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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 414/2021 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa c.f. con sede in Milano, in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore Dott. elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Alghero n. 54, Parte_2
presso l'Avv. Francesco Ortu, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, (C.F.: ) nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._1
Lotzorai, via Mazzini n. 12, rappresentato, unitamente e disgiuntamente, per delega a margine dell'atto di citazione del 23.03.2015, dagli avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia,
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari Sardo, via Tortolì n. 10,
Pagina 1 appellato
e
Controparte_2
appellati contumaci
All'udienza del 11/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento
dell'appello proposto e in riforma della sentenza n 162/2021 del 04.08 2021, depositata in
Cancelleria il 04.08.2021, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Lanusei nella causa iscritta
al numero di R.G.159/2015: in via preliminare: disporre la sospensione della provvisoria
esecuzione della sentenza appellata;
nel merito: riformare la sentenza n 162/2021 pronunciata dal
Tribunale di Lanusei il 04.08.2021 e per l'effetto: in via principale, accertare e dichiarare che il
sinistro per cui è causa è da attribuire a responsabilità esclusiva dell'attore e CP_1
assolvere l'appellante da ogni avversa pretesa;
in via subordinata, Parte_1
accertare e dichiarare, anche in applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., che il sinistro per cui è
causa è da attribuire in misura non inferiore al 50% alla condotta di guida dell'attore CP_1
Rideterminare, conseguentemente, l'ammontare del risarcimento spettante al Signor
[...]
in misura proporzionale al grado di responsabilità riconducibile alla sua condotta;
CP_1
in entrambi i casi: condannare il Signor alla restituzione in favore della CP_1 [...]
degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata e risultati non Parte_1
dovuti all'esito del procedimento di gravame, maggiorati di interessi legali e danno da mancata
disponibilità della somma dalla data del pagamento fino alla data della effettiva restituzione;
in
tutte le ipotesi: con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Pagina 2 Nell'interesse dell'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione: - in via preliminare, rigettare l'istanza di parziale sospensione della
provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
- nel merito, in via principale, respingere
l'appello perché non provato ed infondato in fatto e in diritto;
- condannare l'appellante principale
alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Lanusei, e la società al fine di ottenere la CP_2 Parte_1
loro condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non sopportati a causa del sinistro stradale occorsogli il giorno 7 dicembre 2012, asseritamente cagionato dalla colposa condotta di guida tenuta dal CP_2
A sostegno della domanda l'attore espose:
- il giorno 7.12.2012, alle ore 12.15 circa, mentre percorreva in bicicletta la S.S. 125 con direzione
Baunei-Lotzorai, giunto all'altezza del km 148,900, nella fase terminale di una curva destrorsa in discesa era andato ad impattare con il pick-up Mazda B2500, tg. BF752IP, condotto dal convenuto che transitava, in salita, nel senso opposto di marcia, con direzione Lotzorai – che aveva Per_1
invaso la corsia di sua pertinenza oltrepassando la linea di mezzeria, per cui l'impatto, nonostante la sua tentata manovra per schivare lo scontro, era stato inevitabile;
- a seguito della collisione aveva riportato gravi lesioni personali in varie parti del corpo, che avevano comportato, nei mesi successivi, diversi interventi chirurgici;
- il danno biologico permanente riportato era quantificabile in misura non inferiore al 70%, cui si aggiungevano un'inabilità temporanea assoluta di giorni 90, un'inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 30, una temporanea parziale al 50% di giorni 60 e temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60, oltre alle sofferenze morali patite;
- il sinistro aveva determinato anche danni materiali alla bicicletta, quantificabili in € 7.000,00
circa.
Pagina 3 L'attore domandò, pertanto, l'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro e, conseguentemente, la condanna dello stesso e della compagnia di assicurazione, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non dallo stesso sopportati;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 2054, 2 comma, c.c., il riconoscimento di un concorso di colpa nella misura del 50%, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni proporzionalmente alla loro responsabilità.
Si costituì in giudizio la sola e chiese il rigetto delle domande avverse, Parte_1
sostenendo che:
- l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, il quale, nel compiere la curva destrorsa in discesa, aveva perso il controllo della bicicletta – abbagliato anche dal sole – ed era andato ad impattare sul lato destro della vettura Mazda, invadendo l'opposta corsia;
- la dinamica del sinistro e la responsabilità del ciclista erano stati accertati dai Carabinieri della
Stazione di intervenuti sul posto, che avevano effettuato i rilievi del caso e verificato che Per_1
nessuno aveva assistito al sinistro.
La causa fu istruita con prova documentale, testimoniale e consulenza medico-legale.
Il Tribunale, con sentenza n. 162/2021 pubblicata in data 4.08.2021, definitivamente pronunciando,
statuì nei seguenti termini: “…, - condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore
dell'attore della somma di euro 539.027,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della
pronuncia al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte
attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 30.900,00 per compensi ai difensori, oltre spese
generali, c.p.a. ed i.v.a., dovuti come per legge e rimborso delle spese per iscrizione a ruolo (€
518,00+27,00); - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle
parti convenute”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda:
Pagina 4 1. con riferimento alla dinamica del sinistro, doveva ritenersi non condivisibile la riostruzione dei carabinieri intervenuti, atteso che l'autovettura, all'arrivo degli stessi, era stata spostata rispetto alla sua posizione al momento dell'urto. Tale circostanza era emersa in primis dalle dichiarazioni rese dalle testimoni e nonché dalla ricostruzione operata dal c.t.p. ing. Testimone_1 Tes_2
il quale, sulla base delle fotografie scattate sul luogo del sinistro dai Carabinieri, aveva Per_2
dedotto che l'autovettura fosse stata fatta rientrare nella propria corsia di pertinenza considerando
il segno sul cofano del motore (punto d'urto), il parabrezza spaccato e il punto di quiete di
bicicletta e ciclista. La ricostruzione del sinistro operata da e – in Tes_2 Testimone_1
