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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CATALDO SALVATORE, con elezione di domicilio in VIA SANTA TECLA N.5
20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. CATALDO SALVATORE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PIZZONIA VITO CP_1 C.F._1
VITTORIO FOSCO e dell'avv. PIZZONIA FEDERICO LUCIANO FRANCESCO
( ) viale campania 7 20133 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE C.F._2
CAMPANIA,7 20100 MILANO presso e nello studio dell'avv. PIZZONIA VITO VITTORIO FOSCO
APPELLATO
RAVELLI (C.F. ) E (C.F. ) CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. LORINI CHIARA, con elezione di domicilio in VIA CARDUCCI 9 SCALA
C 27029 VIGEVANO presso e nello studio dell'avv. LORINI CHIARA
APPELLATI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Le parti all'udienza del 4.2.2025 ex art 350 bis cpc precisavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 27 Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'esecutorietà della impugnata sentenza n.7803/2024, pubbl. il 30.08.2024, RG n.9777/2020, repert.n.7041/2024 del 30.08.2024, emessa dal
Tribunale di Milano, IV sezione civile, nella persona del Giudice, dr.ssa Laura Sara Tragni, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via preliminare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza n.7803/2024, pubbl. il 30.08.2024, RG n.9777/2020, repert.n.7041/2024 del
30.08.2024, emessa dal Tribunale di Milano, IV sezione civile, nella persona del Giudice, dr.ssa Laura
Sara Tragni, per i motivi dedotti al capo 1) e 2) del presente atto, con ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento connesso;
- in via principale, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n.7803/2024, pubbl. il 30.08.2024, RG n.9777/2020, repert.n.7041/2024 del 30.08.2024, emessa dal Tribunale di Milano, IV sezione civile, nella persona del
Giudice, dr.ssa Laura Sara Tragni, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dalla sig.ra
[...]
e dalle altre parti terze chiamate sigg.re e , nei confronti di CP_1 Parte_2 CP_3 CP_4
[...]
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma delle domande della sig.ra nei CP_1
confronti di in riforma della impugnata sentenza n.7803/2024, pubbl. il 30.08.2024, RG CP_4
n.9777/2020, repert.n.7041/2024 del 30.08.2024, emessa dal Tribunale di Milano, IV sezione civile, nella persona del Giudice, dr.ssa Laura Sara Tragni, accertare e dichiarare il diritto di di CP_4
essere manlevata dalle terze chiamate, sig.re e , condannando le stesse a Parte_2 CP_3
tenere indenne la da qualsivoglia condanna a cui sia eventualmente tenuta a rispondere, per CP_4
tutti i motivi declinati nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado, in seno alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie ex art. 183 cpc, ed in sede di precisazione delle conclusioni che si abbiano qui per integralmente riportate.
Per : CP_1
pagina 2 di 27 voglia l'Ill.ma adita Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previi gli accertamenti e le declaratorie già richiesti in atti dalla presente difesa anche nel corso del giudizio di primo grado, nonché previe le ulteriori declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
In via preliminare
- rigettare integralmente l'istanza di sospensiva dell'esecutività dell'impugnata sentenza formulata nell'atto di appello dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata CP_4
e, comunque, priva dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
Nel merito in via principale
- rigettare integralmente l'appello proposto dall'appellante e confermare, in ogni sua CP_4 parte, l'impugnata sentenza n. 7803/2024, pronunciata inter partes il 10.08.2024 (pubbl. 30.08.2024) dal Tribunale di Milano – sez. IV civ. nel giudizio di primo grado r.g. 9777/2020
Nel merito in via subordinata
- richiamati e ribaditi gli accertamenti e le declaratorie richiesti dall'appellata nei propri CP_1
atti difensivi del giudizio e/o gli ulteriori accertamenti del caso, anche inter alia come già espletati e dichiarati dal giudice di primo grado nell'impugnata sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi che l'ill.ma Corte d'Appello adita, dovesse ritenere ed accertare la responsabilità concorrente con l'appellante anche delle signore e , in ordine alla situazione ed CP_4 Parte_2 CP_3 alle problematiche lamentate, nonché ai danni patiti dall'appellata, come esposti, CP_1
dedotti e documentati nei propri atti di causa e nelle relative produzioni, nonché nelle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, condannare, in solido tra loro, ovvero per la quota di responsabilità accertata e spettante a ciascuna parte in esito all'istruttoria, sia l'appellante
[...]
che le signore e alle medesime statuizioni e condanne di cui CP_4 Parte_2 CP_3 all'impugnata sentenza di primo grado della quale si chiede la conferma in via principale e, così, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, ovvero per la quota di responsabilità accertata e spettante a ciascuna parte in esito all'istruttoria, c.f. e p.i. in persona del suo legale CP_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e le terze chiamate, signore , c.f. , ed Parte_2 C.F._3
, c.f. : - a far cessare, entro 10 gg. dalla notifica della sentenza, le CP_3 C.F._4
illegittime immissioni mediante posizionamento, tramite antivibranti, di altra canna fumaria a doppia parete, avente diametro di 500 mm e dotata di silenziatore di lunghezza di almeno un metro;
- ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere a per ogni mese di ritardo nell'esecuzione CP_1
spontanea della statuizione di cui al punto che precede, euro 150,00 al mese per i primi tre mesi, euro
250,00 al mese per i successivi tre mesi ed euro 500,00 al mese per gli inadempimenti a seguire;
- a pagina 3 di 27 corrispondere a a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro CP_1
10.000,00 al valore attuale, nonché l'ulteriore somma di euro 6.597,18, a titolo di rifusione delle spese tecniche e legali sostenute dalla stessa nella fase stragiudiziale, oltre interessi dalla CP_1
sentenza al saldo effettivo;
a rifondere a le spese di lite del giudizio di primo grado CP_1
liquidate in euro 564,49 per spese ed euro 10.859,50 per compensi (di cui euro 2.126,50 fase di studio;
euro 1.416,00 fase introduttiva;
euro 3.738,00 fase istruttoria;
euro 3.579,00 fase decisionale), oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, accessori previdenziali e fiscali spettanti per legge;
- porre definitivamente a carico di e delle signore e le spese di CP_4 Parte_2 CP_3
CTU, come liquidate in corso di causa;
con ogni ulteriore statuizione del caso e di legge.
In ogni caso
- con rigetto dell'atto di appello e di tutte le eccezioni, istanze e domande formulate e/o formulande, in atti ed anche nell'atto di appello e/o nelle successive difese, nei confronti di da parte CP_1 dell'appellante perché inammissibili e/o improcedibili, non provate e, comunque, CP_4
infondate in fatto ed in diritto
- con rigetto di tutte le eccezioni, istanze e domande formulate in atti nelle proprie depositate e/o depositande difese nei confronti di da parte delle appellate e CP_1 Parte_2 CP_3
perché inammissibili e/o improcedibili, non provate e, comunque, infondate in fatto ed in diritto
- con vittoria delle spese, dei compensi di legge e del rimborso spese anche del presente secondo grado di giudizio, oltre che del primo grado di giudizio
- con riserva espressa da parte dell'appellata di agire in separato giudizio per il ristoro CP_1
dei danni conseguenti allo specifico pregiudizio alla salute/danno biologico patito e patiendo dall'appellata a seguito dello stress psico fisico in esito ai fatti di causa e comunque per il ristoro di ogni ulteriore danno per cui non è stata avanzata e coltivata espressa e specifica domanda risarcitoria nel presente giudizio
In via istruttoria a) - Come già richiesto all'udienza del 9 febbraio 2023 del giudizio di primo grado dai difensori dell'appellata chiamare a chiarimenti il C.T.U. ing. in relazione al suo CP_1 Persona_1
contestato elaborato peritale del 31.03.2022/25.05.2022 in merito alle osservazioni del C.T.P. di parte appellata ing. del 29.04.2022 e segnatamente riguardo al calcolo del percorso di Per_2 diffusione/propagazione ed al calcolo del rumore riportato nell'elaborato peritale del medesimo C.T.U.
(pagg. 39/41 elaborato peritale ing. , risultando detti calcoli risultano errati ed incompleti, Persona_1
atteso che non viene riportato il calcolo del percorso di diffusione/propagazione ed il calcolo del rumore a finestre aperte nonostante lo stesso C.T.U. abbia proceduto (veggasi pagg. 9 punto 3 pagg.
pagina 4 di 27 11/12 elaborato ing. alle rilevazioni anche a finestre aperte (la canna fumaria passa a Persona_1
meno di 1 mt dalla finestra) e nonostante il C.T.P. ing. lo abbia fatto rilevare nelle sue Per_2
osservazioni (pagg, 1, 2 osservazioni ing. del 29.04.2022). Per_2
b) - Senza inversione dell'onere della prova ove non competa, ammettere la prova per testi, nonché
l'interpello dell'appellante in persona del suo legale rappresentante p.t., e delle altre CP_4
appellate, sigg.re e , sui seguenti capitoli di prova Parte_2 CP_3
1. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 2, 9, 10, 30/33, 52 di parte appellata che si rammostrano, dal 2012 ad oggi, l'appellata risiede ed abita presso l'appartamento di sua proprietà, sito al 2° ed ultimo piano, interno corte, del Condominio “Residenza Cortevecchia”, sito nel centro storico di Arese (MI, in via G. Matteotti n. 6, Arese (MI);
2. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 2, 10, 52 e 53 di parte appellata che si rammostrano,
l'appartamento dell'appellata ha le seguenti caratteristiche: - è un bilocale più servizi, formato da un ambiente unico sala con cucina, oltre bagno e camera da letto;
- tutti gli ambienti sono muniti di finestre o portefinestre che affacciano sulla corte interna e sulla via pubblica;
- l'accesso all'immobile, dal locale sala - cucina, è ubicato sul ballatoio che affaccia sulla corte interna ove affaccia anche un'altra finestra dell'appartamento;
3. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 4 e 28 di parte appellata che si rammostrano, da dicembre
2011 ad oggi, l'appellata svolge la professione di medico rianimatore applicato all'Ospedale di
Garbagnate Milanese – Ospedale di Rho - ASST Rhodense - Reparto Anestesia - Rianimazione -
Terapia intensiva - Emergenza Urgenza e, altresì, regolarmente, a cadenza settimanale, applicato al servizio di automedica;
4. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata che si rammostrano, a far data dagli ultimi cinque anni ed a tutt'oggi, per almeno due volte alla settimana, e così mediamente per c.a.
7/8 gg. al mese, l'appellata svolge servizio quale medico rianimatore ed intensivista, in reparto o in automedica, durante il turno notturno, che di regola inizia alle ore 19,30/20,30 c.a. e termina di regola alle 8,30/9,30 c.a. del giorno dopo, e vero che, una volta uscita dal lavoro, la mattina ovvero, del caso, al pomeriggio, a seconda dei turni effettuati e comunque delle necessità di servizio ovvero dopo le usuali commissioni domestiche, fa ritorno presso la suddetta abitazione per l'usuale vita quotidiana, nonché anche per potersi riposare e dormire durante la mattina e/o il pomeriggio e/o la sera;
5. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata che si rammostrano, nei restanti tre/quattro giorni lavorativi settimanali (lavora mediamente 5/6 giorni a settimana), l'appellata svolge, in reparto o in automedica, prevalentemente il turno diurno, che inizia alle ore 8,00/8,30 c.a. e di regola termina alle ore 15.30 c.a. ovvero 20,30 c.a., a seconda dei turni assegnati, e vero che, a conclusione pagina 5 di 27 dei turni anzidetti, fa ritorno presso la suddetta abitazione per l'usuale vita quotidiana, nonché anche per potersi riposare e dormire durante la sera e la notte;
6. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata che si rammostrano, di regola l'appellata ha goduto e gode settimanalmente di uno giorno/due giorni di riposo dal lavoro che trascorre presso la sua abitazione, per l'usuale vita quotidiana, nonché anche per potersi riposare e dormire durante la mattina e/o il pomeriggio e/o la sera;
7. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata che si rammostrano, nel periodo a decorrere dal 1 settembre 2017 e fino al 10 marzo 2021, l'appellata ha svolto, presso l'
[...]
Controparte_5
ovvero a servizio dell'automedica, i turni e gli orari di lavoro
[...]
riportati e risultanti negli estratti turni lavoro di cui ai suddetti doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata, e vero che, a conclusione dei turni anzidetti, l'appellata ha fatto ritorno presso la sua abitazione per l'usuale vita quotidiana, nonché anche per potersi riposare e dormire durante la mattina e/o il pomeriggio e/o la sera;
8. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 6, 7 e 8 di parte appellata che si rammostrano, da aprile 2017 ad oggi, anche da quando è subentrata nella proprietà del Bar Ristorante Pizzeria
"Cortevecchia - Ristorante Arese" di via G. Matteotti n. 6-8, Arese (MI), la convenuta CP_4
l'indicato esercizio, salvo che qualche giorno di chiusura ad agosto, è aperto tutto l'anno, tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica compresi, con orari al pubblico dalle ore 12,00 alle ore 14,30
e dalle ore 19,00 alle ore 22,30;
9. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 10, 11, 12, 13 di parte appellata e dai doc.ti n. 5, 6 e 7 delle terze chiamate che si rammostrano, a luglio 2017, la convenuta ha incaricato la CP_4
di progettare e la società di installare, procedendo anche alle relative CP_6 Controparte_7
pratiche comunali, una nuova canna fumaria sulla facciata condominiale interna lato corte del
Condominio “Cortevecchia”, in zona prossima all'appartamento dell'appellata e delle relative finestre ed portefinestre, a servizio del predetto locale Bar Ristorante Pizzeria denominato "Cortevecchia -
Ristorante Arese";
10. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 10, 11, 12 e 13 di parte appellata e dai doc.ti n. 5, 6 e 7 delle terze chiamate che si rammostrano, l'opera materiale di installazione in loco della nuova canna fumaria è iniziata a settembre/ottobre 2017 e si è conclusa a fine novembre 2017, allorquando l'installatrice ha rilasciato alla committente convenuta formale Controparte_7 CP_4
dichiarazione di conformità dell'impianto;
11. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 10, 11, 12, 13 e 53 di parte appellata che si rammostrano, in definitiva, a conclusione dell'attività di posa ed installazione a novembre 2017, la canna fumaria del pagina 6 di 27 locale è stata installata ed attualmente insiste sulla facciata condominiale interna lato corte del
Condominio “Cortevecchia”, nella sua estensione verticale in prossimità della finestra del bagno (a c.a.
1,5 m) ed in prossimità (a c.a. 1 m) del ballatoio e della portafinestra del soprastante appartamento dell'appellata, con sbocco sul tetto in zona soprastante il medesimo appartamento ed il ballatoio d'accesso;
12. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 10, 11, 12 e 13 di parte appellata e dai doc.ti n. 5, 6 e 7 delle terze chiamate che si rammostrano, la nuova canna fumaria, fatta progettare e fatta installare dalla convenuta era ed è destinata all'evacuazione di tutti i fumi e miasmi, provenienti da CP_4
forno pizzeria, piastre cottura, friggitrici, ventole, cappe di aspirazione, ecc., del citato locale ristorante
– pizzeria “Cortevecchia” di proprietà e gestito dalla medesima convenuta;
13. vero che, come risulta anche dalle foto ante opera di cui al doc. n. 10 di parte appellata e dai grafici ante opera di cui al doc. n. 12 di parte appellata, prima dell'acquisto da parte della convenuta
[...]
del locale "Cortevecchia - Ristorante Arese" e dell'installazione della nuova canna fumaria CP_4 commissionata dalla medesima convenuta, l'esercizio era già dotato di una canna fumaria, con diversa struttura, caratteristiche, dimensioni e percorso rispetto a quella fatta installare da nel 2017 e le CP_4 sue tubature risultavano posate ben lontane dalla facciata del cortile interno e dall'appartamento dell'appellata e dalle finestre e portafinestre di pertinenza;
14. vero che, da metà dicembre 2017, la canna fumaria del locale Bar Ristorante Pizzeria "Cortevecchia
- Ristorante Arese" è stata avviata dalla convenuta e, da allora ad oggi, resta accesa a CP_4
servizio del locale non solo durante l'orario di apertura al pubblico (dalle ore 12,00 alle ore 14,30 e dalle ore 19,00 alle ore 22,30 dal lunedì alla domenica compresi di tutti i giorni dell'anno, salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ma anche negli orari in cui detto impianto rimane comunque in funzione per le esigenze del locale e della cucina (per le attività preparatorie precedenti e successive all'orario al pubblico) e, quindi, di fatto dalle ore 8,00 c.a. alle ore 16,00 c.a. e dalle ore 17,30 c.a. alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per tutti i giorni dell'anno, salvo che in qualche giorno di chiusura ad agosto;
15. vero che la canna fumaria del locale “Cortevecchia” è rimasta accesa da metà dicembre 2017 ad oggi, negli stessi orari sopra indicati al punto che precede (cioè dalle ore 8,00 c.a. alle ore 16,00 c.a. e dalle ore 17,30 c.a. alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per tutti i giorni dell'anno), anche nel periodo in cui, causa covid, il locale è rimasto e rimane aperto con orario al pubblico dalla mattina/mezzogiorno fino alle ore 18,00 ovvero fino alle ore 22,00, a seconda della normativa covid del periodo, continuando a tenere funzionante la cucina (e quindi la canna fumaria) fino alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per pagina 7 di 27 effettuare il servizio di preparazione cibo e servizio in loco ovvero per il servizio di asporto e/o delivery e/o consegna domicilio dei pasti preparati su ordinazione;
16. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 14/19, 38 e 42 di parte appellata e dal doc. n. 6 della società convenuta che si rammostrano, dopo l'installazione e la messa in funzione da parte della società convenuta della nuova canna fumaria, oltre all'appellata, sia l'amministrazione condominiale, con sua comunicazione del 30.01.2018, che altri condomini del Condominio “Cortevecchia”, nel corso delle assemblee del 04.06.2018, del 19.12.2018 e del 27.05.2019, hanno lamentato e contestato, la forte rumorosità del nuovo impianto, nonché la presenza di cattivo odore nelle parti comuni e la costante formazione di fuliggine sui ballatoi e/o davanzali e/o parapetti, sia comuni che individuali;
s.r.l.s. formale dichiarazione di conformità dell'impianto;
17. vero che, come risulta anche dal doc. n. 20 di parte appellata e dal doc. n. 6 di parte convenuta che si rammostrano, e segnatamente da quanto fatto verbalizzare dalla sig.ra all'assemblea del CP_3
27.05.2019 e da quanto riferito dal geom. nella sua relazione di cui ai predetti documenti, gli Per_3
accertamenti tecnici espletati dai tecnici della sig.ra a febbraio 2019 durante la mediazione CP_1 innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'ordine Avvocati – sede di Rho sono stati sollecitati dal mediatore di Rho ed eseguiti in loco in accordo e contraddittorio tra le parti;
18. vero che i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate dal tecnico a febbraio 2019, Per_4
comprovanti il costante significativo superamento della soglia di tollerabilità, anche a finestre chiuse, delle immissioni rumorose causate dalla canna fumaria all'interno dell'appartamento dell'appellata, come riportati nella sua relazione del 12.02.2019 di cui al doc. n. 21 di parte appellata che si rammostra, al pari delle risultanze tecniche degli accertamenti espletati dal geom. nella Persona_5
sua relazione del 26.02.2019 di cui al doc. n. 20 di parte appellata che si rammostra, sono stati regolarmente comunicati e ribaditi dall'appellata e dai suoi difensori a ed alle Sigg.re CP_4
in occasione degli incontri di mediazione del 15.03.2019, 17.04.2019 e 17.06.2019, Parte_3 innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'ordine Avvocati – sede di Rho;
19. vero che, come risulta anche dal doc. n. 20 di parte appellata che si rammostra, previo accertamento in loco del 26 febbraio 2019, il geom. , nella sua relazione del 16.04.2019, ha rilevato e Persona_5
ha dato atto della situazione di irregolarità della nuova canna fumaria sia a livello tecnico che condominiale che a livello amministrativo e di pratica comunale, e, non ultimo, anche della situazione di insostenibilità all'interno dell'appartamento dell'appellata;
20. vero che, come risulta anche dal doc. n. 21 di parte appellata che si rammostra, previo accertamento in loco del 5/6 febbraio 2019, il perito ON , nella sua relazione del 12 febbraio 2019, Persona_6
ha rilevato e dato atto del costante e significativo superamento della soglia della normale tollerabilità,
pagina 8 di 27 anche a finestre chiuse, delle immissioni provenienti dalla nuova canna fumaria all'interno di tutti gli ambienti di cui è composto l'appartamento dell'appellata;
21. vero che, durante lo svolgimento della mediazione innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano – sede di Rho, a maggio 2019, su incarico della convenuta
[...]
alcuni tecnici hanno effettuato degli interventi sulla canna fumaria che hanno minimamente CP_4 attenuato l'immissione rumorosa interna all'appartamento dell'appellata, che comunque, come risulta anche dai doc.ti n. 54 e 55 di parte appellata che si rammostrano, attualmente persiste costantemente al di sopra della soglia della normale tollerabilità, anche a finestre chiuse, senza avere in alcun modo risolto né attenuato le ulteriori problematiche denunciate quali le immissioni di cattivo odore nell'appartamento, oltre che nelle parti comuni, e i depositi di fuliggine e di sostanze oleose sulle parti esterne di pertinenza del suo appartamento, quali davanzali delle finestre e delle portefinestre e pavimenti e parapetti del ballatoio;
22. vero che, dopo l'intervento fatto effettuare dalla convenuta sulla canna fumaria a CP_4 maggio 2019 e nonostante la nuova istanza di mediazione proposta dall'appellata innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano ad ottobre 2019, la medesima convenuta ha omesso di dar luogo ad ulteriori interventi sulla canna fumaria e, comunque, attualmente persistono gli inconvenienti già segnalati dall'appellata all'interno del suo immobile, quali le immissioni rumorose anche a finestre chiuse superiori alla soglia delle normale tollerabilità come risulta dai doc. ti 54 – 55 di parte appellata che si rammostrano, nonché immissioni di cattivo odore e la formazione di fuliggine sulle superfici esterne di pertinenza dell'immobile e anche di grasso e/o sostanze oleose;
23. vero che, a far data dal suo funzionamento da metà dicembre 2017 ed a tutt'oggi, la canna fumaria installata dalla convenuta a non solo negli orari di apertura al pubblico del locale (dalle CP_4
ore 12,00 alle ore 14,30 e dalle ore 19,00 alle ore 22,30 dal lunedì alla domenica compresi di tutti i giorni dell'anno, salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ma nell'intero periodo di esercizio della cucina e della canna fumaria, e, quindi, di fatto dalle ore 8,00 c.a. alle ore 16,00 c.a. e dalle ore 17,30 c.a. alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per tutti i giorni dell'anno (salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ed anche nel periodo covid, ha provocato e provoca: - immissioni rumorose al di sopra della normale tollerabilità in tutti gli ambienti dell'appartamento dell'appellata, anche a finestre chiude, come risulta anche dai doc.ti n. 21-54-55 di parte appellata che si rammostrano;
- immissioni di cattivi odori in tutti gli ambienti dell'appartamento dell'appellata, che interessano anche le parti comuni condominiali, quali pianerottoli e scale;
- la formazione di fuliggine e talvolta di depositi oleosi e/o di grasso sui parapetti e pavimenti del ballatoio e sui davanzali delle pagina 9 di 27 finestre e delle portefinestre di pertinenza dell'appartamento, oltre che sui ballatoi e/o davanzali e/o parapetti comuni e di altre proprietà individuali;
24. vero che, come risulta anche dal doc. n. 6 di parte convenuta che si rammostra, anche la condomina proprietaria di un appartamento Testimone_1 adiacente a quello dell'appellata (2° ultimo piano), ha lamentato all'assemblea del 27.05.2019 e lamenta ad oggi che da quando a metà dicembre 2017 è entrata in funzione la nuova canna fumaria installata dalla convenuta: - percepisce cattivo odore all'interno del suo appartamento e continua a trovare, anche sulle superfici interne al suo immobile, oltre che sui parapetti e sui davanzali delle finestre e portafinestre, depositi di fuliggine e di grasso e/o depositi oleosi;
- che, per attenuare in qualche modo la problematica, deve tenere le finestre chiuse anche in estate e, quando torna dalle vacanze, trova, oltre che i davanzali e parapetti, anche l'interno della sua abitazione sporca di fuliggine ed imbrattata di depositi oleosi e/o di grasso;
- che, quando espone i panni per asciugare sui davanzali e/o i parapetti del suo immobile, li ritira maleodoranti e sporchi di fuliggine e/o di grasso;
25. vero che, a far data dall'avvio della nuova canna fumaria a metà dicembre 2017 ad oggi, a causa del persistente rumore nei vari ambienti del suo appartamento, anche a finestre chiuse, nonché delle immissioni odorose ed anche di fuliggine e/o di sostanze grasse/oleose, la stessa appellata non riesce a prendere sonno ed a riposare ed, oltre a ciò, la situazione le impedisce di svolgere la sua vita familiare, di vedere, senza disturbo, la televisione e/o di invitare amici, conoscenti e parenti a casa sua e la induce anche ad una continua opera di pulizia degli ambienti e dei davanzali delle finestre e delle portafinestre e dei parapetti e pavimenti del ballatoio;
26. vero che, da metà dicembre 2017 ad oggi, a causa dell'impossibilità di riposarsi conseguente alle immissioni rumorose ed odorose provenienti dalla canna fumaria all'interno del suo appartamento, anche a finestre chiuse, in alcuni casi, ed anche di recente, quando ricorre la necessità improrogabile di dormire e di riposarsi dagli intensi turni di lavoro ovvero per prepararsi a turni di lavoro intensi,
l'appellata è stata costretta ed è costretta ad andare a riposare e dormire presso la casa della madre, sita in via Attimo n. 12, Bollate (MI).
27. vero che, da metà dicembre 2017 ad oggi, tutte le problematiche patite dall'appellata in conseguenza del funzionamento della canna fumaria, quali il rumore ed il cattivo odore sprigionato dall'impianto, rendono invivibile il suo appartamento e le creano una situazione di costante disturbo, non permettendole di fruire regolarmente e serenamente dei vari ambienti ed altresì impedendole anche il riposo ed il sonno, con consequenziale danno alla vita familiare e stress psico fisico e danno alla salute;
28. vero che, da metà dicembre 2017 ed anche attualmente, quando si permane all'interno dell'appartamento dell'appellata, a canna fumaria in funzione, si percepiscono, anche a finestre chiuse,
pagina 10 di 27 delle immissioni rumorose e cattivo odore che arrecano disturbo ed impediscono il riposo ed il sonno;
29. vero che, a far data da dicembre 2017 ed anche attualmente, quando la canna fumaria è in funzione a servizio del locale, in conseguenza del rumore e dell'odore che ne derivano, l'appellata è impossibilitata a tenere le finestre del proprio immobile aperte, anche in piena estate o comunque quando fa caldo;
30. vero che, a far data dall'avvio della nuova canna fumaria, da metà dicembre 2017 ad oggi, non solo negli orari di apertura al pubblico del locale (dalle ore 12,00 alle ore 14,30 e dalle ore 19,00 alle ore
22,30 dal lunedì alla domenica compresi di tutti i giorni dell'anno, salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ma nell'intero periodo di esercizio della cucina e della canna fumaria, e, quindi, di fatto dalle ore 8,00 c.a. alle ore 16,00 c.a. e dalle ore 17,30 c.a. alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per tutti i giorni dell'anno (salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ed anche nel periodo covid,
l'appellata è stata ed è impossibilitata a stendere i panni per asciugarli, sul ballatoio di pertinenza ovvero sui parapetti o sui davanzali delle finestre, per effetto della fuliggine e del cattivo odore che si diffondono nell'aria sporcandoli ed impregnandoli;
31. vero che, quando l'appellata, mentre la canna fumaria era in funzione, ha esposto i panni per asciugarli sul ballatoio di pertinenza ovvero sui parapetti o sui davanzali delle finestre li ha trovati sporchi di fuliggine e maleodoranti.
Su tutti i capitoli di prova anzidetti si indicano tutti i seguenti testi: perito , via Castelfidardo n. 22, Busto Arsizio (VA); geom. , via Milani n. Persona_6 Persona_5
8, Milano;
sig.ra , via Attimo n. 12, Bollate (MI); sig.ra , via Controparte_8 Controparte_9
De Gasperi n. 47, Legnano (MI); arch. e geom. via Mattei n. 116, CP_10 CP_11
Milano; , via Giovanni XXIII n. 27, Brunello (VA); via G. Matteotti n. Testimone_2 Testimone_1
6-8, Arese (MI); via G. Matteotti n. 6-8, Arese (MI); , Controparte_12 Controparte_13 [...]
, della Archistaff – Architetti Associati, via Papa Giovanni XXIII n. 3, Arese CP_14 CP_15
(MI); titolare e legale rapp. p. t. della via Po n. 43/45, Pregnana Milanese (MI); dott.ssa Controparte_7
via Vittorio Alfieri n. 2, Lissone (MB); dott. e dott. ed il CP_16 Persona_7 Persona_8
Direttore Sanitario dell'Ospedale di Garbagnate Milanese – Ospedale di Rho - ASST Rhodense c/o il medesimo presidio ospedaliero - ASST, via Forlanini n. 95, Garbagnate M.se (MI).
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dall'appellante e CP_4
dalle altre appellate, sigg.re e , si insiste nuovamente per essere ammessi a Parte_2 CP_3
prova contraria sui predetti capitoli con tutti i testi già suindicati.
pagina 11 di 27 c) - Si richiamano e si insite per l'ammissione di tutti gli atti e documenti (inter alia da n. 1 compreso a n. 55 compreso) già ritualmente prodotti in corso di giudizio dalla difesa dell'appellata, riprodotti e riproposti anche in questa sede
- Si ribadiscono le contestazioni e le eccezioni già formulate nei termini e nelle sedi di rito in ordine alle produzioni ed alle istanze istruttorie fin qui allegate e/o dedotte nelle loro difese dall'appellante e delle altre appellate, sigg.re e , giuste motivazioni già CP_4 Parte_2 CP_3
esposte nelle difese di parte appellata nei propri atti difensivi del giudizio e nella presente comparsa di costituzione, da intendersi tutte ritrascritte e riproposte anche in questa sede
- Ci si oppone alle richieste istruttorie di parte appellante e delle altre appellate, sigg.re e Parte_2
per i motivi già espressi in atti, sia nelle precedenti difese del giudizio che nella presente CP_3 comparsa di costituzione in appello, nonché, comunque, ci si oppone altresì all'ammissione delle eventuali ulteriori istanze e produzioni avversarie proponende in quanto tardive ed irrituali ed inammissibili.
Per Parte_2 CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale
Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 7803/2024, pubblicata il
30.08.2024, avente repertorio n. 7041/2024 del 30.08.2024, emessa il 10.08.2024 dal Tribunale di
Milano, Sez. IV Civile, nella persona della Dott.ssa Laura Tragni, nel procedimento n. 9777/2021 R.G. in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito in via principale
Rigettare le domande di in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la CP_4
sentenza n. 7803/2024, pubblicata il 30.08.2024, avente repertorio n. 7041/2024 del 30.08.2024, emessa il 10.08.2024 dal Tribunale di Milano, Sez. IV Civile, nella persona della Dott.ssa Laura
Tragni, nel procedimento n. 9777/2021 R.G.
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da CP_4 accertare il concorso del fatto colposo della sig.ra e per l'effetto diminuire o escludere CP_1
il risarcimento ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.
