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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2024, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CO
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 429/2023RG vertente tra
(c.f.: e ( c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Regni del Foro di NA (C.F.: C.F._2
fax 071/202636, PEC ed C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito ad NA, C.so Stamira n. 49;
-parti opponenti/attrici in riassunzione e
(C.F. residente a [...] C.F._4
n. 246, scala A e (C.F. ) residente in [...] C.F._5
Urbino n. 4, quali eredi di (c.f.: ), Persona_1 C.F._6
-parti opposte/convenute in riassunzione contumaci e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e ivi residente CP_3 C.F._7
alla Via Pesaro n. 26/d, (C.F. ) nata ad [...] il Controparte_4 C.F._8
25.11.1950 e ivi residente a[...], (C.F. ) CP_5 C.F._9
nata ad [...] il [...] e ivi residente a[...], (C.F. Controparte_6
) nata ad [...] il [...] e residente in [...]
4, (C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._11
NA alla Via Giordano Bruno n. 58, (C.F. nata in [...] C.F._12 NA il 11.09.1961 ed ivi residente in [...], Controparte_9
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e ivi residente in [...]
Gallignano n. 73/a, (C.F. ) nata ad [...] il [...] CP_10 C.F._14
e ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto
Regni del Foro di NA (C.F.: fax 071/202636, PEC C.F._3 Email_2 [...]
ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso il suo Email_3
studio sito ad NA, C.so Stamira n. 49;
-parti opposte/convenute in riassunzione e
e , quale erede di e;
CP_11 CP_12 Persona_2 Persona_3
-parti opposte/convenute in riassunzione contumaci
Conclusioni delle parti: come da memorie di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Il presente giudizio di rinvio costituisce autonoma fase processuale originata da Cass n.
5760/2023 che di seguito si riporta :
“FATTI DI CAUSA
La controversia concerne l'esecuzione di lavori edilizi, in particolare la realizzazione di un solaio in cemento armato in un edificio condominiale, in conseguenza del terremoto che colpì la città di
(Omissis). Sulla base di un progetto elaborato dal Genio Civile nel 1977, una condomina aveva ottenuto una corrispondente sentenza di condanna nei confronti di alcuni condomini, passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 6081/2002) avverso la sentenza della Corte di appello di NA n. 418/98, che aveva confermato la sentenza di primo grado.
La causa che giunge oggi all'adunanza camerale del giudizio di cassazione è una opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1, promossa dagli attuali tre ricorrenti in cassazione. Costoro vanno distinti in due categorie, a seconda che si tratti di: (a) O.D. e A., in qualità di eredi di Per_4
CP_ litisconsorte pretermesso nel precedente giudizio, o di: (b) la quale, nel corso del primo grado
CP_1 del precedente giudizio, aveva acquistato da a comproprietà di un'unità immobiliare CP_14 compresa nel condominio. Questi ultimi erano intervenuti in primo grado nel precedente giudizio, ma nei gradi successivi non erano stati chiamati ad integrare il contraddittorio.
Con la sentenza in epigrafe, la corte d'appello ha rigettato l'opposizione di terzo: (a) nei confronti CP_ di in quanto il suo acquisto della comproprietà dell'unità immobiliare rientra nella disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), e comunque in quanto era tardivo il rilievo della mancata integrazione del giudizio nei gradi successivi al primo nei confronti dei danti causa di costei, giunto come era il rilievo solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., in appello;
(b) nei confronti di O.D. e A., in quanto costoro non avevano accompagnato la denuncia della mancata partecipazione al precedente giudizio all'indicazione delle ragioni di merito che la pretermissione del litisconsorte gli ha impedito di far valere per contrastare la pretesa avversaria nel precedente giudizio.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto è sostenuto da due motivi, illustrati da memoria. L'attrice vittoriosa nel precedente giudizio, nonché il gruppo degli altri condomini, rimangono intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 102,105,111,331 c.p.c., nonché degli artt. 112,158,161 e 404 c.p.c., in relazione alla posizione dell'opponente R.. In sostanza si rimprovera alla Corte di appello di aver ritenuto che i danti causa di costei siano intervenuti nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c., ma di aver omesso di rilevare che costoro erano stati pretermessi nei gradi successivi, ritenendo che tale vizio fosse stato fatto valere tardivamente in appello (nel presente giudizio).
2. - Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Esso si basa su un travisamento del seguente passo della motivazione della sentenza impugnata:
CP_ "con particolare riferimento alla posizione di si osserva infatti che i danti causa della stessa, signori hanno partecipato al giudizio di primo grado, intervenendo volontariamente e CP_16 facendo 'proprie tutte le osservazioni e le conclusioni dell'attrice', come evidenziato nella sentenza della Corte di appello di NA n. 418/98 (pag. 4) e come risulta dalla comparsa di intervento di medesimi (...): di conseguenza il caso concreto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 111 c.p.c.,
Co comma 1. In considerazione di ciò non può ritenersi fondato l'assunto difensivo della atteso che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, i venditori dell'appartamento poi acquistato dalla odierna opponente hanno assunto la qualità di parte del processo, intervenendo volontariamente nel giudizio" (cfr. sentenza, p. 3 s.).
L'argomentazione della parte ricorrente esordisce in questi termini: "Con il primo motivo di ricorso si intende anzitutto censurare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta
CP_ l'infondatezza dell'opposizione di terzo spiegata dalla signora siccome i propri denti causa - ovvero i signori - avrebbero ritualmente partecipato al giudizio ex art. 111 c.p.c., CP_14 CP_18
comma 1 (...). Difatti, siffatta regola di giudizio è stata ricavata fraintendendo completamente la normativa discendente dal combinato disposto degli artt. 102,105,111 e 331 c.p.c.".
