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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/11/2024, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2378/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'8.11.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 11.2.1966 e ivi residente alla contrada Foresta, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELA FORLIANO (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato in Calvello (PZ) alla via Roma n. 62 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
10.4.1973, residente in [...] alla contrada Foresta, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ALFONSO FRAGOMENI (C.F:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Calvello C.F._4
(PZ) alla via Roma n. 62 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 2378/2024
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 24.6.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie _1
(Potenza, 4.9.1998), (Potenza, 10.3.2001) e (Potenza, 7.8.2003), che Per_2 Per_3
il rapporto coniugale era stato sereno fino alla fine del 2022, che nei primi mesi del
2023 aveva notato dei comportamenti inusuali della moglie, la quale successivamente gli aveva detto di intrattenere una relazione con un altro uomo, e che le figlie vivevano ancora con lui presso la casa familiare di sua proprietà, sita in
Calvello alla contrada Foresta, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, addebitandola a quest'ultima, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 8.11.2024, la resistente si
è costituita in giudizio in data 13.9.2024 chiedendo -unitamente al ricorrente- pronunciarsi la separazione alle condizioni -medio tempore- convenute con il marito e all'uopo depositando accordo di separazione personale munito di sottoscrizioni.
All'udienza dell'8.11.2024, il Giudice ha invitato le parti ad interloquire in ordine alla situazione economica delle tre figlie maggiorenni. I coniugi hanno dichiarato che la figlia convive con il compagno in Potenza, avrebbe _1
dovuto sposarsi lo scorso settembre ma ha dovuto rinviare il matrimonio al prossimo anno, e che le altre due figlie sono diplomate, ma non hanno inteso continuare negli studi. In particolare, ha conseguito la qualifica di pasticcera e sta cercando Per_2
stabile occupazione, nel mentre svolge lavori saltuari al bar;
parimenti Per_3
effettua lavori saltuari in paese e presso il bar. I coniugi hanno inoltre ribadito la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nell'accordo depositato in atti, eccetto che per l'allocazione abitativa della figlia poiché convivente con il _1
compagno in Potenza;
sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2 R.G. N. 2378/2024
III Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
«1) I coniugi continueranno a vivere separatamente: il signor con Parte_1
residenza presso la casa coniugale situata in Calvello. La signora ha CP_1
trasferito la propria residenza in Calvello, via Concezione n. 28;
2) La casa coniugale, sita in Calvello alla contrada Foresta, di esclusiva proprietà di , è a lui attribuita, unitamente agli arredi e la signora Parte_1 CP_1
preleverà i suoi effetti personali;
3) Le figlie e abiteranno con il padre nella casa coniugale;
Per_2 Per_3
4) si occuperà di qualsiasi necessità o bisogno delle figlie fino a Parte_1
quando saranno economicamente autosufficienti e provvederà alle spese per i loro matrimoni;
5) Nessun contributo di mantenimento è dovuto da un coniuge all'altro e ciascuno di essi rinuncia a qualsiasi diritto sorto in costanza di matrimonio e derivante dal medesimo;
6) Il signor corrisponderà la somma di € 7.500,00 (euro Parte_1
settemilacinquecento) quale assegno una tantum alla signora alle seguenti CP_1 modalità: € 4.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
€ 3.500,00 a saldo entro trenta giorni dall'omologa della separazione;
7) Le parti danno atto di avere regolato ogni rapporto di natura personale, patrimoniale ed economica in essere tra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
8) Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto per
l'estero, ovvero della carta d'identità valida per l'espatrio;
9) Le competenze legali sono compensate».
IV La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
3 R.G. N. 2378/2024
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse, tenuto conto che
-la figlia ha costituito un nuovo nucleo familiare in quanto convivente con _1
il compagno in Potenza ed è economicamente autosufficiente poiché lavora presso la società Ferrero;
-le figlie e effettuano lavori saltuari;
Per_2 Per_3 non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto (cfr. punto 9 delle sopra riportate condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2378 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra e , con l'intervento del Parte_1 CP_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] in data [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: , nata a [...] il [...], i CP_1 C.F._3
quali hanno contratto matrimonio in Calvello (PZ) il 18.12.1997;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Calvello in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto N.1, P. I);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2378/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'8.11.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 11.2.1966 e ivi residente alla contrada Foresta, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. RAFFAELA FORLIANO (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato in Calvello (PZ) alla via Roma n. 62 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
10.4.1973, residente in [...] alla contrada Foresta, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ALFONSO FRAGOMENI (C.F:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Calvello C.F._4
(PZ) alla via Roma n. 62 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 2378/2024
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 24.6.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie _1
(Potenza, 4.9.1998), (Potenza, 10.3.2001) e (Potenza, 7.8.2003), che Per_2 Per_3
il rapporto coniugale era stato sereno fino alla fine del 2022, che nei primi mesi del
2023 aveva notato dei comportamenti inusuali della moglie, la quale successivamente gli aveva detto di intrattenere una relazione con un altro uomo, e che le figlie vivevano ancora con lui presso la casa familiare di sua proprietà, sita in
Calvello alla contrada Foresta, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, addebitandola a quest'ultima, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 8.11.2024, la resistente si
è costituita in giudizio in data 13.9.2024 chiedendo -unitamente al ricorrente- pronunciarsi la separazione alle condizioni -medio tempore- convenute con il marito e all'uopo depositando accordo di separazione personale munito di sottoscrizioni.
All'udienza dell'8.11.2024, il Giudice ha invitato le parti ad interloquire in ordine alla situazione economica delle tre figlie maggiorenni. I coniugi hanno dichiarato che la figlia convive con il compagno in Potenza, avrebbe _1
dovuto sposarsi lo scorso settembre ma ha dovuto rinviare il matrimonio al prossimo anno, e che le altre due figlie sono diplomate, ma non hanno inteso continuare negli studi. In particolare, ha conseguito la qualifica di pasticcera e sta cercando Per_2
stabile occupazione, nel mentre svolge lavori saltuari al bar;
parimenti Per_3
effettua lavori saltuari in paese e presso il bar. I coniugi hanno inoltre ribadito la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nell'accordo depositato in atti, eccetto che per l'allocazione abitativa della figlia poiché convivente con il _1
compagno in Potenza;
sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2 R.G. N. 2378/2024
III Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
«1) I coniugi continueranno a vivere separatamente: il signor con Parte_1
residenza presso la casa coniugale situata in Calvello. La signora ha CP_1
trasferito la propria residenza in Calvello, via Concezione n. 28;
2) La casa coniugale, sita in Calvello alla contrada Foresta, di esclusiva proprietà di , è a lui attribuita, unitamente agli arredi e la signora Parte_1 CP_1
preleverà i suoi effetti personali;
3) Le figlie e abiteranno con il padre nella casa coniugale;
Per_2 Per_3
4) si occuperà di qualsiasi necessità o bisogno delle figlie fino a Parte_1
quando saranno economicamente autosufficienti e provvederà alle spese per i loro matrimoni;
5) Nessun contributo di mantenimento è dovuto da un coniuge all'altro e ciascuno di essi rinuncia a qualsiasi diritto sorto in costanza di matrimonio e derivante dal medesimo;
6) Il signor corrisponderà la somma di € 7.500,00 (euro Parte_1
settemilacinquecento) quale assegno una tantum alla signora alle seguenti CP_1 modalità: € 4.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
€ 3.500,00 a saldo entro trenta giorni dall'omologa della separazione;
7) Le parti danno atto di avere regolato ogni rapporto di natura personale, patrimoniale ed economica in essere tra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
8) Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio e rinnovo del passaporto per
l'estero, ovvero della carta d'identità valida per l'espatrio;
9) Le competenze legali sono compensate».
IV La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
3 R.G. N. 2378/2024
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse, tenuto conto che
-la figlia ha costituito un nuovo nucleo familiare in quanto convivente con _1
il compagno in Potenza ed è economicamente autosufficiente poiché lavora presso la società Ferrero;
-le figlie e effettuano lavori saltuari;
Per_2 Per_3 non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto (cfr. punto 9 delle sopra riportate condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2378 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra e , con l'intervento del Parte_1 CP_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nato a [...] in data [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: , nata a [...] il [...], i CP_1 C.F._3
quali hanno contratto matrimonio in Calvello (PZ) il 18.12.1997;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Calvello in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto N.1, P. I);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18.11.2024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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