In ogni caso
Con refusione delle spese di lite del presente giudizio.
pagina 12 di 27 In via istruttoria Ci si oppone alle richieste istruttorie riformulate dalla società e dalla sig.ra CP_4
in quanto superflue, ultronee e vertenti su circostanze che risultano provate dai documenti di CP_1 causa. Tuttavia, in caso di accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'appellante CP_4
e dall'altra appellata sig.ra , si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui CP_1
capitoli di prova indicati negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo
“1. ha convenuto in giudizio la società esponendo: CP_1 CP_4
• di aver acquistato nel dicembre 2011 un appartamento sito al secondo e ultimo piano, interno corte, dello stabile condominiale “Residenza Cortevecchia” in via Matteotti 6-8 di Arese, ricavato da un vecchio caseggiato rurale di paese con corte interna;
• che al piano terra, sottostante l'appartamento con accesso e affaccio sia sulla pubblica via che CP_1 sulla corte, è ubicato l'esercizio pubblico bar ristorante pizzeria “Cortevecchia – Ristorante Arese”, di proprietà e gestito dal 2017 dalla società convenuta nei locali di proprietà delle condomine Pt_2
e
[...] Parte_4 CP_3
• nel periodo luglio/agosto 2017 la ha incaricato la di installare sulla facciata CP_4 CP_7 condominiale interna lato corte, in zona prossima all'appartamento dell'attrice, una canna fumaria destinata all'evacuazione di tutti i fumi e i miasmi prodotti dal locale ristorante-pizzeria;
• le opere si sono concluse a novembre 2017 con l'installazione di una canna fumaria “in palese alterazione del decoro del prospetto sulla facciata interna lato corte del complesso, nella CP_17
sua estensione verticale in prossimità della finestra del bagno (a c.a.1,5 m.) ed in prossimità (a c.a. 1
m.) del ballatoio e della portafinestra del soprastante appartamento dell'attrice, con sbocco sul tetto in zona soprastante il medesimo appartamento”;
• a far data dalla messa in funzione, l'attrice lamenta tutti i giorni della settimana, e pressoché per l'intera giornata (dalle 8 alle 16 e dalle 17,30 alle 24,30), immissioni rumorose e cattivi odori all'interno dell'appartamento, fuliggine, grasso e materiale oleoso nelle parti esterne con
“consequenziale grave nocumento al normale svolgimento della sua vita familiare oltre che stress psico fisico e pregiudizio alla salute”;
• il manufatto, oltre ad essere stato installato “senza specifica, adeguata ed espressa delibera assembleare”, risultava collocato in violazione delle necessarie distanze dalle finestre/porte finestre del pagina 13 di 27 suo immobile, era carente “dei requisiti tecnici e di adeguata e regolare documentazione tecnica/amministrativa” e privo di progetto sottoscritto da professionista abilitato;
• nel corso della procedura di mediazione, avviata dall'attrice a novembre 2018, erano stati individuati un tecnico per parte (il responsabile della ditta Matra per le proprietarie e il geom. per Persona_5
l'attrice); quest'ultimo, nella sua relazione del 16.4.2019, aveva dato atto della situazione di insostenibilità interna all'appartamento della signora e degli ulteriori inconvenienti dalla stessa CP_1
segnalati, ribadendo altresì le irregolarità tecniche e amministrative della canna fumaria, non realizzata a regola d'arte;
• anche il perito ON - - incaricato dall'attrice aveva accertato il costante e significativo Persona_6 superamento della normale soglia di tollerabilità dell'immissione rumorosa, dandone atto nella sua perizia del 12.2.2019;
• gli interventi tecnici effettuati nel corso della mediazione avevano solo minimamente attenuato l'immissione rumorosa e la relativa procedura - terminata il 17.6.2019, in mancanza di accordo e stante la persistenza delle problematiche lamentate - si era conclusa con esito negativo, al pari di quella successivamente proposta dalla stessa CP_1
L'attrice chiedeva pertanto la rimozione dell'impianto ex art. 844 c.c. e, comunque, la cessazione delle immissioni intollerabili;
il ristoro - ex art. 2043 e/o ex art. 2059 c.c. - dei danni non patrimoniali conseguenti al pregiudizio al normale svolgimento della sua vita familiare, quantificati in € 10.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con condanna della società convenuta alla corresponsione dell'ulteriore somma di € 6.597,18 “a titolo di rifusione delle spese sostenute nella fase stragiudiziale e per la necessaria assistenza legale e tecnica connessa e consequenziale alla problematica” e con espressa “riserva di agire in separato giudizio per il ristoro degli ulteriori danni alla salute/danno biologico conseguente allo stress psico fisico conseguente alla problematica”.
2. Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza della domanda attorea evidenziando: CP_4
• di avere sottoscritto nel marzo 2017 con i signori e (gli Parte_2 Parte_4 Per_9
ultimi due deceduti e ai quali era subentrata quale erede legittima un contratto di locazione CP_3 ad uso commerciale avente ad oggetto le unità immobiliari adibite a ristorante site all'interno dello stabile condominiale e destinate ad attività di ristorazione da oltre 100 anni;
• di avere altresì concluso un ulteriore contratto con la proprietà in forza del quale la acquistava la CP_4
cucina e tutte le attrezzature e gli accessori ad essa relativi (e quindi anche la canna fumaria) per un importo forfettariamente determinato nella somma di € 100.000,00;
pagina 14 di 27 • tale vendita veniva effettuata con il patto di riservato dominio prevedendo che tutti i beni mobili elencati in contratto sarebbero passati in proprietà alla società al completamento dei pagamenti CP_4
non ancora ultimati;
• in data 8.6.2017 l'assemblea del condominio, a seguito delle lamentele sollevate dal condomino in relazione alla presunta rumorosità della canna fumaria, autorizzava all'unanimità la CP_12
proprietà del ristorante a modificare il manufatto portandolo in facciata interna alla corte, oltre al ballatoio e con una sezione massima di 50X50 cm.;
• le signore e incaricavano allora lo studio di Arese per la progettazione e la CP_3 Pt_2 CP_6
direzione dei lavori relativi alla nuova canna fumaria;
• il Comune di Arese aveva espresso il 29.8.2017 parere favorevole alla comunicazione di inizio attività per la posa del manufatto;
• in seguito le stesse e commissionavano alla la realizzazione e la posa in CP_3 Pt_2 Controparte_7
opera della nuova canna fumaria;
• a seguito della installazione, la condomina lamentava ronzio all'interno del suo appartamento e CP_1 presenza di fuliggine all'esterno, segnalando al Comune di Arese le problematiche già evidenziate in sede di mediazione;
• il 10.10.2018 il Comune informava che “la Parte ha trasmesso gli elaborati progettuali e la
Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata dall'Arch. (…) il quale ha Controparte_13
attestato, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa…”; “per quanto attiene invece la presunta 'rumorosità' ed 'emanazione di cattivo odore' che si diffonde all'interno dell'appartamento della Sua assistita e nelle parti comuni, si informa che si è provveduto in data
08.10.2018 prot. n. 25633 a richiedere parere di competenza e possibilità di sopralluogo congiunto
(ATS e ARPA)…”;
• nel frattempo, la sottoscriveva con la proprietà una scrittura privata con la quale quest'ultima si CP_4 impegnava a “…manlevare integralmente da qualsivoglia domanda giudiziaria e quindi, a CP_4
titolo esemplificativo, sia relativamente ad un Accertamento Tecnico Preventivo, al merito per la cessazione delle paventate immissioni ed ad ogni altra domanda anche risarcitoria … omissis … ogni questione relativa agli impianti e quindi anche relativi alla questione della canna fumaria, cappa ed altro, è di competenza della Proprietà…”;
• nel medesimo periodo la signora “del tutto autonomamente e senza alcun preventivo confronto CP_1 con l'odierna convenuta”, incaricava i tecnici e di redigere perizia relativa allo stato dei Per_3 Per_4
luoghi con particolare riferimento alla propria abitazione;
pagina 15 di 27 • nel corso dell'assemblea condominiale del 27.5.2019, la proprietaria riferiva di avere fatto CP_3 sostituire il motore della cappa interna all'esercizio commerciale per migliorare l'efficienza della canna fumaria e la signora confermava l'attenuamento del ronzio prodotto dalla canna fumaria. La CP_1
proprietà affermava inoltre che era programmato un ulteriore intervento per il successivo mese di CP_3 giugno al fine di installare un silenziatore, ritenuto “del tutto inutile” dalla CP_1
Tutto ciò premesso, la società convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la proprietà dei beni mobili e immobili (ancora) in capo alle signore e Osservava in ogni CP_3 Pt_2 caso che l'installazione della nuova canna fumaria era stata autorizzata all'unanimità dall'assemblea dei condomini con delibera dell'8.6.2017, mai impugnata dall'attrice, e che aveva ricevuto il parere favorevole del all'esito del corretto iter amministrativo-burocratico avviato dalla CP_18 proprietà, cui non aveva fatto seguito l'adozione di alcun ulteriore provvedimento da parte dell'autorità amministrativa. Contestava l'attendibilità delle perizie tecniche di controparte redatte, comunque, in data antecedente agli interventi migliorativi effettuati e che non davano peraltro conto della presenza dell'asserita fuliggine e delle non meglio precisate sostanze oleose. Contestava altresì la sussistenza e congruità delle spese richieste in ripetizione dall'attrice e delle somme domandate a titolo di risarcimento dell'asserito danno non patrimoniale. Formulava infine richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio le signore e sia nella loro qualità di proprietarie dei beni immobili e CP_3 Pt_2
mobili in questione, sia in virtù della scrittura privata richiamata che prevedeva a carico delle stesse un preciso obbligo di manleva.
§ 3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituivano in giudizio e Parte_2 CP_3
contestando la fondatezza della stessa e della citazione attorea. In particolare esponevano:
• di avere messo a disposizione della le chiavi del ristorante sin dal 15.3.2017, cioè ben più di due CP_4
settimane prima della firma dei contratti di locazione commerciale e di compravendita degli arredi, per consentire alla stessa di svolgere le attività propedeutiche all'avviamento dell'attività;
• di non avere dato incarico a di progettare e realizzare la nuova canna fumaria, come desumibile CP_7
dal preventivo richiesto direttamente dalla e dalla fattura emessa dalla nei confronti della CP_4 CP_7
società convenuta, che provvedeva al saldo della stessa;
• di avere meramente acconsentito, nella loro qualità di proprietarie dell'immobile alla installazione della canna fumaria voluta e realizzata da prevedendo gli accordi tra proprietà e conduttore che la CP_4
domanda per le necessarie autorizzazioni sarebbe stata depositata direttamente dalla famiglia e le spese relative sarebbero state sostenute da Parte_5 CP_4
• di avere ottenuto, a seguito di ricorso depositato il 2.3.2018, un decreto ingiuntivo nei confronti della convenuta, stante il mancato pagamento degli importi dovuti in adempimento del contratto di pagina 16 di 27 compravendita, e di avere definito l'opposizione a mezzo di un accordo transattivo nel quale, contrariamente a quanto affermato dalla la pur riconosciuta manleva non era “pura e semplice, CP_4 bensì condizionata ad un preciso comportamento attivo al quale la si era formalmente obbligata” e CP_4 cioè, come previsto al punto 9 della scrittura privata, quello di “apportare alla canna fumaria, con spese a proprio carico, tutte le modifiche necessarie al fine di escludere le paventate immissioni e lamentati danni di cui al punto 8 bis); in difetto la manleva di cui al punto 8 bis) non avrà alcuna efficacia”; in assenza del benché minimo riscontro dell'attività a cui si era obbligata, la manleva dalla stessa CP_4
invocata doveva pertanto ritenersi inefficace.
Le terze chiamate contestavano, in ogni caso, le domande svolte dall'attrice, che aveva atteso un anno prima di promuovere una procedura di mediazione e di dare incarico a un ON, evidenziando “la lacunosità, se non carenza, delle produzioni attoree (…) soprattutto per quanto riguarda i lamentati danni di carattere non patrimoniale” e osservando che “le rilevazioni fatte dall'attrice per mezzo dei propri consulenti risalgono alla prima decade di febbraio 2019 e dopo non risultano altre misurazioni”, con la conseguenza che le stesse non erano aggiornate rispetto alla situazione attuale. Le signore CP_3
e chiedevano pertanto: Pt_2
i) accertare che la canna fumaria era stata voluta e commissionata soltanto dalla e che CP_4 pertanto la responsabilità dell'eventuale illecito civile lamentato dall'attrice era ascrivibile esclusivamente alla società convenuta;
ii) accertare il mancato avveramento della condizione sospensiva della manleva di cui all'art. 9 della scrittura privata tra le terze chiamate e la convenuta chiamante e, per l'effetto,
iii) dichiarare il loro difetto di legittimazione passiva, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite anche ex art. 96 comma 3 c.p.c. In via subordinata, chiedevano il rigetto delle domande attoree e, in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento anche parziale di tali domande, l'accertamento della responsabilità dell'attrice ex artt. 1227 e 2056 c.c”.
Disposta CTU,il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 7803/2024 pubblicata in data
30/08/2024 con il seguente dispositivo:
“1) accertata l'illegittimità delle immissioni provenienti dalla canna fumaria, risultata sottodimensionata, a servizio dell'esercizio pubblico denominato “Cortevecchia – Ristorante Arese” di proprietà e gestito dalla società condanna quest'ultima a far cessare, entro 10 gg. dalla CP_4
notifica della presente sentenza, le illegittime immissioni mediante posizionamento, tramite antivibranti, di altra canna fumaria a doppia parete, avente diametro di 500 mm e dotata di un silenziatore di lunghezza di almeno un metro;
2) condanna la ai sensi dell'art. 614-bis CP_4
c.p.c., a corrispondere a parte attrice, per ogni mese di ritardo nell'esecuzione spontanea della pagina 17 di 27 statuizione di cui al punto che precede, € 150,00 al mese per i primi tre mesi, € 250,00 al mese per i successivi tre mesi ed € 500,00 al mese per gli inadempimenti a seguire;
3) condanna altresì la società convenuta a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 10.000,00 al valore attuale, nonché l'ulteriore somma di € 6.597,18, a titolo di rifusione delle spese tecniche e legali sostenute da nella fase stragiudiziale, CP_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
4) rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di e CP_4 Parte_2 CP_3
5) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle terze chiamate nei confronti della
[...] [...]
CP_4
6) condanna la società convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 564,49 per spese ed € 10.859,50 per compensi (di cui € 2.126,50 fase di studio;
€
1.416,00 fase introduttiva;
€ 3.738,00 fase istruttoria;
€ 3.579,00 fase decisionale), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, accessori previdenziali e fiscali spettanti per legge;
7) condanna la società convenuta a rifondere alle terze chiamate le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 10.859,50 per compensi (di cui € 2.126,50 fase di studio;
€ 1.416,00 fase introduttiva;
€ 3.738,00 fase istruttoria;
€ 3.579,00 fase decisionale), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, accessori previdenziali e fiscali spettanti per legge
8) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.”
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
con citazione notificata il 30.9.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i
[...]
motivi dedotti. Si costituivano , e CP_1 Parte_2 CP_3 contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. All'udienza del 7.1.2025 fissata per la sospensiva il consigliere istruttore invitava le parti appellate ad attendere l'esito del giudizio d'appello prima di mettere in esecuzione la sentenza e le parti chiedevano quindi breve rinvio sino alla prima udienza per conferire con i propri assistiti. All'udienza del 4 Febbraio 2025 parte appellata dichiarava che il 10 Febbraio ci sarebbe stata l'udienza di pignoramento presso terzi con riferimento all'esecuzione dei capi di condanna pecuniaria, e che non intendeva attendere l'esito del giudizio in riferimento al capo di condanna all'obbligo di fare. Il procuratore dell'appellante insisteva allora nell'istanza di sospensiva.
La Corte, con ordinanza riservata e sentito il consigliere istruttore, sospendeva parzialmente l'esecutorietà della sentenza con riferimento ai soli obblighi di fare.
Alla prima udienza fissata nel medesimo giorno 4 Febbraio 2025, il consigliere istruttore, vista la materia del contendere, fissava ex art. 350 bis c.p.c. e 127 ter c.p.c. l'udienza del 4 marzo 2025 per la discussione della causa, invitando le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisavano come da pagina 18 di 27 rispettivi atti introduttivi e dichiaravano di esonerare il relatore dalla relazione orale. Il consigliere istruttore assegnava quindi alle parti termine per il deposito di memorie sino al 18.2.2025, nonché termine perentorio sino a 5 giorni prima dell'udienza del 4 marzo 2025, per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c.ricorrendone i presupposti. Depositate le memorie e le note sostitutive della udienza, la causa era decisa dal Collegio dell'udienza del 4 Marzo 2025 in camera di consiglio nella medesima data.
Preliminarmente deve darsi atto che nella memoria conclusionale depositata nel termine concesso all'udienza del 4 Febbraio 2025 ex art 350 bis cpc, parte appellante ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , per avere tale parte nelle more del giudizio alienato l'immobile CP_1
ad un terzo. Il difensore della ha replicato nelle note d'udienza depositate il 24 Febbraio 2025 CP_1
rilevando l'infondatezza dell'eccezione dal momento che ai sensi dell'articolo 111 c pc il processo prosegue fra le parti originarie, di talché l'alienazione della proprietà dell'immobile da parte di
è ininfluente ai fini del decidere. CP_1
L'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di è infondata. Come CP_1
rilevato da parte appellata, ai sensi dell'articolo 111 codice civile, nel caso di trasferimento nel corso del processo del diritto controverso a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie, e la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante produce sempre i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
L'appello non è fondato. ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: CP_4
1) Nullità della sentenza, ex art. 112 e 161 cpc, per omessa pronuncia in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CP_4
2) Nullità della sentenza, ex art. 112 e 161 cpc, per omessa pronuncia in merito alla domanda di garanzia per vizi ex art.1490 e ss. c.c., proposta da CP_4
3) Del difetto di legittimazione passiva in capo a illogicità della sentenza;
vizio di CP_4
motivazione; erronea applicazione delle norme di riferimento;
erronea valutazione delle prove documentali (cap.5 della sentenza)
4) Sugli esiti della CTU: illogicità della sentenza;
vizio di motivazione;
erronea valutazione delle prove documentali e delle risultanze della CTU (cap.5, pagg.16-19 della sentenza)
5) Sulla condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.): illogicità e vizio di motivazione della sentenza;
erronea valutazione delle circostanze di fatto;
erronea applicazione delle norme di diritto ( cap.6, pag.19-20 della sentenza).
pagina 19 di 27 6) Sulla responsabilità dei terzi chiamati in causa illogicità e vizio di motivazione Parte_6
della sentenza;
erronea valutazione delle circostanze di fatto;
erronea valutazione delle prove documentali;
erronea applicazione delle norme di diritto(cap.7, pag.20-23 della sentenza a) Sulla dichiarata carenza di apporto causale al fatto dannoso da parte delle terze chiamate
(cap.7, pagg.20-21 della sentenza) e sulla dichiarata inconsapevolezza delle Parte_6
stesse (cap.7, pag. 21 della sentenza)
b) Sulla dichiarata inefficacia della manleva pretesa da nei confronti dei terzi CP_4
chiamati (cap.7, pagg.21-22 della sentenza) Parte_6
b.2) Nullità della condizione sospensiva ex art.1355 c.c.
b.3) Efficacia della manleva nei confronti delle terze chiamate c) Mancanza di responsabilità in capo alla CP_4
7) Sulla condanna alle spese di lite: violazione del principio di graduazione ex art 91 cpc, stante il rigetto delle ulteriori domande spiegate dalla sig.ra (cap.8 della sentenza) CP_1
Il primo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente trattati e non possono trovare accoglimento.