Pertanto, la parte ricorrente intende che, laddove la sentenza impugnata - in modo indubbiamente stringato - conclude: "il caso concreto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 111 c.p.c., comma
1", si riferisca alla qualificazione dell'intervento in giudizio dei signori M. - B.. Al contrario, la fattispecie ex art. 111 c.p.c., comma 1, cui si riferisce la Corte di appello è quella integrata
CP_1 dall'acquisto pendente lite della comproprietà dell'unità immobiliare da parte di Non a caso, la Corte d'appello rinvia precisamente dell'art. 111 c.p.c., comma 1 (non già all'intervento di cui dell'art. 111 c.p.c., comma 3), ove si prevede: "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie".
Non solo: il riferimento testuale all'art. 111 c.p.c., implica il rinvio adesivo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso (nel caso di specie: R.L.), anche se non è intervenuto in giudizio, è legittimato a proporre (solo) le impugnazioni ordinarie proprie del suo dante causa (nel caso di specie: i signori
M. - B.), mentre - non essendo egli terzo - è interamente esclusa la sua legittimazione all'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. 21492/2018, 10876/2007).
CP_ Con specifico riferimento al caso di specie, ciò esclude che - in quanto appunto successore a titolo particolare, non già a titolo universale - sia legittimata a fare valere il vizio della mancata partecipazione dei signori ai successivi gradi del giudizio. Ciò esclude in radice la CP_16
fondatezza del primo motivo di ricorso anche sotto il profilo della reputata erronea valutazione di tardività del rilievo giunto in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., in appello.
A tale orientamento giurisprudenziale - che la parte ricorrente ha mancato di cogliere e pertanto di sottoporre a critica - il Collegio intende dare a questo punto continuità, pur nella consapevolezza che esso - ai fini dell'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. - adotta una nozione di "diritto controverso" dai contorni particolarmente ampi, non coincidenti con la ferrea corrispondenza tra diritto dedotto in giudizio, oggetto del processo e diritto trasferito nel corso del processo: ampiezza di nozione che consente di vedervi ricompreso il caso di specie, in cui oggetto del processo è un'obbligazione propter rem, come l'obbligo di contribuire nelle spese necessarie alla conservazione e godimento della cosa comune (cfr. art. 1104 c.c.), a fronte dell'alienazione pendente lite di una quota di comproprietà della res.
In conclusione, il primo motivo è rigettato.
3. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 404 c.p.c., per avere la Corte di appello, in relazione alla posizione dei due opponenti O., ritenuto che il litisconsorte necessario pretermesso, proponente opposizione di terzo, debba articolare - oltre al rilievo della mancata integrazione del contraddittorio - una circostanziata denuncia di ingiustizia nel merito della sentenza oggetto di impugnazione.
Il motivo è fondato e la sentenza e', sul punto, da cassare con rinvio.
Infatti, l'orientamento che sorregge giuridicamente il capo di sentenza impugnato (cfr. Cass.
15353/2010, tra le altre) appare recessivo rispetto alla tendenza ad eliminare - al fine di ammettere l'opposizione ordinaria del terzo - la necessità di allegare un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto alla lesione della garanzia costituzionale del contraddittorio, determinatasi a seguito della mancata integrazione del contraddittorio.
Saliente manifestazione di questa tendenza è Cass. SU 1238/2015, in particolare p. 34 ss., ove si afferma che il pregiudizio a carico del litisconsorte necessario pretermesso discende dalla cosa stessa di non aver partecipato al processo e lo legittima in quanto tale all'opposizione di terzo ordinaria. Nel caso di specie deciso dalle Sezioni Unite si trattava dell'accoglimento di un'azione possessoria che richiedeva - al fine del ripristino dello stato dei luoghi - la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone. In tal caso, è inutiliter data la sentenza resa non nei confronti di tutti i comproprietari o compossessori dell'opera. Infatti, la demolizione incide necessariamente sulla proprietà o sul possesso di tutti i partecipi, poiché non è configurabile una demolizione limitatamente alle quote indivise dei comproprietari o compossessori convenuti in giudizio.
In tale contesto, Cass. SU 1238/2015 hanno affermato che il litisconsorte necessario pretermesso, in quanto tale legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 1, non può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'esecuzione promossa sulla base della sentenza di condanna emanata in esito al processo cui non ha partecipato, ma può far valere la sua situazione solo con l'opposizione ordinaria, abbinandovi l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 407 c.p.c. (salva la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, oppure opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., ove l'esecuzione del titolo formatosi inter alios si estenda al di fuori dell'oggetto contemplato dal titolo medesimo).
A questa sentenza delle Sezioni Unite si è richiamata poi una pronuncia (Cass. 22694/2015) che merita di essere qui parimenti segnalata, poiché il relativo caso di specie è comparabile con il presente. In tale pronuncia si è affermato che il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza inter alios che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il pregiudizio ex art. 404 c.p.c., comma 1, giacché il danno e il correlativo interesse ad impugnare sono in re ipsa, discendendo dalla natura della decisione, che implica la distruzione della cosa oggetto del diritto.
