emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti, ha ordinato la discussione orale della causa.
All'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Osserva il Tribunale che lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, ricorrendo tutti i presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., essendo evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al
Presidente del Tribunale (per mancata comparizione della resistente), sia dal tenore
2 degli atti difensivi della parte ricorrente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Ai sensi dell'art. 5 Legge Divorzio, ritiene, dunque, che ricorrano i presupposti per l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio. La ricorrente ha dedotto l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e del figlio maggiorenne, sicché non ha formulato istanze in ordine al mantenimento.
L'oggetto della causa costituisce motivo per la compensazione integrale delle spese, non avendo formulato peraltro la ricorrente specifica richiesta di condanna della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
202/2025 C.C., e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede: visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in SAN MAURO PASCOLI in data 21/04/1993 tra i coniugi: nata a Parte_1
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) in data 27/04/1960, -
e , nato a RIMINI (RN) in [...] C.F._1 CP_1
09/09/1962, - trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del comune di SAN MAURO PASCOLI al N. 3 P. 1 anno 1993;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
3) Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SAN MAURO PASCOLI per quanto di competenza.
Forlì, 29/05/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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