Rileva la Corte che, seppure la società non ha mai concluso specificamente chiedendo la CP_4
declaratoria di carenza di legittimazione passiva, ne ha sempre argomentato sia nella comparsa di risposta in primo grado che negli atti successivi, pertanto l'eccezione non può dirsi rinunciata, come sostengono al contrario le parti appellate.
Il giudice non si è quindi pronunciato specificamente in ordine alla eccezione sollevata, ma l'ha implicitamente rigettata decidendo nel merito la controversia individuando nella società il CP_4
soggetto responsabile delle immissioni ed accertando quindi la sua legittimazione passiva all'azione svolta dall'attrice in primo grado, rilevando oltretutto che alcuna responsabilità poteva imputarsi alle proprietarie dell'immobile in cui viene esercitata l'attività commerciale di ristorazione da parte di CP_4
chiamate in causa da quest'ultima.
La decisione del tribunale in punto di legittimazione passiva viene da questa Corte pienamente condivisa.
Nelle ipotesi in cui le immissioni provengano da un immobile concesso in locazione, già con pronuncia risalente, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di Azione personale di risarcimento del danno da immissioni (intollerabili) ai sensi dell'art. 844 cod. civ., va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo, quando sussiste il nesso oggettivo di causalità e non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso,
e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa
pagina 20 di 27 per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sè molesta ai vicini e per non avere adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili” (Sentenza n. 318 del 24/01/1985).
Il principio è stato ribadito successivamente nella Ordinanza n. 4908 del 01/03/2018, che, nella motivazione, assume “le Sezioni Unite di questa Corte, già da molti anni, hanno stabilito che nell'ipotesi in cui le immissioni moleste siano prodotte dal detentore d'un immobile, l'eventuale sussistenza della legittimazione passiva del proprietario di questo, non ne comporta l'automatica responsabilità per il risarcimento dei danni, essendo, all'uopo, necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e del nesso oggettivo di causalità (e non di mera occasionalità) fra la concessione dell'immobile al terzo ed i danni subiti dal fondo contiguo (Sez. U, Sentenza n. 2711 del
21/07/1969); in applicazione di questo principio, questa Corte ha già affermato che "in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso”, ……si sarebbe dovuto accertare in punto di fatto se, al momento in cui questa concesse in locazione il proprio immobile alla ( omissis), potesse o non potesse prevedere con l'ordinaria diligenza, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, che la società conduttrice avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi, provocando immissioni intollerabili”.
Rispondendo quindi anche al motivo d'appello n. 6 a), inerente proprio al dedotto apporto causale delle proprietari dell'immobile e locatrici, questa Corte non può che rilevare come non solo sia mancata la prova di un apporto causale delle locatrici alle immissioni, ma le stesse hanno prodotto documentazione che attesta come la canna fumaria -unico elemento e manufatto al quale sono ascrivibili le intollerabili immissioni ( v. infra)- sia stato commissionato e pagato dalla conduttrice CP_4
( doc 5,6 e 7 , in esecuzione degli accordi contrattuali con la stessa parte locatrice (doc 5 Parte_3
primo grado). CP_4
Vi è conseguentemente in atti la prova che alcuna mancanza di diligenza può imputarsi alle locatrici, che anzi si sono assicurate, sia in sede di stipula del contratto di locazione ( doc 2 primo Parte_3
CP_1 grado), che dell' accordo sottoscritto con in occasione della definizione della causa fra loro
CP_1 intercorsa inerente al pagamento di tutte le attrezzature del ristorante concesso in locazione, che adottasse misure proprio per impedire danni a terzi attraverso immissioni intollerabili ( doc 5 CP_4
primo grado).
Infatti, emerge dai documenti prodotti che pagina 21 di 27 • i contratti di locazione per uso commerciale sottoscritti il 31.3.2017 prevedevano alla clausola 3
l'obbligo in capo alla conduttrice di “effettuare la pulizia della canna fumaria, a proprie spese, almeno due volte l'anno”;
• nella clausola 9 del citato accordo transattivo fra e si obbligava entro il CP_4 Parte_7
31.3.2019 “ad apportare alla canna fumaria, con spese a proprio carico, tutte le modifiche necessarie al fine di escludere le paventate immissioni e lamentati danni di cui al punto 8 bis)”.
Non sussistono quindi elementi per ritenere sussistente la legittimazione passiva della parte locatrice, proprietaria dell'immobile in cui viene esercitata l'attività di ristorante, mentre viene confermata la legittimazione passiva di CP_4
Non è fondato nemmeno il secondo motivo d'appello, con il quale lamenta che il giudice non si CP_4
sia pronunciato sulla domanda, formulata nei confronti delle terze chiamate, ex articolo 1490 cc in relazione ai vizi e difetti delle attrezzature e dei manufatti del ristorante, oggetto di compravendita con la precedente proprietà, stipulata in data 31.3.2017 ( doc 3 . Parte_6
Le parti appellate hanno eccepito che tale domanda non sia mai stata formulata in primo grado, mentre, rileva la Corte, la stessa non può considerarsi come domanda nuova poiché sia nell'atto introduttivo di primo grado che in particolare nella memoria ex art 183 VI comma n. 1 dice “le odierne terze CP_4 chiamate dovranno essere condannate a manlevare l'odierna convenuta sia in virtù dell'impegno sottoscritto in atti, sia quale venditore del bene che risulterebbe così viziato”.
Tuttavia, osserva questo Collegio, la mancata pronuncia del giudice di prime cure su tale domanda è del tutto ininfluente ai fini della decisione, dal momento che la stessa non è fondata.
Infatti per i documenti prodotti in primo grado proprio dalle terze chiamate e sopra già menzionati, ossia i documenti 5, 6,7, vi è la prova documentale che ha conferito l'incarico per “ progetto canna CP_4 fumaria e direzione lavori” ad pagando la relativa fattura emessa nei suoi confronti (doc 7), CP_6
ed ha commissionato, secondo il preventivo doc 5 e la fattura doc 6, il lavoro della “canna fumaria e canale da fumo per vostra cucina” alla ditta Matra.
Pertanto è documentalmente provato che i manufatti responsabili delle immissioni intollerabili, identificati nel unicamente nella canna fumaria sottodimensionata, sono di proprietà di e nei CP_4
confronti di tali attrezzature non può valere la garanzia ex articolo 1490 c.c. del contratto di compravendita delle attrezzature del ristorante dal momento che l'esercizio commerciale e le attrezzature non sono inidonee all'uso, perché lo è solo la canna fumaria, che si era impegnata a CP_4
sostituire con una idonea ad impedire le immissioni.
pagina 22 di 27 Vengono affrontati il quarto ed il quinto motivo d'appello, con i quali si censurano sia le risultanze della CTU sia l'interpretazione che ne ha dato il tribunale in relazione all'accertamento della responsabilità ex articolo 2043 cc in capo a CP_4
I motivi non sono fondati.
In particolare nel quarto motivo viene sottolineato come il CTU abbia rilevato che ““durante il sopralluogo ho potuto costatare che gran parte della rumorosità lamentata passava attraverso la copertura del tetto dell'abitazione dell'attrice (pag 2 ctu ) … l'immissione di rumore lamentata passa, praticamente, attraverso lo scarso isolamento offerto dal tetto - l'isolamento del tetto e' fortemente inferiore al limite minimo prescritto dalla legge (DPCM 5/12/97) ( p. 64 CTU)”. Si lamenta quindi che il tribunale non ne abbia tenuto conto, in materia di accertamento del nesso causale fra le immissioni rumorose percepite all'interno dell'appartamento dell'attrice configurando non solo quale unica causa lo scarso CP_1
isolamento del tetto, ma quantomeno una concausa.
Nel quinto motivo si censura quindi la sentenza per aver condannato al risarcimento del danno CP_4
all'articolo 2043 CC, dal momento che non è configurabile la responsabilità nei suoi confronti.
Osserva questa Corte che gli accertamenti espletati dal CTU, condivisi come detto anche da questo collegio con i limiti di seguito esposti, hanno portato alle seguenti conclusioni, che appare opportuno integralmente riportare:
“Primo quesito: le immissioni provenienti dalla canna fumaria per cui è causa superino i limiti di tollerabilità avuto riguardo all'uso degli immobili rispettivamente coinvolti
Risposta del CTU Il funzionamento della cappa del ristorante (leggasi canna fumaria), indipendentemente dalla velocità di esercizio, genera all'interno dell'appartamento dell'attrice un'immissione di rumore superiore al limite della normale tollerabilità. Tale supero è:
• se la cappa funziona alla velocità indicata dalla convenuta il supero varia da 1 a 4,4 dB;
• se la cappa funziona alla velocità indicata dall'attrice il supero varia da 0,7 dB a 10 dB.
Secondo quesito: se il manufatto sia coerente alle autorizzazioni amministrative a suo tempo rilasciate ed alle regole tecniche del settore.
Risposta del CTU Se con l'espressione manufatto si intende la canna fumaria, dalla documentazione reperita in Comune, non è stata riscontrata una parte della progettazione. Conseguentemente si deve dedurre che la canna fumaria è stata realizzata senza una corretta progettazione. Ma se il funzionamento dell'estrattore della cappa (leggasi canna fumaria) è quello indicato dalla convenuta, la canna fumaria con diametro 400 (attuale diametro) funziona correttamente indipendentemente dal fatto pagina 23 di 27 che in Comune non sia stata reperita la progettazione. Se invece la velocità di funzionamento è quella richiesta dall'attrice (velocità massima) la canna fumaria risulta essere sottodimensionata.
Terzo quesito: In caso di difformità rilevate indichi gli interventi necessari per la regolarizzazione ed i costi relativi”.
Risposta del CTU Se con l'espressione difformità ci si riferisce alla canna fumaria bisogna procedere con la rimozione e il posizionamento di una nuova canna fumaria con un diametro maggiore e con il posizionamento di un silenziatore. (sottolineatura dell'estensore)
Il costo di tale intervento è stimabile in € 12.000/15.000 oltre oneri di legge.
Se invece la difformità si riferisce al tetto dell'appartamento dell'attrice – durante le operazioni peritali ho potuto costatare che l'isolamento acustico del tetto è fortemente sottodimensionato – , ci possono essere due diverse soluzioni: una più costosa di importo di circa € 45.000/50.000 oltre oneri di legge
(con tale soluzione l'estetica interna dell'appartamento rimane come è) ed un'altra più economica di €
15.000/18.000 oltre oneri di legge (ma che cambia completamente l'estetica interna del tetto). (pag
66/67 ctu).
Osserva questa Corte che l'oggetto del quesito peritale era quello di accertare se le immissioni provenienti dalla canna fumaria superassero la normale tollerabilità.
La circostanza che il CTU, nell'espletamento delle operazioni peritali che si sono necessariamente svolte con rilevazione dei rumori all'interno dell'immobile dell'attrice abbia verificato una CP_1
situazione della copertura del tetto “fortemente sottodimensionata per isolamento acustico”, esula dal quesito e soprattutto pone dei profili inammissibili in questo giudizio in cui non è parte il Condominio, dal momento che il tetto -come noto- è parte comune condominiale.
Ma ancor più rilevante è quello che ha già evidenziato il primo giudice, e che qui non può che essere condiviso, ossia che la copertura del tetto, anteriormente l'inizio dell'attività di nel locale CP_4
ristorante, non aveva mai determinato immissioni rumorose nell'appartamento dell'attrice che CP_1
infatti negli anni intercorrenti fra l'acquisto della sua proprietà e l'inizio dell'attività del ristorante da parte di non aveva mai sollevato alcuna lamentela, nonostante che per tutto il medesimo periodo CP_4
si svolgesse comunque l'attività di ristorante con la precedente gestione in mano ai proprietari dei muri.
Tale considerazione, ad avviso di questa Corte, elide in principio qualsiasi concorso in termini di nesso di causa fra le immissioni rumorose pacificamente provenienti da una canna fumaria, sottodimensionata rispetto alla cappa installata nel ristorante ed alle attività di ristorazione esercitate in modo continuativo per tutti i giorni della settimana, e l'isolamento acustico del tetto.
Non può pertanto essere condiviso l'accertamento effettuato dal CTU sulla copertura del tetto, anche perché lo stesso esperto nominato dal giudice non ha individuato nel non idoneo isolamento acustico pagina 24 di 27 del tetto l'unica causa delle immissioni oggetto di causa, che comunque, si ricorda, sono solo quelle di rumori che provengono dalla canna fumaria a servizio del ristorante.
Lo stesso CTU ha individuato la necessità di una sostituzione dell'attuale canna fumaria di diametro di
400 mm, risultata essere sottodimensionata quando la cappa, ossia l'estrattore, funziona a velocità massima, con altra a doppia parete avente diametro di 500 mm. e dotata di un silenziatore di lunghezza di almeno un metro, da posizionare tramite antivibranti.
Anche il sesto motivo d'appello non è fondato.
Con esso si duole che il tribunale non abbia accolto la domanda di manleva formulata nei confronti delle terze chiamate e in forza di garanzia pattuita contrattualmente fra le Parte_2 CP_3
parti.
Nelle argomentazioni del motivo reitera le valutazioni già svolte in primo grado ed efficacemente CP_4
contrastate dalle valutazioni effettuate dal tribunale sulla base dei documenti prodotti.
Osserva infatti la Corte che il primo dato che deve essere tenuto presente ai fini dell'interpretazione degli accordi fra le parti è quello, accertato nella CTU, che l' intollerabilità delle immissioni è determinata dall'erroneo dimensionamento della canna fumaria installata e utilizzata dalla CP_4
Proprio nell'assemblea condominiale la proprietà aveva ottenuto l'autorizzazione ad Parte_3
installare una canna fumaria del diametro di 500 mm, mentre ha poi pacificamente installato una CP_4
cappa del minor diametro di 400 mm.
Fra le parti e come già sopra affermato, è stata stipulata una scrittura privata, già CP_4 Parte_3
menzionata e prodotta al doc 5 in primo grado da con cui la proprietà si impegnava, alla clausola CP_4
8 bis a “…manlevare integralmente da qualsivoglia domanda giudiziaria e quindi, a titolo CP_4
esemplificativo, sia relativamente ad un Accertamento Tecnico Preventivo, al merito per la cessazione delle paventate immissioni ed ad ogni altra domanda anche risarcitoria … omissis … ogni questione relativa agli impianti e quindi anche relativi alla questione della canna fumaria, cappa ed altro, è di competenza della Proprietà…”
Nel medesimo contratto, all'articolo 9, “in considerazione della riduzione del prezzo” per l'acquisto delle attrezzature, si “ impegna a sostituire entro il 31/03/2019 il motore della cappa” a propria CP_4
cura e spese e si assume “a proprio carico l'onere della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della canna fumaria esterna e del sistema di aspirazione…….ed ad apportare alla canna fumaria - entro la medesima data- “tutte le modifiche necessarie al fine di escludere la paventate immissioni e lamentati danni di cui al punto 8 bis”, prevedendo espressamente che “in difetto la manleva di cui al punto 8 bis) non avrà alcuna efficacia”.
pagina 25 di 27 Gli stessi fatti richiamati nel processo in questo processo ed accertati dal CTU hanno escluso che CP_4
abbia adempiuto agli obblighi ed agli oneri che si era assunta con la predetta scrittura privata, ed in particolare quello di apportare alla canna fumaria le necessarie modifiche per escludere le immissioni , con la conseguenza che non può dirsi operante fra le parti l'obbligo di manleva assunto nell'articolo 8 bis della citata scrittura privata.
Ogni argomentazione spesa a sostegno del motivo d'appello non vale a confutare specificamente quanto affermato dal giudice di prime cure e verificato da questa Corte sulla base delle risultanze documentali e processuali.
L'appello non merita quindi accoglimento, con rigetto altresì del settimo motivo inerente alla condanna alle spese, sussistendo in primo grado la soccombenza sostanziale e prevalente di CP_4
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro , Parte_1 Controparte_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.7803/2024 così provvede:
[...] CP_3
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti così liquidate in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 Controparte_1
per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
in favore di e in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase Parte_2 CP_3 introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 26 di 27 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CATALDO SALVATORE, con elezione di domicilio in VIA SANTA TECLA N.5
20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. CATALDO SALVATORE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PIZZONIA VITO CP_1 C.F._1
VITTORIO FOSCO e dell'avv. PIZZONIA FEDERICO LUCIANO FRANCESCO
( ) viale campania 7 20133 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE C.F._2
CAMPANIA,7 20100 MILANO presso e nello studio dell'avv. PIZZONIA VITO VITTORIO FOSCO
APPELLATO
RAVELLI (C.F. ) E (C.F. ) CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. LORINI CHIARA, con elezione di domicilio in VIA CARDUCCI 9 SCALA
C 27029 VIGEVANO presso e nello studio dell'avv. LORINI CHIARA
APPELLATI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Le parti all'udienza del 4.2.2025 ex art 350 bis cpc precisavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 27 Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'esecutorietà della impugnata sentenza n.7803/2024, pubbl. il 30.08.2024, RG n.9777/2020, repert.n.7041/2024 del 30.08.2024, emessa dal
Tribunale di Milano, IV sezione civile, nella persona del Giudice, dr.ssa Laura Sara Tragni, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via preliminare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità della impugnata sentenza n.7803/2024, pubbl. il 30.08.2024, RG n.9777/2020, repert.n.7041/2024 del
30.08.2024, emessa dal Tribunale di Milano, IV sezione civile, nella persona del Giudice, dr.ssa Laura
Sara Tragni, per i motivi dedotti al capo 1) e 2) del presente atto, con ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento connesso;
- in via principale, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n.7803/2024, pubbl. il 30.08.2024, RG n.9777/2020, repert.n.7041/2024 del 30.08.2024, emessa dal Tribunale di Milano, IV sezione civile, nella persona del
Giudice, dr.ssa Laura Sara Tragni, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dalla sig.ra
[...]
e dalle altre parti terze chiamate sigg.re e , nei confronti di CP_1 Parte_2 CP_3 CP_4
[...]
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma delle domande della sig.ra nei CP_1
confronti di in riforma della impugnata sentenza n.7803/2024, pubbl. il 30.08.2024, RG CP_4
n.9777/2020, repert.n.7041/2024 del 30.08.2024, emessa dal Tribunale di Milano, IV sezione civile, nella persona del Giudice, dr.ssa Laura Sara Tragni, accertare e dichiarare il diritto di di CP_4
essere manlevata dalle terze chiamate, sig.re e , condannando le stesse a Parte_2 CP_3
tenere indenne la da qualsivoglia condanna a cui sia eventualmente tenuta a rispondere, per CP_4
tutti i motivi declinati nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi direttamente in favore del deducente procuratore.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado, in seno alla comparsa di costituzione e risposta, alle memorie ex art. 183 cpc, ed in sede di precisazione delle conclusioni che si abbiano qui per integralmente riportate.
Per : CP_1
pagina 2 di 27 voglia l'Ill.ma adita Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previi gli accertamenti e le declaratorie già richiesti in atti dalla presente difesa anche nel corso del giudizio di primo grado, nonché previe le ulteriori declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
In via preliminare
- rigettare integralmente l'istanza di sospensiva dell'esecutività dell'impugnata sentenza formulata nell'atto di appello dall'appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto, non provata CP_4
e, comunque, priva dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
Nel merito in via principale
- rigettare integralmente l'appello proposto dall'appellante e confermare, in ogni sua CP_4 parte, l'impugnata sentenza n. 7803/2024, pronunciata inter partes il 10.08.2024 (pubbl. 30.08.2024) dal Tribunale di Milano – sez. IV civ. nel giudizio di primo grado r.g. 9777/2020
Nel merito in via subordinata
- richiamati e ribaditi gli accertamenti e le declaratorie richiesti dall'appellata nei propri CP_1
atti difensivi del giudizio e/o gli ulteriori accertamenti del caso, anche inter alia come già espletati e dichiarati dal giudice di primo grado nell'impugnata sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi che l'ill.ma Corte d'Appello adita, dovesse ritenere ed accertare la responsabilità concorrente con l'appellante anche delle signore e , in ordine alla situazione ed CP_4 Parte_2 CP_3 alle problematiche lamentate, nonché ai danni patiti dall'appellata, come esposti, CP_1
dedotti e documentati nei propri atti di causa e nelle relative produzioni, nonché nelle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, condannare, in solido tra loro, ovvero per la quota di responsabilità accertata e spettante a ciascuna parte in esito all'istruttoria, sia l'appellante
[...]
che le signore e alle medesime statuizioni e condanne di cui CP_4 Parte_2 CP_3 all'impugnata sentenza di primo grado della quale si chiede la conferma in via principale e, così, per l'effetto, condannare, in solido tra loro, ovvero per la quota di responsabilità accertata e spettante a ciascuna parte in esito all'istruttoria, c.f. e p.i. in persona del suo legale CP_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e le terze chiamate, signore , c.f. , ed Parte_2 C.F._3
, c.f. : - a far cessare, entro 10 gg. dalla notifica della sentenza, le CP_3 C.F._4
illegittime immissioni mediante posizionamento, tramite antivibranti, di altra canna fumaria a doppia parete, avente diametro di 500 mm e dotata di silenziatore di lunghezza di almeno un metro;
- ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere a per ogni mese di ritardo nell'esecuzione CP_1
spontanea della statuizione di cui al punto che precede, euro 150,00 al mese per i primi tre mesi, euro
250,00 al mese per i successivi tre mesi ed euro 500,00 al mese per gli inadempimenti a seguire;
- a pagina 3 di 27 corrispondere a a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro CP_1
10.000,00 al valore attuale, nonché l'ulteriore somma di euro 6.597,18, a titolo di rifusione delle spese tecniche e legali sostenute dalla stessa nella fase stragiudiziale, oltre interessi dalla CP_1
sentenza al saldo effettivo;
a rifondere a le spese di lite del giudizio di primo grado CP_1
liquidate in euro 564,49 per spese ed euro 10.859,50 per compensi (di cui euro 2.126,50 fase di studio;
euro 1.416,00 fase introduttiva;
euro 3.738,00 fase istruttoria;
euro 3.579,00 fase decisionale), oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, accessori previdenziali e fiscali spettanti per legge;
- porre definitivamente a carico di e delle signore e le spese di CP_4 Parte_2 CP_3
CTU, come liquidate in corso di causa;
con ogni ulteriore statuizione del caso e di legge.
In ogni caso
- con rigetto dell'atto di appello e di tutte le eccezioni, istanze e domande formulate e/o formulande, in atti ed anche nell'atto di appello e/o nelle successive difese, nei confronti di da parte CP_1 dell'appellante perché inammissibili e/o improcedibili, non provate e, comunque, CP_4
infondate in fatto ed in diritto
- con rigetto di tutte le eccezioni, istanze e domande formulate in atti nelle proprie depositate e/o depositande difese nei confronti di da parte delle appellate e CP_1 Parte_2 CP_3
perché inammissibili e/o improcedibili, non provate e, comunque, infondate in fatto ed in diritto
- con vittoria delle spese, dei compensi di legge e del rimborso spese anche del presente secondo grado di giudizio, oltre che del primo grado di giudizio
- con riserva espressa da parte dell'appellata di agire in separato giudizio per il ristoro CP_1
dei danni conseguenti allo specifico pregiudizio alla salute/danno biologico patito e patiendo dall'appellata a seguito dello stress psico fisico in esito ai fatti di causa e comunque per il ristoro di ogni ulteriore danno per cui non è stata avanzata e coltivata espressa e specifica domanda risarcitoria nel presente giudizio
In via istruttoria a) - Come già richiesto all'udienza del 9 febbraio 2023 del giudizio di primo grado dai difensori dell'appellata chiamare a chiarimenti il C.T.U. ing. in relazione al suo CP_1 Persona_1
contestato elaborato peritale del 31.03.2022/25.05.2022 in merito alle osservazioni del C.T.P. di parte appellata ing. del 29.04.2022 e segnatamente riguardo al calcolo del percorso di Per_2 diffusione/propagazione ed al calcolo del rumore riportato nell'elaborato peritale del medesimo C.T.U.
(pagg. 39/41 elaborato peritale ing. , risultando detti calcoli risultano errati ed incompleti, Persona_1
atteso che non viene riportato il calcolo del percorso di diffusione/propagazione ed il calcolo del rumore a finestre aperte nonostante lo stesso C.T.U. abbia proceduto (veggasi pagg. 9 punto 3 pagg.
pagina 4 di 27 11/12 elaborato ing. alle rilevazioni anche a finestre aperte (la canna fumaria passa a Persona_1
meno di 1 mt dalla finestra) e nonostante il C.T.P. ing. lo abbia fatto rilevare nelle sue Per_2
osservazioni (pagg, 1, 2 osservazioni ing. del 29.04.2022). Per_2
b) - Senza inversione dell'onere della prova ove non competa, ammettere la prova per testi, nonché
l'interpello dell'appellante in persona del suo legale rappresentante p.t., e delle altre CP_4
appellate, sigg.re e , sui seguenti capitoli di prova Parte_2 CP_3
1. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 2, 9, 10, 30/33, 52 di parte appellata che si rammostrano, dal 2012 ad oggi, l'appellata risiede ed abita presso l'appartamento di sua proprietà, sito al 2° ed ultimo piano, interno corte, del Condominio “Residenza Cortevecchia”, sito nel centro storico di Arese (MI, in via G. Matteotti n. 6, Arese (MI);
2. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 2, 10, 52 e 53 di parte appellata che si rammostrano,
l'appartamento dell'appellata ha le seguenti caratteristiche: - è un bilocale più servizi, formato da un ambiente unico sala con cucina, oltre bagno e camera da letto;
- tutti gli ambienti sono muniti di finestre o portefinestre che affacciano sulla corte interna e sulla via pubblica;
- l'accesso all'immobile, dal locale sala - cucina, è ubicato sul ballatoio che affaccia sulla corte interna ove affaccia anche un'altra finestra dell'appartamento;
3. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 4 e 28 di parte appellata che si rammostrano, da dicembre
2011 ad oggi, l'appellata svolge la professione di medico rianimatore applicato all'Ospedale di
Garbagnate Milanese – Ospedale di Rho - ASST Rhodense - Reparto Anestesia - Rianimazione -
Terapia intensiva - Emergenza Urgenza e, altresì, regolarmente, a cadenza settimanale, applicato al servizio di automedica;
4. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata che si rammostrano, a far data dagli ultimi cinque anni ed a tutt'oggi, per almeno due volte alla settimana, e così mediamente per c.a.
7/8 gg. al mese, l'appellata svolge servizio quale medico rianimatore ed intensivista, in reparto o in automedica, durante il turno notturno, che di regola inizia alle ore 19,30/20,30 c.a. e termina di regola alle 8,30/9,30 c.a. del giorno dopo, e vero che, una volta uscita dal lavoro, la mattina ovvero, del caso, al pomeriggio, a seconda dei turni effettuati e comunque delle necessità di servizio ovvero dopo le usuali commissioni domestiche, fa ritorno presso la suddetta abitazione per l'usuale vita quotidiana, nonché anche per potersi riposare e dormire durante la mattina e/o il pomeriggio e/o la sera;
5. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata che si rammostrano, nei restanti tre/quattro giorni lavorativi settimanali (lavora mediamente 5/6 giorni a settimana), l'appellata svolge, in reparto o in automedica, prevalentemente il turno diurno, che inizia alle ore 8,00/8,30 c.a. e di regola termina alle ore 15.30 c.a. ovvero 20,30 c.a., a seconda dei turni assegnati, e vero che, a conclusione pagina 5 di 27 dei turni anzidetti, fa ritorno presso la suddetta abitazione per l'usuale vita quotidiana, nonché anche per potersi riposare e dormire durante la sera e la notte;
6. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata che si rammostrano, di regola l'appellata ha goduto e gode settimanalmente di uno giorno/due giorni di riposo dal lavoro che trascorre presso la sua abitazione, per l'usuale vita quotidiana, nonché anche per potersi riposare e dormire durante la mattina e/o il pomeriggio e/o la sera;
7. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata che si rammostrano, nel periodo a decorrere dal 1 settembre 2017 e fino al 10 marzo 2021, l'appellata ha svolto, presso l'
[...]
Controparte_5
ovvero a servizio dell'automedica, i turni e gli orari di lavoro
[...]
riportati e risultanti negli estratti turni lavoro di cui ai suddetti doc.ti n. 5 e 29 di parte appellata, e vero che, a conclusione dei turni anzidetti, l'appellata ha fatto ritorno presso la sua abitazione per l'usuale vita quotidiana, nonché anche per potersi riposare e dormire durante la mattina e/o il pomeriggio e/o la sera;
8. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 6, 7 e 8 di parte appellata che si rammostrano, da aprile 2017 ad oggi, anche da quando è subentrata nella proprietà del Bar Ristorante Pizzeria
"Cortevecchia - Ristorante Arese" di via G. Matteotti n. 6-8, Arese (MI), la convenuta CP_4
l'indicato esercizio, salvo che qualche giorno di chiusura ad agosto, è aperto tutto l'anno, tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica compresi, con orari al pubblico dalle ore 12,00 alle ore 14,30
e dalle ore 19,00 alle ore 22,30;
9. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 10, 11, 12, 13 di parte appellata e dai doc.ti n. 5, 6 e 7 delle terze chiamate che si rammostrano, a luglio 2017, la convenuta ha incaricato la CP_4
di progettare e la società di installare, procedendo anche alle relative CP_6 Controparte_7
pratiche comunali, una nuova canna fumaria sulla facciata condominiale interna lato corte del
Condominio “Cortevecchia”, in zona prossima all'appartamento dell'appellata e delle relative finestre ed portefinestre, a servizio del predetto locale Bar Ristorante Pizzeria denominato "Cortevecchia -
Ristorante Arese";
10. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 10, 11, 12 e 13 di parte appellata e dai doc.ti n. 5, 6 e 7 delle terze chiamate che si rammostrano, l'opera materiale di installazione in loco della nuova canna fumaria è iniziata a settembre/ottobre 2017 e si è conclusa a fine novembre 2017, allorquando l'installatrice ha rilasciato alla committente convenuta formale Controparte_7 CP_4
dichiarazione di conformità dell'impianto;
11. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 10, 11, 12, 13 e 53 di parte appellata che si rammostrano, in definitiva, a conclusione dell'attività di posa ed installazione a novembre 2017, la canna fumaria del pagina 6 di 27 locale è stata installata ed attualmente insiste sulla facciata condominiale interna lato corte del
Condominio “Cortevecchia”, nella sua estensione verticale in prossimità della finestra del bagno (a c.a.
1,5 m) ed in prossimità (a c.a. 1 m) del ballatoio e della portafinestra del soprastante appartamento dell'appellata, con sbocco sul tetto in zona soprastante il medesimo appartamento ed il ballatoio d'accesso;
12. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 10, 11, 12 e 13 di parte appellata e dai doc.ti n. 5, 6 e 7 delle terze chiamate che si rammostrano, la nuova canna fumaria, fatta progettare e fatta installare dalla convenuta era ed è destinata all'evacuazione di tutti i fumi e miasmi, provenienti da CP_4
forno pizzeria, piastre cottura, friggitrici, ventole, cappe di aspirazione, ecc., del citato locale ristorante
– pizzeria “Cortevecchia” di proprietà e gestito dalla medesima convenuta;
13. vero che, come risulta anche dalle foto ante opera di cui al doc. n. 10 di parte appellata e dai grafici ante opera di cui al doc. n. 12 di parte appellata, prima dell'acquisto da parte della convenuta
[...]
del locale "Cortevecchia - Ristorante Arese" e dell'installazione della nuova canna fumaria CP_4 commissionata dalla medesima convenuta, l'esercizio era già dotato di una canna fumaria, con diversa struttura, caratteristiche, dimensioni e percorso rispetto a quella fatta installare da nel 2017 e le CP_4 sue tubature risultavano posate ben lontane dalla facciata del cortile interno e dall'appartamento dell'appellata e dalle finestre e portafinestre di pertinenza;
14. vero che, da metà dicembre 2017, la canna fumaria del locale Bar Ristorante Pizzeria "Cortevecchia
- Ristorante Arese" è stata avviata dalla convenuta e, da allora ad oggi, resta accesa a CP_4
servizio del locale non solo durante l'orario di apertura al pubblico (dalle ore 12,00 alle ore 14,30 e dalle ore 19,00 alle ore 22,30 dal lunedì alla domenica compresi di tutti i giorni dell'anno, salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ma anche negli orari in cui detto impianto rimane comunque in funzione per le esigenze del locale e della cucina (per le attività preparatorie precedenti e successive all'orario al pubblico) e, quindi, di fatto dalle ore 8,00 c.a. alle ore 16,00 c.a. e dalle ore 17,30 c.a. alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per tutti i giorni dell'anno, salvo che in qualche giorno di chiusura ad agosto;
15. vero che la canna fumaria del locale “Cortevecchia” è rimasta accesa da metà dicembre 2017 ad oggi, negli stessi orari sopra indicati al punto che precede (cioè dalle ore 8,00 c.a. alle ore 16,00 c.a. e dalle ore 17,30 c.a. alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per tutti i giorni dell'anno), anche nel periodo in cui, causa covid, il locale è rimasto e rimane aperto con orario al pubblico dalla mattina/mezzogiorno fino alle ore 18,00 ovvero fino alle ore 22,00, a seconda della normativa covid del periodo, continuando a tenere funzionante la cucina (e quindi la canna fumaria) fino alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per pagina 7 di 27 effettuare il servizio di preparazione cibo e servizio in loco ovvero per il servizio di asporto e/o delivery e/o consegna domicilio dei pasti preparati su ordinazione;
16. vero che, come risulta anche dai doc.ti n. 14/19, 38 e 42 di parte appellata e dal doc. n. 6 della società convenuta che si rammostrano, dopo l'installazione e la messa in funzione da parte della società convenuta della nuova canna fumaria, oltre all'appellata, sia l'amministrazione condominiale, con sua comunicazione del 30.01.2018, che altri condomini del Condominio “Cortevecchia”, nel corso delle assemblee del 04.06.2018, del 19.12.2018 e del 27.05.2019, hanno lamentato e contestato, la forte rumorosità del nuovo impianto, nonché la presenza di cattivo odore nelle parti comuni e la costante formazione di fuliggine sui ballatoi e/o davanzali e/o parapetti, sia comuni che individuali;
s.r.l.s. formale dichiarazione di conformità dell'impianto;
17. vero che, come risulta anche dal doc. n. 20 di parte appellata e dal doc. n. 6 di parte convenuta che si rammostrano, e segnatamente da quanto fatto verbalizzare dalla sig.ra all'assemblea del CP_3
27.05.2019 e da quanto riferito dal geom. nella sua relazione di cui ai predetti documenti, gli Per_3
accertamenti tecnici espletati dai tecnici della sig.ra a febbraio 2019 durante la mediazione CP_1 innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'ordine Avvocati – sede di Rho sono stati sollecitati dal mediatore di Rho ed eseguiti in loco in accordo e contraddittorio tra le parti;
18. vero che i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate dal tecnico a febbraio 2019, Per_4
comprovanti il costante significativo superamento della soglia di tollerabilità, anche a finestre chiuse, delle immissioni rumorose causate dalla canna fumaria all'interno dell'appartamento dell'appellata, come riportati nella sua relazione del 12.02.2019 di cui al doc. n. 21 di parte appellata che si rammostra, al pari delle risultanze tecniche degli accertamenti espletati dal geom. nella Persona_5
sua relazione del 26.02.2019 di cui al doc. n. 20 di parte appellata che si rammostra, sono stati regolarmente comunicati e ribaditi dall'appellata e dai suoi difensori a ed alle Sigg.re CP_4
in occasione degli incontri di mediazione del 15.03.2019, 17.04.2019 e 17.06.2019, Parte_3 innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'ordine Avvocati – sede di Rho;
19. vero che, come risulta anche dal doc. n. 20 di parte appellata che si rammostra, previo accertamento in loco del 26 febbraio 2019, il geom. , nella sua relazione del 16.04.2019, ha rilevato e Persona_5
ha dato atto della situazione di irregolarità della nuova canna fumaria sia a livello tecnico che condominiale che a livello amministrativo e di pratica comunale, e, non ultimo, anche della situazione di insostenibilità all'interno dell'appartamento dell'appellata;
20. vero che, come risulta anche dal doc. n. 21 di parte appellata che si rammostra, previo accertamento in loco del 5/6 febbraio 2019, il perito ON , nella sua relazione del 12 febbraio 2019, Persona_6
ha rilevato e dato atto del costante e significativo superamento della soglia della normale tollerabilità,
pagina 8 di 27 anche a finestre chiuse, delle immissioni provenienti dalla nuova canna fumaria all'interno di tutti gli ambienti di cui è composto l'appartamento dell'appellata;
21. vero che, durante lo svolgimento della mediazione innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano – sede di Rho, a maggio 2019, su incarico della convenuta
[...]
alcuni tecnici hanno effettuato degli interventi sulla canna fumaria che hanno minimamente CP_4 attenuato l'immissione rumorosa interna all'appartamento dell'appellata, che comunque, come risulta anche dai doc.ti n. 54 e 55 di parte appellata che si rammostrano, attualmente persiste costantemente al di sopra della soglia della normale tollerabilità, anche a finestre chiuse, senza avere in alcun modo risolto né attenuato le ulteriori problematiche denunciate quali le immissioni di cattivo odore nell'appartamento, oltre che nelle parti comuni, e i depositi di fuliggine e di sostanze oleose sulle parti esterne di pertinenza del suo appartamento, quali davanzali delle finestre e delle portefinestre e pavimenti e parapetti del ballatoio;
22. vero che, dopo l'intervento fatto effettuare dalla convenuta sulla canna fumaria a CP_4 maggio 2019 e nonostante la nuova istanza di mediazione proposta dall'appellata innanzi all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano ad ottobre 2019, la medesima convenuta ha omesso di dar luogo ad ulteriori interventi sulla canna fumaria e, comunque, attualmente persistono gli inconvenienti già segnalati dall'appellata all'interno del suo immobile, quali le immissioni rumorose anche a finestre chiuse superiori alla soglia delle normale tollerabilità come risulta dai doc. ti 54 – 55 di parte appellata che si rammostrano, nonché immissioni di cattivo odore e la formazione di fuliggine sulle superfici esterne di pertinenza dell'immobile e anche di grasso e/o sostanze oleose;
23. vero che, a far data dal suo funzionamento da metà dicembre 2017 ed a tutt'oggi, la canna fumaria installata dalla convenuta a non solo negli orari di apertura al pubblico del locale (dalle CP_4
ore 12,00 alle ore 14,30 e dalle ore 19,00 alle ore 22,30 dal lunedì alla domenica compresi di tutti i giorni dell'anno, salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ma nell'intero periodo di esercizio della cucina e della canna fumaria, e, quindi, di fatto dalle ore 8,00 c.a. alle ore 16,00 c.a. e dalle ore 17,30 c.a. alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per tutti i giorni dell'anno (salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ed anche nel periodo covid, ha provocato e provoca: - immissioni rumorose al di sopra della normale tollerabilità in tutti gli ambienti dell'appartamento dell'appellata, anche a finestre chiude, come risulta anche dai doc.ti n. 21-54-55 di parte appellata che si rammostrano;
- immissioni di cattivi odori in tutti gli ambienti dell'appartamento dell'appellata, che interessano anche le parti comuni condominiali, quali pianerottoli e scale;
- la formazione di fuliggine e talvolta di depositi oleosi e/o di grasso sui parapetti e pavimenti del ballatoio e sui davanzali delle pagina 9 di 27 finestre e delle portefinestre di pertinenza dell'appartamento, oltre che sui ballatoi e/o davanzali e/o parapetti comuni e di altre proprietà individuali;
24. vero che, come risulta anche dal doc. n. 6 di parte convenuta che si rammostra, anche la condomina proprietaria di un appartamento Testimone_1 adiacente a quello dell'appellata (2° ultimo piano), ha lamentato all'assemblea del 27.05.2019 e lamenta ad oggi che da quando a metà dicembre 2017 è entrata in funzione la nuova canna fumaria installata dalla convenuta: - percepisce cattivo odore all'interno del suo appartamento e continua a trovare, anche sulle superfici interne al suo immobile, oltre che sui parapetti e sui davanzali delle finestre e portafinestre, depositi di fuliggine e di grasso e/o depositi oleosi;
- che, per attenuare in qualche modo la problematica, deve tenere le finestre chiuse anche in estate e, quando torna dalle vacanze, trova, oltre che i davanzali e parapetti, anche l'interno della sua abitazione sporca di fuliggine ed imbrattata di depositi oleosi e/o di grasso;
- che, quando espone i panni per asciugare sui davanzali e/o i parapetti del suo immobile, li ritira maleodoranti e sporchi di fuliggine e/o di grasso;
25. vero che, a far data dall'avvio della nuova canna fumaria a metà dicembre 2017 ad oggi, a causa del persistente rumore nei vari ambienti del suo appartamento, anche a finestre chiuse, nonché delle immissioni odorose ed anche di fuliggine e/o di sostanze grasse/oleose, la stessa appellata non riesce a prendere sonno ed a riposare ed, oltre a ciò, la situazione le impedisce di svolgere la sua vita familiare, di vedere, senza disturbo, la televisione e/o di invitare amici, conoscenti e parenti a casa sua e la induce anche ad una continua opera di pulizia degli ambienti e dei davanzali delle finestre e delle portafinestre e dei parapetti e pavimenti del ballatoio;
26. vero che, da metà dicembre 2017 ad oggi, a causa dell'impossibilità di riposarsi conseguente alle immissioni rumorose ed odorose provenienti dalla canna fumaria all'interno del suo appartamento, anche a finestre chiuse, in alcuni casi, ed anche di recente, quando ricorre la necessità improrogabile di dormire e di riposarsi dagli intensi turni di lavoro ovvero per prepararsi a turni di lavoro intensi,
l'appellata è stata costretta ed è costretta ad andare a riposare e dormire presso la casa della madre, sita in via Attimo n. 12, Bollate (MI).
27. vero che, da metà dicembre 2017 ad oggi, tutte le problematiche patite dall'appellata in conseguenza del funzionamento della canna fumaria, quali il rumore ed il cattivo odore sprigionato dall'impianto, rendono invivibile il suo appartamento e le creano una situazione di costante disturbo, non permettendole di fruire regolarmente e serenamente dei vari ambienti ed altresì impedendole anche il riposo ed il sonno, con consequenziale danno alla vita familiare e stress psico fisico e danno alla salute;
28. vero che, da metà dicembre 2017 ed anche attualmente, quando si permane all'interno dell'appartamento dell'appellata, a canna fumaria in funzione, si percepiscono, anche a finestre chiuse,
pagina 10 di 27 delle immissioni rumorose e cattivo odore che arrecano disturbo ed impediscono il riposo ed il sonno;
29. vero che, a far data da dicembre 2017 ed anche attualmente, quando la canna fumaria è in funzione a servizio del locale, in conseguenza del rumore e dell'odore che ne derivano, l'appellata è impossibilitata a tenere le finestre del proprio immobile aperte, anche in piena estate o comunque quando fa caldo;
30. vero che, a far data dall'avvio della nuova canna fumaria, da metà dicembre 2017 ad oggi, non solo negli orari di apertura al pubblico del locale (dalle ore 12,00 alle ore 14,30 e dalle ore 19,00 alle ore
22,30 dal lunedì alla domenica compresi di tutti i giorni dell'anno, salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ma nell'intero periodo di esercizio della cucina e della canna fumaria, e, quindi, di fatto dalle ore 8,00 c.a. alle ore 16,00 c.a. e dalle ore 17,30 c.a. alle ore 24,30 c.a. ed anche oltre, per tutti i giorni dell'anno (salvo che per qualche giorno di chiusura ad agosto), ed anche nel periodo covid,
l'appellata è stata ed è impossibilitata a stendere i panni per asciugarli, sul ballatoio di pertinenza ovvero sui parapetti o sui davanzali delle finestre, per effetto della fuliggine e del cattivo odore che si diffondono nell'aria sporcandoli ed impregnandoli;
31. vero che, quando l'appellata, mentre la canna fumaria era in funzione, ha esposto i panni per asciugarli sul ballatoio di pertinenza ovvero sui parapetti o sui davanzali delle finestre li ha trovati sporchi di fuliggine e maleodoranti.
Su tutti i capitoli di prova anzidetti si indicano tutti i seguenti testi: perito , via Castelfidardo n. 22, Busto Arsizio (VA); geom. , via Milani n. Persona_6 Persona_5
8, Milano;
sig.ra , via Attimo n. 12, Bollate (MI); sig.ra , via Controparte_8 Controparte_9
De Gasperi n. 47, Legnano (MI); arch. e geom. via Mattei n. 116, CP_10 CP_11
Milano; , via Giovanni XXIII n. 27, Brunello (VA); via G. Matteotti n. Testimone_2 Testimone_1
6-8, Arese (MI); via G. Matteotti n. 6-8, Arese (MI); , Controparte_12 Controparte_13 [...]
, della Archistaff – Architetti Associati, via Papa Giovanni XXIII n. 3, Arese CP_14 CP_15
(MI); titolare e legale rapp. p. t. della via Po n. 43/45, Pregnana Milanese (MI); dott.ssa Controparte_7
via Vittorio Alfieri n. 2, Lissone (MB); dott. e dott. ed il CP_16 Persona_7 Persona_8
Direttore Sanitario dell'Ospedale di Garbagnate Milanese – Ospedale di Rho - ASST Rhodense c/o il medesimo presidio ospedaliero - ASST, via Forlanini n. 95, Garbagnate M.se (MI).
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dall'appellante e CP_4
dalle altre appellate, sigg.re e , si insiste nuovamente per essere ammessi a Parte_2 CP_3
prova contraria sui predetti capitoli con tutti i testi già suindicati.
pagina 11 di 27 c) - Si richiamano e si insite per l'ammissione di tutti gli atti e documenti (inter alia da n. 1 compreso a n. 55 compreso) già ritualmente prodotti in corso di giudizio dalla difesa dell'appellata, riprodotti e riproposti anche in questa sede
- Si ribadiscono le contestazioni e le eccezioni già formulate nei termini e nelle sedi di rito in ordine alle produzioni ed alle istanze istruttorie fin qui allegate e/o dedotte nelle loro difese dall'appellante e delle altre appellate, sigg.re e , giuste motivazioni già CP_4 Parte_2 CP_3
esposte nelle difese di parte appellata nei propri atti difensivi del giudizio e nella presente comparsa di costituzione, da intendersi tutte ritrascritte e riproposte anche in questa sede
- Ci si oppone alle richieste istruttorie di parte appellante e delle altre appellate, sigg.re e Parte_2
per i motivi già espressi in atti, sia nelle precedenti difese del giudizio che nella presente CP_3 comparsa di costituzione in appello, nonché, comunque, ci si oppone altresì all'ammissione delle eventuali ulteriori istanze e produzioni avversarie proponende in quanto tardive ed irrituali ed inammissibili.
Per Parte_2 CP_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale
Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 7803/2024, pubblicata il
30.08.2024, avente repertorio n. 7041/2024 del 30.08.2024, emessa il 10.08.2024 dal Tribunale di
Milano, Sez. IV Civile, nella persona della Dott.ssa Laura Tragni, nel procedimento n. 9777/2021 R.G. in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel merito in via principale
Rigettare le domande di in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la CP_4
sentenza n. 7803/2024, pubblicata il 30.08.2024, avente repertorio n. 7041/2024 del 30.08.2024, emessa il 10.08.2024 dal Tribunale di Milano, Sez. IV Civile, nella persona della Dott.ssa Laura
Tragni, nel procedimento n. 9777/2021 R.G.
Nel merito in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da CP_4 accertare il concorso del fatto colposo della sig.ra e per l'effetto diminuire o escludere CP_1
il risarcimento ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c.
