Versione
16 aprile 1988
16 aprile 1988
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1 novembre 1990
1 novembre 1990
Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 468 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilita' civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilita'".
2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 468 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilita' civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilita'".
Commentario • 1
- 1. La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale: la giurisdizione ordinaria italiana (6/8)Avv. Fabio Schepis · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
1. Introduzione Nell'accingersi ad affrontare la tematica dell'opinione dissenziente nell'ordinamento giurisdizionale italiano, e ad esaminarne le relative problematiche, appare d'uopo, in considerazione della novità dell'istituto de quo, delineare un itinerario di ricerca proteso alla individuazione di quei settori dell'ordinamento in cui il dissenso giudiziale trova – o potrebbe trovarvi – espressione, così da evidenziare le sue peculiarità. E difatti, sebbene sia opinione diffusa che la dissenting opinion non abbia ancora assunto formale cittadinanza nell'ordinamento italiano, è pur vero che, in taluni rami di esso, l'istituto medesimo sembra far capolino tra le righe di norme di non …
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte Cost., sentenza 22/10/1990, n. 468Provvedimento: […] la mancata previsione nel contesto dell'art. 19 della legge n. 117 del 1988, di una norma a tutela dei valori di cui agli artt. 101 a 113 della Carta costituzionale determina vulnus - prima ancora che dei suddetti parametri - del principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 della Costituzione.Leggi di più...
- responsabilita' civile dei magistrati·
- normativa abrogata col referendum·
- inammissibilita' della questione.·
- sent. 468/90 b. responsabilita' civile·
- sent. 468/90 f. responsabilita' civile·
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- riduzione alle sole fattispecie sostanziali·
- fattispecie in tema di responsabilita' civile del giudice.·
- effetti·
- referendum abrogativo·
- sent. 468/90 c. responsabilita' civile·
- nuova normativa·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- irretroattivita'·
- esclusione