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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/08/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 188 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 30/10/2023 da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagli Avv.Ezio Bonanni e Corrado Calacione, quest'ultimo an- che domiciliatario in Trieste, in forza di procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellanti - contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avv.Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena CP_2
Carleo, Matteo Lauro e Alessandra Lovero, quest'ultima anche domiciliataria in Trie- ste, in forza di procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente alla memoria difensiva e di costituzione in appello, come copia per immagine su supporto informa- tico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.67/2023 del Tribunale di Trieste - risarcimento danni.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 10/7/2025.
Conclusioni
Per gli appellanti: piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, in funzione di Magistratura del lavoro, reiectis contrariis, in accoglimento del dispiegato ricorso in Appello, vole- re, riformare la sentenza impugnata - Tribunale di Trieste sez. Lavoro n. 67/2023, depositata in data 25.05.2023, in relazione ai capi impugnati [capo 1 dell'appello] e con le censure di cui al capo 2 e le rilevazioni delle violazioni di legge di cui al capo
3, e per gli effetti: - in via istruttoria disporre la rinnovazione della CTU medico lega- le, per tutti i motivi di cui alle note autorizzate già depositate in data 07.04.2023, che allegate con il n. 5 dell'atto di appello, si intendono qui integralmente riportate e ri- scritte, e per quanto osservato nel capo 4 del presente atto di appello e in quelli che precedono;
- nel merito, in accoglimento del gravame [v. capo 1] riformare la senten- za del Tribunale di Trieste, sez. Lavoro n. 67/2023 (doc. 1) nei termini fattuali di cui al capo 2, e rilevando le violazioni di cui al capo 3, ed in particolare fino a 3.3, con condanna di in persona del Presidente e leg. rapp.te p.t., al risar- Controparte_1
cimento di tutti i danni subiti prima di tutto dal Sig. , per il k del polmone Persona_1
[diagnosi 07.04.2017 – morte 15.04.2017], e con scomputo per poste omogenee [per l'importo equitativamente determinato nel capo XXII del doc. 2, ovvero del doc. 2/a], ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o
1226 e/o 2056 c.c., con liquidazione in quota parte di 1/3, in favore della vedova, e di 1/3 in favore di ciascuno degli orfani;
e singolarmente, anche i danni iure proprio subiti prima di tutto dalla vedova [D' , nella misura di cui al capo XXIII Parte_1
Pag.2 del doc. 2, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt.
432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., e subiti dagli orfani, , per gli importi Parte_2
equitativamente determinati nel capo XXIV, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formu- lazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; , Parte_3
per gli importi equitativamente determinati nel capo XXV, ovvero l'importo maggio- re o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal Giudice adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c.; ovvero per gli importi che fossero accertati ovvero ritenuti equi da Codesta Ecc.ma
Corte, anche nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056
c.c., oltre interessi e rivalutazioni su tutte le somme liquidate;
In ogni caso, con acco- glimento di tutte le domande formulate dagli odierni appellanti nel ricorso introdutti- vo del giudizio, che si intendono qui integralmente riportate e riscritte e parti inte- granti del presente atto di appello;
vittoria di spese, competenze professionali del dop- pio grado di giudizio, e comunque con liquidazione di tutte le competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ezio Bonanni e dell'Avv. Corrado
Calacione, quali procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.».
Per l'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni contraria eccezione e de- duzione disattesa, rigettare il ricorso in appello proposto dagli odierni appellanti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 67/2023 resa inter partes dal giudice del lavoro di Trieste, Dott.ssa Bortolami in data 19.3.2023, e depositata in pari data, non notificata, nel giudizio contraddistinto con il n.r.g. 268/2021. Con vitto- ria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, si reiterano tutte le deduzioni istruttorie formulate nella memoria difensiva e di costi- tuzione nel precedente grado di giudizio;
in particolare, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi di con- troparte nonché alla prova diretta su tutte le circostanze di fatto contenute nei capitoli
Pag.3 da 1) a 29) della memoria difensiva (in precedenza integralmente trascritti) e precedu- ti dalla locuzione “vero è che?”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 3/6/2021 Nella e Pt_1 Parte_2 Parte_4
[..
- premesso di essere rispettivamente moglie e figli del defunto - espo- Persona_1
nevano che il loro congiunto e dante causa era deceduto a causa di un adenocarcinoma polmonare di origine professionale, conseguente alla esposizione all'amianto subita durante l'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento di Trieste della società Can- tieri Riuniti dell'Adriatico, cui era succeduta convenivano pertanto Controparte_1
in giudizio quest'ultima società chiedendone la condanna a risarcire loro tutti i danni maturati iure hereditario e iure proprio.
La società convenuta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la violazione da parte dei ricorrenti del principio di sinteticità degli atti processuali, osservando che il ricorso constava di 254 pagine e conteneva parti ridondanti e irrile- vanti e divagazioni non pertinenti.
In sede di prima udienza il Giudice adito, rilevata la effettiva violazione del principio di sinteticità previsto dall'art.12 bis comma 9 octies del d.l. 179/2012 come modificato dal d.l. 83/2015, invitava i ricorrenti a regolarizzare l'atto introduttivo del giudizio.
Veniva quindi depositato un nuovo ricorso in versione sintetica in cui i ricor- renti esponevano che il sig. aveva lavorato alle dipendenze di Persona_1 [...]
(confluita nel 1966 in Controparte_3 Controparte_4
poi incorporata nel 1984 in dal 7/6/1952 al 7/2/1964,
[...] Controparte_1
(escluso il periodo dal 1959 al 1960 in cui aveva prestato servizio militare di leva) presso il Cantiere San Marco di Trieste (e per soli quattro mesi presso il Cantiere San
Rocco dall'1/4/1957 al 16/6/1957 e dal 12/6/1958 al 25/8/1958) con la qualifica di operaio e le mansioni di elettricista, sia a terra che a bordo nave;
che l'esposizione
Pag.4 all'amianto protrattasi per circa 12 anni era stata accertata dalla Procura della Repub- blica di Trieste nel procedimento avviato a seguito della morte del sig. ; che la Per_1
perizia espletata in sede penale aveva riscontrato la presenza di 98.000 corpi del-
l'asbesto per grammo di tessuto polmonare secco;
che nella visita pneumologica del luglio 2016 si era dato atto del fatto che il sig. era affetto da BPCO e asbestosi Per_1
ed era stato fumatore fino a circa 30 anni prima;
che all'esito del ricovero del marzo
2017 il sig. era stato dimesso con la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, ed Per_1
era poi nuovamente ricoverato per delle cure pallative presso la Controparte_5
dove era deceduto il 15/4/2017 per il citato adenocarcinoma con metastasi
[...]
cerebrali; che il sig. era stato già iscritto al registro degli ex esposti all'amianto Per_1
in quanto affetto da placche pleuriche ed asbestosi, come riconosciuto dall' CP_6
ancora nel 2005; che dopo il periodo nei cantieri navali il sig. aveva lavorato Per_1
come autista presso ACEGAT, poi Trieste Trasporti, dal 1964 al 1988, anno del pen- sionamento;
che nello stabilimento di dell'Adriatico l'amianto era Controparte_3
stato utilizzato come materia prima in tutte le fasi della lavorazione e il sig. , in Per_1
qualità di operaio elettricista, lo aveva manipolato e comunque aveva lavorato vicino ai colleghi, compresi gli scoibentatori;
che l'amianto era altresì presente negli impian- ti, nelle coibentazioni, nelle tubolature, nelle pareti, nei vani motore, nei locali tecnici e persino nelle cuccette;
che essendovi una elevata aerodispersione di polveri e fibre di amianto il sig. era stato esposto a concentrazioni pari a 0,287 ff/cm3 equiva- Per_1
lente a 2.870,00 ff/ll; che il sig. , come i colleghi, aveva lavorato senza Persona_1
maschera dotata di filtro P3 e tuta monouso e consumava i pasti sullo stesso luogo di lavoro o in mensa, senza cambiare gli abiti pieni di fibre di amianto;
che il lavoro av- veniva in ambienti chiusi, senza ricambio d'aria e privi di aspiratori;
che ai lavoratori non era stata data alcuna informazione su rischi e sulla pericolosità dell'amianto; che delle conseguenze dell'uso dell'amianto senza i necessari strumenti di prevenzione e protezione, nonchè del mancato uso di prodotti alternativi sperimentati ancora nel
1948, doveva essere chiamata a rispondere anche ai sensi dell'art.2050 CP_1
Pag.5 c.c., quale successore di , già titolare della posizione Controparte_3
di garanzia e/o del cantiere in cui aveva operato il sig. nonchè del potere orga- Per_1
nizzativo, disciplinare e gerarchico nei confronti del lavoratore;
che gli effetti negati- vi dell'amianto erano noti sin dall'inizio del '900; che oltre all'amianto il sig. era Per_1
stato esposto ad altri cancerogeni come benzene, benzidina e altri;
che il tumore del polmone è patologia multifattoriale, ma trova nell'amianto una delle cause principali e ciò valeva soprattutto nel caso di specie, dato che il sig. era affetto an- Persona_1
che da asbestosi e placche pleuriche;
che era certo il nesso di causalità fra l'esposizio- ne all'amianto e la patologia tumorale da cui era derivata la morte del sig. ; che Per_1
essi avevano perciò diritto a vedersi liquidate tutte le somme che sarebbero spettate al sig. a titolo di risarcimento danni da parte di per Persona_1 Controparte_1
responsabilità contrattuale ex 2051 c.c., extracontrattuale ex art. 2050 c.c., responsa- bilità aquiliana e responsabilità civile da reato ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c. in com- binato disposto con gli artt. 589 e 590 c.p. (piuttosto che 434 c.p.) e 185 c.p., e ciò quali di eredi legittimi, e ad ottenere altresì l'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti iure proprio.
Costituendosi in giudizio con memoria di data 6/10/2021 - cui aveva fatto se- guito, dopo la versione sintetica del ricorso attoreo, un'ulteriore memoria non riassun- tiva ma dichiaratamente integrativa - esponeva che era impossibile attri- CP_1
buire efficacia causale esclusiva, rispetto alla patologia contratta dal sig. Persona_1
alla parentesi lavorativa presso Caniteri Riuniti dell'Adriatico, essendo stato il defun- to sig. esposto a massicce quantità di amianto anche presso ACT Azienda Con- Per_1
sorziale Trasporti , esposizione quest'ultima da sola sufficiente a causare CP_7
l'evento; che non era possibile individuare una sua responsabilità solidale;
che era altresì impossibile formulare a suo carico un giudizio di colpevolezza poichè all'epo- ca dei fatti di causa non era vietato l'uso di materiali contenenti amianto, non esiste- vano sul mercato strumenti di protezione idonei anche solo a ridurre la possibilità di contrarre patologie correlate all'amianto e non vi era neppure la consapevolezza della
Pag.6 pericolosità dell'esposizione all'amianto anche in minime dosi;
che alla fattispecie concreta era applicabile l'art.13 del d.lgs. 38/2000; che non era configurabile un fatto reato idoneo a far venire meno l'esonero previsto dall'art.10 del D.P.R. 1124/65; che l'adenocarcinoma e la BPCO da cui era affetto il sig. erano patologie Persona_1
multifattoriali non necessariamente ricollegabili all'amianto e, in concreto, causate dal massiccio uso di sigarette per oltre 30 anni;
che non poteva essere attribuita effica- cia decisiva agli accertamenti effettuati in sede penale;
e che ugualmente non decisive erano le valutazioni espresse dalla CONTARP dell' . CP_6
Esponeva ancora che il sig. , nell'espletamento delle sue man- CP_1 Per_1
sioni di elettricista, aveva lavorato prevalentemente all'interno di officine o in appo- site postazioni situate in luoghi spaziosi e ben areati;
che mai il sig. aveva dovu- Per_1
to effettuate la coibentazione di apparati o tubazioni;
che le attività comportanti l'eventuale uso di amianto erano state affidate a ditte appaltatrici, le quali avevano operato non in concomitanza con le lavorazioni proprie dello stabilimento;
che già dalla metà degli anni settanta gli interventi di coibentazione e isolamento erano stati eseguiti dalle ditte appaltatrici specializzate con prodotti alternativi all'amianto; che i suoi dipendenti avevano in dotazione i necessari DPI fra cui mascherine antipolvere, maschere antigas e maschere con filtro;
che essa aveva sempre svolto attività di sensi- bilizzazione dei dipendenti e di prevenzione, vigilando anche sull'uso dei mezzi di protezione individuale;
che nelle officine vi erano impianti fissi per l'estrazione dei fumi cui erano collegati sistemi di aspirazione a proboscide (per le lavorazioni a ban- co) oppure tubi di estrazione in gomma o p.v.c. diametro 100 mm che ogni addetto doveva porre nelle vicinanze della zona di lavoro;
che anche a bordo delle navi in costruzione erano presenti analoghi sistemi di aspirazione portatili, dotati di “clarinet- ti” di distribuzione delle prese per l'aspirazione dei fumi, a cui i lavoratori collegava- no autonomamente tubi di estrazione da porre in vicinanza della lavorazione da loro eseguita;
che il sig. , come gli altri, era stato sottoposto a periodici accertamenti Per_1
sanitari; che ai fini dell'art.2087 c.c.c il datore di lavoro deve impiegare le misure di
Pag.7 prevenzione possibili, praticabili e concretamente attuabili in azienda;
che al caso in esame non erano applicabili gli artt.2049, 2050 e 2051 c.c.; che non sussisteva neppu- re un danno risarcibile ex art.2043 c.c.; e infine che la pretesa risarcitoria dei ricor- renti, sia iure proprio che iure hereditatis, era quantificata in modo errato ed eccessi- vo.
Nella memoria integrativa eccepiva altresì l'intervenuta prescri- CP_1
zione del credito azionato dai ricorrenti quali eredi del sig. costituendo Persona_1
le patologie denunciate in causa aggravamento di problemi risalenti al 2005.
All'esito dell'istruttoria svolta il Tribunale di Trieste, con sentenza emessa il
18/4/2023, respingeva le domande proposte dai ricorrenti osservando, sulla base della espletata consulenza tecnica medico-legale, che non era stata raggiunta la prova del nesso di causalità fra l'esposizione all'amianto e la malattia da cui era derivata la mor- te del sig. Persona_1
1. Contro questa decisione hanno proposto appello Parte_1 Parte_5
[..
e contestando al Tribunale di Trieste di aver dato credito Parte_3
alle erronee conclusioni del consulente tecnico medico-legale
Cercando di sintetizzare le ampie (e a volte ripetitive) argomentazioni svolte dagli appellanti, al Giudice di primo grado viene addebitato: a) di non aver tenuto conto di elementi di prova come la presenza, nei polmoni del sig. Per_1
, di un considerevole numero di corpi dell'asbesto per grammo di tessuto
[...]
secco; la presenza di asbestosi e placche pleuriche, riconosciute dall' CP_6
come malattia professionale;
l'avvenuta iscrizione del sig. all'albo regio- Per_1
nale degli esposti all'amianto e la certificazione, anche sulla scorta degli atti di indirizzo ministeriali, della sua avvenuta esposizione all'amianto; b) di non aver considerato che l'evoluzione in senso tumorale avviene non prima di 10 anni dall'esposizione mentre non esiste una latenza massima ovvero un termi- ne oltre il quale si diviene immuni dagli effetti dannosi dell'amianto, dovendo-
Pag.8 si peraltro attribuire maggiore rilevanza alle esposizioni più remote;
c) di ave- re erroneamente attribuito rilievo alla impossibilità di calcolare in modo esatto l'entità dell'esposizione del sig. all'amianto e della dose cumulativa, sen- Per_1
za considerare che anche basse esposizioni all'amianto hanno rilevanza ezio- logica;
d) di non avere applicato il principio di equipollenza ovvero di rilevan- za di tutti gli antecedenti causali;
e) di aver escluso il nesso di causalità fra esposizione all'amianto e patologia tumorale senza individuare una causa al- ternativa da sola idonea a produrre l'evento; f) di non aver considerato che il sig. aveva smesso di fumare molti anni prima della diagnosi di adenocar- Per_1
cinoma, sopravvenuta perciò quando il rischio da fumo era ormai del tutto ve- nuto meno, e in ogni caso che amianto e fumo hanno un effetto dannoso siner- gico (e perciò efficacia concausale quantomeno equivalente).