In ogni caso
Con refusione delle spese di lite del presente giudizio.
pagina 12 di 27 In via istruttoria Ci si oppone alle richieste istruttorie riformulate dalla società e dalla sig.ra CP_4
in quanto superflue, ultronee e vertenti su circostanze che risultano provate dai documenti di CP_1 causa. Tuttavia, in caso di accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'appellante CP_4
e dall'altra appellata sig.ra , si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui CP_1
capitoli di prova indicati negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo
“1. ha convenuto in giudizio la società esponendo: CP_1 CP_4
• di aver acquistato nel dicembre 2011 un appartamento sito al secondo e ultimo piano, interno corte, dello stabile condominiale “Residenza Cortevecchia” in via Matteotti 6-8 di Arese, ricavato da un vecchio caseggiato rurale di paese con corte interna;
• che al piano terra, sottostante l'appartamento con accesso e affaccio sia sulla pubblica via che CP_1 sulla corte, è ubicato l'esercizio pubblico bar ristorante pizzeria “Cortevecchia – Ristorante Arese”, di proprietà e gestito dal 2017 dalla società convenuta nei locali di proprietà delle condomine Pt_2
e
[...] Parte_4 CP_3
• nel periodo luglio/agosto 2017 la ha incaricato la di installare sulla facciata CP_4 CP_7 condominiale interna lato corte, in zona prossima all'appartamento dell'attrice, una canna fumaria destinata all'evacuazione di tutti i fumi e i miasmi prodotti dal locale ristorante-pizzeria;
• le opere si sono concluse a novembre 2017 con l'installazione di una canna fumaria “in palese alterazione del decoro del prospetto sulla facciata interna lato corte del complesso, nella CP_17
sua estensione verticale in prossimità della finestra del bagno (a c.a.1,5 m.) ed in prossimità (a c.a. 1
m.) del ballatoio e della portafinestra del soprastante appartamento dell'attrice, con sbocco sul tetto in zona soprastante il medesimo appartamento”;
• a far data dalla messa in funzione, l'attrice lamenta tutti i giorni della settimana, e pressoché per l'intera giornata (dalle 8 alle 16 e dalle 17,30 alle 24,30), immissioni rumorose e cattivi odori all'interno dell'appartamento, fuliggine, grasso e materiale oleoso nelle parti esterne con
“consequenziale grave nocumento al normale svolgimento della sua vita familiare oltre che stress psico fisico e pregiudizio alla salute”;
• il manufatto, oltre ad essere stato installato “senza specifica, adeguata ed espressa delibera assembleare”, risultava collocato in violazione delle necessarie distanze dalle finestre/porte finestre del pagina 13 di 27 suo immobile, era carente “dei requisiti tecnici e di adeguata e regolare documentazione tecnica/amministrativa” e privo di progetto sottoscritto da professionista abilitato;
• nel corso della procedura di mediazione, avviata dall'attrice a novembre 2018, erano stati individuati un tecnico per parte (il responsabile della ditta Matra per le proprietarie e il geom. per Persona_5
l'attrice); quest'ultimo, nella sua relazione del 16.4.2019, aveva dato atto della situazione di insostenibilità interna all'appartamento della signora e degli ulteriori inconvenienti dalla stessa CP_1
segnalati, ribadendo altresì le irregolarità tecniche e amministrative della canna fumaria, non realizzata a regola d'arte;
• anche il perito ON - - incaricato dall'attrice aveva accertato il costante e significativo Persona_6 superamento della normale soglia di tollerabilità dell'immissione rumorosa, dandone atto nella sua perizia del 12.2.2019;
• gli interventi tecnici effettuati nel corso della mediazione avevano solo minimamente attenuato l'immissione rumorosa e la relativa procedura - terminata il 17.6.2019, in mancanza di accordo e stante la persistenza delle problematiche lamentate - si era conclusa con esito negativo, al pari di quella successivamente proposta dalla stessa CP_1
L'attrice chiedeva pertanto la rimozione dell'impianto ex art. 844 c.c. e, comunque, la cessazione delle immissioni intollerabili;
il ristoro - ex art. 2043 e/o ex art. 2059 c.c. - dei danni non patrimoniali conseguenti al pregiudizio al normale svolgimento della sua vita familiare, quantificati in € 10.000,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con condanna della società convenuta alla corresponsione dell'ulteriore somma di € 6.597,18 “a titolo di rifusione delle spese sostenute nella fase stragiudiziale e per la necessaria assistenza legale e tecnica connessa e consequenziale alla problematica” e con espressa “riserva di agire in separato giudizio per il ristoro degli ulteriori danni alla salute/danno biologico conseguente allo stress psico fisico conseguente alla problematica”.
2. Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza della domanda attorea evidenziando: CP_4
• di avere sottoscritto nel marzo 2017 con i signori e (gli Parte_2 Parte_4 Per_9
ultimi due deceduti e ai quali era subentrata quale erede legittima un contratto di locazione CP_3 ad uso commerciale avente ad oggetto le unità immobiliari adibite a ristorante site all'interno dello stabile condominiale e destinate ad attività di ristorazione da oltre 100 anni;
• di avere altresì concluso un ulteriore contratto con la proprietà in forza del quale la acquistava la CP_4
cucina e tutte le attrezzature e gli accessori ad essa relativi (e quindi anche la canna fumaria) per un importo forfettariamente determinato nella somma di € 100.000,00;
pagina 14 di 27 • tale vendita veniva effettuata con il patto di riservato dominio prevedendo che tutti i beni mobili elencati in contratto sarebbero passati in proprietà alla società al completamento dei pagamenti CP_4
non ancora ultimati;
• in data 8.6.2017 l'assemblea del condominio, a seguito delle lamentele sollevate dal condomino in relazione alla presunta rumorosità della canna fumaria, autorizzava all'unanimità la CP_12
proprietà del ristorante a modificare il manufatto portandolo in facciata interna alla corte, oltre al ballatoio e con una sezione massima di 50X50 cm.;
• le signore e incaricavano allora lo studio di Arese per la progettazione e la CP_3 Pt_2 CP_6
direzione dei lavori relativi alla nuova canna fumaria;
• il Comune di Arese aveva espresso il 29.8.2017 parere favorevole alla comunicazione di inizio attività per la posa del manufatto;
• in seguito le stesse e commissionavano alla la realizzazione e la posa in CP_3 Pt_2 Controparte_7
opera della nuova canna fumaria;
• a seguito della installazione, la condomina lamentava ronzio all'interno del suo appartamento e CP_1 presenza di fuliggine all'esterno, segnalando al Comune di Arese le problematiche già evidenziate in sede di mediazione;
• il 10.10.2018 il Comune informava che “la Parte ha trasmesso gli elaborati progettuali e la
Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata dall'Arch. (…) il quale ha Controparte_13
attestato, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa…”; “per quanto attiene invece la presunta 'rumorosità' ed 'emanazione di cattivo odore' che si diffonde all'interno dell'appartamento della Sua assistita e nelle parti comuni, si informa che si è provveduto in data
08.10.2018 prot. n. 25633 a richiedere parere di competenza e possibilità di sopralluogo congiunto
(ATS e ARPA)…”;
• nel frattempo, la sottoscriveva con la proprietà una scrittura privata con la quale quest'ultima si CP_4 impegnava a “…manlevare integralmente da qualsivoglia domanda giudiziaria e quindi, a CP_4
titolo esemplificativo, sia relativamente ad un Accertamento Tecnico Preventivo, al merito per la cessazione delle paventate immissioni ed ad ogni altra domanda anche risarcitoria … omissis … ogni questione relativa agli impianti e quindi anche relativi alla questione della canna fumaria, cappa ed altro, è di competenza della Proprietà…”;
• nel medesimo periodo la signora “del tutto autonomamente e senza alcun preventivo confronto CP_1 con l'odierna convenuta”, incaricava i tecnici e di redigere perizia relativa allo stato dei Per_3 Per_4
luoghi con particolare riferimento alla propria abitazione;
pagina 15 di 27 • nel corso dell'assemblea condominiale del 27.5.2019, la proprietaria riferiva di avere fatto CP_3 sostituire il motore della cappa interna all'esercizio commerciale per migliorare l'efficienza della canna fumaria e la signora confermava l'attenuamento del ronzio prodotto dalla canna fumaria. La CP_1
proprietà affermava inoltre che era programmato un ulteriore intervento per il successivo mese di CP_3 giugno al fine di installare un silenziatore, ritenuto “del tutto inutile” dalla CP_1
Tutto ciò premesso, la società convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la proprietà dei beni mobili e immobili (ancora) in capo alle signore e Osservava in ogni CP_3 Pt_2 caso che l'installazione della nuova canna fumaria era stata autorizzata all'unanimità dall'assemblea dei condomini con delibera dell'8.6.2017, mai impugnata dall'attrice, e che aveva ricevuto il parere favorevole del all'esito del corretto iter amministrativo-burocratico avviato dalla CP_18 proprietà, cui non aveva fatto seguito l'adozione di alcun ulteriore provvedimento da parte dell'autorità amministrativa. Contestava l'attendibilità delle perizie tecniche di controparte redatte, comunque, in data antecedente agli interventi migliorativi effettuati e che non davano peraltro conto della presenza dell'asserita fuliggine e delle non meglio precisate sostanze oleose. Contestava altresì la sussistenza e congruità delle spese richieste in ripetizione dall'attrice e delle somme domandate a titolo di risarcimento dell'asserito danno non patrimoniale. Formulava infine richiesta di autorizzazione a chiamare in giudizio le signore e sia nella loro qualità di proprietarie dei beni immobili e CP_3 Pt_2
mobili in questione, sia in virtù della scrittura privata richiamata che prevedeva a carico delle stesse un preciso obbligo di manleva.
§ 3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituivano in giudizio e Parte_2 CP_3
contestando la fondatezza della stessa e della citazione attorea. In particolare esponevano:
• di avere messo a disposizione della le chiavi del ristorante sin dal 15.3.2017, cioè ben più di due CP_4
settimane prima della firma dei contratti di locazione commerciale e di compravendita degli arredi, per consentire alla stessa di svolgere le attività propedeutiche all'avviamento dell'attività;
• di non avere dato incarico a di progettare e realizzare la nuova canna fumaria, come desumibile CP_7
dal preventivo richiesto direttamente dalla e dalla fattura emessa dalla nei confronti della CP_4 CP_7
società convenuta, che provvedeva al saldo della stessa;
• di avere meramente acconsentito, nella loro qualità di proprietarie dell'immobile alla installazione della canna fumaria voluta e realizzata da prevedendo gli accordi tra proprietà e conduttore che la CP_4
domanda per le necessarie autorizzazioni sarebbe stata depositata direttamente dalla famiglia e le spese relative sarebbero state sostenute da Parte_5 CP_4
• di avere ottenuto, a seguito di ricorso depositato il 2.3.2018, un decreto ingiuntivo nei confronti della convenuta, stante il mancato pagamento degli importi dovuti in adempimento del contratto di pagina 16 di 27 compravendita, e di avere definito l'opposizione a mezzo di un accordo transattivo nel quale, contrariamente a quanto affermato dalla la pur riconosciuta manleva non era “pura e semplice, CP_4 bensì condizionata ad un preciso comportamento attivo al quale la si era formalmente obbligata” e CP_4 cioè, come previsto al punto 9 della scrittura privata, quello di “apportare alla canna fumaria, con spese a proprio carico, tutte le modifiche necessarie al fine di escludere le paventate immissioni e lamentati danni di cui al punto 8 bis); in difetto la manleva di cui al punto 8 bis) non avrà alcuna efficacia”; in assenza del benché minimo riscontro dell'attività a cui si era obbligata, la manleva dalla stessa CP_4
invocata doveva pertanto ritenersi inefficace.
Le terze chiamate contestavano, in ogni caso, le domande svolte dall'attrice, che aveva atteso un anno prima di promuovere una procedura di mediazione e di dare incarico a un ON, evidenziando “la lacunosità, se non carenza, delle produzioni attoree (…) soprattutto per quanto riguarda i lamentati danni di carattere non patrimoniale” e osservando che “le rilevazioni fatte dall'attrice per mezzo dei propri consulenti risalgono alla prima decade di febbraio 2019 e dopo non risultano altre misurazioni”, con la conseguenza che le stesse non erano aggiornate rispetto alla situazione attuale. Le signore CP_3
e chiedevano pertanto: Pt_2
i) accertare che la canna fumaria era stata voluta e commissionata soltanto dalla e che CP_4 pertanto la responsabilità dell'eventuale illecito civile lamentato dall'attrice era ascrivibile esclusivamente alla società convenuta;
ii) accertare il mancato avveramento della condizione sospensiva della manleva di cui all'art. 9 della scrittura privata tra le terze chiamate e la convenuta chiamante e, per l'effetto,
iii) dichiarare il loro difetto di legittimazione passiva, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite anche ex art. 96 comma 3 c.p.c. In via subordinata, chiedevano il rigetto delle domande attoree e, in via di ulteriore subordine, in caso di accoglimento anche parziale di tali domande, l'accertamento della responsabilità dell'attrice ex artt. 1227 e 2056 c.c”.
Disposta CTU,il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 7803/2024 pubblicata in data
30/08/2024 con il seguente dispositivo:
“1) accertata l'illegittimità delle immissioni provenienti dalla canna fumaria, risultata sottodimensionata, a servizio dell'esercizio pubblico denominato “Cortevecchia – Ristorante Arese” di proprietà e gestito dalla società condanna quest'ultima a far cessare, entro 10 gg. dalla CP_4
notifica della presente sentenza, le illegittime immissioni mediante posizionamento, tramite antivibranti, di altra canna fumaria a doppia parete, avente diametro di 500 mm e dotata di un silenziatore di lunghezza di almeno un metro;
2) condanna la ai sensi dell'art. 614-bis CP_4
c.p.c., a corrispondere a parte attrice, per ogni mese di ritardo nell'esecuzione spontanea della pagina 17 di 27 statuizione di cui al punto che precede, € 150,00 al mese per i primi tre mesi, € 250,00 al mese per i successivi tre mesi ed € 500,00 al mese per gli inadempimenti a seguire;
3) condanna altresì la società convenuta a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 10.000,00 al valore attuale, nonché l'ulteriore somma di € 6.597,18, a titolo di rifusione delle spese tecniche e legali sostenute da nella fase stragiudiziale, CP_1
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
4) rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di e CP_4 Parte_2 CP_3
5) respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle terze chiamate nei confronti della
[...] [...]
CP_4
6) condanna la società convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 564,49 per spese ed € 10.859,50 per compensi (di cui € 2.126,50 fase di studio;
€
1.416,00 fase introduttiva;
€ 3.738,00 fase istruttoria;
€ 3.579,00 fase decisionale), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, accessori previdenziali e fiscali spettanti per legge;
7) condanna la società convenuta a rifondere alle terze chiamate le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 10.859,50 per compensi (di cui € 2.126,50 fase di studio;
€ 1.416,00 fase introduttiva;
€ 3.738,00 fase istruttoria;
€ 3.579,00 fase decisionale), oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, accessori previdenziali e fiscali spettanti per legge
8) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.”
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
con citazione notificata il 30.9.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i
[...]
motivi dedotti. Si costituivano , e CP_1 Parte_2 CP_3 contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza. All'udienza del 7.1.2025 fissata per la sospensiva il consigliere istruttore invitava le parti appellate ad attendere l'esito del giudizio d'appello prima di mettere in esecuzione la sentenza e le parti chiedevano quindi breve rinvio sino alla prima udienza per conferire con i propri assistiti. All'udienza del 4 Febbraio 2025 parte appellata dichiarava che il 10 Febbraio ci sarebbe stata l'udienza di pignoramento presso terzi con riferimento all'esecuzione dei capi di condanna pecuniaria, e che non intendeva attendere l'esito del giudizio in riferimento al capo di condanna all'obbligo di fare. Il procuratore dell'appellante insisteva allora nell'istanza di sospensiva.
La Corte, con ordinanza riservata e sentito il consigliere istruttore, sospendeva parzialmente l'esecutorietà della sentenza con riferimento ai soli obblighi di fare.
Alla prima udienza fissata nel medesimo giorno 4 Febbraio 2025, il consigliere istruttore, vista la materia del contendere, fissava ex art. 350 bis c.p.c. e 127 ter c.p.c. l'udienza del 4 marzo 2025 per la discussione della causa, invitando le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisavano come da pagina 18 di 27 rispettivi atti introduttivi e dichiaravano di esonerare il relatore dalla relazione orale. Il consigliere istruttore assegnava quindi alle parti termine per il deposito di memorie sino al 18.2.2025, nonché termine perentorio sino a 5 giorni prima dell'udienza del 4 marzo 2025, per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c.ricorrendone i presupposti. Depositate le memorie e le note sostitutive della udienza, la causa era decisa dal Collegio dell'udienza del 4 Marzo 2025 in camera di consiglio nella medesima data.
Preliminarmente deve darsi atto che nella memoria conclusionale depositata nel termine concesso all'udienza del 4 Febbraio 2025 ex art 350 bis cpc, parte appellante ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di , per avere tale parte nelle more del giudizio alienato l'immobile CP_1
ad un terzo. Il difensore della ha replicato nelle note d'udienza depositate il 24 Febbraio 2025 CP_1
rilevando l'infondatezza dell'eccezione dal momento che ai sensi dell'articolo 111 c pc il processo prosegue fra le parti originarie, di talché l'alienazione della proprietà dell'immobile da parte di
è ininfluente ai fini del decidere. CP_1
L'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di è infondata. Come CP_1
rilevato da parte appellata, ai sensi dell'articolo 111 codice civile, nel caso di trasferimento nel corso del processo del diritto controverso a titolo particolare, il processo prosegue fra le parti originarie, e la sentenza pronunciata nei confronti dell'alienante produce sempre i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare.
L'appello non è fondato. ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: CP_4
1) Nullità della sentenza, ex art. 112 e 161 cpc, per omessa pronuncia in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CP_4
2) Nullità della sentenza, ex art. 112 e 161 cpc, per omessa pronuncia in merito alla domanda di garanzia per vizi ex art.1490 e ss. c.c., proposta da CP_4
3) Del difetto di legittimazione passiva in capo a illogicità della sentenza;
vizio di CP_4
motivazione; erronea applicazione delle norme di riferimento;
erronea valutazione delle prove documentali (cap.5 della sentenza)
4) Sugli esiti della CTU: illogicità della sentenza;
vizio di motivazione;
erronea valutazione delle prove documentali e delle risultanze della CTU (cap.5, pagg.16-19 della sentenza)
5) Sulla condanna al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.): illogicità e vizio di motivazione della sentenza;
erronea valutazione delle circostanze di fatto;
erronea applicazione delle norme di diritto ( cap.6, pag.19-20 della sentenza).
pagina 19 di 27 6) Sulla responsabilità dei terzi chiamati in causa illogicità e vizio di motivazione Parte_6
della sentenza;
erronea valutazione delle circostanze di fatto;
erronea valutazione delle prove documentali;
erronea applicazione delle norme di diritto(cap.7, pag.20-23 della sentenza a) Sulla dichiarata carenza di apporto causale al fatto dannoso da parte delle terze chiamate
(cap.7, pagg.20-21 della sentenza) e sulla dichiarata inconsapevolezza delle Parte_6
stesse (cap.7, pag. 21 della sentenza)
b) Sulla dichiarata inefficacia della manleva pretesa da nei confronti dei terzi CP_4
chiamati (cap.7, pagg.21-22 della sentenza) Parte_6
b.2) Nullità della condizione sospensiva ex art.1355 c.c.
b.3) Efficacia della manleva nei confronti delle terze chiamate c) Mancanza di responsabilità in capo alla CP_4
7) Sulla condanna alle spese di lite: violazione del principio di graduazione ex art 91 cpc, stante il rigetto delle ulteriori domande spiegate dalla sig.ra (cap.8 della sentenza) CP_1
Il primo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente trattati e non possono trovare accoglimento.
