2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 468 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilita' civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilita'".