Nel presente caso di specie è da seguire (anche da parte del giudice di rinvio) lo stesso principio di diritto enunciato al capoverso precedente, giacché si tratta qui della mancata partecipazione di un condomino ad un processo che si è concluso con la condanna ad un facere che - sebbene non culmini nella distruzione della cosa comune - ha comunque un impatto notevole e indivisibile sulla consistenza di quest'ultima, concretandosi nella realizzazione di un solaio in cemento armato in un edificio condominiale.
In conclusione, il secondo motivo di ricorso è accolto, la sentenza è cassata in relazione a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte di appello di NA, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di NA, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”.
3.Sulla natura e sulla disciplina del giudizio di rinvio va precisato quanto segue:
• "il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio).... integra.... una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti" (Cass. n. 24372/2022); • “(…)i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019), come, sostanzialmente avvenuto nel caso che ci occupa. Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 12347 del 1999;
Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987; Cass. n. 27337 del
2019, in motivazione); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (cfr. Cass., SU, n. 18303 del
2020; Cass. n. 31901 del 2018); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004;
Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019).Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n.
11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del
2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n.
7656 del 2011, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perchè il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la più recente Cass. n. 5137 del 2019)”. ( Cass. n.
392/2021).
4.In applicazione degli enunciati principi la Corte deve accogliere l'opposizione ex art. 404 c.p.c. atteso che (di cui sono eredi e ): CP_19 Parte_1 Parte_2
(a) era comproprietario e condomino dell'immobile sito in NA alla Via Giordano Bruno n. 58,
(b) era quindi litisconsorte necessario nella causa che ha dato luogo alla sentenza opposta,
(c) non è stato citato in giudizio in detta causa né ha mai partecipato ad essa.
Sugli effetti dell'accertamento della violazione del contraddittorio in sede di opposizione di terzo ex art. 404 cpc , si richiama Casss. n. 1441/2022:
“Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 404 c.p.c., assume l'erroneità della sentenza impugnata per avere riconosciuto la legittimazione degli opponenti all'impugnazione e per avere annullato la sentenza di merito sulla base del solo rilievo che essi, quali litisconsorti necessari, erano stati pretermessi dal giudizio, in assenza di una richiesta di riesame della questione di merito. Sostiene in particolare il ricorrente che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per non avere gli opponenti dedotto le ragioni di ingiustizia della sentenza impugnata, cioè allegato elementi atti a dimostrare che, se avessero partecipato al giudizio, la sentenza avrebbe potuto essere diversa. L'opposizione di terzo, si aggiunge, non può esaurirsi nella sola fase rescindente ma deve essere sostenuta da un interesse concreto alla rimozione della sentenza impugnata, potendo costituire altrimenti un mero espediente per colui che, pur avendo conoscenza del processo, scelga di non parteciparvi in attesa del suo esito finale, riservandosi tale rimedio al solo scopo di porre nel nulla una decisione dopo anni di giudizio.
Il mezzo è infondato
Costituisce orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica la proprietà di bene deve essere proposta nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. n. 24260 del 2018; Cass. n.
17270 del 2015; Cass. n. 3086 del 2010; Cass. n. 5335 del 2000; Cass. n. 2828 del 1969). Ne discende che se in tali situazioni si trovano più soggetti, tutti devono essere convenuti in giudizio, verificandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato passivo. Il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio ed oggetto della pronuncia del giudice è infatti in tali casi concettualmente unico ed inscindibile.
Nel caso di specie la Corte di appello, con accertamento di fatto non contestato dal ricorso, ha affermato che, al momento della proposizione dell'azione di rivendica da parte di il bene CP_20
contestato era occupato a titolo abitativo, oltre che da convenuta in giudizio, anche dai suoi CP_21
figli C.M., C.V. e C.S., i quali vantavano altresì un titolo di comproprietà sull'immobile, per essere succeduti nella quota di proprietà dello stesso dal padre C.P.. Nessun dubbio pertanto sorge sul
Per fatto che i fratelli opponenti ex art. 404 c.p.c., comma 1, fossero litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di rivendica promosso dalla N..
Tanto precisato, la sentenza impugnata della Corte di appello si sottrae alle censure sollevate dal ricorrente in quanto conforme all'orientamento di questa Corte, la quale ha più volte affermato che il litisconsorte necessario che sia rimasto estraneo al giudizio, perché non posto in condizioni di parteciparvi, ha piena legittimazione a proporre l'opposizione di terzo qualora vanti un diritto incompatibile con la statuizione della sentenza emessa in quel giudizio (Cass. n. 4665 del 2021;
Cass. n. 11289 del 2020; Cass. n. 3925 del 2016; Cass. n. 9878 del 1997; Cass. n. 2134 del 1995).
Parte ricorrente sostiene che gli opponenti, anche se litisconsorti necessari, non avrebbero potuto limitarsi a dedurre la loro pretermissione nel giudizio di merito, ma avrebbero dovuto altresì allegare le ragioni di ingiustizia della sentenza impugnata, nella specie dimostrando che, se avessero partecipato al giudizio, la sentenza avrebbe potuto essere diversa, cioè a loro favorevole.
A sostegno della sua tesi il ricorso si appella all'arresto di questa Corte n. 5656 del 2012, richiamato poi dalle successive sentenze n. 7477 e n. 25541 del 2013, secondo cui va dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (nella specie, violazione del litisconsorzio necessario) senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresì, la richiesta al giudice di riesame della questione di merito. Si afferma, infatti, che l'interesse ad agire, anche in tale tipologia d'impugnazione, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, mentre non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica.
Questa conclusione non merita però di essere seguita, apparendo sostanzialmente isolata nel panorama giurisprudenziale di questa Corte, sia precedente che successivo. Merita precisare al riguardo che il principio affermato dalla sentenza n. 5656 del 2012, formulato in un caso in cui l'opposizione di terzo era stata proposta avverso una sentenza di appello, appare diretta e logica conseguenza dell'accoglimento della premessa che, nella situazione descritta, non sarebbe applicabile la disposizione di cui all'art. 354 c.p.c., che impone al giudice di appello, qualora ravvisi che la sentenza impugnata è stata emessa in difetto di integrità del contraddittorio, di non decidere la causa nel merito, ma di rimettere le parti davanti al giudice di primo grado. Tale inapplicabilità comporterebbe che il giudice della opposizione di terzo, pur verificata la pretermissione nel giudizio di un litisconsorte necessario, una volta esaurita la fase rescindente, dovrebbe comunque decidere il merito della controversa, con la conseguenza che il terzo opponente avrebbe altresì l'onere, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di dedurre difese e censure che investano le questioni di merito. Tant'e' che, a sostegno della propria conclusione, la sentenza in commento richiama l'indirizzo di questa Corte che considera inammissibile l'appello che, senza proporre censure anche nel merito, deduca solo vizi processuali, qualora ovviamente la decisione appellata abbia deciso anche nel merito e fatti salvi i casi in cui la legge preveda la retrocessione del processo davanti al primo giudice (art. 354 c.p.c.), possibilità che, come si è detto, è stata esclusa dalla decisione del 2012.
Tuttavia è proprio questo presupposto, che, vale a dire, nel giudizio di opposizione di terzo non trovi applicazione l'art. 354 c.p.c., che non merita di essere condiviso. Tale affermazione non tiene conto della disposizione di cui all'art. 406 c.p.c., secondo cui davanti al giudice adito con la domanda di opposizione di terzo "si osservano le norme per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dal presente capo". Ora, tra le disposizioni processuali che regolano il giudizio di appello vi e', a pieno titolo, dal momento che mira a salvaguardare proprio il principio del doppio grado di giurisdizione, l'art. 354 c.p.c.. In questo senso del resto si è espressa la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte, che ha affermato che nel caso in cui l'opposizione di terzo sia fondata sulla mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, il giudice della opposizione, se la sentenza impugnata è di secondo grado, dopo averne dichiarato la nullità, deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 354 c.p.c. (così le sentenze sopra richiamate Cass. n. 4665 del
2021; Cass. n. 11289 del 2020; Cass. n. 3925 del 2016; Cass. n. 9878 del 1997; Cass. n. 2134 del
1995; Cass. n. 4896 del 1983; Cass. n. 2033 del 1969).
Ne discende che, trovando in dette situazioni applicazione la norma che prevede che il giudice di secondo grado non può decidere la controversia ma deve rimettere le parti davanti al primo giudice, il giudizio di opposizione di terzo si esaurisce nella sola fase rescindente, per cui l'opponente può limitarsi a dedurre e provare la titolarità di una situazione incompatibile con l'accertamento oggetto della sentenza impugnata, senza necessità di dedurre difese anche nel merito”.
5.Nel presente giudizio la Corte, in applicazione dei richiamati principi, stante la mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, deve dichiarare la nullità del giudizio di merito e segnatamente della sentenza n. 418/1998 della Corte di Appello di NA qui impugnata (confermativa di quella di primo grado n. 851/1995 del Tribunale di NA, e definitiva dopo il rigetto del ricorso in Cassazione) per l'inemendabile vizio del contraddittorio.
Da ciò consegue, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione al giudice di primo grado da individuarsi nel Tribunale di NA innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre.
6.Le spese di lite dell'intero giudizio di opposizione, nelle sue tre articolazioni processuali (Corte di
Appello- Corte di Cassazione- Corte di Appello in sede di rinvio), seguono la soccombenza tra le parti opponenti/attrici in riassunzione (quali eredi di ) e le Controparte_22 CP_19
parti opposte/convenute in riassunzione (quali eredi di Parte_3 [...]
. Le spese sono liquidate, tenuto conto delle questioni trattate e comunque dei Per_1
parametri vigenti al momento della decisione utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di bassa complessità di valore indeterminabile) per le tre fasi (studio, introduttiva e decisionale).
Le spese di lite tra le parti opponenti/attrici in riassunzione (quali eredi Controparte_22
di orazi elvezio) e le altre parti opposte/convenute in riassunzione , CP_3 CP_4
, , , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_10
e quale erede di e vanno CP_11 CP_12 Persona_2 Persona_3
integralmente compensate tenuto conto del fatto che detti condomini (costituito o contumaci) non si sono opposti alla domanda qui accolta.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CO definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in accoglimento dell'opposizione ex art. 404 c.p.c., dichiara la nullità della sentenza n.
418/1998 della Corte di Appello di NA e per l'effetto rimette la causa ex art. 354 c.p.c. al
Tribunale di NA, quale giudice di primo grado, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione;
2-condanna le parti opposte/convenute in riassunzione (quali Parte_3
eredi di a rifondere le spese di lite alle parti opponenti/attrici in Persona_1
riassunzione liquidate: (a) per l'opposizione dinanzi alla Corte di Controparte_22
Appello in euro 6600,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il grado di legittimità in euro 5500,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge (c) per la presente fase di rinvio in euro 6900,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in NA nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 11 giugno 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CO
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 429/2023RG vertente tra
(c.f.: e ( c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Regni del Foro di NA (C.F.: C.F._2
fax 071/202636, PEC ed C.F._3 Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito ad NA, C.so Stamira n. 49;
-parti opponenti/attrici in riassunzione e
(C.F. residente a [...] C.F._4
n. 246, scala A e (C.F. ) residente in [...] C.F._5
Urbino n. 4, quali eredi di (c.f.: ), Persona_1 C.F._6
-parti opposte/convenute in riassunzione contumaci e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] e ivi residente CP_3 C.F._7
alla Via Pesaro n. 26/d, (C.F. ) nata ad [...] il Controparte_4 C.F._8
25.11.1950 e ivi residente a[...], (C.F. ) CP_5 C.F._9
nata ad [...] il [...] e ivi residente a[...], (C.F. Controparte_6
) nata ad [...] il [...] e residente in [...]
4, (C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._11
NA alla Via Giordano Bruno n. 58, (C.F. nata in [...] C.F._12 NA il 11.09.1961 ed ivi residente in [...], Controparte_9
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e ivi residente in [...]
Gallignano n. 73/a, (C.F. ) nata ad [...] il [...] CP_10 C.F._14
e ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto
Regni del Foro di NA (C.F.: fax 071/202636, PEC C.F._3 Email_2 [...]
ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso il suo Email_3
studio sito ad NA, C.so Stamira n. 49;
-parti opposte/convenute in riassunzione e
e , quale erede di e;
CP_11 CP_12 Persona_2 Persona_3
-parti opposte/convenute in riassunzione contumaci
Conclusioni delle parti: come da memorie di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Il presente giudizio di rinvio costituisce autonoma fase processuale originata da Cass n.
5760/2023 che di seguito si riporta :
“FATTI DI CAUSA
La controversia concerne l'esecuzione di lavori edilizi, in particolare la realizzazione di un solaio in cemento armato in un edificio condominiale, in conseguenza del terremoto che colpì la città di
(Omissis). Sulla base di un progetto elaborato dal Genio Civile nel 1977, una condomina aveva ottenuto una corrispondente sentenza di condanna nei confronti di alcuni condomini, passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 6081/2002) avverso la sentenza della Corte di appello di NA n. 418/98, che aveva confermato la sentenza di primo grado.
La causa che giunge oggi all'adunanza camerale del giudizio di cassazione è una opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1, promossa dagli attuali tre ricorrenti in cassazione. Costoro vanno distinti in due categorie, a seconda che si tratti di: (a) O.D. e A., in qualità di eredi di Per_4
CP_ litisconsorte pretermesso nel precedente giudizio, o di: (b) la quale, nel corso del primo grado
CP_1 del precedente giudizio, aveva acquistato da a comproprietà di un'unità immobiliare CP_14 compresa nel condominio. Questi ultimi erano intervenuti in primo grado nel precedente giudizio, ma nei gradi successivi non erano stati chiamati ad integrare il contraddittorio.
Con la sentenza in epigrafe, la corte d'appello ha rigettato l'opposizione di terzo: (a) nei confronti CP_ di in quanto il suo acquisto della comproprietà dell'unità immobiliare rientra nella disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), e comunque in quanto era tardivo il rilievo della mancata integrazione del giudizio nei gradi successivi al primo nei confronti dei danti causa di costei, giunto come era il rilievo solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., in appello;
(b) nei confronti di O.D. e A., in quanto costoro non avevano accompagnato la denuncia della mancata partecipazione al precedente giudizio all'indicazione delle ragioni di merito che la pretermissione del litisconsorte gli ha impedito di far valere per contrastare la pretesa avversaria nel precedente giudizio.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto è sostenuto da due motivi, illustrati da memoria. L'attrice vittoriosa nel precedente giudizio, nonché il gruppo degli altri condomini, rimangono intimati.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 102,105,111,331 c.p.c., nonché degli artt. 112,158,161 e 404 c.p.c., in relazione alla posizione dell'opponente R.. In sostanza si rimprovera alla Corte di appello di aver ritenuto che i danti causa di costei siano intervenuti nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c., ma di aver omesso di rilevare che costoro erano stati pretermessi nei gradi successivi, ritenendo che tale vizio fosse stato fatto valere tardivamente in appello (nel presente giudizio).
2. - Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Esso si basa su un travisamento del seguente passo della motivazione della sentenza impugnata:
CP_ "con particolare riferimento alla posizione di si osserva infatti che i danti causa della stessa, signori hanno partecipato al giudizio di primo grado, intervenendo volontariamente e CP_16 facendo 'proprie tutte le osservazioni e le conclusioni dell'attrice', come evidenziato nella sentenza della Corte di appello di NA n. 418/98 (pag. 4) e come risulta dalla comparsa di intervento di medesimi (...): di conseguenza il caso concreto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 111 c.p.c.,
Co comma 1. In considerazione di ciò non può ritenersi fondato l'assunto difensivo della atteso che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, i venditori dell'appartamento poi acquistato dalla odierna opponente hanno assunto la qualità di parte del processo, intervenendo volontariamente nel giudizio" (cfr. sentenza, p. 3 s.).
L'argomentazione della parte ricorrente esordisce in questi termini: "Con il primo motivo di ricorso si intende anzitutto censurare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta
CP_ l'infondatezza dell'opposizione di terzo spiegata dalla signora siccome i propri denti causa - ovvero i signori - avrebbero ritualmente partecipato al giudizio ex art. 111 c.p.c., CP_14 CP_18
comma 1 (...). Difatti, siffatta regola di giudizio è stata ricavata fraintendendo completamente la normativa discendente dal combinato disposto degli artt. 102,105,111 e 331 c.p.c.".
Pertanto, la parte ricorrente intende che, laddove la sentenza impugnata - in modo indubbiamente stringato - conclude: "il caso concreto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 111 c.p.c., comma
1", si riferisca alla qualificazione dell'intervento in giudizio dei signori M. - B.. Al contrario, la fattispecie ex art. 111 c.p.c., comma 1, cui si riferisce la Corte di appello è quella integrata
CP_1 dall'acquisto pendente lite della comproprietà dell'unità immobiliare da parte di Non a caso, la Corte d'appello rinvia precisamente dell'art. 111 c.p.c., comma 1 (non già all'intervento di cui dell'art. 111 c.p.c., comma 3), ove si prevede: "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie".
Non solo: il riferimento testuale all'art. 111 c.p.c., implica il rinvio adesivo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso (nel caso di specie: R.L.), anche se non è intervenuto in giudizio, è legittimato a proporre (solo) le impugnazioni ordinarie proprie del suo dante causa (nel caso di specie: i signori
M. - B.), mentre - non essendo egli terzo - è interamente esclusa la sua legittimazione all'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. 21492/2018, 10876/2007).
CP_ Con specifico riferimento al caso di specie, ciò esclude che - in quanto appunto successore a titolo particolare, non già a titolo universale - sia legittimata a fare valere il vizio della mancata partecipazione dei signori ai successivi gradi del giudizio. Ciò esclude in radice la CP_16
fondatezza del primo motivo di ricorso anche sotto il profilo della reputata erronea valutazione di tardività del rilievo giunto in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., in appello.
A tale orientamento giurisprudenziale - che la parte ricorrente ha mancato di cogliere e pertanto di sottoporre a critica - il Collegio intende dare a questo punto continuità, pur nella consapevolezza che esso - ai fini dell'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. - adotta una nozione di "diritto controverso" dai contorni particolarmente ampi, non coincidenti con la ferrea corrispondenza tra diritto dedotto in giudizio, oggetto del processo e diritto trasferito nel corso del processo: ampiezza di nozione che consente di vedervi ricompreso il caso di specie, in cui oggetto del processo è un'obbligazione propter rem, come l'obbligo di contribuire nelle spese necessarie alla conservazione e godimento della cosa comune (cfr. art. 1104 c.c.), a fronte dell'alienazione pendente lite di una quota di comproprietà della res.
In conclusione, il primo motivo è rigettato.
3. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 404 c.p.c., per avere la Corte di appello, in relazione alla posizione dei due opponenti O., ritenuto che il litisconsorte necessario pretermesso, proponente opposizione di terzo, debba articolare - oltre al rilievo della mancata integrazione del contraddittorio - una circostanziata denuncia di ingiustizia nel merito della sentenza oggetto di impugnazione.
Il motivo è fondato e la sentenza e', sul punto, da cassare con rinvio.
Infatti, l'orientamento che sorregge giuridicamente il capo di sentenza impugnato (cfr. Cass.
15353/2010, tra le altre) appare recessivo rispetto alla tendenza ad eliminare - al fine di ammettere l'opposizione ordinaria del terzo - la necessità di allegare un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto alla lesione della garanzia costituzionale del contraddittorio, determinatasi a seguito della mancata integrazione del contraddittorio.
Saliente manifestazione di questa tendenza è Cass. SU 1238/2015, in particolare p. 34 ss., ove si afferma che il pregiudizio a carico del litisconsorte necessario pretermesso discende dalla cosa stessa di non aver partecipato al processo e lo legittima in quanto tale all'opposizione di terzo ordinaria. Nel caso di specie deciso dalle Sezioni Unite si trattava dell'accoglimento di un'azione possessoria che richiedeva - al fine del ripristino dello stato dei luoghi - la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone. In tal caso, è inutiliter data la sentenza resa non nei confronti di tutti i comproprietari o compossessori dell'opera. Infatti, la demolizione incide necessariamente sulla proprietà o sul possesso di tutti i partecipi, poiché non è configurabile una demolizione limitatamente alle quote indivise dei comproprietari o compossessori convenuti in giudizio.
In tale contesto, Cass. SU 1238/2015 hanno affermato che il litisconsorte necessario pretermesso, in quanto tale legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404 c.p.c., comma 1, non può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'esecuzione promossa sulla base della sentenza di condanna emanata in esito al processo cui non ha partecipato, ma può far valere la sua situazione solo con l'opposizione ordinaria, abbinandovi l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 407 c.p.c. (salva la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, oppure opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., ove l'esecuzione del titolo formatosi inter alios si estenda al di fuori dell'oggetto contemplato dal titolo medesimo).
A questa sentenza delle Sezioni Unite si è richiamata poi una pronuncia (Cass. 22694/2015) che merita di essere qui parimenti segnalata, poiché il relativo caso di specie è comparabile con il presente. In tale pronuncia si è affermato che il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza inter alios che abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il pregiudizio ex art. 404 c.p.c., comma 1, giacché il danno e il correlativo interesse ad impugnare sono in re ipsa, discendendo dalla natura della decisione, che implica la distruzione della cosa oggetto del diritto.
Nel presente caso di specie è da seguire (anche da parte del giudice di rinvio) lo stesso principio di diritto enunciato al capoverso precedente, giacché si tratta qui della mancata partecipazione di un condomino ad un processo che si è concluso con la condanna ad un facere che - sebbene non culmini nella distruzione della cosa comune - ha comunque un impatto notevole e indivisibile sulla consistenza di quest'ultima, concretandosi nella realizzazione di un solaio in cemento armato in un edificio condominiale.