Rileva la Corte che, seppure la società non ha mai concluso specificamente chiedendo la CP_4
declaratoria di carenza di legittimazione passiva, ne ha sempre argomentato sia nella comparsa di risposta in primo grado che negli atti successivi, pertanto l'eccezione non può dirsi rinunciata, come sostengono al contrario le parti appellate.
Il giudice non si è quindi pronunciato specificamente in ordine alla eccezione sollevata, ma l'ha implicitamente rigettata decidendo nel merito la controversia individuando nella società il CP_4
soggetto responsabile delle immissioni ed accertando quindi la sua legittimazione passiva all'azione svolta dall'attrice in primo grado, rilevando oltretutto che alcuna responsabilità poteva imputarsi alle proprietarie dell'immobile in cui viene esercitata l'attività commerciale di ristorazione da parte di CP_4
chiamate in causa da quest'ultima.
La decisione del tribunale in punto di legittimazione passiva viene da questa Corte pienamente condivisa.
Nelle ipotesi in cui le immissioni provengano da un immobile concesso in locazione, già con pronuncia risalente, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di Azione personale di risarcimento del danno da immissioni (intollerabili) ai sensi dell'art. 844 cod. civ., va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo, quando sussiste il nesso oggettivo di causalità e non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso,
e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa
pagina 20 di 27 per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sè molesta ai vicini e per non avere adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili” (Sentenza n. 318 del 24/01/1985).
Il principio è stato ribadito successivamente nella Ordinanza n. 4908 del 01/03/2018, che, nella motivazione, assume “le Sezioni Unite di questa Corte, già da molti anni, hanno stabilito che nell'ipotesi in cui le immissioni moleste siano prodotte dal detentore d'un immobile, l'eventuale sussistenza della legittimazione passiva del proprietario di questo, non ne comporta l'automatica responsabilità per il risarcimento dei danni, essendo, all'uopo, necessaria la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e del nesso oggettivo di causalità (e non di mera occasionalità) fra la concessione dell'immobile al terzo ed i danni subiti dal fondo contiguo (Sez. U, Sentenza n. 2711 del
21/07/1969); in applicazione di questo principio, questa Corte ha già affermato che "in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso”, ……si sarebbe dovuto accertare in punto di fatto se, al momento in cui questa concesse in locazione il proprio immobile alla ( omissis), potesse o non potesse prevedere con l'ordinaria diligenza, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, che la società conduttrice avrebbe con ragionevole certezza arrecato danni a terzi, provocando immissioni intollerabili”.
Rispondendo quindi anche al motivo d'appello n. 6 a), inerente proprio al dedotto apporto causale delle proprietari dell'immobile e locatrici, questa Corte non può che rilevare come non solo sia mancata la prova di un apporto causale delle locatrici alle immissioni, ma le stesse hanno prodotto documentazione che attesta come la canna fumaria -unico elemento e manufatto al quale sono ascrivibili le intollerabili immissioni ( v. infra)- sia stato commissionato e pagato dalla conduttrice CP_4
( doc 5,6 e 7 , in esecuzione degli accordi contrattuali con la stessa parte locatrice (doc 5 Parte_3
primo grado). CP_4
Vi è conseguentemente in atti la prova che alcuna mancanza di diligenza può imputarsi alle locatrici, che anzi si sono assicurate, sia in sede di stipula del contratto di locazione ( doc 2 primo Parte_3
CP_1 grado), che dell' accordo sottoscritto con in occasione della definizione della causa fra loro
CP_1 intercorsa inerente al pagamento di tutte le attrezzature del ristorante concesso in locazione, che adottasse misure proprio per impedire danni a terzi attraverso immissioni intollerabili ( doc 5 CP_4
primo grado).
Infatti, emerge dai documenti prodotti che pagina 21 di 27 • i contratti di locazione per uso commerciale sottoscritti il 31.3.2017 prevedevano alla clausola 3
l'obbligo in capo alla conduttrice di “effettuare la pulizia della canna fumaria, a proprie spese, almeno due volte l'anno”;
• nella clausola 9 del citato accordo transattivo fra e si obbligava entro il CP_4 Parte_7
31.3.2019 “ad apportare alla canna fumaria, con spese a proprio carico, tutte le modifiche necessarie al fine di escludere le paventate immissioni e lamentati danni di cui al punto 8 bis)”.
Non sussistono quindi elementi per ritenere sussistente la legittimazione passiva della parte locatrice, proprietaria dell'immobile in cui viene esercitata l'attività di ristorante, mentre viene confermata la legittimazione passiva di CP_4
Non è fondato nemmeno il secondo motivo d'appello, con il quale lamenta che il giudice non si CP_4
sia pronunciato sulla domanda, formulata nei confronti delle terze chiamate, ex articolo 1490 cc in relazione ai vizi e difetti delle attrezzature e dei manufatti del ristorante, oggetto di compravendita con la precedente proprietà, stipulata in data 31.3.2017 ( doc 3 . Parte_6
Le parti appellate hanno eccepito che tale domanda non sia mai stata formulata in primo grado, mentre, rileva la Corte, la stessa non può considerarsi come domanda nuova poiché sia nell'atto introduttivo di primo grado che in particolare nella memoria ex art 183 VI comma n. 1 dice “le odierne terze CP_4 chiamate dovranno essere condannate a manlevare l'odierna convenuta sia in virtù dell'impegno sottoscritto in atti, sia quale venditore del bene che risulterebbe così viziato”.
Tuttavia, osserva questo Collegio, la mancata pronuncia del giudice di prime cure su tale domanda è del tutto ininfluente ai fini della decisione, dal momento che la stessa non è fondata.
Infatti per i documenti prodotti in primo grado proprio dalle terze chiamate e sopra già menzionati, ossia i documenti 5, 6,7, vi è la prova documentale che ha conferito l'incarico per “ progetto canna CP_4 fumaria e direzione lavori” ad pagando la relativa fattura emessa nei suoi confronti (doc 7), CP_6
ed ha commissionato, secondo il preventivo doc 5 e la fattura doc 6, il lavoro della “canna fumaria e canale da fumo per vostra cucina” alla ditta Matra.
Pertanto è documentalmente provato che i manufatti responsabili delle immissioni intollerabili, identificati nel unicamente nella canna fumaria sottodimensionata, sono di proprietà di e nei CP_4
confronti di tali attrezzature non può valere la garanzia ex articolo 1490 c.c. del contratto di compravendita delle attrezzature del ristorante dal momento che l'esercizio commerciale e le attrezzature non sono inidonee all'uso, perché lo è solo la canna fumaria, che si era impegnata a CP_4
sostituire con una idonea ad impedire le immissioni.
pagina 22 di 27 Vengono affrontati il quarto ed il quinto motivo d'appello, con i quali si censurano sia le risultanze della CTU sia l'interpretazione che ne ha dato il tribunale in relazione all'accertamento della responsabilità ex articolo 2043 cc in capo a CP_4
I motivi non sono fondati.
In particolare nel quarto motivo viene sottolineato come il CTU abbia rilevato che ““durante il sopralluogo ho potuto costatare che gran parte della rumorosità lamentata passava attraverso la copertura del tetto dell'abitazione dell'attrice (pag 2 ctu ) … l'immissione di rumore lamentata passa, praticamente, attraverso lo scarso isolamento offerto dal tetto - l'isolamento del tetto e' fortemente inferiore al limite minimo prescritto dalla legge (DPCM 5/12/97) ( p. 64 CTU)”. Si lamenta quindi che il tribunale non ne abbia tenuto conto, in materia di accertamento del nesso causale fra le immissioni rumorose percepite all'interno dell'appartamento dell'attrice configurando non solo quale unica causa lo scarso CP_1
isolamento del tetto, ma quantomeno una concausa.
Nel quinto motivo si censura quindi la sentenza per aver condannato al risarcimento del danno CP_4
all'articolo 2043 CC, dal momento che non è configurabile la responsabilità nei suoi confronti.
Osserva questa Corte che gli accertamenti espletati dal CTU, condivisi come detto anche da questo collegio con i limiti di seguito esposti, hanno portato alle seguenti conclusioni, che appare opportuno integralmente riportare:
“Primo quesito: le immissioni provenienti dalla canna fumaria per cui è causa superino i limiti di tollerabilità avuto riguardo all'uso degli immobili rispettivamente coinvolti
Risposta del CTU Il funzionamento della cappa del ristorante (leggasi canna fumaria), indipendentemente dalla velocità di esercizio, genera all'interno dell'appartamento dell'attrice un'immissione di rumore superiore al limite della normale tollerabilità. Tale supero è:
• se la cappa funziona alla velocità indicata dalla convenuta il supero varia da 1 a 4,4 dB;
• se la cappa funziona alla velocità indicata dall'attrice il supero varia da 0,7 dB a 10 dB.
Secondo quesito: se il manufatto sia coerente alle autorizzazioni amministrative a suo tempo rilasciate ed alle regole tecniche del settore.
Risposta del CTU Se con l'espressione manufatto si intende la canna fumaria, dalla documentazione reperita in Comune, non è stata riscontrata una parte della progettazione. Conseguentemente si deve dedurre che la canna fumaria è stata realizzata senza una corretta progettazione. Ma se il funzionamento dell'estrattore della cappa (leggasi canna fumaria) è quello indicato dalla convenuta, la canna fumaria con diametro 400 (attuale diametro) funziona correttamente indipendentemente dal fatto pagina 23 di 27 che in Comune non sia stata reperita la progettazione. Se invece la velocità di funzionamento è quella richiesta dall'attrice (velocità massima) la canna fumaria risulta essere sottodimensionata.
Terzo quesito: In caso di difformità rilevate indichi gli interventi necessari per la regolarizzazione ed i costi relativi”.
Risposta del CTU Se con l'espressione difformità ci si riferisce alla canna fumaria bisogna procedere con la rimozione e il posizionamento di una nuova canna fumaria con un diametro maggiore e con il posizionamento di un silenziatore. (sottolineatura dell'estensore)
Il costo di tale intervento è stimabile in € 12.000/15.000 oltre oneri di legge.
Se invece la difformità si riferisce al tetto dell'appartamento dell'attrice – durante le operazioni peritali ho potuto costatare che l'isolamento acustico del tetto è fortemente sottodimensionato – , ci possono essere due diverse soluzioni: una più costosa di importo di circa € 45.000/50.000 oltre oneri di legge
(con tale soluzione l'estetica interna dell'appartamento rimane come è) ed un'altra più economica di €
15.000/18.000 oltre oneri di legge (ma che cambia completamente l'estetica interna del tetto). (pag
66/67 ctu).
Osserva questa Corte che l'oggetto del quesito peritale era quello di accertare se le immissioni provenienti dalla canna fumaria superassero la normale tollerabilità.
La circostanza che il CTU, nell'espletamento delle operazioni peritali che si sono necessariamente svolte con rilevazione dei rumori all'interno dell'immobile dell'attrice abbia verificato una CP_1
situazione della copertura del tetto “fortemente sottodimensionata per isolamento acustico”, esula dal quesito e soprattutto pone dei profili inammissibili in questo giudizio in cui non è parte il Condominio, dal momento che il tetto -come noto- è parte comune condominiale.
Ma ancor più rilevante è quello che ha già evidenziato il primo giudice, e che qui non può che essere condiviso, ossia che la copertura del tetto, anteriormente l'inizio dell'attività di nel locale CP_4
ristorante, non aveva mai determinato immissioni rumorose nell'appartamento dell'attrice che CP_1
infatti negli anni intercorrenti fra l'acquisto della sua proprietà e l'inizio dell'attività del ristorante da parte di non aveva mai sollevato alcuna lamentela, nonostante che per tutto il medesimo periodo CP_4
si svolgesse comunque l'attività di ristorante con la precedente gestione in mano ai proprietari dei muri.
Tale considerazione, ad avviso di questa Corte, elide in principio qualsiasi concorso in termini di nesso di causa fra le immissioni rumorose pacificamente provenienti da una canna fumaria, sottodimensionata rispetto alla cappa installata nel ristorante ed alle attività di ristorazione esercitate in modo continuativo per tutti i giorni della settimana, e l'isolamento acustico del tetto.
Non può pertanto essere condiviso l'accertamento effettuato dal CTU sulla copertura del tetto, anche perché lo stesso esperto nominato dal giudice non ha individuato nel non idoneo isolamento acustico pagina 24 di 27 del tetto l'unica causa delle immissioni oggetto di causa, che comunque, si ricorda, sono solo quelle di rumori che provengono dalla canna fumaria a servizio del ristorante.
Lo stesso CTU ha individuato la necessità di una sostituzione dell'attuale canna fumaria di diametro di
400 mm, risultata essere sottodimensionata quando la cappa, ossia l'estrattore, funziona a velocità massima, con altra a doppia parete avente diametro di 500 mm. e dotata di un silenziatore di lunghezza di almeno un metro, da posizionare tramite antivibranti.
Anche il sesto motivo d'appello non è fondato.
Con esso si duole che il tribunale non abbia accolto la domanda di manleva formulata nei confronti delle terze chiamate e in forza di garanzia pattuita contrattualmente fra le Parte_2 CP_3
parti.
Nelle argomentazioni del motivo reitera le valutazioni già svolte in primo grado ed efficacemente CP_4
contrastate dalle valutazioni effettuate dal tribunale sulla base dei documenti prodotti.
Osserva infatti la Corte che il primo dato che deve essere tenuto presente ai fini dell'interpretazione degli accordi fra le parti è quello, accertato nella CTU, che l' intollerabilità delle immissioni è determinata dall'erroneo dimensionamento della canna fumaria installata e utilizzata dalla CP_4
Proprio nell'assemblea condominiale la proprietà aveva ottenuto l'autorizzazione ad Parte_3
installare una canna fumaria del diametro di 500 mm, mentre ha poi pacificamente installato una CP_4
cappa del minor diametro di 400 mm.
Fra le parti e come già sopra affermato, è stata stipulata una scrittura privata, già CP_4 Parte_3
menzionata e prodotta al doc 5 in primo grado da con cui la proprietà si impegnava, alla clausola CP_4
8 bis a “…manlevare integralmente da qualsivoglia domanda giudiziaria e quindi, a titolo CP_4
esemplificativo, sia relativamente ad un Accertamento Tecnico Preventivo, al merito per la cessazione delle paventate immissioni ed ad ogni altra domanda anche risarcitoria … omissis … ogni questione relativa agli impianti e quindi anche relativi alla questione della canna fumaria, cappa ed altro, è di competenza della Proprietà…”
Nel medesimo contratto, all'articolo 9, “in considerazione della riduzione del prezzo” per l'acquisto delle attrezzature, si “ impegna a sostituire entro il 31/03/2019 il motore della cappa” a propria CP_4
cura e spese e si assume “a proprio carico l'onere della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della canna fumaria esterna e del sistema di aspirazione…….ed ad apportare alla canna fumaria - entro la medesima data- “tutte le modifiche necessarie al fine di escludere la paventate immissioni e lamentati danni di cui al punto 8 bis”, prevedendo espressamente che “in difetto la manleva di cui al punto 8 bis) non avrà alcuna efficacia”.
pagina 25 di 27 Gli stessi fatti richiamati nel processo in questo processo ed accertati dal CTU hanno escluso che CP_4
abbia adempiuto agli obblighi ed agli oneri che si era assunta con la predetta scrittura privata, ed in particolare quello di apportare alla canna fumaria le necessarie modifiche per escludere le immissioni , con la conseguenza che non può dirsi operante fra le parti l'obbligo di manleva assunto nell'articolo 8 bis della citata scrittura privata.
Ogni argomentazione spesa a sostegno del motivo d'appello non vale a confutare specificamente quanto affermato dal giudice di prime cure e verificato da questa Corte sulla base delle risultanze documentali e processuali.
L'appello non merita quindi accoglimento, con rigetto altresì del settimo motivo inerente alla condanna alle spese, sussistendo in primo grado la soccombenza sostanziale e prevalente di CP_4
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro , Parte_1 Controparte_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.7803/2024 così provvede:
[...] CP_3
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore delle controparti così liquidate in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 Controparte_1
per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
in favore di e in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase Parte_2 CP_3 introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pagina 26 di 27 3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
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