Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 468 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilita' civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilita'".
2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 468 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilita' civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza della domanda ai fini della sua ammissibilita'".