1.1. L'iscrizione del sig. al registro regionale dei soggetti esposti al- Persona_1
l'amianto (risalente al 2006, doc. 3/h del fascicolo di parte appellante), l'avve- nuto riconoscimento da parte dell' (nel 2007) dell'origine professionale CP_6
delle placche pleuriche (doc.3/c) e l'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro del 20/4/2000 (doc.14) non sono decisivi ai fini della controversia: il Tribu- nale di Trieste ha infatti respinto le domande proposte dai ricorrenti non per- chè abbia escluso che il loro dante causa fosse stato esposto all'amianto (circo- stanza questa cui si riferiscono i documenti appena citati), ma perchè ha rite- nuto non dimostrato il nesso di causalità fra questa esposizione e la patologia allegata a sostegno della pretesa.
1.2. Nè può essere attribuito valore decisivo alla tabella delle malattie professiona- li emanata ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 1124/65: questa infatti attiene al rap- porto fra l'assicurato e l' e quindi non può esonerare il lavoratore (e CP_6
tanto meno i suoi parenti ed eredi) dall'onere di dimostrare, in caso di azione esercitata contro il datore di lavoro, l'esistenza del nesso di causalità fra l'am- biente lavorativo e la malattia da cui deriva il danno del quale viene chiesto il
Pag.9 risarcimento.
1.3. E' appunto di questo nesso di causalità che si discute ancora a seguito dell'ap- pello proposto da e , i quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
censurano la sentenza di primo grado perchè il Tribunale di Trieste ne avrebbe erroneamente escluso l'esistenza sulla base della espletata consulenza tecnica medico-legale.
E' quindi necessario ripercorrere innanzitutto le risultanze degli accertamenti tecnici svolti in primo grado.
1.3.1. Nella sua relazione del 19/10/2022 il C.T.U. ha dato atto:
a. che il sig. era stato esposto all'amianto durante il periodo di la- Persona_1
voro presso i dell'Adriatico; Controparte_3
b. che nella letteratura scientifica è ormai ampiamente ammessa l'esistenza di una correlazione causale fra amianto e tumore polmonare (senza limitazioni di tipo istologico, almeno per le forme di origine lavorativa);
c. che ai fini del riconoscimento del nesso di causalità non è richiesta la com- presenza di asbestosi;
d. che nel caso del sig. sussistevano entrambi gli elementi richie- Persona_1
sti dai c.d. criteri di Helsinki e cioè un'esposizione lavorativa all'amianto di almeno dieci anni e almeno 5.000 corpi dell'asbesto per grammo di tessuto secco (considerato che il sig. aveva lavorato presso i Per_1 Controparte_3
dell'Adriatico dal 24/6/1952 al 25/1/1964 e nel suo tessuto polmonare erano stati riscontrati 98.000 corpi dell'asbesto per grammo).
1.3.2. Nella medesima relazione il dott. ha però rilevato: Per_2
a. che il rischio di sviluppare un tumore polmonare (patologia dosa-dipenden- te) aumenta nel tempo e raggiunge il valore massimo dopo 10 - 15 anni dal-
l'inizio dell'esposizione, per poi iniziare a ridursi (divenendo pari a quello del- la popolazione generale 20 anni dopo dalla cessazione dell'attività pericolo- sa);
Pag.10 b. che nel caso del sig. , tenuto conto del periodo lavorato in cantiere na- Per_1
vale (1952 - 1964), il periodo di latenza (ovvero il periodo intercorso fra l'ini- zio o la fine dell'esposizione e la manifestazione e la diagnosi della patologia) avrebbe oscillato fra 65 e 53 anni, risultando perciò troppo lungo rispetto ai dati della letteratura scientifica (tenendo anche conto della presenza di asbe- stosi, che è indice di un livello elevato di esposizione all'amianto);
c. che il sig. era stato forte fumatore (avendo consumato oltre 20 Persona_1
sigarette al giorno) per un lungo periodo (25 - 30 anni fino al 1989); che il fu- mo di sigaretta costituisce il principale fattore di rischio per l'insorgenza del tumore polmonare (essendo responsabile di circa l'85% dei casi osservati); che i forti fumatori hanno un rischio relativo di contrarre questa patologia 20 volte superiore ai non fumatori;
che per gli ex fumatori il rischio relativo si riduce progressivamente, ma nel contempo aumenta il rischio dovuto all'età; che per gli ex fumatori il rischio non si elide del tutto, considerato che costoro hanno comunque un rischio 10 volte maggiore dei non fumatori di sviluppare un tumore polmonare entro i 75 anni.
E sulla base di questi elementi di giudizio il C.T.U. ha escluso la sussistenza del nesso di causalità fra la risalente esposizione all'amianto del sig. Per_1
presso il cantiere e il cantiere e la patologia tumorale che CP_8 CP_9
ne ha causato la morte.
