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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14080/2024 promossa da:
con avv. Lorenzo Perotti e Maria Paola Cafferata Parte_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso per la pronuncia del divorzio con revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e per la moglie
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e la quale è stata raggiunta da rituale notifica ex art. 143
[...] Controparte_1
c.p.c.restando contumace.
La ferma opposizione del ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio .
Non vi è luogo a pronunce accessorie in difetto di istanza di parte – la convenuta non si è costituita – e d'altronde i figli sono maggiorenni ed hanno superato l'età di 30 anni (nati il
21.4.1995 e 17.7.1988) di tal chè devono ritenersi autonomi, con conseguente revoca del contributo per il loro mantenimento dalla data del deposito del ricorso (9.12.2024)- Non vi è luogo per contro a revoca delle condizioni della separazione quanto all'assegno per la moglie, condizioni che risultano superate dalla regolamentazione del divorzio, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Nulla sulle spese, non essendo ravvisabile soccombenza in pronuncia in punto essenzialmente di status, anche nell'interesse del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
-pronuncia la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto da Pt_1
e e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di FRANCOFONTE dell'anno 1994 al n. 13 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
revoca il contributo di mantenimento per i figli dal 9.12.2024.
Così deciso in Firenze, 28/05/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
pagina 2 di 3 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14080/2024 promossa da:
con avv. Lorenzo Perotti e Maria Paola Cafferata Parte_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso per la pronuncia del divorzio con revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e per la moglie
OGGETTO: divorzio
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e la quale è stata raggiunta da rituale notifica ex art. 143
[...] Controparte_1
c.p.c.restando contumace.
La ferma opposizione del ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di divorzio .
Non vi è luogo a pronunce accessorie in difetto di istanza di parte – la convenuta non si è costituita – e d'altronde i figli sono maggiorenni ed hanno superato l'età di 30 anni (nati il
21.4.1995 e 17.7.1988) di tal chè devono ritenersi autonomi, con conseguente revoca del contributo per il loro mantenimento dalla data del deposito del ricorso (9.12.2024)- Non vi è luogo per contro a revoca delle condizioni della separazione quanto all'assegno per la moglie, condizioni che risultano superate dalla regolamentazione del divorzio, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Nulla sulle spese, non essendo ravvisabile soccombenza in pronuncia in punto essenzialmente di status, anche nell'interesse del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
-pronuncia la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto da Pt_1
e e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_1
Comune di FRANCOFONTE dell'anno 1994 al n. 13 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
revoca il contributo di mantenimento per i figli dal 9.12.2024.
Così deciso in Firenze, 28/05/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
pagina 2 di 3 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili.
pagina 3 di 3