In conclusione, il secondo motivo di ricorso è accolto, la sentenza è cassata in relazione a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte di appello di NA, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di NA, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”.
3.Sulla natura e sulla disciplina del giudizio di rinvio va precisato quanto segue:
• "il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio).... integra.... una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti" (Cass. n. 24372/2022); • “(…)i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019), come, sostanzialmente avvenuto nel caso che ci occupa. Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 12347 del 1999;
Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987; Cass. n. 27337 del
2019, in motivazione); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (cfr. Cass., SU, n. 18303 del
2020; Cass. n. 31901 del 2018); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004;
Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019).Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n.
11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del
2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n.
7656 del 2011, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perchè il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la più recente Cass. n. 5137 del 2019)”. ( Cass. n.
392/2021).
4.In applicazione degli enunciati principi la Corte deve accogliere l'opposizione ex art. 404 c.p.c. atteso che (di cui sono eredi e ): CP_19 Parte_1 Parte_2
(a) era comproprietario e condomino dell'immobile sito in NA alla Via Giordano Bruno n. 58,
(b) era quindi litisconsorte necessario nella causa che ha dato luogo alla sentenza opposta,
(c) non è stato citato in giudizio in detta causa né ha mai partecipato ad essa.
Sugli effetti dell'accertamento della violazione del contraddittorio in sede di opposizione di terzo ex art. 404 cpc , si richiama Casss. n. 1441/2022:
“Il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 404 c.p.c., assume l'erroneità della sentenza impugnata per avere riconosciuto la legittimazione degli opponenti all'impugnazione e per avere annullato la sentenza di merito sulla base del solo rilievo che essi, quali litisconsorti necessari, erano stati pretermessi dal giudizio, in assenza di una richiesta di riesame della questione di merito. Sostiene in particolare il ricorrente che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per non avere gli opponenti dedotto le ragioni di ingiustizia della sentenza impugnata, cioè allegato elementi atti a dimostrare che, se avessero partecipato al giudizio, la sentenza avrebbe potuto essere diversa. L'opposizione di terzo, si aggiunge, non può esaurirsi nella sola fase rescindente ma deve essere sostenuta da un interesse concreto alla rimozione della sentenza impugnata, potendo costituire altrimenti un mero espediente per colui che, pur avendo conoscenza del processo, scelga di non parteciparvi in attesa del suo esito finale, riservandosi tale rimedio al solo scopo di porre nel nulla una decisione dopo anni di giudizio.
Il mezzo è infondato
Costituisce orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica la proprietà di bene deve essere proposta nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. n. 24260 del 2018; Cass. n.
17270 del 2015; Cass. n. 3086 del 2010; Cass. n. 5335 del 2000; Cass. n. 2828 del 1969). Ne discende che se in tali situazioni si trovano più soggetti, tutti devono essere convenuti in giudizio, verificandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario dal lato passivo. Il rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio ed oggetto della pronuncia del giudice è infatti in tali casi concettualmente unico ed inscindibile.
Nel caso di specie la Corte di appello, con accertamento di fatto non contestato dal ricorso, ha affermato che, al momento della proposizione dell'azione di rivendica da parte di il bene CP_20
contestato era occupato a titolo abitativo, oltre che da convenuta in giudizio, anche dai suoi CP_21
figli C.M., C.V. e C.S., i quali vantavano altresì un titolo di comproprietà sull'immobile, per essere succeduti nella quota di proprietà dello stesso dal padre C.P.. Nessun dubbio pertanto sorge sul
Per fatto che i fratelli opponenti ex art. 404 c.p.c., comma 1, fossero litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di rivendica promosso dalla N..
Tanto precisato, la sentenza impugnata della Corte di appello si sottrae alle censure sollevate dal ricorrente in quanto conforme all'orientamento di questa Corte, la quale ha più volte affermato che il litisconsorte necessario che sia rimasto estraneo al giudizio, perché non posto in condizioni di parteciparvi, ha piena legittimazione a proporre l'opposizione di terzo qualora vanti un diritto incompatibile con la statuizione della sentenza emessa in quel giudizio (Cass. n. 4665 del 2021;
Cass. n. 11289 del 2020; Cass. n. 3925 del 2016; Cass. n. 9878 del 1997; Cass. n. 2134 del 1995).
Parte ricorrente sostiene che gli opponenti, anche se litisconsorti necessari, non avrebbero potuto limitarsi a dedurre la loro pretermissione nel giudizio di merito, ma avrebbero dovuto altresì allegare le ragioni di ingiustizia della sentenza impugnata, nella specie dimostrando che, se avessero partecipato al giudizio, la sentenza avrebbe potuto essere diversa, cioè a loro favorevole.
A sostegno della sua tesi il ricorso si appella all'arresto di questa Corte n. 5656 del 2012, richiamato poi dalle successive sentenze n. 7477 e n. 25541 del 2013, secondo cui va dichiarata inammissibile l'opposizione di terzo qualora sia tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale (nella specie, violazione del litisconsorzio necessario) senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere, altresì, la richiesta al giudice di riesame della questione di merito. Si afferma, infatti, che l'interesse ad agire, anche in tale tipologia d'impugnazione, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, mentre non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di questione giuridica.