concordanza con quanto ricostruito dal c.t.p. – aveva fatto ritenere che la responsabilità dell'urto fosse da addebitare ad esclusiva colpa del conducente CP_2
2. doveva ritenersi non condivisibile la difesa di secondo cui le testimoni Parte_1
avrebbero reso dichiarazioni contraddittorie e non sarebbero state perciò attendibili: al contrario, le dichiarazioni rese, anche in confronto tra loro, non presentavano contraddizioni, ma erano
“concordanti nell'indicare, non il punto esatto d'urto o lo scontro, ma la posizione del pick-up a
cavallo della linea di mezzeria, con invasione dell'opposta corsia e la manovra di - CP_2
avvistato il ciclista o forse proprio nell'immediatezza dell'urto - per rientrare (con la parte
anteriore del mezzo) nella propria corsia di pertinenza” (cfr. sentenza impugnata);
3. all'esito dell'istruttoria e a fronte dei dati emersi dalle testimonianze esaminate, doveva ritenersi di aderire alla ricostruzione del sinistro prospettata dal consulente di parte e, in particolare, alle conclusioni per cui, nel momento immediatamente precedente l'urto, il veicolo condotto dal CP_2
si trovava a cavallo della linea di mezzeria, occupando quasi totalmente la corsia del ciclista CP_1
cosicché questi non era riuscito ad evitare il danno attraverso la manovra d'emergenza che aveva tentato di porre in essere;
4. con riferimento al danno non patrimoniale, era stata esperita consulenza medico legale tesa a verificare il danno biologico allegato dall'attore e le conclusioni del dott. non Persona_3
Pagina 5 contestate dai consulenti di parte, dovevano ritenersi condivisibili perché puntualmente argomentate, dovendo, pertanto, riconoscersi:
“- un periodo di invalidità temporanea assoluta di 93 gg.;
- un periodo di invalidità temporanea parziale, al 75%, di 30 gg.;
- un periodo di invalidità temporanea parziale, al 50%, di 60 gg.;
- un periodo di invalidità temporanea parziale, al 25%, di 30 gg.;
- un'invalidità permanente valutabile nella misura del 55% del totale, a causa della riduzione
dell'efficienza psico-fisica dell'attore”. Trattandosi di lesioni macropermanenti, doveva farsi riferimento alle tabelle milanesi concernenti il danno da lesione dell'integrità psico-fisica,
considerata l'età del danneggiato al momento del verificarsi dell'evento pregiudizievole (Cass.,
sentenza n. 12408 del 07/06/2011). Doveva, inoltre, ritenersi provato secondo l'id quod plerumque
accidit anche il danno morale – già ricompreso nelle tabelle richiamate – a fronte della gravità delle lesioni subite sia in termini di invalidità temporanea che permanente, tenuto anche conto della pluralità di interventi chirurgici cui l'attore si era sottoposto in passato, con trattamenti riabilitativi tutt'ora in corso;
5. all'esito dell'istruttoria doveva ritenersi la domanda fondata e provata e dovuto il riconoscimento
di una personalizzazione del danno nella misura del 25%, essendo emerso che l'attore, proprio perché pensionato e, quindi, con un tempo libero notevole da dedicare allo sport, aveva fatto del ciclismo e del nuoto la propria passione, anche se a livello amatoriale. Alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione prodotta (tessera atleta master) doveva ritenersi che lo sport non fosse praticato solo per finalità salutistiche o come “passatempo”, ma costituisse una vera e propria passione, da seguire giornalmente e per più ore al giorno;
6. doveva essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale quale danno emergente nella misura delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio, pari a
€ 1.951,07, quali conseguenza diretta ed immediata delle lesioni riportate nel sinistro. Trattandosi di debito di valore, anche detto importo doveva essere rivalutato con la maggiorazione degli interessi
Pagina 6 al tasso legale via via maturati fino alla data della sentenza. Non poteva, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo ai danni alla bicicletta.
***
Avverso la sentenza n. 162/2021 ha proposto appello la società Parte_1
articolando due motivi di censura.
Si è costituito resistendo. CP_1
Dichiarata l' interruzione del processo per il decesso del signor , la causa è stata CP_2
ritualmente riassunta nei confronti dei suoi eredi, rimasti contumaci.
Con ordinanza depositata il 21.02.2023, il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 162/2021 del Tribunale di Lanusei, limitatamente all'importo di euro 270.000,00.
***
1. Violazione, errata e/o mancata applicazione dell'art. 2967 c.c., Violazione, errata e/o
mancata applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c.. Errata valutazione delle risultanze
processuali ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Con il primo,
articolato motivo di censura, la società assicurativa lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato, mal valutando le risultanze processuali, a dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto
. Invero, “una corretta valutazione delle risultanze processuali e dei principi che CP_2
governano la materia delle prove avrebbe dovuto portare il Tribunale a ritenere inattendibili le
deposizioni rese dai testimoni di parte attrice e a dichiarare l'esclusiva responsabilità nella
determinazione del sinistro dello stesso attore che, come accertato dai Carabinieri di Per_1
nell'impostare male una curva, per lui volgente a destra, andava ad invadere l'opposta corsia di
marcia, entrando in collisione con il veicolo del che procedeva regolarmente all'interno CP_2
della propria corsia” (cfr. atto di appello).
Pagina 7 Evidenzia l'appellante che le deposizioni delle due testimoni apparirebbero inverosimili e
contraddittorie tra loro, in particolare con riferimento all'asserita posizione del pick up al momento del loro arrivo sui luoghi. Le incongruenze emerse dalle suddette testimonianze, lungi dall'essere fugate, sarebbero poi accresciute dalle ulteriori dichiarazioni rese in occasione della seconda audizione delle testi avvenuta il 22.06.2021, dopo che il nuovo Giudice titolare del ruolo aveva
sentito la necessità di sentire una seconda volta le due testimoni per valutarne meglio
l'attendibilità.
Sarebbe inoltre logicamente inverosimile la descrizione resa dalle testimoni con le seconde deposizioni, a distanza di 9 anni dal sinistro, con una precisione davvero fuori dal comune, in ordine alle varie “fasi” dell'asserita manovra posta in essere dal subito dopo la collisione, CP_2
laddove invece una simile precisione le due testimoni non ebbero nelle deposizioni rese all'udienza
del 23.01.2017 e del 23.06.2017.
L'inattendibilità della testimonianza della e, con essa, quella della secondo Tes_2 Tes_1
l'appellante risulterebbe evidente anche per il mancato rilevamento della sua presenza da parte dei
Carabinieri intervenuti, non comprendendosi, in particolare, per quale motivo la che, pure, Tes_2
come dichiarato al Giudice, al momento dell'arrivo dei Carabinieri si trovava ancora sui luoghi
del sinistro, non sentì l'esigenza di indicare il suo nominativo ai Carabinieri. Sicché L'unica
spiegazione logica e razionale sarebbe quella per cui la non assistette al sinistro e neppure Tes_2
alle fasi immediatamente successive.
La sentenza sarebbe, inoltre, censurabile nella parte in cui non aveva spiegato - risultando così
carente di motivazione e in contrasto con le risultanze processuali - il procedimento logico che aveva portato il tribunale a ritenere “puntuale” e “senza contraddizioni” l'individuazione della
(e, conseguentemente, della come testimone dell'accaduto da parte dell'attore Tes_2 Tes_1
CP_1
2. Violazione del disposto dell'art. 2054 c. 2 c.c.
Pagina 8 Con il secondo motivo di censura, l'appellante si duole dell'ingiustizia in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità
incombente su entrambi i conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c.
Secondo l'appellante, una corretta valutazione delle risultanze processuali ed una, altrettanto,
corretta applicazione del disposto dell'art. 2054, comma 2, c.c. avrebbe dovuto portare il Tribunale
ad affermare una paritaria responsabilità del Signor e ciò sia per l'impossibilità di CP_1
ricostruire con esattezza le modalità di accadimento del sinistro - non avendo nessuna delle due testimoni assistito alle fasi materiali della collisione - sia perché il non si sarebbe uniformato CP_1
alle norme sulla circolazione stradale (sul punto, fra le tante, Cass. Civ. 10503/2017; Cass. Civ.
124/2016). Infatti, dalla stessa ricostruzione del sinistro operata dal consulente di parte attrice si ricaverebbe che il punto di impatto tra i due veicoli si sarebbe verificato in corrispondenza della
linea di mezzeria e pertanto al momento del sinistro non solo il pick-up del ma anche il CP_2
Signor si sarebbe trovato a procedere sulla S.S. 125 spostato verso il centro della strada, in CP_1
prossimità della linea di mezzeria.
La decisione del Tribunale - che aveva ignorato del tutto questa circostanza - non aveva pertanto fatto corretta applicazione della disciplina dell'art. 2054, comma 2 , c.c. ed appariva contraddittoria nelle parti in cui, pur collocando il punto d'urto a cavallo della linea di mezzeria -“nella parte finale
della curva, allorchè stava sicuramente chiudendo la propria traiettoria” (pag. 6, righe 34- CP_1
43)-, aveva poi affermato l'impossibilità per il di evitare l'urto “non potendo – con un mezzo a CP_1
due ruote – stringere il raggio di curvatura già impostato e oramai a termine senza perdere il
controllo del mezzo”.
In realtà il non si sarebbe trovato a dover stringere alcun “raggio di curvatura già CP_1
impostato” o a “chiudere la propria traiettoria” se, nel rispetto dell'art. 143 Codice della Strada,
avesse proceduto sull'estremo margine destro della carreggiata.
Pagina 9 Difettando la prova che il avesse tenuto una condotta di guida irreprensibile, avrebbe CP_1
quindi dovuto trovare applicazione l'articolo 2054 del codice civile e la relativa presunzione di responsabilità.
***
L'appello è infondato.
1. Deve anzitutto essere disatteso il costrutto dell'appellante circa l'inattendibilità delle testimoni escusse. Tale prospettazione presuppone che entrambe abbiano dichiarato falsamente di essere state presenti sul luogo del sinistro o, quantomeno, che ne abbiano inattendibilmente, stante il tempo trascorso prima della loro escussione, descritto la dinamica collocando l'autovettura in un punto della sede stradale che non troverebbe riscontro alcuno nelle tracce rinvenute dai carabinieri intervenuti sul posto e nella dinamica da questi ultimi ricostruita. L'assunto è privo di plausibilità.
Entrambe le testi escusse -le quali non risultano legate fra loro o con il danneggiato da vincoli di parentela, familiarità, frequentazione amicale, tanto da essere state identificate a posteriori in circostanze del tutto casuali, come riferito e descritto dalle medesime - hanno, senza alcun tentennamento, indicato le ragioni per cui i loro nomi non risultavano menzionati nel rapporto dei carabinieri, i quali, intervenuti in un secondo momento, allorché era già giunta l'ambulanza e l'autovettura era stata spostata, in assenza alcuna di tracce (in particolare di frenata sull'asfalto) si erano limitati a ricostruire una ipotetica dinamica dei fatti senza il supporto di riscontri, salva la circostanza, dai medesimi verificata, per cui “sia il che la bici da lui condotta si trovavano CP_1
oltre il guard-rail della corsia che da Lotzorai porta a (quella opposta al suo senso di Per_1
marcia)” (cfr. Verbale Carabinieri del 7.12.2012 - doc. 3 parte convenuta).
Sul punto, è necessario rilevare come, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il verbale redatto dagli agenti di polizia stradale in occasione di un sinistro ha valenza di atto pubblico
(quindi è dotato di fede privilegiata), ma solo in relazione alle dichiarazioni ed ai fatti che i verbalizzanti accertino essere avvenuti in loro presenza, mentre “non può estendersi alle valutazioni
espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono
Pagina 10 risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione
sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e
controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento” (Cass. Civ. n.
30129/2024; Cass. S. U. 17355/2009).
Viceversa, le testimoni, risentite in un secondo momento dal giudice non già per fugare dubbi sulla loro attendibilità, bensì per ragioni di opportunità (cfr. verbale del 17.02.2021 “rilevato che si rende
opportuno per questo giudice ex art. 253 c.p.c. sentire a chiarimenti i testi indicati da parte attrice,
sig.ra e sig.ra ), del tutto comprensibili attesa la delicatezza della Testimone_1 Tes_2
vicenda e degli interessi coinvolti, hanno compiutamente descritto quanto avvenuto in loro presenza nell'immediatezza dell'incidente.
Così (cfr. verbale del 23.06.2017), che procedeva dietro il pick up, ha chiarito di Testimone_1
non aver scorto immediatamente la bicicletta, ma di aver visto, uscendo dalla curva, “un pick up
rosso in una posizione incredibile perché aveva la parte posteriore sulla corsia di sinistra ed il
muso rivolto verso la parte destra della strada”; di avere quindi visto la “bici volare via” e “un
corpo scivolare dalla parte anteriore del pick up che si fermava sotto il guardrail”. Ha precisato la teste di aver avuto la sensazione che “il pick up stesse ritornando nella corsia di destra”, ed ha individuato il punto d'urto “nella corsia di sinistra in prossimità della linea di mezzeria”. In sede di chiarimenti, infine, ha dichiarato che: “L'idea che io ebbi all'epoca nel vedere la macchina fu che
stesse rientrando nella sua corsia di marcia, è stata una questione di pochi secondi, io vedo questa
macchina messa malissimo e vedo il corpo scivolare ed infilarsi sotto il guardrail”.
Tale ricostruzione è stata confermata dalle dichiarazioni della testimone proveniente dal Tes_2
senso di marcia opposto al pick up che, pur non avendo assistito all'incidente, essendo sopraggiunta immediatamente dopo l'urto, ha dichiarato di aver visto “un fuoristrada che [le] stava venendo
addosso, era nella [sua] corsia” e “che [le] tagliava la strada”, e che successivamente “faceva
retromarcia per tornare nella sua corsia”.
Pagina 11 La dinamica risultante dalle dichiarazioni delle due testimoni, fra loro concordanti e coerenti, trova poi conferma nelle mancate risposte del all'interrogatorio formale dedotto nei suoi confronti, CP_2
proprio sulle medesime circostanze fattuali, da valutare opportunamente ai sensi del disposto dell'art. 232 c.p.c., come fatto rilevare dall'appellato nelle sue difese volte a contrastare le tesi dell'appellante - in ordine, tra l'altro, ai seguenti fatti: (capo 3) egli “invadeva l'opposta corsia di
marcia portandosi a cavallo della linea di mezzeria (con la parte posteriore della vettura che
invadeva maggiormente l'opposta corsia) proprio nel momento in cui nel senso inverso
sopraggiungeva il sig. che andava ad urtare con il proprio corpo e con la bici il pickup CP_1
Mazda;
(capo 6) Il contatto fra i due mezzi riguardava la parte centrale del cofano motore del pickup ed il
manubrio della bici condotta dal sig. come da foto 3, 4 e 6 della perizia dell' Ing. sub CP_1 Pt_3
prod. 19); (capo 7) Il punto d'urto fra la bici ed il pickup va individuato nella corsia di pertinenza
del sig. in prossimità alla mezzeria, come risulta dalla planimetria allegata alla relazione CP_1
dell'Ing. sub prod. 19); (capo 8) egli “rimaneva seduto alla guida del pickup visibilmente Pt_3
sotto shock e spostava la sua vettura più a valle nella propria corsia ed affianco il guardrail come
da foto 3 e 4 della relazione fotografica eseguita dai Carabinieri sub prod. 21)”; (capo 13) Quando
ormai la stessa vettura del era stata spostata rispetto al punto d'urto di circa dieci metri e CP_2
dopo che il corpo del era stato rimosso, nonchè spostati diversi oggetti (mascherina del CP_1
pickup, ciclocomputer ed occhiali indossati dal sig. , intervenivano sul posto anche i CP_1
carabinieri della Stazione di ”. Per_1
In altri termini, le testimoni hanno fornito spiegazioni del tutto convincenti non solo in ordine alla veridicità delle loro dichiarazioni, ma anche relativamente alla attendibilità delle circostanze riferite in merito alla dinamica del sinistro, tali da consentirne una ricostruzione pienamente verosimile e convincente.
Segnatamente, la posizione della autovettura al momento dell'impatto - che le testi hanno potuto concordemente confermare, trovandosi una (la immediatamente dietro la vettura ed essendo Tes_1
Pagina 12 l'altra (la sopraggiunta nel senso opposto di marcia - denota che il suo conducente avesse Tes_2
posto in essere una manovra del tutto anomala di invasione della opposta corsia di marcia in prossimità di una curva, esponendo a grave rischio qualsiasi utente della strada proveniente di fronte e da tergo, come in effetti accaduto.
Inoltre, sulla base delle dichiarazioni delle testimoni, appare certamente condivisibile la ricostruzione formulata dal consulente di parte, ing. secondo il quale il alla guida dal Per_2 CP_2
pick up, “percorreva la strada statale 125 contromano” (o, comunque, occupava buona parte dell'opposta corsia) “e, nonostante il tentativo di effettuare all'ultimo momento una manovra di
rientro nella propria corsia, non ha potuto evitare l'urto contro il ciclista che proveniva lungo la
stessa strada dal verso opposto”.
Deve poi ritenersi che il ciclista, sebbene vi avesse tentato, non fosse riuscito ad evitare l'impatto.
Egli, infatti, “percorreva la curva, per lui volgente a destra”, verosimilmente “secondo una
traiettoria regolare a una velocità non elevata”, sicché, “vista l'auto condotta dal , aveva CP_2
attivato una manovra di emergenza nel tentativo di evitare la collisione, ma poiché un mezzo a due
ruote si destabilizza facilmente, aveva perso il controllo del velocipede da lui condotto, portandosi
verso il centro della carreggiata, dove aveva urtato frontalmente, con angolo di incidenza all'urto
di circa 22°, il pickup” (cfr. ctp parte attrice). Tale ricostruzione è avvalorata dla fatto che il “segno
d'urto presente sulla parte anteriore del cofano motore, in corrispondenza della linea di
congiunzione con la mascherina, presenta una piega e tre incisioni, con abrasione della vernice”
(foto 3 e 4 della ctp), caratteristiche compatibili “con il contatto sia con la bicicletta sia con il corpo
del sig. (cfr. ctp). CP_1
2. Confermata, nei termini sopra espressi, la colpa del conducente nella causazione del sinistro, se ne condivide la relativa valutazione in termini di esclusività, escludendosi i presupposti per ricorrere alla presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.2 c.c., ovvero la sussistenza di una colpa in concreto del danneggiato.
Pagina 13 A tal proposito non è superfluo ricordare che secondo l'orientamento consolidato della Suprema
Corte, la presunzione in questione trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 31702 del 07/12/2018) e che “Nel caso di scontro tra
veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il
superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal
fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle
norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come
l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare
anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di
fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 477 del 15/01/2003), in particolare verificando in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 33483
del 19/12/2024).
Ebbene, nel caso di specie, deve in concreto ritenersi esclusa l'operatività di detta presunzione in quanto il ciclista, pur non tenendo strettamente la destra, si trovava all'interno della propria corsia allargandosi necessariamente per affrontare la curva in maggiore sicurezza grazie al raggio di percorrenza più ampio senza, peraltro, neppure trovarsi in prossimità della mezzeria (cfr. larghezza della strada) come desumibile dalla ubicazione della vettura al momento dell'impatto e dal punto d'urto. Né il tentativo di porre in essere una manovra d'emergenza era stato utile dovendosi, sotto tale profilo concordare con il rilievo del Ctp, secondo cui un mezzo a due ruote si destabilizza
facilmente, diversamente da un'autovettura.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod.,
Pagina 14 applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi per la trattazione/istruttoria stante la trascurabile attività svolta in tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 162/2021, pubblicata in data 4.08.2021;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 22.426,00 per compensi di avvocato,
oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di entrambe le appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nulla sulle spese per gli eredi di . CP_2
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 414/2021 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa c.f. con sede in Milano, in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore Dott. elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Alghero n. 54, Parte_2
presso l'Avv. Francesco Ortu, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, (C.F.: ) nato a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._1
Lotzorai, via Mazzini n. 12, rappresentato, unitamente e disgiuntamente, per delega a margine dell'atto di citazione del 23.03.2015, dagli avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia,
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari Sardo, via Tortolì n. 10,
Pagina 1 appellato
e
Controparte_2
appellati contumaci
All'udienza del 11/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento
dell'appello proposto e in riforma della sentenza n 162/2021 del 04.08 2021, depositata in
Cancelleria il 04.08.2021, non notificata, pronunciata dal Tribunale di Lanusei nella causa iscritta
al numero di R.G.159/2015: in via preliminare: disporre la sospensione della provvisoria
esecuzione della sentenza appellata;
nel merito: riformare la sentenza n 162/2021 pronunciata dal
Tribunale di Lanusei il 04.08.2021 e per l'effetto: in via principale, accertare e dichiarare che il
sinistro per cui è causa è da attribuire a responsabilità esclusiva dell'attore e CP_1
assolvere l'appellante da ogni avversa pretesa;
in via subordinata, Parte_1
accertare e dichiarare, anche in applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., che il sinistro per cui è
causa è da attribuire in misura non inferiore al 50% alla condotta di guida dell'attore CP_1
Rideterminare, conseguentemente, l'ammontare del risarcimento spettante al Signor
[...]
in misura proporzionale al grado di responsabilità riconducibile alla sua condotta;
CP_1
in entrambi i casi: condannare il Signor alla restituzione in favore della CP_1 [...]
degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata e risultati non Parte_1
dovuti all'esito del procedimento di gravame, maggiorati di interessi legali e danno da mancata
disponibilità della somma dalla data del pagamento fino alla data della effettiva restituzione;
in
tutte le ipotesi: con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Pagina 2 Nell'interesse dell'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione: - in via preliminare, rigettare l'istanza di parziale sospensione della
provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
- nel merito, in via principale, respingere
l'appello perché non provato ed infondato in fatto e in diritto;
- condannare l'appellante principale
alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenne in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Lanusei, e la società al fine di ottenere la CP_2 Parte_1
loro condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non sopportati a causa del sinistro stradale occorsogli il giorno 7 dicembre 2012, asseritamente cagionato dalla colposa condotta di guida tenuta dal CP_2
A sostegno della domanda l'attore espose:
- il giorno 7.12.2012, alle ore 12.15 circa, mentre percorreva in bicicletta la S.S. 125 con direzione
Baunei-Lotzorai, giunto all'altezza del km 148,900, nella fase terminale di una curva destrorsa in discesa era andato ad impattare con il pick-up Mazda B2500, tg. BF752IP, condotto dal convenuto che transitava, in salita, nel senso opposto di marcia, con direzione Lotzorai – che aveva Per_1
invaso la corsia di sua pertinenza oltrepassando la linea di mezzeria, per cui l'impatto, nonostante la sua tentata manovra per schivare lo scontro, era stato inevitabile;
- a seguito della collisione aveva riportato gravi lesioni personali in varie parti del corpo, che avevano comportato, nei mesi successivi, diversi interventi chirurgici;
- il danno biologico permanente riportato era quantificabile in misura non inferiore al 70%, cui si aggiungevano un'inabilità temporanea assoluta di giorni 90, un'inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 30, una temporanea parziale al 50% di giorni 60 e temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60, oltre alle sofferenze morali patite;
- il sinistro aveva determinato anche danni materiali alla bicicletta, quantificabili in € 7.000,00
circa.
Pagina 3 L'attore domandò, pertanto, l'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro e, conseguentemente, la condanna dello stesso e della compagnia di assicurazione, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non dallo stesso sopportati;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 2054, 2 comma, c.c., il riconoscimento di un concorso di colpa nella misura del 50%, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni proporzionalmente alla loro responsabilità.
Si costituì in giudizio la sola e chiese il rigetto delle domande avverse, Parte_1
sostenendo che:
- l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, il quale, nel compiere la curva destrorsa in discesa, aveva perso il controllo della bicicletta – abbagliato anche dal sole – ed era andato ad impattare sul lato destro della vettura Mazda, invadendo l'opposta corsia;
- la dinamica del sinistro e la responsabilità del ciclista erano stati accertati dai Carabinieri della
Stazione di intervenuti sul posto, che avevano effettuato i rilievi del caso e verificato che Per_1
nessuno aveva assistito al sinistro.
La causa fu istruita con prova documentale, testimoniale e consulenza medico-legale.
Il Tribunale, con sentenza n. 162/2021 pubblicata in data 4.08.2021, definitivamente pronunciando,
statuì nei seguenti termini: “…, - condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore
dell'attore della somma di euro 539.027,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della
pronuncia al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte
attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 30.900,00 per compensi ai difensori, oltre spese
generali, c.p.a. ed i.v.a., dovuti come per legge e rimborso delle spese per iscrizione a ruolo (€
518,00+27,00); - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle
parti convenute”.
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda:
Pagina 4 1. con riferimento alla dinamica del sinistro, doveva ritenersi non condivisibile la riostruzione dei carabinieri intervenuti, atteso che l'autovettura, all'arrivo degli stessi, era stata spostata rispetto alla sua posizione al momento dell'urto. Tale circostanza era emersa in primis dalle dichiarazioni rese dalle testimoni e nonché dalla ricostruzione operata dal c.t.p. ing. Testimone_1 Tes_2
il quale, sulla base delle fotografie scattate sul luogo del sinistro dai Carabinieri, aveva Per_2
dedotto che l'autovettura fosse stata fatta rientrare nella propria corsia di pertinenza considerando
il segno sul cofano del motore (punto d'urto), il parabrezza spaccato e il punto di quiete di
bicicletta e ciclista. La ricostruzione del sinistro operata da e – in Tes_2 Testimone_1
concordanza con quanto ricostruito dal c.t.p. – aveva fatto ritenere che la responsabilità dell'urto fosse da addebitare ad esclusiva colpa del conducente CP_2
2. doveva ritenersi non condivisibile la difesa di secondo cui le testimoni Parte_1
avrebbero reso dichiarazioni contraddittorie e non sarebbero state perciò attendibili: al contrario, le dichiarazioni rese, anche in confronto tra loro, non presentavano contraddizioni, ma erano
“concordanti nell'indicare, non il punto esatto d'urto o lo scontro, ma la posizione del pick-up a
cavallo della linea di mezzeria, con invasione dell'opposta corsia e la manovra di - CP_2
avvistato il ciclista o forse proprio nell'immediatezza dell'urto - per rientrare (con la parte
anteriore del mezzo) nella propria corsia di pertinenza” (cfr. sentenza impugnata);
3. all'esito dell'istruttoria e a fronte dei dati emersi dalle testimonianze esaminate, doveva ritenersi di aderire alla ricostruzione del sinistro prospettata dal consulente di parte e, in particolare, alle conclusioni per cui, nel momento immediatamente precedente l'urto, il veicolo condotto dal CP_2
si trovava a cavallo della linea di mezzeria, occupando quasi totalmente la corsia del ciclista CP_1
cosicché questi non era riuscito ad evitare il danno attraverso la manovra d'emergenza che aveva tentato di porre in essere;
4. con riferimento al danno non patrimoniale, era stata esperita consulenza medico legale tesa a verificare il danno biologico allegato dall'attore e le conclusioni del dott. non Persona_3
Pagina 5 contestate dai consulenti di parte, dovevano ritenersi condivisibili perché puntualmente argomentate, dovendo, pertanto, riconoscersi:
“- un periodo di invalidità temporanea assoluta di 93 gg.;
- un periodo di invalidità temporanea parziale, al 75%, di 30 gg.;
- un periodo di invalidità temporanea parziale, al 50%, di 60 gg.;
- un periodo di invalidità temporanea parziale, al 25%, di 30 gg.;
- un'invalidità permanente valutabile nella misura del 55% del totale, a causa della riduzione
dell'efficienza psico-fisica dell'attore”. Trattandosi di lesioni macropermanenti, doveva farsi riferimento alle tabelle milanesi concernenti il danno da lesione dell'integrità psico-fisica,
considerata l'età del danneggiato al momento del verificarsi dell'evento pregiudizievole (Cass.,
sentenza n. 12408 del 07/06/2011). Doveva, inoltre, ritenersi provato secondo l'id quod plerumque
accidit anche il danno morale – già ricompreso nelle tabelle richiamate – a fronte della gravità delle lesioni subite sia in termini di invalidità temporanea che permanente, tenuto anche conto della pluralità di interventi chirurgici cui l'attore si era sottoposto in passato, con trattamenti riabilitativi tutt'ora in corso;
5. all'esito dell'istruttoria doveva ritenersi la domanda fondata e provata e dovuto il riconoscimento
di una personalizzazione del danno nella misura del 25%, essendo emerso che l'attore, proprio perché pensionato e, quindi, con un tempo libero notevole da dedicare allo sport, aveva fatto del ciclismo e del nuoto la propria passione, anche se a livello amatoriale. Alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione prodotta (tessera atleta master) doveva ritenersi che lo sport non fosse praticato solo per finalità salutistiche o come “passatempo”, ma costituisse una vera e propria passione, da seguire giornalmente e per più ore al giorno;
6. doveva essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale quale danno emergente nella misura delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente tecnico d'ufficio, pari a
€ 1.951,07, quali conseguenza diretta ed immediata delle lesioni riportate nel sinistro. Trattandosi di debito di valore, anche detto importo doveva essere rivalutato con la maggiorazione degli interessi
Pagina 6 al tasso legale via via maturati fino alla data della sentenza. Non poteva, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo ai danni alla bicicletta.
***
Avverso la sentenza n. 162/2021 ha proposto appello la società Parte_1
articolando due motivi di censura.
Si è costituito resistendo. CP_1
Dichiarata l' interruzione del processo per il decesso del signor , la causa è stata CP_2
ritualmente riassunta nei confronti dei suoi eredi, rimasti contumaci.
Con ordinanza depositata il 21.02.2023, il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 162/2021 del Tribunale di Lanusei, limitatamente all'importo di euro 270.000,00.
***
1. Violazione, errata e/o mancata applicazione dell'art. 2967 c.c., Violazione, errata e/o
mancata applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c.. Errata valutazione delle risultanze
processuali ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Con il primo,
articolato motivo di censura, la società assicurativa lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato, mal valutando le risultanze processuali, a dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto
. Invero, “una corretta valutazione delle risultanze processuali e dei principi che CP_2
governano la materia delle prove avrebbe dovuto portare il Tribunale a ritenere inattendibili le
deposizioni rese dai testimoni di parte attrice e a dichiarare l'esclusiva responsabilità nella
determinazione del sinistro dello stesso attore che, come accertato dai Carabinieri di Per_1
nell'impostare male una curva, per lui volgente a destra, andava ad invadere l'opposta corsia di
marcia, entrando in collisione con il veicolo del che procedeva regolarmente all'interno CP_2
della propria corsia” (cfr. atto di appello).
Pagina 7 Evidenzia l'appellante che le deposizioni delle due testimoni apparirebbero inverosimili e
contraddittorie tra loro, in particolare con riferimento all'asserita posizione del pick up al momento del loro arrivo sui luoghi. Le incongruenze emerse dalle suddette testimonianze, lungi dall'essere fugate, sarebbero poi accresciute dalle ulteriori dichiarazioni rese in occasione della seconda audizione delle testi avvenuta il 22.06.2021, dopo che il nuovo Giudice titolare del ruolo aveva
sentito la necessità di sentire una seconda volta le due testimoni per valutarne meglio
l'attendibilità.
Sarebbe inoltre logicamente inverosimile la descrizione resa dalle testimoni con le seconde deposizioni, a distanza di 9 anni dal sinistro, con una precisione davvero fuori dal comune, in ordine alle varie “fasi” dell'asserita manovra posta in essere dal subito dopo la collisione, CP_2
laddove invece una simile precisione le due testimoni non ebbero nelle deposizioni rese all'udienza
del 23.01.2017 e del 23.06.2017.
L'inattendibilità della testimonianza della e, con essa, quella della secondo Tes_2 Tes_1
l'appellante risulterebbe evidente anche per il mancato rilevamento della sua presenza da parte dei
Carabinieri intervenuti, non comprendendosi, in particolare, per quale motivo la che, pure, Tes_2
come dichiarato al Giudice, al momento dell'arrivo dei Carabinieri si trovava ancora sui luoghi
del sinistro, non sentì l'esigenza di indicare il suo nominativo ai Carabinieri. Sicché L'unica
spiegazione logica e razionale sarebbe quella per cui la non assistette al sinistro e neppure Tes_2
alle fasi immediatamente successive.
La sentenza sarebbe, inoltre, censurabile nella parte in cui non aveva spiegato - risultando così
carente di motivazione e in contrasto con le risultanze processuali - il procedimento logico che aveva portato il tribunale a ritenere “puntuale” e “senza contraddizioni” l'individuazione della
(e, conseguentemente, della come testimone dell'accaduto da parte dell'attore Tes_2 Tes_1
CP_1
2. Violazione del disposto dell'art. 2054 c. 2 c.c.
Pagina 8 Con il secondo motivo di censura, l'appellante si duole dell'ingiustizia in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità
incombente su entrambi i conducenti ex art. 2054, comma 2, c.c.
Secondo l'appellante, una corretta valutazione delle risultanze processuali ed una, altrettanto,
corretta applicazione del disposto dell'art. 2054, comma 2, c.c. avrebbe dovuto portare il Tribunale
ad affermare una paritaria responsabilità del Signor e ciò sia per l'impossibilità di CP_1
ricostruire con esattezza le modalità di accadimento del sinistro - non avendo nessuna delle due testimoni assistito alle fasi materiali della collisione - sia perché il non si sarebbe uniformato CP_1
alle norme sulla circolazione stradale (sul punto, fra le tante, Cass. Civ. 10503/2017; Cass. Civ.
124/2016). Infatti, dalla stessa ricostruzione del sinistro operata dal consulente di parte attrice si ricaverebbe che il punto di impatto tra i due veicoli si sarebbe verificato in corrispondenza della
linea di mezzeria e pertanto al momento del sinistro non solo il pick-up del ma anche il CP_2
Signor si sarebbe trovato a procedere sulla S.S. 125 spostato verso il centro della strada, in CP_1
prossimità della linea di mezzeria.
La decisione del Tribunale - che aveva ignorato del tutto questa circostanza - non aveva pertanto fatto corretta applicazione della disciplina dell'art. 2054, comma 2 , c.c. ed appariva contraddittoria nelle parti in cui, pur collocando il punto d'urto a cavallo della linea di mezzeria -“nella parte finale
della curva, allorchè stava sicuramente chiudendo la propria traiettoria” (pag. 6, righe 34- CP_1
43)-, aveva poi affermato l'impossibilità per il di evitare l'urto “non potendo – con un mezzo a CP_1
due ruote – stringere il raggio di curvatura già impostato e oramai a termine senza perdere il
controllo del mezzo”.
In realtà il non si sarebbe trovato a dover stringere alcun “raggio di curvatura già CP_1
impostato” o a “chiudere la propria traiettoria” se, nel rispetto dell'art. 143 Codice della Strada,
avesse proceduto sull'estremo margine destro della carreggiata.
Pagina 9 Difettando la prova che il avesse tenuto una condotta di guida irreprensibile, avrebbe CP_1
quindi dovuto trovare applicazione l'articolo 2054 del codice civile e la relativa presunzione di responsabilità.
***
L'appello è infondato.
1. Deve anzitutto essere disatteso il costrutto dell'appellante circa l'inattendibilità delle testimoni escusse. Tale prospettazione presuppone che entrambe abbiano dichiarato falsamente di essere state presenti sul luogo del sinistro o, quantomeno, che ne abbiano inattendibilmente, stante il tempo trascorso prima della loro escussione, descritto la dinamica collocando l'autovettura in un punto della sede stradale che non troverebbe riscontro alcuno nelle tracce rinvenute dai carabinieri intervenuti sul posto e nella dinamica da questi ultimi ricostruita. L'assunto è privo di plausibilità.
Entrambe le testi escusse -le quali non risultano legate fra loro o con il danneggiato da vincoli di parentela, familiarità, frequentazione amicale, tanto da essere state identificate a posteriori in circostanze del tutto casuali, come riferito e descritto dalle medesime - hanno, senza alcun tentennamento, indicato le ragioni per cui i loro nomi non risultavano menzionati nel rapporto dei carabinieri, i quali, intervenuti in un secondo momento, allorché era già giunta l'ambulanza e l'autovettura era stata spostata, in assenza alcuna di tracce (in particolare di frenata sull'asfalto) si erano limitati a ricostruire una ipotetica dinamica dei fatti senza il supporto di riscontri, salva la circostanza, dai medesimi verificata, per cui “sia il che la bici da lui condotta si trovavano CP_1
oltre il guard-rail della corsia che da Lotzorai porta a (quella opposta al suo senso di Per_1
marcia)” (cfr. Verbale Carabinieri del 7.12.2012 - doc. 3 parte convenuta).
Sul punto, è necessario rilevare come, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il verbale redatto dagli agenti di polizia stradale in occasione di un sinistro ha valenza di atto pubblico
(quindi è dotato di fede privilegiata), ma solo in relazione alle dichiarazioni ed ai fatti che i verbalizzanti accertino essere avvenuti in loro presenza, mentre “non può estendersi alle valutazioni
espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono
Pagina 10 risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione
sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e
controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento” (Cass. Civ. n.
30129/2024; Cass. S. U. 17355/2009).
Viceversa, le testimoni, risentite in un secondo momento dal giudice non già per fugare dubbi sulla loro attendibilità, bensì per ragioni di opportunità (cfr. verbale del 17.02.2021 “rilevato che si rende
opportuno per questo giudice ex art. 253 c.p.c. sentire a chiarimenti i testi indicati da parte attrice,
sig.ra e sig.ra ), del tutto comprensibili attesa la delicatezza della Testimone_1 Tes_2
vicenda e degli interessi coinvolti, hanno compiutamente descritto quanto avvenuto in loro presenza nell'immediatezza dell'incidente.
Così (cfr. verbale del 23.06.2017), che procedeva dietro il pick up, ha chiarito di Testimone_1
non aver scorto immediatamente la bicicletta, ma di aver visto, uscendo dalla curva, “un pick up
rosso in una posizione incredibile perché aveva la parte posteriore sulla corsia di sinistra ed il
muso rivolto verso la parte destra della strada”; di avere quindi visto la “bici volare via” e “un
corpo scivolare dalla parte anteriore del pick up che si fermava sotto il guardrail”. Ha precisato la teste di aver avuto la sensazione che “il pick up stesse ritornando nella corsia di destra”, ed ha individuato il punto d'urto “nella corsia di sinistra in prossimità della linea di mezzeria”. In sede di chiarimenti, infine, ha dichiarato che: “L'idea che io ebbi all'epoca nel vedere la macchina fu che
stesse rientrando nella sua corsia di marcia, è stata una questione di pochi secondi, io vedo questa
macchina messa malissimo e vedo il corpo scivolare ed infilarsi sotto il guardrail”.
Tale ricostruzione è stata confermata dalle dichiarazioni della testimone proveniente dal Tes_2
senso di marcia opposto al pick up che, pur non avendo assistito all'incidente, essendo sopraggiunta immediatamente dopo l'urto, ha dichiarato di aver visto “un fuoristrada che [le] stava venendo
addosso, era nella [sua] corsia” e “che [le] tagliava la strada”, e che successivamente “faceva
retromarcia per tornare nella sua corsia”.
Pagina 11 La dinamica risultante dalle dichiarazioni delle due testimoni, fra loro concordanti e coerenti, trova poi conferma nelle mancate risposte del all'interrogatorio formale dedotto nei suoi confronti, CP_2
proprio sulle medesime circostanze fattuali, da valutare opportunamente ai sensi del disposto dell'art. 232 c.p.c., come fatto rilevare dall'appellato nelle sue difese volte a contrastare le tesi dell'appellante - in ordine, tra l'altro, ai seguenti fatti: (capo 3) egli “invadeva l'opposta corsia di
marcia portandosi a cavallo della linea di mezzeria (con la parte posteriore della vettura che
invadeva maggiormente l'opposta corsia) proprio nel momento in cui nel senso inverso
sopraggiungeva il sig. che andava ad urtare con il proprio corpo e con la bici il pickup CP_1
Mazda;
(capo 6) Il contatto fra i due mezzi riguardava la parte centrale del cofano motore del pickup ed il
manubrio della bici condotta dal sig. come da foto 3, 4 e 6 della perizia dell' Ing. sub CP_1 Pt_3
prod. 19); (capo 7) Il punto d'urto fra la bici ed il pickup va individuato nella corsia di pertinenza
del sig. in prossimità alla mezzeria, come risulta dalla planimetria allegata alla relazione CP_1
dell'Ing. sub prod. 19); (capo 8) egli “rimaneva seduto alla guida del pickup visibilmente Pt_3
sotto shock e spostava la sua vettura più a valle nella propria corsia ed affianco il guardrail come
da foto 3 e 4 della relazione fotografica eseguita dai Carabinieri sub prod. 21)”; (capo 13) Quando
ormai la stessa vettura del era stata spostata rispetto al punto d'urto di circa dieci metri e CP_2
dopo che il corpo del era stato rimosso, nonchè spostati diversi oggetti (mascherina del CP_1
pickup, ciclocomputer ed occhiali indossati dal sig. , intervenivano sul posto anche i CP_1
carabinieri della Stazione di ”. Per_1
In altri termini, le testimoni hanno fornito spiegazioni del tutto convincenti non solo in ordine alla veridicità delle loro dichiarazioni, ma anche relativamente alla attendibilità delle circostanze riferite in merito alla dinamica del sinistro, tali da consentirne una ricostruzione pienamente verosimile e convincente.
Segnatamente, la posizione della autovettura al momento dell'impatto - che le testi hanno potuto concordemente confermare, trovandosi una (la immediatamente dietro la vettura ed essendo Tes_1
Pagina 12 l'altra (la sopraggiunta nel senso opposto di marcia - denota che il suo conducente avesse Tes_2
posto in essere una manovra del tutto anomala di invasione della opposta corsia di marcia in prossimità di una curva, esponendo a grave rischio qualsiasi utente della strada proveniente di fronte e da tergo, come in effetti accaduto.
Inoltre, sulla base delle dichiarazioni delle testimoni, appare certamente condivisibile la ricostruzione formulata dal consulente di parte, ing. secondo il quale il alla guida dal Per_2 CP_2
pick up, “percorreva la strada statale 125 contromano” (o, comunque, occupava buona parte dell'opposta corsia) “e, nonostante il tentativo di effettuare all'ultimo momento una manovra di
rientro nella propria corsia, non ha potuto evitare l'urto contro il ciclista che proveniva lungo la
stessa strada dal verso opposto”.
Deve poi ritenersi che il ciclista, sebbene vi avesse tentato, non fosse riuscito ad evitare l'impatto.
Egli, infatti, “percorreva la curva, per lui volgente a destra”, verosimilmente “secondo una
traiettoria regolare a una velocità non elevata”, sicché, “vista l'auto condotta dal , aveva CP_2
attivato una manovra di emergenza nel tentativo di evitare la collisione, ma poiché un mezzo a due
ruote si destabilizza facilmente, aveva perso il controllo del velocipede da lui condotto, portandosi
verso il centro della carreggiata, dove aveva urtato frontalmente, con angolo di incidenza all'urto
di circa 22°, il pickup” (cfr. ctp parte attrice). Tale ricostruzione è avvalorata dla fatto che il “segno
d'urto presente sulla parte anteriore del cofano motore, in corrispondenza della linea di
congiunzione con la mascherina, presenta una piega e tre incisioni, con abrasione della vernice”
(foto 3 e 4 della ctp), caratteristiche compatibili “con il contatto sia con la bicicletta sia con il corpo
del sig. (cfr. ctp). CP_1
2. Confermata, nei termini sopra espressi, la colpa del conducente nella causazione del sinistro, se ne condivide la relativa valutazione in termini di esclusività, escludendosi i presupposti per ricorrere alla presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.2 c.c., ovvero la sussistenza di una colpa in concreto del danneggiato.
Pagina 13 A tal proposito non è superfluo ricordare che secondo l'orientamento consolidato della Suprema
Corte, la presunzione in questione trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 31702 del 07/12/2018) e che “Nel caso di scontro tra
veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il
superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal
fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle
norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come
l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare
anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di
fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 477 del 15/01/2003), in particolare verificando in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 33483
del 19/12/2024).
Ebbene, nel caso di specie, deve in concreto ritenersi esclusa l'operatività di detta presunzione in quanto il ciclista, pur non tenendo strettamente la destra, si trovava all'interno della propria corsia allargandosi necessariamente per affrontare la curva in maggiore sicurezza grazie al raggio di percorrenza più ampio senza, peraltro, neppure trovarsi in prossimità della mezzeria (cfr. larghezza della strada) come desumibile dalla ubicazione della vettura al momento dell'impatto e dal punto d'urto. Né il tentativo di porre in essere una manovra d'emergenza era stato utile dovendosi, sotto tale profilo concordare con il rilievo del Ctp, secondo cui un mezzo a due ruote si destabilizza
facilmente, diversamente da un'autovettura.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod.,
Pagina 14 applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi per la trattazione/istruttoria stante la trascurabile attività svolta in tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 162/2021, pubblicata in data 4.08.2021;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 22.426,00 per compensi di avvocato,
oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di entrambe le appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nulla sulle spese per gli eredi di . CP_2
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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