1.3.3. Il consulente tecnico di parte dei ricorrenti ha criticato gli argomenti utilizzati dal C.T.U. per giungere a questa conclusione osservando che il dott. Per_2
a. ha fatto riferimento a uno studio del 2016 (( Risk Persona_3 CP_10
of lung cancer in individuals with previos exposure to asbestos. E-P- 2016,40, supp.1) nel quale venivano richiamati dati esposti in uno studio di Per_4
risalente al 2002 (e che peraltro collocava il livello massimo di rischio dopo
15 anni, e non 10-15 anni, dall'esposizione e l'azzeramento dello stesso dopo
20-30, e non 20, anni);
Pag.11 b. ha attribuito rilievo decisivo al criterio della latenza massima, che però non viene considerato nè dai c.d. criteri di Helsinki nè da altri studi più recenti
(Apostoli, , , Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11
Per Per_1 Per_1
, , , , dal titolo “Position Per_12 Per_13 Per_17 Per_18
Paper on Asbestos of the Italian Society of Occupational Medicine”, 2019)
(sussistendo invece tutti gli altri criteri ivi indicati: tipo istologico, localizza- zione, esistenza dell'esposizione, presenza di asbestosi, elevato numero di cor- puscoli dell'amianto, presenza di placche pleuriche e di ispessimento pleurico diffuso bilaterale);
c. non ha considerato che l'asbestosi, da cui il sig. era affetto, è di per sè Per_1
causa o concausa del tumore al polmone;
d. non ha considerato che la persistenza dell'asbesto nel tempo (dovuta alla difficoltà e lentezza della sua eliminazione da parte dei sistemi cigliari dell'al- bero respiratorio connessa, nel caso del sig. , alla contestuale importante Per_1
broncopatia) ne manteneva viva la oncogenicità;
e. non ha considerato che per ex fumatori, già esposti all'amianto, il rischio tumorale relativo si riduce già dopo 5 - 7 anni dalla cessazione dal fumo e do- po 30 anni è paragonabile quello dei non fumatori;
f. non ha considerato che fumo e amianto si amplificano a vicenda e il fumo non esclude il rischio di tumore da asbesto.
1.3.4. A queste critiche il C.T.U. ha replicato:
a. che, a differenza di quanto accade per il mesotelioma, il rischio di tumore polmonare da esposizione all'amianto si riduce progressivamente e dopo 20 anni (dalla fine dell'esposizione) è pari a quello della popolazione generale
(come attestato nello studio di Astrom E., 2014, di cui il dott. Per_19
ha citato il seguente passaggio: "...This study shows that workers with Per_2
an increased risk of lung cancer during high exposure to asbestos have simi- lar risk as lowexposed workers 20 years after the exposure has ended, but
Pag.12 their risk of mesothelioma is still higher 20 years later. This indicates that the mechanisms of carcinogenicity for asbestos are different for lung cancer and mesothelioma...");
b. che non esiste una specificità istologica dei tumori polmonari asbesto cor- relati, come confermato dall'aggiornamento dei criteri di Helsinki del 2014;
c. che i criteri valorizzati dal C.T.P. confermano l'esposizione lavorativa al-
l'asbesto del sig. (peraltro non contestabile) e quindi un evento diverso Per_1
dal nesso di causalità fra tale esposizione e il tumore polmonare;
d. che il Documento di consenso di Helsinki, pubblicato nello Scandinavian
Journal of Work, Environment and Healt richiamato dal C.T.P., si riferisce, nel valorizzare (peraltro in termini probabilistici) la storia occupazionale co- me prova del nesso di causalità, al tumore polmonare da esposizione al criso- tilo, la cui presenza nell'ambiente lavorativo del sig. non è accertabile;
Per_1
e. che il rischio tumorale connesso all'asbestosi avrebbe dovuto ridurre il tem- po di latenza, rimasto invece in concreto estremamente lungo;
f. che la quantità di corpi dell'asbesto (98.000 per grammo) conferma la no- tevole entità dell'esposizione, ma non fornisce indicazioni sulla misura della dose cumulata totale di fibre (e cioè il carico di fibre depositate a livello pol- monare nell'intero arco della vita lavorativa), cui si ricollega il rischio di tu- more (come anche di asbestosi);
g. che il rischio di tumore polmonare a carico dei forti fumatori si riduce copo cinque anni dalla cessazione dal fumo, ma comunque, a distanza di 25 anni, rimane tre volte superiore a quelli dei non fumatori (come attesta lo studio di
Tindle A.H., Duncan M.S., Greey A.R., Vasan R., Kundu S., Massion P.P.,
Reiberg M.S.: Lifetime smoking history and risk of lung cancer. Results from the Framingham Heart Study. J Natl Cancer Inst 110: 1201-1207 2018);
h. che ai fini del tumore polmonare il fumo di sigaretta ha una potenza onco- gena superiore all'amianto e il loro effetto sinergico non si concilia con la lun-
Pag.13 ga latenza verificatasi nel caso del sig. . Per_1
2. Gli appellanti non hanno criticato in modo puntuale le considerazioni del
C.T.U. appena citate - contrapponendo a ciascuna di esse delle specifiche ar- gomentazioni basate su dati scientifici o di letteratura - ma hanno scelto di ri- proporre, in sostanza, le tesi già fatte valere in primo grado e in particolare le osservazioni svolte dal loro consulente di parte.
2.1. Cercando di sintetizzare, le censure degli appellanti si riferiscono (sul piano medico-legale) a quattro temi di discussione: 1) la rilevanza della quantità di corpi dell'asbesto riscontrati nel tessuto polmonare del sig. ; 2) l'assenza Per_1
di un periodo di latenza massima, o meglio di un tempo oltre il quale il rischio di sviluppare un tumore a causa dell'amianto si annulla, e all'opposto la pro- gressiva riduzione, fino all'azzeramento, del rischio di tumore dopo la cessa- zione dal fumo (avvenuta, nel caso del sig. , circa 30 anni prima della Per_1
diagnosi di adenocarcinoma); 3) la presenza e l'efficacia concausale dell'asbe- stosi;
4) l'effetto sinergico di fumo ed amianto come concause di tumore pol- monare.
Considerata la rilevanza e la complessità delle questioni oggetto di controver- sia, il Collegio ha perciò disposto un approfondimento tecnico sulle questioni sopra evidenziate, affidando l'incarico al medesimo professionista già nomi- nato dal Tribunale di Trieste.
2.1.1. Riguardo al primo tema in discussione il dott. ha chiarito, nella sua Per_2
relazione del 12/6/2025, che i corpi dell'asbesto si formano quando le fibre di amianto vengono fagocitate (allo scopo di eliminarle) dai macrofagi alveolari liberi e successivamente ricoperte da uno strato di materiale ferro proteina- mucopolisaccaride;
e che i corpi dell'asbesto "non hanno attività fibrogenica né citotossica rispetto alle fibre di amianto non rivestite".
Già nella relazione di primo grado il dott. aveva altresì precisato che il Per_2
Pag.14 riscontro nel tessuto polmonare di un numero elevato di corpi dell'asbesto di- mostra l'avvenuta esposizione all'amianto in misura rilevante, ma non fornisce indicazioni certe sulla quantità e persistenza delle fibre di amianto (il cui ca- rico cumulativo costituisce il vero fattore di rischio, essendo il tumore al pol- mone, come l'asbestosi, dose dipendente).
Sul punto il C.T.P. degli appellanti si è limitato ad affermare che "la capacità oncogena dell'amianto non è soltanto correlata alla sua capacità fibrogeni- ca"; non è ben chiaro se questa affermazione si riferisca ai corpi dell'asbesto o alle fibre di amianto: in ogni caso il dott. non l'ha supportata con Per_20
alcuna fonte di prova e soprattutto si deve rilevare che essa non smentisce le altre argomentazioni del C.T.U. (e in particolare l'osservazione che dal nume- ro di corpi dell'amianto non si può inferire con sufficiente grado di certezza la dose cumulata di fibre, non essendo noto a livello scientifico quale collega- mento vi sia fra i due dati1).
Per_
Non vi sono pertanto ragioni di discostarsi da quanto evidenziato dal dott.
[...]
2.1.2. Sul tema della latenza (e cioè del tempo che intercorre fra l'inizio, o la fine, dell'esposizione e la diagnosi della patologia o il suo esito finale) il C.T.U. ha ribadito quanto già esposto nella relazione di primo grado (citando apposita letteratura scientifica, richiamata nel precedente punto 1.1.4.a. di questa moti- vazione) ovvero che dopo 20 anni dalla cessazione dell'esposizione ad amian- to il rischio di tumore al polmone (a differenza del rischio di mesotelioma) si azzera (nel senso che diviene pari a quello gravante sulla popolazione genera- le), mentre ciò non accade per il fumo (poichè gli ex fumatori, anche a distan- za di 25 anni, hanno comunque un rischio tumorale triplo rispetto ai non fuma- tori).
Il C.T.P. non ha specificamente criticato nè smentito lo studio citato dal dott.
essendosi limitato ad affermare che il Documento di consenso di Per_2 [...]
Per_2 del 2014, come anche il Position Paper della del 2019, non preve- Pt_6
dono periodi di latenza massima.
A questo proposito si deve osservare che il Documento di Helsinki si è occu- pato del tema della latenza solo con riferimento al mesotelioma e solo per evi- denziarne la particolare lunghezza2; e lo stesso vale per il Position Paper della che ha trattato il tema della latenza, sempre con riferimento al mesote- Pt_6
lioma, sotto il profilo del rapporto fra la sua durata e l'entità dell'esposizione.
In conclusione: è vero che non esiste un valore soglia dell'esposizione, o me- glio che non è scientificamente determinabile un momento oltre il quale l'ulte- riore esposizione all'amianto diviene irrilevante (per cui tutte le dosi inalate possono ugualmente concorrere a causare l'evento dannoso), ma questo non esclude che (per i tumori polmonari) la cessazione dell'esposizione produca una progressiva riduzione del rischio (che a distanza di 20 anni si parifica a quello della popolazione generale).
2.1.3. Riguardo all'asbestosi il dott. ha confermato che essa è indice di una Per_2
elevata esposizione all'amianto (ovvero di un dato che il C.T.U. ha considera- to comunque certo e incontestabile, anche indipendentemente dalla presenza di questa patologia); ed ha aggiunto che l'asbestosi costituisce, in termini però di possibilità e non di probabilità, un autonomo fattore di rischio tumorale ag- giuntivo (rispetto a quello derivante dall'amianto in sè).
Ciò significa che la presenza dell'asbestosi - come non è necessaria al fine di dimostrare il nesso di causalità fra esposizione all'amianto e tumore polmona- re - allo stesso modo non basta a fornire la prova di questo nesso (valendo so- lo a confermare l'avvenuta esposizione all'amianto in misura considerevole: circostanza questa che, come già detto, il C.T.U. ha dato per certa sulla base di un'ampia serie di elementi indiziari, fra cui anche l'asbestosi, esposti a pag.
10 e 11 della sua prima relazione).
Il C.T.P. degli appellanti ha obiettato che l'asbestosi è indice di forte esposi- zione all'amianto, ma questo è un dato che i consulenti di parte e d'ufficio han- no considerato certo (sia in generale che con specifico riferimento al sig.
[...]
); e ancora che l'asbestosi è un fattore di rischio probabile e non solo Per_23
possibile; sul punto il contrasto fra il dott. e il dott. non pare Per_20 Per_2
essersi risolto, ma a ben vedere la questione non è decisiva: il fatto che l'asbe- stosi aumenti il rischio di tumore polmonare non basta a dimostra che, nel ca- so concreto, l'amianto sia stata la causa (o concausa) dell'adenocarcinoma contratto dal sig. ; e anzi si deve osservare che l'aumento di rischio pro- Per_1
dotto dall'asbestosi avrebbe dovuto accelerare l'insorgenza della patologia e quindi rende ancora di più incongruo il lunghissimo periodo di tempo inter- corso fra la fine dell'esposizione lavorativa all'amianto e la diagnosi.
2.1.4. Riguardo infine alla compresenza di amianto e fumo, il C.T.U. ha evidenziato che il fumo di tabacco: contiene almeno una cinquantina di agenti cancerogeni riconosciuti;
è responsabile dell'80 - 90% dei tumori polmonari;
e produce un aumento del rischio relativo mediano di 14 volte (a carico dei fumatori rispet- to ai non fumatori).
A queste osservazioni il C.P.T. degli appellanti ha replicato che al momento della manifestazione della malattia il sig. aveva smesso di fumare da Per_1
Pag.17 circa 27 - 30 anni e che (secondo lo studio di e itato dallo stes- CP_11 CP_12
so C.T.U.) dopo 30 anni il rischio di tumore polmonare per l'ex fumatore è equiparabile a quello del non fumatore.
In realtà il dott. ha richiamato anche un altro studio (Tindle e coll.) se- Per_2
condo cui a distanza di 25 anni dalla cessazione dal fumo il rischio dell'ex fu- matore rimane tre volte superiore a quello del non fumatore;
e si deve altresì notare che il sig. ha smesso di fumare a 50 - 51 anni, conservando perciò Per_1
un rischio di cancro polmonare ben superiore a un non fumatore (e anche a chi abbia smesso all'età di 30 anni), come chiaramente si ricava dal grafico ci- tato dal C.T.P. di qui di seguito riprodotto (e tratto dalla pubblica- CP_1
zione IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol.83, Tobacco Smoke and Involuntary Smoking, 2004):
E' poi vero che, secondo i criteri di Helsinki, il fumo di tabacco "non diminui- sce il rischio di tumore del polmone attribuibile all'esposizione all'amianto"; ciò significa che i due fattori di rischio possono concorrere tra di loro (e anzi
Pag.18 rafforzarsi), ma non basta a dimostrare automaticamente che l'amianto sia, in concreto, la causa (o concausa) della patologia.
2.2. Riepilogando i dati emersi dall'istruttoria tecnica svolta in primo grado e in appello si può quindi osservare:
che il sig. è stato sicuramente esposto all'amianto nel periodo (dal Per_1
24/6/1952 al 25/1/1964) durante il quale ha lavorato alle dipendenze della so- cietà dell'Adriatico prevalentemente nel cantiere e Controparte_3 CP_8
per alcuni mesi nel cantiere (anche se va detto che le modalità di CP_9
svolgimento delle mansioni da cui è derivata l'esposizione non sono esatta- mente note, poichè gli unici testi citati dai ricorrenti in primo grado -
[...]
, appartenente alla polizia giudiziaria dalla Procura della Repubbli- Tes_1
ca presso il Tribunale di Padova, e occupato presso l'arsenale Testimone_2
San Marco a partire dal 1983 - nulla hanno potuto riferire sul punto non aven- do mai lavorato con il sig. ); Per_1
che, stando ai referti delle visite pneumologiche cui si è sottoposto dal 2012 al 2017, il sig. è stato un forte fumatore (avendo consumato, a seconda Per_1
dei referti di visita, 20 - 30 o 40 sigarette al giorno) per un lungo periodo di tempo (per oltre 15 anni o per 20 - 30 anni, sempre a seconda dei referti, fino al 1987); e quindi ha continuato a fumare, esponendosi così a un potente fatto- re di rischio tumorale (essendo il fumo la causa dell'80 - 90% di questo tipo di patologia) per molti anni dopo che era cessata l'esposizione all'amianto;
che il rischio di tumore polmonare da amianto si riduce dopo la fine del-
l'esposizione e, a distanza di 20 anni (e quindi, nel caso del sig. , circa a Per_1
metà degli anni '80 del secolo scorso, avendo smesso di lavorare nei cantieri navali nel gennaio del 1964), si allinea a quello dei soggetti non esposti;
che in concreto il tumore al polmone è stato diagnosticato al sig. a Per_1
marzo 2017 e pertanto quasi 65 anni dopo l'inizio dell'esposizione all'amianto nei cantieri navali e dopo 53 anni dalla sua cessazione;
Pag.19 che anche il rischio di tumore polmonare da fumo si riduce progressiva- mente dopo la cessazione dell'abitudine tabagica (avvenuta, per il sig. , Per_1
nel 1987), ma comunque non si azzera, rimanendo comunque superiore ri- spetto a quello del non fumatore;
che dopo aver lavorato nei cantieri navali il sig. ha lavorato come Per_1
autista di linea presso ACT e quindi è stato probabilmente esposto, almeno per alcuni anni, ai fumi di scarico degli autobus3 (e le emissioni dei motori diesel sono inserite dallo IARC nel gruppo 1 delle sostanze cancerogene);
che il fumo di sigaretta - se avesse esplicato un effetto dannoso (non esclu- sivo ma) solo aggiuntivo e sinergico (non importa se additivo, moltiplicativo o quasi moltiplicativo) rispetto a quello prodotto dalla precedente esposizione all'amianto, avrebbe dovuto comportare un'accelerazione dell'evento e quindi una riduzione della latenza, che invece è rimasta estremamente lunga (anche se misurata a partire dal 1964).
2.3. Non vi sono quindi elementi idonei ad affermare (con sufficiente grado di cer- tezza) che l'esposizione all'amianto del sig. durante il lavoro prestato dal Per_1
1952 al 1964 presso i cantieri navali sia stata una causa (o concausa) "più probabile che non" dell'adenocarcinoma diagnosticato al lavoratore nel marzo
2017, tenuto conto del fatto che il tempo intercorso fra la fine dell'esposizione e la manifestazione della patologia ha superato ampiamente il periodo (circa
20 anni) durante il quale il rischio di tumore al polmone da amianto si riduce progressivamente fino ad essere pari a quello della popolazione generale;
e che dopo la fine del suddetto periodo di lavoro sono continuati o sopravvenuti altri fattori di rischio di per sè idonei a causare la patologia, come il fumo di sigaretta (che anzi costituisce la causa principale del tumore polmonare) e l'esposizione agli scarichi di motori (senza contare l'aumento dell'età).
3. La conclusione cui è giunto il Tribunale di Trieste va quindi pienamente con- divisa;
da ciò consegue il rigetto dell'impugnazione.
Considerata l'oggettiva e notevole complessità e incertezza delle questioni
(soprattutto fattuali) discusse in causa, sussistono giustificati motivi per com- pensare integralmente anche le spese di lite d'appello, mentre quelle di C.T.U. vanno poste a carico in parti uguali degli appellanti e della società appellata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
contro la sentenza del Tribunale di Trieste n.67/2023 di data 18/4/2023, che per
[...]
l'effetto integralmente conferma;
pone definitivamente le spese di C.T.U., da liqui- dare con separato decreto, a carico per metà degli appellanti e per metà della società appellata, salva la solidarietà nei confronti del C.T.U.; compensa per intero fra le parti le altre spese di questo grado di giudizio;
dà atto della sussistenza in capo agli appel- lanti dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 10/7/2025.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il documento di consenso di Helsinki del 2014 (reperibile nel sito Internet dello Scandinavian Journal of Work, Enviroment & Health) definisce come "approssimativa" la corrispondenza fra 5.000 - 15.000 corpi dell'asbesto e 2 milioni di fibre di anfibolo per grammo di tessuto secco e comunque rinvia ai valori di riferimento individuati da ciascun laboratorio, in assenza di una standardizzazione dei metodi: «“A 2 fold risk of lung cancer is related to retained fibre levels of 2 million amphibole fibres (>5 μm) per gram of dry lung tissue or 5 million amphibole fibres (>1 μm) per gram of dry lung tissue. This lung fibre burden is approximately equal to 5000–15 000 asbestos bodies per gram of dry lung tissue, or 5–15 asbestos bodies per millilitre of bronchoalveolar lavage fluid.” However, elsewhere in the consensus report, it is noted that each laboratory should establish its own reference values due to the lack of standardization of these methods.» [traduzione: «"Un rischio di tumore del polmone di 2 volte è correlato ad un carico polmonare di fibre di anfiboli di 2 milioni di fibre (>5 micron) per grammo di tessuto polmonare secco o 5 milioni di fibre di anfiboli (>1 micron) per grammo di tessuto polmonare secco. Un simile carico polmonare di fibre corrisponde approssimativamente a 5.000-15.000 corpu- scoli di amianto per grammo di tessuto polmonare secco, o a 5-15 corpuscoli di amianto per millilitro di liquido di lavaggio bronco-alveolare”. Tuttavia in un altro punto del documento di consenso viene osservato che ciascun laboratorio dovrebbe determinare propri valori di riferimento, dato che manca una standardizzazione dei metodi.»]
Pag.15 2 testualmente: «“The following points need to be considered in the assessment of occupational aetio- logy: [...] • “A minimum of 10 years from the first exposure is required to attribute the mesothelioma to asbestos exposure, though in most cases the latency interval is longer (eg, in the order of 30–40 years)».
Pag.16 3 Nel referto della visita di controllo presso la SC Medicina del Lavoro della così si legge CP_13 nel paragrafo dedicato all'anamnesi lavorativa: "Dal 1964 al 1970 ricorda che i mezzi, al mattino erano messi in modo nella autorimessa (via Broletto) per il riscaldamento dei motori, provocando l'accumulo dei fumi di scarico nell'autorimessa. Solo in seguito sono stati aperti dei lucernai sul soffitto e applicati gli aspiratori."
Pag.20