Articolo 19 della Legge 13 aprile 1988, n. 117
Articolo 18
Versione
16 aprile 1988
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Versione
1 novembre 1990
Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 468 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilita' civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilita'".
Entrata in vigore il 1 novembre 1990
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