Questa conclusione non merita però di essere seguita, apparendo sostanzialmente isolata nel panorama giurisprudenziale di questa Corte, sia precedente che successivo. Merita precisare al riguardo che il principio affermato dalla sentenza n. 5656 del 2012, formulato in un caso in cui l'opposizione di terzo era stata proposta avverso una sentenza di appello, appare diretta e logica conseguenza dell'accoglimento della premessa che, nella situazione descritta, non sarebbe applicabile la disposizione di cui all'art. 354 c.p.c., che impone al giudice di appello, qualora ravvisi che la sentenza impugnata è stata emessa in difetto di integrità del contraddittorio, di non decidere la causa nel merito, ma di rimettere le parti davanti al giudice di primo grado. Tale inapplicabilità comporterebbe che il giudice della opposizione di terzo, pur verificata la pretermissione nel giudizio di un litisconsorte necessario, una volta esaurita la fase rescindente, dovrebbe comunque decidere il merito della controversa, con la conseguenza che il terzo opponente avrebbe altresì l'onere, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di dedurre difese e censure che investano le questioni di merito. Tant'e' che, a sostegno della propria conclusione, la sentenza in commento richiama l'indirizzo di questa Corte che considera inammissibile l'appello che, senza proporre censure anche nel merito, deduca solo vizi processuali, qualora ovviamente la decisione appellata abbia deciso anche nel merito e fatti salvi i casi in cui la legge preveda la retrocessione del processo davanti al primo giudice (art. 354 c.p.c.), possibilità che, come si è detto, è stata esclusa dalla decisione del 2012.
Tuttavia è proprio questo presupposto, che, vale a dire, nel giudizio di opposizione di terzo non trovi applicazione l'art. 354 c.p.c., che non merita di essere condiviso. Tale affermazione non tiene conto della disposizione di cui all'art. 406 c.p.c., secondo cui davanti al giudice adito con la domanda di opposizione di terzo "si osservano le norme per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate dal presente capo". Ora, tra le disposizioni processuali che regolano il giudizio di appello vi e', a pieno titolo, dal momento che mira a salvaguardare proprio il principio del doppio grado di giurisdizione, l'art. 354 c.p.c.. In questo senso del resto si è espressa la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte, che ha affermato che nel caso in cui l'opposizione di terzo sia fondata sulla mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, il giudice della opposizione, se la sentenza impugnata è di secondo grado, dopo averne dichiarato la nullità, deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 354 c.p.c. (così le sentenze sopra richiamate Cass. n. 4665 del
2021; Cass. n. 11289 del 2020; Cass. n. 3925 del 2016; Cass. n. 9878 del 1997; Cass. n. 2134 del
1995; Cass. n. 4896 del 1983; Cass. n. 2033 del 1969).
Ne discende che, trovando in dette situazioni applicazione la norma che prevede che il giudice di secondo grado non può decidere la controversia ma deve rimettere le parti davanti al primo giudice, il giudizio di opposizione di terzo si esaurisce nella sola fase rescindente, per cui l'opponente può limitarsi a dedurre e provare la titolarità di una situazione incompatibile con l'accertamento oggetto della sentenza impugnata, senza necessità di dedurre difese anche nel merito”.
5.Nel presente giudizio la Corte, in applicazione dei richiamati principi, stante la mancata partecipazione al giudizio di merito di un litisconsorte necessario, deve dichiarare la nullità del giudizio di merito e segnatamente della sentenza n. 418/1998 della Corte di Appello di NA qui impugnata (confermativa di quella di primo grado n. 851/1995 del Tribunale di NA, e definitiva dopo il rigetto del ricorso in Cassazione) per l'inemendabile vizio del contraddittorio.
Da ciò consegue, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione al giudice di primo grado da individuarsi nel Tribunale di NA innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre.
6.Le spese di lite dell'intero giudizio di opposizione, nelle sue tre articolazioni processuali (Corte di
Appello- Corte di Cassazione- Corte di Appello in sede di rinvio), seguono la soccombenza tra le parti opponenti/attrici in riassunzione (quali eredi di ) e le Controparte_22 CP_19
parti opposte/convenute in riassunzione (quali eredi di Parte_3 [...]
. Le spese sono liquidate, tenuto conto delle questioni trattate e comunque dei Per_1
parametri vigenti al momento della decisione utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di bassa complessità di valore indeterminabile) per le tre fasi (studio, introduttiva e decisionale).
Le spese di lite tra le parti opponenti/attrici in riassunzione (quali eredi Controparte_22
di orazi elvezio) e le altre parti opposte/convenute in riassunzione , CP_3 CP_4
, , , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_10
e quale erede di e vanno CP_11 CP_12 Persona_2 Persona_3
integralmente compensate tenuto conto del fatto che detti condomini (costituito o contumaci) non si sono opposti alla domanda qui accolta.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CO definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in accoglimento dell'opposizione ex art. 404 c.p.c., dichiara la nullità della sentenza n.
418/1998 della Corte di Appello di NA e per l'effetto rimette la causa ex art. 354 c.p.c. al
Tribunale di NA, quale giudice di primo grado, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione;
2-condanna le parti opposte/convenute in riassunzione (quali Parte_3
eredi di a rifondere le spese di lite alle parti opponenti/attrici in Persona_1
riassunzione liquidate: (a) per l'opposizione dinanzi alla Corte di Controparte_22
Appello in euro 6600,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il grado di legittimità in euro 5500,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge (c) per la presente fase di rinvio in euro 6900,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in NA nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 11 giugno 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini