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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 963/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli avv.N. e G. Parte_1
RR ;
Ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. ACETI DANIELA;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato Parte_1
Dirigente Medico Ginecologo a tempo indeterminato presso l' Trebisacce), Controparte_2 conveniva in giudizio l' chiedendone la CP_2 condanna al pagamento della somma di € 16.800,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di compenso per le prestazioni aggiuntive svolte dal 03.12.2018 al
30.09.2020.
Deduceva di aver svolto dette prestazioni presso il
Consultorio Familiare di NT FF, in base alla disposizione n. 154327 del 26.11.2018, autorizzata dall'allora Direttore Generale dell' Controparte_2 dott. , di aver ricevuto il pagamento di CP_3
€ 720,00 per il solo mese di dicembre 2018, di aver sollecitato il pagamento con diffida del 30.6.2021 , rimasta priva di riscontro.
Dopo aver richiamato l'art.55 ccnl dell'area dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000 e il regolamento
Cont interno , concludeva come sopra.
Si costituiva l chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
Eccepiva l'insussistenza del diritto di chiedere il pagamento delle prestazioni aggiuntive, per mancanza del necessario provvedimento autorizzativo e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni oltre l'orario ordinario.
Rappresentava a tal fine che la ricorrente non aveva mai timbrato le prestazioni aggiuntive rese presso il
Consultorio Familiare di NT e che la stessa aveva cumulato dei debiti orari sicchè in caso di accoglimento della domanda in ordine all'an dall'importo richiesto
(calcolato moltiplicando 420 ore per l'importo di € 40) andavano scomputate le ore richieste in relazione alle mensilità per le quali la ricorrente ha registrato debiti orari (ovvero 30 ore per il mese di luglio 2019, 12 ore per il mese di agosto 2019, 12 ore per il mese di aprile
2020, 24 ore per il mese di maggio 2020, 24 ore per il mese di luglio 2020, 6 ore per il mese di settembre
2020).
Sulla base degli atti la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 24.10.2025 sostituita dal deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
In data 14.10.2025 e 23.10.2025 le parti depositavano note ex art.127 ter cpc e all'esito la causa veniva decisa.
Lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive trova il suo fondamento nell'art.55 del ccnl dell'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000 che così recita :
“L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
a. libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da parte dell'utente - del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4.
b. attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'art. 54 comma 4, svolte in èquipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.
c. partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in èquipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.
d. partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”
E' in atti la disposizione di servizio a firma del coordinatore dell'UOC Consultori familiari, dott.
[...]
del 26.11.2018 nella quale si legge “si dispone Per_1 che la S.V a decorrere dal 03.12.2018 effettui prestazioni aggiuntive presso il Consultorio Familiare di NT FF per complessive sei ore settimanali…”.
E' in atti altresì il prospetto delle prestazioni aggiuntive svolte dalla ricorrente nel periodo in contestazione a firma del Coordinatore, dott.
[...]
nonché la delibera n. 166 del 6.2.2020 con la Per_1 quale il Commissario straordinario dell' CP_2 ha liquidato le prestazioni aggiuntive rese anche nel
Consultorio Familiare di NT FF nel 2018 per €
720,00.
Né rileva l'assenza dell'autorizzazione e dell'impegno
Cont di spesa per come eccepito dall' convenuta.
Ed invero "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domíno o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, che possono incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, atteso che tale consenso è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 с.c”(cass 4984 del 2025 e n.23712 del 2025) Parte convenuta deduce poi che in ogni caso dall'importo richiesto (calcolato moltiplicando 420 ore per l'importo di € 40) andavano scomputate le ore richieste in relazione alle mensilità per le quali la ricorrente ha registrato debiti orari e richiama l'art. 14 punto 6 del ccnl di settore.
Si legge nella citata norma collettiva “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di €
60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati”.
Osserva questo giudice che da tale norma collettiva si desume che le regole specifiche per la gestione delle prestazioni aggiuntive e del debito orario sono definite nei regolamenti aziendali e nel caso di specie non è stato né prodotto né allegato il regolamento dell'
[...]
. CP_2
Il ricorso va dunque accolto e va condannata l' CP_2
al pagamento della somma per come richiesta in
[...] ricorso maggiorata dei soli interessi ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991), richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Condanna l' al pagamento, Controparte_4 in favore della ricorrente della somma di € 16.800,00 oltre interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento Controparte_4 delle spese di lite che liquida in € 2695,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario nonché della somma di € 118,50
a titolo di contributo unificato con distrazione.
Cosenza,29.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino